• Pace Fiscale

    Rottamazione tasse e multe: le regole per i Sindaci

    Con un comunicato stampa del 16 giugno l'IFEL Fondazione ANCI riporta nel dettaglio le regole per rottamazione quater e stralcio, totale o parziale, dei Comuni.

    Viene innanzitutto ricordato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

    Sinteticamente i Sindaci possono decidere se aderire o meno alla tregua fiscale secondo varie strade a disposizione: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.

    Il comunicato IFEL è accompagnato da una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:

    • lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
    • lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
    • la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Al fine di agevolare i Comuni nelle eventuali deliberazioni viene pubblicato uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrata comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.

    Rottamazione quater Comuni: tutte le regole

    Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 124 del 29 maggio la legge n 56 di conversione del decreto Bollette che prevede la possibile estensione della definizione agevolata agli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

    Le regole sono cambiate rispetto alla norma generale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze. 

    Nel dettaglio, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli enti locali, nei casi:

    • di riscossione diretta,
    • e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,

    di prevedere, entro il 29 luglio all'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali:

    • annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
    • la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.

    In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:

    • il numero di rate e la relativa scadenza;
    • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
    • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
      • il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché,
      • la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
    • il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
      • l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, 
      • l’importo delle singole rate,
      • la scadenza di queste ultime.

    In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

    In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. 

    I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

    Inoltre, vengono estese agli enti territoriali alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”, tali per cui sono escluse dalla rottamazione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

    • le risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione,
    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti,
    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovure a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

    Inoltre, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio)

    Attenzione al fatto che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

    Ti consigliamo anche: Rottamazione quater 2023: ultimi giorni per aderire.

  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti con l’Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato

    Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.

    Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.

    Ne  deriva,  nell'ipotesi di  accesso alla  definizione  agevolata dei  giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle  norme che ne  regolamentano  l'istituto,  l'impossibilità  di ottenere la  restituzione degli  importi corrisposti dal terzo pignorato.

    L'istante  riferisce di  aver  impugnato un  avviso di  accertamento con cui  la Direzione provinciale di […] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.

    La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio. 

    Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il […] luglio 2020. 

    L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate ­riscossione ha richiesto il  pagamento  delle  somme dovute  in esecuzione della  sentenza  della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un  atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.

    Il pagamento, dunque, è avvenuto ­ a dire dell'istante ­ contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento. 

    Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo  1,  commi  da  186  a  204,  della legge  29 dicembre 2022,  n. 197 e chiede chiarimenti,  con rifermento al  caso prospettato, circa le sue modalità applicative.

    Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa». 

    Con  riferimento alle  ''somme  scomputabili'' dagli  importi  dovuti  ai  fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019,  n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ­ convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 ­ che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore. 

    Al  paragrafo  5.2  di  tale  documento  di  prassi  si  precisa  che,  «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire»

    Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle  somme versate ''a qualsiasi  titolo'',  si intende comprensivo di  tutti gli  importi pagati ­di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ­ancorché, dunque, il pagamento  non sia  stato eseguito direttamente dal  debitore o per suo conto  e, conseguentemente,  anche  delle  somme versate dal terzo pignorato, come  nel  caso  di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione. 

    Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità  di definire la  controversia essendo,  come detto, le somme in  oggetto scomputabili dal  dovuto­ ma  ne esclude il  rimborso,  ancorché  si  tratti  di  importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

    A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la  mera  ''opposizione  verbale'', dal  momento  che  l'ordinamento  predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.

    Ai sensi dell'articolo 62­bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    Dichiarazione imposta di soggiorno 2022: presentazione entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno va inviata la dichiarazione per l'imposta di soggiorno 2022.

    Ricordiamo che con avviso del 2 maggio il MEF informava del fatto che, il servizio è attivo dal giorno 8 maggio, ed è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate alla:

    • predisposizione,
    • e all’invio telematico,

    della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022. 

    Il comunicato MEF specifica che, l’utente dopo aver effettuato l'accesso:

    • trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, 
    • nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

    Inoltre, resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

    Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

    Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

    Dichiarazione imposta di soggiorno 2022: il modello da inviare

    In data 12 maggio 2022 è stato pubblicato in GU n 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo alla approvazione del nuovo modello e istruzioni di dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo: CLICCA QUI PER MODELLO E ISTRUZIONI 

    La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

    • dal soggetto gestore della struttura ricettiva,
    • o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore,

    secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

    Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:

    • dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, 
    • ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: le FAQ del Ministero

    Il MEF ha pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti e tra i principali chiarimenti viene specificato che:

    • è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna annualità, in quanto la presentazione “cumulativa” non riguarda annualità diverse, bensì i dati che devono essere dichiarati nel singolo anno di riferimento,
    • la dichiarazione “multipla” riguarda ipotesi nelle quali il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune e nel caso in cui “non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello”,
      l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario per i pernottamenti da lui gestiti,
    • nelle locazioni brevi gestite da un intermediario che incassi il contributo di soggiorno, l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione”.
    • gli intermediari quali ad esempio le agenzie immobiliari, che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in comuni diversi, dovranno presentare una dichiarazione in ciascun comune di riferimento.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni in caso di omissione

    L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

    Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo. 

    Ricordiamo infine che, con una Nota del 28 novembre 2022 l'IFEL Fondazione Anci aveva fornito un chiarimento in merito alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

    In particolare, veniva specificato che, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni (ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997):

    • di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate), 
    • così come, non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Leggi anche:

    con gli ultimi chiarimenti del MEF.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    770/2023: le novità del Quadro SI

    Il modello 770/2023 da inviare entro il 31 ottobre 2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2023 ovvero il 31 ottobre 2023) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Modello 770/2023: il Quadro SI

    ll quadro SI del Modello 770/2023 deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2022, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
    A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

    In particolare, nel prospetto Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente (rigo SI3):

    • le società per azioni, 
    • in accomandita per azioni, 
    • a responsabilità limitata, 
    • le cooperative a responsabilità limitata
    • e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires, 

    che nell’anno solare 2022 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

    Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante appunto il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

    Leggi anche Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre con alcune delle novità di quest'anno.

  • Adempimenti Iva

    Collirio erboristico pluridose: chiarimenti sull’aliquota IVA

    Con Risposta a interpello n 345 del 13 giugno le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare ad alcuni dispositivi medici.

    In particolare viene specificato quando ad un collirio pluridose sia applicabile l'aliquota agevolata IVA.

    L'istante dichiara di svolgere l'attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici. 

    Tra gli altri, commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, il ''prodotto oftalmico in formato pluridose'' confezionato  in  un flaconcino  da  15  ml,  che è una soluzione contenente  acque  distillate e acqua per preparazioni iniettabili.

    L'Istante ha chiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il preliminare parere di accertamento tecnico.  ADM ha classificato il citato prodotto nella sottovoce NC 3307 90. 

    La Società, non condividendo tale parere tecnico ha richiesto un parere ad un professionista specializzato nel settore, che ha redatto una relazione tecnica, dalla quale risulta che detto prodotto svolge ''un'azione terapeutica di tipo meccanico'', rendendo possibile la classificazione dello stesso come dispositivo medico. 

    Tutto ciò premesso, l'Istante chiede quale aliquota IVA applicare alle cessioni del prodotto.

    Le Entrate replicano che la circolare 14  giugno  2010, n.  32/E, al paragrafo  9, chiarisce che il trattamento fiscale dei suddetti beni, agli effetti della corretta applicazione della aliquota IVA, richiede di procedere preliminarmente a un esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali. 

    Tale accertamento tecnico esula dalle sue competenze rientrando piuttosto tra quelle di ADM, tant'è  che le istanze aventi per  oggetto l'individuazione dell'aliquota IVA sulla cessione dei menzionati prodotti, prive del citato parere, sono da ritenersi inammissibili e agli stessi non potrà essere fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica.

    Non rientra nelle prerogative di questa Agenzia disattendere il parere tecnico rilasciato dalla competente ADM, né è possibile sostituire lo stesso con relazioni tecniche di parte. 

    Peraltro, come già  chiarito  nella precedente risposta all'interpello presentato dall'Istante  in merito al prodotto ''monodose'' ­che, a differenza di quello oggetto del presente interpello, è stato classificato da ADM nell'ambito della voce 3004 della Nomenclatura combinata, la  norma  di interpretazione autentica di cui all'articolo  1, comma  3,  della  Legge di  Bilancio  2019  fa  rientrare  «i dispositivi  medici  a  base  di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA. 

    Tale norma, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella  voce 3004 della  Nomenclatura  combinata (tra  le  molte  risposte  a interpelli pubblicate, cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022). 

    Di conseguenza ai dispositivi medici che non possono essere classificati in tale voce non può ritenersi applicabile l'aliquota IVA ridotta a norma del citato n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Abilitazione scorta gara ciclistica: esenti da bollo le istanze delle ETS

    Con risposta a interpello n 346 del 14 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di esenzione dal bollo per le istanza di abilitazione al servizio di scorta nelle gare ciclistiche presentate alle autorità dagli ETS.

    L'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo «sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada», nonché sugli attestati 

    In particolare chiede se alle istanze cumulative presentate direttamente dalle:

    • società,  associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo 
    • possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

    le Entrate ricordano che l'articolo 27­bis della Tabella, prevede l'esenzione per gli «Atti, documenti,  istanze,  contratti,  nonché copie anche  se  dichiarate  conformi,  estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI»

    Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all'articolo 10  del  d.lgs.  28  febbraio  2021,  n.  36: ­       

    • «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva» (cfr. comma 1); ­        
    • «La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport» (cfr. comma 2).

    Ai fini della risposta al quesito prospettato dall'Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni del Codice del Terzo settore.

    In  particolare, l'articolo  4  del CTS, rubricato  ''Enti del Terzo Settore'',  dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

    Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», 

    ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    Pertanto, per gli enti individuati dall'articolo 27 ­bis della Tabella allegata al d.P.R. n.  642  del  1972  e  per  quelli  di  cui  al  comma 1  dell'articolo  82  del  CTS, le  istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall'imposta di bollo.       

    Con  riferimento  al  caso  rappresentato,  si  osserva  che il  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (recante  «Nuovo  codice  della  Strada»)  all'articolo  9,  comma  1, prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche «competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche», salvo autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente.

    Il comma 6­bis del medesimo articolo 9 stabilisce che «Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui  all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni».

    ll successivo comma 6­ter prevede che «Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6­bis, […]. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno»

    Il  decreto  interdirigenziale  27  novembre  2002  emanato  dal  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che «Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate […] che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana» (cfr. articolo 1). 

    Inoltre,  con  circolare  del  Ministero  dell'Interno  15  febbraio  2023,  n. 300  è  stato stabilito,  inoltre,  che «accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva»

    Anche tali soggetti per svolgere le funzioni a loro attribuite, come chiarito nella sopra richiamata circolare «devono conseguire un attestato (…) rilasciato dal dirigente del compartimento». 

    L'istante ha fatto presente che ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere: ­                   

    • «dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con  le Società  o  con  le  associazioni  sportive  affiliate  alla  Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti»; ­        
    • oppure «dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso».

    Inoltre, ha precisato che gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo. 

    Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative «di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada» relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell'esenzione dal  tributo se presentate da  soggetti  indicati nell'articolo 27­bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS

    Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.

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    Professione Revisione legale: regole in vigore dal 01.07 per l’esame di abilitazione

    Con Decreto n 71/2023 pubblicato in GU n  139 del 16 giugno viene pubblicato il regolamento che modifica il precedente n  63/2016 con la disciplina in materia dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

    Il decreto in vigore dal 1 luglio, con il primo articolo reca modifiche alla composizione della commissione esaminatrice e in particolare la commissione  esaminatrice è nominata  con  decreto del  direttore generale  della  Direzione  generale   degli  affari  interni   del Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed  è composta da:

    • a)  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di magistrato di III valutazione di professionalità che la presiede;
    • b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
    • c) un revisore legale iscritto  nel  registro  da  almeno  cinque anni;
    • d) un dirigente del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

    Con l'art' 2 sono fornite indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove scritte, e nello specifico relativamente a:

    • tempistiche;
    • modalità di sorteggio delle materie d’esame;
    • durata per lo svolgimento di ciascuna delle prove;
    • testi legislativi ammessi alle prove;
    • adempimenti al cui rispetto sono tenuti i candidati durante le prove;
    • modalità di correzione e di valutazione degli elaborati.

    In merito alla prova orale si prevede che:

    «3.  Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico,  ovvero  in videoconferenza attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che assicurino  la  pubblicità della  stessa,   l'identificazione   dei partecipanti  e  la  sicurezza  delle   comunicazioni   e   la   loro tracciabilità e ferma restando la presenza,  presso  la  sede  della prova di esame, del segretario della commissione e del  candidato  da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore  a sessanta minuti.»

    Nel terzo e ultimo articolo viene previsto che

    "Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per  le materie di cui all'articolo  1,  comma  1,  che  hanno  già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute  nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma  1-bis,  del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che  hanno  conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima." 

    Allegati: