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Contributi INPGI: saldo in scadenza il 31 ottobre 2025
Come ogni anno, il 31 ottobre 2025. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi eccedenti il minimo (in un unica soluzione o dilazionati in tre rate,, sui redditi 2024 dei giornalisti, che non sono dipendenti né collaboratori ( la cui gestione è passata a INPS)
Si ricorda che sono tenuti al versamento i giornalisti iscritti all'INPGI (ex Gestione Separata) che nel corso dell'anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Vediamo come fare.
Modalità operative
Per il versamento dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale si indicherà:
- Ente P,
- codice identificativo 22222
- e nei campi mese/anno di riferimento 01/2024.
Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.
In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:
- “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure
- S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)
seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo – liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" .
I contributi minimi dei giornalisti
Se l' anzianità di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, alla data del 31 luglio 2024, risulta superiore a cinque anni, il contributo minimo dovuto da versare entro il 31 luglio 2025 era pari Euro 416,64 di cui:
- Euro 298,66 a titolo di contributo soggettivo;
- Euro 99,55 a titolo di contributo integrativo;
- Euro 18,43 a titolo di contributo di maternità.
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2024 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
Ulteriori dettagli nella Circolare INPGI n. 4 del 26/06/2024, consultabile nel sito internet dell'Istituto.
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Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori
È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.
L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.
Termini e modalità per le domande
Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.
L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.
Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:
- personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
- strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
- autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.
Screening sanitari e voucher INPS
L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.
Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.
Il sistema dei voucher è pensato per:
- facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
- ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
- promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.
Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)
la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.
Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.
Origini e finalità
Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.
La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.
La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.
Tra i principali ambiti di intervento rientrano:
- credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
- sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
- progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
- iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.
L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.
Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate
Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.Essere accreditati comporta inoltre:
- visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
- accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
- garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.
È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.
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Italia – Macedonia del Nord: nuovo accordo di sicurezza sociale
Con la Legge 16 ottobre 2025, n. 153 (pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2025), il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, firmato a Skopje il 25 luglio 2014, allegato al dccumento. Si tratta di un nuovo, pi completo sistema coordinato di sicurezza sociale volto a tutelare i lavoratori migranti e i loro familiari, assicurando continuità dei diritti previdenziali e parità di trattamento tra i due ordinamenti.
La legge, entrata in vigore il 28 ottobre 2025, non rende ancora operativo l’Accordo, ma consente al Governo italiano di procedere con la ratifica e di completare l’iter diplomatico con lo Stato partner.
Secondo l’articolo 48 dell’Accordo, la sua effettiva entrata in vigore avverrà il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica ufficiale tra i due Stati.
Fino ad allora restano applicabili le norme nazionali vigenti e, per alcune situazioni pregresse, la vecchia Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 1957, che sarà definitivamente superata solo alla data di efficacia del nuovo accordo.
La Legge n. 153/2025 prevede inoltre che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo che le amministrazioni competenti operino con le risorse già disponibili.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’Accordo allegato alla legge definisce un quadro di coordinamento tra i sistemi previdenziali dei due Stati, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che abbiano svolto o svolgano attività lavorativa in entrambi i Paesi.
Sono individuate le autorità competenti (in Italia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute) e gli organismi di collegamento incaricati di gestire lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.
Il campo di applicazione riguarda le principali aree della sicurezza sociale:
- assicurazioni per vecchiaia, invalidità e superstiti;
- malattia e maternità;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- disoccupazione;
- prestazioni familiari.
L’Accordo si applicherà ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai familiari e ai superstiti, nonché ai rifugiati e apolidi soggetti alle legislazioni di uno o di entrambi gli Stati.
Viene ribadito il principio della parità di trattamento, che garantisce ai cittadini dell’altro Stato gli stessi diritti e obblighi dei cittadini nazionali in materia di sicurezza sociale.
Coordinamento dei regimi pensionistici
Un punto centrale dell’intesa riguarda il coordinamento delle pensioni e delle altre prestazioni economiche legate alla contribuzione previdenziale.
Ciascuno Stato sarà responsabile per la quota di pensione corrispondente ai periodi di assicurazione maturati secondo la propria legislazione.
