• Lavoro Dipendente

    Uniemens: allegato tecnico aggiornato febbraio 2026

    Con l’aggiornamento pubblicato il 28 febbraio 2026, l’INPS ha rilasciato la nuova versione 4.31.4 dell’Allegato Tecnico del Documento tecnico per la compilazione dei flussi UniEmens (documento tecnico 4.31 – schema di validazione versione 4.31.2). 

    Le modifiche introdotte sono circoscritte e riguardano esclusivamente l’Appendice B, con aggiornamenti riferiti all’elemento <DenunciaIndividuale> e alla sezione dedicata ai lavoratori parasubordinati. In particolare, per i soggetti iscritti alla Gestione separata vengono aggiornati i riferimenti alla circolare INPS 2026 sulle aliquote contributive, che stabilisce le percentuali previdenziali applicabili per l’anno in corso.

    (Per consultare le informazioni e i servizi dedicati alla Gestione separata è possibile accedere alla pagina INPS:Gestione Separata INPS – informazioni e servizi)

    Uniemens i manuali d’uso aggiornati

    L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti  tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

    Si ricorda che tutte le istruzioni su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati

    Flussi Uniemens le novità da febbraio 2026

    Nel flusso Uniemens sono stati aggiornati i codici di conguaglio per i congedi parentali e introdotti nuovi codici per enti bilaterali 

    L’aggiornamento dell’Allegato tecnico UniEmens interviene  in particolare sulle descrizioni dei codici causale utilizzati per il conguaglio dei periodi di congedo parentale fruiti, presenti nell’elemento CODICE CAUSALE  di INFOAGGCAUSALICONTRIB all’interno di DatiRetributivi. 

    Le modifiche riguardano in particolare i codici L301, L320, L321, L322, L323 e L326, adeguati alla nuova disciplina dei limiti temporali del congedo parentale prevista dalla normativa vigente.

     L’aggiornamento introduce inoltre tre nuovi codici convenzione per la gestione dei contributi collegati ad alcuni enti bilaterali. I nuovi codici sono 

    • ECON per l’Ente Bilaterale Confederale (EBICON), 
    • EPOP per l’Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS) ed 
    • ESE6 per l’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.).

     L’inserimento di tali codici consente una corretta identificazione delle convenzioni nei flussi UniEmens e una gestione più puntuale delle informazioni contributive trasmesse all’INPS da parte dei datori di lavoro e degli intermediari.

    Allegati:
  • Pensioni

    Rivalutazione pensioni, montanti contributivi e date di pagamento 2026

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito,  con il DM del 19 novembre pubblicato il 29.11.2025 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni  2025 , i cui importi saranno rideterminati  in misura pari a +1,4%  salvo conguaglio da effettuarsi in sede di  perequazione per l'anno successivo.

    Confermata invece la rivalutazione definitiva del 2025 sulle pensioni 2024 , pari allo 0,80%.

    Indicativamente da gennaio 2026 l'assegno minimo di 603,4 euro sarà aumentato di  € 8,45  mentre per una pensione da € 2.000 l'aumento sarà di € 28.

    Si ricorda che per gli assegni piu alti scatta la riduzione delle percentuali di aumento (v. paragrafi successivi)

    Con la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito  le istruzioni operative per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026.

    Le operazioni di rinnovo hanno interessato oltre 20 milioni di posizioni, con l’obiettivo di adeguare gli importi all’andamento dell’inflazione e di garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e previdenziali vigenti.

    Il documento disciplina la rivalutazione automatica, gli incrementi per i trattamenti minimi, la gestione delle prestazioni assistenziali, e fornisce il calendario  copleto dei pagamenti 2026.

    La circolare definisce inoltre le modalità di applicazione delle ritenute fiscali, dei conguagli IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fornendo un quadro completo delle regole operative adottate dall’INPS.

