-
Oratori ETS: regole per richiedere i contributi
Il dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 1° luglio un avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, finalizzato a sostenere progetti per la diffusione:
- dello sport e della solidarietà,
- la promozione sociale,
- l’organizzazione di iniziative educative e culturali,
- il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile.
Le risorse disponibili, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate alla valorizzazione o alla realizzazione di:
- interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative;
- ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari.
I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025, e conclusi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che saranno prese in considerazione solo le prime 30 proposte progettuali pervenute per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma, aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Oratori ETS: beneficiari del contributo
La richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso puòessere presentata da:
- a) Parrocchie;
- b) Associazioni del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Associazioni ONLUS, iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997che operano presso oratori parrocchiali;
- c) Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- d) Enti di altre confessioni religiose con intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, co. 3, della Costituzione, di cui all’elenco pubblicato all’indirizzo https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html .
Attenzione al fatto che in caso di partecipazione in forma associata, i soggetti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione e a individuare, già in sede di presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ricopre il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del contributo e responsabile dell’utilizzo del contributo per la realizzazione dell’evento sportivo.
La costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) dovrà quindi essere formalizzata, qualora la richiesta di contributo sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, da caricare, a pena di irricevibilità, esclusivamente sulla specifica piattaforma telematica, di cui al par. 3.2 messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport e rinvenibile all’interno del seguente url: https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nell’ambito del presente Avviso, i soggetti richiedenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un’istanza.
Oratori ETS: requisiti di ammissibilità al contributo
Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito sono elencati di seguito:
- i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui al comma che precede;
- in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore:
- 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’associazione del Terzo Settore presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di associazioni ONLUS:
- 1) iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997;
- 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’ONLUS presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l’ente abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
- coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere dichiarato dal soggetto proponente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
- il progetto deve attenere ad almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.
Oratori ETS: progetti finanziabili
Saranno finanziati progetti coerenti con una o più delle seguenti tipologie e destinati alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:
- a. interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente paragrafo 5, comma 1;
- b. ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- c. progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica
Oratori ETS: presenta la domanda
Per la presentazione delle domande è messa a disposizione apposita piattaforma all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/ .
Al fine di consentire ai partecipanti la redazione dei documenti necessari al fine della presentazione della domanda, nonché per risolvere eventuali dubbi e richieste di assistenza, la predetta piattaforma sarà disponibile a decorrere dalle ore 12:00 di lunedì 14 luglio 2025 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2025.
“Gli oratori – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. Investire negli oratori vuol dire rafforzare una rete di prossimità che sostiene le famiglie, accompagna gli adolescenti nel loro percorso di crescita e contribuisce a unire le comunità, rafforzandone le difese immunitarie. Il nostro impegno è e sarà quello di restituire centralità a questi spazi, troppo a lungo trascurati, perché possano tornare a svolgere la loro funzione naturale, a offrire opportunità quotidiane di partecipazione e a generare nuova e indispensabile speranza”.
-
Certificati catastali e visure: nuovi servizi ADE dal 9 luglio
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida 2025 relativa ai servizi agli utenti.
In particolare, le integrazioni riguardano le informazioni acquisibili sugli immobili nell’ambito catastale, delle formalità ipotecarie e dei dati cartografici.
Visure catastali online gratis: novità dalle Entrate
L'ADE evidenzia che una delle principali novità riguarda la visura catastale.
Innnanzitutto si ricorda che la visura può essere effettuata in autonomia online, e consente di consultare e di ottenere atti e documenti catastali come:
- dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati),
- dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili,
- dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).
L’utente può ottenere gratuitamente la visura online sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare.
Diversamente, se la richiesta è effettuata presso uno sportello, il servizio è a costo zero soltanto se relativo a immobili di cui si è intestatari.
Vediamo i passaggi del servizio:
- da “Risultanze catastali”, all’interno della sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”,
- accedendo a “Visure catastali di immobili non di proprietà”, è infatti possibile ottenere senza alcun costo anche una serie di visure catastali online di immobili intestati ad altri. In particolare, sono disponibili le visure:
- attuali per soggetto
- attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
- della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto terreni.
Ampliate inoltre le informazioni sui fabbricati che si possono ottenere direttamente attraverso l’area di accesso libero (ossia senza necessità di credenziali), utilizzando il servizio gratuito “Consultazione rendite catastali”.
Sono ora disponibili anche:
- l’indirizzo,
- la zona censuaria,
- la categoria e la classe dell’immobile,
- oltre a consistenza e rendita catastale.
Ispezione ipotecaria: novità dall’Agenzia
L’Agenzia aggiunge chiarimenti e precisazioni operative per chi effettua un’ispezione ipotecaria.
E' disponibile una funzione che permette di consultare i registri, le note (formalità che comprendono le trascrizioni, per esempio di compravendite, le iscrizioni ad esempio di ipoteche e le annotazioni, come le cancellazioni) e gli atti (titoli) con cui sono stati acquisiti/trasferiti i diritti sugli immobili e che sono depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.
Servizio di consultazione della Cartografia catastale: novità dalle Entrate
L'agenzia informa del fatto che per la consultazione della cartografia catastale sono disponibili due servizi:
- “Geoportale Cartografico Catastale”, che consente la libera navigazione tra le mappe, di ricercare ogni particella partendo dall’identificativo del Catasto terreni o, viceversa, permette di determinare l’identificativo visualizzando sulla mappa la sua posizione rilevata tramite dispositivo mobile
- “Consultazione cartografia catastale – WMS”, basato sullo standard Web Map Service che, invece, consente di fruire di molti contenuti delle mappe catastali su applicazioni – ad esempio, utilizzando un software GIS (Geographic Information System) – e siti web contenenti altri dati cartografici.
Come richiedere un certificato all’ADE
La sezione della guida dedicata alle istruzioni per richiedere i certificati che rilascia l’Agenzia si arricchisce.
In particolare, sono state aggiunte le modalità per richiedere:
- i certificati ipotecari,
- le copie delle formalità
- e il certificato catastale.
Il certificato ipotecario è il documento che contiene l’elenco e la copia delle formalità (trascrizioni, iscrizioni di ipoteche, annotazioni) presenti nei registri immobiliari riferiti a un soggetto e a uno o più immobili, oppure che ne attesta l’assenza.
Il certificato catastale, invece, è il documento ufficiale che rappresenta i contenuti degli atti catastali e degli elaborati catastali presenti negli archivi dell’Agenzia.
-
Mutui prima casa: detrazione nel 730/2025
Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente.
In particolare, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento.
La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.
Si tratta, in particolare, dei:- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
In merito ai mutui per l'acquisto della abitazione principale è bene ricordare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Detrazione interessi 2025 per mutui prima casa
Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2024, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).
Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Sono invece escluse dalla detrazione le spese:
- di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
- inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
- per l’incasso delle rate di mutuo.
Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2025
Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.
Nel rigo E7: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale:
- nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7;
- nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

Attenzione al fatto che, in caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.
-
730/2025: detrazione delle spese per intermediazioni immobiliare
Entro il 30 settembre è necesario inviare il Modello 730/2025 dei dipendenti e pensionati.
Tra le spese da portare in detrazione dall'irpef è possibile includere anche le spese per le intermediazioni immobiliari di chi ha acquistato l'abitazione principale.
Prima dei dettagli si ricorda che, ai fini dichiarativi, è possibile utilizzare tanto il modello 73072025 ordinario quanto quello precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito delle entrate.
In proposito leggi anche: 730 semplificato 2025: online dal 30 aprile.
Spese intermediazione immobiliare: detraibilità nel 730/2025
Le istruzioni al modello 730 evidenziano che per l'anno d'imposta 2024, nel Quadro E Oneri e spese è possibile indicare le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare nell'acquisto dell'abitazione principale.

In particolare, tra le altre spese nei righi da E8 a E10 è possibile specificare la spesa sostenuta nel 2024.
Per identificare tale spesa è necessario riportare il codice "17" che come evidenziato nelle istruzioni viene utilizzato per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Attenzione al fatto che l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17;Ricordiamo che le condizioni per poter usufruire della detrazioni sono le seguenti:
- il contribuente deve aver sostenuto spese per intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale;
- per tale acquisto il contribuente si è avvalso di un “intermediario immobiliare” (è tale l’agente immobiliare se lavora per una agenzia iscritta al Registro delle imprese);
- l’immobile acquistato deve essere destinato dall’acquirente alla propria abitazione principale: a riguardo il contribuente deve predisporre una apposita autocertificazione.
Inoltre il contribuente deve predisporre e conservare la seguente documentazione:
- una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultano i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare (persona fisica o società che sia) e la spesa sostenuta;
- la fattura emessa dall’intermediario immobiliare, relativa alla spesa sostenuta, che deve essere intestata al proprietario dell’immobile;
- la distinta di pagamento da cui si evince che il mediatore è stato pagato con modalità tracciate.
-
Spese di trasferta all’estero: l’agenzia conferma la non tracciabilità
Con Risposta a interpello n 188 del Entrate confermano che non è necessaria la tracciabilità, ai fini della non imponibilità delle spese di trasferta estere.
L'istante è un Ministero che ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte
all'estero alla luce delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in merito alle modalità con le quali il dipendente è tenuto ad effettuare il pagamento.
Al riguardo, l'Istante rappresenta che i propri dipendenti possono essere inviati
in missione e/o in trasferta in Paesi in cui gli strumenti di pagamento tracciati non sono
diffusi ciò premesso, chiede quale debba essere il corretto trattamento fiscale nel caso in cui il dipendente effettui una missione e/o una trasferta in un Paese in cui non è possibile effettuare un pagamento tracciato.L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, aggiungendo, infine, il seguente periodo:
«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell'articolo 51, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha modificato il suddetto detto periodo del comma 5 aggiungendo dopo le parole: «I rimborsi delle spese» le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,».
Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 51 del Tuir, per missioni e/ o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamenti -
Carte di debito aziendali: caratteristiche ai fini della esenzione
L’Agenzia delle Entrate con l'interpello della Dre Lombardia n 318/2025 non innova rispetto alle indicazioni della risposta a interpello 5/2025, ma delimita ulteriormente il perimetro di riferimento per la esenzione dalle imposte di questo strumento di wellfare aziendale.
Carte di debito nel welfare aziendale: la posizione dell’Agenzia
Nel contesto dei piani di welfare aziendale, molte aziende cercano strumenti agili per distribuire beni e servizi ai dipendenti.
Tra questi strumenti figurano sempre più spesso carte prepagate o di debito.
Ma possono essere considerate “documenti di legittimazione” ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e quindi non soggette a tassazione?
A questa domanda risponde la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-318/2025.
Il soggetto istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’utilizzo di una carta di debito, spendibile tramite POS, emessa da un provider specializzato, possa essere equiparato ad altri strumenti riconosciuti dal legislatore come esenti da tassazione.
In particolare, la carta proposta nel caso di specie:
- è ricaricata dal datore di lavoro;
- è spendibile per l’acquisto di beni e servizi in un circuito di esercenti convenzionati;
- non consente prelievi di contanti né trasferimenti di denaro;
- è utilizzabile solo sul territorio italiano.
L'agenzia ricorda che l’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, al comma 3, stabilisce che non concorrono a formare il reddito «le somministrazioni di beni e servizi riconosciute dal datore di lavoro attraverso documenti di legittimazione, che non danno diritto al rimborso in denaro».
Sono considerati validi documenti di legittimazione, ad esempio, i buoni pasto, le gift card e altri strumenti che garantiscono un uso vincolato a specifici beni o servizi, in una rete predeterminata di fornitori.
La Direzione Regionale Lombardia ha respinto la richiesta dell’interpellante, chiarendo che la carta proposta non soddisfa i requisiti per l’esenzione. I motivi principali sono:
- rete di esercenti non sufficientemente delimitata: pur essendo composta da soggetti convenzionati, la rete appare estesa e difficilmente controllabile.
- possibilità di utilizzo assimilabile alla moneta elettronica: anche se non prevede prelievi, la carta ha un funzionamento simile a quello di una carta bancaria, utilizzabile presso un’ampia platea di esercizi.
- assenza di un marchio identificativo univoco: secondo l’Agenzia, è necessario che i punti vendita aderenti al circuito siano chiaramente riconoscibili, ad esempio, tramite un marchio commerciale ben visibile.
I benefit erogati con tale carta, replica l'Agenzia, non possono essere considerati “documenti di legittimazione”, e le relative somme sono da assoggettare a tassazione ordinaria.
Dall'interpello si evince che per strutturare correttamente un piano di welfare con strumenti fiscalmente esenti:
- verificare che lo strumento non dia accesso a denaro liquido o bonifici;
- limitare l’utilizzo a una rete chiusa di fornitori, vincolati da contratto;
- garantire la tracciabilità e la rendicontazione delle spese;
- adottare un sistema identificabile, ad esempio con logo o marchio riconoscibile;
- acquisire documentazione ufficiale dal fornitore sulla conformità del servizio.
La risposta 904-318/2025 conferma l’approccio prudenziale dell’Agenzia delle Entrate verso gli strumenti “ibridi” nel welfare aziendale.
Le carte di debito – anche se ricaricate dal datore di lavoro e utilizzabili in ambiti specifici – possono essere assimilate a mezzi di pagamento, e quindi considerate retribuzione in natura, salvo precisi vincoli.
-
Credito ZES: chiarimenti sugli importi della componente immobiliare
Con la Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio le Entrate replicano ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES ora ZES UNICA.
Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
La società svolge la propria attività presso uno stabilimento sito in […] in virtù di contratto di locazione commerciale e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende estendere la capacità dello stabilimento esistente, acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature nonché procedere ''[al]l'acquisto dell'immobile strumentale, costituito dalla parte attualmente locata e da una nuova porzione costituita da immobile e piazzale''.
La società istante chiarisce che l'acquisto dell'immobile avrà un costo pari a euro 600.000,00 circa, mentre il costo degli ulteriori beni strumentali (macchinari eattrezzature varie) ammonta a euro 270.000,00.
Si chiede chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito nella parte in cui prevedono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.Ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari: è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto.
Ciò significa, tra l’altro, che l’investimento immobiliare non può superare quello in attrezzature e impianti e che il solo acquisto di edifici e terreni non consente l’accesso al tax credit.
L'agenzia conferma la soluzione dell'istante ossia che le spese per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento.
Pertanto, l’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus Zes Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro.
Nell'interpello viene riepilogata le norme in base alle quali risultano agevolabili gli investimenti, ''facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti'', effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 come, da ultimo, previsto dall'articolo 1, comma 485, lettera c), della legge n. 207 del 2024].
Allegati:
In relazione agli investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali, l'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e l'articolo 3, comma 5, del decreto attuativo, stabiliscono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.
Attesa la ratio di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali (di seguito, ''componente immobiliare'') rispetto a quella relativa
all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (di seguito, ''componente non immobiliare''), con le previsioni citate viene stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto di investimento avente le caratteristiche richieste dal citato articolo 16 e rilevante ai fini del Credito di imposta ZES Unica, il valore della sua componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al cinquanta per cento) del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ciò implica, in concreto, che il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare e che, dunque, laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile per l'assenza di ulteriori investimenti elegibili al Credito di imposta ZES Unica in altri asset strumentali (cd. ''componente nonimmobiliare'').