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Decreto Omnibus 2025: novità per i lavoratori del turismo
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge del 20 giugno 2025 contenente una serie di interventi urgenti in materia economica, sociale e infrastrutturale.
Tra le misure più significative figurano in tema di lavoro, per il Terzo settore ed il turismo, fondi dedicati al sostegno contro i cambiamenti del mercato e dai costi della vita per l’accesso a servizi essenziali e strumenti di welfare abitativo. Vediamo piu in dettaglio.
Misure per il lavoro e per il Terzo settore
In tema di lavoro e coesione sociale, il decreto introduce nuove risorse per la sanità, il volontariato e le fasce vulnerabili, intervenendo su più livelli
Si potenzia l’assistenza sanitaria attraverso uno stanziamento triennale a favore degli IRCCS specializzati in dermatologia, finalizzato al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. Contestualmente, si rafforza il sostegno alle organizzazioni del Terzo settore, con contributi aggiuntivi sia per le attività generali che per la tenuta operativa degli enti.
Di seguito, la tabella riassuntiva con le principali voci di spesa:
Ambito Beneficiari Risorse stanziate Sanità IRCCS dermatologici 5 mln €/anno (2025–2027) Assistenza sociale Interventi vari (ex art. 1, c. 186 L. 232/2016) 250 mln € (2025–2028) Terzo settore ODV, APS, Fondazioni 10 mln € (2025) Fondo garanzia Credito enti Terzo settore 10 mln € (2025) Turismo: alloggi agevolati per i lavoratori stagionali
Una delle misure più importanti per i datori di lavoro riguarda il settore turistico-ricettivo, che beneficia di un intervento articolato volto a migliorare il benessere abitativo dei lavoratori del settore, cercando di migliorare il reperimento del personale.
Il decreto prevede lo stanziamento di 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare:
- Investimenti nella riqualificazione energetica e sostenibile di immobili destinati ai lavoratori del comparto.
- Contributi per sostenere i costi di locazione agevolata degli alloggi, con affitti ridotti di almeno il 30% rispetto al mercato.
I beneficiari sono i soggetti (aziende o enti) che gestiscono alloggi o strutture per personale turistico.
Il contributo è subordinato alla garanzia che l’alloggio venga messo a disposizione per almeno 5 anni a condizioni agevolate.
Il beneficio riguarda imprese che gestiscono alloggi, strutture ricettive o esercizi di somministrazione. Gli immobili dovranno essere destinati ai lavoratori per almeno 5 anni, con contratto agevolato. Il contributo è concesso previa verifica dei requisiti da parte del Ministero del Turismo.
Si tratta di un intervento di portata nazionale che mira a ridurre il disagio abitativo, aumentare la stabilità lavorativa stagionale e valorizzare i territori a forte vocazione turistica.
Per l'operatività è espressamente previsto un decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL, che specificherà:
- l’entità del contributo per singolo progetto;
- le condizioni minime contrattuali (es. canone ribassato del 30%);
- i criteri di priorità e selezione;
- le modalità di controllo e la revoca delle somme in caso di inadempienze.
I soggetti interessati (imprese ricettive, gestori di alloggi per dipendenti) dovranno quindi attendere l’apertura della piattaforma o delle modalità di domanda che saranno indicate nel decreto attuativo.
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Licenziamento per giustificato motivo: decorrenza del preavviso
Con la sentenza n. 15513 del 10 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e spesso oggetto di contenzioso: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il diritto del lavoratore al preavviso. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva contestato il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro sostenendo che la risoluzione del rapporto fosse stata effettiva già al momento dell’avvio della procedura di conciliazione, e non al termine del preavviso, con conseguente pretesa del pagamento dell’indennità sostitutiva.
La vicenda si inquadra nell’ambito delle procedure previste dalla legge n. 604/1966, che regolamenta i licenziamenti individuali per motivi oggettivi.
In particolare, l’art. 7 della legge prevede l’obbligo per il datore di lavoro di esperire un tentativo di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima di procedere al recesso, a tutela del lavoratore e per favorire una soluzione bonaria.
Decorrenza e valore giuridico del licenziamento
La Corte, nel motivare la propria decisione, ha ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume rilevanza giuridica fin dal momento in cui viene avviato il procedimento di conciliazione. Tuttavia, questo non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto estintivo, infatti, si verifica solo al termine del periodo di preavviso, che può essere indicato :
- nella comunicazione iniziale dell’intenzione di licenziare oppure
- nell’atto conclusivo del procedimento.
È quindi legittimo che il preavviso decorra dalla prima comunicazione formale del datore di lavoro al lavoratore, ossia dalla lettera con cui viene attivata la procedura di conciliazione. Questo significa che, se il rapporto non è stato interrotto prima della fine del preavviso, il lavoratore continua a maturare tutti i diritti connessi al periodo lavorato.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione è di rilievo pratico: la determinazione della decorrenza del preavviso incide direttamente sull’entità delle spettanze economiche dovute al lavoratore, in particolare nel caso in cui il preavviso non venga lavorato ma sostituito con un’indennità.
