• Formazione e Tirocini

    Finanziamenti per formazione in Tunisia: invio domande dal 27.2

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale pochi giorni fa l' Avviso pubblico della società in house del Ministero  del lavoro "Sviluppo Italia"  finalizzato al finanziamento di  progetti di formazione professionale e civico-linguistica  rivolti a cittadini della Repubblica di Tunisia , con risorse a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – OS2 Migrazione legale e Integrazione, lettera p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine

    L'avviso  ha  l’obiettivo di promuovere canali legali di ingresso in Italia attraverso percorsi di formazione svolta nel paese di origine e di assistenza nel periodo di ingresso in Italia. 

    Le iniziative previste mirano a migliorare l’adeguamento delle competenze professionali e civico-linguistiche dei partecipanti, in modo da favorire il loro inserimento lavorativo e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano. Il programma contribuisce altresì all’attuazione degli accordi tra Italia e Tunisia in materia di migrazione, supportando la gestione strutturata dei flussi migratori e incentivando una migrazione qualificata e regolare.

    Finanziamenti formazione all’estero Sviluppo Italia: i soggetti ammessi

    Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza, sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico o – in caso di partenariato – Associato i seguenti soggetti con sede legale in Italia, elencati anche  nelle Linee Guida  adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 27/2023.

    • a. Regioni e Province Autonome e loro enti strumentali;
    • b. Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;
    • c. Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;
    • d. Organismi paritetici ed enti bilaterali, posti in essere dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale 
    • e sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    • e. Organizzazioni internazionali governative e intergovernative;
    • f. Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione italiana ;
    • g. Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus,  etc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati,
    • h. Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
    • i. Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 150/2015;
    • j. Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
    • k. Università e Istituti di ricerca; ITS Academy ai sensi della Legge 15 luglio 2022 n. 99;
    • l. Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

    Nel caso di partenariato, il Soggetto Proponente e i Partner dovranno stipulare un Accordo di Partenariato  utilizzando il Mod. C – “Accordo di Partenariato”.

    Formazione professionale in Tunisia: caratteristiche dei progetti

    Le proposte formative dovranno prevedere l’organizzazione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza nella Repubblica di Tunisia. 

    Tali corsi dovranno avere una durata minima di 150 ore e articolarsi in quattro moduli obbligatori:

    1. Lingua italiana (almeno 100 ore), con il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
    2. Educazione civica (almeno 10 ore), per fornire conoscenze sui principi costituzionali, il funzionamento delle istituzioni e il contesto socio-culturale italiano;
    3. Formazione professionale (almeno 35 ore), comprendente anche nozioni sui diritti dei lavoratori, il lessico settoriale e l’orientamento al lavoro;
    4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (almeno 5 ore), con nozioni generali in materia di prevenzione e tutela della sicurezza.

    Le attività formative potranno essere erogate in modalità mista (presenza e FAD), ma con un limite massimo del 25% delle ore in formazione a distanza, ad eccezione del modulo di lingua italiana, che dovrà essere svolto almeno per il 75% in presenza.

    Le proposte progettuali saranno valutate sulla base della loro idoneità tecnica, della coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e della sostenibilità economica. 

    Saranno considerate ammissibili solo le domande che rispettano i criteri stabiliti, e sarà redatta una graduatoria con l’elenco delle proposte idonee al finanziamento.

    La pubblicazione degli esiti avverrà sul sito istituzionale dell’ente promotore, e i soggetti selezionati dovranno attenersi agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle attività, garantendo la corretta attuazione delle iniziative approvate.

    Formazione professionale in Tunisia: domande

    Le modalità di partecipazione prevedono la presentazione di una proposta progettuale da parte dei soggetti proponenti, attraverso l’apposita “Piattaforma Ingressi Formati all’Estero” (PIF) sul sito servizi.lavoro.gov 

    La candidatura deve essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, secondo le specifiche indicate nell’Avviso e negli allegati .

    Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tra il 27 febbraio 2025 e il 17 marzo 2025.

