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Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.
In particolare, si evidenzia che è stato prorogato al 30 giugno del 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute.
Vediamo le altre nolvità.
Regime transitorio criptovalute: proroga al 30 dicembre 2026
L'OAM ha commentato l’articolo 10 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che rinvia inoltre al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.
Per effetto del Decreto, specifica l'OAM, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026.
Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025.
Il decreto stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA.
Viene, infine, prorogato l’obbligo di trasmissione all’OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. L'OAM ha approvato una Circolare n 55/2025 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 Euro).
In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, come sempre attraverso la piattaforma PagoPa.
Allegati: -
Bonus edilizi scaduti: in arrivo istruzioni per utilizzarli
Con Risposta alla Interrogazione parlamentare n 5-04143 rubricata Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super- bonus 110% si fornisce un importante chiarimento, vediamolo.
Bonus edilizi scaduti per contenzioso: in arrivo istruzioni per utilizzarli
I crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe « scaduta » e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
Considerato che non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e « quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente».Si ricorda che l'art 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
L'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
Per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate. -
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi
La campagna dei dichiarativi è entrata nel vivo e si concluderà con l'invio dei modelli con date diversificate.
Per quanto riguarda il Modello Redditi PF 2025, quest'anno ci sono diverse novità, per leggerne una sintesi ti consigliamo: Redditi PF 2025: novità di quest'anno.
Di seguito vediamo come indicare l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta nel Quadro RQ e precisamente al rigo RQ29.
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del Quadro Q
Il quadro RQ del Modello Redditi 2025 al rigo RQ29 deve essere utilizzato dalla imprese che intenderanno avvalersi della facoltà di affrancare (totalmente o parzialmente) con imposta sostitutiva al 10% le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso.
Il rigo in oggetto è nella sezione VII del quadro RQ

In particolare, nella Sezione VII – Affrancamento straordinario delle riserve (art. 14 del D.Lgs. 192/2024) i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato:- in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e,
- in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d’imposta successivi.
Le istruzioni al modello redditi evidenziano che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della disciplina di affrancamento ma è bene specificare che nella relazione illustrativa al decreto legislativo è indicato che "l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo".
Quindi, in presenza dell’indicazione in dichiarazione, ma in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, quest’ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo senza inficiare gli effetti dell’affrancamento.
Leggi anche Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: si paga una sostitutiva del 10%
Affrancamento riserve in sospensione: riserve escluse
Per la nozione di “riserva in sospensione di imposta” si può fare riferimento a quella fornita dalla Circolare MEF n 310/1995 secondo la quale "i fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione"
Non sono in sospensione d’imposta e quindi non rientrano nella norma di affrancamento:
- le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente contabile;
- le riserve di rivalutazione con operazione effettuata quando l’impresa era in contabilità semplificata;
- le riserve di rivalutazione/riallineamento già affrancate al momento dell’operazione originaria;
- le riserve che sono semplicemente caratterizzate da un “blocco” civilistico alla distribuzione ma non a una particolare cautela fiscale (si pensi alla riserva per ammortamenti sospesi ex articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 o alla riserva per utili presunti su cambi ex articolo 2426 n. 8-bis, del Codice civile);
- le riserve da conferimento neutrale (ex articolo 4, Dlgs 358/1997, “antesignano” dell’attuale articolo 176 del Tuir: si vedano la risoluzione 82/E/2000 e la circolare 33/E/2005).
Affrancamento riserve: il DM MEF 27 giugno con tutte le regole
Con il DM 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.
L'agevolazione, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.
Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.
Si rimanda al decreto per tutti gli approfondimenti.
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Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande
È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF
L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.
Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi
Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale.
Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
- l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
- le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
- la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.
Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.
Elenco Certificatori TFC: come fare domanda
Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.
Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:
- il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
- l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
- la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
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Le multinazionali USA esentate dalla global minimum tax
Era il 2021 quando l’OCSE ha avanzato un progetto di riforma della tassazione globale delle multinazionali, concordato da oltre 140 paesi, che si basava su due linee di intervento, i cosiddetti pilastri della riforma:
- la rilocalizzazione della tassazione nel luogo in cui i ricavi sono effettivamente conseguiti;
- l’introduzione di una imposta minima globale del 15%.
Nel 2021 il contesto internazionale era maturo per un intervento di questo tipo; e, nonostante non tutti i paesi partecipanti avessero la medesima urgenza di percorrere questa strada, questa appariva comunque segnata; così l’accordo OCSE è stato firmato dall’amministrazione Biden (anche se il congresso USA non ha mai approvato il trattato), e nel 2024 l’Unione Europea ha introdotto una prima versione della global minimum tax.
Dal 2021 sono passati pochi anni, soltanto quattro, ma, dal punto di vista geopolitico, la situazione globale è radicalmente cambiata; non è un caso che oggi il sistema di tassazione delle imprese multinazionali pensato dall’OCSE si stia sgretolando.
L’accordo del G7
Il 16 e il 17 giugno 2025 in Canada si è svolto l’ultimo G7; chi lo ha seguito ricorderà che è stato caratterizzato dalla postura muscolare della nuova amministrazione americana.
È notizia degli ultimi giorni che Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato (o probabilmente dovuto accettare) l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dal secondo pilastro del sistema di tassazione globale, che altro non sarebbe che la global minimum tax.
Ufficialmente l’esenzione è stata motivata “in virtù delle regole di tassazione minima esistenti negli USA a cui sono soggetti” i gruppi di società multinazionali, come comunicato dalla presidenza di turno canadese.
