• Ipotecaria e catastali

    Visura catastale: come utilizzare il servizio delle Entrate

    Le Entrate hanno pubblicato la guida aggiornata al 2025 con tutte le regole per richiedere una visura catastale dal sito ADE.

    Ricordiamo che, l’Agenzia delle entrate ha attivato dal 1° febbraio 2021 la piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione dei cittadini, per la visura attuale, e dei professionisti, per la visura storica (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2021).
    Il processo di graduale trasferimento dei dati del catasto e la conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma non hanno avuto carattere esclusivamente tecnologico.

    Nel tempo è migliorato l'aspetto grafico (il layout) della visura catastale e sono cambiate le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale. 

    La novità hanno coinvolto non solo i professionisti, ma anche i cittadini che possono autonomamente presentare istanza di voltura in caso di
    successione.
    La guida pubblicata ora, descrive le numerose informazioni contenute nel modello. 

    L’organizzazione e l’esposizione dei dati all’interno della visura ha il fine di consentire una migliore comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. 

    Ricordiamo anche che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 139/2024 ha introdotto importanti innovazioni in tema di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, attribuendo all’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole sulla libera consultazione dei servizi. 

    L’attuazione è avvenuta con il Provvedimento del 30 dicembre 2024.
    Infine, si evidenzia che dal 1° gennaio 2025 sono rilasciate in esenzione dei tributi anche le visure catastali online su immobili dei quali il richiedente non risulti titolare in catasto.
    Negli altri casi (visure catastali su immobili presso gli sportelli sui quali il richiedente non risulti titolare) si applica il tributo previsto dalla tabella dei tributi speciali catastali allegata allo stesso decreto legislativo n. 139/2024 (pari a 3 euro).

    Visura catastale: che cos’è

    La visura catastale è un documento, rilasciato dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate, che permette di acquisire molteplici informazioni relative ai beni immobili (terreni e fabbricati):

    • i dati identificativi e di classamento
    • i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie catastali
    • i dati grafici dei terreni (visura della mappa) e delle unità immobiliari urbane (visura della planimetria)
    • l’indirizzo (solo per le unità immobiliari urbane)
    • le causali di aggiornamento e annotazione.

    Inoltre, è possibile consultare:

    • le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale
    • l’elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica)
    • gli atti di aggiornamento catastale.

    Le informazioni catastali, a eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e l’accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente.

    Visura catastale: come si richiede

    Il servizio di consultazione di visura catastale può essere effettuato su immobili propri o di altri, vediamo le due modalità.
    Il servizio “CONSULTAZIONE PERSONALE” consente di ottenere, gratuitamente e limitatamente agli immobili dei quali il richiedente risulta titolare di diritti reali:

    • la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile contenente i dati identificativi, di classamento, le causali di aggiornamento e annotazione, la superficie catastale e l’indirizzo (solo per i fabbricati)
    • la visura della mappa con la rappresentazione della particella del catasto terreni
    • la planimetria dell’unità immobiliare urbana
    • l’ispezione ipotecaria, con l’elenco delle formalità riguardanti l’immobile selezionato, le singole note e, se disponibile, il relativo titolo, presenti nella banca dati informatizzata dei registri immobiliari.

    I documenti sono forniti anche in formato pdf. Si può accedere al servizio, disponibile nell’area personale di Fisconline / Entratel, con:

    •  il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” (SPID)
    • la Carta di Identità Elettronica (CIE)
    • la Carta Nazionale Servizi (CNS)
    • le credenziali dell’Agenzia delle entrate per l’accesso a Entratel / Fisconline (finoa quando saranno in uso).

    Il servizio “VISURA CATASTALE” consente l’accesso telematico gratuito alle banche dati catastali anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, esso consente di ottenere:

    • le visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggettocercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica)
    • le visure, attuali o storiche, per immobile (censito al catasto terreni o al catasto fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
    • la visura della mappa di una particella censita al catasto terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

    Si può accedere al servizio, disponibile nell’area riservata di Fisconline / Entratel, con:

    • il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” (SPID)
    • la Carta di Identità Elettronica (CIE)
    • la Carta Nazionale Servizi (CNS)
    • le credenziali dell’Agenzia delle entrate per l’accesso a Entratel / Fisconline (fino a quando saranno in uso).

    La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano.

    I documenti sono forniti su file in formato pdf.

    La visura attuale e la visura storica

    I modelli di visura attuale si differenziano, in particolare:

    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano
    •  per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato)
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato).

    Si riportano, di seguito, i modelli delle visure attuali più frequenti, con la descrizione delle sezioni e dei relativi campi

    La visura storica si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. 

    I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:

    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.

    La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere richiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

    La visura analitica utilizza il layout grafico introdotto con il passaggio alla piattaforma informatica SIT (Sistema Integrato Territorio), mentre la visura sintetica è fornita in un formato tabellare analogo a quello disponibile su Territorio Web.

    Si riportano, di seguito, i modelli delle visure attuali più frequenti, con la descrizione delle sezioni e dei relativi campi.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda

    Con Determina n 149 del 25 settembre del Ragioniere Generale dello Stato, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità interamente nel 2024 o nel 2025) 

    Ricordiamo che iDecreto MEF del 19 febbraio, pubblicato nella GU del 3 marzo scorso, dettava le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società  di revisione  allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,  nonché  le modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei  loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

    Conclusa al 30 settembre la prima fase per le domande per i revisori di sostenibilità, si è aperta la fase n 2 che prevede quanto segue.

    • Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
      1. A decorrere dal 1° ottobre 2025 tutti i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, compresi i revisori rientranti nella FASE 1 che non hanno richiesto l’abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nella sezione “Pratiche” dell’Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.
      2.  I revisori rientranti nella FASE 2, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025, potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data
    • Fase 3 abilitazione a regime: nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del  tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.

    Riepiloghiamo ora tutte le regole del DM MEF del 19 febbraio.

    Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione

    Le regole stabiliscono che, ai sensi dell'art 2 comma 1 del decreto, possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: 

    • a) i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi  del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
    • b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; 
    • c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento  adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; 
    • d) i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125.

    Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione

    Nella domanda di abilitazione i  soggetti di cui  all'art.  2, comma 1, lettera  a),  indicano,  anche  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

    • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
    • b) il codice fiscale; 
    • c) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  recapito telefonico; 
    • d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; 
    • e)  gli  eventuali  provvedimenti  in  essere  assunti  ai  sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; 
    • f) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito internet dell'eventuale società di  revisione  presso  la  quale  il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; 
    • g)  ogni  altra  eventuale  iscrizione/abilitazione  in  albi   o registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi,  con  l'indicazione  dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla  tenuta  degli albi o registri; 
    • h) la sussistenza dei  requisiti  di  onorabilità  definiti  con regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo; 
    • i)  l'eventuale  rete  di  appartenenza,  così   come   definita nell'art. 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  e  nel Regolamento attuativo di cui  all'art.  10,  comma  13,  del  decreto
       legislativo; 
    • l) la  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni  eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; 
    • m) di aver provveduto al versamento del contributo di  iscrizione previsto di euro 50 indicando gli  estremi  della transazione necessari per identificare in maniera univoca  l'avvenuto pagamento; 
    • n) di aver svolto il tirocinio previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera d-bis) del decreto legislativo; 
    • o) di aver superato l'esame previsto dall'art.  4,  comma  3-ter) del decreto legislativo. 

    La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

    La domanda di abilitazione per i revisori di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi  formativi  previsti  dall'art.  18, comma  4  del  decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)  è  stabilito  con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b)  e  comma  4, lettera f-bis) del decreto legislativo. 

    I soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  d),  al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento  di un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze.
    Il contributo è versato con le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
    In deroga a quanto previsto dal  comma  2,  i  soggetti  di  cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. 

    Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi

    La domanda deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
    Con Determina 149/2025 pubblicata dal MEF è fissato al 1° ottobre il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
    In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine  di consentire il  rilascio  dell'attestazione  di  sostenibilità   ai  soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità, possono presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del sito istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

    Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione

    Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
    Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   se   accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al  richiedente  secondo  le  modalità  consentite dalla normativa  vigente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  il   compimento dell'istruttoria e' sospeso.
    Decorso infruttuosamente il  termine di  cui  al  comma  2, il Ministero dell'economia e delle finanze,  Ragioneria generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  dispone,  con  provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
    Il  provvedimento di  abilitazione  è  assunto dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  che  provvede  altresì,  entro  il termine di cui al  comma  1, all'annotazione dell'abilitazione  nel registro assicurandone la pubblicità. 

    L''abilitazione allo svolgimento dell'attività  di  attestazione della  sostenibilità  decorre  dalla  data  del   provvedimento   di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda  di  abilitazione  così  come  indicata  nel  relativo provvedimento di abilitazione.

  • Redditi esteri

    Pensionato estero: il caso del regime opzionale per i redditi da liquidazione

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 292 del 2025, ha chiarito un tema molto rilevante per i pensionati esteri che intendono rientrare in Italia beneficiando del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.

    Il quesito riguarda in particolare la tassazione applicabile all’avanzo di liquidazione derivante dallo scioglimento di società estere partecipate dal contribuente.

    La questione tratta la riconducibilità dell’utile da liquidazione tra i “redditi prodotti all’estero” assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7%, prevista per i pensionati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno.

    Vediamo i chiarimenti Ade.

    Tassazione sostitutiva al 7% e liquidazione di partecipazioni estere

    L’Agenzia ricorda innanzitutto che il regime opzionale previsto dall'articolo 24­ter del Tuir  prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2,lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2­bis al decreto­legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

    Le modalità operative del regime sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 e numerosi documenti di prassi hanno chiarito la portata applicativa dell’agevolazione.

    La circolare n. 21/2020 precisa che “per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente” ed ha anche chiarito che “l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero…”.

    L'agenzia richiama in tema di dividendi, l’interpello 766/2021, con cui è stato precisato che i dividendi percepiti da un neo‑residente sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. Anche le distribuzioni di utili da società estere, anche se localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, rientrano tra i redditi esteri. Per tali redditi, l’imposta sostitutiva prevista dal Tuir esaurisce il prelievo fiscale in Italia.

    Alla luce del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del Tuir e circolare n. 52/2004) pertanto anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.

    Il cittadino residente in Francia che si trasferirà nel Sud Italia, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento (tra questi, la provenienza da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa, il trasferimento in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, eccetera), potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall’articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: documento del CNDCEC

    A seguito delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale non quotate applicabili dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato il documento con aggiornamento del precedente datato 2021, intitolato “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” di oltre 200 pagine.

    Il documento, tra gli altri temi si sofferma sulla verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte come fattore imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale. 

    Infatti, la verbalizzazione incompleta o troppo generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale.

    Il documento in oggetto ha fornito un elenco di verbali per guidare il collegio sindacale di società non quotate nello svolgimento del proprio incarico. 

    Vediamo in sintesi l'obiettivo di questo documento dei Commercialisti.

    Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: il documento del CNDCEC

    Il documento, reperibile sul sito del Consiglio nazionale, a cura della Commissione di studio “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate è una rielaborazione approfondita del documento pubblicato nel 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate utilizzabili dal 1° gennaio scorso.
    Le novità normative che hanno inciso significativamente sull’attività di vigilanza e sui compiti del Collegio sindacale, oggi posto al centro dei flussi informativi con i restanti organi, contiene un ampio commento sul tema.
    Come precisa lo stesso documento, in riferimento alla Norma 2.1. delle Norme di comportamento del Collegio  sindacale di società non quotate che esplicita la regola per cui il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento, si intende fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di particolare importanza ai fini delle verifiche effettuate durante il mandato.

    Il comunicato del CNDCEC specifica che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo.

    I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. 

    Accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti. 

    Ciò è valido anche per le note nelle quali vengono illustrati contenuti ulteriori o alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati. 

    I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei sindaci e dovranno pertanto essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Fondo perduto superbonus indigenti: codice per restituzione spontanea

    Con la Risoluzione n 63 del 10 novembre 2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il fondo perduto superbonus indigenti.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Fondo perduto superbonus indigenti: il codice tributo per i non spettanti

    L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un
    contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del settanta per cento (art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020). 

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento.
    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è stato definito il contenuto informativo, nonché le modalità e i
    termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
    In particolare, è stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
    Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:

    • 8161” denominato “Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.
      In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.

    Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
      Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo istituito con la presente risoluzione;
    • +nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.
    • ùnel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire

  • IMU e IVIE

    Unità contigue ma separate al Catasto: non spetta l’esenzione IMU

    Con Ordinanza del 27 ottobre 2025, n. 28420, la Cassazione ha replicato sull’applicabilità dell’esenzione IMU per l’abitazione principale nel caso in cui il contribuente utilizzi due unità immobiliari contigue come un’unica dimora.

    Viene precisato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

    Pertanto, la Cassazione ha osservato che la disciplina IMU, prevista dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011), si distingue nettamente dalla previgente disciplina ICI

    L’art. 13, comma 2, prevede che l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e  non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale.

    Vediamo i fatti di causa.

    IMU per unità contigue ma accatastate separatamente: non spetta l’esenzione

    La Cassazione evidenzia che ai fini Imu, è la norma a richiedere che l'abitazione principale sia un'unica unità immobiliare, negando il diritto all'esenzione a due unità contigue utilizzate congiuntamente se non iscritte o non iscrivibili al catasto unitariamente. 

    Il ricorso in cassazione era affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato affermato che, "sulla base del riportato disposto normativo, l'agevolazione non si limiterebbe soltanto all' immobile iscritto in catasto ma si estenderebbe anche all' immobile iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare; cioè all'unità immobiliare strutturalmente e funzionalmente unificabile spetterebbe l'agevolazione. Sicché, la norma, laddove parla di applicabilità dell'agevolazione ad una sola unità immobiliare, andrebbe intesa nel senso che debba escludersi che due unità immobiliari, non strutturalmente e funzionalmente unificabili, possano essere destinate ad abitazione principale".

    Il predetto motivo per la cassazone è fondato, la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che, sulla base del riportato disposto normativo, l'agevolazione non si limiterebbe soltanto all' immobile iscritto in catasto ma si estenderebbe anche all' immobile " iscrivibile" in catasto come unicaunità immobiliare; cioè all'unità immobiliare strutturalmente e funzionalmente unificabile spetterebbe l'agevolazione. 

    Sicché, la norma, laddove parla di applicabilità dell'agevolazione ad una sola unità immobiliare, andrebbe intesa nel senso che debba escludersi che due unità immobiliari, non strutturalmente e funzionalmente unificabili, possano essere destinate ad abitazione principale.

    Come già affermato dalla stessa cassazione: "In materia di IMU, il tenore letterale dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale la disposizione de qua contiene, difatti, un' inequivocabile limitazione dell'agevolazione ad un'unica unità immobiliare, statuendo che "L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"; e che "Per abitazione principale si intende l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

    Ne consegue, specifica la Corte, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, l'impossibilità di estendere all'IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI

    Pertanto, in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell' art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'esenzione dall' imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale.

  • IMU e IVIE

    Prospetto aliquote IMU 2026: accesso dei Comuni dal 12.11

    Il MEF con un comunicato del 10 novembre informa del fatto che è aperta ai comuni ll’applicazione informatica per l’elaborazione e la trasmissione
    del 
    Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. 

    La funzionalità è raggiungibile dal Portale federalismo su “Gestione Imu”.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Prospetto aliquote IMU 2026: regole per l’accesso dei Comuni dal 12.11

    Con un comunicato il MEF informa della pubblicazione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e delle linee
    guida aggiornate.
    In considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, vale a dire l’anno d’imposta 2025, è stato adottato il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – integrativo del decreto 6 settembre 2024 avente ad oggetto ”Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160” – con il quale è stato riapprovato l’Allegato A.
    In particolare, l'Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024.
    L’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto per l’anno d’imposta 2026 sarà resa disponibile ai comuni, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dal giorno 12 novembre 2025.
    Sono, altresì, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 novembre 2025.
    Si evidenzia che, in virtù dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente.

    Si ricorda, infine, che con riferimento ai comuni che, per l’anno d’imposta 2025, non hanno approvato e pubblicato un Prospetto secondo le modalità previste dalla legge, continueranno ad applicarsi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le aliquote di base sino a quando non approvino e pubblichino un primo Prospetto secondo dette modalità