• Lavoro Dipendente

    Lavoro interinale: sentenza UE sulle retribuzioni

     Un recente sentenza della Corte di Giustizia europea ( Causa 311/21)  riafferma il principio di parità di trattamento dei lavoratori  somministrati  e la necessita per gli stati membri di assicurare  che in caso di differenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva vengano previste le dovute  compensazioni

    Il caso riguardava una lavoratrice tedesca assunta con contratto a termine e inviata da una agenzia di lavoro interinale presso un’azienda  di distribuzione al dettaglio,  dove i dipendenti diretti  ricevevano un trattamento retributivo piu favorevole. La lavoratrice aveva chiesto quindi il riconoscimento di un trattamento .

    Nel ricorso si fa riferimento in particolare all'articolo 5 della direttiva 2008/104, intitolato «Principio della parità di trattamento», che dispone:

    «1.      Per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

    Ai fini dell’applicazione del primo comma le regole in vigore nell’impresa utilizzatrice riguardanti:

    a)      la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani; e

    b)      la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali,

    devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.

    2.      Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un contratto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l’altra.

    3.      Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l’opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

    4.      A condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione, gli Stati membri che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema legislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica possono, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale e in base a un accordo concluso dalle stesse, stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d’occupazione in deroga al principio di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative possono prevedere un periodo di attesa per il conseguimento della parità di trattamento.

    La Corte Ue ha  ribadito  quindi nella propria pronuncia che il lavoro tramite agenzia interinale deve assicurare una protezione globale  ovvero un nucleo di tutela minima ai lavoratori. Nel rispetto di questo concetto , fatta salva la liberta di contrattazione collettiva che puo precedere differenti trattamenti retributivi  è necessario che  vengano previste  altre forme di vantaggio per questi lavoratori  a compensazione  del differente trattamento economico,    in materia di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione"  .

    La sentenza non specifica quali siano in iettaglio le compensazioni ma   si puo ritenere che   possano riguardare l’orario di lavoro, gli straordinari periodi di riposo pemessi e ferie o anche specifici emolumenti ad personam   come il superminimo  esclusi dalla retribuzione  tabellare

    La normativa nazionale deve prevedere una regolazione di tali istituti che consenta di assicurare appunto ai lavoratori interinali una sostanziale parità di trattamento con i lavoratori dipendenti direttamente dall'Azienda utilizzatrice .

     Inoltre  la Corte sottolinea che  

    • "il rispetto dell’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale deve essere valutato, in modo concreto, comparando, per un determinato lavoro, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale, 
    • l’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale non richiede che il lavoratore tramite agenzia interinale interessato sia legato all’agenzia interinale da un contratto di lavoro a tempo indeterminato."

  • Inail

    INAIL giornalisti 2022: le istruzioni per l’F24

    E' stata pubblicata il 6 dicembre scorso  dall'INAIL la circolare 44 2022 che fornisce finalmente le indicazioni sulla gestione dei premi per assicurazione antifortunistica  dei giornalisti dipendenti dopo il passaggio dalla gestione INPGI all'INPS, avvenuta il 1 luglio 2022.

    La principale indicazione  riguarda 

    1.  il versamento dei premi assicurativi  da luglio a novembre  2022 e 
    2. la presentazione delle relative  denunce mensili 

    che vanno indirizzati ad INAIL con scadenza  fissata al 16 dicembre p.v.  Viene però specificato che  questi adempimenti saranno comunque accolti senza sanzioni se  effettuati entro il 31 dicembre 2022.

    Si ricorderà che la legge 234 2021 aveva  definito che la copertura assicurativa  fino a dicembre 2023 segua il regolamento INPGI  ma gli aspetti operativi  erano rimasti in sospeso in attesa di accordi tra i due enti. 

    La circolare 44  chiarisce  che INAIL  si occuperà comunque della  gestione sia dal punto di vista economico che assicurativo, pur  applicando la normativa regolamentare  INPGI  in vigore al 30.6.2022.

    La gestione economica è affidata alla Direzione centrale e viene individuata con l'apposito  codice 150 e con evidenza contabile separata per la raccolta dei premi.

    Vengono forniti quindi in allegato alla circolare i moduli per  gli adempimenti in caso di infortunio

    • denuncia di infortunio o
    • denuncia d’infortunio mortale,

    Si ricorda che il Regolamento prevede che le denunce  siano  presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni  e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni  altra idonea documentazione medica relativa all’evento 

    Il mancato invio della denuncia d’infortunio entro il termine determina la prescrizione dei diritti .

    Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con posta elettronica certificata a [email protected] specificando nell’oggetto “denuncia di infortunio giornalista  COGNOME E NOME”, allegando copia del documento di riconoscimento.

    Contributi INAIL giornalisti modalità di versamento

    Con la circolare viene fornito uno schema di istruzioni ai datori di lavoro.

    I versamenti dei premi vanno effettuati con modello F24 ordinario ( non piu accise) all'INAIL  nella misura seguente

    • Per i giornalisti  praticanti e i  giornalisti con retribuzione pari o superiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è di Euro 11,88; 
    • per i  giornalisti con retribuzione inferiore  a quella di redattore ordinario il contributo mensile è pari ad Euro 6,00. 

    Per poter effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi  contributi, sulla base dei dati comunicati dall’Inpgi al 30 giugno 2022, l’Inail ha  assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN.che  sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo di posta elettronica  certificata.

    I datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti a partire dal 1° luglio 2022 o coloro che non hanno ricevuto la comunicazione  devono richiederli utilizzando il servizio “Inail risponde” (Accesso con credenziali), disponibile nell’area “Supporto” del portale www.inail.it , seguendo il seguente percorso: 

    • Categoria, Gestione del rapporto Assicurativo
    • Sottocategoria, Assistenza servizi online
    • Oggetto, Contributi Giornalisti

    Gli utenti devono quindi indicare i seguenti dati necessari per l’assegnazione del codice ditta, del contro codice e del PIN:

    – codice fiscale dell’azienda/datore di lavoro

    – ragione sociale/denominazione dell’azienda/datore di lavoro

    – indirizzo della sede legale

    – indirizzo mail e indirizzo PEC

     Per informazioni è  disponibile il Contact center Inail al numero 066001, accessibile da rete fissa e da rete mobile  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

    AGGIORNAMENTO 13.12

    INAIL ha reso disponibile anche  l'istruzione operativa datata 12 dicembre in cui fornisce il fac-simile  e istruzioni del modello di pagamento F24  enti pubblici  alle quali è strettamente necessario attenersi per i versamenti da parte di enti e organismi pubblici.

    QUI il testo del documento

    Tutela infortunistica giornalisti dipendenti

    Si ricorda che il Regolamento INPGI  ancora in vigore fino al 31.12 2023 prevede come  indennizzabili gli infortuni da cui derivi un’ invalidità permanente parziale sopra il 5% ,  totale, ovvero la morte, con le misure seguenti

    • invalidità permanente totale: Euro 108.455,95;
    • invalidità permanente parziale:  importo  proporzionale all’ indennità permanente totale (Euro 1.084,56 per punto di invalidità);
    • morte Euro 92.962,24.

    I giornalisti  con  qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

  • Pensioni

    Calcolo pensioni INPS, definiti i coefficienti dal 2023

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale  datato 1° dicembre 2022   emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  riguardante  la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo  in assegno pensionistico,  sulla base dei contributi versati negli anni e  dell'età di pensionamento  del beneficiario, che incrociano i dati ISTAT sulla speranza di vita

    Vengono aggiornate quindi  la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

    Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione  tabella A della citata Legge.

    Viene anche fornita  la Nota Tecnica concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra in dettaglio le modalità di applicazione dei coefficienti 

    L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2023 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali 

    Va sottolineato  anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che  andranno in pensione dal prossimo anno con  almeno parte dell'assegno calcolato  con il  sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale)

    • coloro che non hanno contributi  versati prima del l 31.12.1995; 
    • coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna
    •  chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
    •  chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive dopo il 31.12.2011.

    I nuovi coefficienti  per la prima volta dopo 5 revisioni precedenti dalla data della Rifoma Dini, prevedono una aumento delle rendite pensionistiche.

    La quota contributiva salirà infatti in media del 2,5% . Per fare un esempio un montante  contributivo di 300mila euro al 31.12.2022   si trasforma  nella pensione  a  62 anni, dal 1° gennaio 2023 in  14.646€ annui , cioè 336 euro in piu rispetto al 2022.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Fondo aereo: stop invio SR85 per il personale di terra

    Con il  messaggio  4498 – 2022 l'INPS comunicato ieri una semplificazione  degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale ai fini delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore.

     Si tratta in particolare  dell'  obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  entro il 31 dicembre di ciascun anno, che viene effettuato con il modello “SR85”, per autocertificare di 

    • non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure
    •  di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi,o 
    •  il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. 

     Si ricorda che è prevista  la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto del 31 dicembre.

    La novità è che a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

    L’obbligo di trasmissione resta in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel messaggio n. 1615/2019.

    Resta inoltre in vigore  sia  per il personale navigante  che per il personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

  • Smart working

    Smart working: da oggi 15.12 invii massivi in Excel

    Le comunicazioni dei nuovi rapporti di lavoro in modalità agile  come  definite dal  Decreto del Ministero del Lavoro  del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022. devono possono essere inviate da oggi 15 dicembre ed  entro il 1 gennaio 2023, come previsto dal decreto del ministro Calderone del 30.11.2022 che ha posticipato la scadenza prevista  per i rapporti di lavoro già attivi. 

     il ministero ha reso disponibili anche nuovi template in excel  per gli invii massivi,  nella sezione modulistica ( QUI sotto i link)

    Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. 

    Si ricorda inoltre che il   decreto Aiuti bis 115 2022  convertito in legge,  ha  previsto  una proroga della modalità semplificata fino al 31 dicembre 2022 per cui è ancora possibile  definire rapporti di lavoro agile in maniera unilaterale,  SENZA accordo individuale con il lavoratore.

    Rivediamo le due modalità attualmente in vigore  piu in dettaglio.

    Lavoro agile: doppia modalità  fino al 31.12

    1 – NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA

    A seguito del decreto Semplificazioni, il DM 149 del 22.9. 2022 ha istituito la  nuova modalità di comunicazione  telematica degli accordi al Ministero tramite la piattaforma telematica servizi.lavoro.gov.it  (vedi sotto i dettagli)

      La comunicazione non necessita di allegare copia dell’accordo, come previsto dalla norma istitutiva del dlgs 81 2017.

    Un comunicato sul sito ministeriale  pubblicato il 26 agosto aveva precisato inoltre che:

    1. L'adempimento è previsto  solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo la disciplina previgente;
    2. a regime, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, dalla stipula dell'accordo
    3. in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione puo essere assolto entro il 1° gennaio 2023.

    2 -COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA EMERGENZIALE

    L'art  25 bis del Decreto Aiuti bis ha previsto però che:

    1.  fino al 31 dicembre  è ancora possibile utilizzare la  procedura "emergenziale" semplificata di comunicazione telematica QUI IL MODELLO  dello smart working per i lavoratori del settore privato, senza  la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale;
    2. con  tale procedura  potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni  per  periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la (nuova) procedura ordinaria di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.IN ogni caso NON è richiesto l'invio dell'accordo individuale.

     ATTENZIONE La mancata comunicazione prevede l’applicazione, di una sanzione amministrativa CHE VA da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

    Comunicazione telematica  nuovi accordi smart working

    Il modello  compilato con tutte  le informazioni relative all’accordo di lavoro agile  per le prestazioni che proseguono oltre il 31.12.2022  va trasmesso  con le nuove modalità telematiche attraverso il portale dei servizi on-line del ministero del Lavoro,  accessibile tramite autenticazione con 

    •  SPID  oppure  
    • CIE

    Agli utenti è consentito l’accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

    • Referente aziendale: che può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione 

    • Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

    Il decreto precisa che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.  Il nuovo modello va utilizzato quindi per le modifiche di accordi già presenti o per la nuova istaurazione della modalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 1 settembre.

    Come previsto dalla legge 81 2017  il datore di lavoro  deve conservare copia dell’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

    Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di comunicazione:

    1. • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
    2. • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicat
    3. • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile 
    4. • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile. 

    Invio massivo: Sistema Rest  e nuovi modelli Excel

    In alternativa alla trasmissione tramite  il nuovo  applicativo web   il decreto 149 del 22.8.2022  aveva  confermato la modalità Massiva con il sistema  REST, utile per l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare.

    L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

    Come preannunciato  in occasione della proroga della scadenza,  il Ministero ha reso disponibili  in data 9 dicembre 2022 i modelli di file excel utilizzabili per gli invii massivi. 

    Scarica qui  i TEMPLATE EXCEL.

    Il comunicato non specifica se la modalità Rest resterà ancora utilizzabile. 

    Si attendono comunicazioni ufficiali  ulteriori rispetto al comunicato sul sito istituzionale.

    Allegati:
  • TFR e Fondi Pensione

    TFR pagamento diretto INPS: nuovo invio domande

    Nel messaggio 4469  del  12 dicembre 2022 INPS fornisce  le indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori 

    Si ricorda che la possibilità è prevista per i datori di lavoro che dichiarano l’incapienza contributiva, ossia l’impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori con gli importi contributivi dovuti all'Istituto.

    La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l’invio SOLO tramite i  servizi online, accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi”:

    • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;
    • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML” (modalità massiva tramite file XML, preferibile qualora il numero dei beneficiari sia elevato) 

    Le istruzioni tecniche per la creazione del file XML sono disponibili sul sito dell’Istituto (vedi sotto)

    Invio domande pagamento diretto TFR

    Viene precisato anche nel messaggio che per permettere la più ampia informazione e divulgazione delle novità riguardanti la  dichiarazione di incapienza con file XML, è previsto un periodo transitorio della durata di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del  messaggio, in cui si potranno utilizzare entrambi i canali :

    1. procedura online per l’acquisizione del file XML e 
    2. canale telematico  via mail per la trasmissione del file XML.

    La doppia modalità scadrà quindi il giorno 10 febbraio  2023.

    Istruzioni operative file XML per pagamento TFR

    Le istruzioni tecniche per la creazione di file XML per domande massive complete sono indicate nella documentazione allegata:

    L'istituto raccomanda , prima di inviare i file XML  di:

    • effettuare una validazione del file rispetto al file di definizione XSD per verificare in anticipo la presenza di eventuali errori bloccanti  che comporterebbero lo scarto;
    • verificare la qualità dei dati presenti nei file XML prodotti al fine di evitare ricicli nelle lavorazioni delle pratiche, che inevitabilmente comporterebbero ritardi.

    Il servizio online " TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domanda XML" permette anche di consultare gli esiti delle lavorazioni dei file XML inviati, esiti che si rendono disponibili entro 24 ore dalla consegna dei singoli file. Per informazioni riguardanti i possibili esiti di lavorazione e i relativi formati si rimanda al Manuale Operativo

    È possibile sottoporre esclusivamente  quesiti di carattere tecnico  scrivendo alla casella istituzionale [email protected].

  • CCNL e Accordi

    CCNL pesca coop personale non imbarcato: rinnovo 2022-2025

    Aumenti in busta paga del 6% già  a partire da dicembre 2022  e rafforzamento del welfare contrattuale nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. 

    L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2022  da  Agci – Agrital, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uilapesca 

    Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025,  sia per la parte normativa, sia per la parte economica. Per la pubblicazione del testo si attende l'approvazione delle assemblee di lavoratori.

    I sindacati hanno valutato molto positivamente l'accordo , che presenta novità importanti,  tra cui l'impegno a un nuovo incontro entro il 2023 per valutare soluzioni  per la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità previste dal nuovo contratto.

    CCNL Pesca coop personale non imbarcato

    L' ncremento salariale previsto in occazione del rinnovo è pari al  6% complessivo,  da erogare  in due tranches :

    1.  la prima del 3% dal primo dicembre 2022
    2.  la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.

    iInoltre  si prevedono:

    • aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva 
    • aumento del 10% ( dal 20 al 30%)  per la retribuzione del lavoro  straordinario diurno 
    • nuova indennità aggiuntiva  fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese 
    • aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno  dal 75 al 100% per i primi  cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
    • aumento indennità di cassa dal 5 al 10%

    Viene  infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa,  con l'iscrizione  al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco)  che sarà finanziato con contributi di 52 euro  annui suddivisi in misura paritetica tra  datore di lavoro e  lavoratore.

    Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati.  Qui  il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.

    Si vedano  ulteriori informazioni in filcoopsanitario.it