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Infortuni e malattie sul lavoro 2024: i dati INAIL
Secondo la relazione annuale INAIL sul 2024, presentata pochi giorni fa a Roma dal Presidente, il numero complessivo delle denunce di infortunio sul lavoro si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, con una lieve crescita dello 0,4% (da 590mila a 593mila casi).
Questo incremento è però dovuto quasi interamente agli infortuni degli studenti, saliti a 78mila, mentre quelli relativi ai lavoratori risultano in lieve calo (-1%). Le denunce di casi mortali sono state 1.202, con una leggera diminuzione tra i lavoratori ma un aumento tra gli studenti.
In parallelo, le malattie professionali denunciate hanno superato quota 88mila, registrando un incremento del 21,8% rispetto al 2023, il dato più alto degli ultimi quarant’anni. Il dato va letto anche come un effetto positivo di una maggiore consapevolezza sulle tutele assicurative. Vediamo in maggiore dettaglio.
Settori produttivi e dinamiche: dove accadono più infortuni
Quasi il 90% degli infortuni sul lavoro si concentra nella gestione “Industria e servizi”, con settori come Manifatturiero, Costruzioni, Sanità, Trasporti e Commercio tra i più colpiti. In calo le denunce nel Manifatturiero (-6,1%) e nelle Costruzioni (-3,4%), mentre crescono nel Commercio (+2,6%). Tuttavia, il comparto delle Costruzioni resta quello con il maggior numero di decessi (182), seguito da Trasporti (132) e Manifatturiero (118). Le denunce in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono aumentate (+3,1%), raggiungendo i livelli pre-pandemia, con un incremento significativo dei decessi in questa modalità (+10,2%). I veicoli coinvolti sono soprattutto auto e furgoni, ma anche moto e biciclette. Per le malattie professionali, le patologie muscolo-scheletriche rappresentano tre denunce su quattro, seguite da disturbi neurologici (es. tunnel carpale), ipoacusie e tumori da esposizione all’amianto.
Differenze territoriali, di genere e provenienza: i profili a rischio
Geograficamente, la maggior parte delle denunce si concentra nel Nord-Est (33%), seguito dal Nord-Ovest e dal Centro. Lombardia ed Emilia-Romagna guidano la classifica delle regioni con più infortuni e decessi. I lavoratori stranieri rappresentano il 23,5% degli infortunati, un dato in crescita negli ultimi anni, così come la loro incidenza nelle malattie professionali (+27,4% rispetto al 2023). Anche le fasce di età under 34 e over 64 risultano in aumento per frequenza di infortuni. Dal punto di vista di genere, le donne rappresentano circa un terzo degli infortuni totali, con una riduzione delle denunce più contenuta rispetto agli uomini. Nelle malattie professionali, invece, le donne risultano più esposte a disturbi del sistema nervoso, mentre gli uomini mostrano incidenze più alte per patologie respiratorie, tumori e sordità.
Dati INAIL Tabella riepilogo
L’analisi dei dati forniti da INAIL nella relazione annuale mostra un quadro complesso: da un lato si registra una stabilità nel numero complessivo degli infortuni sul lavoro, dall’altro un aumento rilevante delle malattie professionali denunciate.
Gli infortuni in itinere (casa-lavoro) sono tornati ai livelli pre-pandemia, con un incremento sia nelle denunce che nei decessi. Emergono inoltre differenze importanti tra settori, fasce d’età, genere, origine e territori, sia per gli infortuni che per le malattie.
Le patologie più frequenti restano quelle muscolo-scheletriche, seguite da quelle neurologiche, dell’orecchio e dai tumori legati all’asbesto. L’aumento delle denunce non è necessariamente segno di peggioramento delle condizioni di lavoro, ma anche frutto di maggiore consapevolezza e informazione.
Ecco una tabella di riepilogo
Voce Dati 2024 Variazione 2023 Totale denunce infortuni 593.000 +0,4% Studenti infortunati 78.000 (di cui 2.100 nei PCTO) +10,5% Lavoratori infortunati 515.000 -1,0% Casi mortali totali 1.202 +1 caso Casi mortali in itinere 303 +10,2% Malattie professionali denunciate 88.000 +21,8% Lavoratori ammalati 58.000 +18,7% % patologie muscolo-scheletriche 75% circa Stabile Denunce stranieri (malattie) 7.659 +27,4% -
Uniemens: documento e allegato tecnico aggiornati giugno 2025
Il 30 giugno INPS ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo allegato tecnico Uniemens, con gli aggiornamenti sul flusso Uniemens dei dipendenti.
II Documento tecnico era stato aggiornato in vece alla data del 28 marzo 2025
Disponibile anche lo schema di validazione UNIEMENS aggiornato al 5 giugno e un nuovo elenco Codici Contratto sempre aggiornati al 30 dicembre 2024.
Si ricorda che questo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti è in vigore dal 2009 ed è obbligatorio per tutti i datori di lavoro.
Prima della introduzione del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro compilava il modello DM10 per denunciare all'INPS le retribuzioni dei dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS.
Uniemens i manuali d’uso aggiornati
L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Ulteriori istruzioni e approfondimenti su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati
Allegati: -
Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate
Tra le novità del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025) è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023.
La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.
In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025
Cosa cambia nella prima versione del decreto
Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo.
Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.
La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni
Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024).
Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.
Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:
- Società controllanti e controllate residenti;
- Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
- Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
- Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.
Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.
il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.
Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.
Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.
I dubbi evidenziati da Sole e Assonime
Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa) in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione.
Anche Assonime, aveva evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.
Vedi anche Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime
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Maternità: nuove indicazioni e modelli INL per l’ interdizione al lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 (cd. TU sulla maternità e paternità).In allegato sono elencate in dettaglio tutte le attività, sostanze, condizioni e processi lavorativi vietati o da sottoporre a valutazione, per proteggere la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento. Si tratta di strumenti operativi indispensabili per datori di lavoro, consulenti del lavoro e operatori degli ITL. (v. maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)
Richieste interdizione dal lavoro: come fare
La circolare INL n. 5944 dell'8 luglio 2025 chiarisce in modo operativo le modalità di richiesta dell’interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia prima (ante partum) che dopo il parto (post partum). L’istanza può essere presentata:
- dalla lavoratrice stessa;
- dal datore di lavoro.
La documentazione da allegare varia a seconda del momento in cui si richiede l’interdizione:
Tipo di interdizione Documentazione richiesta Ante partum Certificato medico con data presunta del parto, mansione svolta, eventuali rischi presenti, dichiarazione del datore sull’impossibilità di adibire ad altre mansioni Post partum Certificato di nascita/autocertificazione, mansione svolta, motivazioni dell’esposizione al rischio Entrambe le parti possono utilizzare i moduli disponibili sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La presentazione dell’istanza viene protocollata dall'INL nella stessa data di ricezione e la relativa istruttoria deve essere avviata tempestivamente.
I datori di lavoro devono anche allegare lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le lavoratrici gestanti o puerpere.
Valutazione dei rischi e criteri per l’interdizione : le mansioni vietate
La fase istruttoria dell'INL prevede la verifica di due condizioni:
- presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute di madre e bambino;
- impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili.
