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Pensioni 2026: le novità in legge di bilancio
La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025)
Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono alcune novità importanti sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico speciale con lo stop alle misure speciali Quota 103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato .
Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.
Soppressi invece:
- il discusso emendamento che riguardava la riduzione del conteggio dei contributi riscattati per studi universitari e
- l'ampliamento delle finestre di decorrenza della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti.
- la norma sperimentale in vigore che dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli per la soglia di assegno necessario per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che deve essere almeno tre volte la pensione sociale).
In sintesi sono stati confermati:
- aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
- nuove regole sul silenzio assenso sul Tfr con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
- allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS
- dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni;
- nuova proroga per APE SOCIALE
- Si cancellano definitivamente le uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
- si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione
Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.
Vediamo qualche dettaglio in più
Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata
La norma che penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.
Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che
- maturano i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
- per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”),
per i quali veniva previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse piu al raggiungimento del requisito anagrafico.
La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente:
- 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031,
- 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
- 24 mesi nel 2034 e
- 30 mesi dal 2035 in poi.
La proposta non si applicava alle categorie di lavoratori che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).
STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale
Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a
- 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033,
- 5 mesi nel 2034 e
- 6 mesi dal 2035.
Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc) possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.
Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda
In legge di bilancio 2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.
Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni
Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:
- Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e,
- dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.
Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.
Dal 1° luglio 2026:
- per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione automatica al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali fatta salva la possibilità per il lavoratore di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda
- per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare, i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione
La norma richiede anche in questi casi che i fondi garantiscano di investire le somme in linee basate sul profilo di rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre meno rischioso con l'aumentare dell'età).
Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni
La legge di bilancio 2026 l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza, previsto dalla legge Fornero (3 mesi) , si applicherà in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori.
La norma prevede che l'incremento
• per il 2027 si applichi solo per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)
• dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi
L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20 anni)
Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)
Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS che sarebbe normalmente a suo carico.
Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta la possibilità di pensionamento.
Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede
Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso
Come detto passa a regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati in condizioni di disagio pari a 20 euro mensili.
L’incremento spetta a chi riceve:
- sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata
- che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,
purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.
Inoltre dal 2026 i limiti reddituali vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.( leggi in merito Pensioni 2025 importi e maggiorazioni)
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Pensione e lavoro all’estero: le indicazioni INPS per i giovani
Con il messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato la realizzazione di un vademecum digitale rivolto ai giovani neo occupati che svolgono, o intendono svolgere, attività di lavoro dipendente all’estero
L’iniziativa si inserisce nel progetto istituzionale “INPS per i Giovani” e si rivolge a una platea ampia che comprende lavoratori, famiglie, datori di lavoro e consulenti, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con carriere professionali caratterizzate da mobilità internazionale e frammentazione contributiva.
Il vademecum nasce come strumento informativo finalizzato a fornire indicazioni operative sulla tutela previdenziale in caso di lavoro all’estero, con particolare attenzione ai primi anni di attività lavorativa. In questa fase, infatti, le scelte previdenziali possono incidere in modo significativo sulla costruzione della posizione assicurativa futura. L’INPS individua quindi nei giovani un destinatario prioritario di iniziative di informazione previdenziale, anche al fine di rendere più consapevoli i percorsi professionali che si sviluppano fuori dai confini nazionali
.La diffusione del vademecum attraverso
- il canale YouTube INPS,
- il profilo LinkedIn istituzionale e
- il canale WhatsApp “INPS per tutti”
amplia ulteriormente le possibilità di accesso alle informazioni, rafforzando il ruolo dell’ente come punto di riferimento per l’orientamento previdenziale delle nuove generazioni.
Il quadro normativo
Il messaggio si colloca nell’ambito della Linea Guida Gestionale 2025_22, dedicata alle iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni, e dà attuazione al progetto chiamato PESDCP MI.70 30
L’azione è stata sviluppata congiuntamente dalle Direzioni centrali Pensioni, Formazione e Accademia INPS e Comunicazione, a conferma della rilevanza strategica attribuita alla diffusione di informazioni previdenziali corrette e accessibili.
Il contesto di riferimento è quello di un mercato del lavoro caratterizzato da una crescente mobilità transnazionale, sia all’interno dell’Unione europea sia verso Paesi extra UE. In tale scenario assumono particolare rilievo i meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, previsti dai Regolamenti europei e dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con Stati terzi. Il vademecum richiama questi strumenti normativi per chiarire che i periodi di lavoro svolti all’estero non vengono persi, ma possono essere valorizzati ai fini pensionistici attraverso istituti come la totalizzazione internazionale.
L’iniziativa si collega inoltre al Protocollo di Intesa INPS–MAECI del 27 maggio 2025, che mira a rafforzare l’informazione previdenziale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, ampliando la platea dei destinatari delle attività di divulgazione istituzionale.
Il vademecum digitale
L’elemento di maggiore novità del messaggio n. 3990/2025 è rappresentato dalla realizzazione di un vademecum digitale in formato video, pensato per una fruizione semplice e immediata attraverso canali istituzionali online
Il contenuto è focalizzato su aspetti operativi di particolare interesse per i giovani lavoratori: tra questi, la possibilità di visualizzare nell’estratto conto contributivo anche i periodi di lavoro maturati all’estero, mediante la presentazione della domanda di estratto contributivo internazionale.
Il vademecum fornisce inoltre indicazioni sui presupposti e sulle modalità della totalizzazione dei periodi assicurativi, sia nei rapporti con i Paesi che applicano i Regolamenti UE sia con gli Stati extra UE convenzionati. Si tratta di informazioni rilevanti non solo per i lavoratori, ma anche per i consulenti del lavoro e i datori che assistono personale con esperienze professionali internazionali.
Dal punto di vista previdenziale, l’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di informazione per i giovani, chiamati sempre più spesso a iniziare la propria carriera fuori dall’Italia. Il messaggio chiarisce che l’attività lavorativa svolta all’estero non comporta la rinuncia ai contributi versati, purché siano attivati correttamente gli strumenti previsti dall’ordinamento.
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Tasso disparità uomo-donna nel lavoro 2026
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 dicembre 2025 , adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i settori e le professioni caratterizzati da un’elevata disparità di genere ai fini dell’applicazione degli incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012.
Il provvedimento, basato sulle elaborazioni Istat relative alla media annua 2024, individua le attività economiche e le professioni nelle quali il tasso di disparità uomo-donna supera di almeno il 25% la media nazionale, con validità per l’anno 2026
Le norme in materia di disparità di genere
La disciplina si inserisce nel solco del Regolamento (UE) n. 651/2014, che qualifica come “lavoratori svantaggiati” anche coloro che appartengono al genere sottorappresentato in settori o professioni con forte squilibrio di genere.
Ai sensi della normativa nazionale:
l’individuazione dei settori e delle professioni avviene annualmente;
le tabelle sono elaborate dall’Istat sulla base dei dati occupazionali;
l’elenco rileva esclusivamente per il settore privato e ai fini della concessione degli incentivi contributivi.
Per il 2026, la disparità media nazionale è stata calcolata nel 9,3%; la soglia oltre la quale scatta la rilevanza ai fini degli incentivi è pari all’11,6%
I settori e le professioni con maggiore disparità uomo-donna
La Tabella A allegata al decreto individua i settori economici nei quali la presenza maschile è nettamente prevalente. Tra quelli con i valori più elevati di disparità si segnalano:
- Costruzioni: tasso di disparità pari all’80,2%, con una presenza femminile inferiore al 10%;
- Industria estrattiva: disparità del 72,4%;
- Acqua e gestione dei rifiuti: disparità del 65,7%;
- Trasporto e magazzinaggio: disparità del 56,4%;
- Agricoltura: disparità del 49,8%;
- Industria manifatturiera e industria energetica, entrambe con valori superiori al 40%.
Restano invece esclusi dall’elenco i settori che presentano un tasso di disparità inferiore alla soglia prevista, come alcune attività dei servizi culturali e di intrattenimento
Ancora più marcate risultano le differenze analizzando i dati per professioni, riportati nella Tabella B del decreto.
Ai primi posti per disparità di genere figurano:
- Artigiani e operai metalmeccanici specializzati, con un tasso del 96%;
- Operai dell’edilizia e dell’industria estrattiva, con valori superiori al 95%;
- Conduttori di veicoli e macchinari mobili, con una disparità del 94%;
- Personale delle Forze armate (ufficiali, sottufficiali e truppa), con percentuali comprese tra l’87% e il 92%;
- Professioni qualificate nei servizi di sicurezza e conduttori di impianti industriali, entrambe oltre il 65%.
Rientrano nell’elenco anche numerose professioni tecniche e industriali, come ingegneri, tecnici scientifici, specialisti ICT, nonché alcune figure imprenditoriali e dirigenziali, purché il tasso di disparità superi la soglia prevista
Gli effetti pratici dei tassi di disparità
Si ricorda che l’individuazione dei settori e delle professioni ad alta disparità di genere ha ricadute operative dirette per datori di lavoro e consulenti.
In particolare, per il 2026:
- l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- effettuata in uno dei settori o delle professioni elencate;
- consente l’accesso agli incentivi contributivi previsti dalla legge n. 92/2012,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Tabella professioni con tasso disparità oltre soglia 2026
Professione (CP2021) oltre soglia Maschi (migliaia) Femmine (migliaia) Totale (migliaia) % Maschi % Femmine Tasso disparità 62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 894 18 912 98,0 2,0 96,0 61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 713 17 730 97,6 2,4 95,2 74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 596 18 614 97,0 3,0 94,0 92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 79 3 82 96,1 3,9 92,2 93 – Truppa delle forze armate 106 7 113 94,0 6,0 88,0 91 – Ufficiali delle forze armate 37 2 39 93,8 6,2 87,7 56 – Professioni qualificate nei servizi di sicurezza 249 37 286 87,0 13,0 74,0 71 – Conduttori di impianti industriali 315 62 377 83,6 16,4 67,2 31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 890 185 1.076 82,8 17,2 65,5 64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia 121 26 147 82,5 17,5 64,9 27 – Specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) 150 37 187 80,3 19,7 60,6 22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate 212 55 267 79,3 20,7 58,6 84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni 153 42 195 78,5 21,5 57,0 83 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 271 78 349 77,7 22,3 55,4 12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 115 40 154 74,3 25,7 48,7 63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati 113 40 153 73,8 26,2 47,6 73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 57 24 81 70,1 29,9 40,2 72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 431 184 615 70,1 29,9 40,1 13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende 27 12 39 68,6 31,4 37,2 21 – Specialisti in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 33 22 56 59,8 40,2 19,7 65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo 273 185 458 59,6 40,4 19,2 81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 811 564 1.375 59,0 41,0 18,0 11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 62 47 109 56,7 43,3 13,4 -
Tassi cessione quinto e soglia usura da gennaio 2026
Nel messaggio 3676 del 30 dicembre 2025, a seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro- decreto n. 57950 del 23 dicembre 2025, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, INPS ha comunicato i nuovi tassi medi e le soglie usura in vigore dal 1 gennaio 2026.
In sintesi nelle tabelle che seguono sono riassunti:
1) il valore dei tassi medi e i tassi soglia usura in vigore per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e
2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati, sia per il trimestre in corso che per il 4 trimestre 2025
Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili a pensionati – 4° trimestre 2025
Classi d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000
13,37%
20,7125%;
Oltre i 15.000
9,19%
15,4875%
Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati sono i seguenti:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età*
Fino a 15.000 euro
Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni
9,72
7,55
60-64
10,52
8,35
65-69
11,32
9,15
70-74
12,02
9,85
75-79
12,82
10,65
Oltre 79 anni
20,7125
15,4875
Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili a pensionati – 1 trimestre 2026
Tassi medi e soglia usura (l trimestre 2026
Classe d'importo in euro Tassi medi (%) Tassi soglia usura (%) Fino a 15.000 euro 13,73 21,1625 Oltre 15.000 euro 9,46 15,8250 Tassi soglia TAEG per classi di età e importo
Classe di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro Fino a 59 anni 9,95 7,73 60 – 64 10,75 8,24 65 – 69 11,17 9,04 70 – 74 11,87 9,74 75 – 79 12,67 10,54 Oltre 79 anni 20,4125 15,2875 * Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
ino a 59 anni
9,95
7,73
60 – 64
10,75
8,53
65 – 69
11,55
9,33
70 – 74
12,25
10,03
75 – 79
13,05
10,83
Oltre 79 anni
21,1625
15,8250
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Visite fiscali: nuovi servizi INPS online per i datori
Con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di un nuovo servizio digitale dedicato ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai loro intermediari, per la gestione delle Visite Mediche di Controllo (VMC) sui lavoratori assenti per malattia. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del progetto n. 143/2025, volto al potenziamento e alla semplificazione dei servizi digitali in materia di accertamenti medico-legali domiciliari.
L’obiettivo dell’Istituto è rafforzare la collaborazione con il sistema delle imprese e degli enti, offrendo un ulteriore canale tecnologicamente avanzato che si affianca alle modalità di richiesta già disponibili. Il nuovo servizio consente un colloquio automatizzato e sicuro con l’INPS, migliorando l’efficienza operativa, la tempestività delle verifiche e la trasparenza nella consultazione degli esiti delle visite mediche di controllo.
Implementata la piattaforma digitale nazionale dati
Come detto il nuovo servizio INPS trova fondamento nel percorso di digitalizzazione e interoperabilità della Pubblica Amministrazione delineato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In particolare, il riferimento normativo principale è l’articolo 50-ter del CAD, che ha istituito la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), infrastruttura centrale per lo scambio sicuro di dati tra enti e soggetti accreditati. La PDND è pienamente operativa dall’ottobre 2022 e rappresenta uno degli strumenti cardine per l’attuazione delle misure PNRR in ambito digitale.
Il servizio è conforme alle linee guida AgID sul nuovo modello di interoperabilità, definite con la Determinazione n. 547 del 2021, che disciplinano le modalità tecniche e organizzative di esposizione e fruizione delle API tra amministrazioni e soggetti esterni. In questo contesto, l’INPS si pone come erogatore di servizi interoperabili, consentendo a datori di lavoro e intermediari istituzionali di accedere in modo standardizzato alle funzionalità relative alle VMC, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati personali.
Le nuove funzioni nella PDND e le specifiche tecniche
La novità riguarda la disponibilità, tramite la PDND, di un set strutturato di funzioni dedicate alla gestione completa delle visite mediche di controllo. In particolare, il servizio espone quattro azioni fondamentali:
- l’invio della richiesta di VMC all’INPS,
- la consultazione delle richieste precedentemente inoltrate,
- la consultazione degli esiti delle visite effettuate e
- l’annullamento delle richieste non ancora eseguite.
Dal punto di vista operativo, il nuovo canale è pensato per aziende ed enti dotati di sistemi informativi in grado di dialogare in modalità applicativa con la piattaforma nazionale. La fruizione del servizio avviene infatti attraverso l’adesione tecnica alla PDND e l’utilizzo delle API messe a disposizione dall’Istituto. Tutta la documentazione necessaria è resa disponibile direttamente all’interno della piattaforma, nella sezione dedicata alle “Specifiche tecniche e service”.
I datori di lavoro e gli intermediari interessati devono fare riferimento, in primo luogo,
- l documento di linee guida per i fruitori esterni, che descrive le regole di interoperabilità e le modalità di integrazione.
- È inoltre prevista la compilazione di una specifica scheda di adesione, da trasmettere all’INPS tramite i canali indicati, al fine di attivare correttamente il servizio.
- Completano il quadro operativo le specifiche tecniche del servizio applicativo VMC e il relativo descrittore OpenAPI, strumenti indispensabili per l’implementazione informatica.
In un’ottica pratica, l’introduzione di questo servizio consente ai datori di lavoro di automatizzare e monitorare l’intero ciclo delle visite mediche di controllo, riducendo i tempi di gestione.
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Bonus famiglie e Imu ridotta: cosa cambia per le scuole paritarie
La Manovra 2026, approvata oggi definitivamente dalla Camera dei deputati e attesa domani in Gazzetta Ufficiale, introduce un pacchetto di misure a sostegno delle scuole paritarie e delle famiglie che scelgono questo percorso educativo. Il pacchetto mira a ridurre i costi per le famiglie, alleggerire il carico fiscale degli istituti per garantire accessibilità e stabilità finanziaria alle scuole paritarie.
Si prevedono in particolare
- un bonus da 1500 per le famiglie
- una riduzione dell'IMU per gli istituto che mantengono le rette entro un certo limite di costo
- maggiori fondi a sostegno delle scuole private sia in Italia che all'estero.
Voucher scuole private 2026
Una delle principali novità della Manovra 2026 riguarda un contributo economico diretto alle famiglie con figli iscritti nelle scuole paritarie riconosciute dallo Stato. Si tratta di un voucher annuale fino a 1.500 euro per studente, pensato per sostenere le spese scolastiche e favorire l’accesso a questo tipo di istruzione.
Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 30.000 euro e spetta per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado (medie) e il primo biennio delle scuole superiori presso istituti paritari.
L’importo effettivo che sarà erogato dipende dall’Isee: le famiglie con Isee più basso riceveranno la quota massima, fino a 1.500 euro, mentre l’importo diminuirà gradualmente con l’aumentare dell’Isee, nel limite delle risorse stanziate.
Per accedere al bonus sarà necessario attendere un decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che definirà criteri, modalità di presentazione della domanda e termini operativi.
Il decreto concorderà anche la misura del bonus con eventuali agevolazioni locali già esistenti, per evitare sovrapposizioni. Una volta definiti i criteri, il bonus potrà essere richiesto dagli interessati attraverso le modalità indicate ufficialmente, che potrebbero prevedere una domanda online o un accredito diretto alla scuola o alla famiglia.
Altre misure della Manovra 2026 per le scuole paritarie
Oltre al bonus per le famiglie, la legge di bilancio 2026 prevede anche:
- Esenzione Imu sugli immobili delle scuole paritarie che applicano rette medie inferiori al costo medio per studente. Chi mantiene rette più basse può beneficiare di una significativa agevolazione fiscale sugli immobili utilizzati per l’attività scolastica.
- Un lieve incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: il fondo passa da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui a partire dal 2026, rafforzando la sostenibilità economica degli istituti.
- Un fondo di 1,5 milioni di euro dedicato al sostegno delle scuole paritarie italiane all’estero, pensato per favorire gli studenti italiani e i loro discendenti che frequentano questi istituti.
Queste misure, combinate, vogliono sostenere sia la scelta educativa delle famiglie sia la vitalità economica delle scuole paritarie nel sistema di istruzione nazionale e all'estero.
Come detto, per essere operative le misure attendono ora dei provvedimenti ministeriali che dettino le modalità di richiesta e la documentazione necessaria.
Tabella di riepilogo
Misura Beneficiari Contenuto Voucher famiglie Famiglie con Isee fino a 30.000 euro Contributo fino a 1.500 euro per studenti alle medie o al primo biennio delle superiori Esenzione Imu Scuole paritarie Imu agevolata per rette inferiori al costo medio per studente Incremento risorse Scuole paritarie Fondi aumentati a 886 milioni di euro annui dal 2026 Sostegno scuole all’estero Studenti italiani o discendenti Stanziamento dedicato di 1,5 milioni di euro -
Bando ISI INAIL 2025: pubblicato l’avviso per le imprese
Con la pubblicazione dell’Avviso pubblico ISI INAIL 2025 apparso ieri in Gazzetta Ufficiale , torna anche quest’anno una delle principali misure strutturali di sostegno agli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, attesa da imprese e consulenti. Il bando consente infattialle aziende di accedere a contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Quest'anno lo stanziamento raggiunge il record di 600 milioni di euro
Con il Bando ISI rappresenta infatti uno strumento consolidato attraverso il qualel’INAIL accompagna le imprese nel miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, favorendo l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e tecnologiche più sicure. Anche per l’edizione 2025, l’impianto della misura si conferma coerente con gli anni precedenti, pur introducendo aggiornamenti negli assi di finanziamento, nelle tipologie di intervento ammissibili e nelle modalità operative di accesso.
Nel presente articolo una prima lettura operativa del Bando ISI INAIL 2025, con particolare attenzione alle opportunità offerte e agli adempimenti necessari per presentare correttamente la domanda di finanziamento, la cui scadenza verrà comunicata entro il 27 febbraio 2026
Si ricorda che la presentazione delle domande avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso la procedura online dedicata sul portale INAIL. È fondamentale, per i consulenti e i responsabili aziendali, verificare preventivamente la documentazione richiesta e il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico e dagli allegati regionali/provinciali.
Beneficiari e assi di finanziamento
Come di consueto i beneficiari del bando sono:
- Imprese di tutte le dimensioni, incluse quelle individuali, con sede legale o operativa sul territorio nazionale e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
- Enti del Terzo Settore, limitatamente ad alcune specifiche tipologie di intervento (ad esempio per la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone).
Il finanziamento concesso dall’INAIL è attribuito a fondo perduto e viene calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. Le percentuali di contributo variano a seconda dell’asse di finanziamento prescelto:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto principale suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nella sezione «interventi aggiuntivi».
Il massimale finanziabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro; non è previsto un limite minimo per i progetti di adozione di modelli organizzativi (Asse 1.2).
Tutte le tipologie di interventi ammessi
Asse Tipologie di intervento principali Interventi aggiuntivi Asse 1.1 Riduzione del rischio chimico
Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine
Riduzione del rischio da vibrazioni meccaniche
Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone
Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi mediante interventi di automazione
Riduzione del rischio emergenza nel settore della pesca
Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore della pescaAdozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da Organismi di certificazione accreditati Asse 1.2 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali
Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 asseverato
Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 secondo procedure semplificate (D.M. 13/2/2014), non asseveratoPer questo Asse non sono previsti interventi aggiuntivi Asse 2 Riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante installazione di ancoraggi fissati permanentemente
Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete
Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi ambienti confinati e/o sospetti di inquinamentoAdozione di sistemi di prevenzione e protezione basati sull’utilizzo di DPI intelligenti
Acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteoroclimaticiAsse 3 Rimozione di coperture in materiali contenenti amianto e loro rifacimento
Rimozione di coperture e controsoffitti in materiali contenenti amianto e rifacimento delle copertureRimozione di coperture in materiali contenenti amianto e loro rifacimento
Rimozione di coperture e controsoffitti in materiali contenenti amianto e rifacimento delle copertureAsse 4 Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine
Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici
Riduzione del rischio da polveri di legnoCertificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001:2023 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati Asse 5 Misure:
Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola
Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinantiFattori di rischio:
Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole e forestali obsolete
Rumore
Operazioni manualiPer questo Asse non sono previsti interventi aggiuntivi Presentazione domande e documenti richiesti
La partecipazione al Bando ISI 2025 richiede una serie di passaggi formali e operativi, che devono essere rigorosamente rispettati per garantire l’ammissione al finanziamento.
Presentazione telematica
La domanda di finanziamento deve essere compilata esclusivamente online attraverso la procedura informatica disponibile nella sezione “Accedi ai servizi online” del portale INAIL. La compilazione può essere eseguita in più fasi, con possibilità di simulare e verificare i dati prima dell’invio definitivo.
Una volta completata la compilazione, la domanda richiede una conferma formale con il caricamento della documentazione giustificativa prevista dall’Avviso pubblico e dagli allegati regionali/provinciali.
Tempistiche
Le finestre temporali per la compilazione e l’invio delle domande saranno pubblicate periodicamente nel calendario delle scadenze sul sito INAIL e negli avvisi regionali/provinciali dedicati.
Documentazione richiesta
La documentazione da presentare comprende tipicamente:
- Moduli di domanda (specifici per ciascun asse).
- Preventivi e schede tecniche relativi agli interventi previsti.
- Certificazioni e attestazioni (es. modelli organizzativi, attestazioni tecniche).
- Documentazione fiscale relativa alle spese sostenute.