• Adempimenti Iva

    Acquisti intra-UE in assenza di iscrizione al Vies

    Nel momento in cui un operatore economico decide di effettuare acquisti fuori dal perimetro nazionale, ma all’interno dell’Unione Europea, questi sono soggetti al regime di non imponibilità IVA ex articolo  41, comma 1, lettera a), del DL numero 331 del 1993.

    La disposizione elenca le condizioni affinché il contribuente possano sfruttare tale regime di non imponibilitàche materialmente si configura nella non applicazione dell’IVA agli acquisti (e sulle cessioni) effettuati in altro stato dell’unione.

    Affinché si possa applicare il regime di non imponibilità IVA è richiesto che:

    • sia l’acquirente che il venditore siano operatori economici (quindi sono interessate le operazioni B2B);
    • avvenga il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
    • la cessione o la prestazione sia a titolo oneroso;
    • l'effettiva movimentazione dei beni da altro stato membro dell’UE.

    Nel contesto di una operazione che soddisfa tali requisiti, il punto in trattazione è se l’assenza di iscrizione al Vies da parte dell’acquirente precluda o meno l’applicazione del regime di non imponibilità: la situazione è stata presa in esame dalla Risposta a interpello numero 230 del 2023.

    L’Agenzia delle Entrate spiega che a questa domanda risponde l’articolo 41, comma 2­ter, del DL numero 331 del 1993, il quale prevede che queste operazioni “costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro stato membro”.

    In passato lunga è stata la discussione intorno all’eventuale necessità dell’iscrizione al Vies ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, per la quale la dottrina prevalente non aveva individuato una effettiva necessità; ma, ci ricorda l’agenzia, il disposto normativo oggi richiamato è stato introdotto solo nel 2008 nell’ambito della Direttiva UE 2018/1910, la cosiddetta Direttiva quick fixes, il cui obiettivo era quello di dettare un insieme di misure rapide al fine di migliorare, semplificare e armonizzare le procedure degli scambi intra-UE tra operatori economici B2B.

    In questo nuovo conteso, quindi, l’iscrizione al Vies da parte dell’acquirente costituisce condizione necessaria affinché il venditore possa non applicare l’IVA sulla cessione, in quanto, spiega l’Agenzia delle Entrate, “a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2­ter dell'articolo 41 […], la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma”.

    Il fatto che il richiamato “numero di identificazione IVA valido” sia da considerarsi la partita IVA iscritta al Vies è stato chiarito dalla Commissione UE nelle Note esplicative della Direttiva quick fixes: “è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo stato membro che lo ha attribuito”, “questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo stato membro di identificazione include nella banca dati Vies e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare”.

    Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l’imposta.

    Tuttavia, la presenza dell’IVA, non modificherà la natura dell’operazione che continuerà ad essere un acquisto intra-UE, in quanto le condizioni prima richiamate sono necessarie solo per l’applicazione del regime di esenzione.

    La conseguenza di ciò è che, in capo all’acquirente, anche non iscritto al Vies, resteranno gli obblighi in tema di reverse charge ed esterometro; fermo restando che l’IVA versata nel paese d’origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo. A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l’operazione sconterà due volte l’imposta: nel paese d’origine e in quello di destinazione. 

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio

    E' previsto il risarcimento per gli eredi  dei lavoratori deceduti per Covid  per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto  con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.

    Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile,  anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro,  per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta  nel marzo 2020. 

    Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia,    ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.

    Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata  la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia  che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione. 

    Nella decisione del giudice  basata in larga parte  sul  parere del tecnico  si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.

    La decisione del tribunale tiene conto peraltro  della prassi INAIL stessa  L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020  la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020)  in cui si afferma che  "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti  di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da  nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli  operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare  specifico.(…)   A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre  attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via  esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office,  alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno  degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto  infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per  gli operatori sanitari.

    ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha  statuito l'obbligo di garantire agli eredi  della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.

  • Risparmio energetico

    Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023

    Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile la Legge n. 38 di conversione del DL n 11. Ricordiamo che dal 17 febbraio si interrompe il meccanismo di cessione e sconto in fattura indiscriminati ma restano le opzioni alternative alla fruizione dirette dei crediti restano possibili per determinate categorie e a certe condizioni. Vediamo la sintesi delle novità per il superbonus.

    Superbonus villette: proroga al 30 settembre per la rendicontazione

    Più tempo per il superbonus villette al 110%. Nel percorso di conversione del DL n. 11/2023 è stato affrontato il tema relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 conservando l'aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

    Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

    Superbonus e cessioni 2022: prevista remissione in bonis 

    Con un emendamento approvato nell'iter di conversione, si salvano le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022. 

    Ricordiamo che entro il 31 marzo scadeva il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno (termine prorogato dal 16 marzo al 31 marzo dal Milleproroghe).

    Da mesi il mercato delle cessioni è fermo e in tanti non hanno potuto cedere, con l'emendamento, chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023", la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis.

    Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.

    La condizione è però che, la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.

    Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni

    Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:

    • gli interventi di edilizia libera, 
    • per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, 
    • per il cosiddetto Sismabonus "cratere", ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici,

    si attende però il testo in GU per rilevare in modo definitivo il calendario delle proroghe che sarà diverso a seconda del tipo di lavori.

    Detrazione spese 2022 Superbonus: possibile in 10 anni

    In merito alla possibilità di utilizzare in 10 anni le detrazioni da superbonus, l'allungamento sarà possibile solo per le spese del 2022 a certe condizioni. In proposito consigliamo di leggere anche: Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi imprese 2024: come usare il portale incentivi.gov del MIMIT

    Con un avviso del 4 aprile il MIMIT informa del fatto che il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione a imprese e cittadini,  sono oltre 1.000 gli incentivi online e 374 le Pubbliche Amministrazioni che hanno pubblicato almeno un bando sulla piattaforma gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interoperabile con il Registro Nazionale Aiuti (RNA).

    Particolare attenzione e partecipazione proviene dagli enti territoriali e locali:

    • il 32% dei bandi caricati sulla piattaforma sono promossi da Regioni e Province, 
    • il 31% da Comuni e il 17% da Camere di Commercio.

    Il valore delle iniziative supera i 56 miliardi di euro, di cui 19 miliardi per bandi, avvisi e agevolazioni del MIMIT e circa 37 miliardi riferiti a iniziative di altre amministrazioni, centrali e locali, mentre lo stanziamento complessivo dei bandi attivi o in arrivo ammonta a 13 miliardi di euro.

    Gli obiettivi e le finalità degli incentivi riguardano prevalentemente_

    • il sostegno agli investimenti,
    • il sostegno alla liquidità, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e startup, sviluppo di impresa, digitalizzazione, transizione ecologica.

    Tra le tipologie di soggetti beneficiari rientrano imprese, cooperative e associazioni non profit, consorzi, reti di impresa, PMI innovative, Università ed Enti di ricerca, mentre tra le forme di agevolazione, la tipologia prevalente è costituita dal contributo a fondo perduto.

    Incentivi imprese: i bandi attivi 2024 sul portale del MIMIT

    Tra le funzionalità di incentivi.gov.it dedicate agli utenti si segnalano:

    • il Calendario Incentivi, che permette di visualizzare in un’agenda le date di apertura e chiusura degli incentivi;
    • la chatBot, l’assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per guidare l’utente nell’identificazione degli incentivi di interesse;
    • la dashboard personalizzata, mediante accesso all’area riservata, che consente di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate;
    • l’area riservata alle pubbliche amministrazioni, con una sezione per la produzione di report, funzionale al monitoraggio degli incentivi e delle agevolazioni gestite dall’ente erogatore, anche per la programmazione di interventi futuri;
    • la sezione Opendata, per l’acquisizione dettagliata dei dati sugli incentivi.

    Incentivi alle imprese: che co'è il portale incetivi.gov del MIMIT

    incentivi.gov.it rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere e far conoscere le proprie agevolazioni, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “incentivi.gov.it”.

    Le principali novità del sito, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.

    Incentivi alle imprese: le regole nel decreto di delega al Governo

    Viene Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 267 del 15.11.2023 la Legge n 160/2023 di Delega al Governo  in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni  di semplificazione delle  relative procedure nonché in materia  di  termini  di  delega per  la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

    Tra i criteri giuda generali della manovra rientrano:

    • il  principio  della pluriennalità e della   certezza dell'orizzonte temporale  delle  misure  di  incentivazione, 
    • il  principio della  misurabilità dell'impatto  nell'ambito economico oggetto di  incentivi,
    • il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di incentivazione,
    • il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di incentivazione,
    • il principio della  digitalizzazione,
    •  il principio della più ampia coesione  sociale,  economica  e territoriale per uno sviluppo economico armonico,
    • il   principio della valorizzazione  del contributo dell'imprenditoria femminile,
    • il principio della strategicità per l'interesse nazionale,
    • il principio secondo cui la qualificazione  di  professionista non  osta  alla  possibilità di  usufruire  di  specifiche   misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

    Legge delega per Incentivi alle imprese e professionisti: cosa contiene

    La legge n 160/2023 contenente 10 articoli  definisce le  disposizioni  per  la revisione del  sistema  degli  incentivi alle imprese  al fine  di rimuovere  gli  ostacoli  al  pieno  dispiegamento  di  efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo  mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone  le capacità di sostegno alla crescita  negli  ambiti  strategici  delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento  degli obiettivi di piena coesione sociale,  economica  e territoriale.  

    La predetta revisione include altresì nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli  incentivi alle  imprese  aventi natura fiscale, fatta salva la  definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

    Il Governo è delegato ad  adottare,  entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno o  più decreti legislativi per la definizione di  un  sistema  organico  per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a  far  fronte  agli  specifici fallimenti  del  mercato, a  stimolare  la  crescita  negli   ambiti strategici delle politiche  industriali nazionali  ed  europee  e  a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

    Con l'art 4 della Legge in oggetto viene specificato che, nell'esercizio della delega il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, ai  seguenti  principi  e criteri  direttivi  specifici,  nel  rispetto  dell'autonomia programmatica delle regioni:

    • a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di  criteri che tengano  conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il  sostegno  agli investimenti, alla   ricerca,  allo  sviluppo, al  lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei  lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla  sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione  nell'accesso  al  credito  da  parte  delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle  stesse  e  la  crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o  altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
      • 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse  dimensioni  di  impresa  con  riferimento  alla  definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese  a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
      • 2) al livello di complessità e alla  dimensione  dei  progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo  anche  riguardo  alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai  soggetti beneficiari necessitino o meno di  essere  sottoposti  a  valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
      • 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza  di  sostenere  uno  sviluppo  economico  armonico  ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle  aree interne così come individuate dall'accordo di  partenariato  con  la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della  Commissione  europea  C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
      • 4) alla capacità di coprire ambiti strategici  dello  sviluppo economico,  quali  l'efficientamento  energetico  e  la   transizione ecologica, la transizione digitale e  l'innovazione  tecnologica,  la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali,  la  competitività nei  mercati  esteri, l'attrazione di investimenti esteri,  il  sostegno  all'imprenditoria giovanile,  nonché all'imprenditoria   femminile   ai   fini   del perseguimento della parità di genere;
      • 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con  le  specificità delle singole misure;
      • 6) fermo restando quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie  e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle  risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga  in  un  lasso  di tempo estremamente ridotto e, in  tali  casi,  sulla  base  del  solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
    • b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta  ad  evitare la  sovrapposizione  tra  gli  interventi  e  la  frammentazione  del sostegno pubblico, mediante:
      • 1) la selezione, nell'ambito  delle  misure di  incentivazione individuate ai sensi della  lettera  a),  di  quelle  più idonee  a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia  già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei  risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da  parte  delle imprese, nonché ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
      • 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai  modelli  agevolativi selezionati ai sensi del  numero  1),  provvedendo  alle  conseguenti modifiche e abrogazioni;
    • c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte  di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici  sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
      • 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
      • 2) le tipologie di interventi da  adottare  in  relazione  agli obiettivi strategici;
      • 3) il cronoprogramma di massima relativo  all'attuazione  degli obiettivi strategici;
      • 4) il quadro finanziario delle  risorse  e  dei  fabbisogni  di stanziamento.

  • Principi Contabili Nazionali

    Principi contabili piccole imprese: il progetto OIC

    Con un comunicato stampa del 30 marzo, l'OIC organismo italiano di contabilità, informa del contenuto della riunione del Consiglio del 24 marzo, relativamente ai principi contabili maggiormente adatti alle piccole imprese.

    In particolare, il Consiglio di Gestione ha dato il via libera al progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni. 

    Principi contabili e PMI: cosa prevede il progetto OIC

    Finora l'OIC era intervenuto a più riprese per semplificare o prevedere un’applicazione differenziata dei principi contabili per le società di più piccola dimensione, laddove consentito dall’ordinamento. 

    Tuttavia l’accresciuto interesse degli stakeholder per standard semplificati per simili imprese porta a valutare se altre parti dei principi contabili necessitano l’introduzione di metodologie applicative differenziate in base alla categoria dimensionale di appartenenza.

    Il tema è oltretutto particolarmente rilevante se si pensa che circa il 95% delle società italiane redigono il bilancio in forma abbreviata o da micro impresa. 

    Viene specificato come, il primo step del progetto di OIC sarà quello di raccogliere in una survey evidenze circa gli effettivi problemi applicativi. 

    Tale approccio è già stato seguito in passato sui:

    • progetti ricavi, 
    • revisione dell’OIC 4, 
    • post implementation review dell’OIC 32 
    • e leasing

    con la pubblicazione di survey volte a raccogliere gli input da parte degli stakeholders principalmente interessati.  In seguito a questa prima ricognizione si valuterà se e come procedere. 

  • Amministrazione e Controllo

    Società di persone: possibile l’amministratore esterno

    Se in una società di persone possa essere nominato come amministratore qualcuno di estraneo alla compagne sociale è questione che è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

    Chi non è più giovanissimo, ed ha studiato il diritto societario prima dell’ultima riforma, ricorderà come l’impostazione prevalente considerava possibile l’amministratore esterno solo nelle società di capitali, in ragione delle espresse norme di legge, che non includevano le società di persone: a queste ultime si applicava un generale principio di personalità della conduzione.

    Oggi, dopo la riforma, il diritto societario è divenuto più fluido e i contorni di molte questioni, in passato ben definiti, sono divenuti meno rigidamente definiti.

    Con la Massima 78/2022, disponibile in libera consultazione sul sito internet ufficiale, il Consiglio notarile di Firenze analizza la questione della nomina di un amministratore non socio nelle società di persone, giungendo a delle conclusioni ed elaborando le motivazioni.

    I punti essenziali sono i seguenti:

    • nelle società in accomandita semplice (abbreviato in SAS) non è possibile affidare la conduzione della compagine sociale a una persona estranea in quanto, in base all’articolo 2318 comma 2 del Codice civile, l’amministrazione di questo tipo di società può essere affidata solo ai soci accomandatari;
    • nelle società in nome collettivo (abbreviato in SNC) è possibile affidare l’amministrazione a persona estranea alla compagine sociale in quanto “la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita”;
    • nelle società semplici (abbreviato in SS), per la medesima motivazione, la nomina di un amministratore esterno è possibilepurché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci”.

     A favore dell’inammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone pesa quel generale legame tra amministrazione della società, responsabilità per le obbligazioni sociali assunte e amministrazione della società.

    Infatti, se nelle società semplici l’amministrazione è preclusa ex lege ai soci limitatamente responsabili, a maggior ragione potrebbe esserlo per un amministratore non socio, il quale non può essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni di una società di persone a cui non partecipa.

    Per contro, però, spiega il Consiglio notarile di Firenze, nel momento in cui la riforma del diritto societario ha permesso la partecipazione delle società di capitali nelle società di persone, anche nell’ipotesi estrema di una società di persone per intero partecipata da società di capitali, viene necessariamente meno il legame inscindibile tra amministratore e socio; senza trascurare anche il fatto che “quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo lo ha fatto espressamente”.

    Fondamentalmente, nel momento in cui una società di persone è per intero partecipata da società di capitali, l’obbligo di conduzione personale richiederebbe la nomina come amministratore di una delle società di capitali partecipanti, la quale dovrebbe evidentemente espletare l’incarico per il tramite del proprio organo amministrativo, realizzando così comunque l’inevitabile dissociazione tra socio e amministratore.

    Ciò che invece dalla Legge diviene chiaro è il fatto che il legislatore prescriva, nella situazione in esame, la responsabilità illimitata per i tutti soci della società in nome collettivo e per almeno uno dei soci della società semplice, a tutela dei terzi: questa appare l’effettiva condizione di fattibilità affinché una società di persone possa nominare come amministratore una persona non partecipante alla società.

  • Appalti

    Nuovo Codice degli appalti: digitalizzazione in vigore dal 1 gennaio 2024

    Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).

    In particolare, si tratta del Dlgs contente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo.

    Ricordiamo che, la riforma delle regole per l’affidamento di lavori, servizi e forniture completa il suo iter di approvazione cominciato a dicembre 2022. 

    Il Codice ha subito diversi interventi di modifica e il testo di dicembre è stato un punto di partenza modificato e integrato.

    Sinteticamente, obiettivo principale della riforma è quello di snellire quanto possibile la burocrazia nel settore degli appalti. 

    Per una panoramica delle novità leggi anche: Codice degli appalti: in vigore dal 1 aprile ma operativo da luglio

    Nuovo codice degli appalti: il calendario

    Secondo il  Decreto legislativo n.36 queste sono le date da ricordare:

    • il 1 aprile è prevista la vigenza della norma, 
    • il 1 luglio l'operatività ad eccezione della digitalizzazione degli appalti, 
    • il 1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti.

    Per approfondimenti sul nuovo calendario della vigenza e dell'operatività leggi ancheCodice degli appalti: il nuovo calendario.

    Si sottolinea che, aspetto critico del nuovo codice degli appalti è quello della digitalizzazione ossia la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture. La data prevista per questa novità è il 1° gennaio 2024 con alcune precisazioni.

    Nel dettaglio vediamo cosa prevedono l'art 19 e l'art 23 del nuovo codice degli appalti

    Nuovo codice degli appalti: Principi e diritti digitali

    L'art 19 rubricato "Principi e diritti digitali" , prevede quanto segue.

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

    In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. 

    Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.

    I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. 

    I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26. 

    Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 

    Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. 

    Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

    Nuovo codice degli appalti: la banca dati ANAC

    L'art 23 rubricato Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevede quanto segue.

    L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

    L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. 

    I soggetti di cui sopra coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all’articolo 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

    L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

    Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.