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INPS, meno raccomandate: avvisi online o ritiro vicino casa
Dal 9 dicembre 2024, l’INPS ha comunicato ufficialmente l’utilizzo della piattaforma SEND e dell’app IO per la notifica di molti ufficiali con pieno valore legale.
Questo significa che, al posto delle tradizionali raccomandate cartacee, per chi aderisce le comunicazioni dell’Istituto arrivano in formato digitale, con un semplice avviso via email, SMS, app o PEC.
L’iniziativa rientra in un progetto di innovazione tecnologica previsto dal PNRR e punta a rendere più semplice, veloce e sicura la comunicazione tra INPS e cittadini.
Le notifiche inviate tramite SEND hanno lo stesso valore legale delle raccomandate: servono, ad esempio, per comunicare richieste di restituzione di somme, decadenze da benefici, o l’esito di domande per assegni o prestazioni. (vedi all'ultimo paragrafo la taabella degli atti interessati dal nuovo servizio)
Va sottolineato che con il sistema SEND non leggere l’avviso non annulla gli effetti legali: i termini per eventuali adempimenti o ricorsi partono comunque dalla data della notifica digitale, come accadeva con la posta raccomandata o la PEC.
Per questo è fondamentale fare attenzione agli avvisi che arrivano da parte dell’INPS, anche se brevi o via SMS infatti che tali notifiche possono interrompere il periodo di prescrizione prevista.
Vediamo come fare per accedere ai nuovi servizi e per quali tipologie di atti sono attualmente previsti.
Come ricevere e leggere le comunicazioni INPS online
Per ricevere correttamente le notifiche digitali dell’INPS al posto delle raccomandate, è necessario registrarsi sulla piattaforma SEND o attivare l’app IO, nello specifico:
- Registrazione su SEND: accedi a cittadini.notifichedigitali.it con SPID, CIE o CNS. Inserisci email e numero di cellulare, così riceverai gli avvisi ogni volta che c’è un nuovo documento da leggere.
- App IO: se hai uno smartphone, scarica l'app IO, accedi con SPID o CIE e attiva il servizio di notifica dell’INPS.
Quando arriva una comunicazione:
si riceve un avviso via SMS, email, app IO o PEC,
si puo leggere la comunicazione online cliccando sul link o inquadrando il QR code presente nell’avviso,
se la comunicazione prevede un pagamento, si può effettuare direttamente dalla piattaforma.
Le notifiche saranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni. Trascorso questo periodo, resteranno consultabili solo dal Cassetto previdenziale online.
Notifiche INPS per chi non è digitale: avviso cartaceo a casa e ritiro nei CAF
Una delle ulteriori novità entrate in vigore dal 24 marzo 2025 è l’attivazione dei punti di ritiro fisici per chi non usa strumenti digitali.
In pratica, non si riceverà più una raccomandata, ma un avviso cartaceo semplice, con cui si potrà ritirare la copia ufficiale della comunicazione presso un CAF abilitato vicino a casa.
Come funziona: se il cittadino non ha attivato l’app IO né ha registrato email o cellulare, l’INPS invia per posta ordinaria un avviso con le istruzioni, quindi il cittadino potrà andare al CAF convenzionato (appartenente alla rete RADD) con:
- l’avviso ricevuto,
- un documento di identità e il codice fiscale;
il CAF stamperà la comunicazione ufficiale depositata sulla piattaforma SEND.
L’elenco dei centri abilitati alla ricezione e consegna degli atti cartacei è consultabile su notifichedigitali.it/punti-di-ritiro o chiamando il numero 06 931 895 00.
Questa modalità affianca quella digitale e sostituisce la vecchia raccomandata da ritirare in posta, offrendo una soluzione più comoda, economica e accessibile, anche per chi non ha familiarità con il web.
Atti INPS interessati dalla nuova modalità di notifica
Tipo di atto Descrizione / Esempi Riscatti, ricongiunzioni e rendite Gestione privata: accrediti figurativi, trasferimenti contributivi, ecc. Provvedimenti su ADI e SFL Revoca, reiezione, rinuncia o decadenza da Assegno di Inclusione o Sostegno Formazione Lavoro Recupero bonus pensioni Restituzione somme da bonus una tantum legati a pensioni Recuperi da prestazioni non pensionistiche NASpI, RDC, Covid-19, malattia, maternità, disoccupazione agricola, ecc. -
Danni da demansionamento: per il risarcimento necessaria la prova
La recente sentenza n. 11586/2025 della Cassazione ribadisce alcuni principi cardine nel contenzioso del lavoro in materia di demansionamento del dipendente.
