• Legge di Bilancio

    Agevolazione acquisto prima casa giovani e soggetti fragili: novità 2023

    La legge di Bilancio 2023, in discussione al Senato, secondo quanto riporta il dossier di commento datato 24 dicembre, prevede novità per l'agevolazione prima casa per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni e per i soggetti fragili.

    In particolare, la disposizione proroga al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all'operatività:

    • del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa,
    • del Fondo di garanzia per la prima casa 
    • delle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette. 

    Nel dettaglio, si apportano modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
    Si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (Fondo gasparrini)
    Ricordiamo che, per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.
    Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:

    • le giovani coppie, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, 
    • i conduttori di alloggi IACP
    • giovani di età inferiore ai 36 anni, 

    l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del  "Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale:

    • la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie su elencate, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale,
    • qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui 
    • per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

    Inoltre viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

    Vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
    Inoltre si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

    Fondo casa Gasparrini: ripilogo del funziomento e le previsioni 2023

    Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). 

    Esso, ordinariamente, consente.

    1. ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa,
    2. di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

    Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. 

    Con i provvedimenti emanati durante l’emergenza pandemica, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dall’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, è stata introdotta una speciale disciplina emergenziale in deroga, con la quale è stato esteso il novero dei beneficiari.

    La speciale disciplina prevista per l’emergenza, originariamente prevista per nove mesi ed estesa a tutto il 2021 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Si attende il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023 per avere conferme dettegliate delle misure straordinarie previste che dovrebbero essere prorogate per il 2023: 

    • l’estensione dei benefici del Fondo a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori in presenza di un calo del fatturato;
    • l'ammissione ai benefìci del Fondo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, a specifiche condizioni; 
    • l’ammissione al Fondo anche senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    • la possibilità di accedere alle agevolazioni anche in caso di mutui di importo non superiore a 400.000 euro (rispetto all’ordinario limite di 250.000 euro);
    • la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
    • la concessione della sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
  • PRIMO PIANO

    Tabelle ACI 2023: il comunicato delle Entrate in GU

    Pubblicato in GU n 302 del 28 dicembre il Comunicato delle Entrate con le Tabelle ACI 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli (articolo 3,  comma  1,  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314)

    In particolare, le Tabellle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

    Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica e in particolare come segue:

    • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
    • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
    • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
    • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

    Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre con validità per l'anno successivo.
    Le tabelle valide per il 2023 e sono suddivise in:

    • autovetture in produzione cosi distinte:
      • autovetture a benzina, 
      • autovetture a gasolio,
      • autovetture a benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
    • autovetture fuori produzione ugualmente distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
    • motoveicoli;
    • autocaravan.

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    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus e impatto sulle casse dello Stato: lo studio dei commercialisti

    Con il documento di ricerca del CNDCEC intitolato L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato, a firma di Tommaso Di Nardo, Pasquale Saggese e Enrico Zanett,  viene proposta una analisi dei Commercialisti che, studiando dati relativi ai bonus edilizi e al superbonus 110%,:

    1. ricostruiscono la metodologia applicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nelle stime degli effetti di finanza pubblica dei bonus edilizi,
    2. presentano una stima alternativa del costo lordo per le casse pubbliche e dell’effetto fiscale indotto dal superbonus 110% che tiene conto dell’impatto che lo stesso esercita sul settore edile e sull’economia in generale.

    Il documento specifica come la metodologia RGS è caratterizzata da stime eccessivamente prudenziali dell’effetto fiscale indotto oltre che da una sottostima del costo lordo per lo Stato del superbonus 110% dovuta essenzialmente alla sottostima degli investimenti generati dal superbonus e, soprattutto, dagli effetti indotti dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) che, introducendo le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, ha rappresentato un vero e proprio boost per gli investimenti nel settore.

    Nel documento, tenendo conto anche dei dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti al 31 dicembre 2021, si stima una spesa aggiuntiva attribuibile al superbonus 110% nel 2021 pari a 28 miliardi di euro, molto più elevata di quella stimata dalla RGS.

    In estrema sintesi, lo studio qui in oggetto, considera che i dati rielaborati e le stime effettuate, relativamente all’anno 2021, mostrano che

    • a fronte di una spesa indotta dal superbonus 110% pari a 28.280 milioni di euro,
    • il costo lordo per lo Stato è pari a 28.126 milioni di euro, 
    • mentre l’effetto fiscale indotto si traduce in maggiori entrate fiscali pari a 12.174 milioni di euro.

    Il costo netto per lo Stato del superbonus 110%, relativamente  all’anno 2021, sarebbe pari dunque a 15.952 milioni di euro.
    Secondo il modello di stima presentato, l’effetto fiscale indotto dagli investimenti correlati al superbonus 110% è pari al 43,3% del costo lordo per lo Stato. 

    In pratica, spiega il documento,

    • per ogni euro speso dallo Stato in bonus edilizi, 
    • ne ritornano sotto forma di maggiori imposte 43,3 centesimi,

    così che il costo netto per lo Stato è pari a 56,7 centesimi,  mentre nelle Relazioni Tecniche ai diversi provvedimenti di legge,  secondo il modello RGS, il ritorno stimato è pari a non più di 5 centesimi ed il costo netto diventa di  circa 95 centesimi.
    In conclusione, il costo lordo per lo Stato della spesa indotta dal superbonus 110% nel 2021 sarebbe molto più ampio di quanto previsto e cioè 28.126 milioni di euro al posto di 6.788, quindi circa 21,4  miliardi in più, il costo netto sarebbe più alto di 9,5 miliardi di euro e cioè 16 miliardi di euro contro 6,5.

    Come ha spiegato Salvatore Regalbuto, Tesoriere del CNDCEC con delega alla fiscalità, lo scopo di questa ricerca è quello di offrire un contributo che possa consentire “valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette” sul futuro del superbonus. 

    Secondo i commercialisti "Se la volontà sarà quella di garantire una maggiore stabilità dell’agevolazione per incentivare l’avvio di nuovi interventi sarà comunque necessario che l’aliquota della detrazione resti allettante e che siano confermate le opzioni alternative per lo sconto in fattura e la cessione del credito”. Allo stesso tempo, si dovrà giungere a una profonda semplificazione del quadro normativo di riferimento, preservando e valorizzando l’importante ruolo di garanzia dell’interesse pubblico svolto dai professionisti in varia misura coinvolti nel processo stesso”.

  • Enti no-profit

    Corrispettivi di ASD per formazione sport bambini: trattamento IVA

    Con Cosulenza giuridica n 7 del 23 dicembre 2022 le Entrate chiariscono il trattamento IVA applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni. 

    Le entrate, dopo un riepilogo normativo, specificano che, con riferimento al caso di specie, fino alla data del 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

    • nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
    • nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla circolare n. 18/E del 2018 con riferimento al predetto articolo 148, comma 3, del TUIR, che risultino tesserati:
      • della Federazione Sportiva Nazionale, 
      • dell'Ente di Promozione Sportiva 
      • o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo. 

    L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. Tali corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria. 

    Detta attività, infatti, come precisato dalla risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'articolo 10, numero 20), del citato d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Decommerciarlizzazione attività ASD: chiarimenti delle entrate

    Inoltre, ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole prescritte dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. circolare n. 18/E del 2018). 

    Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

  • Redditi Diversi

    Premi erogati da stati esteri per meriti: il regime di tassazione

    Con il Principio di diritto n 4 del 23 dicembre l'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento sul trattamento fiscale applicabile ai premi erogati per particolari meriti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

    Le Entrate ricordano che, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte  sui  redditi approvato con decreto del Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sono redditi  diversi,  se  non  costituiscono  redditi  di  capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese  commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione  alla qualità di lavoratore dipendente, tra gli altri, i premi «attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».

    Il successivo articolo 69, comma 1, nel determinare la base imponibile dei redditi in esame prevede che «I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». 

    Tuttavia, viene specificato che, in deroga alla rilevanza reddituale di tali premi, l'articolo 34­bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che i «premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari,  artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

    Le Entrate specificano che in  deroga alla generale tassazione,  il legislatore ha  previsto un regime di esenzione nel caso in cui i premi siano erogati a cittadini italiani da ''Stati Esteri'' o ''enti internazionali''

    Le somme erogate, quali premi per il  riconoscimento in ambito internazionale di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, da Stati esteri o enti internazionali a  favore di cittadini italiani sono, pertanto, esenti da imposizione ai sensi del citato 34­ bis del d.P.R. n. 601 del 1973. 

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    Detrazione rate residue lavori straordinari: il caso di immobile ereditato e locato

    Con Risposta a interpello n 594 del 22 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013).

    Le Entrate chiariscono che condizione per la spettanza della detrazione è la disponibilità del bene, vediamo i dettagli.

    L'Istante fa presente che il proprio genitore deceduto ha beneficiato dal 2015 al 2021 della ''detrazione per lavori straordinari'' eseguiti sull'immobile di cui  era proprietario e di essere subentrata, per successione legittima, nella proprietà del detto  immobile. 

    Precisa inoltre che, allo stato attuale, l'immobile è a sua disposizione (tra l'altro è unico intestatario di tutte le utenze) nonché ad uso del figlio studente e che lo stesso è stato, parzialmente e temporaneamente, locato. 

    L'Istante chiede se, in qualità di erede, possa beneficiare delle 3 quote residue della detrazione spettanti al de cuius, ancorché l'immobile oggetto degli interventi sia stato concesso ''parzialmente e temporaneamente'' in locazione a terzi. 

    Viene chiarito che, con  riferimento  agli interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio, il  secondo  periodo  del  comma  8  del  citato  articolo  16 ­bis  del  TUIR  stabilisce  che  «In  caso  di  decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». 

    Analoga  disposizione,  con  riferimento  agli  interventi  finalizzati  al  risparmio  energetico che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, è contenuta nell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, ai sensi del quale «In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.».

    Con riferimento all'applicazione delle norme sopra richiamate la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni in commento: ­ la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più  frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.  

    Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno; ­ in  caso  di  acquisizione  dell'immobile per  successione,  le  quote  residue di  detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la  detenzione materiale  e  diretta  dell'immobile.  

    In  sostanza, la  detrazione  compete  a  chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito  l'immobile ad abitazione principale; se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in  quanto l'erede proprietario non ne può disporre;  la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere ''per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento''; pertanto, in tutti i  casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. ­ 

    La condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere  non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il  contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. 

    Ciò premsesso, ne consegue che l'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del  contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali  rate residue di  competenza

    Ne  consegue  che  nel  caso  di  specie  l'Istante non potrà fruire delle  rate  di  detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà  beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: chiarimenti su cancellazione dall’Ordine di soggetto sospeso

    Con il Pronto Ordini n 200 il CNDCEC chiarisce dubbi in merito alla cancellazione dall'ordine per soggetto sospeso.

    In particolare, il caso in questione è quello di un iscritto sospeso per inadempimento della comunicazione per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscrittO.

    Si chiedeva se visto che la sanzione deriva da un mancato adempimento di natura puramente burocratico e che la sospensione risulterebbe potenzialmente senza limiti di durata, l’Ordine possa comunque procedere con la cancellazione richiesta.

    In risposta il Consiglio specifica che la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 52, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 139/05, può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ai due anni. 

    Essa pertanto, non può essere inflitta sine die, ma deve necessariamente recare una durata temporale, che non sia superiore a quella massima prevista dall’Ordinamento professionale. 

    In particolare, per quanto concerne l’illecito rappresentato nel quesito, ovvero l’inadempimento da parte dell’iscritto in merito alla comunicazione all’Ordine avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, si precisa al riguardo che l’art. 22 del Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, rubricato “Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria”, stabilisce al comma 3 che “La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 29 1 del Codice deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi”. 

    Con riferimento alla possibilità per l’Ordine di accogliere la richiesta di cancellazione da parte di un iscritto nei confronti del quale sia in corso un provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale, si sottolinea che non può essere accolta visto che il divieto di cancellazione mentre è in corso un provvedimento di sospensione a carico di un iscritto è ricavabile dall’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

    Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.