Riportiamo di seguito la tabella delle mansioni vietate come da allegato alla nota
Lavori vietati Periodo di interdizione Riferimento normativo Movimentazione manuale carichi superiori a 3 kg Durante la gestazione Allegato A, lett. G Stazione eretta per più di metà orario lavorativo Durante la gestazione Allegato A, lett. G Posture incongrue e scomode Durante la gestazione Allegato A, lett. G Lavori su scale e impalcature Durante la gestazione Allegato A, lett. E Macchine a pedale con ritmo frequente Durante la gestazione Allegato A, lett. H Utensili o macchine che trasmettono vibrazioni intense Durante la gestazione Allegato A, lett. I Assistenza a malati psichiatrici o infettivi Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. L Manipolazione di sostanze tossiche in agricoltura Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. M Monda e trapianto del riso Durante la gestazione Allegato A, lett. N Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, bus) Durante la gestazione Allegato A, lett. O Contatto con piombo e composti, mercurio, amianto, cancerogeni, mutageni Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, d.lgs. 81/2008 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, art. 11 d.lgs. 151/2001 Manipolazione di animali feroci o velenosi, stalloni o tori Durante la gestazione Allegato A, sezione II Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, ambienti confinati Durante la gestazione Allegato A, sezione II Condotta di veicoli o mezzi operativi pesanti Durante la gestazione Allegato A, punto 27 Esposizione a rumori superiori a 90 dB Durante la gestazione Allegato A, punto 1.b Lavori notturni Durante la gestazione e dopo il parto Art. 53, d.lgs. 151/2001 Contatto con bambini piccoli (educatrici, infanzia, primaria) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025 Lavori sotterranei (miniere) Gestazione e post parto Allegato B, lett. A.1 Movimentazione disabili non autosufficienti (docenti di sostegno) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025 Particolare attenzione è data al comparto scuola:
- le insegnanti di nido, infanzia e primaria sono automaticamente coperte dall’interdizione per l’intero periodo (gestazione + 7 mesi post parto) per rischio biologico e fisico, senza ulteriori accertamenti.
- Per le insegnanti della scuola secondaria e personale di sostegno, la valutazione è caso per caso.
Emissione del provvedimento, comunicazione, ricorsi
L’Ispettorato deve adottare il provvedimento finale relativo all'istruttoria entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
È importante notare che l’astensione effettiva dal lavoro decorre dalla data del provvedimento, e non da quella di presentazione della domanda.
Se mancano documenti fondamentali (come il DVR), l’ufficio può attivare controlli in loco o anche un’ispezione.
Il provvedimento è comunicato a:
- lavoratrice;
- datore di lavoro;
- eventualmente INPS per la gestione economica del congedo in caso di lavoratrici dipendenti.
Se l’istanza è respinta, l’ufficio deve motivare il diniego tramite comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni.
In mancanza di riscontro, segue comunque l’adozione del provvedimento definitivo di diniego.
Infine, è possibile impugnare il provvedimento davanti al Giudice del lavoro qualora si ritenga leso un diritto soggettivo.
Gli allegati mansioni vietate e raccomandazioni
Ecco una panoramica di cosa contengono i tre allegati:
ALLEGATO A – Lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001
Questo è l’allegato più corposo e impone un divieto assoluto di adibizione a determinate mansioni in presenza di gravidanza. È articolato in tre sezioni:
Sezione I: esposizione ad agenti
- Fisici: atmosfere in sovrapressione, rumore >90 dB, vibrazioni, temperature estreme.
- Biologici: agenti patogeni dei gruppi 3 e 4 (es. tubercolosi, rosolia se non immunizzata).
- Chimii: sostanze tossiche, corrosive, cancerogene, mutagene, piombo, amianto, mercurio.
Sezione II: processi e lavori specifici
Include oltre 30 voci di attività vietate, tra cui:
- Lavori in gallerie, cave, miniere;
- Fonderie, forni industriali >500°C;
- Saldatura, metallizzazione, demolizione navi;
- Manipolazione esplosivi, produzione farmaci;
- Uso di martelli pneumatici, pulizia camini, agricoltura con sostanze nocive.
Sezione III: condizioni operative faticose
Contiene condizioni molto comuni, come:
- Lavori in piedi per più di metà orario;
- Posture scomode;
- Macchine a pedale con sforzo frequente;
- Movimentazione manuale di carichi;
- Lavoro su scale e impalcature;
- Contatto diretto con bambini o soggetti fragili (asili, scuole);
- Lavoro a bordo di mezzi di trasporto.
Validità del divieto: spesso si estende fino a 7 mesi dopo il parto, non solo durante la gravidanza.
