-
Crediti famiglie numerose: soppressione codici tributo
Con la Risoluzione 49 /E del 17 settembre 2025 l'Agenzia comunica la soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per la compensazione del credito per famiglie numerose.
Soppressione codici tributo per credito famiglie numerose
Ricordiamo che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, all’articolo 15, comma 1, aveva stabilito che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
- a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (…)”.
A tale proposito, con la Risoluzione n 13/2015, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, erano stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), mD.Lgs. n. 175/2014;
- “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”
E inoltre con la Risoluzione n 103/2019 tra gli altri era stato istituito il codice tributo:
- “162E” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”
Con la Risoluzione n 49/2025 in oggetto si dispone la loro soppressione
-
Bonus asili Cassa Commercialisti: domande entro il 31 ottobre
Fino al 31 ottobre 2025 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.
L'importo è di
• 1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e
• 500 euro per la frequenza dei centri estivi,
È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte.
Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese, modalità e scadenza delle domande.
Bando asili e centri estivi 2025
Nello specifico i contributi sono rivolti al rimborso delle spese sostenute per
- frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia
- per i figli fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
- di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti,
- che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a Euro 35.000.
ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.
Va presentata una domanda per ogni figlio
Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
- A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025.
- B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025.
È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.
Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili
Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso i sarà ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle alle domande accolte.
Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).
Le domande devono essere presentate dal 01/08/2025 al 31/10/2025 esclusivamente utilizzando
- il servizio online DAS per la tipologia A e
- il servizio online DCE per la tipologia B.
-
Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025 e guida al CCNL
Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti, firmato il 26 maggio 2021 da Unionmeccanica Confapi con FIOM CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024 è scaduto e in attesa del rinnovo .
Il 17 gennaio 2025 le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività e l'erogazione da parte dei datori di lavoro entro la fine di febbraio 2025, di strumenti di welfare contrattuale per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.
Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico con l’aumento dei minimi retributivi nel periodo che va da 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
L’aumento, riferito al 5° livello , sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:
- ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
- ∙ € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
- ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.
E' stata riconfermata la clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.
Le parti hanno cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL
A breve dovrebbero riprendere gli incontri per completare il rinnovo.
Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024
Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero adeguati sulla base della dinamica fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024 era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale, sulla base dell’adeguamento Ipca del 7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi di
- minimi contrattuali,
- indennità di trasferta
- indennità di reperibilità.
in vigore dal 1° giugno 2024 e i sostituzione di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).
Liv.
Aumenti dall’1.6.2024
in EuroMinimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
in Euro1
101,14
1.566,89
2
111,70
1.730,47
3
123,93
1.920,00
4
129,30
2.003,23
5
138,51
2.145,87
6
148,50
2.300,75
7
159,32
2.468,33
8
173,26
2.684,27
8Q
173,26
2.684,27
9
192,68
2.985,18
9Q
192,68
2.985,18
Trasferte e reperibilità
Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti
– 49,68 euro trasferta intera;
– 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;
– 24,83 euro quota per il pernottamento.
Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:
16h
(gg lavorato)24h
(gg libero)24h
(festive)6 gg
6 gg
con festivo6 gg
con festivo e gg liberoSuperiore al 5° livello
7,79
12,81
13,48
51,77
52,44
57,46
4° e 5° livello
6,78
10,63
11,41
44,52
45,29
49,15
1°, 2°, 3° livello
5,69
8,56
9,24
37,00
37,68
40,56
Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023
Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.
erogato in 4 tranches:
-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;
-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;
-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;
-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.
QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF
AGGIORNAMENTO 15.6.2022
Minimi tabellari
Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante
Trasferta e Reperibilità 2022
Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
- – Trasferta intera euro 44,47
- – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
- – Quota per il pernottamento euro 20,53
i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :

Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL) con gli aumenti complessivi:TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

WELFARE
Dal 2022 e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio.
SANITA INTEGRATIVA
Per l'assistenza sanitaria prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione
CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.
FERIE
Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.
FORMAZIONE CONTINUA
È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.
Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
- essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.
-
Garante Privacy: sanzionata la motivazione delle assenze nella bacheca aziendale
Con il provvedimento 363 del 23 giugno 2025 il Garante per la protezione dei dati personali torna a ribadire l'importanza, per i datori di lavoro pubblici e privati, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi all'utilizzo solo delle informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto di lavoro.
Ecco tutti i dettagli del caso concluso con un sanzione di 10mila euro.
Il caso
Il caso trae origine da un reclamo presentato da un’organizzazione sindacale, in rappresentanza di alcuni lavoratori di una società di trasporto pubblico locale. L’oggetto della contestazione riguardava la gestione dei turni di servizio: nelle bacheche aziendali e tramite e-mail interne venivano diffusi prospetti contenenti le assenze dei dipendenti, e cui motivazioni venivano indicate con abbreviazioni. Le sigle (“MAL” per malattia, “INF” per infortunio, “104” per permessi legge n. 104/1992, “SOSP” per sanzioni disciplinari, ecc.) consentivano di risalire a informazioni personali e, in alcuni casi, a dati sensibili legati alla salute o all’appartenenza sindacale.
Secondo i ricorrenti, questa modalità costituiva un trattamento illecito dei dati personali poiché rendeva conoscibili a tutti i dipendenti informazioni non pertinenti al normale svolgimento del servizio.
Nella tabella le abbreviazioni utilizzate, molto chiare nel significato.
Sigla Significato MAL Malattia 104 Permesso legge 104/1992 INF Infortunio SOSP Sospensione disciplinare PS Permesso sindacale La decisione del Garante
Dopo la richiesta di chiarimenti, la società aveva spiegato di essersi attenuta a quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 138/1958, che obbliga ad affiggere i turni di servizio, e che l’uso delle sigle era giustificato per esigenze organizzative.
In seguito, l’azienda ha comunque eliminato le abbreviazioni, sostituendole con un generico indicatore di assenza.
L’Autorità ha però rilevato che i prospetti resi disponibili a tutto il personale costituivano una comunicazione non legittima di dati personali.
È stato ribadito che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, i datori di lavoro possono trattare dati particolari dei dipendenti solo se strettamente necessari e con modalità che rispettino i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Le sigle usate, seppur abbreviate, permettevano di conoscere dettagli sensibili sulle condizioni di salute o sulla vita sindacale dei lavoratori, senza che vi fosse un idoneo presupposto normativo.
Motivazione e sanzioni
Con il provvedimento il Garante ha dunque dichiarato illecito il trattamento dei dati, ritenendo violati gli artt. 5, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, del Regolamento. Considerato che la società aveva successivamente modificato la prassi, non sono state imposte misure correttive ulteriori, ma è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro. La decisione sarà pubblicata sul sito dell’Autorità, come previsto dall’art. 166 del Codice, anche con finalità dissuasive.
Il caso sottolinea l’importanza, per i datori di lavoro pubblici e privati, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi a informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto di lavoro, senza eccedere nella diffusione di elementi che possano rivelare aspetti sensibili della vita privata dei lavoratori.
-
Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità
Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla riforma degli ordinamenti delle professioni .
Ne erano stati approvati tre (professione forense, sanitari e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.
Con l'approvazione giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre la riforma dell’ordinamento dei commercialisti entra nella fase attuativa con decreti da emanare entro 12 mesi e introduce importanti novità:
- nuove regole su attività professionali, compensi e incompatibilità,
- una revisione della governance ordinistica con il riassetto degli Ordini territoriali,
- la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio già durante la laurea magistrale.
Un pacchetto di misure che, secondo il Consiglio nazionale, segna una tappa “storica” per la modernizzazione della professione e il suo allineamento agli standard europei. Il testo accoglie le contestazioni di alcuni ordini territoriali e dalla Cassa ragionieri raccogliendo una approvazione piu ampia di quanto atteso. (V. ultimo paragrafo).
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
Leggi anche Formazione commercialisti esonero in arrivo per over 65
Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanzaa ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.
-
Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9
A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.
Le domande vanno presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.
Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario
Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025
E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato.
Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato quote significative non utilizzate e viene quindi effettuata una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Il ministero precisa che si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI).
A tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Viene anche ricordato che il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,
Ecco una tabella delle quote per regione :
Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale Abruzzo 53 144 Basilicata 176 114 Calabria 422 190 Campania 519 650 Emilia-Romagna 877 926 Friuli-Venezia Giulia 2 0 Lazio 897 1195 Liguria 60 289 Lombardia 816 3620 Marche 182 208 Molise 290 59 Piemonte 63 466 Puglia 5015 1494 Sardegna 374 41 Sicilia 230 141 Toscana 331 642 Umbria 8 1 Valle d'Aosta 7 1 Veneto 1242 1217 Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso
Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025
Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro occorre effettuare la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In particolare per il click day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.
Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui prerequisiti e e in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.
Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.
Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni
Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:
Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025).
Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.
Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).
PASSAGGI PROCEDURALI
- · Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
- · Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
- · Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
- · Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;
In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.
I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.
Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.
E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.
Click Day – 1° ottobre 2025
Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO, che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024.
HELP DESK
Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.
-
Avvocati: ecco il ddl di riforma dell’ordinamento forense
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato il 4 settembre 2025 tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni tra cui la riforma dell’ordinamento forense per aggiornare e rafforzare la disciplina della professione di avvocato, in linea con i principi costituzionali e con l’evoluzione del contesto sociale e giuridico.
Tra le principali novita, la legge delega prevede interventi sugli ambiti di competenza esclusiva dell’avvocato e sulle modalità di associazione introducendo la possibilità di reti di avvocati.
La procedura legislativa
La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.
QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL
Riforma forense: i principi direttivi
All’articolo 2 lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi
Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.
Si introducono inoltre:
- il ripristino del giuramento professionale,
- il rafforzamento del segreto professionale,
- l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
- la disciplina delle informazioni sull’attività legale.
Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità.
Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.
Aggiornamento e consigli disciplinari
Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:
- la sospensione immediata in caso di inadempimento,
- l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e
- la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.
Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale.
La novità delle reti tra avvocati
In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:
- il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
- i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
- Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.
Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto