• Locazione immobili 2024

    Modello RLI registrazione contratti: aggiornamento al 14.10

    L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione.

    In particolare, il 14 ottobre viene pubblicato il nuovo modello e i dettagli dell'aggiornamento.

    Ricordiamo in proposito che, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 ha modificato, a decorrere dal 13 giugno 2025, il regime sanzionatorio in caso di tardiva registrazione degli atti, e che con la Risoluzione n 56 del 13 ottobre è stato anche fornito un importante chiarimento; Per approfondire leggi qui.

    Modello RLI registrazione contratti: ultime novità sulla compilazione

    Relativamente alle novità del Modello, le entrate specificano quanto segue.
    COME SI COMPILA
    a) a pagina 1, il paragrafo “CODICE FISCALE E MODULO N.” è stato modificato fornendo ulteriori chiarimenti sulla compilazione del campo “Modulo N.”, da utilizzare nel caso in cui i righi di ciascun quadro non siano sufficienti.
    QUADRO A – DATI GENERALI

    • a) a pagina 2, nel paragrafo “EVENTI ECCEZIONALI” la descrizione dei codici da utilizzare avviene per elencazione in luogo della modalità utilizzata in precedenza.
    • b) a pagina 2, nel paragrafo “CASI PARTICOLARI” si forniscono chiarimenti sull’utilizzo dei codici 1 e 3 nei casi di rinegoziazione del canone, in presenza di canoni diversi per una o più annualità.
    • c) a pagina 4, nella “SEZIONE I – REGISTRAZIONE – RINEGOZIAZIONE CANONE” è stata modificata la parte introduttiva, semplificando le indicazioni di compilazione nei casi di registrazione del contratto di locazione/affitto ovvero di comunicazione di rinegoziazione del
      canone.
    • d) a pagina 5, nel paragrafo “CONDIZIONE SOSPENSIVA” il termine entro cui comunicare l’avverarsi della condizione sospensiva è stato aggiornato a 30 giorni. 
    • e) Nel paragrafo “ADEMPIMENTI SUCCESSIVI” della SEZIONE II:
      • – a pagina 6, nel caso di conguaglio d’imposta presente nel paragrafo “ADEMPIMENTI SUCCESSIVI” della SEZIONE II, viene specificato che il termine entro cui versare l’imposta di registro, in presenza di corrispettivo determinato solo in parte, è di trenta giorni dalla
        definitiva determinazione della stessa.
      •  – a pagina 7, nel caso di rinegoziazione del canone vengono forniti maggiori indicazioni riguardanti la compilazione dei campi di riferimento per l’adempimento in oggetto.
      • – a pagina 7, nel paragrafo “ATTENZIONE”, vengono precisate le modalità di comunicazione al conduttore per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.
    • f) a pagina 9, nel paragrafo “RAPPRESENTANTE LEGALE” della SEZIONE III, vengono forniti ulteriori chiarimenti sulla figura del rappresentante legale.

    QUADRO B – SOGGETTI

    • a) a pagina 11 e 12 nei paragrafi “CEDENTE – CESSIONARIO/SUBENTRANTE” della sezione I e della sezione II vengono fornite maggiori indicazioni riguardanti la compilazione dei campi di riferimento per l’adempimento in oggetto.
    • b) a pagina 11, nel paragrafo “TIPOLOGIA CONDUTTORE” viene precisato come identificare il tipo di conduttore rispettivamente con i codici 1, 2 o 3.

    QUADRO C – DATI DEGLI IMMOBILI

    a) a pagina 13, nel paragrafo “IN VIA DI ACCATASTAMENTO” vengono precisati quali campi compilare nel caso in cui l’immobile in via di accatastamento è censito al catasto edilizio urbano o al catasto dei terreni.

    Scarica qui il Modello RLI 2025 con le relative istruzioni

    Le istruzioni per la compilazione del Modello RLI nel loro complesso sono state oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni, al fine di rendere i testi più chiari ed esaustivi ed agevolare il contribuente nella compilazione della richiesta di registrazione con un linguaggio semplificato

  • Riforma dello Sport

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari 1° finestra

    Il Dipartimento dello sport ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, individuati mediante il numero seriale assegnato, nell’ambito della procedura Sport Bonus 2025 – 1° finestra, come stabilito dalla legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, comma 246.

    Attenzinoe al datto che, l’elenco differisce dall’elenco precedentemente pubblicato degli ammessi ad effettuare l’erogazione liberale, in quanto per alcuni soggetti non è stato possibile perfezionare l’iter amministrativo previsto, a causa del mancato rispetto dei requisiti o a causa della mancata certificazione dell’erogazione liberale prevista.

    Inoltre attenzione al fatto che, la seconda finestra è in apertura dal 15 ottobre, in proposito leggi:  Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre      

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari

    La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che, entro il 10 settembre 2025, hanno effettuato le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).

    In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 hanno:

    • effettuato le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
    • inserito in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione messaggi”, icona “allegati”): 
      • 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN; 
      • 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.

    Con avviso del 13 ottobre il Dipartimento ha reso noto l'elenco definitivo dei beneficiari, diverso dal precedente elenco, in quanto alcuni soggetti non hanno completato la procedura

    Qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese inserite in elenco spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

    A tutti i soggetti destinatari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di fornire adeguata pubblicità delle somme ricevute e della loro destinazione, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    Infine, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata tramite e-mail con oggetto “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – rendicontazione”, all’indirizzo [email protected]  

  • Dichiarazione 770

    770/2025: novità nel quadro ST, il codice 20

    Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il Provvedimento ADE n 75896/2025 va inviato entro il 31 ottobre prossimo.

    Quest'anno nel quadro ST nella sezione I e II) va indicata la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

    Vediamo i dettagli.

    770/2025: novità nel quadro ST

    Nel Modello 770/2025 nel quadro ST vanno indicate le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

    Il quadro ST si compone di quattro sezioni:

    1. la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate. 
    2. la seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
    3. la terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
    4. la quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
      • le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
      • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
      • le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
      • l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
      • l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
      •  imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
      • l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
      • l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).

    Una delle principali novità presente nei quadri ST (sezione I e II) riguarda la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

    Come specificato dalle istruzioni al modello "Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16"
    In tal caso:

    • nel punto 15 deve essere utilizzato il codice:
      • 20 – Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).
    • nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

    Si evidenzia che la novità è costituita dalla sostituzione dei vari codici di sospensione (da 1 a 15) dei precedenti Modelli 770 con il nuovo e unico codice 20 da esso assorbiti.

    Per le altre novità si rimanda alle istruzioni al modello.

  • Senza categoria

    Operatori di Cripto attività: nuove regole dal 1° gennaio

    Il Governo nel consiglio dei ministri dell8 ottobre ha approvato un Dlgs in via preliminare che recepisce la direttiva DAC-8, introducendo l’obbligo di comunicazione e lo scambio automatico di dati sulle operazioni in cripto-attività da parte dei gestori, estendendo così l’ambito della cooperazione amministrativa internazionale nel settore fiscale. 

    Inoltre si amplia l’oggetto dello scambio d’informazioni ai meccanismi fiscali transfrontalieri che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio netto. L’obiettivo è rafforzare la lotta all’evasione fiscale, in linea con gli standard internazionali, includendo anche le tasse e imposte non armonizzate.

    Operatori di Cripto attività: nuove regole dal 1° gennaio

    Dal 1° gennaio si allarga lo scambio automatico delle informazioni in ambito fiscale tra l’Italia e l’Ue.

    Tutti i redditi previsti dalla direttiva del 2011 (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari, fino ad oggi erano invece solo due tipologie a scelta) entrano nell'ambito delle informazioni da fornire.

    Lo schema di decreto di recepimento della direttiva “Dac 8” n 2226 del 2023, in linea con la normativa MICAR, spinge sulla reportistica fiscale per gli exchanger

    Gli obblighi di trasmissione dati diventano estremamente dettagliati, superando quelli previsti dal collaudato Common Reporting Standard (Crs) sullo scambio automatico. 

    Ciò andrà ad incidere in modo significativo sugli standard di trasparenza e verifica del mondo cripto, cornice che va anche oltre le raccomandazioni del Gafi ossia Gruppo di azione finanziaria, soddisfatte dalla licenza a operare rilasciata da un’autorità statale, dalla trasparenza fiscale e dal corretto approccio antiriciclaggio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a comunicare annualmente all’agenzia delle Entrate un set di informazioni molto complesso: 

    • dati angrafici
    • dati fiscali
    • natura delle operazioni

    Attenzione al fatto che il termine per ottenere l’autorizzazione a operare secondo la normativa Micar è fissato al 31 dicembre 2025, scadenza che riguarda sia i nuovi operatori sia i già attivi sotto il precedente regime nazionale Oam, i quali dovranno regolarizzare la posizione per evitare interruzioni nell’operatività. Gli obblighi di reportistica scatteranno poi dal 1° gennaio 2026.

    E' utile evidenziare che il Decreto legislativo approvato ieri consta di 19 articoli tra i quali l'art 7 evidenzia che i Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono soggetti i seguenti:

    • a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114; 
    • b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono: 
      • 1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
      • 2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
      • 3) entità gestite nello Stato;
      • 4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

    Si attende il seguito dell'iter di approvazione definitiva per maggiore dettaglio delle attese novità con decorrenza 2026.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Valore IMU aree fabbricabili: valutazione per quelle acquistate all’asta

    Per le aree edificabili, la base imponibile IMU è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o alla data di approvazione degli strumenti urbanistici (art. 1, comma 746, L. 160/2019).

    Questo valore venale deve essere determinato tenendo conto di fattori oggettivi, come:

    • la zona territoriale;
    • l’indice di edificabilità;
    • la destinazione d’uso consentita;
    • gli eventuali oneri per l’urbanizzazione;
    • i prezzi di mercato per aree simili.

    Una delle questioni più dibattute riguarda le aree acquistate tramite asta giudiziaria.

    In questi casi, ci si chiede: il prezzo di aggiudicazione può coincidere con il valore venale da dichiarare ai fini IMU.

    Valore IMU aree fabbricabili: il caso di quelle acquistate all’asta

    La normativa non contempla esplicitamente il prezzo d’asta come parametro di riferimento, di conseguenza, la sua validità ai fini IMU è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.

    La giurisprudenza di legittimità e tributaria ha offerto nel tempo letture divergenti.

    In alcune sentenze, la Cassazione ha escluso il prezzo di aggiudicazione tra i parametri validi per determinare la base imponibile IMU. 

    Secondo questa visione, il prezzo d’asta può risultare distorto da ribassi rilevanti dovuti alla necessità di vendere rapidamente, e non rispecchiare il reale valore di mercato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12273).

    Al contrario, altre pronunce (Cass. 24 settembre 2003, n. 14148; CGT Reggio Emilia, sent. 155/2/25) riconoscono valenza oggettiva al prezzo di aggiudicazione, in quanto:

    • fissato in una procedura pubblica;
    • basato su perizia del CTU;
    • validato da organi giudiziari.

    In queste sentenze si sottolinea come la procedura d’asta garantisca trasparenza, rendendo il prezzo un possibile riferimento attendibile.

    Ciò premesso non è  possibile dunque individuare una regola valida in assoluto, ma si ritiene che vada invece adottata una valutazione caso per caso.

    In conclusone, se nell’asta giudiziaria in cui è stato acquistata l’area fabbricabile, non si sono verificate circostanze da rendere il prezzo difforme dal valore di mercato si dovrebbe potere fare riferimento al predetto prezzo per determinare la base imponibile IMU.

    Il prezzo d'asta potrebbe ad esempio essere ritenuto idoneo nel caso in cui, ad esmepio, sia conforme alla perizia del CTU nell’ambito del pignoramento immobiliare, oppure similare a prezzi di aree edificabili con analoghe caratteristiche

  • IMU e IVIE

    Prospetto aliquote IMU: il calendario dal MEF

    Dal 2025 è obbligatorio inviare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni, tramite il portale federalismo fiscale.

    Ricordiamo che le delibere di approvazione del proseptto andavano approvate entro il 28 febbraio scorso.

    Successivamente, il Dl n 84/2025 convertito in legge, ha previsto una proroga per gli enti locali consentendo maggior tempo per adempiere, ossia entro il termine del 15 settembre.

    Il MEF in data 6 ottobre ha pubblicato un avviso per ricordare le scadenze.

    Prospetto aliquote IMU: entro il 14 ottobre sul portale federalismo

    Il mef con avviso ha ricordato che entro lunedì 14 ottobre 2025 i Comuni sono tenuti a trasmettere telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere tariffarie Imu e Tari relative al 2025, attraverso il Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201/2011 e del comma 767 della legge n. 160/2019.

    Il termine è perentorio: la mancata trasmissione nei tempi stabiliti comporta l’inefficacia delle delibere, con conseguenti effetti sul gettito e possibili profili di responsabilità amministrativa per i funzionari comunali.

    Attenzione al fatto che, l’efficacia delle delibere è subordinata anche alla pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, che deve avvenire entro il 28 ottobre 2025 a cura del MEF.
    La pubblicazione completa il procedimento e consente alle delibere trasmesse nei termini di acquisire piena validità.

    In particolare, per la Tari l’inefficacia comporta l’applicazione delle tariffe 2024, in virtù del principio di conferma tacita delle delibere vigenti, mentre per l’Imu la mancata pubblicazione determina l’applicazione delle aliquote di base (e non più quelle dell’anno precedente, come invece accadeva fino al 2024 in caso di inadempienza).

    Il MEF chiarisce anche che il procedimento di trasmissione delle delibere Imu è stato semplificato. 

    Non è più necessario caricare l’intero testo della delibera di approvazione, ma solo il prospetto delle aliquote indicando, altresì, numero e data della delibera ed organo deliberante. 

    Proprio per consentire agli Enti locali di adeguarsi alle nuove modalità di caricamento sul Portale del federalismo fiscale, difatti, il decreto-legge 29 giugno 2025, n. 84, ha prorogato al 15 settembre 2025 il termine entro il quale i Comuni potevano approvare o modificare le delibere regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali, inclusi Imu e Tari.

    Ricordiamo che l'IFEL, su questo adempimento, aveva pubblicato alcuni chiarimenti. 

    In proposito leggi: Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ 

    Il MEF aveva chiarito che per tale adempimento è possibile consultare le: “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU dove viene evidenziato che il Prospetto aliquote IMU 2025 deve essere approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto.

    Conseguentemente, nel caso in cui il comune trasmetta comunque il testo della delibera approvativa del Prospetto, all’interno, ad esempio, della sezione relativa ai regolamenti dell’applicazione “Gestione IMU” oppure di altra sezione del medesimo Portale (non essendo più presente, a decorrere dall’anno 2025, l’apposita sezione per l’inserimento della delibera di approvazione delle aliquote IMU, sostituita da quella del Prospetto), il MEF procederà alla
    cancellazione della delibera stessa dall’applicazione.

  • Reverse Charge

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    Coon la Risoluzione n 53 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo  “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione
    contabile IVA logistica”.

    Riepiloghiamo la norma di riferimento prima delle istruzioni per il modello F24.

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA per il settore della logistica.

    E' stato stabilito che per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta”.
    Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
    Con la risoluzione n 53 del 7 ottobre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:

    • “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.

    Pertanto, in sede di compilazione del modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente

    o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”

    Allegati: