• Enti no-profit

    ONLUS: cessazione dell’Anagrafe Unica dal 1° gennaio

    Il Ministero del Lavoro con un comunicato del 16 dicembre 2025 informa del fatto che a partire dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate sarà soppressa
    Attenzione al fatto che le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. 
    Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

    Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026

    Il Ministero fa sapereanche che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

    Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.

    Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Accise

    Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa

    Pubblicato sulla GU n 3 del 5 gennaio il Decreto 29 dicembre 2025 del MEF con le modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale a completamento dellle regole fissate dal Dlgs n 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale.

    Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa

    Il Decreto 29 dicembre del MEF definisce:

    • procedure autorizzative, 
    • obblighi dichiarativi, 
    • modalità di versamento
    • regole di controllo per tutti i coinvolti nella filiera del gas.

    Esso rende operative le novità del Decreto legislativo n 43/2025 e in particolare le previsioni degli articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater, che ridefiniscono ruoli e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture.

    Tassazione gas naturale: autorizzazione preventiva e cauzione parametrata ai volumi

    Ai fini dell'attività, tutti i soggetti obbligati devono presentare una denuncia preventiva aall'Adm, indicando:

    • dati identificativi relativi a titolari e sedi legali,
    • volumi futuri ceduti o autoconsumati. 

    Per i soggetti autoconsumatori, il decreto richiede informazioni aggiuntive su:

    • modalità di approvvigionamento, 
    • impianti di stoccaggio 
    • eventuali percentuali d’uso promiscuo del gas. 

    Importante novità riguarda la cauzione che l’Adm determina in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata. 

    La garanzia dovrò poi essere adeguata sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che riflette l’andamento reale dei consumi. 

    L’Adm,verificati i contenuti nella denuncia preventiva, può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi.

    Tassazione gas naturale: versamenti mensili calcolati in modo puntuale

    Per quanto concerne il sistema dei versamenti, gli acconti mensili sono calcolati su dati effettivi del mese precedente: 

    • per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse; 
    • per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati. 

    Da ciò ne consegue un prelievo coerente con l’andamento dei consumi e riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio 

    Nella dichiarazione semestrale, da presentare a settembre e marzo, che sostituisce quella annuale, confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d’uso, le aliquote applicate e gli acconti versati.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande

    Con Delibera del 23 dicembre resa noto in data 29 dicembre il GSE soggetto gestore del nuovo conto termico 3.0 ha pubblicato l'Allegato A ossia il contratto tipo da utilizzare per le domande di agevolazioni relative a interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica termica da fonti rinnovabili.

    Leggi anche Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre            

    Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande

    Il decreto ministeriale 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l’incentivazione degliinterventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 199/21 in merito alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili. 

    La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del PNIEC, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

    Con Determina del 23 dicembre 2025 il GISE ha previsto che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è riportato nell’Allegato A

    Il contratto-tipo può essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie, gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, ai fini dell’erogazione degli incentivi, sono implementati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità.

    Inoltre il GSE, ha specificato sul proprio sito istituzionale che, con l'obiettivo di introdurre ulteriori elementi di semplificazione alle procedure di accesso agli incentivi, sono stati definiti due distinti modelli contrattuali:

    Infine, per le istanze presentate tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate con l'accettazione della prenotazione, senza la necessità di nuova sottoscrizione delle clausole nella successiva fase di invio dell'istanza a fine lavori.

    Ricordiamo per completezza che le modalità di richiesta del Conto termico 3.0 sono appunto due e riservate a specifiche categorie di utenti:

    • accesso diretto per i soggetti privati, PA ed enti del terzo settore,
    • accesso per prenotazione riservato solo alle PA e agli enti.

    Leggi qui maggiori dettagli: Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026

    La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene tra le altre alcune misure per l'arte e la cultura.

    In particolare, vi è l'istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026

    Si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.

    In sintesi, il fondo è destinato a:

    • musei non statali;
    • luoghi della cultura;
    • attività di valorizzazione del patrimonio culturale.

    Si prevede al tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

    Il dossier alla legge di bilancio specifica che ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. 

    Il Sistema museale nazionale è finalizzato:

    • a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
    • a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
    • a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo.

  • Legge di Bilancio

    Legge di bilancio 2026: le misure per privati e imprese

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio,

    Si tratta di una manovra finanziaria con circa 22 miliari di euro e alcune novità dell'ultimo minuto, il testo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.

    Vediamo le misure più attese e una sintesi delle altre che riguardano imprese e famiglie.

    Legge di Bilancio 2026: cosa prevede per l’irpef

    Una delle certezze della manovra è stata la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.

    La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

    Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
    Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
    della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
    b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

    Aliquote IRPEF 2025

    Scaglioni di reddito

    23 per cento

    Fino a 28.000 euro

    35 per cento

    Da 28.001 a 50.000 euro

    43 per cento

    Da 50.001 euro

    Legge di bilancio 2026: Rottamazione quinquies

    Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:

    • riservato a specifiche categorie di contribuenti,
    • limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
    • affiancato da un saldo e stralcio parziale

    Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023.

    Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. 

    La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. 

    Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.

    Leggi anche: Rottamazione quinquies: l'Ader pubblica le regole

    Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie

    Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE. 

    Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro. 

    Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

    Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
    Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. 

    Per busta paga e ISEE leggi anche: 

    Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese

    Vediamo una sintesi delle principali misure per le imprese:

    • viene elevata del 2% l’Irap per banche, intermediari e assicurazioni. Viene introdotta una detrazione di 90.000 euro fino a concorrenza dell’imposta dovuta, al fine di limitare l’impatto per le imprese di minori dimensioni,
    • raddoppia per le operazioni eseguite da gennaio la Tobin Tax. Raddoppiano le aliquote della Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie che passa dallo 0,2% allo 0,4% l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumentifinanziari partecipativi di emittenti e dallo 0,02 allo 0,04% quella sulle operazioni ad alta frequenza.
    • per le distribuzioni di utile e riserve deliberate dal 1° gennaio, il regime diesclusione da tassazione del 95% dei dividendi diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 89 del Tuir. Corrispondente modifica al regime dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali. Senza il requisito di partecipazione “minima” i dividendi sono tassati integralmente.
    • aliquota al 21% per rivalutare le partecipazioni,
    • cambia la rateizzazione delle plusvalenze sui beni aziendali e dal periodo d’imposta 2026, le plusvalenze su beni d’impresa non possono più concorrere a tassazione in modo frazionato, mediante la rateizzazione. Invariata la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda (che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta se possedute per un periodo non inferiore a 3 anni), per le cessioni dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro).
    • la nuova Sabatini incrementata per le microimprese e le Pmi Incrementata l’autorizzazione di spesa del fondo “Nuova Sabatini” per favorire gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese,
    • l'agevolazione Pex a maglie strette, il regime di esenzione delle plusvalenze diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir. Senza il requisito di partecipazione “minima” la plusvalenza è tassata integralmente.

    Leggi anche:

  • Cedolare secca

    Cedolare secca affitti brevi: le novità dal 2026

    La legge di bilancio 2026 contiene modifiche alla tassazione degli affitti brevi. 

    In sintesi si prevede che a partire dal 2026, pur essensdo confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d’impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti. 

    Vediamo i dettagli.

    Affitti brevi 2026: novità per la tassazione

    Con la Legge di Bilancio 2026 scende il limite a partire dal quale si presume l’attività imprenditoriale e occorre la partita Iva.

    Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo sistema che prevede che a partire dal terzo immobile dato in locazione turistica sarà obbligatorio aprire la partita Iva, perché si presumerà l’esercizio di un’attività di impresa. 

    A ciò dovrebbe aggiungersi un intervento dalle Regioni e dai Comuni che potrebbe riguardare i profili amministrativi e urbanistici.

    La manovra ha mantenuto il sistema di tassazione attuale:

    • sul primo immobile dato in affitto breve vi è una tassazione al 21% con la cedolare secca, 
    • sul secondo immobile dato in affitto vi è una tassazione al 26%, sempre con un’imposta sostitutiva. 

    Ricordiamo che l’aliquota al 26% è stata introdotta a partire dal 2024 e che era possibile optare per quella al 21% nel 730, per un solo immobile. 

    L'articolo riscritto in legge di bilancio 2026 prevede che:

    "Art. 7 (Modifica alla disciplina degli affitti brevi)
    1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano
    le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
    a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di
    dichiarazione dei redditi;
    b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera
    a);

    c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla
    lettera b).»

    Si attendono novità dagli enti locali per eventuali ulteriori interventi.

    Leggi anche Cedolare secca: guida completa aggiornata al 2026 per conoscere tutte le regole di questa tassazione agevolativa sulle locazioni.

    Cedolare secca: regole generali

    Ricordiamo, in generale, che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).

    Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. 

    La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

    Come ricorda anche l'Agenzia delle entrate è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. 

    Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

    Si tratta comunque di un testo di DDL in bozza che potrà nel corso della approvazione alcune variazioni.

  • Riforme del Governo Meloni

    Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo

    Il Decreto Milleproroghe 2026 con tanti termini legislativi rinviati viene pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025.

    Ora il decreto, come di consueto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, vediamo una sintesi dei rinvii.

    Milleproroghe 2026 slittano anche le polize catastrofali per le imprese

    In sintesi il decreto milleproroghe 2026 contiene 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi. 

    Dovendo essere il testo convertito in legge nel 2026, potrà anche subire variazioni, ma intanto vediamo alcune attese proroghe:

    • rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
      • le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
      • le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
      • grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
      • medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
      • micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
      • imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026. 
    • proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
      • rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
      • mantenere le percentuali di copertura già previste: 
        • 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
        • 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
    • proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
      • svolgere assemblee interamente da remoto;
      • utilizzare il voto elettronico;
      • ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
      • operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.

    Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:

    • Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
    • Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
    • Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
    • Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
    • Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

    Leggi anche: Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027

    Milleproroghe 2026: cosa ha riassunto il comunicato stampa del Governo

    Tra le altre proroghe vi sono:

    • Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
    • Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
    • Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
    • Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.