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Attestazione SOA: chiarimenti delle Entrate
Con una notizia del 14 febbraio pubblicata sul proprio sito, il CNDCEC informava di aver indirizzato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, oltre che al Viceministro, Maurizio Leo, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, una missiva per chiedere un intervento interpretativo urgente in merito al regime transitorio applicabile in materia di requisito SOA, richiesta per gli interventi edilizi ammessi al Superbonus.
In data 17 febbraio arriva la replica delle Entrate, che, con una FAQ, specificano quanto segue.
Viene ricordato che l’articolo 10-bis, comma 1, del DL n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:
a) ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
b) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Successivamente, viene chiarito che, secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Si evidenzia infine che, a sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Per approfondimenti sulla SOA leggi anche: Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Ricordiamo che dalla nota del CNDCEC si evinceva che per il Presidente De Nuccio “il non perfetto coordinamento delle disposizioni in materia ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che stanno determinando l’ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, in quanto gli advisor da queste incaricati per verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi. La problematica è particolarmente evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per i quali viene richiesta la sussistenza del requisito SOA sin dalla data di stipula del contratto, mentre l’infelice formulazione normativa ha ingenerato tra le imprese il legittimo affidamento che tale requisito potesse essere soddisfatto anche successivamente”.
Pertanto, con la missiva veniva richiesto, un intervento urgente, come anche specificato da Salvatore Regalbuto, Tesoriere con delega all’area Fiscalità, il quale evidenzia che “l’unica interpretazione ragionevole è quella che per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 è sufficiente che il requisito SOA sia soddisfatto alla data del primo gennaio 2023 e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto”.
Consulta qui il testo integrale della domanda e della risposta delle Entrate datata 17 febbraio.
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Aliquote IVA beni covid in vigore dal 1 gennaio 2023
Pubblicata la Circolare n. 5/2023 delle Dogane che rende note le nuove aliquote IVA in vigore dal 1°gennaio 2023
Con la Circolare n. 5 del 15 febbraio 2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 aggiornando quanto già chiarito con la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021.
In particolare, con la precedente Circolare veniva data notizia di quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 in materia di IVA, laddove era stata prevista:
- l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19” nonché,
- la previsione dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.
Pertanto, con il documento di prassi in commento si informa che sono state aggiornate le integrazioni nella TARIC, individuando l’aliquota IVA in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023, valevole per le importazioni ma anche per le cessioni domestiche dei suddetti prodotti. È, quindi, precisato che si applica:
Allegati:1. l’aliquota IVA del 5% per la strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, individuata con i codici di nomenclatura combinata 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990, ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72;
Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
2. l’aliquota IVA del 10% per i vaccini contro il COVID-19, identificati con il codice di nomenclatura combinata codice 3002 4110, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, viene precisato che si considera soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.
Restano fermi gli ulteriori chiarimenti e codici di nomenclatura individuati con la circolare n. 9/2021 per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, ai quali si applica l’aliquota IVA del 5% ai sensi del richiamato n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta
Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il DL n. 11 con Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n 77 del 17 luglio 2020.
In sintesi si prevede:
- lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura; restano possibili solo le detrazioni,
- e si introduce il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione.
I lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus.
Già nella serata di ieri veniva annunciata la importante novità con il comunicato stampa del Governo che, dati alla mano, esplicita i costi del Superbonus per lo Stato e quindi per tutti i cittadini.
Il preoccupante dettaglio è sintetizzato nelle parole del Ministro Giorgetti che ha specificato che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costata 2.000 euro pro-capite.
Giorgetti ha affermato che il meccanismo delle cessioni ha avuto "potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico".
Venendo al testo del DL n. 11, si cita testualmente il provvedimento che, con l'articolo 2 rubricato Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali:
- al comma 1 prevede che:
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- al comma 2 prevede che:
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. - le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
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IVA Teleriscaldamento: le regole delle Entrate
Con Provvedimento n 43406 del 15 febbraio le Entrate dettano le regole per l'applicazione dell'aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento (articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
In particolare, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che con nota n. 47 del 7 febbraio 2023 ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito al contenuto del presente provvedimento, si dispone quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno.
Qualora le forniture di cui al periodo precedente siano addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Per servizi di teleriscaldamento si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con esclusione delle reti di tele-raffreddamento (o tele-raffrescamento).
Attenzione al fatto che l’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Leggi anche: IVA Teleriscaldamento: ridotta in legge di bilancio 2023
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LIPE: si delle Entrate alla sanatoria col 3% delle sanzioni
Con Risoluzione n 7 del 14 febbraio le Entrate fornisce chiarimenti in merito in ordine all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sinteticamente la risoluzione specifica che:
"Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.".
Per quanto riguarda le modalità di applicazione della misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023
Ricordiamo che sul tema in data 1 febbraio il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni parlamentari a tema fiscale.
In particolare, è stata richiesta conferma dell'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Il Ministro ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile alle LIPE.
Viene infatti specificato che i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura recentemente introdotta anche alle liquidazioni LIPE, sono stati chiariti dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare il documento di prassi specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA.
Il tema degli avvisi bonari è stato anche quello più gettonato nelle domande presentate in Telefisco 2023 dai professionisti interessati ad avere conferma del fatto che le liquidazioni periodiche Iva potessero essere ricomprese nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento. Leggi anche Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%
Giorgetti ha specificato: "L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023."
Il Ministro inoltre ha puntualizzato come il controllo eseguito sulle LIPE (eseguito ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972) prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.
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Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere
Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.
Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,
nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.
Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:
- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.
Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.
Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023.
In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023
Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.
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Precompilata IVA: dal 15 febbraio possibile modificare e inviare
Con comunicati stampa del 10 e del 13 febbraio le Entrate informano della partenza, della Precompilata IVA 2023.
Nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite Iva.
Le Entrate ricordano che la dichiarazione annuale IVA si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).
La precompilata IVA consente all’Agenzia delle entrate di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.
Precompilata IVA/2023: le date da ricordare
Dal 10 febbraio è attiva la dichiarazione Iva precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio.
Precompilata IVA/2023: chi può accedere
Il servizio della precompilata IVA/2023 disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.
In particolare, si tratta di:
- soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio),
- con il provvedimento del 12 gennaio 2023 sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.
Precompilata IVA/2023: istruzioni per accedere
dal 10 febbraio per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia:
- occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”
- accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”.
Inoltre, dal 15 febbraio, sarà invece possibile:
- modificare e integrare i quadri del modello,
- aggiungere i quadri che non sono precompilati,
- inviare la dichiarazione,
- effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Si può procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo:
- la data di versamento,
- il numero delle rate in cui suddividere il pagamento,
- calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate,
- il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.
Il comunicato stampa della agenzia spiega come la bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie:
- ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati,
- ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente,
- ai dati della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente
- e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).