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Credito imprese agricole e pesca III Trim: stesse regole dei Tax credit energia 2022
Con Provvedimento n 56785 del 1 marzo le Entrate estendono al credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativamente al III trimestre 2022, le modalità attuative fissate per i crediti energia e gas maturati nel 2022.
In particolare, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023 si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, (articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115) in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.
Di conseguenza, per la comunicazione alla agenzia sono approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione, allegate al provvedimento.
Scarica qui il nuovo Modello con le relative istruzioni
Ricordiamo che con il Provvedimento n. 44905 sono stati definiti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 con relativi modello e istruzioni.
Leggi anche Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate
Per il tax credit carburante III trimestre 2022, l'art 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, modificando l’art 7 del DL 115/2022, ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 per l’utilizzo in compensazione mediante F24, o per la cessione, del credito e ha stabilito che i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto.
Considerata la disposizione, e considerata la sostanziale analogia delle norme di riferimento, come anticipato con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia estende le disposizioni attuative del precedente provvedimento del 16 febbraio al credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il III trimestre 2022.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta richiamato, con il provvedimento sono state approvate anche le nuove versioni del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate in precedenza.
In particolare, si segnala che è stato aggiornato il quadro B del modello di comunicazione dove sono indicati i crediti di imposta e i relativi requisiti.
Allegati: -
ISA 2023: modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti, servizi
Con Decreto MEF dell'8 febbraio 2023 pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio vengono aggiornati 87 dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2022, utili ai contribuenti al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.
Si ricorda che l’articolo 24 del Dl n. 73/2022, ha modificato il comma 2, del citato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, disponendo che gli indici sono approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
Secondo la precedente norma l’approvazione avveniva entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale erano applicati.
Si evidenzia che, tali indici rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 2 febbraio 2021
e la revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis.
Interessati dalla modifica, nel dettaglio:- 2 indici riguardanti le attività dell’agricoltura,
- 21 indici riguardanti le attività del commercio,
- 5 indici per le attività professionali,
- 37 indici per i servizi
- 22 per il settore manifatture
Per approfondimenti sull'applicabilità e le esclusioni relativi agli ISA 2022 si rimanda alla integrale consultazione del Decreto.
Mentre, ricordiamo che, con Provvedimento n 52595 del 24 febbraio le Entrate hanno approvato 175 modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti e servizi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Scarica qui i modelli:
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2022 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.
Inoltre, tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1 gennaio 2022.
Viene specificato che, i soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente assevera che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
Attenzione al fatto che, l’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
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Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo
Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.
In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).
Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:
- “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
- “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
- “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”
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Fondo copertura danni meteo in agricoltura: come aderire
Con Decreto del 30 dicembre 2022 pubblicato in GU n 48 del 25 febbraio si recano disposizioni per
- la costituzione,
- il riconoscimento,
- la gestione
- ed il finanziamento
del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il Fondo è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi dell'art. 76 del regolamento piani strategici e opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.
La società di capitali «AGRI-CAT S.r.l.» costituita il 21 luglio 2022 dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.
Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l'agricoltura: come opera
Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il soggetto gestore adotto il regolamento del fondo che prevede tra l'altro il procedimento per la partecipazione dell'agricoltore al Fondo stesso.
Il Fondo, inoltre, determina le compensazioni da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale.
Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l'ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.
Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento.
Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l'agricoltura: come aderire
La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
La presentazione della domanda unica autorizza l'organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal decreto recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.Fondo copertura danni catastrofi meteo per l'agricoltura: il risarcimento
Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori partecipanti che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.
Allegati:
In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l'attivazione dell'intervento del Fondo, il diritto dell'agricoltore partecipante a beneficiare delle compensazioni finanziarie sorge esclusivamente in presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell'anno in cui si è verificato l'evento catastrofale, indipendentemente dall'entità dello stesso e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l'agricoltore può presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potrà essere liquidato solamente a prelievo intervenuto. -
Decreto Milleproroghe è legge: le novità per le agevolazioni MIMIT
Con un comunicato del 23 febbraio il MIMIT informa del voto favorevole anche della Camera al Decreto Milleproroghe che diventa Legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il comunicato riepiloga in particolare alcune delle novità relative alle misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Milleproroghe porta infatti novità per:
- il credito d’imposta sui beni strumentali,
- il bonus decoder a casa,
- le esportazioni dei rottami ferrosi,
- il progetto Polis per l’accesso veloce ai servizi della PA,
- la fondazione di un centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.
Il Decreto Milleproroghe è legge: alcune novità
In particolare, sulle tematiche suddette il Decreto agisce come segue:
- proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- per l’incentivo “Bonus Decoder a casa” viene introdotta la novità in favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore ai 20.000 euro e un’età superiore ai 70 anni secondo la quale possano ricevere il decoder direttamente a casa. Inoltre è stata prorogata, infatti, fino al 31 dicembre 2023 la data di consegna gratuita del decoder da parte di Poste ed è stata estesa la disposizione anche agli enti del terzo settore;
- modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo;
- al fine di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Viene ricordato che il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane;
- infine, MIMIT e MEF lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
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Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: autodichiarazione entro il 28.02
Il 28 febbraio scade il termine per l'invio della autodichiarazione che i gestori di piscine e imprese turistiche individuate dalla norma di riferimento per usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione.
In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Facciamo un riepilogo delle regole per l'agevolazione di cui si tratta.
Credito locazioni piscine e imprese turistiche: utilizzo diretto
Con il Provvedimento n 253466 del 30 giugno pubblicato in data 1 luglio 2022 le Entrate hanno definito modalità, termini e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Si tratta del credito d’imposta in favore di
- imprese turistiche,
- nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine,
- per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.
L’Autodichiarazione (SCARICA IL MODELLO E LE ISTRUZIONI) necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall'11 luglio al 28 febbraio 2023:
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:
- per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
- per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore
Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la Risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.
In proposito leggi: Credito di imposta canoni di locazione imprese turistiche: il codice tributo.
Credito locazioni piscine e imprese turistiche: cessionari
In caso di locazione, l'articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Per tutti i dettagli si legga Risoluzione n 51 del 23 settembre.
Allegati: -
TARI: riduzione solo con la prova del mancato servizio
Con la sentenza 5433/2023 la Corte di Cassazione afferma che pesa sul contribuente l'onere della prova del mancato servizio che da diritto alla riduzione della Tariffa comunale per l'asporto rifiuti.
I giudici precisano però che in presenza di tale prova lo sconto è obbligatorio anche se non è previsto dal Regolamento dell'ente locale.
Si ricorda che per legge (articolo 1, comma 656, della legge 147/2013) la TARI può essere versata nella misura massima del 20% in caso di mancato o carente svolgimento del servizio.
Inoltre la tariffa è ridotta fino al 40% in rapporto alla distanza degli utenti dal punto di raccolta.
In questo caso però la Cassazione fornisce una analisi del caso molto particolareggiata concludendo in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Il caso giunto all'attenzione della Suprema corte riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI 2016, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale in merito alla mancata raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall'azienda.
Nel ricorso si postulava che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati debba incombere a carico dell’ente impositore, trattandosi del presupposto stesso per l’esercizio del potere impositivo.
Per cui, non essendo stata fornita tale prova, la contribuente sarebbe STATA esentata dal pagamento della TARI.
Secondo gli ermellini invece in primo luogo il trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati compete in via esclusiva al contribuente, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato un’apposita convenzione in tal senso con l’ente impositore o con l’ente preposto alla gestione del servizio, per cui nella specie nessuna inadempienza può essere imputata dal contribuente all’ente impositore con riguardo alla carenza di istituzione, organizzazione o gestione di tale servizio al fine di essere esentato dal pagamento della TARI.
Inoltre
La corte ricorda inoltre, più in generale, che per gli orientamenti più risalenti della Corte, cosi come il D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato.
Solo se il soggetto obbligato contesta la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio "idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente"
Nel caso di specie la Cassazione dopo una analisi approfondita della normativa sopracitata e dei possibili casi di riduzione della tariffa, si concentra sul fatto che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha solo censurato le carenze in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale; "trattandosi, a ben vedere, di una “disfunzione” delimitata nello spazio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati), che è riconducibile all’art. 26, comma 2, del regolamento comunale IUC,", dice la Cassazione , "grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ."