• Lavoro Autonomo

    Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo

    Il Decreto Legge n. 19/2026 introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

    Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.

    La finalità della norma è  di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.

    Responsabile tecnico temporaneo: requisiti

    l comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece  alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche

    Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.

    Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.

    Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

    Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:

    • un dipendente;
    • un familiare coadiuvante;
    • un collaboratore;

    purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.

    Durata dell’incarico

    Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:

    • durata massima ordinaria: 30 giorni;
    • proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.

    La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.

    Obblighi di comunicazione

    Il periodo di sostituzione  del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:

    • allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
    • alla Camera di Commercio territorialmente competente.

    Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL Dirigenti Logistica 2026: gli aumenti e il nuovo welfare

    Il 16 febbraio 2026 Assologistica e Manageritalia hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 31 maggio 2023 per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali e aeroportuali.

    L’intesa decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, intervenendo in modo strutturale su trattamento economico, minimi retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare, coperture assicurative e agevolazioni contributive per favorire l’inserimento di dirigenti, in particolare nelle PMI.

    Le parti sociali ribadiscono il principio dell’unicità del contratto dei dirigenti del terziario e l’impegno a contrastare il dumping contrattuale, promuovendo un sistema di tutele omogenee e certe. Centrale resta la bilateralità, con un’attenzione alla sostenibilità dei fondi contrattuali.

    Sotto il profilo economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo pari a 750 euro mensili a regime nel triennio 2026-2028, oltre a Una tantum e rafforzamento del welfare contrattuale 

     Vediamo di seguito tutte le novità

    La novità contrattuali

    Il rinnovo 2026-2028 introduce rilevanti innovazioni normative, con l’obiettivo di modernizzare il sistema delle tutele e favorire l’accesso e la permanenza nella dirigenza, in molti ambiti.

    In primo luogo viene confermato l’ambito applicativo per le imprese della supply chain, comprese quelle operanti in infrastrutture interportuali, portuali e aeroportuali.

     Le parti si impegnano ad assicurare la piena e corretta applicazione del contratto, contrastando l’utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività.

    E' rafforzato  il diritto alla formazione continua: i dirigenti hanno diritto ad almeno 6 giorni di congedo retribuito nell’arco di un triennio per la partecipazione a specifici programmi formativi concordati con l’azienda.

    Previdenza complementare e Fondo sanitario Pastore

    Sul fronte della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2026 la quota di contributo ordinario a carico del dirigente al Fondo Mario Negri è elevata al 2%, mentre il contributo integrtivo a carico del datore di lavoro aumenta progressivamente fino al 2,62% dal 2028.

    In materia assicurativa viene adeguato il premio per la Garanzia Infortuni Pastore, con incremento del contributo annuo dovuto dalle aziende per ciascun dirigente ordinario. Sono inoltre precisate le condizioni di copertura in caso di invalidità permanente e introdotta una franchigia per gli infortuni extraprofessionali di minore entità.

    Agevolazioni contributive per inserimento nelle PMI

    Il nuovo impianto delle agevolazioni contributive, operativo dal 1° marzo 2026, consente alle aziende di applicare forme di contribuzione ridotta per nuove assunzioni o nomine di dirigenti, per un massimo di due anni (tre in caso di contratti legati all’“invecchiamento attivo”).

    In via sperimentale, per le aziende che introducono per la prima volta una figura dirigenziale in organico dal 1° gennaio 2026, è prevista una specifica agevolazione sulla previdenza complementare, con contributo ordinario datoriale pari a 300 euro annui, senza contributo integrativo e senza quota a carico del dirigente.

    Politiche attive, genitorialità e tutele rafforzate

    Dal 1° marzo 2026 il contributo per le politiche attive in caso di licenziamento è fissato in 2.000 euro ed è esteso anche alle risoluzioni consensuali, con esclusione dei dirigenti che abbiano compiuto 64 anni alla data di cessazione.

    Sono inoltre introdotte misure a sostegno della genitorialità, con il programma “Un Fiocco in Azienda”, e nuove tutele per dirigenti affetti da gravi patologie, con obbligo di versamento della contribuzione Fasdac anche durante periodi di congedo non retribuito fino a 24 mesi.

    Le novità economiche

    Il rinnovo 2026-2028 si caratterizza per un significativo rafforzamento del trattamento economico dei dirigenti del settore. 

    i dirigenti in forza spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a: 250 euro mensili dal 1° marzo 2026; 300 euro mensili dal 1° gennaio 2027; 200 euro mensili dal 1° gennaio 2028. 

    L’incremento complessivo a regime nel triennio è quindi pari a 750 euro mensili. Gli aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti successivamente al 31 luglio 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità. 

    Nuovi minimi retributivi

     Il rinnovo ridefinisce anche la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, con valori progressivamente crescenti nel triennio.

    Decorrenza Aumento mensile (euro) Minimo mensile (euro)
    1° marzo 2026 + 250,00 4.200,00
    1° gennaio 2027 + 300,00 4.500,00
    1° gennaio 2028 + 200,00 4.700,00

    Il minimo mensile passa quindi da 4.200 euro nel 2026 a 4.700 euro nel 2028, con un incremento complessivo di 500 euro sul minimo tabellare nell’arco del triennio. 

    Una tantum 2026

    A copertura del periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2026 è prevista l’erogazione, con la retribuzione di giugno 2026, di un importo una tantum pari a 500 euro lordi per i dirigenti in forza alla data di stipula. L’importo non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 2026, l’una tantum viene corrisposta con le competenze di fine rapporto.

    Welfare contrattuale 

     Per il triennio 2026-2028 è previsto un credito welfare contrattuale minimo di 2.000 euro annui per ciascun dirigente. È prevista la possibilità di rinviare il credito non utilizzato all’anno successivo o di destinarlo al Fondo Mario Negri. Viene rimodulata la contribuzione al CFMT per il finanziamento dei servizi di welfare e delle politiche attive. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 il contributo annuo è fissato in 308 euro a carico del datore di lavoro e 148 euro a carico del dirigente.

  • Lavoro estero

    Impatriati e ricercatori: casi di estensione del regime

    Con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di estensione del periodo agevolabile per:

    • il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015);
    • gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010).

    La risoluzione interviene su specifici quesiti interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e delle successive disposizioni del Decreto Fiscale 2019 e del D.L. 19/2024. In particolare il documento chiarisce:

    1. se l’estensione quinquennale del regime impatriati sia applicabile anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019;
    2. come operi l’allungamento progressivo del periodo agevolato per docenti e ricercatori in presenza di figli sopravvenuti nel corso del beneficio.

    Il quadro normativo delle agevolazioni per impatriati

    Lavoratori impatriati – Art. 16 D.Lgs. 147/2015 

    Il Decreto Crescita ha rafforzato il regime speciale per lavoratori impatriati, prevedendo: l’aumento dal 50% al 70% della quota di reddito esclusa da imposizione per i soggetti trasferiti dopo il 2 luglio 2019; la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti .

     La proroga quinquennale è riconosciuta ai lavoratori che: hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo; acquistano un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti . Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, il Decreto Fiscale 2019 aveva subordinato l’incremento dell’abbattimento al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato . Tale previsione è stata poi abrogata nel 2024 . 

    La nuova risoluzione ora  chiarisce che l’estensione quinquennale del regime non è subordinata a tale decreto e si applica anche ai rientri nel periodo intermedio 2019, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio, che inizia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia  .

    Docenti e ricercatori – Art. 44 D.L. 78/2010

    L’articolo 44 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.

     Il regime ordinario si applica: nel periodo d’imposta di acquisizione della residenza; nei cinque periodi successivi (ovvero tre per i rientri antecedenti al 2020) Per i soggetti trasferiti dal 2020, il comma 3-ter ha introdotto una durata più ampia in presenza di determinati requisiti, graduata in funzione del numero di figli o del possesso di un immobile residenziale 

    Condizione Durata complessiva agevolazione
    1 figlio minorenne o acquisto immobile 8 periodi d’imposta
    Almeno 2 figli minorenni 11 periodi d’imposta
    Almeno 3 figli minorenni 13 periodi d’imposta

    Le risposte ai quesiti

    In sintesi le risposte dell'Agenzia  sui casi  di dubbio interpretativo 

    Lavoratori impatriati

    I soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono accedere all’ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni previste per i rientri dal 2020.

    L’estensione non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale relativo al Fondo Controesodo.

    Restano fermi i requisiti sostanziali: presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure acquisto di immobile residenziale nei termini previsti.

    Il nuovo quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo al completamento del primo quinquennio agevolato.

    Docenti e ricercatori

    La detassazione resta pari al 90% degli emolumenti. L’allungamento del periodo agevolabile è progressivo e dipende dal numero di figli o dall’acquisto dell’immobile.

    È possibile beneficiare dell’estensione anche se i figli nascono dopo il rientro in Italia.

    Il requisito dei figli può maturare durante il periodo agevolato, purché entro la scadenza del periodo in corso (sei, otto o undici anni, a seconda dei casi).

    L’acquisto dell’immobile deve invece avvenire nei termini espressamente previsti dalla norma (dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti).

  • Lavoro Dipendente

    Formazione apprendistato: la Cassazione spiega quando si perdono le agevolazioni

    Con l’ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro si occupa della decadenza dalle agevolazioni contributive nel contratto di apprendistato in caso di inadempimento dell’obbligo formativo. La decisione riveste particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a gestire correttamente il percorso formativo degli apprendisti al fine di evitare il recupero contributivo da parte dell’INPS.

    La controversia trae origine da un verbale ispettivo con cui l’Istituto previdenziale aveva contestato la fruizione delle agevolazioni contributive per alcuni rapporti di apprendistato, ritenendo non assolto l’obbligo di formazione esterna. In particolare  la Corte territoriale aveva confermato la decadenza per due apprendisti, ritenendo decisiva la mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna organizzati dalla Provincia per l’anno oggetto di accertamento.

    La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina il regime delle agevolazioni contributive e la loro eventuale perdita in caso di inadempimento degli obblighi formativi. La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se ogni omissione relativa alla formazione esterna comporti automaticamente la decadenza per l’intero rapporto oppure se sia necessario verificare in concreto la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sull’obiettivo formativo.

    Il caso esaminato: assenza da corsi di formazione esterna

    Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva instaurato più rapporti di apprendistato per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche.

     A seguito di accertamento ispettivo, l’INPS aveva contestato la mancata partecipazione di alcuni apprendisti ai corsi di formazione esterna previsti per l’anno 2007, ritenendo integrata la causa di decadenza dalle agevolazioni contributive per l’intero periodo contrattuale.

    Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello aveva confermato la perdita delle agevolazioni per due posizioni, evidenziando che gli apprendisti non avevano partecipato alle iniziative formative esterne organizzate dall’ente territoriale. Secondo i giudici di merito, non assumeva rilievo la circostanza che il datore di lavoro si fosse attivato per il recupero della formazione negli anni successivi, né la partecipazione a un corso in materia di sicurezza sul lavoro, considerato “trasversale” rispetto al percorso professionalizzante.

    Per un terzo apprendista, invece, la Corte territoriale aveva escluso la decadenza, valorizzando la frequenza a un corso di formazione esterna in un’annualità precedente e la regolare erogazione della formazione interna. Tale differente esito evidenziava come, almeno in parte, fosse stata effettuata una valutazione concreta del percorso formativo.

    Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte in un precedente intervento. In particolare, è stato contestato che il giudice di rinvio si fosse limitato a ribadire la mera mancata partecipazione ai corsi esterni del 2007, senza verificare se tale omissione avesse effettivamente compromesso l’obiettivo formativo complessivo del contratto di apprendistato.

    La decisione della Cassazione

    La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello in diversa composizione . Nella motivazione, la Suprema Corte ribadisce che  la decadenza dalle agevolazioni contributive non può essere applicata secondo una logica automatica e meramente oggettiva fondata su una inosservanza formale dell’obbligo di formazione esterna.

    Secondo i giudici di legittimità, la previsione della decadenza può ritenersi integrata, per l’intera durata del contratto, soltanto quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e trasfusi nel contratto.

    La Corte censura l’approccio seguito nel giudizio di rinvio, che  si era infatti soffermato esclusivamente sulla mancata partecipazione ai corsi esterni nell’anno 2007, senza procedere a una valutazione complessiva della “concreta vicenda” e senza verificare se tale omissione avesse realmente compromesso l’obiettivo formativo del contratto.

    Particolare rilievo viene attribuito alla necessità di considerare unitariamente l’intero percorso formativo. In tale prospettiva, devono essere ponderati sia la formazione interna effettivamente erogata sia eventuali corsi frequentati in altre annualità, anche se anteriori o successivi all’accertamento ispettivo. 

    La pronuncia riafferma così un principio di equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico alla corretta formazione dell’apprendista e salvaguardia dell’affidamento del datore di lavoro che abbia comunque assicurato un percorso formativo sostanzialmente idoneo. 

  • Lavoro Dipendente

    Servizi lavoro CO, UNIPI, UNIMARE: stop temporaneo il 18 febbraio

    Con comunicato sul sito istituzionale  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali   informa della temporanea indisponibilità dei servizi CO, UNIPI e UNIMARE

     prevista per il 18 febbraio 2026 e ci scusa per i possibili disagi che ne potranno conseguire.

    In particolare viene precisato che  i  servizi telematici relativi sopracitati non saranno utilizzabilii dalle ore 14 alle 17, di mercoledì 18 febbraio 2026, a causa di attività di manutenzione programmata. 

    Come da consuetudine, il funzionamento riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni. 

    ATTENZIONE:   La sospensione non implica la cancellazione degli adempimenti: gli utenti dovranno accedere e trasmettere le comunicazioni prima o dopo la fascia oraria indicata.

    Funzioni e link ai servizi telematici del Ministero del lavoro

     Puo essere utile ricordare  le funzioni dei servizi e l'indirizzo wed

    • 1 – CO – Comunicazioni Obbligatorie   è il sistema telematico ufficiale per l’invio delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro o dei loro intermediari, secondo i modelli unificati stabiliti dalla normativa.  Sostituisce le vecchie comunicazioni cartacee inviate ai diversi enti.

    Link ufficiale CO: https://www.co.lavoro.gov.it/

    • 2. – UNIPI  è il servizio dedicato alle comunicazioni annuali sulla situazione occupazionale, in particolare per le obbligazioni di assunzione dei lavoratori con disabilità ex Legge 68/1999. Queste comunicazioni devono essere trasmesse da datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.

    Link ufficiale UNIPI (standard tecnici / URP): https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici/unipi?language=it

    • 3.- UNIMARE è il servizio informatico per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro marittimo, adottato per armatori e società di armamento. Tutti gli eventi come assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti lavorativi marittimi vanno comunicati con il modello UNIMARE.

     Link ufficiale UNIMARE: https://www.unimare.lavoro.gov.it/gdm/welcome.aspx

  • Edilizia

    Appalti edili: chiarimenti ANAC sul DURC di congruità

    Con il Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio scorso,  l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili .

    Il documento, ripreso per la sua rilevanza anche dalla commissione nazionale delle casse edili,  ribadisce che la verifica di congruità costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dall’importo, con riferimento alle attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e a quelle affini e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria .

    L’attestazione della congruità prende la forma del cosiddetto “DURC di congruità”, introdotto dal D.M. n. 143/2021 per garantire il rispetto dei contratti collettivi del settore edile e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale .

     Il Comunicato ANAC interviene in chiave applicativa, con particolare attenzione al momento della richiesta e ai soggetti legittimati. Vediamo gli aspetti piu rilevanti.

    Le norme sul DURC di congruità

    Il D.M. n. 143/2021 disciplina le modalità operative per la verifica della congruità del costo della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell’art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 

    La norma prevede che, per i lavori edili, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprenda anche la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

     Tale verifica è effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore 

    Il sistema si articola in più fasi:

    1. l’impresa principale trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere tramite la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), utilizzando il portale “Edilconnect” della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili, committenza ed eventuali subappaltatori 
    2. tramite il medesimo portale viene richiesta la certificazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dalla richiesta 
    3. la Cassa confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime previste dalla tabella allegata all’Accordo collettivo di settore 

    La verifica può concludersi con esito positivo (rilascio del DURC di congruità) oppure con esito negativo, in caso di scostamento rispetto ai valori minimi

    Istruzioni e Check list

    l Comunicato ANAC richiama in modo puntuale le soglie e le conseguenze operative in caso di scostamento dalle percentuali minime di incidenza della manodopera.

    Scostamento rispetto ai valori minimi Conseguenza
    ≤ 5% Rilascio possibile del DURC di congruità previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la differenza
    > 5% 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante; in caso di mancata regolarizzazione, iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e blocco del saldo finale

    In caso di scostamento superiore al 5%, l’impresa ha 15 giorni per regolarizzare la propria posizione 

    Se non provvede, la Cassa Edile procede all’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non può ricevere il saldo finale dei lavori 

    Un altro chiarimento rilevante riguarda il momento e i soggetti legittimati alla richiesta del DURC di congruità. La norma non prevede deroghe: la richiesta può essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima del saldo finale 

    ANAC precisa inoltre che, anche nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), l’amministrazione deve comunque richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità. . Ciò in quanto è l’appaltatore a dover inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect ed è quindi il soggetto legittimato alla richiesta del DURC di congruità 

    In chiave operativa, una check list per imprese  e consulenti  deve prevedere di

    • verificare la corretta trasmissione dei dati di cantiere tramite DNL su Edilconnect;
    • monitorare l’incidenza della manodopera rispetto ai valori minimi contrattuali;
    • programmare per tempo la richiesta del DURC di congruità in coincidenza con l’ultimo SAL;
    • gestire tempestivamente eventuali scostamenti superiori al 5% per evitare il blocco del saldo e l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari.

  • Lavoro Dipendente

    Diritto di critica del dirigente sindacale: i limiti secondo la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta sul tema dei limiti del diritto di critica esercitato dal dirigente sindacale, con particolare riferimento alla compatibilità tra libertà sindacale e potere disciplinare del datore di lavoro 

    La pronuncia affronta il delicato equilibrio tra tutela dell’attività sindacale, garantita dall’art. 39 Cost., e rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale nell’espressione del pensiero, nonché della pertinenza rispetto al rapporto di lavoro. La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dirigente sindacale, a seguito di dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva su una procedura concorsuale e, più in generale, sull’operato dell’amministrazione finanziaria.

    Il giudizio era stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, sul presupposto che l’iniziativa disciplinare integrasse un comportamento antisindacale. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la questione è giunta all’esame della Suprema Corte, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello, soffermandosi sui presupposti di legittimità del diritto di critica in ambito sindacale

    Il caso

    La controversia si colloca nell’ambito di un contenzioso relativo a una procedura concorsuale per l’accesso alla dirigenza presso un ufficio dell’Agenzia delle Dogane. In seguito a pronunce del giudice amministrativo e a successive indagini penali, la vicenda aveva assunto rilevanza pubblica.

    Nel corso di una trasmissione televisiva, la dirigente sindacale, rispondendo alle domande della giornalista, aveva dapprima ricostruito le irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale. Successivamente, il dialogo si era esteso a considerazioni più ampie sull’azione amministrativa in materia fiscale, con affermazioni secondo cui i piccoli contribuenti subirebbero effetti sanzionatori sproporzionati, mentre i grandi evasori resterebbero impuniti.

    In particolare, nel corso dell’intervista, era stato prospettato un collegamento tra presunte alterazioni delle procedure concorsuali e la creazione di una classe dirigente “fedele”, funzionale – secondo quanto affermato – all’attuazione di politiche di vessazione nei confronti dei piccoli contribuenti, a scapito del rispetto delle regole e dell’interesse dei cittadini.

    A seguito di tali dichiarazioni,  su indicazione della Direzione Interregionale, era stata avviata l’azione disciplinare, conclusasi con l’irrogazione di un rimprovero verbale.

    La lavoratrice aveva quindi promosso ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo che l’iniziativa disciplinare fosse ritorsiva e idonea a comprimere la libertà sindacale. I giudici di merito avevano escluso la natura antisindacale del comportamento datoriale, ritenendo non dimostrato l’intento ritorsivo e affermando la legittimità della sanzione sotto il profilo del superamento dei limiti del diritto di critica.

    La decisione e le motivazioni

    La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, soffermandosi su due profili principali: la dedotta natura ritorsiva dell’azione disciplinare e il rispetto dei limiti del diritto di critica.

    Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento della ritorsività costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito. È onere di chi la deduce dimostrare il coefficiente soggettivo specifico dell’intento ritorsivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di elementi concreti idonei a dimostrare una finalità intimidatoria o lesiva della libertà sindacale, inserendo l’iniziativa disciplinare nel contesto di una dialettica tra uffici di diverso rango gerarchico. Tale valutazione, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità.

    Con riferimento al diritto di critica, la Corte ha ribadito che esso è tutelato anche in ambito sindacale e può estendersi al piano politico delle questioni, ma incontra i limiti della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.

    Nel caso in esame, non erano in discussione i modi espressivi (continenza formale), bensì il contenuto delle affermazioni (continenza sostanziale). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la critica è legittima quando si fonda su fatti veri o comunque su una verità “putativa”, ossia soggettivamente desumibile sulla base di elementi noti e secondo parametri di razionalità sufficiente.

    Il discrimine individuato dalla Corte d’Appello tra l’alterazione dei concorsi per favorire soggetti raccomandati e l’ulteriore affermazione secondo cui tali condotte sarebbero finalizzate a perseguire politiche di vessazione fiscale a danno dei piccoli contribuenti è stato ritenuto non arbitrario. Mentre il primo profilo era rimasto estraneo alla contestazione disciplinare, il secondo è stato qualificato come privo di riscontri, anche solo indiziari, e dunque come illazione non sorretta da elementi oggettivi.

    Secondo la Suprema Corte, l’attribuzione all’amministrazione di un disegno volto a colpire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grandi evasori integra un superamento del limite della continenza sostanziale, in quanto non supportata da fatti desumibili secondo criteri di razionalità sufficiente.

    La Corte ha inoltre precisato che i limiti del diritto di critica valgono tanto per il lavoratore quanto per il sindacalista. La libertà sindacale, pur ampia e costituzionalmente garantita, non esonera dall’obbligo di salvaguardare l’onorabilità altrui e di rispettare i criteri di pertinenza e continenza.

    In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la sanzione disciplinare ritenuta legittima, enunciando il principio secondo cui la manifestazione di opinioni nell’esercizio dell’attività sindacale è legittima purché siano rispettati, nei modi, i criteri di continenza formale e, nei contenuti, quelli di continenza sostanziale, oltre al principio di pertinenza