• PRIMO PIANO

    Global minimum tax: nuovo decreto attuativo

    Pubblicato in GU n 304 del 30.12.2024 il decreto 20 dicembre con disposizioni attuative per la Global Minum tax.

    Ricordiamo che  a seguito dell’introduzione della Global Minimum Tax e delle sue regole (Regole Globe), la maggior parte delle giurisdizioni appartenenti all’Inclusive Framework dell’Ocse ha recepito le disposizioni normative relative a questa nuova imposta

    Per l'Italia il Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito la Direttiva 2022/2523/Ue sull'imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20 e diretta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano. 

    Vediamo cosa contiene l'ultimo decreto approvato.

    Global minimum tax: regole in GU

    Il presente decreto, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre  2023, n. 209, reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023), il 17 luglio 2023 (di seguito AG luglio 2023) e il 18 dicembre 2023 (AG dicembre 2023).
    In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti dell’imposizione integrativa:

    • i Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali di cui al n. 19) dell’allegato A  del Decreto Legislativo;
    • il criterio forfetario per l’individuazione delle attività ausiliarie;
    • il trattamento degli strumenti di copertura;
    •  l’annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante;
    • la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine;
    • le società di mutua assicurazione;
    • le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite;
    • le regole generali di conversione valutaria;
    • il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime CFC Misto.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell’impresa

    Pubblicato in GU n 2 del 3 dicembre il Decreto MEF n 212/2024 con il Regolamento di disciplina di requisiti, compiti  e adempimenti dei  professionisti abilitati  alla certificazione  del sistema integrato di  rilevazione,  misurazione, gestione  e  controllo  del rischio fiscale. 

    Ricordiamo che, nell'ambito dell'adempimento collaborativo, si tratta dei Professionisti tenuti ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le  linee  guida di  cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo  decreto, fornendo  una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e  affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa. 

    Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori

    L'art 1 del Decreto in oggetto prevede che l'attività di certificazione del sistema (di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5  agosto  2015, n. 128), è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto:

    • dal Consiglio nazionale forense,
    • dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

    rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
    Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e di seguito dettagliati.

    Adempimento collaborativo: onorabilità del certificatore

    In dettaglio, possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che: 

    • a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo  640,  comma  1, del codice penale; 
    • b) non integrano le cause di esclusione di cui  all'articolo  94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023; 
    • c) non si trovano nelle condizioni  previste  dall'articolo  2382 del codice civile.

    Ai fini dell'iscrizione all'elenco il professionista deve essere in  possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: 

    • a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; 
    • b) principi contabili  applicati  dal  soggetto  incaricante  nei periodi oggetto della certificazione; 
    • c) diritto tributario. 

    Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di  appartenenza del professionista.

    Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e  i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo. 

    Il  venir  meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità comporta  la cancellazione dall'elenco.

    Professionisti certificatori del rischio fiscale: domanda di iscrizione all’elenco preposto

    Per la domanda di iscrizione all'elenco, il decreto prevede che essa debba contenere, oltre all'attestazione rilasciata dal rispettivo ordine di appartenenza, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
    I professionisti, al momento della presentazione della domanda,  devono altresì rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo  2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche  non  definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro  50.000,00.  

    Il Consiglio  nazionale  forense,  per  gli  avvocati,  e  il  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entità, la gravità e  comunque la  rilevanza  delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare  l'iscrizione all'elenco dei  certificatori  o  ammetterla  con   prescrizioni.  

    Qualora   le fattispecie  descritte  al  primo  periodo  emergano  successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali  procedono  al  riesame dell'iscrizione nell'elenco.
    Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle  entrate  al Consiglio Nazionale competente che il  professionista  abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale  stesso  deve procedere  con  urgenza  alla sospensione dell'iscrizione  del professionista  nell'elenco,  garantendogli il diritto  a  essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai  fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a  provvedere
    ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
    luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
    Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente  dal  Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per  l'avvio  del procedimento disciplinare. 

  • Antiriciclaggio

    Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio

    Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni  del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e  del  Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della  direttiva  (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

    Presidi antiriciclaggio per cripto-attività: sintesi delle regole in GU

    In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

    Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

    Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

    • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
    • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
         Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
    • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
    • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
    • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
    • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2025: le novità dal 1° gennaio per i fringe benefit

    In GU n 303 del 30 dicembre le Entrate hanno pubblicato le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di  autovetture e motocicli elaborate dall'ACI /articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Vediamo tutte le novità per il calcolo dei fringe benefit ai dipendenti per l'anno 2025.

    Tabelle ACI 2025 in Gazzetta Ufficiale

    In dettaglio le tabelle sono così ripartite:

    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina GPL in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in  in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli  elettrici in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli benzina fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio fuori produzione,
    • Fringe benefit 225 autoveicoli benzina-GPL, benzina-metano, e metano esclusivo fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 motoveicoli,
    • Fringe benefit 2025 autocaravan.

    Le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e recepiscono anche le novità sulla legge di bilancio 2025. Leggi in proposito: Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025.

    Dal 1° gennaio, infatti, cambiano le modalità di calcolo per il fringe benefit.

    In dettaglio, l’art.1 comma 48 della legge prevede la modifica all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e in sintesi, la nuova disposizione:

    • sostituisce il criterio per determinare i fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
    • modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

    La nuova formulazione supera la precedente del 2019 basata sulle emissioni di anidride carbonica introdotta, verso un modello che incentiva l’assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l’assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.

    Il nuovo art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevede che:

    per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al DLgs. 30 aprile 1992, n. 285, 

    i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

    La percentuale è ridotta:

    • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,
    •  al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

    Le nuove tabelle ACI 2025 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali, introducendo anche le nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi plug in, mantenendo comunque le precedenti.

    Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di “nuova immatricolazione”, concessi in uso promiscuo con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n 14 agosto 2020 n. 46, in relazione all’analoga disposizione della L. 160/2019:

    • la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025;
    • il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”;
    • è necessario, tra l’altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • Legge di Bilancio

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:

    • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, 
    • nel limite massimo di spesa di 50 milioni. 

    I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 
    • e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

  • Accertamento e controlli

    Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle

    Pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il Decreto MEF con le regole per le Rateizzazioni 2025

    In particolare, il decreto  contiene la disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti

    Il decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dal Dlgs n 110/2024, leggi anche: Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione):

    • a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
    • b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
    • c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.+

    A tal proposito la Riscossione il 31 dicembre ha pubblicato anche i modelli necessari a chiedere le nuove rateizzazioni, su cui di seguito di riportano dettagli e istruzioni.

    Decreto Dilazioni: le regole MEF valide dal 2025

    Il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione.

    A tal proposito, il decreto specifica le definizioni di:

    • a) “Indice di liquidità”: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente; 
    • b) “Indice Alfa”: 
      • 1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
      • 2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100; 
    • c) “Indice Beta”: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100; d) “I.S.E.E.”: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; e) “nucleo familiare”: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

    I dettagli sui criteri definiti dai tre allegati pubblicati insieme al decreto:

    • Allegato 1 criteri di difficoltà per le persone fisiche,
    • Allegato 2 criteri di difficoltà per soggetti diversi dalla persone fisiche,
    • Allegato 3 criteri di difficoltà per particolari soggetti.

    Attenzione al fatto che, in precedenza i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, ma affidati a delle direttive emanate dalla Riscossione, il cui contenuto, è in gran parte confermato dal decreto appena emanato.

    Rateizzazioni: nuove regole dal 2025

    La Riscossione ricorda che il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
    Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.
    La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
    Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
    La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.
    Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto MEF 27 dicembre i seguenti indicatori:

    • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
    • l’indice di Liquidità e all’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
    • l’indice Beta per i condomini

    Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

    Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

    Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.
    Scarica qui i modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025: 

    Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025, i modelli utili

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici: novità 2025

    La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre misure una credito di imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici, vediamo come funziona questa agevolazione.

    Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici

    Il comma 246 dell'art 1 della legge in oggetto dispone la proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

    Si ricorda che la legge di bilancio 2019 aveva previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. 

    Il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa.

    Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

    La  stessa legge di bilancio 2019 ha previsto l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. 

    Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali. 

    La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

    In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

    Il credito d’imposta in esame, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l’anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e per l’anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito

    d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, coma 614 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

    La norma appena introdotta specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 su indicate.