• Adempimenti Iva

    Conferimenti in natura in srl: base imponibile IVA, ires e irap

    Con Risposta a interpello n 171 del 20 agosto le Entrate si occupano del trattamento fiscale dei conferimenti in natura presso una società.

    L'istante è una S.p.A che ha costituito una S.r.l. e ha effettuato un conferimento di beni a quest'ultima.

    La S.p.A. ha posto i seguenti quesiti:

    • come determinare la base imponibile IVA per i beni conferiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
    • come calcolare il corretto valore da confrontare con il costo non ammortizzato, al fine di determinare la minus/plusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP, ai sensi degli articoli 9, 86 e 101 del TUIR e dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.

    Conferimenti in natura: bae imponibile IVA, ires e irap

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

    • si conferma che i conferimenti in società sono soggetti a IVA, trattandosi di operazioni assimilabili a cessioni a titolo oneroso. La base imponibile su cui applicare l'IVA deve essere individuata nell'aumento di capitale della società conferitaria, comprensivo del sovrapprezzo e delle eventuali somme erogate a titolo di conguaglio.
    • si osserva che, facendo riferimento all’articolo 9, comma 2 del Testo unico, ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo del conferimento è il valore normale dei beni conferiti a prescindere dall’aumento di capitale. 

    Alfa S.p.A. in merito al secondo quesito suggeriva che il valore da considerare per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza debba essere il valore dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo ricevuto da Beta S.r.l., in quanto tale valore è stato ritenuto congruo rispetto al valore dei beni conferiti secondo la perizia di stima. Pertanto, propone di considerare tale importo come il "valore normale" ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del TUIR per determinare la rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP. 

    Ma l'agenzia non concorda per i motivi su indicati.

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    Aiuti imprese che operano in Africa: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU del 20 agosto il Decreto n 89/2024 convertito in legge rubricato Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

    Tra le misure vi è anche quella relativa ai finanziamenti agevolati alle imprese che operano in Africa.

    Prima dei dettagli, ricordaimo che con un comunicato pubblicato sulla GU n 164 del 15 luglio del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, si informa di una delibera del giorno 11 luglio con finanziamenti agevolati alle imprese.

    Aiuti alle imprese: domande a SIMEST dal 25 luglio

    In particolare, il Comitato agevolazioni del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e subordinatamente alla sua conversione in legge ha adottato:

    • la delibera quadro 11 luglio 2024 recante  «Condizioni, termini e modalità per la  concessione  di  finanziamenti  agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine  di  sostenerne  spese di investimento per  il  rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonche' produttivi o commerciali (Potenziamento mercati  africani)»
    • la relativa circolare operativa n. 1/394/2024 «Potenziamento mercati africani» e ha aggiornato le circolari operative n. 3/394/2023 (Inserimento mercati), n. 5/394/2023 (Fiere ed eventi), n. 6/394/2023 (E-commerce), n. 7/394/2023 (Certificazioni e consulenze), n. 8/394/2023 (Temporary Manager) per il Potenziamento mercati africani.

    I testi integrali sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    Il Comitato  agevolazioni  ha,  altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00  del  25  luglio  2024 delle  attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle  relative  domande  per  la concessione  dei finanziamenti  agevolati.

    Si specifica che i requisiti di accesso sono:

    • fatturato estero non inferiore alla quota minima indicata dalla Simest con circolare ad hoc,
    • presenza stabile sul mercato africano, 
    • realizzazione di esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato agevolazioni

    In alternativa, possono fruire dei sostegni imprese parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e con una quota di fatturato derivante da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di aziende stabilmente presenti sul mercato africano o che abbiano realizzato esportazioni verso o dai mercati africani.

    Oltre ai requisiti indicati, le imprese non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste come cause di revoca dell’intervento agevolativo previsto dalla legge 394/81 e devono avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81. 

    Aiuti imprese che operano in Africa: la misura

    Le imprese possono chiedere più interventi agevolativi, a condizione che l’esposizione totale verso il Fondo 394 non superi il 35% dei ricavi medi negli ultimi due anni e le spese finanziabili e le progettualità siano differenti. 

    La dotazione finanziaria prevista è di 200 milioni e ma si prevede che le imprese possano beneficiare di un cofinanziamento a fondo perduto disciplinato dalla legge 27/2020 fino al 10% dell’importo del finanziamento agevolato ottenuto dal Fondo. 

    Infine è previsto un incremento al 20% per misure premiali riservate a proposte provenienti da imprese localizzate nel Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Decreto Riscossione: discarico automatico delle quote non riscosse

    In GU n 184 del 7 agosto il Dlgs n 110 del 29 luglio con la riforma del sistema della Riscossione.

    Tra le novità come anche evidenziato dal viceministro Leo vi è il discarico dopo 5 anni, automatico legato al decorso del tempo oppure anticipato quando ci sono procedure esecutive oppure quando l’Agenzia non riscontra beni su effettuare il recupero. Possibili  casi di rateizzazione o ristrutturazione.

    Obiettivo dichiarato della riforma è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.

    Vediamo cosa si prevede relativamente al discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: novità per la riscossione

    L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: 

    • a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.

  • Bilancio

    Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile

    Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.

    Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".

    Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni

    Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024

    Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.

    Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

    Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.

    Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.

    Nel Registro unico  del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 

    Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.

    Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. 

    In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine    non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 

    Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile. 

    All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

    Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)

    Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.

  • Redditi Diversi

    Società semplice: l’immobile in godimento al socio non produce reddito

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si pronuncia sul discusso tema dell’imponibilità del reddito figurativo scaturente dall’attribuzione dell’uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci.

    La disciplina

    La materia, si ricorderà, è stata novellata nel 2011 dal DL numero 138, il quale, con finalità antielusiva, aveva l’obiettivo di contrastare l’attribuzione di beni di proprietà di una società ai suoi soci a condizioni di favore.

    I commi numero 36-terdecies, 36-quaterdecies, 36-quinquiesdecies e seguenti, dell’articolo 2 del DL 138/2011, inserendo una nuova lettera h-ter all’articolo 67 comma 1 del TUIR, stabiliscono che:

    • costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”;
    • i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”;
    • la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore”.

    La disciplina, quindi, punta a penalizzare l’immobile concesso dalla società al socio (o a un suo familiare) a titolo gratuito o a titolo oneroso ma dietro un corrispettivo minore rispetto al valore di mercato.

    Fermo restando e sorvolando sulla difficoltà di stabilire il valore di mercato in molteplici situazioni, in ogni caso, le nuove norme risultano alquanto punitive in quanto, in caso di utilizzo di un bene da parte del socio, è prevista:

    • l’indeducibilità dei costi;
    • l’imponibilità in capo alla società dell’eventuale corrispettivo riscosso;
    • l’imponibilità del provento figurativo, dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo corrisposto, in capo al socio come reddito diverso.

    La Corte di Cassazione

    La sopra citata sentenza 17441/2024 della Corte di Cassazione, ha la particolarità di prendere in esame la disciplina appena esposta nel contesto della società semplice; nel caso in cui, quindi, una società semplice attribuisce in godimento un bene a uno dei suoi soci.

    La Corte puntualizza che “il presupposto dell’imposizione di detti redditi è […] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice”, per cui emana il seguente principio di diritto: “la disposizione della lettera h-ter dell’articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice”.

  • Fatturazione elettronica

    Richiedere la PIVA: istruzioni 2024

    Le Entrate, tra le altre specifiche, nella ultima guida pubblicata a luglio 2024 con un riepilogo di tutti i servizi offerti ai contribuenti, evidenzia come richiedere la PIVA.

    Prima di dettagliare si sottolinea che a seconda che si tratti di un soggetto obbligato alla iscrizione al registro imprese oppure no, cambiano le suddetta modalità di richiesta, vediamo le differenze.

    Richiesta PIVA: soggetti obbligati al Registro Imprese o no

    Se si è un soggetto obbligato all'iscrizione al Registro Imprese (come le società), devi utilizzare il servizio "ComUnica". Questo servizio permette di effettuare con una sola comunicazione tutti gli adempimenti necessari presso diverse amministrazioni, inclusi:

    • Richiesta di apertura/variazione/cessazione della partita IVA.
    • Apertura delle posizioni INPS e INAIL.
    • Iscrizione al Registro delle Imprese.

    Se si è un'impresa individuale, un lavoratore autonomo, un'associazione, una fondazione o un ente collettivo non tenuto all'iscrizione nel Registro Imprese, devi utilizzare il modello AA9/12.

    Nel modello va specificato il codice dell'attività economica che si intende avviare sapendo che i codici attività possono essere trovati nella pagina “Classificazione delle attività economiche Ateco” del sito dell'Istat.

    Il Modello di apertura della partita IVA va presentato:

    • Via Telematica: Il modello AA9/12 può essere presentato in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. un intermediario). Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Trasmissioni telematiche”. Per accedere, cerca "invio documenti" nel campo “Cerca il servizio”.
    • Presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: In alternativa, il modello può essere presentato in duplice esemplare direttamente o tramite persona delegata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prenotando un appuntamento.

    E' bene fare attenzione al fatto che il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio o fine dell’attività o dalla data di variazione.

    Il modello può essere scaricato e compilato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.