    AGGIORNAMENTO 24 FEBBRAIO 2026 

    Con messaggio 628 del 23.2.2026 INPS ha modificato   alcune tabelle  con correzione degli importi. Si tratta in particolare delle tabelle M.1, M.2 e M.3, di cui all’Allegato n. 2 (Ciechi, Sordomuti, invalidi civili totali e parziali).

    AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2026

    Nel  Messaggio interno n. 707 del 27 febbraio 2026, sono state fornite agli uffici territoriali  le tabelle dei 

    1. coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2026,
    2. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione decorrenti nel 2026, con riferimento alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) e  alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2);
    3. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per il calcolo delle quote di pensione dei lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 3).

    Rivalutazione delle Pensioni: Cos’è e Come Funziona

    La rivalutazione delle pensioni, conosciuta anche come perequazione automatica, è un meccanismo previsto dalla legge italiana che ha l'obiettivo di adeguare gli importi degli assegni pensionistici all'inflazione.

     In altre parole, le pensioni vengono periodicamente aggiornate per evitare che il potere d'acquisto dei pensionati venga eroso dall'aumento del costo della vita. Questo adeguamento si basa sugli indici ISTAT, che monitorano l'andamento dei prezzi e dell'inflazione.Il calcolo dell'indice di rivalutazione viene fatto a fine anno basandosi un indice tendenziale  provvisorio e riconfermate l'anno successivo  quando viene registrato il dato statistico definitivo, sulla base del quale INPS effettua eventualmente i conguagli degli assegni già erogati.

    Le norme 

    Il meccanismo di adeguamento automatico è disciplinato dall’articolo 34 della legge n. 448/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019, che prevede l’applicazione differenziata dell’indice di rivalutazione in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal titolare.

    Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, prorogato dalla legge di Bilancio 2025, che riconosce un incremento aggiuntivo alle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, confermato anche per il 2026.

    Rivalutazione pensioni: l’indicizzazione progressiva per fasce o per scaglioni

    Va ricordato inoltre che la rivalutazione delle pensioni  negli ultimi anni ha seguito uno schema progressivo, con un'indicizzazione differenziata in base all'importo dell'assegno. per cui  le pensioni più basse ricevono un adeguamento completo all'inflazione, mentre quelle di importo maggiore sono rivalutate solo parzialmente. Questo meccanismo è stato pensato per contenere la spesa previdenziale e garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, concentrando maggiori risorse sui pensionati che percepiscono importi più modesti.

    Per esempio, nel 2024, la rivalutazione ha portato a un aumento fino al 5,4% per le pensioni più basse, mentre per quelle di importo superiore a sei volte il minimo INPS l'aumento è stato ridotto al 32%.

    La rivalutazione delle pensioni nel 2026: tabella ed esempio

    Come detto per l’anno 2026, l’INPS applica un indice di rivalutazione provvisorio pari a +1,4%, salvo conguaglio negli anni successivi. L’adeguamento opera secondo fasce di importo, come illustrato nella seguente tabella.

    Importo complessivo pensione % indice applicato Aumento effettivo
    Fino a 4 volte il trattamento minimo 100% +1,40%
    Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 90% +1,26%
    Oltre 5 volte il minimo 75% +1,05%

    Il trattamento minimo INPS viene aggiornato come segue:

    Anno Importo mensile Importo annuo
    2025 603,40 € 7.844,20 €
    2026 611,85 € 7.954,05 €

    Per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, è confermato anche nel 2026 l’incremento aggiuntivo dell’1,3%, che consente di raggiungere un importo massimo mensile pari a 619,80 euro.

    Istruzioni operative e calendario pagamenti

    La circolare dedica ampio spazio alle modalità operative di gestione delle pensioni rinnovate.

     La rivalutazione è applicata al lordo delle trattenute fiscali, mentre le prestazioni assistenziali e risarcitorie (assegno sociale, invalidità civile, indennità) sono adeguate secondo criteri specifici. 

