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Crediti d’imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023
Con Risoluzioni n 8 del 14 febbraio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023.
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, è stato previsto:
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2023 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo per approfondimento sull'utilizzo dei suddetti crediti
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LIPE: si delle Entrate alla sanatoria col 3% delle sanzioni
Con Risoluzione n 7 del 14 febbraio le Entrate fornisce chiarimenti in merito in ordine all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sinteticamente la risoluzione specifica che:
"Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.".
Per quanto riguarda le modalità di applicazione della misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023
Ricordiamo che sul tema in data 1 febbraio il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni parlamentari a tema fiscale.
In particolare, è stata richiesta conferma dell'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Il Ministro ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile alle LIPE.
Viene infatti specificato che i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura recentemente introdotta anche alle liquidazioni LIPE, sono stati chiariti dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare il documento di prassi specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA.
Il tema degli avvisi bonari è stato anche quello più gettonato nelle domande presentate in Telefisco 2023 dai professionisti interessati ad avere conferma del fatto che le liquidazioni periodiche Iva potessero essere ricomprese nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento. Leggi anche Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%
Giorgetti ha specificato: "L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023."
Il Ministro inoltre ha puntualizzato come il controllo eseguito sulle LIPE (eseguito ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972) prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.
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IVA Teleriscaldamento: le regole delle Entrate
Con Provvedimento n 43406 del 15 febbraio le Entrate dettano le regole per l'applicazione dell'aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento (articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
In particolare, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che con nota n. 47 del 7 febbraio 2023 ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento, si dispone quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno.
Qualora le forniture di cui al periodo precedente siano addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con esclusione delle reti di tele-raffreddamento (o tele-raffrescamento).
Attenzione al fatto che l’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Leggi anche: IVA Teleriscaldamento: ridotta in legge di bilancio 2023
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Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere
Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.
Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,
nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.
Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:
- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.
Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.
Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023.
In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023
Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.
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Piano PAC: domande di agevolazione apicultori entro il 15 marzo
Pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2023 il Decreto 30 novembre 2022 del Ministero dell'Agricoltura.
Il provvedimento reca "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura"
Ricordiamo che già con un comunicato stampa datato 5 dicembre 2022, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, informava della firma del decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano strategico della PAC per il quinquennio 2023-2027.
Piano strategico PAC: gli interventi
Per ogni annualità sono messi a disposizione oltre 17 milioni di euro, a sostegno di interventi in vari ambiti.
In particolare, nel decreto viene specificato che il Piano strategico PAC (art. 1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio) include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovverosia:
- intervento A) servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- intervento B) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- intervento F) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualita' dei prodotti dell'apicoltura.
Si precisa che gli interventi usufruiscono:
- di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, (art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio)
- per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione (legge 16 aprile 1987, n. 183.)
Piano strategico della PAC: i beneficiari
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti
- gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
- nonché le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme
- gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalità individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.
I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.
La domanda di finanziamento è indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.
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Imprese edili: SACE offre garanzia per liquidità
Con un comunicato del 10 febbraio SACE informa delle garanzie per il settore edile
In particolare, SACE S.p.A. supporta le esigenze di liquidità:
- delle imprese italiane del settore edile (contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43)
- che realizzano interventi in edilizia (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, n.77).
Nell’ambito del programma di intervento straordinario “Supportitalia” rilascia le proprie garanzie su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Le imprese edili, che realizzano o hanno realizzato gli interventi beneficianti del cd. “Superbonus 110%” o degli altri “bonus edilizi”, avranno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse.
Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti,
- capitale circolante,
- costi del personale,
- canoni di locazione o affitto di ramo di azienda (coerentemente con le finalità previste dal cd. “Decreto Aiuti”).
Garanzia SupportItalia è lo strumento attraverso cui si rilasciano entro il 31 dicembre 2023, garanzie per finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma a favore delle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche della crisi russo-ucraina.
Viene estesa questa possibilità anche al settore edile ora che la stessa SACE stima in circa 2.800
L’importo del finanziamento assistito, che potrà coprire fino al 90% dell’importo, non potrà superare il livello maggiore tra:
- il 15% del fatturato annuo totale medio dell’impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi
- o il 50% dei costi sostenuti dall’impresa per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese di richiesta di finanziamento.
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Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023
Con Determina n. 21513 del 6 febbraio, ma pubblicata ieri giorno 9, il MEF adotta il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale per l'anno 2023 (articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)
Revisori legali: programma formazione 2023
In particolare, nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato, e nel dettaglio:
Materie Gruppo A: Materie caratterizzanti
1. Gestione del rischio e controllo interno
2. Principi di revisione nazionale e internazionali
3. Disciplina della revisione legale
4. Deontologia professionale ed indipendenza
5. Tecnica professionale della revisione
Materie Gruppo B: materie cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010
1. Contabilità generale
2. Contabilità analitica e di gestione
3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
4. Principi contabili nazionali ed internazionali
5. Analisi finanziaria
6. Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali)
Materie Gruppo C: materie cui alle lettere da m) a p) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010
1. Diritto civile e commerciale
2. Diritto societario
3. Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali)
4. Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali)
SCARICA QUI il programma completo
Formazione Revisori legali: novità 2023
Viene specificato che il programma adottato per l’anno 2023 per l’aggiornamento professionale dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti pur presentando alcune novità importanti.
Si conferma la netta prevalenza di contenuti afferenti le materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Principi di revisione nazionale e internazionali, Disciplina della revisione legale, Deontologia professionale ed indipendenza, Tecnica professionale della revisione) rispetto alle materie non caratterizzanti.
Nella premessa del documento si sintetizzano inoltre le principali novità da tenere nel debito conto per la formazione quali:
- l'approfondimento delle tematiche relative alla rendicontazione sulla sostenibilità,
- le novità normative riguardanti il codice della crisi d’impresa e in particolare quelle risultanti dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83,
- l’introduzione del nuovo codice italiano di etica e indipendenza dei revisori, in corso di prossima adozione
- temi di maggior rilievo relativi alla contabilità pubblica e alla fiscalità di impresa.