In sintesi la Suprema Corte afferma che il diritto a un inquadramento superiore e alle relative differenze retributive deve basarsi su un accertamento rigoroso delle mansioni effettivamente svolte. e che l’attribuzione delle relative indennità contrattuali non dovrebbe avvenire in via automatica, ma richiede la prova dei presupposti specifici.
Il demansionamento quindi non determina automaticamente un diritto al risarcimento: occorre la prova concreta del pregiudizio subito.
Inoltre viene chiarito che anche le dimissioni per giusta causa devono essere giustificate da una condotta datoriale.
Vediamo meglio i dettagli del caso e le motivazioni della sentenza.
Il caso: differenze retributive e contestazioni tra datore e lavoratrice
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra una lavoratrice e l’impresa edile Violi Srl, presso cui la dipendente aveva svolto mansioni nell’ambito del restauro di beni culturali. In particolare, la lavoratrice rivendicava il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito, lamentando anche un successivo demansionamento.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’azienda al pagamento di:
- € 38.041,40 per differenze retributive, derivanti dal mancato riconoscimento del livello VI del CCNL Edilizia;
- € 7.487,32 come risarcimento del danno da demansionamento, avvenuto nel periodo tra il 7 novembre 2014 e le dimissioni per giusta causa del 23 gennaio 2015.
Il datore di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione, articolando ben nove motivi di doglianza, che spaziavano dall’errata valutazione dei fatti alla violazione di specifici articoli del Codice civile e del contratto collettivo.
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso del datore di lavoro, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di lavoro subordinato, inquadramento contrattuale e danno da demansionamento.
– 1. Sull’inquadramento superiore e le differenze retributive
Con riferimento al riconoscimento del livello VI del CCNL Edilizia – che prevede mansioni di responsabilità, come la direzione tecnica di cantiere – la Cassazione ha confermato l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello: è legittimo attribuire l’inquadramento superiore se, come accaduto nel caso di specie, le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice corrispondono a quelle previste dal livello rivendicato.
La Corte ha richiamato il c.d. criterio “trifasico” consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30580/2019, Cass. n. 21329/2017), secondo il quale:
occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore;
individuare la qualifica prevista dal contratto collettivo;
verificare la corrispondenza tra mansioni svolte e quelle della qualifica rivendicata.
In questo quadro, è stata confermata la spettanza delle differenze retributive. Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del datore, osservando che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare che una parte del credito era ancora sub iudice e oggetto di appello,
– 2. Sull’indennità speciale ex art. 47 CCNL
La Cassazione ha accolto le censure relative all’indennità speciale prevista dall’art. 47 del CCNL Edilizia. Tale indennità, pari al 25% della retribuzione base, è destinata esclusivamente ai lavoratori in posizione direttiva, esonerati dal rispetto dell’orario di lavoro e con responsabilità nella direzione tecnica o amministrativa.
Secondo la Corte, l’attribuzione automatica dell’indennità solo sulla base dell’inquadramento nel livello VI è errata: è necessario che la lavoratrice alleghi e dimostri i requisiti specifici richiesti dalla norma contrattuale. Non essendo stati forniti tali elementi probatori, la Corte ha ritenuto fondata l’esclusione dell’indennità.
Demansionamento, risarcimento e dimissioni per giusta causa
Un altro punto centrale riguardava il demansionamento subito dalla lavoratrice dopo la revoca dell’incarico di capo cantiere.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto un risarcimento quantificato in via equitativa, pari alla metà della retribuzione per i circa due mesi di dequalificazione.
La Cassazione, pur riconoscendo che il demansionamento può generare danni patrimoniali e non patrimoniali (Cass. SS.UU. n. 6572/2006, Cass. n. 12253/2015), ha precisato che:
- non basta il solo inadempimento del datore per fondare il diritto al risarcimento;
- occorre che il giudice indichi le circostanze concrete che dimostrano il danno effettivamente subito, come la perdita di chance, la lesione della professionalità o altri elementi rilevanti.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era risultata generica, priva di riferimento a dati concreti, e si era limitata a quantificare il danno in modo automatico. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato tale parte della sentenza, ordinando un nuovo esame.
