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E-fatture: attenzione alle mail false! Avviso delle Entrate
Con un avviso del 7 dicembre pubblicato sulla pagina preposta alle allerte phishing, l'Agenzia delle Entrate informa che è stata individuata una nuova campagna di phishing che vede il ritorno del malware Gozi/Ursnif.
Come in altri casi precedenti la mail fa riferimento a presunte incoerenze nei versamenti:
- dell’IVA secondo il corpo del messaggio,
- dell’Imposta di bollo secondo l’oggetto.
Di seguito un esempio:
Il testo è stato evidentemente confezionato in automatico e contiene diversi errori, con alcuni esempi che inducono un sorriso (uno per tutti la “e-mail procreata automaticamente”).
L’Agenzia disconosce questi messaggi, ricordando che non invierebbe in alcun caso comunicazioni di questo tipo via posta elettronica, e raccomanda di cestinarli senza selezionare link o aprire allegati.
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Codice etico professionisti incaricati: le regole in vigore dal 5.12
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, pubblica il Decreto del 1 dicembre 2022 recante il Codice etico dei professionisti che svolgono incarichi:
- nelle società fiduciarie
- nelle fiduciarie e di revisione (D.L. 233/1986 convertito)
- nelle società cooperative (ex artt. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies c.c.)
Il Decreto specifica che, in ottemperanza agli obblighi assunti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022, si dispone l’adozione del Codice Etico e di Condotta che costituisce la carta dei diritti e doveri morali per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’Amministrazione che lo redige.
Attenzione al fatto che, il codice si applica anche
- ai consulenti,
- ai tecnici
- ed ai collaboratori
dei quali il professionista, debitamente autorizzato, si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il codice entra in vigore con la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ossia dal 5 dicembre 2022 e della sua vigenza deve essere data comunicazione ai professionisti incaricati.
Inoltre, deve esserne richiesta la presa visione fornendo indicazione del collegamento utile per la consultazione sul sito istituzionale.
Tra le altre norme cui attenersi, il professionista incaricato, ai sensi dell'art 1 del Codice Etico in oggetto:
- si impegna a rispettare il codice dal momento dell’accettazione dell’incarico e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, imparzialità, integrità, onestà, trasparenza, competenza, indipendenza ed efficacia,
- evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice,
- i rapporti tra il professionista e l’Amministrazione conferente l’incarico sono improntati a fiducia e collaborazione.
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Regime transitorio dividendi: conta la data della delibera
Con il Principio di diritto n 3 del 6 dicembre le Entrate forniscono un chiarimento sul Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.
In particolare viene chiarito che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.
Le Entrate hanno ricordato che, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.
In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26% nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.
Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017.
Più precisamente, tale disposizione prevede che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017».
Come chiarito nella risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.
A tal fine si prevede espressamente l’applicazione del regime transitorio «alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022».
In merito, la relazione illustrativa, a chiarimento della portata della disposizione, afferma che si «prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017»
Alla luce di quanto precede, il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva, pertanto nel 2023.
Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili.
La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.
Viene anche specificato che, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali.
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Cessione crediti energia ottobre e novembre 2022: il via da ieri 6.12 aggiornato modello
Con Provvedimento n 450517 del 6 dicembre le Entrate fissano al 21 giugno 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il termine viene esteso anche alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al III trimestre 2022.
Attenzione al fatto che le comunicazioni possono essere già presentate dal 6 dicembre 2022 giorno di pubblicazione del provvedimento in oggetto.In particolare, viene stabilito che, salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta:
a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 144 del 2022;
e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
Il provvedimento del 6 dicembre recepisce le nuove scadenze previste, dall’art 1 commi 3 e 4 del DL 176/2022, anche per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.
La cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.Per il credito d’imposta relativo all’acquisto di carburante per l’attività agricola e della pesca la comunicazione va effettuata entro il 22 marzo 2023.
Si specifica che i cessionari devono utilizzare i suddetti crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 e si attende risoluzione con codice tributo.
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo quanto previsto al punto 5 del provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il provvedimento in oggetto sono state inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022:
SCARICA QUI IL MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI
Attenzione, nessuna indicazione è stata tuttavia fornita in merito ai crediti d’imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 introdotti dall’art. 1 del DL 176/2022.
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Distributori automatici: rinviato obbligo adeguamento per invio telematico dati
Con Provvedimento n 446073 del 2 dicembre pubblicato il giorno 5, le Entrate apportano modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 – ha introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Leggi anche Distributori automatici: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
La disposizione ha precisato, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
A tal fine, sono stati emanati specifici provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno definito soluzioni tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In particolare, con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016 sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di:
- una o più “periferiche di pagamento”,
- un “sistema master”,
- un erogatore di prodotti e servizi
- una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”.
I medesimi atti regolamentari prevedono l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.
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Estromissioni beni di imprese individuali: prevista imposta sostitutiva
L'art 25 della Legge di Bilancio 2023 ancora in bozza rubricato "Estromissione dei beni delle imprese individuali" con il comma 7 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
In pratica si estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015.
Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.
L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
In merito alla novità 2023, la norma in esame prevederebbe se venisse confermata, il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate secondo, rispettivamente, i seguenti termini:
- prima rata entro il 30 novembre 2023
- seconda rata entro il 30 giugno 2024.
Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
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Codice della proprietà industriale: approvate modifiche con Decreto
In data 1 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
In particolare, il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.
Gli obiettivi della modifica sono principalmente:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa;
- la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.
Con il provvedimento, tra l’altro:
- si introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
- si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali;
- si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
- si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
- si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
- si prevede il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela;
- si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
- si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
Si attende la bozza del decreto per maggiori dettagli.
Leggi anche Proprietà industriale: il testo in GU con le modifiche al Regolamento