• Versamenti delle Imposte

    IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione

    Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.

    Attenzione al fatto che il termine ordinario del 30 luglio 2023 (domenica) slitta a lunedì 31 luglio.

    In data 28 luglio il MEF, con il comunicato stampa n. 125 ha inoltre reso noto che a seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate.

    IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione

    Lunedì 31 luglio scade il termine per pagare le tasse con maggiorazione dello 0,40%.

    I versamenti riguardano tra l'altro:

    • l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
    • addizionali IRPEF e IRES e relative maggiorazioni;
    • cedolare secca sulle locazioni;
    • addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
    • imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
    • acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
    • diritto annuale alle Camere di Commercio
    • e altri.

    Ricordiamo che il 20 luglio è scaduto il termine ordinario di pagamento delle tasse con la mini proroga concessa a maggio dal MEF senza alcuna maggiorazinoe per tutti i soggetti ISA e forfettari.

    Inutili le richiste di ulteriore proroga al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% da parte delle associaizoni di categoria.

    Durante il question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del 19 luglio si apprendevano le intenzioni del Governo di non accogliere la richiesta della proroga al 20 agosto con maggiorazione per il pagamento delle tasse delle PIVA. I dettagli nel comunicato datato 19 luglio dell'ANC Associazione nazionale Commercialisti.

    Sulle proroghe di agosto ti consigliamo anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda

    Saldo e acconto tasse 2023: le richieste di proroga

    Si evidenzia che il calendario dei pagamenti di quest'anno è stato approvato definitivamente in data 28 giugno dal Decreto Omnibus con la proroga dei pagamenti delle tasse per le Partite IVA. 

    Il 30 giugno è scaduto il termine per i versamenti sulle imposte sui redditi per i contribuenti non Isa per: saldo 2022 e primo acconto 2023, che potranno anche essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal primo al 30 luglio 2023.

    L’acconto per i contribuenti IRPEF, ricordiamolo, non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, tolti detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, non supera i 51,65 euro.

    Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, di norma, le persone fisiche, l’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, da versare in una o due rate da pagare come segue:

    • con unico versamento, entro il 30 novembre 2023, per l’acconto inferiore a 257,52 euro;
    • in due rate, per acconto pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata per il 2023, del 40%, va versata insieme al saldo per il 2022, la seconda del 60%, entro il 30 novembre 2023.

    Sul tema ti consigliamo anche Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare.

    Saldo e acconto tasse 2023: il comunicato MEF per gli alluvionati

    In data 28 luglio il MEF ha annunciato l'imminente proroga per il pagamento delle tasse in scadenza lunedì 31 luglio per taluni soggetti.

    Nel dettaglio viene indicato che "A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo
    31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia"

    Accolta con favore dai Commercialisti questa notizia. Il Presidente De Nuccio ha dichiarato infatti quanto segue:

    "Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal MEF e dal Viceministro Leo. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che per le competenti autorità è necessario mappare puntualmente i territori anche al fine di non trascurare nessuno”

    Si attendono unlteriori dettaglio.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: pubblicati elenchi imprese ammesse ai percorsi di accelerazione

    Con un comunicato del 28 luglio Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa per star-up, pubblica le graduatorie delle imprese ammesse ai percorsi di accelerazione.

    Nel dettaglio, sono online le graduatorie delle 50 migliori startup che a settembre parteciperanno ai 5 programmi di accelerazione di Bravo Innovation Hub, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative.  Bravo è realizzato nell’ambito dell’Asse VI del PON IC 2014-2020-REACT EU. 

    Le imprese sono state selezionate da Invitalia grazie a una call nazionale che si è chiusa il 3 luglio 2023 e alla quale le startup hanno risposto con 245 domande di partecipazione da tutta Italia. I business analyst dell’Agenzia hanno valutato la qualità dei progetti, le soluzioni proposte, le potenzialità dell’impresa e il team imprenditoriale.

    Consulta qui gli elenchi

    Ricordiamo che i 5 programmi di accelerazione divisi in altrettanti percorsi tematici che si svolgeranno all’interno degli Hub di Brindisi, Cagliari e Palermo riguardano i seguenti settori:

    • nuove energie
    • inclusione e salute
    • mobilità green

    L’obiettivo è rendere più rapido ed efficace l’ingresso sul mercato delle nuove idee imprenditoriali.

