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Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo
Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione.
Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità.
La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.
Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.
Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.
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Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi
Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:
- alle persone di fiducia,
- ai genitori,
- e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),
di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona.
La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione.
Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.
Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi
La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- recandosi di persona in un Ufficio,
- tramite pec a una Direzione Provinciale
- o con una videochiamata.
La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.
Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi
I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:
- visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000),
- consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione,
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.
Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti.
Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.
Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022 relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.
Allegati: -
Donazioni Commercialisti alluvionati: domande entro il 7 ottobre
Con Informativa n 117 del CNDCEC si da evidenza dell'Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023.
In particolare, l’iniziativa è volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno riguardato gli iscritti agli Ordini delle diverse aree interessate, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e per agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un'ottica di solidarietà e di vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini territoriali e le associazioni di colleghi.
La Communitas Onlus dei commercialisti, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte che ammontano a 77.024,56 euro.
I requisiti per la partecipazione al bando prevedono che:
- i commercialisti residenti, o con studio, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e inseriti nell’elenco all 1 della Legge 31.07.2023 n 100
- dimostrino, con apposita documentazione, l’entità dei danni subiti, allegando la relativa documentazione contenente gli eventuali costi sostenuti per il ripristino degli stessi.
I commercialisti interessati potranno inoltre rappresentare altre situazioni di necessità conseguentemente agli eventi calamitosi verificatesi e dovranno anche dichiarare le eventuali somme ricevute a fronte dei danni subiti.
Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 7 ottobre 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’oggetto della mail dovrà riportare quale oggetto: “Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023)”.
Accedi qui per scaricare la modulistica.
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Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre
Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater.
La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.
Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.
Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10
Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.
Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.
Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).
Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.
Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento.
Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.
In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.
Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.
Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: tutte le regole
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Rottamazione quater 2023: presenta la domanda
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca qui, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.
Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
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Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia
Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.
Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.
C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio:
- restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
- sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività:
- allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
- produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
- attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
- prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
- commercializzazione di prodotti della floricoltura.
Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo.
A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.
Ricordiamo infine che per la flat tax:
- occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.
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Operazioni tra Italia e San Marino: chiarimenti su vendita diretta
I rapporti tra l'Italia e San Marino e, in particolare, gli scambi fra operatori economici, sono disciplinati dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le modalità applicative dei rapporti di scambio sono regolamentate dal decreto 24 dicembre 1993, sostituito, dal 1° ottobre 2021 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2021, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), secondo cui «Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, […] sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo». Per l'effetto, è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2021, prot. n. 2021/211273, aggiornato con successivo provvedimento 29 settembre 2021, prot. n. 2021/0248717.
L'articolo 6 del D.M. 21 giugno 2021 dispone che «Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute».
In altre parole, le fatture elettroniche (facoltative dal 1° ottobre 2021 ma obbligatorie dal 1° luglio 2022) emesse dagli operatori sanmarinesi per le cessioni di beni a soggetti passivi nazionali (per le quali è, comunque, necessario il documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) sono trasmesse dall'Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio (SdI), il quale provvede a recapitarle all'acquirente nazionale mettendole a disposizione nell'area riservata del portale ''Fatture e Corrispettivi'', affinché ne prenda visione ai fini della detrazione dell'imposta.
Operazioni tra Italia e San Marino: l'importanza dei documenti di trasporto
Ciò premesso, con la Risposta a interpello n 356 del 20 giugno scorso le entrate replicano ad un istante il quale ritiene che «le operazioni di vendita (…) possano essere considerate delle cessioni dirette (…) nei confronti dei propri clienti italiani e disciplinate all'art 8 del D.M. del 21 giugno 2021. Questo perché il limitato lasso di tempo in cui i beni rimangono nella sede dello spedizioniere dovrebbe essere considerato come una semplice sosta tecnica. A questa conclusione (…) è pervenuto sulla base delle indicazioni contenute nell'interpello n. 273 del 25 agosto 2020 (…)».
Per quanto riguarda il documento di trasporto, l'istante propone la seguente procedura: «Per ogni singolo collo la società predisporrà un documento di trasporto dove verrà indicato come cessionario l'acquirente italiano ed, inoltre, verrà indicato che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere, il quale annoterà sul documento ora e data di arrivo dei colli. Contemporaneamente la società consegnerà allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all'acquirente, da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallets.
Quest'ultimo dovrà annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto, nel momento in cui i beni usciranno dal deposito per essere consegnati al cliente. In ottemperanza a quanto disposto al comma 5 dell'art 1 del DM del 21 giugno 2021 le cessioni si considereranno effettuate alla data di partenza dei colli da San Marino indicata nel documento di trasporto che scorta i beni fino alla sede dello spedizioniere».
Le Entrate replicano che:
- la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario ad organizzare il trasporto, non interrompe l'originaria operazione di vendita già posta in essere (rispetto alle quali, per stessa ammissione dell'istante, «sono noti tutti i dati dell'operazione quali l'identità dell'acquirente e quantità e qualità dei prodotti acquistati»).
Al riguardo, sono ancora valide le indicazioni rese con la circolare 19 marzo 1980, n. 15, laddove al punto 9 chiarisce che, «La sosta di beni presso vettori o spedizionieri ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto verso il destinatario indicato nella bolla di accompagnamento, non fa venir meno la validità del documento regolarmente emesso dal mittente, a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario perle suddette operazioni e che nella sosta non sia configurabile l'esecuzione di un distinto rapporto di deposito».
Ne deriva che non rilevano, ai fini della validità della documentazione, le possibili segmentazioni nella fase del trasporto aventi una ''mera funzione di pausa del trasporto stesso'' (Cfr. risoluzione 12 agosto 1992 n. 460779) e, quindi, l'istante può documentare le cessioni eseguite nei confronti degli operatori economici italiani ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 21 giugno 2021, secondo cui «Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche. […]».
Inoltre, viene precisato che, in merito alla gestione dei documenti di trasporto che accompagnano le cessioni dei beni, si rammenta che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (concernente il ''Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti''), «Il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto».
Pertanto, laddove, come nel caso ipotizzato dall'istante, i due documenti di trasporto emessi per ciascun singolo collo contengano, senza possibilità di incertezza, gli elementi normativamente previsti, circostanza, questa, che può essere pienamente valutata solo in sede di controllo e nel presupposto che, i medesimi consentano di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del cedente sanmarinese fino al destinatario finale, compresa la breve sosta tecnica presso lo spedizioniere, non si rinviene alcun impedimento normativo all'emissione dei documenti di trasporto secondo le modalità descritte dall'istante.
Resta ovviamente confermato l'obbligo di assolvere a tutti gli ulteriori adempimenti IVA, concernenti, tra l'altro, la certificazione dell'operazione e la conservazione di tutta la documentazione emessa ex articoli 21 e 39 del decreto IVA.
Allegati: -
Denominazione ramo ETS: le regole dal Ministero per iscrizione al RUNTS
Con la nota n 10376 del 20 settembre il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sugli enti religiosi rispondendo ad uno specifico quesito.
Sinteticamente si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.
Il quesito riguarda enti religiosi civilmente riconosciuti, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, che presentano ai fini dell’iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come “ramo ETS”.
Il ramo, secondo le ipotesi prospettate nel quesito, ai fini di una sua “migliore individuazione” potrà assumere una denominazione distinta e del tutto diversa da quella dell’ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall’inserimento dell’acronimo ETS.
Nello specifico, si chiedeva un parere su due diverse situazioni:
- a) La prima in cui la denominazione del ramo, accompagnata dall’acronimo, è indicata nell’istanza quale denominazione di un soggetto cui corrisponde il codice fiscale attribuito all’ente ecclesiastico nel suo complesso;
- b) La seconda in cui nell’istanza viene correttamente indicato l’ente ecclesiastico con la sua effettiva denominazione cui corrisponde il codice fiscale in uso; mentre nel testo del regolamento viene specificata la circostanza dell’assunzione da parte del “ramo” della denominazione “specifica” sempre accompagnata dall’acronimo.
Il ministero del lavoro dissente su entrambe le ipotesi in quanto:
- nel primo caso risulta una discrasia tra il codice fiscale di riferimento e la denominazione dell’ente come risultante dal RUNTS;
- nel secondo caso risulterebbe comunque problematica la spendita nei confronti dei soggetti terzi del nome “specifico” attribuito al ramo, come individuato dal regolamento ed accompagnato dall’acronimo. Infatti, ove nei documenti ufficiali fosse utilizzato quest’ultimo, lo stesso non sarebbe rinvenibile da una ricerca per denominazione effettuata sul RUNTS; mentre ove la ricerca avvenisse sulla base del codice fiscale, allo stesso corrisponderebbe una denominazione diversa da quella ufficialmente spesa.
Il Lavoro sottolinea che, considerato che il legislatore del Codice ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l’univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore.
E' evidente che l’utilizzo di una denominazione “altra”, apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall’ente religioso di cui trattasi potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico
Pertanto, si deve escludere che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell’ente religioso medesimo.