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OIC: consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio
L’OIC con una nota datata 6 giugno informa di aver aperto una consultazione pubblica per proposte emendative ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute. Gli interessati posso inviare commenti entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo:
Vediamo il dettaglio dei cambiamenti proposti.
OIC:consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio
L'Organismo presica che i principali cambiamenti proposti intervengono su:
- OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione. Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
- OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
- OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
- OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico.
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Le cause di esclusione ISA 2025 per l’anno d’imposta 2024
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli anni passati, quelli caratterizzati dall’emergenza sanitaria, sono stati disposti numerosi casi di esclusione straordinari, che ormai si possono considerare superati, come la fase pandemica.
Le cause di esclusione ISA
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2025 e dei modelli Redditi 2025 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2024 che, fondamentalmente, sono quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2025 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2025, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- codice 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione.
- codice 3 – ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- codice 5 – contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; l’esposizione del codice, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- codice 6 – “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”. Devono in ogni caso compilare e trasmettere (anche se non si applica) il modello ISA i contribuenti che esercitano in forma di impresa delle seguenti attività:
- attività degli studi di ingegneria (modello DK02U);
- attività degli studi legali (modello DK04U);
- servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (modello DK05U);
- attività degli studi di architettura (modello DK18U);
- servizi veterinari (modello DK22U).
- codice 7 – “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- codice 8 – “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 9 – “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 10 – imprese sociali, di cui al Decreto Legislativo numero 112/2017.
- codice 11 – “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- codice 12 – “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- codice 13 – corporazioni dei piloti di porto.
- codice 14 – soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
Le istruzioni del modello Redditi SC 2025 precisano anche che “i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025”.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
Il codice di esclusione 4 esclude dall’applicazione degli ISA quei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2025 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività.
Può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici, nel caso in cui:
- ci sono stati danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (lo stato deve essere attestato da perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile);
- ci sono stati danni così rilevanti alle scorte di magazzino da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo (la condizione deve essere certificabile da perizia tecnica);
- il contribuente che non ha potuto accedere ai locali aziendali in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto (indipendentemente dai danni subiti);
- il contribuente che ha subito la sospensione dell’attività (o una riduzione significativa), in conseguenza del fatto di avere come principale o l’unico cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Prospetto multiattività
Il codice di esclusione 7 esclude dall’applicazione del modello ISA i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, quando i ricavi dichiarati dalle attività diverse dalla prevalente superano il 30% del totale dei ricavi.
Questi contribuenti, anche se non applicano l’ISA, sono comunque obbligati alla compilazione del modello, compreso del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la compilazione del prospetto multiattività, questa si configura nell’indicazione analitica dell’ammontare dei ricavi, riconducibili:
- all’attività prevalente, sul rigo 1;
- all’attività secondaria, sul rigo 2;
- alle attività soggette ad aggio fisso, sul rigo3;
- alle altre attività, sul rigo 4.
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Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.
Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.
Leggi anche Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo
Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.
Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti
La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024
La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.
In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
- il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.
Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo.
Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.
Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni
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Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06
Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.
Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che
entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024.
Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.
Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno
La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.
Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile.
Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.
Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.
Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".
In esso andrà inserito il valore presente:
- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".
Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.
Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.
In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).
Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.
In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.
Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.
Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.
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Imposta servizi digitali: esclusi i bonus dei giochi online
Con il Principio di Diritto n 6 del 3 giugno le Entrate replicano a dubbi sull'imposta sui servizi digitali nel settore giochi.
In sintesi l'ADE chiarisce che nei giochi on line i bonus gioco non concorrono alla determinazione della base imponibile, non generando ricavi digitali (effettivi) in capo al gestore della piattaforma che opera a titolo di intermediario.
Il documento ADE ricorda anche che l'imposta sui servizi digitali (ISD) è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Le modalità applicative dell'imposta sono state ulteriormente disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la Circolare 23 marzo 2021 n. 3/E
L'ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo:- lo svolgimento di attività d'impresa,
- il contestuale superamento di due soglie dimensionali, individuate dal comma 36, articolo 1, della normativa primaria.
Vediamo il chiarimento completo
Imposta servizi digitali: chiarimenti per i giochi online
Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali individuati dal comma 37, articolo 1, della legge di bilancio 2019.
Al riguardo, la lettera b) del citato comma 37 configura come servizio digitale quello di ''messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura
diretta di beni o servizi''.
Il Provvedimento, alla lettera g) del punto 1) definisce l'interfaccia digitale come ''qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell'imposta'' e chiarisce che ''una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi''.
Per quanto attiene, invece, alla verifica dei parametri dimensionali, il comma 36, articolo 1, della normativa primaria, impone il contestuale superamento di due soglie dimensionali nell'anno antecedente quello di applicazione dell'imposta:- la ''prima soglia'' riguardante l'ammontare di ricavi di qualsiasi natura ovunque realizzati,
- la ''seconda soglia'' riguardante i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato.
Il Provvedimento, peraltro, chiarisce che, per verificare il superamento della ''seconda soglia'' (ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato di ammontare non superiore a 5,5 milioni di euro), l'impresa è chiamata ad applicare le medesime regole dettate per il calcolo della base imponibile.
La qualificazione di un servizio come digitale ai fini dell'ISD rileva, quindi, tanto per il riscontro del superamento della seconda soglia (nell'anno n1), quanto per la determinazione della base imponibile (nell'anno n).
Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, ove spesso agli utenti/ giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le ''giocate'', diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell'intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.
Al riguardo, il paragrafo 1, lettera i) del Provvedimento definisce quali ''ricavi imponibili'' ''i corrispettivi percepiti, nel corso dell'anno solare, da soggetti passivi dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato secondo i criteri individuati nel punto 3''.
Il successivo punto 3.1 stabilisce che ''rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta'', mentre il punto 3.6, nel precisare la base imponibile in relazione ai servizi digitali di cui alla lettera b) del comma 37 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, prevede che ''rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale''.
Con particolare riferimento all'ambito dei giochi online, la Circolare, al paragrafo 4.2, precisa che, qualora il gestore della piattaforma, ''operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d'azzardo tra di loro, l'entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle ''giocate'' sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell'interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti''.
Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie, quindi, occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall'intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.
In altri termini, le Entrate ritengono che, la base imponibile dell'ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.
Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario.
Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD. -
CPB: ultimi chiarimenti sugli acconti
Il Cdm del 4 giugno ha approvato in via definitiva il Decreto Correttivo del Concordato prenvetivo biennale e altri adempimenti fiscali.
Innanzitutto, viene confermata la proroga per l'adesione al 30 settembre in luogo di luglio prossimo.
Per una sintesi delle modifiche e delle conferme in base alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato leggi anche: Decreto Correttivo sul CPB: conferme e modifiche
Relativamente agli acconti ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate a fine maggio ha integrato la sezione delle FAQ del Concordato Preventivo Biennale con due chiarimenti.
Vediamo il dettaglio del chiarimento ade sugli acconti, oltre ad un riepilogo su tutto quanto riguarda il CPB, ad oggi.
CPB: calcolo acconti e imposta sostitutiva
Un contribuente domandava se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell'acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.
Le Entrate hanno evidenziato che l'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».Ciò evidenziato, si ritiene, che l'acconto, per il periodo d'imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente (2024).
Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto, l'entrate specificano che non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.
Concordato preventivo biennale: tutte le regole da conoscere per aderire
A decorrere dal 2024 il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il CPB concordato preventivo biennale.
Successivamente, il Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via defintivia il 4 giugno dal Governo, ha previsto il differimento al 30 settembre del termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026 e la soppressione del concordato per i contribuenti forfetari.
L'Agenzia delle Entrate con due Provvedimenti datati 9 aprile e 24 april 2025 ha rispettivamente: approvato:
- il nuovo modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2025-2026
- ed ha definito le specifiche tecniche per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026 e della eventuale revoca dello stesso.
In base all'art. 9, comma 1, Dlgs. n. 13/2024, il MEF, con Decreto 28 aprile, ha approvato la Nota Metodologica in base alla quale l'Agenzia formula la proposta di concordato per il 2025-2026.
Inoltre come sopra esposto l'agenzia ha chiarito dubbi sull'acconto con FAQ del 28 maggio precisando che, per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, l'acconto 2025 calcolato utilizzando il metodo storico, va determinato facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e irap per il 2024.
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Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio delle richieste per il bonus destinato alle sale cinematografiche per le spese sostenute nel 2024.
Le richieste, da effettuarsi tramite la piattaforma DGCOL, vanno inviate dalle ora 10 del giorno 5 maggio e fino al giorno 6 giugno prossimo.
In particolare, in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024, saranno applicabili le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, i
L'avviso specifica che la presentazione delle richieste non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.
Scarica qui il vademecum per le domande
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:
- consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL)da indirizzare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero informa del fatto che è aperta una sessione ricognitiva per il tax credit funzionamento sale cinematografiche.
Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto del Ministro della cultura, che disciplinerà il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 18 della Legge 14 novembre 2016 , n. 220, ed a seguito delle richieste degli operatori del settore cinematografico, si comunica che dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 e fino alle 23.59 del 6 giugno 2025 sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le domande di credito d’imposta relative alla linea di intervento
- TAX CREDIT FUNZIONAMENTO SALE CINEMATOGRAFICHE (TCF)
in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024.
Contributo sale cinematografiche: che cos’è
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152.
Attenzione al fatto che tale aliquota è incrementata al 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese ed al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di costituzione.
È inoltre previsto un ulteriore incremento di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere, o di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.
L’aliquota massima applicabile non può comunque essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.
Contributo sale cinematografiche: requisiti di accesso
Ai fini dell’accesso al credito di imposta, l’impresa deve aver programmato nell’anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all’aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.
I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.
L’importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.
Ai sensi dell’articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:
- l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.
Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d’imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:
- A1 e A2;
- C1.
Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d’imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziate risultino ancora insufficienti.