     Il rispetto della scadenza è vincolante, e farà fede la data e l’ora riportate nella ricevuta generata automaticamente dalla piattaforma

    Formazione professionale in Tunisia: modalità di finanziamento

    Per quanto riguarda il finanziamento, il budget complessivo destinato all’Avviso ammonta a 2.000.000,00 euro, sufficienti per la formazioe di 1000 cittadini tunisini 

    Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere un finanziamento variabile, in base al numero di destinatari formati con esito positivo, 

    con un massimo di 500.000,00 euro per progetti che coinvolgano almeno 250 partecipanti

    Giova sottolineare che per "formati con esito positivo" si intendono i partecipanti ai corsi di formazione pre-partenza che:

    • Hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste dal programma, comprendendo i moduli di lingua italiana, educazione civica, formazione professionale e sicurezza sul lavoro.
    • Hanno superato con successo gli esami finali, che attestano: Il raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana, L’acquisizione delle competenze professionali previste dal corso, con rilascio di un’attestazione 

    Solo i partecipanti che soddisfano questi requisiti saranno computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e del relativo finanziamento.

    Il contributo sarà erogato sulla base di una rendicontazione a costi reali e sarà soggetto a verifiche amministrative e contabili. 

    La graduatoria finale sarà stilata in base a criteri di qualità del partenariato, coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e sostenibilità economica della proposta.

    L’erogazione dei contributi finanziari avverrà in più fasi e sarà subordinata al rispetto delle condizioni previste nell’Avviso. In particolare, i pagamenti seguiranno questo iter:

    1. Anticipo Dopo l’approvazione della proposta progettuale e la stipula dell’accordo di finanziamento, il Soggetto Proponente potrà ricevere un anticipo sui fondi assegnati, la cui percentuale sarà stabilita in base alle regole del programma FAMI.
    2. Erogazioni intermedie – Sono previsti pagamenti in corso d’opera, subordinati alla presentazione di documentazione che attesti lo stato di avanzamento delle attività formative e la rendicontazione delle spese sostenute.
    3. Saldo finale – Il saldo sarà corrisposto solo dopo la conclusione del progetto, previa verifica della corretta attuazione delle attività e della rendicontazione finale da parte di SLI. Il riconoscimento delle spese sarà vincolato anche alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi, ossia il numero di destinatari formati con esito positivo.

    L’erogazione dei contributi è inoltre subordinata alla regolarità contributiva (DURC) del Soggetto Proponente, che deve permanere per tutta la durata del procedimento

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE

    Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

    Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE

    Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
    L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 

    Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.

    Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:

    • 1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all'ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;
    • 2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica; 
    • 3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all'importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;
    • 4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall'importatore che restituisce all'Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;
    • 5. il trasferimento della merce all'acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;
    • 6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall'importatore che fa riferimento alla società di logistica;
    • 7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;
    • 8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell'anno solare.

    Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.

    Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE

    Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. 

    In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
    Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:

    • l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA come sopra accennato assume rilevanza la ''cessione all'esportazione'' che avviene quando, unitamente all'uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.

    Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di

    approvvigionamento''. 

    Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
    Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
    Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
    Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.

    Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA. 

    Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
    A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
    Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.

    L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Sicurezza nel lavoro di potatura alberi: istruzioni aggiornate

    Con la  circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  pubblicata il 13 febbraio 2025,  vengono aggiornate  le disposizioni in materia di sicurezza per l’esecuzione di lavori su alberi con funi, in sostituzione della circolare n. 23 del 2016. 

    L’aggiornamento si rende necessario a seguito del perdurare di infortuni, sia tra operatori esperti che meno esperti, in attività di raccolta e potatura svolte senza il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008. 

    Per garantire una revisione adeguata delle istruzioni tecniche, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti ministeriali, esperti INAIL, referenti delle Regioni, membri del Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali, nonché esponenti del mondo accademico e degli enti di formazione. 

    Il documento ministeriale  aggiornato introduce  quindi nuove definizioni, regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dettagli specifici sulle procedure di accesso e posizionamento sugli alberi con l’uso di funi, comprese le condizioni eccezionali in cui è ammesso l’uso di una sola fune.

    Scarica qui il testo della circolare con relativi allegati.

    Procedure lavoro su alberi in quota

    Le istruzioni contenute nell’allegato alla circolare trattano in modo dettagliato le procedure di lavoro in quota, le misure di prevenzione e protezione, nonché le condizioni di applicabilità delle tecniche di accesso mediante funi.

    Tra i principali pericoli individuati vi sono la caduta dall’alto, il contatto con linee elettriche, l’uso improprio di attrezzature da taglio, condizioni meteorologiche sfavorevoli, la presenza di insetti o animali pericolosi e la caduta di oggetti. 

    Il documento stabilisce precise modalità di organizzazione dell’area di lavoro, prevedendo misure di delimitazione, la predisposizione di zone di deposito sicure e l’adozione di sistemi di comunicazione adeguati tra operatori.

     Particolare attenzione è rivolta alla valutazione preventiva della stabilità della pianta, alla selezione e installazione degli ancoraggi e all’uso corretto delle funi di lavoro e di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. 

    Inoltre, vengono dettagliati i criteri per la selezione degli ancoraggi e l’importanza dell’adozione di dispositivi che impediscano il distacco accidentale delle funi.

    Lavoro su alberi in quota: formazione e supervisione

    Infine, la circolare disciplina la gestione delle emergenze e la formazione degli operatori, stabilendo che il personale addetto ai lavori su alberi con funi debba essere adeguatamente formato e addestrato. 

    In caso di infortunio o emergenza, devono essere predisposte procedure di soccorso immediate, tra cui la disponibilità di una fune di emergenza e un mezzo di comunicazione per l’attivazione del servizio sanitario nazionale.

    Inoltre, l’aggiornamento normativo stabilisce che ogni intervento debba essere eseguito sotto la supervisione di un preposto, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza e l’adozione di sistemi di ancoraggio idonei. 

  • Lavoro Dipendente

    CIGS Call center 2025 al via

    Il 13 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l'emanazione del decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025, che attua le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center. .

    Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) in deroga, previsto dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs 148/2015, è stato rifinanziato per l'anno 2025 grazie all'articolo 1, comma 195, della legge 207/2024,  Legge di Bilancio per il 2025, con  uno stanziamento di 20 milioni di euro, attinto dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.

    Il sostegno economico ai lavoratori dei call center è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, con l'esclusione dei dirigenti. Il trattamento prevede un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria, con un limite massimo di 12 mesi.

    Emanato il decreto interministeriale con cui vengono attuate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori di questo settore

    I

    CIGS Call center 2025: condizioni e istruzioni ministeriali per le domande

    Il decreto 45 specifica che la Cigs in deroga può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel caso in cui non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

    Questo include anche le aziende in fase di cessazione di attività o quelle ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell'attività. 

    Per accedere al trattamento, le aziende interessate devono :

    • sottoscrivere un accordo  sindacale presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Divisione IV del Ministero del Lavoro e
    •  presentare una specifica istanza di concessione alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Divisione III, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected].

    La domanda deve includere 

    1. dati pagamento dell'imposta di bollo, 
    2.  dati relativi all'azienda e alle unità aziendali destinatarie del trattamento, i
    3. verbale di accordo in sede governativa, l
    4. elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e 
    5.  documentazione prevista dalle indicazioni operative presenti sul sito ministeriale.

     È inoltre necessario fornire l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati, nonché il nominativo del referente aziendale con i relativi recapiti. La provvidenza è soggetta a una contribuzione addizionale e permette l'accredito della contribuzione figurativa. 

    Si ricorda che a a seguito dell'abrogazione della legge 464/1972, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa rimangono a carico del datore di lavoro.

    CIGS Call center 2025: Contributo addizionale

    Riportiamo per completezza il testo dell'articolo  di legge che quantifica la contribuzione addizionale prevista con riferimento ai lavoratori dei call center:

    Art. 5 d.lgs 148 2015

    Contribuzione addizionale

    1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

    • a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
    • c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

    (…)

    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

    • a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. 

  • ISEE

    Isee: approvato il decreto su esclusione BTP e buoni postali

    I titoli di stato e altri  prodotti  finanziari garantiti dallo Stato  come i Buoni e i libretti  postali sono stati  esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro  con la legge di bilancio   legge 213 del 30  dicembre 2023,   (articolo 1 commi 183-185). 

    Dopo  piu di un anno per l'entrata in vigore della novità si attende  ancora l'approvazione definitiva del decreto  da parte della Presidenza del Consiglio.

    Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  l' INPS  aveva informato  che l’entrata in vigore della disposizione  non è immediata,  essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).

    Dal Ministero giunge notizia che il decreto è stato approvato dalla Corte di Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritardata solo dalla necessità di correggere un refuso.

    Fino ad oggi dunque ancora immutata   immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e  nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)  e  permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari  posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare. 

    In questi giorni inizia la campagna di rinnovo delle DSU per l'ISEE 2025

    Facciamo il punto sull'entrata in vigore effettiva e le possibili conseguenze di questa importate  novità.

    Titoli di stato esclusi dal conteggio ISEE, quando entra in vigore la novità?

    Il Ministero dell’economia e delle finanze  aveva  predisposto ad aprile  2024  uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali .

    Il Garante Privacy  ha espresso parere favorevole  (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

    Il testo  ha ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza stato Regioni e dal Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Per l'applicazione effettiva  si attende come detto  la bollinatura della Corte dei conti,il nulla osta della Presidenza  e la pubblicazione in GU. Poi si  dovranno attendere  anche  le istruzioni operative  e il nuovo modello di DSU dall' INPS.

    Secondo gli operatori  puo essere difficile  l'entrata in vigore in queste settimane perche per INPS è già iniziata la campagna di rinnovo delle DSU ISEE ma grazie ai nuovi collegamenti tra le banche dati della pubblica amministrazione e le recenti automatizzazioni della piattaforma  non si puo escludere nulla.

    Le conseguenze  sul calcolo ISEE

    Secondo la relazione tecnica allegata al Dpcm, questa modifica ridurrà il valore dell’ISEE di molte famiglie, con un conseguente aumento delle spese pubbliche per le prestazioni  collegate ( bonus sociali gas e  luce, , assegno unico, bonus psicologo  Bonus nido). Si stima un incremento medio dello 0,23% con un costo annuo aggiuntivo per lo Stato di circa 44 milioni di euro, già coperto dalla precedente legge di Bilancio.Tuttavia, l’impatto sull’ISEE è considerato trascurabile per molte prestazioni, dato che le soglie richieste sono generalmente basse. L’effetto più evidente potrebbe riguardare l’assegno unico, data la sua universalità e la granularità degli importi correlati alle diverse fasce ISEE. 

    Le simulazioni effettuate da Caf Acli  per il Sole 24 ore  evidenziano come cambierà l'ISEE. 

    Ad esempio, una famiglia con due figli, reddito da lavoro dipendente, casa di proprietà e 79mila euro di patrimonio mobiliare vedrebbe una riduzione dell’ISEE di circa 2mila euro (-8,6%) se 25mila euro sono investiti in titoli di Stato. 

    Se l’investimento raggiunge i 50mila euro, la riduzione può arrivare fino a 4mila euro (-17,2%).

    ISEE:  quali titoli saranno esclusi?

    L'Isee ricordiamo è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali  o agevolazioni (come ad esempio  RDC, Supporto formazione e lavoro,  borse di studio universitarie,  Bonus asili nido,  ecc.)    

    Per definire l'ISEE familiare  si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia (beni immobili,  auto, barche,  titoli e risparmi su conti correnti ecc) .

    Tornando alla legge di bilancio 2024,  già nella prima bozza (Qui il testo integrale) è stata inserita la previsione di escludere dal calcolo dell'isee  i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali).  Nel corso dei lavori è stato specificato  che sono ricompresi anche "altri  prodotti  finanziari di raccolta del risparmio con  obbligo di rimborso assistito dalla garanzia  dello Stato".

     Si fa riferimento quindi a:  

    • Buoni ordinari del Tesoro (BOT )
    • CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon), 
    • Buoni del tesoro poliennali (BTP), 
    • Certificati di credito del Tesoro (CCT), 
    • buoni postali fruttiferi, 
    • libretti di risparmio postale, 

    il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.

    Occorre attendere comunque un provvedimento specifico per capire il momento di entrata in vigore della novità.

