• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Omnibus 2025: novità per i lavoratori del turismo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge del 20 giugno 2025 contenente una serie di interventi urgenti in materia economica, sociale e infrastrutturale. 

    Tra le misure più significative figurano in tema di lavoro,  per il Terzo settore ed il  turismo,   fondi dedicati al sostegno  contro i  cambiamenti del mercato e dai costi della vita per  l’accesso a servizi essenziali e strumenti di welfare abitativo. Vediamo piu in dettaglio.

    Misure per il lavoro e per il Terzo settore

    In tema di lavoro e coesione sociale, il decreto introduce nuove risorse per la sanità, il volontariato e le fasce vulnerabili, intervenendo su più livelli

    Si potenzia l’assistenza sanitaria attraverso uno stanziamento triennale a favore degli IRCCS specializzati in dermatologia, finalizzato al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. Contestualmente, si rafforza il sostegno alle organizzazioni del Terzo settore, con contributi aggiuntivi sia per le attività generali che per la tenuta operativa degli enti.

    Di seguito, la tabella riassuntiva con le principali voci di spesa:

    Ambito Beneficiari Risorse stanziate
    Sanità IRCCS dermatologici 5 mln €/anno (2025–2027)
    Assistenza sociale Interventi vari (ex art. 1, c. 186 L. 232/2016) 250 mln € (2025–2028)
    Terzo settore ODV, APS, Fondazioni 10 mln € (2025)
    Fondo garanzia Credito enti Terzo settore 10 mln € (2025)

    Turismo: alloggi agevolati per i lavoratori stagionali

    Una delle misure più  importanti per i datori di lavoro riguarda il settore turistico-ricettivo, che beneficia di un intervento articolato volto a migliorare il benessere abitativo dei lavoratori del settore, cercando di migliorare il reperimento del personale.

     Il decreto prevede lo stanziamento di 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare:

    • Investimenti nella riqualificazione energetica e sostenibile di immobili destinati ai lavoratori del comparto.
    • Contributi per sostenere i costi di locazione agevolata degli alloggi, con affitti ridotti di almeno il 30% rispetto al mercato.

    I beneficiari sono i soggetti (aziende o enti) che gestiscono alloggi o strutture per personale turistico.

     Il contributo è subordinato alla garanzia che l’alloggio venga messo a disposizione per almeno 5 anni a condizioni agevolate. 

    Il beneficio riguarda imprese che gestiscono alloggi, strutture ricettive o esercizi di somministrazione. Gli immobili dovranno essere destinati ai lavoratori per almeno 5 anni, con contratto agevolato. Il contributo è concesso previa verifica dei requisiti da parte del Ministero del Turismo.

    Si tratta di un intervento di portata nazionale che mira a ridurre il disagio abitativo, aumentare la stabilità lavorativa stagionale e valorizzare i territori a forte vocazione turistica.

    Per l'operatività è espressamente previsto un decreto attuativo  da emanarsi entro 30 giorni  dall'entrata in vigore del DL,   che specificherà:

    • l’entità del contributo per singolo progetto;
    • le condizioni minime contrattuali (es. canone ribassato del 30%);
    • i criteri di priorità e selezione;
    • le modalità di controllo e la revoca delle somme in caso di inadempienze.

    I soggetti interessati (imprese ricettive, gestori di alloggi per dipendenti) dovranno quindi attendere l’apertura della piattaforma o delle modalità di domanda che saranno indicate nel decreto attuativo.

  • Lavoro Dipendente

    Rimborso retribuzioni donatori sangue 2025: rinvio a ottobre

    La circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025 fornisce un riepilogo completo delle disposizioni che regolano il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori  donatori di sangue per la giornata di assenza. 

    Vengono fornite anche istruzioni aggiornate per l'esposizione in Uniemens a partire dal periodo di competenza Ottobre 2025 

    Il diritto al riposo retribuito è garantito dalla legge 584/1967 e successive modifiche: il lavoratore dipendente che effettua una donazione volontaria di sangue ha diritto a una giornata retribuita. 

    Con il D.L. 663/1979, l’INPS è stato individuato come l’ente responsabile per il rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro.

    ATTENZIONE A seguito della legge 219/2005 e del D.I. 18 novembre 2015, questo diritto è stato esteso anche ai lavoratori  che intendono fare la donazione e si recano al centro trasfusionale ma sono giudicati inidonei  purché l’inidoneità sia certificata da un medico del centro trasfusionale o dell’unità di raccolta.

    AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2025 

    Con Messaggio 20 giugno 2025 n. 1961, INPS ha comunicato due precisazioni:

    •  l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti nell'elemento <Giorno> (<InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento>),
    •  il posticipa la valorizzazione degli elementi presenti in <InfoAggcausaliContrib> (<IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo>) dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

    Chi sono i beneficiari, condizioni e come si calcola la retribuzione

    La prestazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i domestici e gli operai agricoli. 

    Per avere diritto alla assenza retribuita  la donazione deve essere:

    • gratuita;
    • effettuata presso un centro autorizzato;
    • di almeno 250 grammi (donazione completa).

    In caso di inidoneità, il motivo deve rientrare tra quelli previsti dal D.I. 18/11/2015, come esclusione per motivi sanitari o esigenze trasfusionali del centro. Il certificato deve riportare giorno, ora, e motivazione dell’inidoneità.

    La giornata o le re coperte dall’assenza per donazione (o per inidoneità) danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa, rilevante ai fini pensionistici.

    Nel caso in cui il datore non richieda il rimborso, la retribuzione versata rientra nella contribuzione ordinaria.

    La retribuzione spettante è quella ordinaria che sarebbe stata percepita in caso di effettiva prestazione lavorativa, con riferimento alle voci fisse e continuative, escluse le componenti non ricorrenti.

    Per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, la retribuzione è calcolata solo per le ore necessarie all'accertamento dell’inidoneità, considerando anche il tempo di spostamento dal centro trasfusionale alla sede di lavoro.

    La retribuzione da indicare nel flusso Uniemens è calcolata:

    • dividendo la retribuzione teorica mensile per 26 (se il lavoratore è pagato su base mensile);
    • ulteriormente per il divisore orario nel caso di retribuzione oraria.

    Per gli operai agricoli, si fa riferimento al flusso Uniemens-PosAgri e si applica un divisore orario di 6,5 ore.

    Rimborso assenza per donatori sangue: conguaglio o domanda diretta

    l datore di lavoro può ottenere il rimborso in due modi:

    1. Conguaglio nel flusso Uniemens

    Per i datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio previsto dal D.L. 663/1979, è possibile recuperare le retribuzioni anticipate direttamente attraverso il flusso Uniemens.

    Le assenze vanno indicate con:

    • codice “DON” per donazione di sangue;
    • codice “IDS” per inidoneità alla donazione.

    Dal 1° luglio 2025 è obbligatoria anche la valorizzazione dettagliata dell’elemento <Giorno> e l’inserimento del codice fiscale del centro trasfusionale.

    Sono previsti codici conguaglio specifici:

    • S127 per indennità da donazione;
    • S129 per inidoneità;
    • S211 per differenze da conguagliare.

    2. Domanda telematica per rimborso diretto

    Per datori di lavoro che non possono conguagliare (es. lavoro domestico, agricoli a tempo determinato), il rimborso avviene previa domanda telematica entro il mese successivo alla donazione o all’inidoneità.

    Invio: tramite i servizi online INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.

    Scadenza: entro la fine del mese successivo alla data della donazione o dell’inidoneità.

     Documentazione obbligatoria:

    Per donazioni complete:

    • Certificato medico con:
    • codice fiscale della struttura;
    • quantità donata (min. 250 grammi);
    • giorno e ora;
    • attestazione di gratuità.

    Dichiarazione del lavoratore sulla gratuità e sulla fruizione della giornata.

    Per inidoneità:

    Certificato medico che  riporti

    •  i motivi di inidoneità (D.I. 18/11/2015);
    •  codice fiscale della struttura;
    • giorno/ora di entrata e uscita.

    Conguaglio assenza donatori: Istruzioni per Uniemens dal 1° luglio 2025

    Campo Valore da inserire Descrizione
    Codice Evento DON / IDS "DON" per donazione sangue, "IDS" per inidoneità
    TipoCopertura (Settimana) 1 / 2 "1" se giornata non retribuita, "2" se compresenza con giornate retribuite
    DiffAccredito Retribuzione persa Importo da conguagliare riferito ai giorni DON o ore IDS
    Giorno > Lavorato S / N "S" se prestazione parziale nella giornata, "N" se interamente assente
    Giorno > TipoCoperturaGiorn 1 / 2 "1" se permesso non retribuito, "2" se retribuito
    Giorno > CodiceEventoGiorn DON / IDS Indica il tipo di evento (giornaliero o orario)
    Giorno > NumOreEvento Numero ore IDS Solo per inidoneità, su base oraria
    Giorno > InfoAggEvento CF Codice fiscale dell’ASL / struttura / associazione dove avvenuto evento
    TipoInfoAggEvento CF Obbligatorio per tutte le Unità di raccolta
    Codice Causale Conguaglio S127 / S129 / S211 S127: DON; S129: IDS; S211: differenze DON
    IdentMotivoUtilizzoCausale CF Codice fiscale della struttura sanitaria
    TipoidentMotivoUtilizzo CF_PERS_GIU Obbligatorio per la corretta registrazione
    AnnoMeseRif aaaaMM Mese e anno in cui si è verificato l’evento
    ImportoAnnoMeseRif Importo € Somma della prestazione conguagliata

    Istruzioni per i datori di lavoro agricoli e pubbliche amministrazioni

    La circolare 96 2025  fornisce le istruzioni dettagliate anche per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e per l'agricoltura

    In particolare i datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri. 

    Il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa 

    Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.

  • Appalti

    Appalti pubblici: esclusa l’azienda con CCNL scaduto

    Una recente sentenza del TAR Lombardia (n. 1635/2025 del 12 maggio) ha affrontato un caso rilevante in materia di appalti pubblici e corretto utilizzo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). 

    La controversia è sorta nell’ambito di una procedura  pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il triennio 2025–2027, con eventuale proroga biennale.

    Nel bando, la stazione appaltante aveva indicato in maniera generica come riferimento il “CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, senza però specificare la data di sottoscrizione del contratto. In fase di partecipazione, l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il contratto richiesto, ma in sede di verifica successiva ha esplicitato l’adozione di un CCNL sottoscritto nel 2018 e scaduto nel 2021. 

    Questo contratto risultava superato dal rinnovo firmato il 5 giugno 2024, il quale conteneva aggiornamenti importanti sia sul piano retributivo che normativo.

    La decisione del TAR e il principio di equivalenza

    Il TAR ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione sulla base della violazione dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 9 del disciplinare di gara. In particolare, è stato sottolineato come l’impresa non abbia fornito alcuna “dichiarazione di equivalenza” tra il contratto applicato e quello vigente, prevista espressamente dal Codice. Né la stazione appaltante ha proceduto ad alcuna verifica autonoma di corrispondenza tra i livelli di tutela offerti dai due contratti.

    Il giudice amministrativo ha chiarito che il contratto utilizzato dall’aggiudicataria era ormai privo di efficacia, avendo perso la sua ultrattività con la firma del rinnovo 2024. Inoltre, il nuovo CCNL conteneva tutele aggiuntive su vari aspetti: classificazione del personale, congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa e tutela della maternità.

    Il principio di equivalenza, secondo il TAR, non può essere limitato alla sola componente economica, ma deve includere anche quella normativa. Deve inoltre risultare evidente che eventuali differenze siano marginali e non compromettano i diritti fondamentali dei lavoratori.