Infine, la Corte ha accolto anche il motivo relativo al riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). È stato evidenziato che il giudice del merito non aveva motivato in modo adeguato la sussistenza di una giusta causa, cioè non aveva chiarito perché il demansionamento fosse tale da giustificare la cessazione immediata del rapporto.
Riferimenti normativi principali
Su questo tema di riferimenti normativi da tenere presenti sono:
- Art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore)
- Art. 2119 c.c. (dimissioni per giusta causa)
- Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)
- Art. 2697 c.c. (onere della prova)
- Art. 47 CCNL Edilizia Piccola Industria
- R.D. n. 1955/1923, art. 3, comma 2.
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Cassa Forense: 19 bandi assistenza 2025 per la professione e le famiglie
Con l’approvazione di 19 bandi di assistenza per l’anno 2025, Cassa Forense rinnova il proprio impegno nel garantire supporto economico a iscritti e famiglie, in un’ottica di continuità con le iniziative degli anni precedenti e di apertura a nuove misure di welfare mirato.
Nel dettaglio, 16 bandi ripropongono misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Ecco la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Il primo termine è fissato al 15 luglio 2025.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
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Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto
Con la pubblicazione della nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha annunciato la disponibilità del nuovo modello di comunicazione da utilizzare per la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata, ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151/2015.
L’aggiornamento si colloca nell’ambito delle novità introdotte dall’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha disciplinato modalità specifiche per la cessazione del rapporto in caso di assenze ingiustificate del lavoratore che si prolunghino:
- oltre i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale o, in assenza,
- oltre il termine massimo di 15 giorni consecutivi.
Ricordiamo la norma e le precisazioni del Ministero e dell'INL per la corretta gestione di tali eventi da parte di consulenti e datori di lavoro.
Il contesto normativo: legge 203/2024 e Circolare n. 6/2025
Il nuovo quadro normativo è stato dettagliatamente illustrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025.
La nuova procedura prevede un intervento dell’INL volto ad accertare la sussistenza dei presupposti prima di consentire la cessazione formale del rapporto tramite comunicazione UNILAV.
L’articolo 26, comma 7-bis, prevede infatti che il datore di lavoro, in caso di prolungata assenza del dipendente, debba prima trasmettere una specifica comunicazione all’Ispettorato competente.
In assenza di giustificazioni valide da parte del lavoratore, e una volta verificate le condizioni da parte dell’INL con una tempistica massima fissata in 30 giorni, si potrà procedere alla chiusura del rapporto.
Risoluzione del rapporto: la trasmissione del modello
La nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 è indirizzata a tutte le Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali, nonché a INPS, INAIL e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Essa richiama esplicitamente la precedente nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 e la successiva nota n. 579 del 22 gennaio 2025, e fornisce il modello aggiornato di comunicazione, che recepisce le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro.
Il modello deve essere compilato dal datore di lavoro o da un suo delegato per notificare formalmente l’assenza ingiustificata del lavoratore.
La comunicazione ha lo scopo di consentire all’INL l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa, incluse eventuali interlocuzioni con il lavoratore stesso.
Al termine della fase istruttoria, se non emergono cause ostative, il datore potrà procedere con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di ulteriori adempimenti interni.
La struttura del modello tiene conto sia delle informazioni anagrafiche del lavoratore sia della descrizione del periodo e delle circostanze dell’assenza, con l’invito a fornire eventuali elementi utili all’attività istruttoria dell’Ispettorato.
Risoluzione del rapporto: prossimi passaggi per i datori di lavoro e i consulenti
Con la trasmissione del nuovo modello, il sistema delle comunicazioni obbligatorie in materia di assenze ingiustificate entra in una fase attuativa, che richiede un adeguamento operativo da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e dei soggetti abilitati alla gestione amministrativa del personale.
In particolare, sarà necessario aggiornare le procedure aziendali per il monitoraggio delle assenze e predisporre una tempistica coerente con i termini previsti dalla norma, tenendo conto del tempo a disposizione dell’INL per effettuare le verifiche (fino a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).
La corretta compilazione e trasmissione del modulo costituisce il presupposto per evitare contestazioni in sede ispettiva o contenziosa.
Inoltre, alla luce delle disposizioni normative, è opportuno informare il lavoratore in modo formale e tracciabile, qualora sia possibile, dell’avvio del procedimento.
Si segnala infine che, secondo quanto indicato nella normativa vigente, la cessazione del rapporto in questi casi non dà diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI, trattandosi di una risoluzione non imputabile al datore di lavoro.