Il diritto all’indennità sostitutiva e le sue implicazioni
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte ha precisato che
- tale diritto sussiste nei casi in cui il datore di lavoro non consenta di lavorare il periodo di preavviso previsto,
- la misura dell’indennità può variare in base al momento in cui il rapporto di lavoro è effettivamente cessato.
Dunque se il rapporto è stato interrotto sin dall’inizio del procedimento conciliativo, l’indennità dovrà essere commisurata all’intero periodo di preavviso non lavorato. Diversamente, se il rapporto è proseguito, anche solo formalmente, fino alla conclusione del periodo di preavviso, la corresponsione dell’indennità potrebbe non essere dovuta o essere limitata a eventuali giorni residui non goduti.
In sostanza, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il compenso spettante per il preavviso e la decorrenza del preavviso può essere anticipata alla data di avvio della procedura conciliativa, a condizione che ciò risulti chiaramente dalla documentazione fornita dal datore di lavoro.
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Elenco venditori gas naturale: requisiti e procedure 2025
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 85/2025, pubblicato in Gazzetta il 19 giugno 2025, definisce le nuove regole operative per le imprese che vogliono operare nella vendita di gas naturale in Italia.
Il regolamento riforma il sistema di iscrizione all’Elenco dei soggetti abilitati e impone requisiti più stringenti.
L'obiettivo è quello di rafforza la trasparenza e l’affidabilità degli operatori nel mercato . L’iscrizione diventa un requisito formale, ma uno strumento di qualificazione e controllo a tutela dell’intero settore.
Per l'operatività si attende un decreto attuativo con i modelli di domanda e le procedure di controllo.(v. ultimo paragrafo)
Elenco venditori gas MASE: Chi deve iscriversi
L’iscrizione all’Elenco è obbligatoria per:
- imprese che vendono gas tramite rete connessa alla rete nazionale;
- imprese che vendono gas tramite reti isolate;
- distributori autorizzati in via transitoria alla vendita diretta.
Restano esclusi i consorzi che acquistano gas solo per i propri consorziati.
Per essere iscritti e rimanere nell’Elenco, le imprese devono possedere requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari:
Forma giuridica: solo S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperative o consortili in tali forme.
Oggetto sociale coerente con la vendita di gas.
Requisiti di onorabilità, che devono essere rispettati da:
amministratori, legali rappresentanti, sindaci;soggetti sottoposti a verifica antimafia.
Non sono ammessi condannati per reati finanziari, fallimentari o gravi reati penali.
Requisiti finanziari: Capitale sociale minimo: 100.000 € (interamente versato).
Tipo requisito Condizione richiesta Tecnico Società di capitali, cooperative o consortili; oggetto sociale coerente Onorabilità Assenza di condanne, procedimenti fallimentari, interdizioni antimafia Finanziario Capitale minimo 100.000 €; nessun ricorso reiterato ai servizi di ultima istanza Procedura di iscrizione, controllo e cancellazione
Le imprese devono presentare domanda al MASE con autocertificazione dei requisiti. L’iscrizione è decisa entro 30 giorni, con possibilità di integrazione documentale. Ogni tre anni, l’impresa deve confermare i requisiti. Sono previsti controlli a campione annuali su almeno il 5% delle imprese iscritte.
Sono previste due fattispecie:
- Cancellazione: per mancato aggiornamento triennale o inattività.
- Esclusione: per perdita dei requisiti, false dichiarazioni o sanzioni da ARERA, AGCM, GPDP o ADM.
In caso di esclusione, l’impresa e il gruppo di appartenenza non possono fare nuova domanda prima di 2 anni.
Decreto attuativo in arrivo e regime transitorio: cosa devono fare le imprese già attive
Il nuovo regolamento MASE entrerà pienamente in operatività solo con l’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 11, comma 1, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 85/2025, ovvero entro il 18 agosto 2025.
Questo decreto definirà i modelli di domanda, le modalità tecniche di gestione dell’Elenco venditori e i criteri per le segnalazioni e i controlli.
Nel frattempo, è previsto un regime transitorio: tutte le imprese già iscritte all’elenco secondo il precedente DM 29 dicembre 2011 saranno provvisoriamente incluse nel nuovo Elenco. Tuttavia, per mantenere validamente l’iscrizione, esse dovranno, entro 90 giorni dalla data di adozione del nuovo decreto attuativo, inviare al Ministero un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari previsti dal nuovo regolamento.
Le imprese che non presenteranno la dichiarazione entro il termine saranno automaticamente cancellate. Inoltre, quelle con forma giuridica non conforme (es. società di persone o consorzi non ammessi) o con capitale sociale inferiore a 100.000 euro dovranno adeguarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè entro il 4 luglio 2026), pena l’esclusione definitiva dall’Elenco venditori.
Per ulteriori dettagli scarica qui il Decreto ministeriale MASE
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Contributi ENPAIA periti agrari: istituite le causali contributo
Con la risoluzione 44 del 20 giugno 2025 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA,
Ecco i dettagli e le istruzioni di compilazione.
Causali contributo periti agrari Enpaia
Sono istitute con entrata in vigore il 1 luglio 2025 le causali contributo di seguito indicate:
• “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;
• “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE F 24
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
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Appalti pubblici: esclusa l’azienda con CCNL scaduto
Una recente sentenza del TAR Lombardia (n. 1635/2025 del 12 maggio) ha affrontato un caso rilevante in materia di appalti pubblici e corretto utilizzo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
La controversia è sorta nell’ambito di una procedura pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il triennio 2025–2027, con eventuale proroga biennale.
Nel bando, la stazione appaltante aveva indicato in maniera generica come riferimento il “CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”, senza però specificare la data di sottoscrizione del contratto. In fase di partecipazione, l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il contratto richiesto, ma in sede di verifica successiva ha esplicitato l’adozione di un CCNL sottoscritto nel 2018 e scaduto nel 2021.
Questo contratto risultava superato dal rinnovo firmato il 5 giugno 2024, il quale conteneva aggiornamenti importanti sia sul piano retributivo che normativo.
La decisione del TAR e il principio di equivalenza
Il TAR ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione sulla base della violazione dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 9 del disciplinare di gara. In particolare, è stato sottolineato come l’impresa non abbia fornito alcuna “dichiarazione di equivalenza” tra il contratto applicato e quello vigente, prevista espressamente dal Codice. Né la stazione appaltante ha proceduto ad alcuna verifica autonoma di corrispondenza tra i livelli di tutela offerti dai due contratti.
Il giudice amministrativo ha chiarito che il contratto utilizzato dall’aggiudicataria era ormai privo di efficacia, avendo perso la sua ultrattività con la firma del rinnovo 2024. Inoltre, il nuovo CCNL conteneva tutele aggiuntive su vari aspetti: classificazione del personale, congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa e tutela della maternità.
Il principio di equivalenza, secondo il TAR, non può essere limitato alla sola componente economica, ma deve includere anche quella normativa. Deve inoltre risultare evidente che eventuali differenze siano marginali e non compromettano i diritti fondamentali dei lavoratori.
Le conseguenze: annullamento dell’appalto e subentro
La sentenza ha comportato quindi l’annullamento dell’aggiudicazione, l’ordine di subentro dell’impresa ricorrente e la condanna alle spese per il Comune e per l’aggiudicataria.
Il collegio ha richiamato anche le più recenti linee guida dell’ANAC (Delibera n. 14/2025), che confermano la centralità del principio di equivale
Questa pronuncia consolida un orientamento volto a rafforzare il ruolo delle stazioni appaltanti nel controllo della corretta applicazione dei CCNL, al fine di garantire l’equità tra i partecipanti e la tutela dei lavoratori.
- Da un lato, si ribadisce l’obbligo per gli operatori economici di dichiarare in modo trasparente l’applicazione dei contratti aggiornati;
- dall’altro, si impone alla PA un’attenta verifica della conformità degli stessi anche sotto il profilo normativo.
In sintesi, l’applicazione di un contratto scaduto, in assenza di specifica dichiarazione di equivalenza, può rappresentare una grave irregolarità, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.
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Retribuzioni medie agricoltura: tabelle 2025
Con decreto del 10 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli valide ai fini contributivi e previdenziali per l’anno 2025. Il provvedimento riguarda in particolare:
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI),
- i piccoli coloni e compartecipanti familiari,
- gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Agricoltura: tabelle provinciali e reddito medio giornaliero 2025
Le tabelle, elaborate sulla base dei dati forniti dall’INPS e del parere della Commissione Centrale (art. 9-sexies, D.L. 510/1996), riportano per ciascuna delle 104 province italiane le retribuzioni medie giornaliere differenziate per qualifica e tipologia di contratto (comuni, qualificati, specializzati e specializzati super).
Il decreto stabilisce inoltre il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2025 in 65,19 euro, da utilizzare per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali relative ai soggetti iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli (ex art. 28, L. 88/1989).
Per i mezzadri e coloni che optano per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, il reddito medio di riferimento è parificato a quello previsto per i salariati fissi, con riferimento alla classe retributiva meno elevata.
Le tabelle sono allegate QUI e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale” come parte integrante del decreto.
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Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione
Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023
In questo articolo versiamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno dall'Agenzia.
Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo
In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:
- rimborsi ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
- la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.
Va ricordato innanzitutto la novità delle nuove soglie complessive di fringe benefit fissate a:
- 1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
- 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nell'importo complessivo rientrano nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente
Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti
In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale, considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.
In particolare :
- Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione
Viene anche sottolineato che queste disposizioni si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.
Nuove precisazioni 2025
Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025,
l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.