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Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025
L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.
Le principali osservazioni sono fornite nel Comunicato del 25 settembre 2025
Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000).
Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%).
Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.
I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.
Saldo annualizzato (giugno 2025) Totale posizioni settore privato +352.000 Tempo indeterminato +325.000 Altre tipologie (totale) +27.000 Intermittenti +29.000 Stagionali +15.000 Somministrazione +6.000 Apprendistato -11.000 Tempo determinato -12.000 Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a Assunzioni totali 4.253.000 -2,6% Apprendistato — -8,3% Tempo indeterminato — -6,2% Somministrazione — -4,2% Tempo determinato — -2,9% Stagionali — +1,0% Intermittenti — +3,6% Trasformazioni a TI 405.000 +5,0% Conferme apprendistato 59.000 +7,0% Cessazioni totali 3.316 -
Pensione e indennità di mobilità incompatibili
Con l’ordinanza n. 25643 del 18 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile – si è pronunciata su una controversia relativa al rapporto tra pensione privilegiata ordinaria e indennità di mobilità.
Giova ricordare che la pensione privilegiata è un trattamento pensionistico riconosciuto ai dipendenti pubblici – civili o militari – che abbiano riportato infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Non si tratta quindi di una pensione maturata per età o anzianità contributiva, ma di un beneficio connesso al danno alla salute subito nello svolgimento delle funzioni lavorative.
La vicenda in esame
La controversia trae origine dal ricorso di un ex ufficiale dell’Aeronautica militare, titolare dal 1988 di pensione privilegiata ordinaria per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Successivamente assunto da Alitalia e licenziato nel 2012, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ottenendone l’erogazione. Tale prestazione ha comportato la sospensione della pensione privilegiata e la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte nel periodo di sovrapposizione. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo le due prestazioni incompatibili, e la questione è giunta in Cassazione.
Decisione della Suprema corte e profili costituzionali
La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici territoriali, ribadendo che l’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
In particolare, è stato precisato che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare, pur derivando da causa di servizio, ha natura retributiva e non risarcitoria, distinguendosi così dalle pensioni di guerra o da quelle tabellari. Ne consegue che essa rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, comportando la sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza tuttavia incidere sul diritto complessivo alla pensione.
Profili costituzionali e decisione finale
La Corte ha escluso ogni profilo di incostituzionalità della disciplina vigente, richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale. È stato ribadito che spetta al legislatore stabilire limiti e incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali e che tale discrezionalità risponde all’esigenza di bilanciare il principio di solidarietà con quello di equilibrio della finanza pubblica. Pertanto, nel caso in esame, la Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della sospensione della pensione privilegiata durante la percezione dell’indennità di mobilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
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Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS
E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare INPS n, 129 con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo autorizzate dalla Commissione europea.
Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati.
Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni per i datori di lavoro
Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE
Come anticipato, il decreto ha esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:
- Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
- L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
- Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
- L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
- Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
- Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
- È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
- L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
- Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.
Costituzione posizione e istruzioni Uniemens
Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.
I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:
l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);
l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).
I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:
PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);
P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;
EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).
Esposizione del beneficio (esonero contributivo)
- Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
- <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
- <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
- <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
- <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.
I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:
R901 → esonero contributivo marittimi;
R902 → arretrati di esonero.
Gestione degli arretrati
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.
L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.
Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.
Differimento per le imprese di navigazione
Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:
possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.
In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.
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Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre
Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità dei lavoratori nei settori istruzione, formazione, gioventù e sport.
Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.
Dall’Invito 2025 — EAC/A08/2024 (GUUE), si segnala che c'è tempo fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.
In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.
Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi
La mobilità del personale sportivo come detto rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.
I documenti ufficiali specificano che “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”
Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere
- un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit,
- una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.
Gli obiettivi principali sono:
- migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
- rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
- favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
- promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.
Le organizzazioni interessate possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.
La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:
- Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
- Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
- Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
- Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;
Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.
Attività finanziabili e copertura dei costi
Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:
- Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
- Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.
Il finanziamento Erasmus+ copre:
- spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
- costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
- contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
- costi eccezionali (visti, esigenze particolari).
Tutte le attività devono essere senza scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.
ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali
Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi è:
- 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.
Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )
Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.