Questo aspetto potrebbe comportare implicazioni sul piano informativo e contrattuale, da considerare nella gestione dei rapporti con i dipendenti.
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Congruità edilizia: regole e FAQ aggiornate 2025
E' entrato in vigore il 1° novembre 2023 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri. Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari. (vedi sotto il PDF aggiornato)
Il 9 maggio 2024 le parti sociali hanno firmato un accordo per l'aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera, ritenute congrue.
scarica qui le tabelle aggiornate 2024
In particolare da segnalare che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue), pari al 6,00%, va applicata, sula “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”;
- per gli appalti pubblici di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, va applicata la percentuale di incidenza di manodopera del 13,77% alle categorie OG 2 e OG 2-A.
ATTENZIONE in entrambi i casi la novità si applica anche ai lavori in corso .
Di seguito un riepilogo sull'adempimento e altri aggiornamenti
Aggiornamenti FAQ il documento complessivo 2025
Il 16 aprile 2024 sono stati pubblicati chiarimenti riguardanti i lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali si precisa che , per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia, nel caso di lavori di modeste dimensioni, o nell'ambito di appalti con attività predominante non edile (ad es.per la realizzazione di tracce per le linee elettriche) se sono escluse parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici questi possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali senza obbligo di verifica di congruità.
Due nuove FAQ del 29 aprile 2025 hanno specificato invece che
- per giustificare il mancato raggiungimento della congruità in caso di lavorazioni particolari, non basta l' autodichiarazione dell’impresa ma è necessario allegare idonea documentazione che attesti le specificità del caso
- in riferimento all’attività di montaggio linee vita e di moviere, si conferma che vanno considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità eccezion fatta per i casi in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione.
QUI IL TESTO COMPLETO DI TUTTE LE FAQ
Documento di congruità manodopera in edilizia: cos'è
Si prevede che il sistema controlli la congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati , eseguiti:
- da imprese in appalto o subappalto, ovvero
- da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.
In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.
Il controllo positivo produrrà una attestazione "certificazione di congruità" da parte della Cassa edile-edilcassa, una sorta di DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo.
Verifica congruità manodopera: a chi si applica
La verifica di congruità della manodopera riguarda:
- il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
In particolare la verifica della congruità si applica :
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Documento Congruità manodopera, quando va richiesto
Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.
In particolare
- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.
DURC congruità: cosa succede in caso di irregolarità
In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari che viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine della azienda.
In caso di Documento di congruità negativo, inoltre, anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.
Tabella incidenza manodopera 2020
CNCE piattaforma Edilconnect – Simulatore di congruità
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it il portale CNCE Edilconnect, utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità.
ATTENZIONE : Richiede il login come impresa o consulente
E’ disponibile nella homepage del portale , senza registrazione, anche un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.
E' disponibile inoltre il Manuale utente che illustra e guida nella gestione delle operazioni oltre che numerose FAQ di chiarimenti.
Congruità edilizia: normativa
Tutti i documenti e accordi sono raccolti sul sito CNCE/Congruita.it
Allegati: -
Politiche attive anziani: in un nuovo decreto la sperimentazione dal 2026
Il Governo aveva approvato nel Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024 lo schema di decreto legislativo che inizia l'attuazione della legge delega per la riforma del sistema di assistenza per gli anziani, Legge 33 2023. Il testo definitivo del decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 marzo 2024. Si tratta del d.lgs 29 del 15.3.2024 "Politiche attive in favore delle persone anziane (testo ripubblicato con note di lettura)
Il provvedimento rafforza le misure di sostegno ai non autosufficienti e pone le basi per un sistema unificato per l'assistenza ai non autosufficienti e procedure di accesso ai servizi molto semplificate per tutti gli over 65. Inoltre prevede che tutti i ministeri si mobilitino per creare le condizioni per una migliore inclusione sociale degli anziani e un invecchiamento attivo.
Si tratta di una riforma strutturale attesa da vent’anni e piu che mai necessaria dato che l'Italia è il paese con più anziani in Europa, il secondo nel mondo, dopo il Giappone.
Si sono rispettati i tempi previsti dal PNRR, che richiedevano l'entrata in vigore della legge delega entro il mese di marzo 2023 . Qui il testo della legge delega pubblicato in GU
AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO 2025
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2025, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
Le norme ora in attesa di pubblicazione , tra l’altro:
- prorogano di sei mesi il termine previsto per l'adozione del regolamento di cui al comma 7 (19 marzo 2025) volto a definire i criteri per l'individuazione delle priorità di accesso PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM) nonché lo strumento della valutazione multidimensionale unificata (VMU) omogeneo a livello nazionale;
- introducono una procedura sperimentale, della durata di dodici mesi, a far data dal 1° gennaio 2026, volta all'applicazione provvisoria e a campione, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale unificata, prevedendo la partecipazione di una provincia per ogni regione italiana, per la quale si attende un decreto del Ministro della salute. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari competenti.
Riforma assistenza anziani e invecchiamento attivo: cosa si prevede
Per l’avvio della nuova assistenza sono a disposizione oltre un miliardo di euro per il biennio 2024-2025.
E' stato sottolineato nella conferenza stampa di gennaio che le norme prevedono di creare :
- un Sistema nazionale assistenza anziani, nel quale agiscono sinergicamente Stato, Regioni, Comuni , grazie anche all'interoperabilità delle banche dati al fine di creare un unico sportello di accesso delle persone anziane a tutte le prestazioni
- una semplificazione delle valutazioni richieste per definire l'invalidità le condizioni dell’anziano e definire le prestazioni cui ha diritto
- Grazie in particolare alle risorse del PNRR si prevede un sistema di assistenza domiciliare hoc per gli anziani non autosufficienti che dovrebbe comprendere sia servizi medici -infermieristici che di sostegno nella vita quotidiana
- incremento delle strutture residenziali con personale professionale e ambienti adatti alle ridotte capacità fisiche delle persone.
Sono previsti anche strumenti per agevolare la permanenza al lavoro, il turismo per la terza età, l' alfabetizzazione tecnologica, e per favorire il rapporto con gli animali che ha grande valore anche ai fini della salute.
Riportiamo l'indice dello schema di decreto:
Titolo I – Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana
Capo I – Principi generali
Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Definizioni e disposizioni di coordinamento
Art. 3 – Ruolo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana
Capo II – Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute dell'invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane
Art. 4 – Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute delle persone anziane
Art. 5 – Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
Art. 6 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato
Art. 7 – Promozione della mobilità delle persone anziane
Art. 8 – Misure volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento
Art. 9 – Misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane
Art. 10 – Valutazione multidimensionale in favore delle persone anziane
Capo III – Misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali
Art. 11 – Valorizzazione delle attività volte a promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche e nelle università anche mediante il riconoscimento di crediti universitari
Art. 12 – Misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva nella popolazione anziana
Art. 13 – Misure per incentivare la relazione con animali da affezione
Art. 14 – Progetti di servizio civile universale a favore delle persone anziane
Capo IV – Coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale)
Art. 15 – Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale
Art. 16 – Criteri e standard di realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito
Art. 17 – Progetti pilota sperimentali
Art. 18 – Monitoraggio
Capo V – Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale
Art. 19 – Rete dei servizi di facilitazione digitale
Art. 20 – Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento per ridurre il divario digitale
Titolo II – Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti
Capo I – Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale
Art. 21 – Definizione e articolazione multilivello del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente.
Il documento fornisce un quadro complesso e dettagliato delle politiche a sostegno delle persone anziane, comprendendo non solo gli aspetti legati alla salute e all'assistenza sanitaria, ma anche quelli relativi all'inclusione sociale, all'alfabetizzazione digitale, alla mobilità, e all'interazione intergenerazionale.
Nuova indennità di accompagnamento per i non autosufficienti
Si avvia in forma sperimentale per due anni 2025-2026, un nuovo assegno di accompagnamento per le persone in difficoltà economica (si parla di una soglia ISEE di 6000 euro) che potrà, a scelta dell'assistito,
- passare da 531 a 1380 euro mensili con un aumento del 200% , come contributo diretto
- oppure si potrà affiancare all'assegno base con una serie di servizi assistenziali dello stesso valore economico del contributo diretto (assistenza domiciliare o residenza assistita).
Si segnala che contestualmente nel decreto legge 19 2024 di attuazione del PNRR è stata inserita una norma che prevede l'esonero contributivo per i datori di lavoro domestico che assumono assistenti familiari per anziani non autosufficienti con ISEE inferiore a 6mila euro.
