• Lavoro estero

    Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera

    Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.

    Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.

    Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo  4,  paragrafo  4,  della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.

    Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale

    Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.

    L'articolo  2,  comma  2, del  TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

    Inoltre, ai  sensi  del  comma  2­bis  del  citato  articolo  2  del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999 

    Pertanto,  anche  a  seguito  della  formale  iscrizione  all'AIRE,  nei  confronti  di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a  sussistere  una  presunzione  (relativa) di residenza fiscale in Italia  in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. 

    Ciò  posto,  sulla  base  degli  elementi di  fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.

    Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. 

    Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. 

    Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. 

    Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di  Convenzione  OCSE,  reca  una  disposizione  che  prevede  esplicitamente,  per  la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    In  particolare, il  suddetto articolo  4, paragrafo  4, della  Convenzione prevede che  ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''. 

    Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento

    A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il  cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante. 

    Sussistendo tale presupposto:

    • l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
    • mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    L'iscrizione all'AIRE  del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale. 

    Ciò  posto, per  quel  che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''. 

    Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x. 

    A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).

    A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale  svizzera  dell'Istante  decorrente  dal  giorno  successivo  al  giorno  z  dell'anno  x) i  redditi  di  lavoro  dipendente  prodotti  dal Contribuente  in  Svizzera,  a  decorrere  dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione). 

    Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2  a presentare in Italia la dichiarazione dei  redditi per l'anno d'imposta  x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno

    Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

    Le tabelle delle retribuzioni  cosi determinate vanno  prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

    La circolare ricorda che si applicano: 

    •  ai lavoratori italiani, 
    •  ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
    •  ai lavoratori extracomunitari,  titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario 
    •  ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

    Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione  va  determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve  essere diviso per 12 e il risultato va  raffrontato con le tabelle del settore corrispondente. 

    Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese  ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico,  la retribuzione convenzionale corrispondente  deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento 

    Modalità Regolarizzazione contributiva

    I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni  della circolare possono regolarizzare tali periodi  senza aggravio di oneri aggiuntivi  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.

     Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro  devono 

    – calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

    – le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023

    E' stata pubblicata il  14 marzo 2023  la  Circolare Inps n. 28  che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

    Importi assegni familiari 2023 

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%. 

     Di conseguenza: 

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023  è fissato all'importo mensile di 523,83 euro  e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
    •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Attenzione sempre  al fatto che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

  • Lavoro Dipendente

    Negoziazione assistita lavoro: i modelli scaricabili

    A seguito della riforma del processo civile realizzata con il D.LGS 149 2022  è stato consentito l'accesso alla negoziazione assistita  anche per controversie di lavoro (L'art. 9 ha infatti modificato  l’art. 2-ter nel D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni nella legge n. 162/2014) , ferme restando  le possibilità di arbitrato e di conciliazione da svolgere presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative).

    Aspetto importante  il fatto che  le parti possono essere assistite da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    L’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani)  ha reso disponibili  a questo proposito 6 modelli per accedere alla negoziazione assistita, al fine di agevolare il lavoro dei giuslavoristi. Si tratta in particolare di:

    1. Invito a concludere convenzione
    2. Adesione invito
    3. Convenzione
    4. Accordo a seguito di negoziazione assistita
    5. Comunicazione ordine avvocati
    6. Comunicazione commissione certificazione.

    Nei modelli sono indicate in corsivo le parti da utilizzare eventualmente sulla base del caso specifico.

    L'associazione ricorda che il ricorso  alla negoziazione assistita  non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. All’esito della procedura di negoziazione assistita  al contratto  si applica l’art. 2113, c. 4, c.c.  

    Attenzione anche al fatto che l’accordo deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro 10 giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003, che sono :

    •  gli  enti  bilaterali  costituiti nell'ambito territoriale di riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
    •  le  Direzioni  provinciali  del lavoro e le province, secondo quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro  
    •  le  universita'  pubbliche  e private, comprese le Fondazioni  universitarie,  esclusivamente  nell'ambito  di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con  docenti  di diritto del lavoro di ruolo 
    •   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali – Direzione   generale   della   tutela  delle  condizioni  di  lavoro, esclusivamente  nei  casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie  sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per  quei  datori  di  lavoro  con  unica sede di lavoro associati ad organizzazioni  imprenditoriali  che  abbiano predisposto  a livello  nazionale  schemi  di  convenzioni  certificati  presso  il  Ministero  del  lavoro Direzione generale della tutela delle condizioni  di lavoro;
    •    i  consigli  provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di  lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento

  • Inail

    Autoliquidazione INAIL incompleta e Durc a rischio: come fare

    I datori di lavoro che hanno omesso l'invio all'INAIL  del foglio salari   per l'autoliquidazione,  dovuto entro il 28 febbraio,   rischiano in caso di controlli non solo la sanzione amministrativa ma anche il blocco del Documento unico di regolarità  contributiva DURC. Vediamo più in dettaglio le possibilità di sanare la situazione 

    L'autoliquidazione INAIL dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.richiede  ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale l'invio 

    • della dichiarazione delle retribuzioni telematica,  
    • della richiesta di rateazione e 
    • della domanda di riduzione del premio artigiani 

    In questi giorni l'istituto sta raccogliendo i dati aziendali e , in caso di mancato recepimento delle retribuzioni  richieste,  l’INAIL può:

    1. procedere all’accertamento di tali retribuzioni o 
    2. efettuare la liquidazione del premio  sulla base delle  retribuzioni dell’anno precedente.

    ATTENZIONE La necessità di accertamento può portare anche  a verifiche ispettive in particolare per le aziende di più grandi dimensioni,   in particolare in merito a una eventuale cessata attività.

    Si ricorda che la mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con:

    • sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se l'omissione non comporta un premio  inferiore al dovuto. 
    • sanzione amministrativa  e sanzioni civili se  l' omissione determina una mancata  richiesta di premio 

    Come accennato in apertura una delle conseguenze del mancato invio del foglio salari  è  anche  l'impossibilita di ottenere il  DURC  – documento unico di regolarità contributiva, (come chiarito nella   circolare INAIL n. 61/2015).

    E' possibile  però, per scongiurare  questa  eventualità,  effettuare l'invio del foglio salari  con la massima urgenza,  anche dopo il termine di scadenza  purché prima di eventuali solleciti INAIL .

  • Pace Fiscale

    Stralcio cartelle entro 1.000 euro: ricadute sulla previdenza

    Sono  possibili ricadute  negative  sul montante previdenziale per  autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro. 

    Lo evidenzia nell' Informativa 31  del 7 marzo il Consiglio nazionale dei commercialisti   che interviene   nell'ottica di collaborazione con l'INPS ,  in merito all' "annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali" previsto dalla recente legge di bilancio, L. 197 2022.

    Si ricorda che lo stralcio avverrà automaticamente  alla data del 31 marzo 2023,   e che riguarda i debiti    verso 

    •  amministrazioni statali, 
    • agenzie fiscali e
    • enti pubblici previdenziali.

    affidati all'Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

     La norma non prevede una specifica domanda da parte del debitore  ma resta ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la data del 31 marzo, il pagamento degli importi dovuti, che saranno acquisiti a titolo definitivo. 

    Inps e il consiglio nazionale degli ordini dei commercialisti  evidenziano in particolare che 

    1.  lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), 
    2. lavoratori autonomi in agricoltura e
    3.  iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti),

    devono  valutare attentamente  le conseguenze del mancato pagamento dei  debiti contributivi , in quanto tali importi  non potranno  una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la loro posizione previdenziale. 

    La nota precisa inoltre  che 

    • la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione. 
    • Attenzione in particolare al fatto che per i lavoratori autonomi agricoli  il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate. 

    Può essere quindi consigliabile valutare la possibilità di procedere entro il 31 marzo 2023 al saldo del debito per evitare lo stralcio automatico e eventuali effetti dannosi sulla propria posizione contributiva.

  • Lavoro estero

    Proroga Impatriati: non applicabile la remissione in bonis

    La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga  di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia  delle Entrate nella Risposta  a Interpello  n 223 del 22 febbraio 2023 .

    La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016,   che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati”  (articolo 16, Dlgs n. 147/2015). 

    Come noto l'agevolazione è stata modificata  con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.

    La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati”  (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.

    Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia

    Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare  l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi    se,  per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse  possibile  ricorrere all'istituto della  remissione in bonis di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-­legge n. 16 del 2012.  

    Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che  tale articolo prevede che:

     "la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  amministrative di accertamento (…) . 

    L'agenzia sottolinea  che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale  come richiesto dalla norma 

    Viene richiamato inoltre  il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019,  e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021  sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.

    Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383,   neanche l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  risulta utilizzabile per sanare la situazione.