    Le conseguenze: annullamento dell’appalto e subentro

    La sentenza ha comportato quindi  l’annullamento dell’aggiudicazione, l’ordine di subentro dell’impresa ricorrente e la condanna alle spese per il Comune e per l’aggiudicataria.

    Il collegio ha richiamato anche le più recenti linee guida dell’ANAC (Delibera n. 14/2025), che confermano la centralità del principio di equivale

    Questa pronuncia consolida un orientamento volto a rafforzare il ruolo delle stazioni appaltanti nel controllo della corretta applicazione dei CCNL, al fine di garantire l’equità tra i partecipanti e la tutela dei lavoratori. 

    1. Da un lato, si ribadisce l’obbligo per gli operatori economici di dichiarare in modo trasparente l’applicazione dei contratti aggiornati; 
    2. dall’altro, si impone alla PA un’attenta verifica della conformità degli stessi anche sotto il profilo normativo.

    In sintesi, l’applicazione di un contratto scaduto, in assenza di specifica dichiarazione di equivalenza, può rappresentare una grave irregolarità, con conseguente esclusione dalla procedura di gara

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame commercialista 2025 ecco l’ordinanza: date e modalità prove

    Con l’Ordinanza Ministeriale n. 426 del 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha  finalmente ufficializzato le date, le modalità e i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale. 

    L’ordinanza molto attesa e sollecitata  qualche giorno fa dai  tirocinanti e giovani professionisti  (v. sotto)  fornisce un quadro chiaro per i candidati e per gli atenei coinvolti.

    La prima scadenza per le domande della prima sessione è fissata al 30 giugno p.v. Si parte il 25 luglio.

    Ecco tutti i dettagli.

    Esame commercialista : Sessioni e requisiti

    Le sessioni d’esame previste sono due: la prima si terrà a luglio, la seconda a novembre. In particolare:

    • per la sezione A dell’albo (dottori commercialisti): inizio 25 luglio e 14 novembre 2025;
    • per la sezione B (esperti contabili): inizio 31 luglio e 20 novembre 2025.

    Gli esami si svolgeranno presso le sedi universitarie elencate in allegato all’ordinanza, dislocate su tutto il territorio nazionale, da Torino a Palermo, includendo anche sedi speciali come le Università Bocconi, LUISS e Link Campus.

    Termini e modalità di presentazione della domanda

    La domanda di ammissione va presentata:

    1. entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;
    2. entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.

    Le domande devono essere trasmesse alla segreteria dell’ateneo prescelto e possono essere considerate valide anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine.

    Requisiti di accesso

    Per accedere agli esami è necessario presentare:

    • un titolo accademico adeguato (lauree magistrali in LM-56, LM-77 o equivalenti per commercialisti; L-18, L-33 o equivalenti per esperti contabili);
    • certificazione del tirocinio completato (o dichiarazione sostitutiva);
    • ricevuta del versamento della tassa statale (€ 49,58) e del contributo previsto dall’ateneo;
    • eventuali certificazioni ex lege per candidati con esigenze particolari.

    In caso di esami integrativi per l’iscrizione al registro dei revisori legali, occorre anche l’attestazione del tirocinio specifico ex D.M. n. 146/2012.

    Modalità di svolgimento  tirocinio

    L’art. 6 dell’ordinanza conferma che le attività di tirocinio devono essere svolte all’interno o al termine del percorso di studi, nel rispetto degli accordi tra università e ordini professionali. 

    Il tirocinio deve concludersi entro la data di inizio degli esami. È consentito dichiarare il completamento del tirocinio in prossimità delle prove, a condizione che la relativa documentazione venga prodotta prima dell’esame.

    Le prove integrative per revisori legali saranno calendarizzate autonomamente da ciascuna sede e rese note tramite avviso pubblico presso gli atenei.

    Ti consigliamo per una  preparazione ottimale

    Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti

    L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  in un comunicato stampa del 9 giugno aveva  denunciato  con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025 che aveva generato preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.

    La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.

    “È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota . L’associazione evidenziava come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni.

