• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Permessi 104 e congedi: Istruzioni INPS 2023

    Le ultime istruzioni INPS in tema di congedi  e permessi legge 104 

    Sono  state pubblicate   nella circolare INPS 39 -2023  le istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104 92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato alla luce del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia di assistenza a disabili .

    Le  prime  istruzioni erano  state fornite a ridosso della pubblicazione del decreto nel messaggio 3096 2022. 

    L'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il  diritto ai  benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, in particolare in tema di 

    • assistenza al disabile possibile per più referenti 
    • prolungamento del congedo straordinario
    • diritto  ai permessi e priorità dei familiari 
    • aggiornamento dell' applicativo per fare domanda
    • istruzioni per la gestione dei permessi in Uniemens da utilizzare dal periodo di competenza MAGGIO 2023

    Assistenza legge 104 ripartita tra più referenti 

    E' eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui iI  giorni di permesso possono essere utilizzati per  l’assistenza alla  stessa persona disabile grave:

    1.  da più  soggetti  soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro e
    2. dal disabile stesso , per complessivi 3 + 3 giorni di permesso mensili.

    La circolare 39 2023 specifica infatti che " rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese:

    •  dei permessi di cui  all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e
    •  dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti  che prestano assistenza.".

    Ampliamento congedo parentale

    Il prolungamento dei periodi di congedo parentale alternativo fra i genitori  non comporta la riduzione di ferie, riposi  istituti vari eccetto gli emolumenti collegabili  connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva in materia NON può prevedere modifiche peggiorative

    Congedo straordinario Legge 151-2001 per assistenza disabili: diritto e priorità

    L’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità ,  congedo regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 dal 13  agosto 2023 , può essere richiesto anche dal  convivente di fatto  al pari del coniuge e della parte dell’unione civile 

    La circolare 39 prevede il seguente ordine di priorità per la  fruizione del congedo straordinario

    1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile 

    2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,

    3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità

    4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” 

    5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile

    Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

    La domanda telematica permessi  104

    L'istituto informa che la piattaforma telematica  per la  presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di  

    • permessi legge n. 104/1992 per piu referenti dello stesso disabile
    • trasmissione della “Dichiarazione disabile” per il riconoscimento dei referenti 
    • assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da  madre o  padre.
    • congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento  della domanda)

    Flussi di denuncia Uniemens

    Per le comunicazioni delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono stati  introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio  il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal mese di competenza maggio 2023.

  • Rubrica del lavoro

    Rendite INAIL infortuni 2023: nuovi importi e istruzioni

    Gli importi delle prestazioni  INAIL per infortuni e malattie professionali  nei diversi settori 

    •  agricoltura, 
    • industria e
    •  navigazione

    sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore  dal  1° luglio 2023.

    Lo hanno previsto due decreti ministeriali  pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:

    DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e

    DM  n. 89 per i settori  dell’industria e della navigazione,

     come proposto dalla  Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.

    Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.

    (Allegati in fondo all'articolo)

    Prestazioni INAIL  agricoltura

    La Retribuzione convenzionale  per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti.  è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale 

    L’assegno per l’assistenza personale continuativa  è fissato in € 632,94.

    L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.

    Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente: 

    Inabilità

    Importi dal 1° luglio 2023

    dal 50 al 59%

    € 444,83

    dal 60 al 79%

     € 620,74

    dall’80 all’89%

    €1.065,70

    dal 90 al 100%

     € 1.510,28

     100% + a.p.c

     € 2.143,55

    Prestazioni INAIL Industria e navigazione

    La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .

    Minimale e massimale della retribuzione annua,  sono quindi  stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:

    •  € 19.221,30 e di 
    • € 35.696,70.

    Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in

    •  € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti,
    •  € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e 
    • i€ 39.623,34 per gli altri ufficiali.

    L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.

    Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:

    Inabilità

    Importi dal 1° luglio 2023

    dal 50 al 59%

    € 355,14

    dal 60 al 79%

     € 498,27

    dall’80 all’89%

    € 925,12

    dal 90 al 100%

     € 1.425,28

     100% + a.p.c

     € 2.059,02

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo Ccnl autostrade e trafori 2023: le nuove tabelle retributive

    Sottoscritto  iil 18 luglio 2023  l’accordo di rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. A riferirlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.

    Il rinnovo, sottoscritto unitariamente con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private), interessa circa 13 mila addetti del settore ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.

    “Dal punto di vista economico è previsto   nel triennio  un aumento salariale di 250 euro al livello C.   Si tratta di un aumento di  210 euro sui minimi tabellari ripartiti in 

    • 60 euro ad agosto 2023,
    •  50 euro a gennaio 2024, 
    • 30 euro ad agosto 2024 e 
    • 70 euro gennaio 2025. 

    Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del TFR.

     Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro.

    Prevista a livello economico anche un ‘Una Tantum’ al livello C di 700 euro con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum”.

    “Dal punto di vista normativo – spiegano i sindacati – vengono introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del FTH e del Part Time, al comporto per le gravi malattie. Viene esclusa qualsiasi forma di penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. A settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera”.

    Aumenti contrattuali CCNL autostrade trafori 2023

    Nelle tabelle seguenti gli aumenti retributivi per tutti i livelli e i nuovi minimi 

    AUMENTI RETRIBUTIVI

    Livello

    Aumento dal
    1° agosto 2023

    Aumento dal
    1° gennaio 2024

    Aumento dal
    1° agosto 2024

    Aumento dal
    1° gennaio 2025

    Totale aumento

    A

    95,27

    79,39

    47,64

    111,15

    333,45

    A1

    85,14

    70,95

    42,57

    99,32

    297,98

    B

    75,00

    62,50

    37,50

    87,50

    262,50

    B1

    68,51

    57,09

    34,26

    79,93

    239,79

    C

    60,00

    50,00

    30,00

    70,00

    210,00

    C1

    54,73

    45,61

    27,36

    63,85

    191,55

    D

    40,54

    33,78

    20,27

    47,30

    141,89

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimi al 31 luglio 2022

    Minimi dal
    1° agosto 2023

    Minimi dal
    1° gennaio 2024

    Minimi dal
    1° agosto 2024

    Minimi dal
    1° gennaio 2025

    A

    2.700,43

    2.795,70

    2.875,09

    2.922,73

    3.033,88

    A1

    2.413,16

    2.498,30

    2.569,25

    2.611,82

    2.711,14

    B

    2.125,85

    2.200,85

    2.263,35

    2.300,85

    2.388,35

    B1

    1.942,05

    2.010,56

    2.067,65

    2.101,91

    2.181,84

    C

    1.700,70

    1.760,70

    1.810,70

    1.840,70

    1.910,70

    C1

    1.551,33

    1.606,06

    1.651,67

    1.679,03

    1.742,88

    D

    1.149,11

    1.189,65

    1.223,43

    1.243,70

    1.291,00

    UNA TANTUM

    Livello

    Una Tantum

    A

    1.111,49

    A1

    993,24

    B

    875,00

    B1

    799,32

    C

    700,00

    C1

    638,51

    D

    472,97

    Aumenti per anzianità

    Nell'accordo è stato anche stabilito che in caso di:

    • stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, ovvero
    • riassunzione a tempo indeterminato entro i 24 mesi dalla precedente cessazione, di un lavoratore precedentemente impiegato a termine,

    in presenza di mansioni equivalenti, i periodi di lavoro effettuati vanno sommati ai fini del riconoscimento dell’aumento per anzianità previsto dall’articolo 26.

    Malattia

    Viene riformulato l’articolo 32 in materia di periodo di comporto e di integrazione del trattamento di malattia, prevedendo  periodi di conservazione del posto diversificati in relazione all’anzianità di servizio, con decorrenza dal 18 luglio 2023.

    Indennità per lavoro domenicale

    Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi dal 18 luglio 2023 la prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore nella giornata di domenica comporta il riconoscimento di un’indennità pari a euro 10,00.

    Politiche di genere e violenza di genere

    Specifiche norme sono state inserite nel CCNL  in materia di rispetto della parità di genere e di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro.

     

  • PRIMO PIANO

    Buone pratiche per il collocamento mirato: al via la raccolta

    E' stato pubblicato sul sito del  Ministero del lavoro il decreto direttoriale  n. 154 dell'11 settembre 2023 che definisce le modalità di presentazione delle proposte di buone pratiche  in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili 

    Le buone pratiche approvate  saranno raccolte in una sezione del portale del Ministero, come previsto dal decreto legislativo 151 2015 

    Il ministero intende raccogliere le pratiche  piu efficaci da mettere a disposizione dei  datori di lavoro per migliorare la gestione  del collocamento mirato  delle persone con disabilit.,   

    Le buone prassi , che devono rispondere  ai principi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato  definite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 11 marzo 2022,  riguardano in particolare i seguenti aspetti :

    1. – della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e INAIL  in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
    2. – di accordi territoriali  di cooperazione tra  lee organizzazioni sindacali  le cooperative sociali le associazioni delle persone con disabilità e  i loro familiari,  e  altre organizzazioni del Terzo settore 
    3. – di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo 
    4. – di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
    5.  dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, per la predisposizione di progetti personalizzati  e soluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

    Collocamento mirato : come inviare le proposte 

    Le proposte vanno inviate  esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con accesso  tramite SPID/CIE 

    Devono essere presenti le voci individuate nella tabella allegata al decreto. 

    Collocamento mirato: la valutazione delle buone pratiche

    La  presa in carico avverrà a cadenza quadrimestrale da parte del gruppo di lavoro permanente, appositamente creato.

     Il giudizio terra conto dei seguenti criteri 

    • – l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi che quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;
    • soluzioni dei problemi identificati;
    • – sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;
    • significatività e innovatività.

    Come detto le buone prassi riconosciute dal gruppo di lavoro permanente come rispondenti alle finalità delle linee guida  saranno oggetto di pubblicazione all’interno  del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it.

     La pagina di pubblicazione si articola in 5 sezioni dedicate rispettivamente ai seguenti ambiti: 

    1. reti integrata dei servizi, 
    2. accordi territoriali, 
    3. modalità di valutazione bio-psichico-sociale della disabilità, 
    4. analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro 
    5.  responsabile dell’inserimento lavorativo sui luoghi di lavoro.
  • Lavoro Dipendente

    Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi

    Il dipendente  ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute  nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo  datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma  vanno messi a disposizione dell'interessato.

    E' quanto ha stabilito  il Garante per la privacy,  irrogando una sanzione di 10mila euro,  di cui  da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.

    Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere

     Il provvedimento 290  datato 6  luglio 2023  ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità  che non aveva dato riscontro  alle sue richieste di accesso  dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.

    La contestazione, infatti   aveva portato al licenziamento del lavoratore  facendo riferimento ad attività extra lavorative  del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti. 

    L'azienda però, dopo lungo ritardo  aveva risposto negativamente definendo le richieste  "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali  il lavoratore chiedeva  di accedere.

    Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il  dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa  sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.

    Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore  a conoscenza di tutti dati   raccolti con le investigazioni ,  anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.

    Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza 

    L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.

    Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.

  • PRIMO PIANO

    Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande

    Nuove funzioni  negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione 

    1. dei permessi legge 104 1992 e 
    2. dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari 

    Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati  con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata

    L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :

    Variazione domande permessi legge 104

    Nel messaggio 3141 del 7  settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità  relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o  CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione domande congedo straordinario

    Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023   sono specificate le istruzioni  per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione dati richieste: la procedura online 

    In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:

    •  l’indirizzo del domicilio, 
    • i dati lavorativi, 
    • le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

    In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .

    ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la  richiesta.  Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione

    Il messaggio   chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:

     ESEMPIO

    1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;

    2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;

    3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.

    A settembre 2023 potrà  essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa  alla prima domanda,perche il  periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate

    Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

    1.     selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
    2. ·   indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
    3.    la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
    4. –    se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
    5.     confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
    6.      presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.

    Al termine dell’inserimento delle informazioni  la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”

    Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:

    ·     consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;

    ·     annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

    In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

    Domanda online funzione Rinuncia

    Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio  2023 INPS  aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei  dipendenti che assistano familiari con disabilità grave,  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    La nuova funzionalità denominata “Rinuncia”  consente appunto  di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo  per il quale è stata presentata domanda ed è  raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo   per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. 

  • Lavoro estero

    Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato

    Nella recente circolare 25  2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza  ai fini fiscali  per chiarire la tassazione nei casi di  smart working o lavoro agile , da remoto,  ovvero quando  c'è  separazione tra

    • il luogo di svolgimento dell'attività,
    •  il luogo della residenza e
    •  il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.

     Queste modalità lavorative  stanno  infatti diventando specialmente in alcuni settori  – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia

    La prima parte  della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma  in particolare sull'applicazione dei  due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale  dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da

    1. articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»),  e
    2. articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);

     I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi   non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività

    Smart working non agevolato per docenti e ricercatori   DL 78 2010

    L'agenzia  ricorda nella prima parte del testo che  entrambi  i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.

     Inoltre,  si considera necessario  che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.

     Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).

    Per il regime degli impatriati  come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti  la circolare afferma che può accedere  all'agevolazione  "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

    Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".

     Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal  decreto legge n. 78 del 2010,  che  riguarda  docenti e  ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"

    Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.