    Sul piano fiscale, l’INPS procede ai conguagli IRPEF 2025 sulle mensilità di gennaio e febbraio 2026, con possibilità di rateazione fino a novembre 2026 per importi a debito superiori a 100 euro e pensioni fino a 18.000 euro annui. Le addizionali regionali e comunali sono trattenute secondo il consueto calendario annuale. 

    Per quanto riguarda i pagamenti, le pensioni sono corrisposte il primo giorno bancabile del mese, con eccezione del mese di gennaio. Il calendario 2026 è il seguente:

    Mese Poste Banche
    Gennaio 3 5
    Febbraio 2 2
    Marzo 2 2
    Aprile 1 1
    Maggio 2 4
    Giugno 1 1
    Luglio 1 1
    Agosto 1 3
    Settembre 1 1
    Ottobre 1 1
    Novembre 2 2
    Dicembre 1 1

  • Lavoro estero

    Cooperazione internazionale: i contributi per dipendenti in aspettativa

    Con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, l’INPS fornisce chiarimenti operativi sugli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo all’estero. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento e definisce le modalità di gestione contributiva e dichiarativa nei confronti dell’Istituto.

    La disciplina riguarda in particolare i lavoratori che, pur essendo dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati, vengono temporaneamente impiegati all’estero da organizzazioni della società civile o altri soggetti senza scopo di lucro nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale.

    La circolare chiarisce diversi aspetti operativi, tra cui:

    • il soggetto responsabile degli obblighi contributivi;
    • la determinazione della base imponibile previdenziale;
    • le modalità di compilazione del flusso Uniemens;
    • le procedure per la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi.

    Il quadro: soggetti interessati e riferimenti normativi

    Il riferimento principale è rappresentato dalla legge 11 agosto 2014 n. 125, che ha riformato la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo, abrogando la precedente normativa contenuta nella legge n. 49/1987. 

    La legge individua i soggetti che possono operare nel sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. Tra questi rientrano:

    • organizzazioni non governative (ONG);
    • enti del Terzo settore non commerciali;
    • organizzazioni di commercio equo e solidale e finanza etica;
    • associazioni delle comunità di immigrati;
    • cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni di volontariato;
    • organizzazioni con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

    Tali soggetti devono essere iscritti in un apposito elenco pubblicato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

    La normativa prevede inoltre specifiche disposizioni per i dipendenti pubblici impegnati nelle attività di cooperazione. In particolare, l’articolo 28 della legge n. 125/2014 stabilisce che tali lavoratori hanno diritto a essere collocati in aspettativa senza assegni fino a un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili.

    Durante questo periodo:

    • il lavoratore mantiene la qualifica posseduta nell’amministrazione di appartenenza;
    • il servizio svolto all’estero è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e del trattamento pensionistico, in relazione alla contribuzione versata.

    Per i datori di lavoro privati che concedono l’aspettativa senza assegni è prevista anche la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, senza applicazione dei consueti limiti numerici e temporali.

    Gli obblighi contributivi

    La circolare chiarisce che tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi derivanti dal contratto di cooperazione sono a carico delle organizzazioni della società civile o degli altri soggetti che impiegano il lavoratore all’estero. 

    Il principio generale è quello dell’unicità della posizione assicurativa: la contribuzione deve essere versata alle gestioni previdenziali cui il lavoratore risultava iscritto prima del collocamento in aspettativa.

    Le modalità contributive variano in funzione della tipologia contrattuale instaurata con il cooperante.

    • Lavoro autonomo professionale    Cassa professionale di appartenenza
    • Collaborazione coordinata e continuativa    Gestione separata INPS
    • Lavoro subordinato    Gestione previdenziale di provenienza del lavoratore

    Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, le organizzazioni di cooperazione devono versare:

    • la contribuzione pensionistica IVS alla gestione di iscrizione del lavoratore;
    • le contribuzioni minori (malattia, maternità, ecc.) secondo l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro che impiega il cooperante.

    Per i dipendenti pubblici in aspettativa, la contribuzione deve essere versata anche alle ulteriori gestioni eventualmente interessate, tra cui:

    gestioni pensionistiche pubbliche;

    gestioni ex INADEL o ex ENPAS;

    Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

    eventuali altri fondi di appartenenza.

    Calcolo imponibile e flussi Uniemens

    Un punto centrale della circolare riguarda la determinazione della base imponibile contributiva per il personale impegnato all’estero.

     La normativa stabilisce che gli obblighi fiscali e previdenziali devono essere calcolati su compensi convenzionali, stabiliti con decreto interministeriale. 

    Per il 2026:

    Categoria di personale Compenso convenzionale mensile
    Personale impiegato nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 1, L. 125/2014) 1.519,67 euro
    Personale volontario nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 2) 849,40 euro

    Tali importi sono aggiornati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni. 

    ATTENZIONE

    Se l’attività viene svolta alternativamente in Italia e all’estero, il compenso convenzionale viene riproporzionato considerando 26 giornate lavorative mensili. 

    Compilazione del flusso Uniemens 

    La circolare fornisce indicazioni puntuali per la gestione delle denunce contributive.

     Datore di lavoro che concede l’aspettativa deve indicare nell’ultimo periodo di servizio il codice cessazione “41” (“Aspettativa per cooperazione paesi in via di sviluppo”). Organizzazioni di cooperazione devono inviare il flusso Uniemens/ListaPosPA; devono indicare il Tipo Servizio “57”, relativo alle attività di cooperazione internazionale; devono valorizzare le gestioni previdenziali del lavoratore. 

    Nel flusso contributivo deve inoltre essere utilizzato il codice “CP”, che identifica il personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale con retribuzione determinata secondo i compensi convenzionali.

    Gestione separata 

    Se il rapporto con il cooperante è una collaborazione coordinata e continuativa, l’organizzazione deve trasmettere il flusso Uniemens indicando il codice rapporto “21”, specifico per la cooperazione internazionale.

     Regolarizzazione dei periodi contributivi

     In caso di contribuzione versata a un ente previdenziale diverso da quello competente, la circolare richiama l’applicazione dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, che consente il trasferimento della contribuzione senza aggravio di interessi quando il pagamento è stato effettuato in buona fede. 

    Per i datori di lavoro che devono correggere versamenti errati o recuperare contribuzioni minori omesse, è prevista la trasmissione dei flussi di regolarizzazione (VIG) secondo le consuete modalità operative dell’INPS. Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare e i contributi sono versati nei successivi 30 giorni, si applicano soltanto gli interessi legali, senza ulteriori sanzioni.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi previdenziali INARCASSA 2026

    A seguito della delibera di novembre 2025 i minimi contributivi per  ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA  sono stati rivalutati dell'1,2%. Son quindi da versare 

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% 
    • Il contributo minimo  soggettivo è pari a  € 2.785 euro (ridotto del 50% per i primi 3 anni di iscrizione under 35 . circa € 2.322 totale).
    • Il contributo integrativo minimo del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo,  indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato , per l’anno 2026 pari a 850,00  euro
      Contributo Maternità/Paternità:  è  ancora da definire.
      Pagamento Rateale: Possibilità di rateizzazione in 6 rate bimestrali (da febbraio a dicembre 2026) tramite SDD, previa domanda entro il 2 febbraio 2026.
      Deroga: Chi prevede un reddito professionale 2025 inferiore a € 18.966 può chiedere la deroga al minimo soggettivo, versando il 14,5% del reddito effettivo, ma mantenendo l'obbligo di versare il minimo integrativo e di maternità.La richiesta va inoltrata entro il 1° giugno, tramite Inarcassa On Line.

    Sono previsti anche 

    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%:
    • il contributo  per la maternita' e paternita , per l'anno  2025 è stato confermato in misura pari a euro 82,00 pro-capite
    • i contributo di paternità è fissato invece a 9 euro.

    AGGIORNAMENTO  NOVEMBRE 2025 

    Inarcassa ha comunicato in data 17 ottobre che tutti gli associati, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio 2024, in scadenza il 31.12.25, facendone richiesta :

    • nella Dich. 2024 (entro il 31.10.25) oppure, 
    • entro il 1° dicembre 2025, dalla voce di menu su iOL, sez. Agevolazioni.

     Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte. 

    L'importo sarà suddiviso in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, tramite SDD.

    Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%
    Contributo maternità/ paternita € 82

    INARCASSA novità – Regolamento 2025

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)

    E' stato pubblicato  il 17 ottobre 2025 il nuovo il Regolamento  di previdenza aggiornato  2025  QUI IL TESTO

    Scadenze dei versamenti a INARCASSA

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  (che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    INARCASSA causali contributo per il versamento con F24

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo ,  può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

  • CCNL e Accordi

    Definitivo l’accordo per il CCNL Enti Locali 2022-2024: aumenti del 6%

    L'ARAN, in data 3 novembre, aveva  firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022–2024 (parte giuridica ed economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024). Mancava la firma della CGIL

    Ieri 24 febbraio 2026  il testo è stato firmato in via definitiva Dall’Aran e OO.SS. Sempre contraria la CIGL che ha affermato che l'aumento non copre la perdita di potere di acquisto degli ultimi anni

     Riguarda  circa 420mila dipendenti e dirigenti di Regioni ed enti locali, con aumenti medi di 144 euro mensili e arretrati intorno a 1.728 euro.  

    Gli incrementi saranno visibili da marzo, ma per gli arretrati gli enti dovranno effettuare calcoli e verifiche fiscali.

     Il contratto introduce anche novità normative: rafforzamento del tabellare, aumento del fondo straordinari, nuove progressioni verticali, incentivi nei piccoli Comuni, tutele legali, age management e possibilità di settimana corta. Proseguono intanto le trattative per il triennio 2025/27.

    Vediamo in sintesi tutte le principali novità:

    CCNL pubblico impiego enti locali 2022-2024

    Aspetti economici

    • Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
    • Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
    • Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.

    Orario di lavoro flessibile e sostenibile

    • Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
    • Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.

    Ordinamento professionale e progressioni

    • Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
    • EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
    • EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.

    Relazioni sindacali e innovazione

    • Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
    • OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
      • Riunioni almeno due volte l’anno.
      • Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.

    Tutele sociali e sanitarie

    • Patrocinio legale: l’ente assume ogni onere di difesa, per tutti i gradi di giudizio, per dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi.
    • Terapie salvavita: ampliate le casistiche (accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici, follow-up) escluse dal comporto e con retribuzione intera.
    • Welfare integrativo: ampliamento delle misure, incluse iniziative per la mobilità sostenibile.
    • Lavoro agile esteso: per particolari esigenze (salute o assistenza familiare) è possibile estendere i giorni da remoto tramite contrattazione integrativa.

    Istituti economici comuni

    • Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
    • Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.

    CCNL enti locali 2019 -2021

    Il giorno 16 luglio  2024  era  stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021,  che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti  Locali.

    Tra le  novità, spiccano la regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni  e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .

    Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.

    Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo. 

    È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.

    Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:

    Tabella  Aumenti Retributivi medi 

    Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021)
    Dirigenti 292 € 17 €
    Dirigenti PTA 230 € 13 €
    Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 €

    CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali regole 2024

    Nuove regole erano state stabilite per gli aumenti retributivi relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024. Ecco i punti salienti: 

    Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025. 

    Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.

     Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016. 

    Mantenimento della retribuzione : I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.

     Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto. Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.

  • Pensioni

    Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con ordinanza 3459 2026  è intervenuta su un aspetto particolare in tema previdenziale: la corretta decorrenza della rivalutazione ISTAT dei redditi ai fini del calcolo della pensione e le conseguenze del versamento contributivo in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

    La controversia riguardava un avvocato iscritto alla Cassa Forense che aveva richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980 e non dal 1981.

    La pronuncia chiarisce l’interpretazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, con particolare riferimento agli articoli 2, 10, 15, 16 e 27, e definisce i rapporti tra rivalutazione dei redditi, obbligazione contributiva e misura della prestazione pensionistica.

    Il caso: decorrenza rivalutazione del reddito ai fini previdenziali

    Un professionista esercente la professione di avvocato aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio la riliquidazione della pensione di vecchiaia con applicazione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980), anziché dell’indice del 1981, come applicato dalla Cassa Forense prima del suo ricorso.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 27 della legge n. 576/1980 fosse applicabile anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento della maggiore contribuzione derivante dalla diversa rivalutazione.

    La Cassa Forense aveva impugnato la decisione sostenendo:

    • da un lato, che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980 e, 
    • dall’altro, che la pensione non potesse essere riliquidata in misura superiore in assenza del versamento dei maggiori contributi correlati alla più elevata rivalutazione, richiamando anche l’art. 2033 c.c. e le disposizioni regolamentari interne.

    La decisione della cassazione

    La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 

    La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). Nel caso esaminato si trattava della prima ipotesi: la rivalutazione dei redditi antecedente alla maturazione del diritto a pensione. La prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT del 1980 

    Diversa, invece, la conclusione sui restanti motivi. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, i redditi rilevanti per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata” 

    Poiché la rivalutazione costituisce parte integrante del reddito, anche l’obbligo contributivo deve essere commisurato al reddito rivalutato. Ne consegue che, se è stato applicato un coefficiente inferiore e quindi versata una contribuzione minore, la pensione deve essere parametrata ai redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente utilizzato, salvo integrazione contributiva.

    La Corte ha inoltre precisato che, accertato un inadempimento contributivo parziale, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’errore – eventualmente indotto da una richiesta errata della Cassa – fosse non imputabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. 

     Solo un errore non vincibile con l’ordinaria diligenza professionale può escludere la responsabilità per l’inadempimento.

    Infine, la Cassazione ha ribadito che il pagamento parziale della contribuzione non comporta l’azzeramento dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma incide sulla misura della prestazione, in assenza di un principio di automaticità delle prestazioni.

     Anche in presenza di prescrizione del credito contributivo, non sorge automaticamente il diritto a una pensione maggiorata.

    La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a riesaminare la posizione alla luce dei principi enunciati, verificando in concreto la sussistenza o meno della prova liberatoria e le conseguenze sull’importo della pensione.

  • Pensioni

    Assegno di invalidità contributivo: nuova integrazione al minimo

    Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.

    La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.

    La normativa sull’assegno ordinario di invalidità

    L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

    Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:

    • sistema retributivo;
    • sistema misto.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .

    L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

    La circolare precisa che:

    • non è prevista integrazione parziale;
    • non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
    • il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione 

    Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.

    La novità e i tempi di applicazione

    A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire  dal 10 luglio 2025   l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità  è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza  .

    Evento Data
    Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. 9 luglio 2025
    Decorrenza effetti giuridici 10 luglio 2025
    Decorrenza integrazione al minimo 1° agosto 2025

    Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità: 

    • liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996); 
    • liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995); 
    • liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.

    Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.

    Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame

    La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione

     Per consulenti e patronati è quindi necessario:

     verificare la posizione reddituale del titolare;

     trasmettere eventuale ricostituzione; 

    monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.

    ATTENZIONE :

    •  Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o  giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale,  possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato 
    •  Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.

     Trasformazione in pensione di vecchiaia

    Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.

     Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:

    Tipologia requisito Condizioni
    Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale
    Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo)

    La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo 

     In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo