• Bollo e concessioni governative

    Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole

    Con Decreto MEF del 13 febbraio pubblicato in GU n 46/2025 si prevede l'estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate.

    In particolare, per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con il Provvedimento n 153492 del 27 marzo si da attuazione a quanto previsto dallo stesso decreto prevedendo che in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

    Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24, nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso
    dall’Agenzia delle entrate.
    Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessi

    Relativamente a tale novità va precisato che la novità riguarda i proprietari di veicoli con residenza anagrafica nelle Regioni:

    • Friuli 
    • Sardegna

    che diversamente dagli altri, hanno la gestione della tassa automobilistica noto come bollo auto (di cui all'art 5 del DL 953/82) da parte delle Entrate e non dalle Regioni.

    Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole

    Con la Risoluzione n 21 del 28 marzo 2025  le Entrate Istituscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.

    Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica erariale, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “A503” denominato “Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento”;
    •  “A504” denominato “Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento”;
    • “A505” denominato “Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento”

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Vendite continue su Ebay: è reddito d’impresa

    La sentenza numero 7552 della Corte di Cassazione, pubblicata il 21 marzo 2025, prende in esame il caso di un privato, non titolare di partita IVA, che effettua un elevato numero di vendite attraverso il portale Ebay nell’arco di diversi anni.

    L'accertamento fiscale era “fondato su una presunzione legale di redditività delle movimentazioni bancarie accertate e non giustificate dal contribuente”; il fatto che questi avesse effettuato un significativo numero di vendite, nell’arco di un periodo lungo diversi anni, secondo l’Agenzia delle Entrate era condizione sufficiente per contestare a la produzione di redditi d’impresa e, in base a ciò, ricostruire l’imponibile proprio in base alle movimentazioni bancarie.

    Secondo il contribuente, nella situazione in esame, non essendo presente un’attività economica organizzata non si sarebbe potuto contestare la produzione di reddito di d’impresa, ma solo di redditi diversi; posizione che è stata censurata dalla Corte di Cassazione in quanto, secondo questa, l’abitualità e la continuità intrinseche nel fatto di aver effettuato un elevato numero di vendite on line per diversi anni sono requisiti sufficienti per configurare la produzione di redditi d’impresa, a nulla rilevando in questo senso la mancanza di una struttura organizzativa e, a ben vedere, neanche l’importo totale delle vendite.

    Infatti la contestazione di produzione di redditi d’impresa si è basata sull’effettuazione di un elevato numero di vendite, requisito sufficiente a configurare abitualità e prevalenza, a prescindere dall’importo totale delle vendite effettuate; quest’ultimo elemento è di certo importante per la quantizzazione della richiesta economica in sede di contenzioso, ma non costituisce una variabile utile a distinguere i redditi d’impresa dai redditi diversi, come è noto.

    Il fondamento del diritto

    Il motivo per cui la Corte di Cassazione ha considerato redditi di impresa gli introiti del contribuente in questa situazione è che l’elevato numero di vendite, effettuate per un periodo lungo diversi anni, configura una situazione di abitualità dell’attività svolta, e “l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, se abituale, determina sempre la sussistenza di un' impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto”.

    Quindi il punto è la qualificazione del venditore come imprenditore. 

    L’oggetto del contendere si basa sul fatto che “l'articolo 2082 Codice civile considera imprenditore chi svolge un'attività economica organizzata in modo professionale, mentre l'articolo 55 TUIR non richiede il requisito dell'organizzazione, ma la mera professione abituale delle attività di cui all'articolo 2195 Codice civile, anche non svolta in modo esclusivo”.

    Tuttavia è consolidata la giurisprudenza nel constatare che normativa civilistica e quella fiscale divergano nell’identificazione dell’imprenditore, essendo richiesta dalla prima una “organizzazione” che non è invece richiesta dalla seconda.

    Infatti, dal punto di vista tributario, è imprenditore colui che effettua una attività commerciale per “professione abituale”, anche senza esclusività della stessa, e a prescinde da una eventuale organizzazione d’impresa.

    Motivo per cui, un contribuente che effettua una pluralità di vendite tramite un marketplace, anche se svolge altra attività lavorativa, situazione questa che non presenta i requisiti né dell’organizzazione né della prevalenza, produce comunque redditi d’impresa in base al principio dell’abitualità.

    Il problema dell’autofattura

    Nella situazione esaminata, una volta contestata al contribuente la produzione di reddito d’impresa, sorge, di conseguenza, un problema in relazione agli acquisti.

    Infatti, in questa situazione, con il reddito d’impresa che viene ricostruito in base alle movimentazioni bancarie, quelle in uscita sono considerate acquisti di merce destinata alla rivendita, ma irregolari, in quanto non supportati da fattura.

    Torna applicabile allora l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, il quale prevede che, nel momento in cui un soggetto esercente attività d’impresa fa un acquisto, ma il cessionario non rilascia la fattura, questi deve provvedere all’emissione di un’autofattura, che, nella situazione in esame, non era stata prodotta dal contribuente.

    Dal punto di vista sostanziale, la questione più importante, in termini di contenzioso, è sapere quali sanzioni sono applicabili al contribuente in questa situazione di mancata autofatturazione: secondo la Corte di Cassazione “sul tema dell'erronea applicazione dell'IVA ai prelievi accertati, i quali, quando hanno natura di acquisti effettuati dal cessionario senza ricevere la fattura dal venditore e senza regolarizzarli, sono rimproverabili soltanto con la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo numero 471/1997”, in quanto è un principio giurisprudenziale, al quale si deve dare continuità quello secondo cui “in tema di IVA, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo numero 471 del 1997, che ha sostituito l'articolo 41, comma 6, del DPR numero 633 del 1972 , il cessionario che non abbia ottemperato all'obbligo di autofatturazione, non è tenuto, anche per le infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina, al pagamento dell' imposta"”.

    Va comunque precisato che l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997 prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito per le ZLS: tutte le regole 2025

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.

    Milleproroghe: novità per le ZLS

    Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

    Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.

    Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025. 

    Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.

    Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.

    Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima pubblicazione.

    Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni. 

    Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.

  • Enti no-profit

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    Viene pubblicata la Circolare n 5/2025 del Lavoro con diversi chiarimenti per i Comitati.

    In sintesi, questi "altri enti" possono acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, vediamo i dettagli.

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    La Circolare nel suo incipit ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore” o “CTS”. 

    Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
    produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .

    Sulla base di tale inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS. 

    L’ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

    Guardando all’oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell’articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. 

    Altrettanto indubbia è, da ultimo, l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. 

    Infine, è incluso nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

    È stata sottoposta all’attenzione del Ministero da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).

    Il Ministero ha replicato positiviamente specificando che i comitati possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli altri enti del Terzo settore, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all’art. 22 del DLgs. 117/2017, 

    Si ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore (n. 106/2016) volti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione. 

    Si evita così che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo

    Il ministero specifica che a tale tema è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
    Da ultimo, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: ravvedimento entro il 31 marzo

    Entro il 31 marzo è possibile optare per il ravvedimento speciale per gli ISA.

    Con il Provvedimento n 403886 del 4 novembre 2024 l'ADE ha pubblicato modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che l’articolo 2-quater del “decreto-legge”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime di “ravvedimento” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    A tal fine con il provvedimento del 4 novembre si prevede che i soggetti ISA che entro il 31 ottobre hanno aderito al Concordato preventivo biennale, entro il prossimo 31 marzo 2025 possono optare per l'istituto del ravvedimento speciale, vediamo come.

    Concordato preventivo biennale: chi può optare per il ravvedimento

    I contribuenti ISA aderenti al concordato preventivo biennale, possono esercitare entro il 31 marzo 2025 l’opzione del ravvedimento mediante la presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

    A tal proposito è stata pubblicata la Risoluzione n 50/2024 che ha istituito i codici tributo utili al pagamento, per i dettagli leggi: Codici tributo per il ravvedimento del CPB.

    Il Provvedimento ADE del 4 novembre fissa termini e modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del ravvedimento che si concretizza con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Possono adottare il “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “decreto legislativo” e che nelle “annualità”:

    • hanno applicato gli “ISA”;
    • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative

    dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.

    Attenzione al fatto che, nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.

    I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità d'imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali

    CPB: modalità e termini della opzione del ravvedimento entro il 31.03.2025

    Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la “risoluzione”.

    Il provvedimento specifica che per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

    • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
    • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

    In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

    Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

    Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

    L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.
    Il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    Il MIMIT ha pubblicato la Provvedimento del 19 marzo con chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l’erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione relativa al Fondo Transizione industriale le cui domande sono ancora presentabili entro il giorno 8 aprile.

    Per tutte le regole della agevolazione leggi anche: Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l'8 aprile.

    Vediamo come gestire la richiesta di anticipazione.

    Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    L'articolo 11 del Decreto 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L’importo dell’agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.
    Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l’erogazione della prima quota di agevolazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 2022, è fornito, in allegato alla presente circolare, lo schema in base al quale, dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in
    favore dell’Agenzia.

    Scarica qui la Provvedimento n 587 del 19 marzo 2025 con gli allegati necessari.

    Allegati:
  • Reverse Charge

    Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum

    Con la Circolare n. 5/D del 2025 l’Agenzia delle Dogane promuove l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24. 

    In particolare, l’una tantum è il corrispettivo che il rivenditore deve versare per l’assegnazione, il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione di rivendita di generi di monopolio.

    Tali soggetti hanno la facoltà di corrispondere la somma una tantum dovuta, sia in un’unica soluzione che mediante pagamento rateizzato, utilizzando:

    • il modello di versamento F24
    • o attraverso le funzionalità disponibili sulla piattaforma digitale PagoPA.

    Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum

    Con la Circolare n. 5/D del 2025 l'Agenzia delle Dogane ricorda che, per il pagamento dell'unatantum, utilizzando il modello di versamento F24, è possibile che il rivenditore possa incorrere in errori di compilazione o nel versamento di somme in eccesso, caso in cui il rimborso comporta un’ulteriore attività istruttoria che coinvolge, oltre alla Direzione e all’Ufficio dei monopoli competente, anche il Dipartimento delle Finanze e l’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze. 

    Di contro, l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma PagoPA, invece, oltre che semplificare e velocizzare le operazioni di versamento, con correlato vantaggio del rivenditore e sgravio degli adempimenti amministrativi, previene anche la possibilità di errori negli importi versati e nel numero delle rate pagate.

    Pertanto, con ai fini di una digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Dogane ha invitato gli Uffici dei Monopoli promuove l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24.