Per approfondire ecco i testi ufficiali:
Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo
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Malattia marittimi e Uniemens: documentazione semplificata
Con il messaggio 2669 del 15 settembre INPS comunica una semplificazione delle comunicazioni relative alla malattia dei lavoratori marittimi a seguito delle modifiche apportate con legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024),agli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918,
Le istruzioni erano state fornite con messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e i messaggi n. 2022 del 29 maggio 2024, n. 2829 del 9 agosto 2024 e n. 3456 del 18 ottobre 2024).
Oltre all' utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, era stato previsto che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare e comunichino con il Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale
Ora dalla data del 15 settembre vengono superati gli obblighi di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
La verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori,
Resta confermato invece l’obbligo di esibizione :
- del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.)
- e per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave
Di seguito in sintesi le indicazioni INPS sul calcolo della indennità .
Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile
Le principali novità esposte nel messaggio 2029 2024 sono:
- Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa " e non rientrano le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(…) L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
- Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
Malattia Marittimi 2024: chiarimenti sulla retribuzione teorica
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 in risposta a richieste di chiarimenti INPS precisa ulteriormente che:
- Base di calcolo: L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). La "retribuzione teorica" e il "numero mensilità" sono utilizzati per tale determinazione, ma devono essere esclusi gli importi pagati dal datore di lavoro durante la malattia, come le indennità sostitutive per preavviso, ferie, e festività non godute.
- Imponibile e principio di competenza: L'elemento “retribuzione imponibile” nel flusso Uniemens si riferisce ai redditi maturati nel mese di riferimento, in base al principio di competenza. Tuttavia, alcune voci, come le gratificazioni annuali o i premi di produzione, seguono il principio di cassa e vengono imputate al mese di effettiva corresponsione.
- Indennità sostitutive: Le indennità sostitutive dei riposi compensativi, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro o dello sbarco, non rientrano nel calcolo della "retribuzione teorica", poiché tali somme non rappresentano la retribuzione persa a causa dell'evento di malattia.
- Monetizzazione di ferie e riposi compensativi: Se le ferie o i riposi compensativi non vengono goduti e vengono monetizzati, tali importi devono essere inclusi nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione, senza ulteriore imputazione nei mesi precedenti.
- Recupero dei contributi: Se successivamente alla monetizzazione vengono effettivamente fruiti i periodi di ferie o riposi, i contributi versati possono essere recuperati tramite le variabili FERIE e ROL o con flussi regolarizzativi.
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Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità
Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla riforma degli ordinamenti delle professioni .
Ne erano stati approvati tre (professione forense, sanitari e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.
Con l'approvazione giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre la riforma dell’ordinamento dei commercialisti entra nella fase attuativa con decreti da emanare entro 12 mesi e introduce importanti novità:
- nuove regole su attività professionali, compensi e incompatibilità,
- una revisione della governance ordinistica con il riassetto degli Ordini territoriali,
- la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio già durante la laurea magistrale.
Un pacchetto di misure che, secondo il Consiglio nazionale, segna una tappa “storica” per la modernizzazione della professione e il suo allineamento agli standard europei. Il testo accoglie le contestazioni di alcuni ordini territoriali e dalla Cassa ragionieri raccogliendo una approvazione piu ampia di quanto atteso. (V. ultimo paragrafo).
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
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Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanzaa ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.
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Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9
A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.
Le domande vanno presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.
Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario
Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025
E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato.
Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato quote significative non utilizzate e viene quindi effettuata una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Il ministero precisa che si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI).
A tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Viene anche ricordato che il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,
Ecco una tabella delle quote per regione :
Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale Abruzzo 53 144 Basilicata 176 114 Calabria 422 190 Campania 519 650 Emilia-Romagna 877 926 Friuli-Venezia Giulia 2 0 Lazio 897 1195 Liguria 60 289 Lombardia 816 3620 Marche 182 208 Molise 290 59 Piemonte 63 466 Puglia 5015 1494 Sardegna 374 41 Sicilia 230 141 Toscana 331 642 Umbria 8 1 Valle d'Aosta 7 1 Veneto 1242 1217 Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso
Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025
Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro occorre effettuare la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In particolare per il click day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.
Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui prerequisiti e e in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.
Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.
Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni
Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:
Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025).
Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.
Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).
PASSAGGI PROCEDURALI
- · Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
- · Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
- · Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
- · Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;
In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.
I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.
Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.
E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.
Click Day – 1° ottobre 2025
Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO, che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024.
HELP DESK
Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.