Con ogni probabilità si fa riferimento al sistema di tassazione GILTI, acronimo di Global Intangible Low-Taxed Income, introdotto nel 2017 dalla prima presidenza Trump, che prevede la tassazione dei profitti esteri superiori a una determinata soglia di rendimento; finora questa imposta, caratterizzata da un’aliquota abbastanza ridotta, non era stata considerata dagli altri paesi equivalente alla global minimum tax, per cui si prevedeva l’applicazione di questa anche alle multinazionali americane. Oggi, nel mutato contesto internazionale, evidentemente la medesima aliquota è divenuta sufficiente per legittimare l’esenzione per le imprese americane.
Va da sé che questo tassello deve essere inserito nel più complesso progetto (voluto dall’amministrazione americana, ma da vedere quanto effettivamente realizzabile) di ribilanciamento della bilancia commerciale degli USA, che finora si è concretizzato nella partita dei dazi unilaterali.
L’accordo così raggiunto costituisce una vittoria diplomatica per l’amministrazione Trump, e una conferma di debolezza delle controparti interessate. Va infatti puntualizzato che il sistema di tassazione globale delle multinazionali, nel momento in cui vengono esentate le imprese americane, non ha più senso di esistere, per sopraggiunta residualità, dato che le principali multinazionali esistenti hanno sede negli Stati Uniti.
A rischio anche la web tax
Molti paesi, tra cui anche l’Italia, in attesa di una definizione a livello internazionale del primo pilastro sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, hanno introdotto delle web tax nazionali, con l’obiettivo di tassare le grandi multinazionali del web.
Ebbene, nel mutato contesto internazionale, specialmente per i paesi che al G7 hanno firmato l’accordo di esenzione delle multinazionali americane dalla global minimun tax, il futuro mantenimento delle web tax nazionali appare oltre che difficile anche improbabile.
Infatti l’accordo figlio del G7 mina alle fondamenta il secondo pilastro del sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, per cui la possibilità che in qualche modo in un futuro prossimo possano concretizzarsi le previsioni del primo pilastro appaiono oggi oltremodo recondite.
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MUD 2025: invio entro il 30 giugno
Il MASE ha chiarito la scadenza del MUD 2025.
Con Avviso 13 giugno 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero ha chiarito che la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2025 potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025, in quanto il termine ordinario per l'anno 2025, ossia il 28 giugno, cade di sabato.
Ricordiamo che a tal proposito è stato pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 – MUD.
Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione.
MUD 2025: che cos’è
Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso con provvedimento e come detto la presentazione va effettuata entro il 28 giugno prossimo.
Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.
Esistono i seguenti tipi di MUD:
- Rifiuti,
- Rifiuti Semplificata,
- Veicoli Fuori Uso,
- Imballaggi,
- RAEE,
- Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
- Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si evidenzia che Unioncamere comunicava che "Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).
Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”. Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere"
MUD 2025: soggetti obbligati all’invio
La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
MUD Telematico 2025. istruzioni per l’uso
Sul sito del MUD telemnatico viene precisato che per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Viene anche precisato che:
- le associazioni di categoria,
- i professionisti e gli studi di consulenza
possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere
Si ricorda inoltre che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.
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Acconto Irpef: scadenza ordinaria al 30 giugno per il 730
Il DL fiscale in vigore dal 18 giugno prevede tra l'altro, lo slittamento del pagamento delle tasse di giugno per le PIVA.
Leggi anche: Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo. Vediamo invece per chi la scadenza resta invariata.
Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno
Con il DL n 55/2025 convertito in legge sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025.
Leggi anche: Acconto IRPEF 2025: confermata la norma di salvaguardia per i contribuenti
Da ciò discende che chi presenta il 730 senza sostituto deve versare entro il 30 giugno l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non a quelli 2023.
Identicamente vale per che presenta il Modello Redditi PF e non è soggetto a Isa.
Relativamente alla Dichiarazione Precompilata gli acconti sono già calcolati correttamente.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto definitivamente la nuova tabella di aliquote e scaglioni dell' Irpef a tre aliquote.
L’acconto maggiorato pertanto risultava sproporzionato rispetto al reale, perché l’anticipo avrebbe superato l’imposta dovuta per l’anno corrente.
Il comunicato stampa del Mef n 32 dello scorso 25 marzo aveva già chiarito che il problema non riguardava solo chi aveva un saldo da versare superiore a 51,65 euro annunciando un provvedimento in merito.
A tal fine, il Governo è intervenuto d’urgenza con il Dl n 55/2025, entrato in vigore il 24 aprile scorso, sopprimendo la maggiorazione dell’acconto 2025 e ripristinando le regole ordinarie di calcolo, basate:
- sull’imposta dovuta per l’anno precedente ossia metodo storico,
- su quella prevista per l’anno in corso ossia metodo previsionale.
Con la conversione in legge del DL n 55 viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore e di ciò terrà conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30 giugno, che riguarda tutti soggetti che non applicano gli Isa.
Chi non ha partita Iva può presentare il 730 oridnario o precompilato, inserendovi tutti i redditi posseduti, anche se non ha redditi di lavoro o di pensione e anche se non ha un sostituto d’imposta.
I soggetti senza sostituto, devono versare autonomamente con F24, saldo e primo acconto Irpef entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).
In alternativa è possibile utilizzare il Modello Redditi precompilato.