• Enti no-profit

    Terzo settore: come iscriversi al RUNTS

    La Circolare n 1 delle Entrate con anche tutte le osservazioni giunte nel periodo di consultazione, conclusasi il 23 gennaio scorso, contiene numerosi chiarimenti sulle novità normative per il terzo settore.

    Vediamo il dettaglio sulle regole di iscrizione al RYNTS

    Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene

    Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, “RUNTS”) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    Il RUNTS è suddiviso in sezioni, in ognuna delle quali gli enti sono iscritti a seconda del possesso dei requisiti specifici, normativamente stabiliti; l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, siano essi riservati agli iscritti in determinate sezioni o previsti per tutti gli ETS.
    A seconda della sezione19 di iscrizione gli ETS si dividono in:

    • organizzazioni di volontariato;
    • associazioni di promozione sociale;
    •  enti filantropici;
    •  imprese sociali, incluse le cooperative sociali20;
    •  reti associative;
    •  società di mutuo soccorso.

    A una settima sezione, sono iscritti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni ecc.) comunque costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

    Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore, le norme del Codice trovano applicazione esclusivamente con riferimento allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse previste dall’articolo 6.
    A tal fine, tali enti sono tenuti ad adottare un apposito regolamento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della loro peculiare struttura e finalità e salvo quanto diversamente stabilito, recepisca le disposizioni del Codice. Il regolamento deve essere depositato nel RUNTS.
    Per l’esercizio delle suddette attività deve, inoltre, essere costituito uno specifico patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 13 del Codice. I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere indicati all’interno del regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
    Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie rispondono delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 esclusivamente nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente non possono avanzare alcuna pretesa sui beni ricompresi nel patrimonio destinato allo svolgimento delle attività sopra richiamate.
    Sono esclusi dalla possibilità di acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono essere iscritti al RUNTS:

    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    • le formazioni e le associazioni politiche;
    • I sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
    • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

    Non rientrano tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS e, quindi, possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS:

    • i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta;
    • le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

    Il Codice ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per i profili attuativi concernenti, fra l’altro:

    • la definizione della procedura per l’iscrizione nel RUNTS;
    • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
    • la trasmigrazione dei registri esistenti, vale a dire, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

    Al riguardo, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.
    Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre del 2021, sono cessati di esistere i registri del volontariato gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni competenti.
    Il Ministero dell’Interno ha mantenuto tra le proprie competenze il riconoscimento delle finalità assistenziali degli enti a carattere nazionale valevole a escludere gli spacci annessi ai relativi circoli affiliati dalla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
    Per quanto concerne l’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la stessa cessa di esistere al 31 dicembre 2025.
    A tale ultimo riguardo, il citato d.m. 15 settembre 2020 ha previsto specifiche disposizioni attuative in merito al percorso di ingresso nel RUNTS degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.

    ONLUS: iscrizione al runts entro marzo

    Il Ministero con un avviso, leggi qui, alla luce della cessazione dell'anagrafe delle ONLUS, informa del fatto che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

  • Contribuenti minimi

    e-fattura forfettari: regole per lo SdI

    Sono obbligati ad emettere la fattura elettronica tutti i soggetti, residenti o stabiliti in Italia, titolari di partita Iva che effettuano operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.

    Dal 1 luglio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i soggetti in regime forfettario.

    Sono invece esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti già in precedenza dispensati per legge dall’emissione della fattura (anche cartacea) quali ad esempio:

    • i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) 
    • e i soggetti che hanno richiesto la dispensa dagli adempimenti di fatturazione ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 633/72 relativamente alle operazioni esenti.

    Attenazione al fatto che, vi è il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali, effettuate dagli operatori sanitari, in virtù dei dati particolarmente sensibili contenuti in tali fatture.