    Bravo Innovation Hub: tutti i dettagli

    Invitalia col comunicato specifica che: 

    • a Brindisi i programmi saranno dedicati a “Tecnologie per transizione 4.0” e “Turismo, cultura, wellness e sostenibilità” e realizzati da LVenture Group Spa con The QUBE Srl e CETMA; 
    • a Palermo riguarderanno i temi “New energy, green e clean tech” e “Inclusione, impatto sociale e salute” e saranno realizzati da Dpixel Srl con Polo Meccanotronica Valley, Socialfare Impresa Sociale Srl e Consorzio U.N.I.V.E.R. Infine,
    • a Cagliari, il programma riguarderà “Mobilità green e smart cities” e sarà gestito da Nana Bianca Srl con Apply Consulting Srl e Startup Italia! Srl.

    Bravo Innovation Hub: le imprese beneficiarie

    Nel dettaglio, possono partecipare ai programmi di accelerazione:

    • le società di piccola dimensione
    • con sede operativa in Italia, 
    • iscritte al registro delle imprese da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione,
    • in qualsiasi forma giuridica.

    Le domande devono essere presentate attraverso la pagina dedicata del sito Invitalia entro le ore 16.00 del 3 luglio 2023.

    Invitalia provvederà a selezionare 50 imnprese in base a:

    • le soluzioni proposte,
    • le potenzialità dell’impresa
    • il team imprenditoriale,

    da inserire nel programma di accelerazione.

    Bravo Innovation Hub: i vantaggi per le imprese scelte

    Le imprese che parteciperanno ai programmi di “Bravo Innovation Hub” avranno la possibilità di avere:

    • un grant di 20.000 euro
    • assesment personalizzato per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento del tuo progetto
    • 60 ore di mentoring e coaching per lo sviluppo del tuo prodotto/servizio con analisi del modello di business e consulenza su nuove tecnologie, tecniche di comunicazione, marketing e raccolta fondi
    • un percorso di formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore dalla durata di circa 18 giornate
    • uno spazio di lavoro all’interno del Bravo Innovation HUB di riferimento che diventerà anche un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte
    • benchmark day per ascoltare e confrontarti con testimoni nazionali e internazionali, imprenditori, ricercatori, esperti, specializzati nel settore di tuo interesse
    • iniziative di business matching, Open Innovation e partecipazione a importanti fiere di settore
    • il demo day conclusivo, durante il quale potrai presentare il tuo progetto e i suoi obiettivi a investitori nazionali e internazionali
  • Legge di Bilancio

    IMU 2023: pubblicato il decreto MEF per diversificare aliquote

    Viene pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il Decreto 7 luglio MEF con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e si stabiliscono le modaliàùtò di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.

    Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

    In sintesi con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023:

    • si affida a un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanzesentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
    • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni

    I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La legge di bilancio 2020 ha previsto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

    Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze. 

    Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

    Con la legge n. 197/2022 è stato previsto che, in mancanza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.

    IMU 2023: novità dalla legge di bilancio

    Facciamo il riepilogo delle norme e vediamo le novità della legge di bilancio 2023.

    La legge di bilancio 2023 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
    Le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    Con le norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 si pone una deroga:

    • alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
    • e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

    Infatti a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    La legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

    In sintesi con le novità appena introdotte:

    • si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
    • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni

    I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

    Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze. 

    Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

    IMU 2023: novità dalla legge di bilancio

    La lettera a) del comma in esame integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
    Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.
    La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

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  • Legge di Bilancio

    Beni strumentali nuovi: i codici tributo per i crediti di imposta, uno ridenominato

    Con Risoluzione n 45 del 26 luglio le Entrate provvedono a ridenominare il codice tributo per il credito di imposta in beni strumentali

    In particolare si ridenomina il codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021: 

    • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. 

    Viene precisato che restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione che di seguito si legge nel dettaglio.

    Con Risoluzione n 3/E del 13 gennaio 2021 sono istituiti 6 codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:

    1. ex art 1 commi 184 e seguenti Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
    2. ex art 1 commi 1051 e seguenti Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

    Vediamo il primo caso:

    • è riconosciuto un credito di imposta, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, utilizzabile con le seguenti modalità:
      • il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo oppure tre per gli investimenti di cui al comma 190,
      • il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188,
      • o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dalla norma (comma 118)

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
    • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
    • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

    La risoluzone percisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

    Vediamo il secondo caso:

    L’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito di imposta agli investimenti in beni strumentali previsti dalla normaeffettuati:

    • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 
    • oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito è utilizzabile con le seguneti modalità:

    • in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni  (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
    • o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
    • per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
    • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (ridenominato come su indicato)
    • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

    La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”

    Per approfondimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio si legga: Beni strumentali nuovi: prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Locazioni lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro: regole detrazione 2023

    Anche nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita all'anno di imposta 2022 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro.

    Nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, a determinate condizioni, spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a: 

    • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; 
    • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. 

    E' bene specificare che sono destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2). 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: le condizioni

    Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. 

    Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Attenzione al fatto che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. 

    Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1). 

    Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. 

    Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. 

    Si precisa che i due requisiti:

    1. distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni,
    2. ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza,

    devono essere rispettati contestualmente. 

    La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).

    Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono: cointestazione del contratto

    Occorre sottolienare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti su indicati (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. 

    Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).

    Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. 

    Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR. 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: come indicare nel 730

    Ai fini della detrazione occorre compilare la sezione V del quadro E e nel dettaglio il rigo preposto E72.

    I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione compileranno il rigo E72 come segue:

    • Colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale,
    • Colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

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    Imposte sui giochi: chiarimenti sulla compensazione

    Con Risposta a interpello n 395 e Risposta a interpello n 394 entrambe del 25 luglio le entrate pubblicano chiarimenti su ll'utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 –Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In particolare, viene chiarito che:

    • l'imposta unica sulle scommesse, 
    • l’imposta unica sui giochi
    • il prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento

    sono tutti compensabili con crediti fiscali derivati da operazioni di ristrutturazione. 

    L’Agenzia ricorda che questi crediti hanno una possibilità di utilizzo ampia, con limite di essere usati «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione».

    Nell'interpello n 394 l'istante opera «nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ''online'' delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nelsettore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita». 

    E' soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le scommesse sportive, ippiche a quota fissa o a totalizzatore, e  dell'imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, la  cui riscossione è regolamentata dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della  Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

    Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34. 

    Ai  sensi  di tale  disposizione i soggetti che sostengono spese  per gli interventi di cui all'articolo 119 (cd. superbonus) e all'articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus) del decreto in questione, che danno diritto ad una detrazione, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  d. Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

    L'istante chiede «di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi».

    Le Entrate ritengono condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che, i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2  del  decreto­legge  n. 34  del  2020,  acquisiti a  mezzo di  ''cessione  del  credito'',  ­ restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti, possono essere utilizzati, mediante il modello F24­ Accise,  per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle  scommesse e di imposta unica sui giochi. 

    Nell'interpello n 395 l'istante sottoliena che « nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento, collega alla rete e monitora decine di migliaia di apparecchi che corrispondono vincite in denaro, installati all'interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia.»

    Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi dell'articolo 121 del decreto­legge del 19 maggio 2020, n. 34 che, come su ricordato, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. Lgs. del 1997, n. 241, sulla base delle  rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

    L'istante chiede di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislative n. 241 del 1997, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo  di PREU. 

    In entrambe le risposte le entrate replicano che vi è la possibiltià di utilizzo in compensazione ti tali crediti con le imposte di spettanza di ciascun istante relative alla attività di giochi rispettivamente esercitata.

    Allegati:
  • Imposte indirette

    Aerotaxi per voli privati: requisiti di spettanza dell’imposta erariale

    Con Risposta a interpello 393 del 25 luglio le entrate chiariscono il preimetro si spettanza dell'mposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

    La società istante è una società di servizi, con sede all'estero, incaricata di svolgere «adempimenti tecnici e amministrativi, per conto di proprietari di aeromobili utilizzati a fini privati, nell'ambito delle attività di c.d. aircraft management (gestione aeromobili)»

    Tali attività comprendono, tra l'altro:

    • i servizi di supporto per le operazioni di volo, 
    • il pagamento di forniture,
    • la predisposizione dei manuali tecnici,  
    • la  pianificazione delle rotte e la gestione dell'attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità degli aeromobili. 

    L'Istante dichiara che in passato ha effettuato, e periodicamente effettua tutt'oggi, ''voli privati'' con un aeromobile bombardier immatricolato nel Registro Aeronautico che ha in gestione per conto del relativo proprietario. 

    In particolare, fa presente che l'aeromobile è «certificato esclusivamente per svolgere operazioni private e non anche commerciali […] Da ciò discende che l'aeromobile non possa effettuare servizi di aerotaxi che esulano […] dall'ambito privato e rientrano invece fra le operazioni commerciali. La società agisce quale operatore privato dell'aeromobile, per conto del suo proprietario […]». 

