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IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà
Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.
La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
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Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri
Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:
- l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
- l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
- non essere residenti nel territorio dello Stato;
- essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.
Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".
Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.
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Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nelle giornata del 13 dicembre i Commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio per le ASD in ragione dell'art 7 del Dlgs n 36/2021.
Il documento è cosi articolato:
- Sommario,
- Presentazione,
- Introduzione,
- Stato Patrimoniale,
- Rendiconto gestionale,
- Relazione di missione,
- Rendiconto per cassa,
- Glossario.
Ricordiamo che l'art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi
Nel dettaglio, gli schemi sono pubblicati al fine di fornire strumenti non rigidi utilizzabili dalle ASD e adattabili dai singoli enti alla propria realtà.
La fondazione nella nota di accompagnamento sottolinea che le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.
A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi.
A tal proposito, il CNDCEC e la FNC, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.
Viena anche precisato che gli schemi, di matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.
La fondazione infine sottolinea che negli schemi proposti si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".
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Omaggi natalizi ai dipendenti: le regole per la deducibilità
In vista del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi ai dipendenti che non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.
Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc…, (cc.dd. oneri di utilità sociale) le liberalità in favore dei dipendenti sono senz’altro deducibili dal reddito d’impresa.
Esiste tuttavia l’altro lato della medaglia, ovvero l’imponibilità in capo al dipendente dell’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro.Poiché, a norma del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.
Unica eccezione utile è l’esenzione fiscale per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti che ordinariamente hanno il limite di euro 258,23 per periodo di imposta (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR)
Recentemente l'importo della soglia di esenzione è cambiato più volte per dare un sostegno alle famiglie a seguito della crisi e impennata dell'inflazione.
Ricordiamo in particolare che per il 2023
- per i dipendenti con figli a carico , in deroga a quanto previsto dal TUIR , è fissato a 3mila euro il valore limite dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprensivo delle le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
- Per i lavoratori senza figli resta valido il valore di 258, 23 euro.
Da notare che anche per il 2024 sono in preparazione novità la bozza di legge di bilancio attualmente in preparazione porta i limiti a 1000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2000 euro quella per i lavoratori con figli
In ogni caso
- se la soglia viene superata, l’intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l’eccedenza;
- si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d’imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari.
Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz’altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l’impresa senza essere imponibile per il dipendente.
Un omaggio, invece, di valore superiore alle soglie sopracitate resta deducibile per l’impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore. -
Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento
Un emendamento al DL Anticipi, approvato il 1 dicembre in Commissione Finanza al Senato, prevede che, per i crediti ricerca e sviluppo, si possa far slittare al 30 luglio 2024 la sanatoria per il riversamento. Vediamo le novità.
Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento
Ricordiamo innanzitutto che il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 del 18 ottobre 2023 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma si attende l'aggiornamento del relativo modulo di istanza e le istruzioni.
Sinteticamente, si prevede che:
- la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria sia prorogata dal 30 novembre al 30 giugno 2024;
- la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.
L'emendamento approvato, fa slittare al 30 luglio 2024 la data per la presentazione della domanda.
Si precisa che l’allungamento del periodo a disposizione dei contribuenti è opportuno poiché la decisione di avvalersi di questa misura dipenderà dalla possibilità di ottenere la certificazione della conformità delle attività svolte, che preclude gli accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione per la costituzione appunto dell'elenco dei certificatori.
In proposito leggi anche Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole.
Occorre precisare però che, si attende un ulteriore decreto del MIMIT per le regole operative per iscriversi a tale elenco per i certificatori
Infine un altro emendamento al decreto Anticipi stabilisce la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non si sia ancora effettuato il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.
Si attendono ulteriori dati per avere certezze di tali novità annunciate.
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Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre
Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.
Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: [email protected].
Innovation Network: agevolazione per startup
Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo.
I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.
Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti.
Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno:
- risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
- usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie.
La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.
Innovation Network: i beneficiari
Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che:
- abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.);
- siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.
Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto
Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: [email protected], riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”,
la seguente documentazione:
- Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3).
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Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale.
Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale.
Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente.
Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.
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Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi
Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.
Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.
le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.
Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:
- "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
- "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
- "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
- "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
- “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
- “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
- "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
- “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
- “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
- “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
- “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
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Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli bene anche in inverno
Con una nota pubblicata il 1 dicembre sul proprio sito istituzionale l'ENEA fornisce consigli utili ai possessori di impianti fotovoltaici o a chi intende installarli.
Nel dettaglio, con un documento in 12 punti, vengono fornite pratiche istruzioni per l'utilizzo del fotovoltaico installato sul tetto delle abitazioni, ai fini di una maggiore efficienza anche nella stagione invernale.
Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli in inverno
Dai dati ENEA sono oltre 1 milione gli utenti domestici che utilizzano il fotovoltaico e secondo la nota esplicativa si evidenzia che: “Il fotovoltaico può essere una valida soluzione per risparmiare in bolletta e salvaguardare l’ambiente anche in inverno quando può fornire, in abbinamento alle pompe di calore elettriche, un contributo per riscaldare gli ambienti, ma è fondamentale che a progettare l’impianto sia un professionista del settore”.
Viene inoltre evidenziato che i moduli fotovoltaici funzionano bene anche durante la stagione fredda, in quanto l’energia prodotta dipende dalla luce del Sole, non dall’intensità del suo calore.
Durante l'inverno, tuttavia, l’impianto produce in misura minore perché ci sono meno ore di luce solare e la frequenza di giornate nuvolose o piovose è maggiore.
Secondo il Dott. Calabrese responsabile del laboratorio ENEA di efficienze energetica negli edifici e sviluppo urbano: “In inverno è necessario ripensare il proprio modo di consumare energia. In estate paradossalmente è meno importante ‘saper usare’ l’impianto, visto che produce per tante ore al giorno e senza, in generale, le problematiche legate a condizioni meteorologiche avverse”
Secondo i dati di ENEA in una giornata tipo di novembre, un impianto fotovoltaico domestico standard da 4,5 kW riesce ad assicurare la massima potenza elettrica di progetto tra le ore 11 e le 14, mentre dopo le 16:30 non produce energia.
Inoltre, i dati sottolineano che alle ore 12 il sistema di accumulo dell’energia prodotta è già completamente carico, per cui sarebbe opportuno, da quel momento in poi, consumare tutta l’energia elettrica prodotta.
La nota prosegue affermando che per chi dispone di un impianto fotovoltaico, anche se dotato di sistemi di accumulo elettrico, è fondamentale in inverno sincronizzare produzione e consumo, ricorrendo a soluzioni di domotica per avviare le pompe di calore elettriche e riscaldare gli ambienti nelle ore centrali della giornata, anche se non si è in casa.
Il dotto Calabrese conclude il suo commento sull'utilizzo degli impianti fotovoltaici affermando che: “Se limitiamo l’uso di un impianto fotovoltaico domestico al solo periodo estivo, i tempi di ritorno dell’investimento si allungano. Se invece l’impianto viene ben gestito anche in inverno, è possibile rientrare dalla spesa in circa 6 anni”.
Scarica qui il depliant informativo in 12 punti utili all'utilizzo ottimale di un impianto fotovoltaico.