    Fattura elettronica forfettari: tutte le regole

    Il soggetto Iva che opera in regime forfettario per emettere fattura elettronica tramite la procedura web delle Entrate dopo aver compilato la sezione relativa all’anagrafica del cessionario/committente nella sezione “Dati della fattura” deve valorizzare il campo “Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando” con “Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)”

    I forfettari, che per operazioni nazionali non espongono Iva, nelle linee di dettaglio Beni/servizi devono valorizzare il campo “Aliquota Iva” con “0%” e il campo “Natura” con “Non soggette – altri casi”.

    Il forfettario deve obbligatoriamente indicare in fattura:

    • il riferimento normativo da cui scaturisce la non indicazione dell’Iva in fattura; 
    • selezionare il campo “Causale” nel menu a destra “Altri dati” e valorizzarlo con la seguente dicitura: 
      • Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.

    Se il soggetto forfettario che emette la fattura è un professionista (e quindi non è soggetto alla ritenuta d’acconto) occorre inserire un’ulteriore causale, cliccando sull’apposito pulsante “Aggiungi Causale”, riportando la seguente dicitura:

    • “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.

    Inoltre, il professionista forfettario deve inserire anche i dati relativi alla cassa previdenziale nel boxDati cassa previdenziale”, attivabile dalla voce del menu a destra “Altri dati”.

    Se il soggetto forfettario emette una fattura elettronica soggetta all’imposta di bollo, deve attivare la sezione “Dati bollo”, dal menu a destra “Altri dati” e valorizzare il campo “Bollo virtuale” con “Sì”.

    In questo caso, nel valore dell’importo totale del documento devono essere ricompresi anche i 2 euro dell’imposta di bollo.

    Inoltre, per i soggetti forfettari, è possibile generare fatture ordinarie o verso la PA utilizzando un apposito template in cui i campi appena sopra riportati sono già precompilati.

    Il template è disponibile accedendo alla sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” nella home del portale “Fatture e Corrispettivi”, cliccando sul box “Generazione da template”.

    Fattura elettronica e cartacea: differenze

    La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:         

    1. è necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, in un formato strutturato (XML)
    2. è trasmessa elettronicamente all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura, tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) descritto nel paragrafo “Cosa fa il Sistema di Interscambio quando riceve una fattura” (capitolo 2 di questa guida).

    Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. 

    Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

    Fattura elettronica i vantaggi anche per i forfettari

    La fatturazione elettronica permette di:

    • eliminare il consumo della carta, potendo acquisire la fattura sottoforma di file XML (eXtensible Markup Language), velocizzando il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.

    La fattura elettronica avendo data certa di emissione e consegna (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI) incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

    La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale, infatti:

    • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, inclusi nella platea definita dal provvedimento n. 183994 del 8 luglio 2021, le bozze dei registri Iva, (artt. 23 e 25 del Dpr n 633/1972), delle liquidazioni periodiche Iva e della bozza della dichiarazione annuale Iva, consentendo di effettuare questi adempimenti in modo semplificat              
    • se si ricevono e si effettuano pagamenti esclusivamente in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973)
    • qualsiasi soggetto Iva, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento POS e RT: chi non deve provvedere

    La guida del 19 febbraio pubblicata dalle Entrate con le regole per adempiere al nuovo obbligo di collegamento della cassa al POS contiene istruzioni operative ed esempi per mettersi in regola.

    Ricordiamo che il nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025  con obbiettivo dicharato il contrasto dell'evasione fiscale. 

    A tal fine le Entrate in data 31 ottobre 2025 hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative.

    La guida operativa a supporto degli esercenti contiene tutte le istruzioni

    Vediamo chi è escluso da questa novità

    Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Nella guida viene spiegato con chiarezza che non sono interessati dalle nuove disposizioni:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici, cosiddette “vending machine”,
    • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,
    • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico,
    • i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

    Tuttavia, spiega l'ADE, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT

    o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento

    Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. 

    A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
    Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
    Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
    Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

  • Enti no-profit

    Enti Terzo Settore 2026: tutte le novità commentate dall’Agenzia

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). 

    Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

    Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
    In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
    Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
    Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:

    • alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
    • alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
    • ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).

    L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento: 

    • agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
    • alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
    • al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
    • all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
    • alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
    • alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).

    Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti

    Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts

    Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. 

    Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

    Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

    Terzo settore 2026: test di non commercialità

    Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. 

    Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. 

    È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.

    Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.

    Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro

    La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.

    In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).

    Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro. 

    Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

    l regime fiscale applicabile all’impresa sociale

    Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.

    Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.

    Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

    L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi. 

    Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.

    A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).

    Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.

    Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.

    Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.

    Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.

    Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate). 

    La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.

    Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. 

    Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.

    La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:

    •   sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
    • sulla costituzione di riserve divisibili
    • aumento gratuito del capitale sociale.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Imposta di soggiorno: l’IFEL commenta la responsabilità del gestore

    L'IFEL fondazione ANCI ha pubblicato una nota esplicativa sull'imposta di soggiorno e la responsabilità del gestore delle strutture.

    La nota commenta la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, hanno chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile.

    Imposta di soggiorno è responsabile il gestore della struttura

    La nota evidenzia che nonostante l’introduzione, ad opera dell’art. 180 del Dl 34/2020, del comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che qualifica espressamente il “il gestore della struttura ricettiva [quale] responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno”, sono perdurate letture interpretative volte a sostenere il permanere della qualifica di agente contabile, dando luogo a incertezze e disomogeneità applicative sul territorio nazionale, anche in ragione dei differenti indirizzi assunti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.
    La pronuncia delle Sezioni Unite assume rilievo dirimente, in quanto pone fine al contrasto interpretativo e ricompone il quadro applicativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile.
    Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il Comune impositore e il gestore della struttura ricettiva, che discende inequivocabilmente dalla richiamata qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, con la conseguenza del venir meno della qualifica di agente contabile e, con essa, della giurisdizione della Corte dei conti.
    Dalla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta discendono – come osservato dalle Sezioni Unite – una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.
    Con riguardo alle ricadute in termini di giurisdizione, chiarito il venir meno di quella contabile, deve dunque osservarsi che le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano
    esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
    Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive – come evidenziato dalle Sezioni Unite – un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”.

    In altri termini, “la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è parametrata all’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”.
    Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo.
    Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità di esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di
    rivalsa.
    Sotto il profilo procedurale, la cessazione della qualifica di agente contabile comporta il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21),
    nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti. 

    In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.
    Infine, come già chiarito in precedenza dall'ifel, restano fermi:

    • l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022, 
    • nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dai regolamenti comunali.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Fusioni Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito d’imposta

    L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.
    Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
    Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
    Con il Provvedimento n 50913/2026 sono disposte le modifiche al citato provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 182 del 2025.
    In particolare, le modifiche riguardano:

    • le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente; 
    • la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti

    Vediamo le novità.

    Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito spettante alle incorporanti

    Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.
    Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
    L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente.
    Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
    L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
    Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.
    Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
    Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
    L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta. 

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  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari

    Con la Risposta a interpello n 40 del 16 febbraio le Entrate chiariscono cosa fare in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.

    In sintesi viene chiarito che i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.

    Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari

    L'ade distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

    L'articolo n 6 del DL n 39/2024 per la Transizione 4.0 ha introdotto due tipologie di comunicazioni:

    • comunicazione preventiva,
    • comunicazione di completamento,

    entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione.

    E' stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, prevedendo l'obbligo:

    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 di una comunicazione di completamento degli investimenti
    • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.

    Le comunicazioni sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione.

    L'istante del caso di specie, una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno, pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, non aveva trasmesso la comunicazione preventiva e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento, ndicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

    La società ha però ugualmente compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.

    L’Agenzia chiarisce che:

    • relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro;
    • relativamente alla quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. 

    L’utilizzo del credito da parte della società costituisce un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante. 

    Secondo l'articolo 13 comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

    Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 oltre sanzioni e interessi.

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