Invecchiamento attivo: attesi decreti ministeriali
Le disposizioni prevedono l'emanazione di numerosi decreti ministeriali per l'attuazione delle misure, tra cui:
- decreto del ministero della salute di concerto con il ministero del lavoro, entro 90 giorni, per le linee di indirizzo per la promozione dell'accessibilità dei servizi territoriali alle persone anziane,
- decreto del ministero delle infrastrutture, entro 90 giorni, per definire l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze di mobilità delle persone anziane,
- decreto del ministero del turismo , entro 90 giorni per definire le modalità di attuazione delle misure per il turismo del benessere attraverso convenzioni con strutture ricettive, terminali, tour operator, organizzazioni di volontariato e associazioni,
- decreto del Ministero della salute previo parere della conferenza Unificata per la realizzazione di servizi di telemedicina e assistenza domiciliare (attivazione di almeno tre servizi sperimentali entro 180 giorni , uno per area geografica).
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Lavori socialmente utili al posto della pena: non serve un progetto
Con la pronuncia 16099 2025 la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di sostituire una pena detentiva o pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, anche in assenza di un progetto dettagliato.
Il caso oggetto della sentenza riguardava un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada.
La Corte di Appello di Cagliari aveva confermato la pena inflitta dal Tribunale di Oristano – tre mesi e quindici giorni di arresto e 1.200 euro di ammenda – senza accogliere la richiesta dell’imputato di sostituire la sanzione con i lavori socialmente utili.
Nel suo ricorso in Cassazione, il condannato ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare più attentamente la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva, come previsto dall’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada, anche se priva di un progetto di attività lavorativa e presentata in secondo grado.
La decisione della Cassazione: non serve un progetto per richiedere LSU alternativi
La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 16099 del 29 aprile 2025, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la decisione d’appello nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena. La Suprema Corte ha chiarito un principio importante: per accedere ai lavori di pubblica utilità non è necessario che l’imputato alleghi un programma specifico, né che la richiesta sia formalizzata in primo grado. È sufficiente che il soggetto manifesti la propria volontà o, quantomeno, non si opponga alla sostituzione della pena.
Secondo i giudici, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la richiesta sulla base delle condizioni previste dalla legge, piuttosto che respingerla per presunti vizi di forma. Non essendo previsto che l’imputato indichi già l’ente presso cui intende prestare servizio né le modalità operative, è compito del giudice, in caso di accoglimento, attivare il procedimento necessario a individuare tali dettagli. La Cassazione ha anche ricordato che la richiesta può essere avanzata anche nel corso del giudizio di appello, senza limitazioni temporali rigide, e che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione deve essere compiuta nel merito.
A sostegno della propria posizione, la Corte ha citato precedenti conformi (tra cui le sentenze nn. 31226/2015, 53327/2016 e 36779/2020), ribadendo che il beneficio non può essere negato solo per l’assenza di un progetto formale. È quindi errato affermare, come aveva fatto la Corte territoriale, che la mancanza di dettagli nella richiesta sia motivo sufficiente per respingerla.
Le conseguenze pratiche della pronuncia di cassazione sui lavori socialmente utili
Questa pronuncia ha implicazioni significative sul piano pratico.
- Innanzitutto, consente agli imputati – anche in fase di appello – di ottenere una pena meno afflittiva e potenzialmente rieducativa, senza essere penalizzati da formalismi processuali. I lavori di pubblica utilità, infatti, rappresentano una misura che mira al reinserimento sociale del condannato, evitando l’ingresso nel circuito penitenziario o l’esborso economico, e al contempo offrendo un beneficio per la collettività.
- In secondo luogo, la sentenza favorisce un’interpretazione orientata alla sostanza, in linea con i principi costituzionali di rieducazione della pena e proporzionalità della sanzione. La Cassazione ha voluto ricordare che il giudice non può trincerarsi dietro valutazioni meramente formali per rifiutare un beneficio previsto dalla legge. È suo compito valutare concretamente la possibilità di applicare una misura sostitutiva, anche quando l’imputato non presenti una proposta dettagliata.
- Infine, la decisione costituisce un punto di riferimento per tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto reati stradali, in particolare quelli connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La norma di riferimento – l’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada – prevede infatti la possibilità di sostituire le pene con il lavoro di pubblica utilità, anche d’ufficio, purché l’imputato non vi si opponga. La pronuncia della Cassazione chiarisce che tale possibilità deve essere effettiva e non meramente teorica, e che l’onere di definire i dettagli organizzativi non può ricadere sul cittadino, ma spetta all’autorità giudiziaria.