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Permessi 104 e congedi: Istruzioni INPS 2023
Le ultime istruzioni INPS in tema di congedi e permessi legge 104
Sono state pubblicate nella circolare INPS 39 -2023 le istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104 92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato alla luce del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia di assistenza a disabili .
Le prime istruzioni erano state fornite a ridosso della pubblicazione del decreto nel messaggio 3096 2022.
L'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il diritto ai benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, in particolare in tema di
- assistenza al disabile possibile per più referenti
- prolungamento del congedo straordinario
- diritto ai permessi e priorità dei familiari
- aggiornamento dell' applicativo per fare domanda
- istruzioni per la gestione dei permessi in Uniemens da utilizzare dal periodo di competenza MAGGIO 2023
Assistenza legge 104 ripartita tra più referenti
E' eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui iI giorni di permesso possono essere utilizzati per l’assistenza alla stessa persona disabile grave:
- da più soggetti soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro e
- dal disabile stesso , per complessivi 3 + 3 giorni di permesso mensili.
La circolare 39 2023 specifica infatti che " rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese:
- dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e
- dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.".
Ampliamento congedo parentale
Il prolungamento dei periodi di congedo parentale alternativo fra i genitori non comporta la riduzione di ferie, riposi istituti vari eccetto gli emolumenti collegabili connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva in materia NON può prevedere modifiche peggiorative
Congedo straordinario Legge 151-2001 per assistenza disabili: diritto e priorità
L’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità , congedo regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 dal 13 agosto 2023 , può essere richiesto anche dal convivente di fatto al pari del coniuge e della parte dell’unione civile
La circolare 39 prevede il seguente ordine di priorità per la fruizione del congedo straordinario
1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,
3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità
4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi”
5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile
Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.
La domanda telematica permessi 104
L'istituto informa che la piattaforma telematica per la presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di
- permessi legge n. 104/1992 per piu referenti dello stesso disabile
- trasmissione della “Dichiarazione disabile” per il riconoscimento dei referenti
- assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da madre o padre.
- congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento della domanda)
Flussi di denuncia Uniemens
Per le comunicazioni delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal mese di competenza maggio 2023.
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Rendite INAIL infortuni 2023: nuovi importi e istruzioni
Gli importi delle prestazioni INAIL per infortuni e malattie professionali nei diversi settori
- agricoltura,
- industria e
- navigazione
sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Lo hanno previsto due decreti ministeriali pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:
DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e
DM n. 89 per i settori dell’industria e della navigazione,
come proposto dalla Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.
Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.
(Allegati in fondo all'articolo)
Prestazioni INAIL agricoltura
La Retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti. è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale
L’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in € 632,94.
L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente:
Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
€ 444,83
dal 60 al 79%
€ 620,74
dall’80 all’89%
€1.065,70
dal 90 al 100%
€ 1.510,28
100% + a.p.c
€ 2.143,55
Prestazioni INAIL Industria e navigazione
La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .
Minimale e massimale della retribuzione annua, sono quindi stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:
- € 19.221,30 e di
- € 35.696,70.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in
- € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti,
- € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e
- i€ 39.623,34 per gli altri ufficiali.
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:
Allegati:Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
€ 355,14
dal 60 al 79%
€ 498,27
dall’80 all’89%
€ 925,12
dal 90 al 100%
€ 1.425,28
100% + a.p.c
€ 2.059,02
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Rinnovo Ccnl autostrade e trafori 2023: le nuove tabelle retributive
Sottoscritto iil 18 luglio 2023 l’accordo di rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. A riferirlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.
Il rinnovo, sottoscritto unitariamente con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private), interessa circa 13 mila addetti del settore ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.
“Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento salariale di 250 euro al livello C. Si tratta di un aumento di 210 euro sui minimi tabellari ripartiti in
- 60 euro ad agosto 2023,
- 50 euro a gennaio 2024,
- 30 euro ad agosto 2024 e
- 70 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del TFR.
Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro.
Prevista a livello economico anche un ‘Una Tantum’ al livello C di 700 euro con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum”.
“Dal punto di vista normativo – spiegano i sindacati – vengono introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del FTH e del Part Time, al comporto per le gravi malattie. Viene esclusa qualsiasi forma di penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. A settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera”.
Aumenti contrattuali CCNL autostrade trafori 2023
Nelle tabelle seguenti gli aumenti retributivi per tutti i livelli e i nuovi minimi
AUMENTI RETRIBUTIVI
Livello
Aumento dal
1° agosto 2023Aumento dal
1° gennaio 2024Aumento dal
1° agosto 2024Aumento dal
1° gennaio 2025Totale aumento
A
95,27
79,39
47,64
111,15
333,45
A1
85,14
70,95
42,57
99,32
297,98
B
75,00
62,50
37,50
87,50
262,50
B1
68,51
57,09
34,26
79,93
239,79
C
60,00
50,00
30,00
70,00
210,00
C1
54,73
45,61
27,36
63,85
191,55
D
40,54
33,78
20,27
47,30
141,89
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Livello
Minimi al 31 luglio 2022
Minimi dal
1° agosto 2023Minimi dal
1° gennaio 2024Minimi dal
1° agosto 2024Minimi dal
1° gennaio 2025A
2.700,43
2.795,70
2.875,09
2.922,73
3.033,88
A1
2.413,16
2.498,30
2.569,25
2.611,82
2.711,14
B
2.125,85
2.200,85
2.263,35
2.300,85
2.388,35
B1
1.942,05
2.010,56
2.067,65
2.101,91
2.181,84
C
1.700,70
1.760,70
1.810,70
1.840,70
1.910,70
C1
1.551,33
1.606,06
1.651,67
1.679,03
1.742,88
D
1.149,11
1.189,65
1.223,43
1.243,70
1.291,00
UNA TANTUM
Livello
Una Tantum
A
1.111,49
A1
993,24
B
875,00
B1
799,32
C
700,00
C1
638,51
D
472,97
Aumenti per anzianità
Nell'accordo è stato anche stabilito che in caso di:
- stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, ovvero
- riassunzione a tempo indeterminato entro i 24 mesi dalla precedente cessazione, di un lavoratore precedentemente impiegato a termine,
in presenza di mansioni equivalenti, i periodi di lavoro effettuati vanno sommati ai fini del riconoscimento dell’aumento per anzianità previsto dall’articolo 26.
Malattia
Viene riformulato l’articolo 32 in materia di periodo di comporto e di integrazione del trattamento di malattia, prevedendo periodi di conservazione del posto diversificati in relazione all’anzianità di servizio, con decorrenza dal 18 luglio 2023.
Indennità per lavoro domenicale
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi dal 18 luglio 2023 la prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore nella giornata di domenica comporta il riconoscimento di un’indennità pari a euro 10,00.
Politiche di genere e violenza di genere
Specifiche norme sono state inserite nel CCNL in materia di rispetto della parità di genere e di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro.
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Buone pratiche per il collocamento mirato: al via la raccolta
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale n. 154 dell'11 settembre 2023 che definisce le modalità di presentazione delle proposte di buone pratiche in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili
Le buone pratiche approvate saranno raccolte in una sezione del portale del Ministero, come previsto dal decreto legislativo 151 2015
Il ministero intende raccogliere le pratiche piu efficaci da mettere a disposizione dei datori di lavoro per migliorare la gestione del collocamento mirato delle persone con disabilit.,
Le buone prassi , che devono rispondere ai principi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato definite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 11 marzo 2022, riguardano in particolare i seguenti aspetti :
- – della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e INAIL in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
- – di accordi territoriali di cooperazione tra lee organizzazioni sindacali le cooperative sociali le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, e altre organizzazioni del Terzo settore
- – di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo
- – di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
- – dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, per la predisposizione di progetti personalizzati e soluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.
Collocamento mirato : come inviare le proposte
Le proposte vanno inviate esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con accesso tramite SPID/CIE
Devono essere presenti le voci individuate nella tabella allegata al decreto.
Collocamento mirato: la valutazione delle buone pratiche
La presa in carico avverrà a cadenza quadrimestrale da parte del gruppo di lavoro permanente, appositamente creato.
Il giudizio terra conto dei seguenti criteri
- – l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi che quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;
- – soluzioni dei problemi identificati;
- – sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;
- – significatività e innovatività.
Come detto le buone prassi riconosciute dal gruppo di lavoro permanente come rispondenti alle finalità delle linee guida saranno oggetto di pubblicazione all’interno del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it.
La pagina di pubblicazione si articola in 5 sezioni dedicate rispettivamente ai seguenti ambiti:
- reti integrata dei servizi,
- accordi territoriali,
- modalità di valutazione bio-psichico-sociale della disabilità,
- analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro
- responsabile dell’inserimento lavorativo sui luoghi di lavoro.
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Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi
Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato.
E' quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro, di cui da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.
Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere
Il provvedimento 290 datato 6 luglio 2023 ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva dato riscontro alle sue richieste di accesso dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.
La contestazione, infatti aveva portato al licenziamento del lavoratore facendo riferimento ad attività extra lavorative del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti.
L'azienda però, dopo lungo ritardo aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.
Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.
Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni , anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza
L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.
Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.
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Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande
Nuove funzioni negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione
- dei permessi legge 104 1992 e
- dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari
Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata
L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :
Variazione domande permessi legge 104
Nel messaggio 3141 del 7 settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Variazione domande congedo straordinario
Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023 sono specificate le istruzioni per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Variazione dati richieste: la procedura online
In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:
- l’indirizzo del domicilio,
- i dati lavorativi,
- le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.
In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .
ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la richiesta. Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione
Il messaggio chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:
ESEMPIO
1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;
2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;
3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.
A settembre 2023 potrà essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa alla prima domanda,perche il periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate
Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:
- selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
- · indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
- la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
- – se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
- confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
- presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.
Al termine dell’inserimento delle informazioni la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”
Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:
· consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;
· annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.
Domanda online funzione Rinuncia
Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio 2023 INPS aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei dipendenti che assistano familiari con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La nuova funzionalità denominata “Rinuncia” consente appunto di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo per il quale è stata presentata domanda ed è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo per domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.
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Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato
Nella recente circolare 25 2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza ai fini fiscali per chiarire la tassazione nei casi di smart working o lavoro agile , da remoto, ovvero quando c'è separazione tra
- il luogo di svolgimento dell'attività,
- il luogo della residenza e
- il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.
Queste modalità lavorative stanno infatti diventando specialmente in alcuni settori – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia
La prima parte della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma in particolare sull'applicazione dei due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da
- articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), e
- articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);
I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività
Smart working non agevolato per docenti e ricercatori DL 78 2010
L'agenzia ricorda nella prima parte del testo che entrambi i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.
Inoltre, si considera necessario che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.
Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).
Per il regime degli impatriati come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti la circolare afferma che può accedere all'agevolazione "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.
Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".
Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal decreto legge n. 78 del 2010, che riguarda docenti e ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"
Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.