• Turismo

    Aiuti al Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 ha cominciato ufficialmente il suo iter che si concluderà entro il 31 dicembre prossimo.

    Si tratta di una manovra finanziaria da circa 18 miliari.

    Relativamente al settore del Turismo vediamo gli aiuti per incentivare le imprese.

    Aiuti a Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026

    L'articolo 98 rubricato Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese prevede di modificare l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.

    Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
    Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.

    I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del comma 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’uno per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
    Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.

  • Agricoltura

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 estende al 2026 le agevolazioni per il settore agricolo anche al 2026.

    Riepiloghiamo la norma originaria che con l'art 6 della bozza di legge di bilancio viene ulteriormente ampliata.

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    L'articolo 3 in bozza prevede che all'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

    In particolare si tratta della norma che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'arti 1 del Dlgs n 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. 

    Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto  articolo 1 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 1093 della Legge n 296/2006 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento. 

    La legge di bilancio 2026 ancora in bozza prevede di ampliare al 2026 la misura.

  • Nautica da diporto

    Concessioni balnerari: scendono i canoni

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 18 settembre 2025, con il quale aggiorna, per l’anno 2025, le misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

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    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, il Decreto di cui si tratta recepisce l’interpretazione fornita dall’art. 6, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105), in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei canoni demaniali.

    La disciplina trova fondamento nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che prevede l’adeguamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e dei valori di mercato all’ingrosso.
    Dal momento che l’ISTAT non elabora più l’indice dei prezzi all’ingrosso, il decreto chiarisce che il parametro sostitutivo da utilizzare è l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

    Il decreto con l’articolo 1 dispone che:

    • le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono ridotte dello 0,65% rispetto al 2024;
    • tale riduzione si applica alle concessioni in vigore e a quelle rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
    • la misura minima del canone annuo, precedentemente fissata a € 3.225,50, viene adeguata a € 3.204,53;
    • la soglia minima di € 3.204,53 si applica a tutte le concessioni per le quali il canone risulti inferiore a tale importo;
    • inoltre, gli importi unitari dei canoni per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 400/1993, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° aprile 2025, in applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

    Attenzione al fatto che l’articolo 2, infine, annulla d’ufficio il precedente decreto di aggiornamento (n. 218/2024) ai sensi dell’art. 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre accordo per adesione dei rivenditori

    Il Decreto MIMIT-MEF con le regole per il bonus elettrodomestici specifica anche gli adempimenti per i commercianti.

    Ricordiamo che il bonus consiste in un voucher da spendere per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici, di importo fino a 200 euro.

    Il decreto ha identificato univocamente gli elettrodomestici oggetto della iniziativa.

    A tal proposito è istituito apposito Elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun Produttore secondo il modello disponibile in Piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell’Elettrodomestico e dall’attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

    • a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:
      • lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2014;
      • forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento
      • delegato (UE) n. 65/2014;
      • cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
      • lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2017;
      • asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2023/2534;
      • frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2016;
      • piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2
      • dell’allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014;
    • b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione Europea.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo da novembre             

    Vediamo le procedure per essere rivenditori di elettrodomestici con bonus 2025.

    Bonus elettrodomestici: regole per i rivenditori

    Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della misura agevolativa, è tenuto a registrarsi nella Piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’effettiva iscrizione al Portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

    La mancata dimostrazione dell’iscrizione al suddetto Portale impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica.

    Il DD 22 ottobre del MIMIT a tal proposito ha previsto che possono aderire all’iniziativa esclusivamente i Venditori le cui società risultino
    regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e attive
    , vale a dire non in stato di liquidazione volontaria o non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, che siano in possesso di uno o più dei seguenti codici ATECO 2025:

    • 47.12.10 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
    • 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
    • 47.11.02 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti
      alimentari, bevande o tabacchi; 47.12.20 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
    • 47.12.30 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
    • 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

    A partire dal quinto giorno successivo all’emanazione del presente decreto direttoriale, e quindi dal 27 ottobre i Venditori che intendono partecipare all’iniziativa ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale, per il tramite del legale rappresentante, sottoscrivono, digitalmente e trasmettono a PagoPA S.p.A., con le modalità descritte nelle Linee Guida, l’accordo per l’adesione all’iniziativa, che contiene anche le informazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo 4 rese sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché l’indicazione degli operatori delegati a operare sulla Piattaforma informatica.

    Bonus elettrodomestici: come iscriversi alla piattaforma per i rivenditori

    La registrazione nella Piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei Voucher secondo le modalità stabilite dal decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all’art. 2, comma 10;
    I dati del Venditore sono acquisiti e verificati attraverso la Piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

    • le banche dati delle Camere di commercio e il Registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;
    • altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

    La registrazione previo esito positivo dei controlli comporta l’inclusione del Venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

    Per l’adesione all’iniziativa e per la successiva operatività, il Venditore inserisce sulla Piattaforma informatica il codice fiscale della società e le ulteriori informazioni indicate dalle Linee Guida, incluse le coordinate bancarie del conto corrente aperto presso un istituto di credito italiano dedicato all’attività di impresa, sul quale verrà effettuato l’accredito deglimporti liquidati ai sensi del successivo art. 8.

    La Piattaforma informatica, mediante consultazione delle banche dati pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale acquisisce automaticamente, a partire dal codice fiscale del Venditore, i dati identificativi dello stesso.

    I Venditori, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 6 presso i punti vendita, censiscono sulla Piattaforma informatica ciascun punto vendita, indicando i relativi referenti, che operano sulla stessa Piattaforma con credenziali

    di autenticazione non nominative assegnate dalla Piattaforma stessa.

    I Venditori e i rispettivi punti vendita, ivi inclusi quelli on-line, accreditati con le modalità di cui alle sopra richiamate Linee Guida, sono inseriti in un apposito elenco consultabile dagli Utenti finali sui canali dedicati all’iniziativa di cui al successivo art. 11 del

    presente decreto. L’elenco è periodicamente aggiornato a cura di PagoPA S.p.A.

    È fatta salva la facoltà per ciascun Venditore, a condizione che non sia stato effettuato nessun acquisto di Elettrodomestici presso di esso mediante utilizzo di un Voucher, di ritirare la propria partecipazione all’iniziativa entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di servizio di cui al precedente comma 2, mediante comunicazione scritta da inviare a PagoPA S.p.A. Ricevuta la comunicazione, PagoPA S.p.A. provvederà ad impedire qualunque accesso del Venditore alla Piattaforma informatica, comunicando al Ministero delle imprese e del made in Italy la rimozione del

    Venditore dall’ elenco di cui al precedente comma 6.

    Invitalia S.p.A. verifica l’effettiva iscrizione del Venditore sul portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al portale da parte del Venditore o dell’operatore suo delegato impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica, oppure comporta la successiva cancellazione del Venditore dall’elenco di cui al precedente comma 5

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    Criptoattività 2026: cosa contiene la legge di bilancio

    Il DDL di Bilancio 2026 tra le novità ne contine anche per le criptoattività e in particolare, si prevede un regime fiscale per le “stablecoin” ancorate all’euro.

    Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2025 con l'articolo 1, comma 24, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un aumento dal 26 per cento al 33 per cento, del prelievo fiscale in relazione alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

    Ora viene prevista una tassazione agevolata per la stablecoin ancora prima della sua emissione.

    Vediamo il contenuto della norma.

    Criptoattività 2026: cosa contiene la legge di bilancio

    La tassazione agevolata in dettaglio è disciplinata dall'art 13 in bozza del DDL di Bilancio prevedendo che all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni d6
      detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.»;
    • b) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d’Italia, dell’Unità di informazione finanziaria, dell’Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i
      seguenti compiti:
      • a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le
        istituzioni di controllo e gli operatori;
      • b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi
        sistemici;
      • c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
      • d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
      • e) promuovere iniziative per l’educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa. 24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
      • spese o altri emolumenti comunque denominati.»

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre

    Il Modello 770/2025 va inviato entro fine ottobre.

    A tale proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 75896/2025 con le regole per i sostituti d'imposta. Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.

    Modello 770/2025: come è composto

    È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
    Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

    770/2025: chi è tenuto alla presentazione

    Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Occorre evidenziare chedall’anno d’imposta 2025 i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati (articolo 16, decreto legislativo 1/2024) secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento 31/01/2025 dell’Agenzia delle entrate, come modificato dal Provvedimento 3 giugno 2025.

    Leggi anche 770 semplificato: dati entro il 30 settembre. 

    La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata alla loro esposizione nella dichiarazione annuale modello 770. 

    770/2025: alcune novità

    Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:

    • rimodulate le note nei quadri ST e SV,
    • e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

    Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.

    Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente. 

    Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus veicoli elettrici 2025: domande dal 22 ottobre

    Il MASE con una nota ha specificato che per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile, all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici:

    l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi.
    La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale.
    Come già chiarito dal Ministero (FAQ 8), i cittadini e le imprese che risultano rispettivamente residenti o aventi la propria sede legale in Comuni ricompresi nelle aree urbane funzionali già vigenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, conservano in ogni caso il diritto di richiedere la concessione del contributo, anche qualora tali Comuni non risultino più inclusi nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicati dall’ISTAT.
    Pertanto, il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici previsto dal decreto resta garantito sia in favore di cittadini ed imprese la cui residenza o sede legale si trovi in Comuni già inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto, sia – in virtù della nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021 – coloro che risiedono o hanno sede nei Comuni ora ulteriormente ricompresi.
    Il Ministero vuole così assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando ogni potenziale penalizzazione derivante da variazioni sopravvenute, nonché garantire l’estensione della platea degli aventi diritto, valorizzando l’aggiornamento ISTAT quale strumento di maggiore equità e inclusività nell’accesso alla misura.

    Attenzione al fatto che dal 22 ottobre è possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.

    La data iniziale delle domande è slittata dal 15 ottobre al giorno 22.

    Le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE.

    L'incentivo riguarda l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

    Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente  a euro 597.320.000,00.

    La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR  del  MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento  del presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese

    Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:

    • a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa automobilistica produttrice pari o inferiore  a  35.000  euro  IVA  e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto  per nucleo familiare ed e' pari a:
      • 11.000 euro, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
      • 9.000 euro, nel caso  in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma  inferiore  o pari a 40.000 euro;
    • b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di  due veicoli  nuovi commerciali  di categoria N1 o N2 ad alimentazione  esclusivamente  elettrica  (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus  e  l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto  del  veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.

    Il bonus per i privati di cui alla  lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la  fruizione  del  bonus  devono  essere rispettate  le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione  del  bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
    Il  bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

    Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
    I bonus  di cui alla lettera a)  sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
    I bonus di cui alla  lettera  b)  sono corrisposti  dal  venditore  alla  microimpresa  acquirente  mediante compensazione con il prezzo  di acquisto e sono  riconosciuti  nel rispetto  della  normativa  europea  sugli   aiuti   ai   sensi   del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento  "de minimis" settore agricolo». 

    Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai  sensi  del  presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo

    Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
    La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:

    • a)  della  dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445  in cui attesta  di essere residente in un'area urbana funzionale;
    • b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
    • c) dell'indicazione se il  bonus  sara'  generato  a  suo  favore oppure a favore di un altro componente  maggiorenne  appartenente  al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE  ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il titolare della microimpresa richiedente il  bonus all'atto della  registrazione nella piattaforma  informatica procede all'inserimento:

    • a) della    necessaria    dichiarazione  sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
      • 1. di essere regolarmente costituita ed  iscritta come  attiva nel registro delle imprese;
      • 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di  fallimento,  di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo,  ad  eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
      • 3. di avere meno di dieci dipendenti;
      • 4. di  avere  un  fatturato  annuo  o  un  bilancio  annuo  non superiore a 2 (due) milioni di euro;
      • 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia di obblighi contributivi e fiscali;
      • 6. l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
      • 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento  "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
      • 8. che la microimpresa abbia  sede  legale  in  un'area  urbana funzionale;
    • b)  della  targa  del  veicolo  da  rottamare,  che  deve  essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

    La persona fisica,  all'esito della  registrazione puo'  generare sulla piattaforma informatica il bonus,  il  cui valore sarà uguale a:

    • 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
    • 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.  

    Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE.

    La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare  il  bonus  previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
    Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000  di  euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
    Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.                              

    La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

    Gli  esercenti che si possono registrare nella  piattaforma informatica sono:

    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

    aventi un codice ATECO  prevalente  congruente  con  l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

    La registrazione è avvenuta dal 18 al 22 settembre.

    All'atto della registrazione, il venditore  dovra'  inserire  il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei  punti  vendita  e l'iban del conto corrente dedicato su cui  si  intende  ricevere  il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla  legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Sulla  base  del  criterio  del  punteggio  ambientale,  c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di  carbonio  di  un  veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco  dei veicoli  oggetto  di  incentivazione.  

    In  tale  ipotesi,  in  data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del  MASE  provvedere  alla pubblicazione con apposita  comunicazione  sulla  sezione  «Bandi  e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del  predetto  elenco dei veicoli incentivabili.

    Per ogni punto vendita, il venditore dovra'  inserire,  all'atto della registrazione, il link alla vetrina  dei  veicoli  acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

    La piattaforma informatica  mettera'  a  disposizione  nell'area pubblica   una   pagina   di   ricerca   degli   esercenti   aderenti all'iniziativa              

    Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus

    Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni  dalla  sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto  termine di  trenta  giorni  dalla  sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente  riversato nel plafond residuo disponibile.

    Il  soggetto  che  non  ha  ottenuto  la validazione del bonus da parte del  venditore  prima  della  scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del  plafond  residuo disponibile. La validazione del  bonus,  in  ogni  caso,  non  potra' avvenire oltre la data del 30 giugno  2026,  termine  ultimo  per  la sottoscrizione  del  documento  comprovante  l'acquisto
    Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto,  i  venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo  afferente  all'imposta   sul   valore  aggiunto   (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di  acconto.  

    Il  bonus non potra' essere  utilizzato ai fini dell'acconto.
    I  venditori  provvedono all'imputazione dei  dati  nella piattaforma informatica entro  il termine di trenta giorni per la  validazione  del  bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
    Il  beneficiario deve consegnare  il  veicolo  da  rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. 

    I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena  il  non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di  consegnare  il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico,  e  di  provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,  n.  358.  

    L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo  e quella della rottamazione del veicolo termico.
    I venditori provvedono all'emissione  delle  fatture  in  forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
    I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche  per  il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta  appositamente autorizzati,  eventualmente  convenzionati   con   le   stesse   case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della  demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.                                     

    Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori

    Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei  contributi  spettanti  a  seguito  della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed  in  relazione  ai bonus riconosciuti  sulla base  dei  dati  presenti sulla piattaforma
    Le modalità operative per il rimborso dei contributi  spettanti e per l'espletamento delle pertinenti  verifiche  a cura del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  sono definite con  successive  FAQ/Circolari/Linee  guida  adottate  dalla Direzione  generale  gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile  al  PNRR ed il  relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)