    BTP e buoni postali fuori dall'ISEE:   dubbi applicativi e perplessità

    Dato il forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione  a inizio 2024 ,  la vendita dei titoli di stato    ha avuto un grande successo  negli ultimi mesi che continua ancora oggi 

    L'obiettivo a breve termine della novità della legge di bilancio 2024 era  chiaramente quello di recuperare  altre risorse: rendendo ininfluente per l'Isee il possesso di titoli di stato,   il Governo  ne favorisce fortemente  la vendita e raccoglie  fondi,  utili per   il bilancio statale.

    La misura desta  una perplessità sul fatto di creare ulteriore  indebitamento  statale a lungo termine.  infatti  i maggiori tassi di interesse che vanno alle famiglie saranno spalmati nei deficit degli anni a venire. 

    Inoltre non è improbabile che  gli enti interessati erogatori di prestazioni sociali  basate sul'ISEE, come  INPS, università,  enti locali  non siano  in un prossimo futuro costretti a modificare le soglie di accesso  per problemi di bilancio finanziario interno  con un annullamento di fatto  del beneficio per gli utenti.

    Infine non appare una misura  del tutto equa,   dato che farebbe risultare sullo stesso piano, ai fini dei bonus e  agevolazioni economiche, i  soggetti in possesso di un certo patrimonio e altri che  invece non lo sono. Infatti  le famiglie  con  liquidità finanziaria che investiranno i loro  risparmi  in questi titoli  risulteranno  "poveri" quanto quelli che non lo possiedono  e  rientreranno  nelle soglie ISEE previste ad esempio per la Carta spesa Dedicata a te o per i Bonus sociali bollette, pensati  per i ceti  effettivamente meno abbienti.

  • Lavoro Autonomo

    Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio  2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.

    Compensi illegittima la disparità tra vacazioni

     Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita. 

    La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.

    Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.

    Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta

    Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari. 

    Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza. 

    La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia. 

     In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore. 

    La Consulta sollecita quindi  l’amministrazione giudiziaria e i legislatori  a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.

    Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione

    Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.

     Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico. 

    La normativa censurata  ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione  sia  pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.

  • Riforma dello Sport

    EBISport versamenti sospesi per problemi tecnici

    Il fondo per il lavoro sportivo EBisport ha comunicato ieri  la sospensione delle procedure di versamento dei contributi  dovuti  per problemi tecnici, non meglio precisati.  L'adempimento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi non appena il flusso sarà ripristinato.  

    L'ente precisa quindi  la procedura alternativa da utilizzare .

    Nell'articolo un riepilogo dell'obbligo contributivo dell'ente bilaterale istituito da Confederazione dello Sport,SLC-CGIL, FISASCAT-CISL,UILCOM-UIL per sostenere l'

    apprendistato professionalizzante, il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, i progetti di formazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore sportivo.

    Versamenti Ebisport: cosa fare per adempiere

    Questo il testo del comunicato :

    a seguito di un problema tecnico il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL mediante modello di pagamento F24 sezione INPS codice tributo EBIS e l’indicazione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi è sospeso.

    La contribuzione potrà essere versata, non appena ripristinato il flusso , tramite F24 e rettifica UNIEMENS anche per sanare periodi pregressi, senza ulteriori oneri.

     Qualora le società aderenti lo ritenessero opportuno,  si potrà procedere mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

    • BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, 

    indicando il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti e/o collaboratori al quale il versamento si riferisce.  Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema per il quale ci scusiamo con gli iscritti.

    Ebisport: misura e istruzioni per il versamento dei contributi

     Si ricorda il versamento della contribuzione è da effettuare  successivamente all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.ebisport.it, deve avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.

    La risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate specificava in merito che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.

    La contribuzione prevista dal CCNL è attualmente pari a contributo stabilito nella misura

     dello 0,10%, a carico della parte datoriale e

     dello 0,05% a carico del lavoratore, 

    calcolati sulla retribuzione complessiva mensile del lavoratore subordinato o sul compenso lordo del Collaboratore Coordinato e Continuativo.

    da versare mensilmente 

    Per sanare periodi pregressi, qualora la stessa fosse tardiva, si procederà mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS già  inviati per il periodo. Nella causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al quale il versamento si riferisce.

    Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected]

    Ebisport : codice contratto INPS

    Si ricorda infine che l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, ha comunicato il codice contratto attribuito al CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit: 

    • Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”