Sono previste due modalità principali di calcolo:
- pensione autonoma, quando il lavoratore soddisfa i requisiti minimi in un solo Stato;
- pensione pro-rata, quando è necessario sommare (totalizzare) i periodi assicurativi italiani e macedoni per raggiungere il diritto alla prestazione.
Il sistema di totalizzazione permette di valorizzare tutti i periodi di lavoro senza sovrapposizioni e senza perdita dei contributi versati.
L’Accordo stabilisce inoltre che le pensioni e le altre prestazioni in denaro siano esportabili, ossia possano essere corrisposte anche se il beneficiario risiede nell’altro Paese.
Rilevante anche la disposizione sull’integrazione al trattamento minimo (art. 22), che resta a carico esclusivo dello Stato di residenza del beneficiario.
Sono disciplinati anche i casi di malattie professionali e di infortuni sul lavoro, con il principio della competenza dell’istituzione del Paese dove si è svolta l’attività rischiosa.
Altre prestazioni: malttia maternità disoccupazione
L’Accordo regola in modo dettagliato anche altre prestazioni assistenziali.
Ad esempio per le prestazioni di malattia e maternità, garantendo ai lavoratori e ai loro familiari il diritto alle cure e alle indennità durante il soggiorno o la residenza nell’altro Stato.
Le prestazioni sanitarie saranno fornite dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno, per conto di quella competente, con successivo rimborso tra gli enti dei due Paesi.
Per quanto riguarda la disoccupazione, i periodi lavorativi compiuti in Italia e in Macedonia del Nord potranno essere sommati per acquisire il diritto alle prestazioni.
Il lavoratore disoccupato che si trasferisce per cercare lavoro nell’altro Stato manterrà l’indennità fino a un massimo di tre mesi, secondo le modalità operative che saranno definite nell’intesa amministrativA attuativa.
Le prestazioni familiari (come gli assegni per i figli a carico) potranno essere riconosciute anche se i familiari risiedono nell’altro Paese, salvo che vi percepiscano analoghi benefici locali.
L’attuazione concreta dell’Accordo sarà disciplinata da una Intesa amministrativa tra le autorità competenti, che definirà le procedure tecniche, i rimborsi e lo scambio dei dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
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CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre
Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi.
Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.
Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.
CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre
Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.
In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.
Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:
- 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
- 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
- 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025.
L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:
- il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014)
- il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),
a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta.
Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario.
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770/2025: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2025 ad opera dei sostituti d'imposta.
In particolare, la dichiarazione Modello 770/2025, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza.
770/2024: dichiarazione correttiva nei termini
Il modello 770/2025 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.
In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

770/2025: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre
Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 472 del 1997).
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.
2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,
convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:
- nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.
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Avviso INAIL formazione 2025: ecco l’elenco ambito D
E' stata aperta il 18 marzo 2025 la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in tema sicurezza sul lavoro, elaborate da associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei destinatari dei finanziamenti, requisiti, contributi previsti e modalità di domanda
Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione :
- dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
- Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 era aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è stata effettuata la registrazione dei proponenti . L'istituto ha comunicato che è gia disponibile l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate e ha prorogato fino al 15 settembre l'apertura dello sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
- L'apertura sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito D è prevista dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 17:00 del 23 settembre 2025 e si puo procedere alla : compilazione e invio domanda dalle ore 12:00 del 30 settembre 2025 alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. dal 22 ottobre e disponibil l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito D, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. Dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 21 novembre 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati 6, 7 e 8.
Nella sezione “documentazione” sono disponibili il “Manuale utente e regole tecniche” per l’upload della documentazione e il file “Elenco docenti”.
Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti, Inail ha reso disponibili gli specifici manuali utenteper la domanda e per la registrazione dei partecipanti
E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda
Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.
Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione
Il bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati in particolare alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.
Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO
Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti
I progetti sono rivolti a:
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
- Lavoratori
- Datori di lavoro
- Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Possono partecipare come soggetti proponenti:
- Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
- Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.
Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili
Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici seguenti:
- A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
- B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
- D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto
I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate
- NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
- CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA
- SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA
Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.
Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.
Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro -Salute
Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in remoto (videoconferenza sincrona
Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di soggetti destinatari
Il budget totale disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)
Il contributo per ogni progetto sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione.
Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante.
L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)
Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza
Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it).
I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL
Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e utilizzo dello sportello
TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI
AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 aprile 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 aprile 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 23 maggio 2025 (ore 12:00)
AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 10 giugno 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 12 giugno 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 11 luglio 2025 (ore 12:00)
AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 luglio 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 luglio 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti
22 agosto 2025 (ore 12:00)PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2025 H. 12.00
AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 21 ottobre 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 23 ottobre 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 21 novembre 2025 (ore 12:00)
Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile.
È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.
Le rettifiche al Bando
Con l'avviso del 9 gennaio 2025, sono state comunicate due rettifiche al bando di finanziamento 2024 .
La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.
Nello specifico: l’art. 3 dell’Avviso è sostituito come segue: “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00).
Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto
importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6 per un importo pari ad euro 6.000.000,00 […]”
L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue: 9. Importo ammesso al finanziamento
“Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo
complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 1.200.000,00;
in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
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Revoca del licenziamento: la tempistica per i datori di lavoro
Con l’ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio di rilievo per i rapporti di lavoro subordinato: la revoca del licenziamento è da considerarsi tempestiva se inviata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, a prescindere dal momento in cui il lavoratore ne riceve effettiva conoscenza.
La decisione, che si fonda sull’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla Legge n. 92/2012 poi recepita dal dlgs 147 2025, , si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che attribuisce alla revoca natura di diritto potestativo del datore di lavoro, esercitabile unilateralmente entro il termine di legge.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte offre l’occasione per chiarire l’ambito di applicazione del principio della “scissione degli effetti” degli atti recettizi, nonché i limiti temporali entro i quali il datore può rimediare a un licenziamento senza incorrere in sanzioni.
Le decisioni di merito e della Cassazione
La Corte di Cassazione, confermando le pronunce di merito, ha dichiarato infondato il ricorso della lavoratrice, chiarendo che la revoca del licenziamento prevista dall’art. 18, comma 10, dello Statuto dei lavoratori – introdotta dalla Legge n. 92/2012 e ripresa dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 – è efficace se effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, anche se non ancora ricevuta dal dipendente.
I giudici di legittimità hanno qualificato la revoca come atto unilaterale di autotutela del datore di lavoro, riconducibile alla categoria dei diritti potestativi, il cui esercizio determina immediatamente la modifica della sfera giuridica del destinatario.
Ne consegue che, in assenza di una diversa previsione normativa, l’effetto della revoca si produce al momento dell’invio, e non alla ricezione.
La Corte ha sottolineato che il testo della norma fa riferimento alla revoca “effettuata” entro il termine di quindici giorni, senza menzionare la comunicazione o la conoscenza da parte del lavoratore. Il legislatore, dunque, ha inteso legare la validità dell’atto al suo compimento, non alla sua percezione.
Inoltre, i principi di buona fede e correttezza non possono ampliare i limiti legali o introdurre nuovi oneri a carico delle parti in mancanza di un espresso fondamento normativo.
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto tempestiva la revoca effettuata con telegramma inviato il 28 febbraio 2018, poiché entro i 15 giorni dall’impugnazione del 13 febbraio, pur se la ricezione era avvenuta il giorno successivo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della lavoratrice al pagamento delle spese di giudizio.
Conclusioni e riferimenti normativi
La decisione della Cassazione n. 16639/2024 consolida un orientamento favorevole ai datori di lavoro, secondo cui il termine di 15 giorni per revocare il licenziamento decorre dall’impugnazione e si considera rispettato con il mero invio dell’atto, purché avvenuto entro la scadenza.
Il datore di lavoro, quindi, può revocare validamente il recesso anche se il lavoratore riceve la comunicazione successivamente, a condizione che la spedizione avvenga in tempo utile.
Per i consulenti e i responsabili delle risorse umane, la pronuncia offre un chiarimento importante sulla tempistica delle revoche, riducendo il rischio di contenziosi legati a ritardi nella consegna. Tuttavia, resta consigliabile documentare con precisione la data di invio e la modalità di trasmissione, così da poter dimostrare il rispetto dei termini legali in caso di contestazione.
Riferimenti normativi
- Art. 18, comma 10, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92) – Revoca del licenziamento;
- Art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024