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Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali.
Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).
Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.
Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.
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Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com’è tassato
Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature […] strumentali per la propria attività professionale […]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 […] secondo il coefficiente di ammortamento […] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti […] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.
Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:
- tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
- ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.
In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.
Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione
L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.
Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.
Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.
Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.
In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:
- determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
- tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
- ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.
Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.
La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:
- contributi pubblici ricevuti da professionisti;
- differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
- l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.
"Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.
Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."
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Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Pubblicato in GU n 252 del 29 ottobre il Decreto 16 ottobre con le regole per la minimum tax.
In particolare, si pubblicano le modalità di invio della comunicazione rilevante da presentare alle Entrate ad opera delle imprese localizzate nel territorio italiano e delle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023.
Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.
Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.
Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate.
In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame.
A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.
La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.
Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro.
Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.
Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.
L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.
Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.
Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.
Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.
Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:
- sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
- sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.
La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.
Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.
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Contraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC
Con l'Informativa n 150 del 28 ottobre, il CNDCEC ha pubblicato il documento intitolato Il contraddittorio anticipato nell'accertamento tributario.
Il documento, diffuso a tutte le sedi territoriali, in premessa evidenzia che nel quadro della recente riforma fiscale, delineata dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, il Parlamento ha posto con chiarezza l’accento sull’esigenza di un intervento sistematico in materia di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel corso del 2024, la delega è stata attuata mediante l’introduzione dell’art. 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 o Statuto dei diritti del contribuente, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
A completamento del nuovo assetto normativo, la disposizione è stata successivamente oggetto di un intervento interpretativo (art. 7-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2024, n. 67) e di un decreto ministeriale (d.m. 24 aprile 2024).
Il contributo si propone di offrire una ricognizione delle principali novità legislative, a oltre un anno dalla loro introduzioneContraddittorio endoprocessuale: il documento del CNDCEC
In sintesi, il documento sottolinea come la recente riforma fiscale abbia introdotto un cambiamento profondo nel sistema tributario, ponendo il contraddittorio endoprocedimentale al centro delle garanzie del contribuente.
Il legislatore ha infatti riconosciuto il contraddittorio anticipato come principio generale dell’ordinamento, con applicazione estesa a tutti i procedimenti fiscali, segnando così un’evoluzione storica nei rapporti tra fisco e contribuente.
Tale innovazione è stata concretamente attuata con l’introduzione dell’articolo 6- bis nello Statuto dei diritti del contribuente, che ha formalizzato anche il
diritto di accesso agli atti del fascicolo, rafforzando la trasparenza e la partecipazione del contribuente nel procedimento.
Il documento, dopo il riepilogo del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali anteriforma, offre una ricognizione delle novità in materia:- dall’esame degli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo di cui al d.m. 24 aprile 2024,
- alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7- bis del d.l. n. 39 del 2024, che è stata introdotta, in sede di conversione, dalla l. n. 67 del 23 maggio 2024.
Contraddittorio anticipato: la norma
L’art. 6-bis della l. n. 212/2000, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, prevede, al comma 1, che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Il secondo comma introduce delle eccezioni all’obbligo di contraddittorio preventivo in relazione agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi
motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Tale ultima disposizione è stata attuata con il d.m. 24 aprile 2024 che individua “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo”.
L’articolo 2 di quest’ultimo decreto prevede che, ai fini della disciplina in esame, “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano escluse dall’obbligo di contraddittorio alcune tipologie di atti, tra le quali meritano di essere menzionate quelle relative a:- i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all’art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 maggio 1988, n. 154.
L’art. 3 del medesimo decreto include tra gli “atti di pronta liquidazione” “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della
stessa amministrazione” e “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio alcune categorie di atti, quali:
a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973;
b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. n. 633/1972;
c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, delle c.d. “imposte d’atto”, tra cui, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, ecc..
Infine, l’art. 4 del d.m. in parola individua gli “atti di controllo formale delle dichiarazioni” come “ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che
attestano la correttezza dei dati dichiarati” e, “conseguentemente” dispone che siano esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.
Si rimanda al documento per ulteriori approfondimenti.
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Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento
La Casssazione con la Sentenza n 27017 del 2025 ha rafforzato un principio già espresso relativo al presupposto impositivo dell'IMU, chiarendo che la mancanza del certificato di abitabilità o agibilità non incide sull’obbligo tributario.
Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento
La Cassazione chiarisce quando non è dovuta l’IMU su immobili inagibili.
La controversia trae origine da un accertamento ICI/IMU notificato dal Comune alla Curatela fallimentare di una società per il recupero di oltre 34.000 euro di imposta dovuta su alcuni fabbricati industriali, ritenuti soggetti a tassazione per l’anno 2014.
Il curatore impugnava l’avviso sostenendo che gli immobili:
- erano inagibili, in quanto oggetto di provvedimento di demolizione;
- non risultavano utilizzati né accatastati ai fini fiscali;
- non dovevano essere inclusi nella base imponibile ICI/IMU, né ai fini sanzionatori.
Nonostante la pronuncia favorevole della Commissione tributaria regionale, il Comune ha insistito sull’assoggettabilità all’imposta, da qui il ricorso in Cassazione.
Con la Sentenza n. 27017/2025, la Corte di Cassazione ha dato ragione al Curatore, enunciando un principio molto rilevante per la prassi professionale:
- non sono soggetti a IMU (o ICI) gli immobili privi di accatastamento e inagibili di fatto, anche se formalmente dichiarati.
In particolare, la Corte ha chiarito che non basta la destinazione urbanistica a rendere l’immobile imponibile;
- l’effettiva inagibilità e la mancanza di utilizzo sono rilevanti per escludere il presupposto impositivo;
- l’assenza di accatastamento impedisce di attribuire una rendita imponibile;
- la non risposta dell’Agenzia all’interpello genera un dubbio oggettivo sull’applicabilità della norma, che esclude le sanzioni.
Per i curatori fallimentari diventa strategico verificare lo stato urbanistico e catastale degli immobili in procedura.
In presenza di provvedimenti di demolizione o fabbricati inutilizzabili, si può contestare legittimamente l’IMU e va considerato l’uso dell’interpello tributario, specie in casi di incertezza normativa.
I professioni pertanto potranno:
- fare attenzione alla qualificazione dei fabbricati ai fini dichiarativi;
- documentare lo stato di inagibilità con elementi oggettivi (verbali tecnici, ordinanze, rilievi);
- rilevare la mancanza di accatastamento può legittimare l’esclusione dell’IMU;
- utilizzare, in caso di accertamenti retroattivi, la sentenza come precedente difensivo.
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Indebita compensazione e F24: sono necessari per provare il reato?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bari, confermando la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato:- per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.
La vicenda nasce dalla condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Trani nel dicembre 2022, poi confermata in appello a Bari nell’ottobre 2024.
L’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era stato ritenuto responsabile di aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti o non spettanti, in violazione dell’articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.Nel corso delle verifiche fiscali, gli organi di controllo avevano accertato le operazioni di compensazione indebita sulla base delle risultanze informatiche della banca dati dell’Amministrazione finanziaria, senza acquisire in formato cartaceo o digitale i modelli F24, ritenendoli comunque disponibili per via telematica.
La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’assenza dei modelli F24 nel fascicolo processuale rendesse carente la prova della condotta, e lamentando anche che il giudice d’appello avesse posto a carico dell’imputato l’onere di produrre il Libro unico del lavoro utilizzato in sede di verifica.
Libertà della prova e onere della difesa: Cassazione n sentenza n. 30773/2025
La Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non avesse contestato nel merito le risultanze probatorie concordemente valutate dai giudici di primo e secondo grado.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni sull’indebita compensazione risultavano pienamente supportate dagli atti di verifica e dal contenuto del Libro unico del lavoro prodotto dal consulente dell’imputato in sede di controllo.Riprendendo il proprio orientamento interpretativo consolidato, la Corte ha ribadito che: “Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo”.
Il principio è stato già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 24254/2024, che ha precisato come la condotta tipica del reato (ossia l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti) non debba essere confusa con l’obbligo processuale di produrre fisicamente quel modello.
A tale indirizzo si erano già allineate anche precedenti pronunce (Cass. n. 15236/2015), che distinguono tra elemento costitutivo del reato e mezzo di prova per accertarlo.Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui l’indebita compensazione è reato autonomo, che si perfeziona con l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti o inesistenti, e che la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza del documento materiale.
Il principio ha rilievo pratico sia per gli operatori fiscali sia per i consulenti legali:
rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nella prova dell’illecito penale tributario, e impone ai difensori una maggiore attenzione nel fornire controprove puntuali e documentate in fase processuale. -
Innovazione e digitale PMI: auti per la formazione del personale
Viene pubblicato un comunicato sulla GU n 250 del 27 ottobre relativo al Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 (consultabile dal 16 ottobre scorso) con le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.
Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie
imprese.
Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimentoAiuti per innovazione e digitale PMI per la formazione del personale
Le risorse finanziarie destinate al nuovo regime di aiuto sono a valere sull'azione 1.4.1 «Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunita' derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese» prevista nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.Vediamo nel frattempo quali spese saranno agevolati con gli aiuti del MIMIT.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: iniziative ammiissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: spese ammiissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: procedura per le domande in attesa della data
Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.
I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità
di presentazione delle domande di agevolazione relative ai progetti integrati sovraregionali.Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.