    Sedi d’esame e tabella riepilogo date

    Città – Università Città – Università Città – Università
    ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna
    BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
    BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre”
    BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli
    BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University
    CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno
    CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari
    CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena
    CASSINO – Università di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo
    CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino
    CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento
    CATANZARO – Università “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
    COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine
    FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
    FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” VARESE – Università degli Studi dell’Insubria
    FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari
    FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
    GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona
    L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea VITERBO – Università degli Studi della Tuscia
    Tipologia Prima sessione Seconda sessione
    Domanda di ammissione Entro il 30 giugno 2025 Entro il 21 ottobre 2025
    Esame – Sezione A (Dott. commercialista) 25 luglio 2025 14 novembre 2025
    Esame – Sezione B (Esperto contabile) 31 luglio 2025 20 novembre 2025
    Prove integrative (Revisore legale) Data definita da ciascuna sede Data definita da ciascuna sede

    Esame di stato commercialista 2025 Le prove previste

    Le provve d'esame di svolgeranno con le modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005, diversamente dagli anni scorsi. 

    In particolare sono previsti tre scritti e un orale sulle seguenti materie:

    1. Prima prova scritta: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
    2. Seconda prova scritta: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);
    3. Terza prova scritta: caso pratico;

    Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.

    Nello specifico gli argomenti sono i seguenti:

    • Ragioneria generale e applicata
    • Revisione aziendale
    • Tecnica industriale, bancaria e professionale
    • Finanza aziendale
    • Diritto privato, commerciale, fallimentare
    • Diritto tributario e contenzioso
    • Diritto del lavoro e previdenza
    • Procedura civile
    • Informatica e sistemi informativi
    • Economia politica
    • Matematica e statistica
    • Legislazione e deontologia professionale

  • Agricoltura

    Retribuzioni medie agricoltura: tabelle 2025

    Con decreto del 10 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli valide ai fini contributivi e previdenziali per l’anno 2025. Il provvedimento riguarda in particolare:

    • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI),
    • i piccoli coloni e compartecipanti familiari,
    • gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

    Agricoltura: tabelle provinciali e reddito medio giornaliero 2025

    Le tabelle, elaborate sulla base dei dati forniti dall’INPS e del parere della Commissione Centrale (art. 9-sexies, D.L. 510/1996), riportano per ciascuna delle 104 province italiane le retribuzioni medie giornaliere differenziate per qualifica e tipologia di contratto (comuni, qualificati, specializzati e specializzati super).

    Il decreto stabilisce inoltre il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2025 in 65,19 euro, da utilizzare per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali relative ai soggetti iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli (ex art. 28, L. 88/1989).

    Per i mezzadri e coloni che optano per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, il reddito medio di riferimento è parificato a quello previsto per i salariati fissi, con riferimento alla classe retributiva meno elevata.

    Le tabelle sono  allegate QUI e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale” come parte integrante del decreto.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus Giovani 2025: aggiornate le istruzioni INPS

    Con la circolare  n. 90 del 12 maggio 2025 INPS  aveva chiarito  le modalità operative del nuovo “Bonus Giovani” introdotto dal decreto-legge n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024. Con la circolare 104 2025 del 18 giugno  vengono aggiornati i requisiti aziendali come richiesto dalla commissione UE (V. paragrafo seguente )

    Giova ricordare che l’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano con contratto a tempo indeterminato:

    •  giovani under 35 (massimo 34 anni e 364 giorni), 
    • mai occupati con contratti stabili. 

    Il bonus si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 ma  con diverse modalità applicative (vedi sotto).

    Due sono le misure principali: 

    1. un incentivo standard di 500 euro mensili per tutti i datori di lavoro privati sul territorio nazionale (comma 1)e 
    2. un incentivo maggiorato di 650 euro per chi opera nelle regioni del Mezzogiorno.

     Il beneficio non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato, ma è esteso ai part-time, alle cooperative e ai contratti di somministrazione.

    La piattaforma telematica per l'invio  delle domande  ha aperto  il 16 maggio 2025.

    Bonus giovani 2024-2025: Requisiti e condizioni di accesso aggiornate

    La Circolare n. 104 del 18 giugno 2025 introduce nuove istruzioni rispetto alle precedenti circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025 in tema di Bonus Giovani previsto dall’articolo 22 del D.L. 60/2024 (convertito nella legge 95/2024). 

    Si prevede in particolare l'estensione del requisito dell’incremento occupazionale netto già previsto per:

    • l’esonero contributivo “Giovani” nella ZES di cui al comma 3 dell’art. 22;
    • l’esonero contributivo “Donne” di cui all’art. 23 del medesimo decreto.

    anche  al comma 1 dell’articolo 22, ovvero  a  tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025

    INPS ha dunque e aggiornato il modulo di richiesta per l’esonero “Giovani” relativo al comma 1, inserendo una dichiarazione obbligatoria da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta:

    “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”

    L’aggiornamento si fonda sulla riprogrammazione del Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, in cui la Commissione Europea ha richiesto che l'incentivo sia concesso solo in presenza di incremento netto del numero di lavoratori in azienda.

     Implicazioni operative per i datori di lavoro

    Dunque per le assunzioni dal 1° luglio 2025, per ottenere il bonus:

    • bisognerà dimostrare un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
    • tale incremento dovrà essere mantenuto per l’intero periodo di fruizione dell’incentivo;

    occorre compilare il nuovo modulo con la dichiarazione sostitutiva prevista.

    Requisiti e condizioni  per le assunzioni e trasformazioni agevolate sono  riassunti nella tabella seguente:

    Categoria Requisito Dettagli
    Datore di lavoro Tipologia Solo soggetti privati, anche non imprenditori. Sono inclusi i datori agricoli. Escluse le pubbliche amministrazioni.
    Regolarità contributiva Obbligatoria (DURC regolare). Necessario anche il rispetto di sicurezza sul lavoro e contratti collettivi.
    Comportamento pre e post-assunzione No licenziamenti economici nei 6 mesi prima o dopo l’assunzione nella stessa unità produttiva.
    Sede (solo per bonus Sud) Per l’incentivo da 650€ il lavoratore deve prestare servizio in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia o Sardegna.
    Lavoratore Età Deve avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione/trasformazione (massimo 34 anni e 364 giorni).
    Assenza di precedenti contratti stabili Non deve aver mai avuto contratti a tempo indeterminato, anche se cessati per dimissioni o mancato superamento prova.
    Altri rapporti ammessi Sono ammessi apprendistati non stabilizzati, lavoro intermittente, part-time, contratti domestici e attività autonome.
    Tipo di contratto Tipo ammesso Solo contratti a tempo indeterminato, anche part-time. Sono incluse le trasformazioni da determinato.
    Esclusioni Esclusi i contratti di lavoro domestico, apprendistato, intermittente e a chiamata, anche se a tempo indeterminato.
    Finestra temporale Assunzioni o trasformazioni valide dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

    Bonus giovani 2025: importo e durata nuovo requisito

    L’incentivo prevede un esonero del 100% dei contributi datoriali, esclusi INAIL e altri contributi non previdenziali, fino a un massimo di:

    • 500 euro al mese per tutti i datori di lavoro privati   per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
    • 650 euro al mese per quelli operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)  per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025 con domanda effettuata prima delll’assunzione/trasformazione.

    Il beneficio dura massimo 24 mesi e si applica proporzionalmente per rapporti part-time o di durata inferiore al mese.

     L’agevolazione è finanziata dal Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro 2021-2027", con limiti di spesa annuali monitorati dall’INPS. 

    ATTENZIONE: Una volta raggiunto il tetto massimo disponibile, non sarà possibile accettare ulteriori domande.

    Bonus assunzioni Giovani 2025: come fare domanda

    Per ottenere l’incentivo, il datore di lavoro deve inviare domanda telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni” INPS, con il modulo disponibile dal 16 maggio 2025.

    ATTENZIONE:

    • Nel caso del bonus da 650 euro (per il Sud), la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena la perdita del diritto. 
    • Per il bonus da 500 euro è invece possibile fare richiesta anche a posteriori.

    L’INPS verifica la disponibilità dei fondi, comunica l’accoglimento, registra il beneficio  

    Le aziende dovranno rispettare con attenzione le istruzioni di esposizione contabile e contributiva per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri. 

    In caso di dichiarazioni incoerenti o uso scorretto del beneficio, saranno avviati recuperi e sanzioni.

    Bonus assunzioni giovani 2025: le istruzioni Uniemens

    Sezione Uniemens Tipo di Bonus Codice da utilizzare Elemento da valorizzare Note operative
    <PosContributiva> Art. 22, comma 1 (500€) EG35, L621 (corrente), L622 (arretrati) <InfoAggcausaliContrib> Indicare protocollo domanda e codice fiscale. Arretrati validi solo nei flussi di giugno-luglio-agosto 2025.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) ES35, L623 <InfoAggcausaliContrib> Stesse regole del comma 1. Obbligo indicazione matricola impresa utilizzatrice per somministrazione.
    <ListaPosPA> Art. 22, comma 1 (500€) Codice 67 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Valorizzare anno, mese e importo. Recupero pregresso possibile solo nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice 68 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Come sopra, specificare correttamente periodo e importo dello sgravio.
    <PosAgri> Art. 22, comma 1 (500€) Codici: U5 (corrente), U6 (arretrati) <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Gli arretrati vanno dichiarati solo nella denuncia di settembre 2025 entro il 30 novembre.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice: U7 <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Incompatibile con altri agi agevolativi (zone svantaggiate, edilizia, ecc.).

    tabella di sintesi

    Voce Dettagli
    Normativa Art. 22 D.L. 60/2024, convertito in Legge 95/2024
    Periodo di validità Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    Beneficiari Datori di lavoro privati (escluso settore domestico e apprendistato)
    Requisiti lavoratori – Età inferiore a 35 anni
    – Mai assunti a tempo indeterminato
    Importo esonero – €500/mese (ordinario)
    – €650/mese per sedi in ZES unica Mezzogiorno
    Durata Massimo 24 mesi
    Condizioni – Possesso DURC
    – Nessun licenziamento per GMO nei 6 mesi precedenti/successivi
    incremento occupazionale netto e impegno al mantenimento
    – Rispetto dei requisiti sugli aiuti di Stato (in ZES)
    – Non cumulabile con altri esoneri
    Contratti esclusi Lavoro domestico, apprendistato, contratti già agevolati oltre i 24 mesi totali
    Incremento occupazionale (ZES) Richiesto incremento netto in ULA entro 12 mesi; esclusi decrementi per cause volontarie o giustificate
    Domanda INPS – Dal 16 maggio 2025
    – Solo online sul Portale Agevolazioni INPS
    – In ZES: solo per rapporti non ancora instaurati
    Comunicazione obbligatoria Entro 10 giorni dall’assunzione
    Esposizione UniEmens – Codici causale: EG35 (ordinario), ES35 (ZES)
    – Protocollo domanda nel campo <IdentMotivoUtilizzoCausale>
    – Mensilità arretrate: da esporre nei flussi da giugno ad agosto 2025
    – Valorizzazione <BaseRif> e <ImportoAnnoMeseRif> per arretrati
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione

    Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate  aveva fornito  numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023

    In questo articolo versiamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno dall'Agenzia.

    Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo

    In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:

    • rimborsi  ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
    • la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

    Va ricordato innanzitutto la  novità delle nuove soglie complessive di  fringe benefit fissate a:

    1.  1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
    2. 2000 euro  per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Nell'importo complessivo rientrano  nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

    Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

    Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale   posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

    Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente 

    Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

    Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti

    In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale,  considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.

    In particolare :

    1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
    2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.

     In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

    Viene anche sottolineato che queste  disposizioni  si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Nuove precisazioni 2025

    Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, 

    l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.