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730/2025: le novità del Quadro D
Il Modello 730/2025 reca diverse novità per quest'anno.
Tra queste vi sono le novità riguardanti il Quadro D a seguito dell'introduzione del nuovo Quadro M.
Nel 730/2025 alcuni redditi soggetti a tassazione separata, precedentemente indicati nel quadro D, hanno trovato una nuova collocazione e l'eliminazione della Sezione II, righi D6 e D7.
Viene mantenuta la Sezione I però rinominata "Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)".
La Riforma fiscale ha previsto, con il Dlgs n 1/2024, un ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare il Modello 730, con l'introduzione dei nuovi Quadri T e M, rispettivamente dedicati alle plusvalenze di natura finanziaria e ai redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e ai dati relativi alla rivalutazione dei terreni.
Il Modello 730/2025 convesente quindi di essere utilizzato per dichiarare alcune fattispecie di reddito che, fino allo scorso anno, richiedevano la presentazione dei quadri "aggiuntivi" RM e RT del Modello Redditi PF.
730/2025: le novità del Quadro D
Il Quadro D si presenta come segue con i righi da D1 a D5

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.
Rigo D2 – Altri redditi di capitale Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2024, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
Rigo D3 – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).Rigo D4 – Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)
Rigo D5 – Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettereDal Qaudro D del Modello 730/2025 sono invece stati eliminati i righi D6 e D7, Sezione II, nei quali andavano esposti determinati redditi soggetti a tassazione separata.
Tali redditi sono accolti dal 2025 anno d'imposta 2024 nel nuovo quadro M, e in particolare si tratta di:
- redditi percepiti da eredi e legatari, prima indicati a rigo D6. Ora vanno indicati nel rigo M5, quadro M;
- imposte e oneri rimborsati nell'anno precedente a quello d'imposta e altri redditi soggetti a tassazione separata indicati prima nel rigo D7, ora sono indicati rispettivamente:
- nel rigo M2 in caso di:
- altri redditi di capitale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma 1, lett. n), TUIR;
- importi derivanti da cessione di aree edificabili (indipendentemente dal periodo di possesso);
- somme percepite a titolo di indennità di esproprio di cui all'art 11 commi da 5 a 8 Legge n 413/1991;
- nel rigo M3, qualora si tratti di:
- rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta;
- canoni percepiti in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento;
- nel rigo M4 in caso si tratti di rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nel rigo M6 qualora si tratti di emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti.
- nel rigo M2 in caso di:
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Deposito Bilancio 2025: modalità e scadenze
La campagna bilancio 2025 è nel vivo con anche il riferimento della Guida sul deposito 2025 che ogni anno viene pubblicata da UNIONCAMERE.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2025.
Si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Leggi anche:
- Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
- Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno quelli chiusi al 31.12.2024
Bilanci 2024 deposito 2025: scadenze e sintesi delle novità
l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:- Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
- Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
- Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
- Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
- Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:
- Bilancio Consolidato della società controllante ;
- Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
- Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.
Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Attenzione al fatto che, quest'anno non è stata però riproposta, per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la norma che prevedeva lo slittamento automatico a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio e quindi il bilancio 2024 andrà approvato, salva l’esistenza delle particolari esigenze, nell’ordinario termine del 30 aprile 2025.
Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2025
Bilancio 2024 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 31 marzo 30 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 31 marzo 30 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 15 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 15 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 30 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 30 luglio Bilanco 2024 con deposito 2025. sintesi delle novità
Premesso il riepilogo dei tempi di "lavorazione" del bilancio di esercizio 2024, si evidenzia una delle novità di quest'anno, l’entrata in vigore del documento OIC 34.
Il nuovo principio contabile affronta tematiche che non erano state affrontate dagli standard di riferimento e le indicazioni in esso contenute consentono di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente cosiddetti ricavi misti.
Inoltre, tra le novità vi è anche quella sulla imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.
Inoltre sempre in tema di OIC, il bilancio 2024 conterrà gli emendamenti ad altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC dopo la pubblicazione dell'OIC 34 e in particolare:
- i documenti emendati OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.
Un'altra novità è quella dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio in vigore già dal 2024 e quindi applicabili ai bilanci per così dire in corso e in chiusura.
Con il DLgs. 125/2024 si determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio.
Inoltre, nella predisposizione del bilancio 2024 rilevano anche le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.
Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che da collocarsi nella Relazione sulla gestione.
Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
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Polizza rischi catastrofali imprese: i correttivi sono legge
Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).
Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti, leggi: Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni
L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.
Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento.
Inoltre, dal 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni.
Il DL 39/2025 in data 21 maggio è stato convertito in Legge n 78 del 27 maggio e viene pubblicato in GU n 124 del 30 maggio.
Il Decreto contiene due articoli, conferma naturalmente le progoghe introdotte e definisce le modalità attuative e introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi.
Gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato hanno poi introdotto alcune novità e chiarimenti, per facilitare il coordinamento del decreto ministeriale attuativo ossia il DM MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18.
Il testo contiene norme secondo le quali:
- sono assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
- agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
- per il valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
- l’obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024).
Polizza rischi catastrofali: il calendario 2025-2026
L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:
- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
- che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Il testo approvato dal Parlamento e modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera contiene la seguente proroga:
- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
- le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
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Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno
Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.
A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:
- imprese,
- cooperative e consorzi
del settore trasporto merci.
Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito.
La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.
Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi
La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati.
La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo.
Sono ammessi:
- Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
- Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
- Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).
È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.
Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:
- Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
- Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
- Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
- Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica
Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto
Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024.
L’importo rimborsabile è calcolato:
- In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
- Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
- Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.
In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno
La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:
- Prenotazione della domanda: dal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
- Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00
Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).
La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.
Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider.
Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
È obbligatorio:- Dotarsi di firma digitale qualificata,
- Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
- Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,
Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.
Allegati: -
Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?
Con Risposta a in terpello n 146/2025 le Entrate chiariscono chi opta per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti.
Vediamo il perchè dal chiarimento delle Entrate.
Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?
Viene specificato che la penale è una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto pertanto non è prevista l'imposta di registro se il contratto è sottoposto a cedolare secca.
Il caso di specie concende l'occasione alle Entrate per chiarire che il regime della cedolare secca esclude:
- l'applicazione dell’Irpef secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali,
- delle imposte di registro e di bollo,
consentendo al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato con aliquota fissa (21% o 10% per i contratti a canone concordato).
Ai sensi dell'art 1382 del codice civile, la clausola penale è un patto con cui le parti concordano che in caso di inadempimento o ritardo il trasgressore corrisponda all’altro una determinata prestazione, in genere una somma di denaro.
L’Agenzia ricorda la consolidata giurisprudenza di legittimità che sostiene e ribadisce l’accessorietà di tale clausola rispetto al contratto principale e pertanto giunge alla seguente conclusione:
- come avviene per il contratto di locazione che in forza dell’opzione per la cedolare secca non sconta l’imposta di Registro, ugualmente la clausola penale, accessoria alla stessa locazione, non assumerà rilievo per la medesima imposta.
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Arbitro assicurativo: regole per presentare un ricorso e sito online
L'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.
Si evidenzia che al momento non è ancora possibile presentare un ricorso ma è necessario visitare il sito Arbitro Assicurativo per familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.
Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).
Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.
Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.
L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.
Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.
Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
L’AAS è uno strumento di tutela semplice:
- il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato,
- è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
- ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.
Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.
Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
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Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia realizzate dal Comitato di sicurezza Finanziaria.
Si tratta di uno strumento fondamentale per:
- gli intermediari finanziari,
- i professionisti,
- gli operatori non finanziari,
per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento del rischio rilevato.
Il documento è elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria e le autorità che lo compongono con anche il contributi di rappresentanti del settore privato.
Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
La nuova edizione del documento di cui si tratta è stata approvata il 14 novembre 2024 dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e ora resa disponibile dal MEF.
Va evidenziato che la precedente pubblicazione risale al 2019 e, pertanto, la nuova versione era molto attesa.
Il documento analizza dopo un quadro introduttivo le minacce e le criticità del sistema economico-sociale, si analizzano le minacce di finanziamento del terrorismo e i presidi relativi.
Si analizza inoltre il sistema di vigilanza e i professionisti coinvolti per minimizzare i rischi reali e concreti.
Il documento si sofferma anche sull'uso del contante evidenziando che per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in Italia, sin dal 1991, l’impiego del contante è stato limitato attraverso la definizione di soglie di utilizzo, al fine di prevenire molteplici forme di illegalità economica, completando così il complessivo sistema antiriciclaggio.
Nel corso degli anni, il limite è stato oggetto di diversi aggiustamenti e, a partire da gennaio 2023, è stato fissato a 5.000 euro.Per evitare che il divieto fosse aggirato, è stato esteso l’obbligo anche ai trasferimenti effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Inoltre, sono state previste soglie specifiche per i servizi di rimesse di denaro (c.d. “money transfer”) e per i cambiavalute, rispettivamente di 1.000 e 3.000 euro.
Al fine di incentivare il turismo straniero è stato anche previsto che gli operatori del settore del commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e turismo possano accettare pagamenti in contanti fino alla soglia di 15.000 euro dai cittadini stranieri extra-UE non residenti in Italia, per la vendita di beni e l’erogazione di servizi legati al turismo.
Le Analisi relative al 2022 evidenziano che, sebbene in diminuzione rispetto al 2019, il contante è stato lo strumento di pagamento più utilizzato, nei punti vendita, dai cittadini italiani, soprattutto per acquisti di valore ridotto (fino a 50 euro): il 69% delle transazioni effettuate da cittadini italiani è stato regolato in contante, contro una media del 59% registrata per i cittadini dell’area euro. Complessivamente, i pagamenti con strumenti elettronici stanno aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico.
In generale, le carte di credito e di debito, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante, continuano a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, sia in termini di numero che di valore, per le transazioni relative ad acquisti online.
Rilevante è anche la preferenza delle imprese riguardo all’uso del contante: nel 2021, il 31% delle imprese italiane ha dichiarato di preferire di essere pagato con tale mezzo.Detta percentuale è superiore di 7 punti rispetto alla media dell’area euro (24%), risultando inferiore solo a quella di Slovacchia, Germania e Cipro.
Per quanto attiene alla valutazione del rischio inerente di riciclaggio, le minacce con rilevanza “molto significativa” sono:
- corruzione,
- estorsione,
- evasione e reati tributari,
- contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa e usura sono reati che presentano, invece, una rilevanza “abbastanza significativa”.
Complessivamente sul territorio nazionale la minaccia di riciclaggio è considerata molto significativa.
Lo studio, relativamente ai Commercialisti ha evidenziato un crescente contributo quantitativo in termini di SOS, ma con margini di miglioramento nell’efficacia della collaborazione attiva e viene confermata la valutazione del sistema di prevenzione, formulata nell’Analisi del 2018, in termini di vulnerabilità relativa molto significativa, non essendo il rischio residuo mitigato in modo adeguato.
Per il comparto dei revisori legali si conferma un livello medio di rischio specifico.
Pe avvocati e consulenti del lavoro è attribuito in giudizio complessivo di vulnerabilità, rispettivamente, molto significativa e abbastanza significativa.