    Premesso ciò l'Istante chiede conferma che l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui  all'articolo  16,  comma  10­bis,  del decreto  legge  6  dicembre 2011, n. 201 (''Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei'', convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), non sia dovuta per i ''voli privati'' da essa effettuati in Italia con il suddetto aeromobile.

    Imposta erariale voli passeggeri aerotaxi: le regole

    Le entrate ricordano che l'articolo 16, (''Disposizioni per la tassazione di auto  di lusso, imbarcazioni ed aerei''), comma 10­bis, del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che «E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: 

    • a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
    • b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; 
    • c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri».

    Come precisato dal punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28  giugno 2012, n. 97718, concernente la definizione delle modalità e termini di attuazione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, «Per voli di aerotaxi, soggetti all'imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti  di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile»

    Ai sensi del successivo punto 1.3 dello stesso provvedimento, «L'imposta deve  essere corrisposta dal passeggero al vettore in relazione a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale». 

    Dalla lettura delle disposizioni, l'agenzia afferma che l'applicazione dell'imposta erariale sui voli aerotaxi, effettuati in Italia è subordinata all'esistenza di un contratto di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile, finalizzato al trasporto di  persone. 

    I cosiddetti ''voli taxi'', secondo la definizione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sono i  voli  «effettuati  per  il trasporto  di  passeggeri in forza  di  un  contratto  di  noleggio  stipulat  da  un unico  contraente per l'intera capacità dell'aeromobile che deve avere un numero di posti passeggeri non superiore a 19. Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile può essere rivenduta a terzi» (cfr. articolo 3). 

    Per ''servizio di aerotaxi'', si intendono «i voli aerei commerciali non di linea, a domanda dell'utente, effettuati con un aeromobile di limitata capacità». 

    In linea  generale,  dunque,  in relazione alla  disposizione di cui al citato comma 10­bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del  2011, si ritiene che i voli da assoggettare ad imposizione siano i voli, effettuati in Italia, a titolo oneroso, per il trasporto di persone, in forza di un contratto di noleggio, stipulato  da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile (''voli taxi''). 

    L'Istante si definisce «società di servizi incaricata di svolgere adempimenti tecnici ed amministrativi per conto del proprietario dell'Aeromobile»,  con attività che  comprendono «a titolo  esemplificativo e non esaustivo servizi di supporto per le operazioni di volo (es. il reclutamento e l'addestramento di piloti qualificati), il pagamento di forniture (es. carburante, assistenza aeroportuale, c.d. ground handling), la predisposizione dei manuali tecnici dell'Aeromobile, la pianificazione delle rotte (ottenimento di slots ecc.) e la gestione dell'attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità dell'Aeromobile». 

    Al riguardo, l'Istante ha precisato di ricevere una remunerazione dal proprietario dell'aeromobile «esclusivamente per fornire i citati servizi di gestione tecnica ed amministrativa, senza i quali il medesimo proprietario non avrebbe le capacità di operare la propria macchina, seppure per finalità meramente personali e private»

    Con  riferimento alle  attività svolte dall'Istante, inoltre, risulta che tra i  servizi offerti alla clientela (come elencati nel sito internet della società indicato nell'istanza d'interpello),  figurano oltre alle attività di  approvvigionamento di  aeromobili  e  di gestione di aeromobili (''aircraft management''), le attività di intermediazione per servizi  di  noleggio di  aeromobili  (''charter brokerage'') e di organizzazione e prenotazione viaggi (''air concierge''), come descritte in sede di documentazione integrativa. 

    Ciò  posto, l'agenzia ritiene che ai  fini  fiscali, nella  fattispecie  rappresentata risultino integrati i requisiti per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 16, comma 10­bis, del decreto legge n. 201 del 2011, in presenza di un ''volo di passeggeri di aerotaxi''

    Infatti:

    • l'Istante effettua i voli a favore del proprietario e dei suoi familiari, per l'intera capacità dell'aeromobile, sulla base di contratto complesso con il  proprietario medesimo, verso il pagamento di un corrispettivo (che, alla luce di quanto rappresentato nell'istanza, comprende tutte le attività connesse al trasporto, inclusa la  messa a  disposizione  dei  piloti);
    • dalla documentazione  prodotta relativa  ai  registri dell'Aviazione è la società istante che risulta avere il «management and control of the aircraft named above [….]», mentre non figura il proprietario dell'aeromobile.
    Allegati: