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Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione
La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale.
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.
ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
La domanda di adesione potrà essere presentata:
On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si
- Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.
Rottamazione ruoli fino a mille euro
La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.
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Cooperative: regole revisori elenco attività di vigilanza straordinaria
Il MIMIT informa che è pubblicato il Decreto 19 aprile 2023 che definisce i criteri di assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria e ispezioni straordinarie per le coopertive.
In particolare, con decreto del 19 aprile il MIMIT disciplina le modalità, i tempi e le procedure:
- per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria di cui al titolo III – art. 8 del d.lgs 220/2002,
- per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria
- e per la valutazione dei revisori.
Con apposito ordine di servizio direttoriale è costituita una Commissione inter-divisionale con il compito di valutare il grado di professionalità posseduto dai revisori.
La Commissione è presieduta dal Dirigente della divisione competente per la Vigilanza ispettiva ed è composta da:
- quattro funzionari di cui due della medesima divisione Vigilanza ispettiva,
- uno della divisione competente in materia di Liquidazione coatta amministrativa
- e uno della divisione competente in materia di Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi.
La Commissione resta in carica due anni ed è rinnovata con provvedimento direttoriale.
Detta valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
- 1. rispetto dei termini per la consegna dei verbali; saranno considerati con valore penalizzante gli eventuali giorni di ritardo ingiustificato;
- 2. tempestività nello svolgimento degli incarichi; saranno fortemente penalizzanti le eventuali revoche dagli incarichi conseguenti al ritardo nell’esecuzione;
- 3. correttezza e chiarezza del contenuto del verbale; saranno valutate a discapito le eventuali imprecisioni nella compilazione dei verbali;
- 4. congruenza tra l’irrogazione della diffida e/o la proposta di provvedimento ed il provvedimento in seguito decretato;
- 5. osservanza delle direttive all’occorrenza impartite dalla divisione V; saranno attentamente valutati e ponderati eventuali comportamenti non tenuti in ottemperanza alle stesse. La commissione si riunisce con cadenza minima semestrale ovvero all’occorrenza. La Commissione è chiamata a valutare, anche, le domande di ammissione all’Elenco degli Ispettori. A tal fine, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera A del successivo art. 6 procederà all’esame degli ultimi 10 verbali di revisione del richiedente per riscontrare il possesso della preparazione ed esperienza necessari.
Viene specificato che, gli incarichi di revisione ordinaria saranno assegnati, previa pianificazione, tramite il sistema di assegnazione massiva, gestito informaticamente, ai revisori che:
- 1. sono revisori “attivi”, intendendosi per tale un revisore che non ha comunicato alla Divisione V di essere temporaneamente nell’impossibilità di effettuare, per qualsivoglia motivo, l’attività di revisione;
- 2. abbiano la sede di lavoro o residenza all’interno della provincia nella quale l’ente cooperativo ha la sede legale;
- 3. non abbia revisionato o ispezionato la cooperativa nei due bienni precedenti; tale criterio non troverà applicazione in quelle province – preventivamente individuate – nelle quali il numero di revisori in attività è particolarmente esiguo rispetto alle cooperative da revisionare. Il numero massimo di revisioni da assegnare a ciascun revisore sarà definito, in base alle necessità, dalla Divisione competente per la vigilanza ispettiva. L’abbinamento tra revisore e cooperative da revisionare – fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti da 1 a 3 – avviene in modo casuale secondo una procedura informatica automatizzata.
Inoltre, per l'iscrizione nell’elenco degli Ispettori occorrono i seguenti requisiti:
- Per poter svolgere incarichi di ispezione straordinaria, i revisori devono essere iscritti nell’apposito Elenco degli Ispettori presso la Divisione competente per la vigilanza ispettiva della DGVECS.
- Per l’iscrizione all’Elenco è indispensabile che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- A. aver concluso la rilevazione di almeno 30 revisioni nel quadriennio precedente alla domanda di iscrizione, senza osservazioni da parte della Divisione competente. Sono escluse dal novero le c.d. revisioni “didattiche”;
- B. essere stato valutato idoneo alla funzione da parte della Commissione interdivisionale di valutazione di cui all’art.
- L’Elenco è composto da due sezioni: Senior e Junior.
- Sono inseriti tra i Senior gli ispettori di comprovata esperienza nel ruolo della vigilanza, acquisita nel corso dell’attività svolta su tutto il territorio nazionale e che operano nell’attualità quali tutor o lettori di verbali.
- Sono inseriti tra i Junior i revisori ai quali, al momento dell’iscrizione nell’Elenco, si ritiene opportuno affiancare ispettori con maggiore esperienza al fine di creare il necessario turn over ed il trasferimento di professionalità.
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Corti di giustizia tributaria: regolamento dell’Ufficio ispettivo
Con Regolamento del 28 marzo 2023 pubblicato in GU n 91 del 18 aprile il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio Ispettivo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.»
L'Ufficio ispettivo è composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria.
L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attività di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio.
L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso le Corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze.
Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria.
Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.
Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione ordinaria
L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza.
Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato da funzionari-ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.
Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione straordinaria
L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore.
Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione disciplina o di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al giudice o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.
Allegati: -
Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprile fornisce chiarimenti sulla SOA.
Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate
Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
- a decorrere dal 1° luglio 2023:
- esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:
Allegati:Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023) spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se: - le imprese abbiano la SOA,
- le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.
Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:
- le imprese hanno la SOA.
La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.
Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
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DDL Concorrenza: sintesi delle novità in arrivo
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 20 aprile il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza.
Dal comunicato stampa diffuso dallo stesso Governo, si evince la sintesi delle novità in arrivo, vediamole.
Disegno di legge Mercato e concorrenza: cosa prevede
Il testo approvato in data 20 aprile 2023 interviene, tra l’altro:
- per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna);
- si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.
Si interviene inoltre per:
- attribuire all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
- introdurre la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali;
- stabilire che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione;
- prevedere che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
- semplificare le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
- ampliare da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
- infine si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.
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Videochiamata con le Entrate: servizi rapidi dall’Agenzia
Il servizio di videochiamata con l'Agenzia delle entrate consente di dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e ricevere assistenza in modalità semplificata, tramite videochiamata, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet, senza bisogno di spostarsi da casa.
L'assistenza in videochiamata riguarda servizi come:
- dichiarazioni dei redditi
- rimborsi,
- registrazione di un contratto di affitto
- duplicato della tessera sanitaria.
Videochiamata con le Entrate: come si accede
La videochiamata può essere attivata:
- direttamente dall’utente
- su iniziativa dell’ufficio, tramite e-mail, se utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, in caso di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).
Per procedere alla videochiamata, occorre prima accettare le condizioni di svolgimento del servizio, indicate in una e-mail inviata all’utente dall’Agenzia delle entrate.
In entrambi i casi, il funzionario dell’Agenzia delle entrate che svolge la videochiamata invia, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.
Videochiamata con le Entrate: fissa l'appuntamento
Per fissare direttamente un appuntamento di videochiamata con un funzionario delle Entrate occorre andare nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia:
- Home > Servizio di videochiamata >
- Prenota un appuntamento
- o tramite l’App “AgenziaEntrate”.
Una volta effettuato l’accesso, basta selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.
È possibile richiedere un appuntamento sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto), sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.
Videochiamata con le Entrate: i servizi disponibili
In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:
- “Atti e successioni” (area Registro)
- “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette)
- “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).
Le videochiamate si tengono sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e dei requisiti di sicurezza richiesti dalle Entrate. Il trattamento dei dati personali avviene sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto delle norme in materia.
Attenzione al fatto che, precisa l'agenzia, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, i funzionari si impegnano a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiedono agli utenti di fare altrettanto.
Per procedere con la videochiamata è necessario prima aver letto e accettato l’informativa a tutela della privacy e le condizioni di svolgimento del servizio.
Videochiamata con le Entrate: la delega a persone di fiducia
In data 17 aprile le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 130859 con il quale modificano una prassi precedente relativa alla possibilità di delegare persone di fiducia ai servizi on line offerti dalla stessa agenzia.
In particolare, si prevedono ulteriori facilitazioni, anche tramite videochiamata, per chi volesse delegare una persona di fiducia ad accedere on line al proprio posto ai numerosi servizi offerti, tra i quali la consultazione della Dichiarazione Precompilata 2023 per l'anno d'imposta 2022.
Per tutti i dettagli delle novità previste dal provvedimento del 17 aprile si legga anche: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia.
Attenzione al fatto che anche la Riscossione, leggi Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni, dispone per i propri utenti del medesimo servizio.
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Premi di risultato corrisposti da società a partecipazione pubblica: la tassazione
Con Risposta a interpello n 296 del 14 aprile le Entrate replicano ad una Società a controllo pubblico che potrà applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, prevista dalla legge di Stabilità 2016, sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti, vediamo le condizioni.
L'istante ha per oggetto:
- la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali,
- la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la commercializzazione, la produzione e distribuzione di energia elettrica
- ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela dell'ambiente
- nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli enti soci (tra i quali Comuni e Comprensori).
Alla società istante «deve essere attribuita la natura giuridica disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico».
La Società istante applica ai propri dipendenti il CCNL per i servizi ambientali sottoscritto in data 18 maggio 2022.
In particolare, l'articolo 2, del CCNL per i servizi ambientali, al comma 1, lettera «c) La contrattazione aziendale a contenuto economico: premio di risultato» dispone che le parti (nel caso di specie la Società istante e le OO.SS. territorialmente competenti) prevedano «una contrattazione a contenuto economico con la funzione di definire un'erogazione annuale variabile denominata ''premio di risultato''».
Il successivo comma 2 prevede che «La contrattazione collettiva aziendale sul premio di risultato persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa (…). Per avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti».
Al comma 5, viene precisato che «Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 2 sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l'adeguatezza dei processi di informazione e consultazione».
L'Istante specifica che, per gli anni di competenza 2023-2024-2025, ha sottoscritto in data 18 novembre 2022 l'accordo sindacale, nel quale al paragrafo 8, ''Obiettivi incrementali'' prevede che «Le Parti concordano che al fine di poter applicare al premio il regime di tassazione agevolata, deve essere realizzato alternativamente, uno degli obiettivi qualitativi e di efficienza di seguito dettagliati, assumendo come riferimento temporale i dati risultanti al 31.12 di ciascun anno precedente quello di competenza del premio».
L'Istante osserva che, ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), il decreto attuativo del 25 marzo 2016 all'articolo 2, comma 2, «lascia presupporre che gli obiettivi e i criteri ivi citati si prestino maggiormente ad attività commerciali e/o finanziare».
Pertanto chiede conferma che alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, possa applicarsi il predetto regime agevolato
Le Entrate specificano che per l'applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della stessa legge di Stabilità 2016 stabilisce che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 che individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali.
Viene poi evidenziato che in base alle previsioni della legge di Stabilità 2016 l'agevolazione in esame sarebbe riservata ai lavoratori del settore privato, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2016.
Sono quindi escluse dalla tassazione agevolata tutte le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).
Allegati:
L’Agenzia rimanda anche all'orientamento della nota del Lavoro del 13 marzo 2015 che, nel fornire un parere alle Entrate, ha chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.).
In conclusione l’Agenzia ritiene che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs n. 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.