• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: tutte le regole

    Il MIMIT comunica che per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

    Viene anche ricordato che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GS accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

    Con il Decreto del 16 giugno il MIMIT ha fissato le regole con cui le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro. 

    Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: processo di prenotazione

    Viene evidenziato che il processo di prenotazione del bonus prevede: 

    1. comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
    2. conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
    3.  comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

    In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: cosa accade a chi ha già prenotato

    Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

    1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
    2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
    3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: condizioni 2025

    Il bonus spetta al:

    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

     

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Corretta compilazione del Quadro RW: chiarimenti ADE

    Con il Principio di diritto n 11 del 28 luglio le Entrate chiariscono l'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ed in materia di IVAFE  relativamente alla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in
    mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in 
    Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

    Quadro RW: come indicare le quote detenute da persone fisiche in OICR

    L'agenzia ricorda che l'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. ''monitoraggio fiscale'', prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi».
    I chiarimenti in merito alla disciplina del monitoraggio fiscale e agli adempimenti dei contribuenti sono stati forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, cui si rinvia.

    Inoltre, il primo periodo del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che «a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato».
    I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo comma 18 bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. 

    Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all'estero.
    Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 23 del citato articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per l'applicazione dell'IVAFE.
    In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. 

    Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto.
    I chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
    Ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello
    REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730. 

    Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
    Si conferma, infine, che nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.

  • Adempimenti Iva

    Opzione IVA dal committente Logistica: le comunicazioni dal 30 luglio

    Con il Provveddimento n 309107 del 28 luglio le Entrate pubblicano Modello e istruzione per l'opzione, nel settore del trasporto merci e della logistica, per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente del servizio.

    Scarica qui:

    Opzione IVA Logistica dal committente: le comunicazioni dal 30 luglio

    ll modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Detto regime stabilisce che, il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. 

    La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. 

    L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rap- porto tra committente e primo appaltatore. 

    Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione; in tal caso, nel proseguo delle presenti istruzioni per “committente” deve intendersi “subappaltante” e per “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.
    L'opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. 

    L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica:

    • direttamente dal committente
    • o tramite un intermediario (di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

    La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate e il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica” dal sito ADE.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    A fini della domanda occorre indicare il codice fiscale del committente, e nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal committente cui si riferisce la Comunicazione occorre anche indicare:

    • il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione,
    • il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale,
    • codice fiscale società.

    Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro soggetto, deve essere compilato il campo specifico indicando il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il committente.

    Attenzione al fatto che l'opzione può essere esercitata con il modello pubblicato dalle Entrate a partire dal 30 luglio 2025 ed è valida per tre anni salvo recova.

    Il versamento dell'IVA va effettuato con F24 usando il codice tributo istituito con la Risoluzione n 47/2025.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2025: il rimborso in busta paga di luglio

    I lavoratori che hanno inviato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730/2025 e risultano a credito per le imposte, avendo indicato il proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, hanno diritto al rimborso in busta paga.

    Quando appunto, le imposte effettivamente a carico del contribuente, determinate nel modello in base a tutti i redditi del periodo fiscale 2024, siano inferiori rispetto alla tassazione applicata in busta paga a titolo di acconto, il dipendente ha diritto ad un rimborso corrispondente alle imposte pagate in eccesso.

    Vediamo come avviene il rimbroso nella busta paga di luglio che, per la maggior parte dei lavoratori è pagata entro il 10 agosto, e vediamo cosa accade in caso di incapienza del datore di lavoro.

    730/2025: il conguaglio in busta paga di luglio

    L'Agenzia Entrate nelle istruzioni di compilazione del modello 730/2025 relativo al periodo d’imposta 2024 ha evidenzaito che le operazioni di conguaglio a credito o a debito per i dipendenti inizieranno dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, corrisposte, di regola, entro le prime due settimane di agosto.

    Se il dipendente, o l’intermediario ad esempio il CAF, effettua la trasmissione del modello 730 all’Agenzia Entrate, essa dopo i necessari controlli, trasmette le informazioni necessarie al conguaglio a credito o a debito al sostituto d’imposta indicato dal lavoratore stesso in dichiarazione.

    I dati necessari sono riportati nell’apposito modello 730-4 che il datore di lavoro (o il soggetto da questi delegato) riceve dall’Agenzia.

    In caso di conguaglio a credito l’azienda inserisce in busta paga, per conto del Fisco, una o più voci a titolo di rimborso delle imposte pagate in eccesso.

    Ai fini della restituzione delle singole voci di credito indicate nel modello 730-4 il datore di lavoro (sostituto d’imposta) è obbligato a compensare le stesse con eventuali altre voci di debito risultanti dallo stesso 730-4, a titolo, ad esempio, di saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, acconti IRPEF o imposta sostitutiva sui premi di produttività.

    Se la differenza per il singolo dipendente risulta ancora in positivo, la compensazione si effettua allora sulle ritenute fiscali del mese interessato, a titolo di IRPEF e addizionali.

    Può accadere che dai controlli sulla capienza le ritenute fiscali effettuate nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e autonomi risultano insufficienti a compensare i crediti da dichiarazione dei redditi, il datore di lavoro calcola la percentuale di rimborso e la applica a tutti coloro che hanno diritto al rimborso delle imposte in eguale misura.

    Attenzione al fatto che gli importi residui non rimborsati saranno riconosciuti nelle buste paga successive, a patto che la compensazione con le ritenute fiscali sia tale da consentire l’erogazione integrale delle somme.

    Se alla fine dell’anno risultano ancora rimborsi non liquidati in cedolino, il sostituto d’imposta indica all’interessato le somme cui quest’ultimo ha ancora diritto nel modello CU (Certificazione Unica).

    Va notato che, nelle situazioni di incapienza, come sopra anticipato il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti.

    La percentuale si calcola dividendo l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (meno i compensi spettanti al sostituto) e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

    La restituzione parziale dei rimborsi da dichiarazione dei redditi dev’essere opportunamente segnalata ai dipendenti a mezzo apposita annotazione in calce al cedolino:

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC: consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L’OIC ha aperto una consultazione pubblica per proposte emendative ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute.

    Gli interessati posso inviare commenti entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo:

    Vediamo il dettaglio dei cambiamenti proposti.

    OIC:consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L'Organismo presica che i principali cambiamenti proposti intervengono su:

    • OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
    • OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione. Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
    • OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
    • OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
    • OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Dal 2025, destinare l’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef diventa ancora più semplice, anche per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

    L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale, che consente di esprimere le proprie scelte in modo guidato e senza scaricare software.

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Il nuovo strumento Web per esprimere le preferenze si trova tra i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

    Per accedervi è sufficiente utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • SPID
    • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

    Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà accedere alla sezione dedicata alla Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” e compilare passo dopo passo le tre schede previste.

    Il percorso guidato permette di indicare:

    • l’8 per mille: da destinare allo Stato o a una confessione religiosa.
    • il 5 per mille: da assegnare a soggetti che operano in ambiti di interesse sociale (è possibile indicare direttamente il codice fiscale dell’ente prescelto).
    • il 2 per mille: da destinare a un partito politico.

    In assenza di preferenze, è possibile spuntare la voce “Nessuna scelta” e proseguire alla schermata successiva.

    Al termine della compilazione, il sistema propone un riepilogo e consente di inviare le schede tramite il tasto “Invia”

    Una volta inviate, sarà disponibile la ricevuta di avvenuta trasmissione.

    Il servizio è pensato soprattutto per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, ovvero soggetti che, per motivi reddituali o anagrafici, non sono tenuti a presentare né il modello 730 né il modello Redditi PF, ma che intendono comunque esprimere la propria preferenza sulla destinazione di una quota dell’IRPEF.

    Le schede relative alla destinazione dell’8, 5 e 2 per mille devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. 

    Sono previste quattro modalità di invio:

    1. tramite la nuova procedura web, direttamente online senza download.
    2. scaricando il software dell’Agenzia e trasmettendo il file via desktop.
    3. consegnando la scheda in busta chiusa presso un ufficio postale.
    4. affidandosi a un intermediario abilitato (CAF, professionista, ecc.).

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    Bonus edicole 2025 in scadenza in 30 luglio: riepilogo delle regole

    Il Decreto 5 giugno del Dipartimento per l'Editoria reca le regole per gli aiuti alle edicole 2025. 

    Vediamo chi può presentare domanda dal 1° al 30 luglio prossimo per percepire un contributo fino a 4.000 euro.

    Bonus edicole 2025: norme di riferimento

    Il decreto in oggetto prevede che i sensi dell’articolo 1, del DPCM 17 aprile 2025, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle spese sostenute per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
    L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Bonus edicole 2025: requisiti per averlo

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1:

    • a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, relativo al commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, quale codice di attività primario e/o prevalente;
    • b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
    • c) nel caso in cui l’impresa si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali

    Bonus edicole 2025: il contributo

    l contributo è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese, al netto dell’IVA ove prevista, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 con riferimento alle seguenti voci di spesa:

    • a) Imposta municipale unica – IMU;
    • b) Tassa per i servizi indivisibili – TASI;
    • c) Canone unico patrimoniale – CUP;
    • d) Tassa sui rifiuti – TARI;
    • e) Spese per canoni di locazione;
    • f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
    • g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
    • h) Spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
    • i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    Nel caso in cui l’edicola abbia garantito l’apertura domenicale in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura, l’importo del contributo è incrementato del 10 per cento, comunque entro il limite di 4.000 euro.

    Bonus edicole 2025: presenta la domanda entro il 30 luglio

    I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

    Le domande in via telematica possono essere presentate dal 1° luglio 2025 (ore 10.00) al 30 luglio 2025 (ore 17.00).
    Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2;
    • b) le spese, tra quelle indicate all’articolo 3, comma 1, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 3, di aver garantito, nell’anno 2024, l’apertura per un numero di domeniche in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura;
    • d) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.