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Ravvedimento operoso: i Commercialisti chiedono una riduzione degli interessi
Con informativa n 122 del 19 dicembre il CNDCEC interviene per richiedere al Ministro Giorgetti e al Viceministro Leo, un intervento correttivo sugli interessi moratori da poco normati con decreto MEF del 13 dicembre passando dal 1,25% del 2022 al 5% per il 2023.
In proposito leggi Tasso Interesse legale passa al 5% dal 1° gennaio 2023
In particolare, nella nota viene specificato che il ravvedimento operoso, come è noto, è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, e con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Secondo i Commercialisti il sensibile incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno, oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza.
Ad esempio, nel caso di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).
Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione.
Nella lettera ai Ministri i Commercialisti sottolineano come nell'esempio proposto, si verificherebbe un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti.
Inoltre, viene sottolienato come la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario.
Infine, si evidenzia chein una situazione economica come quella attuale, l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare come un’ulteriore gravoso elemento che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale.
Per tutti questi motivi, si chiede di valutare l’opportunità di un intervento normativo che riduca sensibilmente il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi, attualmente previsto dal richiamato comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici
Con Provvedimento n 465446 del 16 dicembre 2022 le Entrate pubblicano le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.
In particolare, si regolamentano le novità previste per gli ottici ossia vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.
Praticamente è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Con il provvedimento ADE del 16 dicembre si stabiliscono le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, e si confermano le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:- le modalità di accesso ai dati aggregati,
- la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
- l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia,
- la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
- la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).
Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.
Nel dettaglio, per l’utilizzo dei dati delle seguenti spese sanitarie:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- n. 115304 del 6 maggio 2019,
- n. 1432437 del 23 dicembre 2019,
- n. 329676 del 16 ottobre 2020
- e n. 249936 del 30 settembre 2021.
Leggi anche Invio dati spese sanitarie 1° semestre 2022 al Sistema TS entro il 30 settembre
Allegati: -
Modello IVA 2023: il quadro CS nella bozza delle Entrate
Con un comunicato stampa del 15 dicembre le Entrate informano della disponibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle bozze dei Modelli:
- IVA 2023
- Certificazione unica 2023
con le relative istruzioni.
Vediamo alcune novità per il prossimo anno.
Modello IVA 2023: il quadro CS su extraprofitti energia
Tra gli aggiornamenti per recepire le novità normative 2022 si evidenzia che viene previsto un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall'articolo 37 del Dl n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi; il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.
L’istituzione di questo nuovo quadro deriva dall'articolo 37 del Dl 21/2022 che prevede l’adempimento di obblighi dichiarativi cui sono tenuti i soggetti passivi del contributo.
Il quadro CS, quindi, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo straordinario e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.
Si tratta dei soggetti operanti nel settore energetico, ovvero alle imprese che producono energia elettrica per la successiva rivendita ovvero producono gas metano o estraggono gas naturale, producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi, ovvero importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, detti prodotti o introducono detti beni da altri Stati membri UE e che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell’incremento dei prezzi e delle tariffe del settore.
Ricordiamo che il contributo è dovuto se dal confronto tra il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultati delle Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e quelle dello stesso periodo dell’anno precedente, ci sia un incremento di oltre 5 milioni di euro e sia comunque almeno superiore al 10%.
Al superamento dei due paramentri il contribuente versa un contributo pari al 25% di tale incremento, in due rate:
- la prima di importo pari al 40%, andava versata entro il 30 giugno 2022
- la seconda a saldo, e<andava versata ntro il 30 novembre 2022.
Il quadro CS costituisce perciò per le entrate uno strumento dsi controllo per la verifica di chi effettivamente ha provveduto al versamento del contributo ed alla relativa quantificazione.
Inoltre, altra novità riguarda il quadro VO. Viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari;
Per maggiori dettagli accedi da qui al sito delle entrate per visualizzare le bozze e approfondire il contenuto dei Modelli 2023.
Certificazione Unica 2023: alcune novità del modello
Inoltre come segnalato dal comunicato delle entrate, nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnala:
- la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati
- i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.
Per maggiori dettagli accedi da qui al sito delle entrate per visualizzare le bozze e approfondire il contenuto dei Modelli 2023.
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Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l'attestazione SOA, ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.
Ricordiamo che la novità è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l'art 10 bis, la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.
Attestazione SOA: che cos'è
L’Attestazione SOA è:
- la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori,
- ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Di fatto la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Superbonus: attestazione SOA dal 1 gennaio 2023
L’articolo 10-bis prevede che:
- nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro,
- e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020,
- le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame, prevede una fase transitori durante la quale:
- ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,
- l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere affidata:
- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Invece, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Superbonus: attestazione SOA quando non si applica
L'attestazione Soa per i bonus edilizi NON si applica:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022,
- ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: estesa al 2023
La Legge di Bilancio 2023 in bozza, con l’articolo 20 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
La disposizione in arrivo stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale.
Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in
associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari)
- per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio
- per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
E' bene sottolineare che i requisiti di lavoro e reddito sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999:
- zone di montagna, minacciate di spopolamento
- e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale.
L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).
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Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1.11
Con Risoluzione n 71 del 7 dicembre 2022 vengono istituiti i codici tributo n. “7708” e “7718” da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus ceduto e fruito con sconto in fattura, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.
Ricordiamo che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che “Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”.
Tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni da Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.
Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
- “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.
Per le istruzioni operative si rimanda al testo della risoluzione disponibile anche in allegato.
Infine viene precisato che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.
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Voucher connettività imprese e professionisti: prorogato al 31.12.2023
Con un avviso del 7 dicembre il MIMIT informa del fatto che, la Commissione europea, con Decisione del 6 dicembre 2022, ha autorizzato fino al 2023 la proroga della misura “Piano voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti.
Viene specificato che la proroga era stata richiesta dal governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni di euro ancora disponibili e tenuto conto dell’estensione della platea dei beneficiari ai professionisti (persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano una professione intellettuale, in proprio o in forma associata) avvenuta nel maggio scorso.
Sulla base del provvedimento emesso dalla Commissione, i voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 2023 a seguito di richiesta presentata dai beneficiari, per i quali la misura prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga.
I beneficiari possono optare per diverse tipologie di voucher, il cui costo varia da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2500 euro, che si differenziano sulla base delle prestazioni del servizio, in termini di velocità di connessione (da un minimo di 30 Mbit/s fino ad un massimo di oltre 1 Gbit/s), e della loro durata (da 18 a 24 mesi).
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 24 novembre si è variata l’allocazione finanziaria tra le tipologie di voucher connettività imprese individuate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021.
La ripartizione prevista è la seguente:
- al finanziamento dei voucher di tipologia A viene destinato il 15% delle risorse stanziate, distribuito per il 14% a favore dei voucher A1 e per l’1% a favore dei voucher A2;
- al finanziamento dei voucher di tipologia B viene destinato il 20% delle risorse stanziate;
- al finanziamento dei voucher di tipologia C viene destinato il 65% delle risorse stanziate.
Voucher connettività: i beneficiari
Il voucher è rivolto a:
- micro, piccole e medie imprese
- persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale (articolo 2229 del Codice civile) o una delle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4).
Voucher connettività: cosa finanzia
Viene specificato che gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un ammontare complessivo di circa 589 milioni di euro.
Esistono diverse tipologie di voucher, vediamole
Voucher A1: Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s.
Voucher A2: Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
Voucher B: Voucher con contributo di connettività pari a 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
(Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s).Voucher C: Voucher con contributo di connettività pari a 2.000 euro per un contratto della durata di 24 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
(Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s).Voucher connettività: presenta la domanda
I beneficiari possono richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori di telecomunicazioni accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, entro il 15 dicembre 2022.
Attenzione il voucher è stato prorogato al 2023, accedi qui al sito MIMIT per ulteriori info
La misura prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga.
L’attuazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.A., sotto la vigilanza della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero.
Al fine di consultare l'elenco degli operatori accreditati visita la sezione Documentazione – Voucher Connettività del sito Infratel.
Mentre, per eventuali richieste di chiarimenti è possibile formulare una domanda in forma scritta, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Ricordiamo che con il Decreto 27 aprile 2022 del MISE pubblicato in GU n 116 del 19 maggio, vengono apportate modifiche al precedente provvedimento del 23.12.2021 recante le modalità per richiedere il voucher connettività imprese.
In particolare, il voucher viene esteso anche ai professionisti ordinisti e non che esercitano la professioni in forma individuale o associata.
VISITA QUI IL SITO MISE ora MIMIT per ulteriori informazioni sulle norme di riferimento della misura agevolativa.