-
Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE
Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .
Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE
Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:
- sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- diritti di accisa;
- codice doganale;
- classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
- sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.
Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto.
Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento.
- Senza categoria
Codice Crisi di impresa: le novità in vigore dal 28 settembre
Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlgs n 136/2024 con Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.
Le novità entrano in vigore dal 28 settembre.
Sono numerose le novità del nuovo decreto legislativo e si snocciolano in due Capi e 57 articoli.
Il Correttivo ter persegue lo scopo di far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della Crisi d’Impresa e mira a rilevare e affrontare lo “stato di crisi” prima che divenga irreversibile.
Ricordiamo che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è stato modificato già due volte ed è in vigore dal 15 luglio 2022.
Il D.Lgs. 14/2019 contine in un unico impianto, le norme della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e della legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), con l'introduzione di un procedimento unitario per la prevenzione anticipata della crisi.
Il Correttivo ter risponde ad esigenze di chiarificazione sollevate dagli addetti ai lavori.
Correttivo Codice Crisi di impresa: novità per il PRO
L'art 64 del codice della crisi viene modificato per precisare la disciplina del P.R.O piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Ricordiamo che il P.R.O. ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Con le modifiche si prevede che:
- prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendal la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti ispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La roposta è depositata presso gli uffici indicati. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta;
- quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta ell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.
Correttivo Crisi d’impresa: i soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria
In merito all’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti si prevedono le seguenti novità.
In particolare all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le modificazioni:
- è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti;
- possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione. Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
-
Nuovi codici per atti immobiliari: validi dal 30 settembre
A decorrere dal 30 settembre sono validi nuovi codici atto per l'esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari.
A prevederlo è il Provvedimento n 292682 dell'11 luglio 2024 delle Entrate con le relative le tabelle.
Nuovi codici per gli atti immobiliri: applicabili dal 30 settembre
Come evidenziato nello stesso provvedimento le tabelle allegate codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.
Viene specificato che le codifiche, riportate nell’allegato elenco (allegato 4), di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.
Allegati: -
Codice Crisi d’impresa: la segnalazione del revisore
Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlsg n 136/2024 nono come Correttivo ter, con le modifiche al codice della crisi d'impresa.
Le novità sono in vigore dal 28 settembre e apportano sostanziose modifiche alle norme previgenti tenendo anche conto delle criticità rilevate nei primi tempi di applicazione del Dlgs n 14/2019.
Vediamo come viene modificato l'art 25 octies rubricato segnalazione dell'organo di controllo.
Codice Crisi d’impresa: il revisore segnala lo stato di pre-crisi
In sintesi con le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi ossia il DLgs. n 14/2019 si estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.
Si interviene, sull’articolo 25-octies del CCII ampliando anche all’organo incaricato della revisione legale, oltre che all’organo societario ciascuno nell’esercizio delle loro funzioni e quindi dei rispettivi ambiti di competenza ed azione, la possibilità di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Tale segnalazione deve essere motivata da un effettivo stato di crisi ed insolvenza e non da situazioni di precrisi o difficoltà, al fine di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate in autotutela
Inoltre si chiarisce l’ambito più o meno elevato di responsabilità dell’organo di controllo correlato alla tempestività della suddetta segnalazione, la quale, infatti, viene valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della medesima, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie.
Il nuovo periodo che viene aggiunto alla presente disposizione, poi, chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.
Il nuovo art 25 octies reciata precisamente quanto segue:
1.L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile. revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all’unisono.
-
Opzione di sconto o cessione: salta la possibilità di correggere gli errori
In occasione della conversione in legge del DL Ominibus, i Commercialisti hanno richiesto la possibilità di correggere le comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scadute lo scorso 4 aprile e per le quali non è possibile richiedere la remissione in bonis.
Veniva esplicitato che la “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, è l'occasione per consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione.
La risposta è arrivata durante il question time del 26 settembre
Comunicazioni opzione di sconto o cessione: il CNDCEC chiede di poter correggere gli errori
I commercialisti hanno chiesto di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024 è una delle richieste contenute nella memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, presentata in Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti presieduto da Elbano de Nuccio.
Secondo De Nuccio: “La conversione in legge del decreto-legge in esame può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante”.
I Commercialisti specificano che non si appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, ma di darebbe ai contribuenti la possibilità di sanare anche errori per i quali non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione.
In tale contesto, vista la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.
Tale possibilità di correzione andrebbe concessa a tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale.
La risposta negativa è arrivata con question time in data 26 settembre.
Il sottosegretario Federico Freni, nel corso del question time in commissione Finanze alla Camera ha esplicitato la risposta negativa alla richiesta di correggere fuori tempo massimo le comunicazioni di cessione inviate entro il termine del 4 aprile scorso, ma che contengano piccoli errori da correggere.
Il ministero dell’Economia ha chiuso in modo definitivo ricordando che "L’articolo 2 del decreto legge n. 39 del 2024 stabilisce espressamente che l’istituto della remissione in bonis non si applica alle comunicazioni in argomento. Non è possibile correggere o sostituire le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile 2024."
Anche un eventuale intervento correttivo non può più essere realizzato, per un problema di tempi e di risorse.
Per consentire la possibilità di sostituire le comunicazioni errate già registrate in piattaforma sarebbe, altresì, necessario un adeguamento delle procedure informatiche anche al fine di prevenire abusi e consentirne l’utilizzo solo nei casi ammissibili.
- Senza categoria
Decarbonizzazione: 400 ML di euro di aiuti UE
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 settembre 2024, Serie C, l’autorizzazione degli aiuti di Stato (C/2024/5755) ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli interventi a sostegno della decarbonizzazione e dell’efficientamento energetico
La dotazione totale degli aiuti approvati ammonta a euro 400.000.000,00.
Decarbonizzazione: 400 ML di euro di aiuti UE
Gli aiuti di Stato italiani da 400 milioni di euro a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione dei processi industriali per favorire la transizione verso un'economia a emissioni zero, sono legge.
L'autorizzazione, arrivata lo scorso mese di luglio, è stata pubblicata nella gazzetta europea del 25 settembre,e prevede la forma di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati.
La misura sarà aperta a investimenti che consentano di sostituire i combustibili fossili con l'uso di idrogeno rinnovabile o di combustibili rinnovabili derivati dall'idrogeno o con l'elettrificazione dei processi industriali; e investimenti che portino a significativi miglioramenti dell'efficienza energetica.
La misua persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei processi produttivi di almeno il 40% e/o ridurre il consumo di energia di almeno il 20% rispetto al presente.
L'aiuto non supererà i 200 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 31 dicembre 2025.
Inoltre, l'aiuto sarà soggetto a condizioni per limitare indebite distorsioni della concorrenza.
La Commissione ha specificato che il regime è necessario per accelerare la transizione verde e facilitare lo sviluppo di alcune attività economiche, che sono importanti per attuare il Piano Ue RePower e il Green Deal.
Infine la stessa commissione specifica che la produzione e l'utilizzo di energia rappresentano oltre il 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.
La decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE è pertanto fondamentale per conseguire i nostri obiettivi climatici per il 2030 e realizzare la strategia a lungo termine dell'UE che punta a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.
-
Dati gestori strutture ricettive: l’invio all’ADE in forma anonima e aggregata
Con Provvedimento n 367923 del 25 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aggiornamento dell’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020, che individua criteri, termini e modalità per la fornitura, da parte del Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate, dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti.
In particolare, l'agenzia ha previsto che a decorrere dal 25 settembre 2024 i dati di cui all’art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono trasmessi dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura, all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto interministeriale 11 novembre 2020, secondo le modalità tecniche previste dall’“Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto decreto interministeriale.
Allegati: