• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2026: proroga delle aliquote attuali

    Approvata la bozza di DDL di Bilancio 2026 dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso. Tra le norme figura quella della proroga annunciate per i bonus edilizi, vediamo tutti i dettagli.

    Bonus casa 2026: il Governo conferma le anticipazioni

    La bozza dell'art 9 del DLL della manovra finanziaria, introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

    Il Ministro Giprgetti, durante il Cdm del 14 ottobre, aveva illustrato le misure della prossima manovra finanziaria con alcune conferme. Tra queste la proroga dei bonus edilizi alle attuali condizioni.

    Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili

    Il lavoro sul DDL di Bilancio conferma anche nel 2026 l’assetto attuale, dei bonus edilizi che prevede due requisiti: 

    • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato
    • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

    In questo caso il bonus casa sarà del 50 per cento. 

    Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

    Senza la proroga che, ora confermata anche se si attende la norma, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

    Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

    • il bonus mobili, attualmente al 50%
    • il bonus barriere architettoniche al 75%
    • il superbonus al 65%. 

    Riportiamo la norma dettagliatamente:

    Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
      • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
      • sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al comma 1-septies.1:
        • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
        delle spese sostenute per l’anno 2027»;
      • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
        seguenti: «2024, 2025 e 2026»

  • PRIMO PIANO

    Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice

    Con la Pronuncia n  24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.

    La Cassazione ha  rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019:  “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

    Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.

    Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione

    Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario. 

    Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

    La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.

    La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:

    1. con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
    2. viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.

    La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.

    La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria. 

    La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.           

     

  • Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC [email protected]
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Premi competizioni sportive: chiarimenti sulla soglia dei 300 euro

    Con la Risposta a interpello n 265 del 17 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.

    Nel sistema fiscale italiano, i premi erogati in occasione di competizioni sportive rientrano nella disciplina dell’articolo 30, comma 2 del d.P.R. 600/1973. 

    Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20%, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.

    Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.

    Vediamo i quesiti e la replica ADE sulla soglia di esenzione dei 300 euro prevista per il 2024 e la novità in vigore dal 2026.

    Premi competizioni sportive: chiarimenti ADE

    il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di conversione della legge e il 31 dicembre 2024.
    Tuttavia, questa deroga non è stata prorogata per il 2025, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute e alle relative scadenze.

    Con l’istanza di interpello un’associazione ha posto tre quesiti fondamentali.

    • Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro, dato che l’agevolazione 2024 non è stata prorogata.
    • L’associazione chiede se debba versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"
    • Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.

    Ritenute obbligatorie per il 2025

    L’Agenzia conferma: per l’intero 2025, la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, l’ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.

    L’Agenzia chiarisce che il criterio da seguire è quello della data di corresponsione, non quella del versamento e pertantro le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’art. 45, comma 9, del TUVR ciò comprotando che le ritenute non si applicano se, nel corso dell’anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro

    Oltre tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.

    Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 non vi è alcuna franchigia. Ogni premio, anche minimo, deve essere assoggettato a ritenuta.

    Tuttavia, l’Agenzia apre a una soluzione, per le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.

    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te 2025: riconferma fino al 2027

    Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia  ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.

    La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.

    Con il  messaggio  2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.

    •  l’accesso alla misura in oggetto e per
    •  la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

    Con messaggio 2623  del 9 settembre l'istituto informa che  in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo  per l’annualità 2025.

    AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2025

    Il consiglio dei ministri del 18 ottobre 2025 ha approvato nella bozza della legge di bilancio per il 2026 anche lo stanziamento di 500 milioni annui per il rinnovo della Carta dedicata a te  per le annualità  2026 e 2027. La bozza del testo deve essere comunque approvata dal Parlamento e  successivamente saranno  definiti i requisiti di accesso.

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni 2025

    Requisiti per ottenere il contributo

    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:

    • ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
    • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.

    Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:

    • Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
    • Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
    • Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.

    Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.

    Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali

    L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.

    Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

    L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.

    Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.

    Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.

    Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.

    Individuazione e priorità dei beneficiari

    L’INPS rende disponibile  ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo  questa priorità:

    1. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
    2. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
    3. nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.

    I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
    Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.

    Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

    Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali

    Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:

    • iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
    • ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
    • Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.

    INPS precisa che il numero massimo di carte  per il 2025 è pari a  1.157.179.

    Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.

    Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato  entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.

    La procedura e i termini

    Come detto INPS  aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata,  le liste dei beneficiari, ordinate secondo i  criteri sopracitati, quindi : 

    1. I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
    2. INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
    3. I Comuni pubblicano l’elenco definitivo  dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.

    I rapporti operativi con i cittadini sono  gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).

     Gestione degli elenchi

    I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

    Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

    INPS  rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

    Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:

    • Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
    • Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
    • Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
    • Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
    • Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
    • Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
    • Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
    • Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
    • Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.

    Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.

    L' Accesso avviene  tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.

    Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.

    Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti 

    Quali sono i beni di prima necessità

    Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

    • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    • Pescato fresco; 
    • Tonno e carne in scatola; 
    • latte e suoi derivati; 
    • uova; 
    • oli d'oliva e di semi; 
    • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; 
    • pizza e prodotti da forno surgelati; 
    • paste alimentari; 
    • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    • farine di cereali; 
    • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    • pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    • legumi; semi e frutti oleosi; 
    • frutta di qualunque tipologia; 
    • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); 
    • lieviti naturali; 
    • miele naturale; 
    • zuccheri; 
    • cacao in polvere; 
    • cioccolato; 
    • acque minerali; 
    • aceto di vino; 
    • caffe', te', camomilla; 
    • prodotti DOP e IGP.
    Allegati:
  • Reverse Charge

    IVA Logistica: comunicazione LIPE senza compilazione del rigo VP4

    Il 15 ottobre le Entrate hanno pubblicato altre faq in risposta ai dubbi sulla fatturazione di chi ha esercitato l'opzione per il settore della logistica.

    Ricordiamo che l'articolo 1 comma 59 della Legge n 207/2024 ossia la legge di bilancio 2025, attuato con il Provvedimento ADE n 309107/2025 concede la possibilità di optare dal 30 giugno scorso per l'assolvimento dell'IVA da parte del committente.

    Sono sorti alcuni dubbi in merito alla compilatiozne della fattura, vediamo l'ulteriore chiarimento ADE dopo quello del 10 settembre.

    Fatturazione settore Logistica: nuovi chiarimenti ADE

    Un contribuente ha esercitato con apposita comunicazione telematica l'opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    Avendo esercitato l'opzione, l'IVA su tali prestazioni, pur essendo esposta nelle fatture che emette, deve essere versata dal committente. 

    Pertanto domanda:

    • Nella precompilazione della Comunicazione IVA periodica (LIPE) come viene conteggiata l'IVA su tali fatture?

    Le Emtrate forniscono le relative istruzioni evidenziando innanzitutto che se il prestatore ha optato per il regime transitorio (disciplinato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come riportato nella FAQ del 10 settembre 2025 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia), occorrerebbe valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile "2.1.3", compilando i seguenti campi: 

    • il campo "2.1.3.2" (con il valore predefinito "RCLogistica"),
    • il campo "2.1.3.5" (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), 
    • il campo "2.1.3.3" (con la data corrispondente), per evidenziare che per tale operazione il versamento dell'IVA è a carico del committente.

    La compilazione della fattura secondo le indicazioni sopra riportate consente la corretta imputazione dell'imposta nei documenti IVA precompilati (registri e soprattutto Comunicazione IVA periodiche e dichiarazione annuale). 

    In particolare, l'importo dell'IVA esposta in fattura non verrà incluso nel rigo VP4 "IVA esigibile" e non verrà fatto concorrere alla liquidazione del periodo di riferimento, considerato che l'imposta è stata versata dal committente con modello F24.

    Diversamente, non rinvenendo nella fattura alcun elemento utile a verificare l'esercizio dell'opzione IVA di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'IVA verrà fatta concorrere al debito del prestatore.

  • IMU e IVIE

    Magazzino per le merci in transito: quando è in categoria catastale E1

    Con la Ordinanza n 21790 del 2025 la Cassazione si è occupata di classamento di immobili.

    In particolare, viene stabilito che l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1, sottoclasse degli immobili a destinazione particolare, presuppone:

    • che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale
    • che sia strettamente strumentale al servizio pubblico.

    Si tratta di una pronuncia che va a confermare l''orientamento consolidato della Corte vediamo il dettaglio del caso di specie.

    Immobili a destinazione particolare: principio della Cassazione sul classamento

    Un una società gerente un interporto, aveva ricevuto due avvisi di accertamento catastale con cui l’ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita, di due aree situate all’interno della struttura interportuale: 

    • la prima asfaltata e servita da raccordi stradali destinata al carico/scarico e movimentazione delle merci,
    • la seconda adibita allo stoccaggio delle stesse. 

    La società sosteneva che tali aree dovevano rientrare nella categoria catastale E/1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”, in quanto connesse e funzionali all’attività principale dell’interporto. 

    La Commissione tributaria regionale accoglieva infatti le sue doglianze ritenendo che le aree in questione non presentassero autonomia funzionale e reddituale, in quanto strettamente connesse alle finalità del complesso interportuale, ritenendo corretta l’attribuzione della categoria catastale E/1 proposta dall’interessata. 

    Con un unico motivo, l’ufficio ricorreva in giudizio ritenendo la sentenza in violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di classamento catastale.

    L'ufficio lamentava che il giudice regionale avesse errato nel ritenere che le aree fossero riconducibili alla categoria catastale E/1, senza considerare che possono essere strumentali al bene principale solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico, requisito che nel caso di specie era mancante.

    Principio della Cassazione sul classamento di immobili in categoria E1

    La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ribadendo un orientamento che appare ormai consolidato.

    L’inquadramento di un immobile nella categoria catastale E/1 è riservato esclusivamente a quei beni che sono strumentali al servizio pubblico, dovendo invece escludersi da tale ambito quelli che, pur inseriti nel complesso infrastrutturale di riferimento, siano utilizzati per lo svolgimento di attività economiche. 

    La pronuncia in oggetto evidenzia che  «[…] non è revocabile in dubbio che, mentre gli spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico ed i parcheggi auto ad uso del personale dipendente siano strettamente strumentali all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso dell’interporto, non altrettanto possa dirsi per i magazzini e per le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere».

    Viene operato un parallelismo con la sentenza n. 5070/2019, dove relativamente agli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, è stato affermato che gli stessi possono essere classificati come mezzi pubblici di trasporto e dunque accatastati in categoria “E” ove “pur soddisfacendo un interesse commerciale siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività”.

    I giudici hanno osservato che le aree oggetto dell’accertamento erano utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito e per il traffico di autovetture di nuova importazione e che “l’attività di stoccaggio delle auto nel piazzale dell’interporto, in attesa di rispedirle alle destinazioni finali (venendo caricate su mezzi di trasporto), non è funzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività”. 

    Gli immobili oggetto della rettifica operata dall’ufficio non possono essere ricondotti alla categoria catastale E/1 perché destinati a un utilizzo imprenditoriale autonomo: tanto, in coerenza con la regola per cui ciò che rileva ai fini del classamento è che nell'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento venga svolta attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio la destinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettando parametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine alla classificazione in questione)”.

    Ciò premesso la cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata.