-
Firmato il rinnovo del CCNL Imprese di pulizie artigianato
In data 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’intesa è stata raggiunta tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di Pulizia, CNA Costruzioni – CNA Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, mantenendo i propri effetti fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo. Le modifiche trovano applicazione dalla data di sottoscrizione, salvo specifiche decorrenze differenziate previste per singoli istituti.
La contrattazione di secondo livello viene confermata, di norma, a metà della vigenza contrattuale.
Il campo di applicazione del CCNL resta riferito alle imprese artigiane in possesso dei requisiti di legge che svolgono attività di pulizia e servizi affini in ambienti pubblici e privati, comprese le attività di sanificazione, disinfezione, derattizzazione e manutenzione delle piscine. Dal 1° febbraio 2026 è inoltre prevista l’istituzione di una commissione bilaterale con funzioni di monitoraggio sull’ambito applicativo del contratto.
Vediamo le principali novità normative e retributive.
CCNL imprese pulizie artigiane: novità contrattuali
Sul piano normativo, l’accordo di rinnovo introduce diverse modifiche operative di rilievo per la gestione dei rapporti di lavoro:
VIOLENZA DI GENERE
Viene innanzitutto inserito uno specifico articolo dedicato ai congedi per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Oltre a richiamare integralmente la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 80/2015, il CCNL riconosce una condizione di miglior favore, prevedendo, su richiesta della lavoratrice, ulteriori tre mesi di aspettativa retribuita con un’indennità pari al 70% della retribuzione globale mensile, a carico dell’azienda. Il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali, secondo le modalità indicate nel testo contrattuale. Sono disciplinate anche specifiche tutele organizzative, tra cui la possibilità di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al successivo ripristino del full time, nonché la possibilità di richiedere il trasferimento presso altro appalto e l’esonero temporaneo dai turni disagiati al termine del percorso di protezione.
PERIODI DI PROVA
In materia di periodo di prova, vengono ridefinite le durate massime in base al livello di inquadramento, con una specifica previsione per i lavoratori operai, per i quali il periodo di prova è fissato in 40 giorni lavorativi. Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2026, mentre per i rapporti instaurati in precedenza continua a valere la disciplina previgente.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Il rinnovo interviene anche sulla disciplina del lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale, fissando il limite massimo al 50% dell’orario pattuito e stabilendo una maggiorazione forfettaria del 25% sulla retribuzione tabellare. Per il contratto a tempo determinato, il CCNL individua ulteriori causali che consentono il ricorso a rapporti oltre i dodici mesi, con riferimento a esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell’organico.
PREAVVISO
Ulteriori novità riguardano i termini di preavviso per licenziamento e dimissioni degli operai, rimodulati in funzione dell’anzianità di servizio, e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
APPRENDISTATO
Infine: dal 1° gennaio 2026 anche gli apprendisti iniziano a maturare gli scatti di anzianità, con un importo fisso pari a 6 euro per ciascuno scatto .
CCNL imprese pulizie artigiane: le novità economiche
L’accordo di rinnovo prevede un incremento complessivo a regime pari a 215 euro riferito al 5° livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.
Gli aumenti sono distribuiti in più tranche con decorrenze comprese tra il 1° gennaio 2026 e il 1° dicembre 2029, come segue:
Decorrenza tranche Importo tranche (riferito al 5° livello) € Cumulato progressivo € 1° gennaio 2026 40,00 40,00 1° luglio 2026 25,00 65,00 1° febbraio 2027 25,00 90,00 1° luglio 2027 35,00 125,00 1° febbraio 2028 40,00 165,00 1° novembre 2028 40,00 205,00 1° dicembre 2029 10,00 215,00 È inoltre prevista la cessazione degli eventuali acconti su futuri aumenti contrattuali (Afac) a partire dalla retribuzione di gennaio 2026, con meccanismi di assorbimento nei limiti stabiliti dal contratto.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un importo “una tantum” pari a 104 euro, erogato in due soluzioni nel 2026. L’importo spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo ed è ridotto al 70% per gli apprendisti.
ATTENZIONE L’una tantum non concorre alla base di calcolo del TFR.
Di seguito si riportano i principali dati retributivi a regime.
Livello Retribuzione tabellare al 31.12.2025 (€) Incremento a regime (€) Retribuzione tabellare a regime dal 1.12.2029 (€) 1 1.611,06 273,82 1.884,88 2 1.476,82 251,01 1.727,83 3S 1.431,41 243,29 1.674,70 3 1.382,38 234,95 1.617,33 4 1.306,78 222,11 1.528,89 5 1.264,97 215,00 1.479,97 6 1.218,54 207,10 1.425,64 Le nuove tabelle costituiscono il riferimento operativo per l’adeguamento delle buste paga secondo le singole decorrenze previste, ferma restando la necessità di verificare eventuali superminimi individuali e assorbimenti contrattuali.
-
Appalti: tabelle costo del lavoro servizi postali 2024-2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato, con il decreto 120 del 12.12.2025 e tabelle, pubblicato nella GU del 13 dicembre, il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, distinguendo tra operai e impiegati.
L’aggiornamento si inserisce nel quadro applicativo del Codice dei contratti pubblici, che prevede la determinazione annuale del costo del lavoro in tabelle ministeriali, sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva e delle norme previdenziali e assistenziali.
In concreto, le tabelle costituiscono un riferimento operativo utile per stazioni appaltanti e operatori economici nelle verifiche di sostenibilità dell’offerta e di congruità dei costi dichiarati, in coerenza con l’impianto normativo di settore.
I valori 2024, 2025 e 2026
Il decreto aggiorna i valori nazionali del costo medio giornaliero a decorrere dai mesi di febbraio e settembre 2024, luglio 2025 e gennaio 2026, rinviando alle tabelle allegate quali parte integrante del provvedimento.
L’intervento nasce dall’esigenza di aggiornare il precedente assetto (richiamato anche il D.M. 13 gennaio 2016) e tiene conto del rinnovo del CCNL per il settore, sottoscritto il 14 novembre 2023 tra le associazioni e le OO.SS. indicate nel decreto.
È inoltre evidenziato che, nell’ambito del CCNL considerato, non risultano stipulati accordi territoriali.
Un punto essenziale, per l’uso pratico delle tabelle, è la clausola di flessibilità: il costo determinato è suscettibile di oscillazioni per effetto di
- benefici contributivi/fiscali fruiti dall’impresa,
- oneri da accordi integrativi aziendali e costi logistici (indennità, notturno, ecc.),
- (oneri legati agli adempimenti di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.
Adempimenti
Sul piano operativo, le tabelle vanno usate come baseline nazionale per stimare e/o verificare il costo del personale impiegato nei servizi di distribuzione e recapito. In fase di gara o di audit interno, è consigliabile:
(1) individuare la qualifica (operaio/impiegato) e il livello contrattuale;
(2) applicare il valore di costo medio giornaliero del periodo di riferimento;
(3) documentare eventuali scostamenti in aumento/diminuzione in base alle tre famiglie di “oscillazioni” previste dal decreto (benefici, accordi aziendali/logistica, sicurezza).
Attenzione anche alle variabili tecniche: nelle tabelle operai è richiamata una classificazione INAIL che può variare in funzione delle mansioni, e viene evidenziato un costo minimo aziendale della sicurezza (valore esposto nelle tabelle).
Di seguito una sintesi “di servizio” dei range di costo medio giornaliero riportati nelle tabelle (valori min–max per livelli):
Decorrenza tabelle Operai – costo medio giornaliero (min–max) Impiegati – costo medio giornaliero (min–max) Febbraio 2024 € 119,70 – € 151,57 € 132,37 – € 180,92 Settembre 2024 € 122,09 – € 155,16 € 135,35 – € 185,58 Luglio 2025 € 124,49 – € 158,76 € 138,33 – € 190,24 Giugno 2026* € 127,05 – € 162,49 € 141,45 – € 195,02 *Nota: l’art. 1 indica l’aggiornamento da gennaio 2026, mentre le tabelle allegate riportano la denominazione “giugno 2026”.
-
Premi produttività e partecipazioni 2026: imposta all’1%
La legge di Bilancio 2026 proposta dal Governo che attende ancora la prima approvazione in Senato introduce un ulteriore rafforzamento del regime fiscale dei premi di produttività e sulle partecipazioni agli utili da parte dei dipendenti , riducendo l’aliquota agevolata dal 5% all’1% a partire dal 2026.
Se sarà approvata dal Parlamento, la norma contenuta nella bozza governativa della manovra si applicherà alle somme erogate ai lavoratori dipendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, fino a un massimo di 5.000 euro annui — contro i 3.000 euro attuali (elevabili a 4.000 solo nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Si tratta di una misura che, secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al 15 settembre 2025, sta mostrando effetti sempre piu positivi: sono oltre 4,7 milioni i lavoratori che beneficiano dei premi di risultato collegati a contratti di produttività ancora attivi, di cui 3,5 milioni coperti da accordi aziendali e 1,2 milioni da contratti territoriali. Il valore medio dei premi erogati si attesta intorno a 1.600 euro l’anno.
L’obiettivo del Governo, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni, è quello di sostenere i salari e favorire il miglioramento della produttività
Premi di produttività – quadro di sintesi Voce Regime attuale Nuovo regime Note operative Aliquota imposta sostitutiva sui premi 5% 1% (dal 2026) Applicabile ai premi collegati a obiettivi di produttività e alle quote di partecipazione agli utili* Soglia annua agevolabile 3.000 € (fino a 4.000 € con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) 5.000 € Limite per somme erogate al raggiungimento degli obiettivi. Condizioni Premi di risultato previsti dalla normativa e dalla contrattazione di secondo livello. Invariate: obiettivi misurabili/riscontrabili secondo legge. Resta la necessità di accordi che definiscano obiettivi e criteri di verifica. * AGGIORNAMENTO 17 DICEMBRE
Con emendamento del Governo 4.1000 del 16 dicembre è stato specificato che l'incremento del limite e l'imposta sostitutiva pari all'1% saranno applicabili
- sia sui premi corrisposti
- sia sulle quote di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti, in continuità con la disciplina prevista originariamente per il solo anno 2025 di cui all'articolo 5 della legge n. 76 del 2025.
Regime fiscale 2025 premi di produttività ai lavoratori e partecipazione agli utili
La legge di bilancio 2025 ( n. 207 2024) ha previsto tra le misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, la proroga del taglio dell'imposta dal 10 al 5% sui premi di produttività.
Riepiloghiamo di seguito la normativa e le precedenti precisazioni dell'amministrazione finanziaria sul tema.
Si conferma dunque che per gli emolumenti relativi a:
- premi di risultato
- forme di partecipazione agli utili d’impresa
si applica l'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, del 5% , entro il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso
- pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,
- a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.
Va ricordato che a norma della Legge 208/2015 il premio di risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva forfettaria e non all'IRPEF, solo se:
- le somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali , e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
- Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016
Sul tema l' Agenzia delle Entrate ha anche specificato anche che l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo.
Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi (Risposta a interpello n. 265 2022)
La detassazione dei premi di produttività si può applicare per il periodo dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risposta a Interpello 456 2019)
per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018)
L'Agenzia aveva pubblicato una circolare sul tema n. 5 il 7 marzo 2024.
Premi produttività Circolare 4 del 16.5.2025
Nella circolare 4 del 16 maggio 2025 l'Agenzia precisa che all'estensione prevista dalla legge di bilancio 2025 continuano ad applicarsi le istruzioni fornite con le circolari 7 marzo 2024, n. 5/E, 1° agosto 2023, n. 23/E, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia.
-
Esonero per parità di genere 2025: al via le domande
La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".
Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.
Per usufruirne, i datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile prossimo.
La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )
INPS ha fornito le nuove istruzioni con il messaggio 3804 del 16 dicembre 2025.
Vediamo di seguito come funziona l'agevolazione e come si richiede.
Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda
Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro privati devono:
- accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
- Selezionare l’anno di riferimento 2025 e
- compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”
ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.
Il modulo telematico richiede la compilazione di:
- Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
- Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
- Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
- Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
- Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.
Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari
Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:
- Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
- Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
- Dati retributivi e aziendali che comprendono
-
- Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
- Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
- Eventuali modifiche alla certificazione:
Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
INPS precisa nel messaggio che le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.
Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.
ATTENZIONE Sono stanziati 50 milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.
L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.
È importante sottolineare anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.
Novità richieste precedenti
Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata la
richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.
Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:
- preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.
ATTENZIONE il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
-
Intelligenza artificiale nel lavoro: al via l’Osservatorio del Ministero
Con la firma del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 132 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficialmente istituito il 15 dicembre 2025 l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
Il provvedimento dà concreta attuazione al quadro normativo nazionale di recepimento dell’AI Act europeo, segnando l’avvio di una struttura stabile di coordinamento e analisi volta a monitorare l’impatto dell’IA su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro, e a supportare le decisioni pubbliche in una fase di profonda trasformazione tecnologica..
La finalità non è solo di monitoraggio, ma di offerta di strumenti operativi per un’integrazione sostenibile delle tecnologie nei processi produttivi e organizzativi. In questa cornice, l’Osservatorio nasce anche come dispositivo di analisi: individua settori e professioni maggiormente influenzati dall’introduzione dell’IA e contribuisce a orientare strategie nazionali per un’adozione consapevole ed equilibrata, supportata da una analisi anche dal punto di vista etico.
L’avvio operativo dell’Osservatorio è previsto all’inizio del 2026, con la nomina di tutti i componenti e la pubblicazione dei primi documenti strategici e di analisi.
Osservatorio IA Lavoro: le norme e il contesto
L’Osservatorio si colloca dentro un perimetro normativo e strategico che combina fonti nazionali ed europee.
Nella sezione “Normative” dedicata all’Osservatorio, il Ministero richiama espressamente:
- la Legge n. 132 del 23 settembre 2025,
- l’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689 e
- il GDPR – Regolamento (UE) 2016/679, a conferma del fatto che l’adozione di sistemi di IA in ambito lavorativo richiede un presidio integrato di regole per i sistemi ad alto impatto, garanzie sulla protezione dei dati personali e coerenza con le tutele proprie del rapporto di lavoro.
Tra i riferimenti utili è indicato anche il “Decreto Nuove Competenze” (file pdf), richiamo coerente con l’impostazione ministeriale che considera l’aggiornamento professionale e il rafforzamento delle competenze come leva essenziale per gestire l’innovazione.
Sul piano delle politiche e degli indirizzi, l’iniziativa si pone in continuità con la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026 e con il lavoro di confronto istituzionale maturato nel contesto del G7 Lavoro e Occupazione.
In questo quadro, l’Osservatorio è presentato come progetto “in evoluzione”: una prima versione informativa e di accompagnamento, destinata ad arricchirsi progressivamente anche grazie alle Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro, per le quali è stata svolta una consultazione pubblica attraverso il portale ParteciPA.
I dettagli operativi
Sul versante operativo, l’Osservatorio avrà un ruolo pratico e orientato alle decisioni: analisi costanti, individuazione delle aree più esposte, proposte di soluzioni concrete e supporto alle strategie nazionali sull’adozione dell’IA nel lavoro.
In particolare, viene valorizzata la collaborazione con INAPP per sviluppare una strategia integrata sull’utilizzo dell’IA nel mercato del lavoro, elemento che rafforza l’impianto tecnico-analitico dell’iniziativa.
Un asse trasversale riguarda la formazione: l'Osservatorio intende contribuire ad accrescere anche le competenze digitali e trasversali e di promuovere percorsi che aiutino lavoratori e imprese a governare i cambiamenti.
In parallelo, un passaggio centrale è rappresentato dalle Linee guida, dopo la consultazione pubblica sulla prima bozza, saranno ulteriormente progressivamente arricchite da questa nuova attività.
Osservatorio IA nel lavoro e Commissione etica
Un presidio centrale dell’Osservatorio è rappresentato dalla Commissione Etica, alla cui guida è stato designato il professor Paolo Benanti, docente presso l’Università Luiss Guido Carli e Presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Commissione Etica avrà il compito di fornire un orientamento etico generale all’azione dell’Osservatorio, contribuendo a garantire che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sia coerente con i principi di centralità della persona, trasparenza, responsabilità e verificabilità delle decisioni automatizzate.
In tale prospettiva, il contributo del prof. Benanti è finalizzato ad assicurare che l’innovazione tecnologica rappresenti uno strumento di supporto e potenziamento del lavoro umano, che resta fondamentale come ha sottolineato la ministra Calderone nella presentazione dell'iniziativa.
-
Bonus Sport famiglie: ecco chi lo riceve
Con un DPCM del 15.7.2025 firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro, ha preso forma il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a 300 euro per figlio (max due per famiglia).
La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), dispone 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
- enti del Terzo settore (ETS) e
- ONLUS iscritti nei registri ufficiali.
Il dipartimento ha pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.
I beneficiari riceveranno anche una e-mail al proprio indirizzo inserito, con la notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco.
I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività.
Si precisa che sarà pubblicato un successivo elenco relativo agli ulteriori beneficiari.
Il comunicato da ulteriori informazioni anche agli enti
al fine del percepimento della seconda e terza tranche del contributo, dovranno effettuare un monitoraggio della frequenza dei corsi da parte dei beneficiari, e compilare l’apposito modulo disponibile sulla Piattaforma,
che andrà sottoscritto e caricato in 2 finestre,
- dal 16 febbraio al 1° marzo 2026 e
- dal 1° al 16 luglio 2026.
Eventuali richieste di informazioni, sia da parte dei Beneficiari che degli Enti, dovranno essere indirizzate unicamente all’indirizzo [email protected] o contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30, il numero di telefono dedicato 06.6779.6668.
Qui l'elenco di enti accreditati ad oggi.
Le attività devono prevedere frequenza almeno bisettimanale e svolgersi entro il 30 giugno 2026. L'importo sarà erogato direttamente agli enti destinatari.
A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli
Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni.
Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici.
Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.
Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport.
Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :
FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS) Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00 Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)FASE 2 – ITER PER LE FAMIGLIE Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 € Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare) Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili sul sito ministeriale ( probabilmente da metà settembre 2025) Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
b) Autocertificazione ISEE minorenni
c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
d) Documento di identità del richiedenteAssegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi Fondo dote famiglia: condizioni e modalità
Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.
In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.
Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate.
Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.
Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.
Le istruzioni per le domande
Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:
A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.
Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.
Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/
-
Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo
INPS ha annunciato con il messaggio 3708 del 5.12.2025 che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
L’utente può consultare la propria posizione sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.
Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.
In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, con importi, requisiti e modalità di utilizzo.
Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica.
Periodo e modalità di presentazione della domanda
Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:
- Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanalecontattando:
- Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
- Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).
Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
All'accoglimento della domanda è inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Requisiti per ottenere il bonus
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:
- ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.
Assegnazione e utilizzo del contributo
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.
Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.
Scadenze di utilizzo:
- 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
- Almeno una seduta va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.
Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.
Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre
Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:
- obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
- scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
- maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
- 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
- 30% in base a criteri reddituali.
In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.
Inoltre, in generale, viene specificato che il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- presentate fuori dai termini indicati.
L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:
- decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
- si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.
Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze
Nel messaggio Inps precisa che :
- I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto
- Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
- Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
- L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
- il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Gli obblighi dei professionisti
Il messaggio ricorda anche che i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
ATTENZIONE :
Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.