ALLEGATO B – Ulteriori lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001
Contiene ulteriori restrizioni specifiche per le lavoratrici gestanti o puerpere, in particolare:
Agenti fisici: lavoro in sovrapressione (camere iperbariche).
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia se non immunizzata.
Agenti chimici: piombo e suoi derivati.
condizioni di lavoro vietate: lavoro sotterraneo (es. attività mineraria).
ALLEGATO C – Agenti, processi e condizioni da valutare ex art. 11 d.lgs. 151/2001
Diversamente dai primi due, questo allegato non stabilisce un divieto automatico, ma elenca situazioni che richiedono una valutazione del rischio dettagliata nel DVR aziendale. Include:
Agenti fisici: colpi, vibrazioni, movimentazione pesi, fatica mentale/fisica.
Agenti biologici: anche gruppi 2 (es. citomegalovirus, epatite), se pericolosi per il feto.
Agenti chimici: sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione.
Processi industriali: indicati nell’Allegato XLII del d.lgs. 81/2008.
Condizioni ambientali: sollecitazioni termiche, rumore, radiazioni non ionizzanti.
In questo caso, il datore di lavoro deve valutare il rischio e, se non è possibile eliminarlo o spostare la lavoratrice, si attiva la procedura di interdizione.
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Pensioni Italia-Albania: istruzioni per le domande
Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge n. 29/2025. L’Accordo garantisce il principio della portabilità dei diritti previdenziali, parità di trattamento tra cittadini e collaborazione tra istituzioni. Si applica a tutte le principali assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, malattia, maternità), incluse la Gestione separata e la Gestione pubblica.
INPS ha pubblicato il 1 luglio 2025 le istruzioni nella circolare 106 2025 e nel messaggio 2211 del 10 luglio ha specificato le modalità operative per le domande (v. ultimo paragrafo)
Di seguito una sintesi delle principali indicazioni dell'Istituto.
Pensioni e totalizzazione internazionale
I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione.
L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.
In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione.
Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).
I modelli da utilizzare per distacchi e pensione
DISTACCO
Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.
Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.
Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.
Modello Finalità IT/AL 101 Certificato di copertura contributiva per distacco IT/AL 103 Opzione contributiva per personale diplomatico IT/AL 205 Certificazione periodi assicurativi IT/AL 2 Domanda di pensione vecchiaia/anticipata IT/AL 4 Domanda di pensione di invalidità/inabilità IT/AL 303 Esportabilità prestazioni disoccupazione Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni
In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione.
Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).
L’accordo prevede, inoltre:
- esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
- validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
- collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
- scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).
Domanda di pensione in regime di convenzione Italia Albania
Il Messaggio INPS n. 2211 del 10 luglio 2025 fornisce le istruzioni operative per la presentazione e gestione delle domande di pensione (da parte degli operatori INPS) nell’ambito dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025.
L'istituto specifica in particolare che per presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale tra Italia e Albania,
1 – I residenti in Italia ( sia italiani che albanesi) devono utilizzare il servizio online dell’INPS dedicato alle pensioni internazionali.
Il modulo di domanda è accessibile al seguente link Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale:
Per compilare correttamente la domanda, è necessario:
- Accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
- Selezionare l’Albania come Paese convenzionato.
- Indicare eventuali periodi assicurativi maturati in Albania.
- Allegare la copia del documento di identità albanese ( se cittadini albanesi).
Se i periodi assicurativi in Albania sono anteriori al 2012, allegare obbligatoriamente la “Dichiarazione dello storico lavorativo” e altra documentazione a supporto (es. buste paga, libretti di lavoro).
Specificare nella sezione “note” se si richiede la pensione “ridotta/reduktuar” albanese.
2 – I residenti in Albania, invece, devono presentare la domanda tramite l’Istituto albanese ISSH, che la trasmetterà all’INPS – Polo di Perugia.
L’eventuale liquidazione è retroattiva dal 1° luglio 2025, con valuta albanese convertita in euro secondo la media mensile precedente l’entrata del pro-rata estero.
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Locali Sotterranei e Attività Lavorative: nuove istruzioni INL
L'ispettorato nazionale del lavoro ha fornito nella nota 809 del 29 gennaio 2024 una prima analisi e novità introdotte dalla legge 203 2024 all’articolo 65 del d.lgs. n. 81/2008, relative all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative. Vengono chiarite le regole e la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro: per l'autorizzazione vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.
La nuova disciplina si applica solo ai datori di lavoro che iniziano a usare locali sotterranei dopo il 12 gennaio 2025, mentre chi operava già in tali condizioni per esigenze tecniche non deve presentare comunicazione. Con la nota era fornito un modello di comunicazione da utilizzare.
L'8 luglio è stato pubblicato un nuovo documento, n. 5945 2025 . in cui l'Ispettorato ribadisce che, in assenza di definizioni edilizie uniformi a livello nazionale, per individuare un locale interrato o seminterrato occorre fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali vigenti.
Viene anche specificato che i locali tecnici e quelli a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) sono esentati dall’obbligo di comunicazione in deroga.(all'ultimo paragrafo una sintesi delle nuove istruzioni.)
Deroga per lavoro in locali sotterranei: silenzio assenso
Il legislatore ha previsto una deroga alla normativa vigente ( D.Lgs 81/2008 ), consentendo l’uso di tali locali solo se :
- non vi è emissione di agenti nocivi e
- se vengono rispettate le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima indicate nell’allegato IV del decreto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.
I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo esplicito diniego o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’INL, nel qual caso il termine decorrerà dalla data di trasmissione delle informazioni integrative.
Requisiti e limitazioni all’Uso dei Locali Sotterranei
La comunicazione dell’uso di locali sotterranei può essere presentata solo per locali con destinazione d’uso compatibile e in possesso di titolo edilizio idoneo.
Il datore di lavoro deve allegare una relazione tecnica dettagliata e un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli ambienti agli strumenti urbanistici e alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.
È vietato l’uso di locali sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, lavorazione di materie plastiche a caldo, falegnamerie e tipografie.
Inoltre, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di gas radon, secondo il d.lgs. n. 101/2020, e i risultati devono essere integrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Volture, Modifiche ai Locali e Procedura di Diniego
La comunicazione rimane valida finché non vi siano variazioni nelle strutture, negli impianti o nel ciclo lavorativo. In caso di variazione della ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di continuità all’INL. Se vengono apportate modifiche ai locali o all’attività, occorre presentare una nuova comunicazione e attendere trenta giorni prima dell’uso.
L’INL ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o di negare l’uso dei locali se non sono rispettati i requisiti previsti, notificando il diniego via PEC con motivazione.
Nota 8.7.2025: comunicazione dettagliata – controlli a campione
Le novità di maggior impatto per i datori di lavoro riguardano la gestione delle comunicazioni per il lavoro in deroga e i controlli correlati.
In particolare:
- Obblighi documentali più stringenti: il datore di lavoro deve fornire una relazione dettagliata sulle attività svolte e garantire l’assenza di emissione di agenti nocivi. Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la conformità urbanistica, igienico-sanitaria e impiantistica dei locali.
- Termini per l’uso dei locali: non è consentito l’uso dei locali interrati o seminterrati prima di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, a meno che non sia intervenuta risposta dell’Ispettorato. In caso contrario, scatta la contestazione della violazione
- Controlli e sanzioni: la circolare prevede controlli a campione o mirati soprattutto per comunicazioni inizialmente carenti o per attività a rischio (verniciatura, saldatura, uso di solventi ecc.). Se si accerta la non veridicità delle dichiarazioni, oltre al divieto d’uso dei locali, può scattare la notizia di reato per dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000) e segnalazione all’albo del tecnico asseveratore in caso di falsità
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Sgravio contributivo mamme sostituito da bonus mensile per il 2025
La legge di bilancio 2025 n 207 2024 aveva previsto la riconferma della decontribuzione per le lavoratrici dipendenti con almeno due figli con estensione di questo sgravio alle lavoratrici autonome con partita IVA , ma contestuale rimodulazione del beneficio. Per l'attuazione della novità di attendeva un decreto ministeriale mai emanato. Ora il decreto Omnibus 95 2025 appena apparso in Gazzetta, prevede il rinvio all'anno prossimo e una misura sostitutiva ( integrazione al reddito di 40 euro mensili) (In merito INPS aveva pubblicato il 31 gennaio un messaggio di chiarimenti n. 401/2025 )
Vediamo i dettagli sull'esonero in vigore dal 2024, le modifiche 2025, sospese, e la novità del bonus mensile sostitutivo dello sgravio.
La decontribuzione madri già in vigore per il triennio 2024-2026
Il comma 180 della legge di bilancio 213 2023 prevedeva due diverse misure:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
- l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici purche:
- madri di 3 o piu figli,
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time,sia del settore privato che del pubblico impiego,
- ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,
- nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- SOLO per il 2024 lo stesso sgravio anche per :
- le lavoratrici madri di due figli (sempre con contratto a tempo indeterminato, ed esclusi i rapporti di lavoro domestico)
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.
Decontribuzione madri nella legge di bilancio 2025: misura e durata
Il Ministero dell'economia aveva annunciato già ad ottobre di aver destinato un fondo specifico di 300 milioni di euro per ampliare la misura alle lavoratrici autonome, ricordando che nel 2024 erano state interessate circa 570.000 lavoratrici dipendenti.
Il testo della legge di bilancio 2025 però fa riferimento ad un esonero parziale, non più totale, sia per le lavoratrici dipendenti che autonome.
Al comma 219-220, nel testo definitivo, si prevede che il parziale esonero contributivo sarà riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e
- alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità sem-
plificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, - purche madri di due o più figli
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
DAL 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero, non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Dunque dal 2026 resta confermato per le madri di due figli per un massimo di 10 anni , e con l'esclusione delle lavoratrici già beneficiarie della misura nella forma precedente
L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua,
Per maggiori dettagli sulla percentuali di riduzione e le modalità applicative occorrerà attendere il decreto ministeriale da emanare entro il 30 gennaio 2025.
Lo sgravio per due figli sospeso nel 2025
Nel messaggio 401 2025 INPS fornisce alcune precisazioni sul passaggio dall'esonero contributivo per le lavoratrici madri con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato attualmente in vigore a quello introdotto dalla nuova legge di bilancio . Si sottolinea che per l'operatività della nuova misura si sta attendendo il decreto ministeriale .
Inps ricorda le due misure del esonero legge 203 2023 , che si articola in due modalità
- Esonero per madri di tre o più figli (art. 1, comma 180) valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e
- Esonero per madri di due figli (art. 1, comma 181) sperimentale valida solo per il 2024.
Attenzione al fatto che in questo momento questa seconda modalità non è applicabile nel 2025.
In sostanza, afferma INPS :
- le lavoratrici madri di tre o più figli possono beneficiare dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di accedere al nuovo esonero della legge di Bilancio 2025 solo dal 2027.
- Le madri di due figli hanno potuto usufruire dell’esonero solo per il 2024, mentre dal 2025 potranno beneficiare del nuovo esonero previsto dalla legge di Bilancio 2025, che è soggetto a un tetto di reddito annuo di 40.000 euro.
Le novità del decreto Omnibus: bonus mamme lavoratrici
Come spiega la relazione illustrativa parlamentare sul decreto Omnibus, l'art 6 posticipa al 2026 l’attuazione del parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli.
L’esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.
Al comma 2 per il 2025 è previsto invece, per la medesima platea il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell’anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.
La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per una sola gestione previdenziale.
Per ulteriori chiarimenti operativi è necessario attendere la circolare di istruzioni INPS.
Riportiamo per ulteriore informazione lo schema proposto dal Ministero del lavoro:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026