• Pensioni

    Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età

    Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028. 

    Gazzetta Ufficiale

    Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:

    + 1 mese per l’anno 2028

    + 1 ulteriore mese per l’anno 2029

    + 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030

    In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.

    Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici. 

    Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)

    La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

    Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.

    Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato

    Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030  per  miglioramenti retributivi 

    mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di  polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Tasso disparità uomo-donna nel lavoro 2026

    Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 dicembre 2025 ,  adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i settori e le professioni caratterizzati da un’elevata disparità di genere ai fini dell’applicazione degli incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012.

    Il provvedimento, basato sulle elaborazioni Istat relative alla media annua 2024, individua le attività economiche e le professioni nelle quali il tasso di disparità uomo-donna supera di almeno il 25% la media nazionale, con validità per l’anno 2026 

    Le norme in materia di disparità di genere

    La disciplina si inserisce nel solco del Regolamento (UE) n. 651/2014, che qualifica come “lavoratori svantaggiati” anche coloro che appartengono al genere sottorappresentato in settori o professioni con forte squilibrio di genere.

    Ai sensi della normativa nazionale:

    l’individuazione dei settori e delle professioni avviene annualmente;

    le tabelle sono elaborate dall’Istat sulla base dei dati occupazionali;

    l’elenco rileva esclusivamente per il settore privato e ai fini della concessione degli incentivi contributivi.

    Per il 2026, la disparità media nazionale è stata calcolata nel 9,3%; la soglia oltre la quale scatta la rilevanza ai fini degli incentivi è pari all’11,6%

    I settori e le professioni con maggiore disparità uomo-donna

    La Tabella A allegata al decreto individua i settori economici nei quali la presenza maschile è nettamente prevalente. Tra quelli con i valori più elevati di disparità si segnalano:

    • Costruzioni: tasso di disparità pari all’80,2%, con una presenza femminile inferiore al 10%;
    • Industria estrattiva: disparità del 72,4%;
    • Acqua e gestione dei rifiuti: disparità del 65,7%;
    • Trasporto e magazzinaggio: disparità del 56,4%;
    • Agricoltura: disparità del 49,8%;
    • Industria manifatturiera e industria energetica, entrambe con valori superiori al 40%.

    Restano invece esclusi dall’elenco i settori che presentano un tasso di disparità inferiore alla soglia prevista, come alcune attività dei servizi culturali e di intrattenimento

    Ancora più marcate risultano le differenze analizzando i dati per professioni, riportati nella Tabella B del decreto.

    Ai primi posti per disparità di genere figurano:

    • Artigiani e operai metalmeccanici specializzati, con un tasso del 96%;
    • Operai dell’edilizia e dell’industria estrattiva, con valori superiori al 95%;
    • Conduttori di veicoli e macchinari mobili, con una disparità del 94%;
    • Personale delle Forze armate (ufficiali, sottufficiali e truppa), con percentuali comprese tra l’87% e il 92%;
    • Professioni qualificate nei servizi di sicurezza e conduttori di impianti industriali, entrambe oltre il 65%.

    Rientrano nell’elenco anche numerose professioni tecniche e industriali, come ingegneri, tecnici scientifici, specialisti ICT, nonché alcune figure imprenditoriali e dirigenziali, purché il tasso di disparità superi la soglia prevista

    Gli effetti pratici dei tassi di disparità

    Si ricorda che l’individuazione dei settori e delle professioni ad alta disparità di genere ha ricadute operative dirette per datori di lavoro e consulenti.

    In particolare, per il 2026:

    • l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    • effettuata in uno dei settori o delle professioni elencate;
    • consente l’accesso agli incentivi contributivi previsti dalla legge n. 92/2012,

    nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

    Tabella professioni con tasso disparità oltre soglia 2026

    Professione (CP2021) oltre soglia Maschi (migliaia) Femmine (migliaia) Totale (migliaia) % Maschi % Femmine Tasso disparità
    62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 894 18 912 98,0 2,0 96,0
    61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 713 17 730 97,6 2,4 95,2
    74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 596 18 614 97,0 3,0 94,0
    92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 79 3 82 96,1 3,9 92,2
    93 – Truppa delle forze armate 106 7 113 94,0 6,0 88,0
    91 – Ufficiali delle forze armate 37 2 39 93,8 6,2 87,7
    56 – Professioni qualificate nei servizi di sicurezza 249 37 286 87,0 13,0 74,0
    71 – Conduttori di impianti industriali 315 62 377 83,6 16,4 67,2
    31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 890 185 1.076 82,8 17,2 65,5
    64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia 121 26 147 82,5 17,5 64,9
    27 – Specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) 150 37 187 80,3 19,7 60,6
    22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate 212 55 267 79,3 20,7 58,6
    84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni 153 42 195 78,5 21,5 57,0
    83 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 271 78 349 77,7 22,3 55,4
    12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 115 40 154 74,3 25,7 48,7
    63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati 113 40 153 73,8 26,2 47,6
    73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 57 24 81 70,1 29,9 40,2
    72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 431 184 615 70,1 29,9 40,1
    13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende 27 12 39 68,6 31,4 37,2
    21 – Specialisti in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 33 22 56 59,8 40,2 19,7
    65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo 273 185 458 59,6 40,4 19,2
    81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 811 564 1.375 59,0 41,0 18,0
    11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 62 47 109 56,7 43,3 13,4

  • Pensioni

    Pensione e lavoro all’estero: le indicazioni INPS per i giovani

    Con il messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato la realizzazione di un vademecum digitale rivolto ai giovani neo occupati che svolgono, o intendono svolgere, attività di lavoro dipendente all’estero 

     L’iniziativa si inserisce nel progetto istituzionale “INPS per i Giovani” e si rivolge a una platea ampia che comprende lavoratori, famiglie, datori di lavoro e consulenti, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con carriere professionali caratterizzate da mobilità internazionale e frammentazione contributiva.

    Il vademecum nasce come strumento informativo finalizzato a fornire indicazioni operative sulla tutela previdenziale in caso di lavoro all’estero, con particolare attenzione ai primi anni di attività lavorativa. In questa fase, infatti, le scelte previdenziali possono incidere in modo significativo sulla costruzione della posizione assicurativa futura. L’INPS individua quindi nei giovani un destinatario prioritario di iniziative di informazione previdenziale, anche al fine di rendere più consapevoli i percorsi professionali che si sviluppano fuori dai confini nazionali

    .La diffusione del vademecum attraverso

    amplia ulteriormente le possibilità di accesso alle informazioni, rafforzando il ruolo dell’ente come punto di riferimento per l’orientamento previdenziale delle nuove generazioni.

    Il quadro normativo

    Il messaggio si colloca nell’ambito della Linea Guida Gestionale 2025_22, dedicata alle iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni, e dà attuazione al progetto  chiamato PESDCP MI.70 30 

    L’azione è stata sviluppata congiuntamente dalle Direzioni centrali Pensioni, Formazione e Accademia INPS e Comunicazione, a conferma della rilevanza strategica attribuita alla diffusione di informazioni previdenziali corrette e accessibili.

    Il contesto di riferimento è quello di un mercato del lavoro caratterizzato da una crescente mobilità transnazionale, sia all’interno dell’Unione europea sia verso Paesi extra UE. In tale scenario assumono particolare rilievo i meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, previsti dai Regolamenti europei e dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con Stati terzi. Il vademecum richiama questi strumenti normativi per chiarire che i periodi di lavoro svolti all’estero non vengono persi, ma possono essere valorizzati ai fini pensionistici attraverso istituti come la totalizzazione internazionale.

    L’iniziativa si collega inoltre al Protocollo di Intesa INPS–MAECI del 27 maggio 2025, che mira a rafforzare l’informazione previdenziale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, ampliando la platea dei destinatari delle attività di divulgazione istituzionale.

    Il vademecum digitale

    L’elemento di maggiore novità del messaggio n. 3990/2025 è rappresentato dalla realizzazione di un vademecum digitale in formato video, pensato per una fruizione semplice e immediata attraverso canali istituzionali online 

     Il contenuto è focalizzato su aspetti operativi di particolare interesse per i giovani lavoratori: tra questi, la possibilità di visualizzare nell’estratto conto contributivo anche i periodi di lavoro maturati all’estero, mediante la presentazione della domanda di estratto contributivo internazionale.

    Il vademecum fornisce inoltre indicazioni sui presupposti e sulle modalità della totalizzazione dei periodi assicurativi, sia nei rapporti con i Paesi che applicano i Regolamenti UE sia con gli Stati extra UE convenzionati. Si tratta di informazioni rilevanti non solo per i lavoratori, ma anche per i consulenti del lavoro e i datori che assistono personale con esperienze professionali internazionali.

    Dal punto di vista previdenziale, l’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di informazione per i giovani, chiamati sempre più spesso a iniziare la propria carriera fuori dall’Italia. Il messaggio chiarisce che l’attività lavorativa svolta all’estero non comporta la rinuncia ai contributi versati, purché siano attivati correttamente gli strumenti previsti dall’ordinamento.

  • Pensioni

    Interessi legali 2026 al 1,60%: effetti su contributi e pensioni INPS

    Con la circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla determinazione del nuovo saggio di interesse legale, fissato all’1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Come noto, il tasso legale incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio.

    L’INPS chiarisce inoltre la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, confermando il criterio di applicazione dei tassi legali pro tempore vigenti. (Allegato 2)

    Il quadro normativo e i riflessi operativi

    Il presupposto normativo dell’intervento è rappresentato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

    In ambito previdenziale, il tasso legale assume rilievo in particolare:

    • nell’applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti;
    • nell’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, come modificato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 19/2024, che riguarda il mancato o ritardato versamento derivante da incertezze normative o giurisprudenziali sull’obbligo contributivo;
    • nel riconoscimento degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.

    Ambito di applicazione Tasso applicabile dal 1° gennaio 2026
    Interessi legali ex art. 1284 c.c. 1,60% annuo
    Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi (art. 116, c. 15, L. 388/2000) 1,60% annuo
    Interessi per incertezze normative o giurisprudenziali (art. 116, c. 10) 1,60% annuo
    Interessi su pensioni, TFS e TFR 1,60% annuo

    Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.

    le istruzioni operative

    Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

    Contributi correnti e futuri

    Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

    Esposizioni debitorie pregresse

    Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

    • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
    • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2 alla circolare.

    Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

    Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

    Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

    Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

    Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

    Contributi correnti e futuri

    Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

    Esposizioni debitorie pregresse

    Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

    • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
    • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate negli allegati alla circolare.

    Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

    Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

    Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

    Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

  • Rubrica del lavoro

    Visite fiscali: nuovi servizi INPS online per i datori

    Con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di un nuovo servizio digitale dedicato ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai loro intermediari, per la gestione delle Visite Mediche di Controllo (VMC) sui lavoratori assenti per malattia. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del progetto n. 143/2025, volto al potenziamento e alla semplificazione dei servizi digitali in materia di accertamenti medico-legali domiciliari.

    L’obiettivo dell’Istituto è rafforzare la collaborazione con il sistema delle imprese e degli enti, offrendo un ulteriore canale tecnologicamente avanzato che si affianca alle modalità di richiesta già disponibili. Il nuovo servizio consente un colloquio automatizzato e sicuro con l’INPS, migliorando l’efficienza operativa, la tempestività delle verifiche e la trasparenza nella consultazione degli esiti delle visite mediche di controllo.

    Implementata la piattaforma digitale nazionale dati

    Come detto il nuovo servizio INPS trova fondamento nel percorso di digitalizzazione e interoperabilità della Pubblica Amministrazione delineato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In particolare, il riferimento normativo principale è l’articolo 50-ter del CAD, che ha istituito la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), infrastruttura centrale per lo scambio sicuro di dati tra enti e soggetti accreditati. La PDND è pienamente operativa dall’ottobre 2022 e rappresenta uno degli strumenti cardine per l’attuazione delle misure PNRR in ambito digitale.

    Il servizio è conforme alle linee guida AgID sul nuovo modello di interoperabilità, definite con la Determinazione n. 547 del 2021, che disciplinano le modalità tecniche e organizzative di esposizione e fruizione delle API tra amministrazioni e soggetti esterni. In questo contesto, l’INPS si pone come erogatore di servizi interoperabili, consentendo a datori di lavoro e intermediari istituzionali di accedere in modo standardizzato alle funzionalità relative alle VMC, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati personali.

    Le nuove funzioni nella PDND e le specifiche tecniche

    La novità  riguarda la disponibilità, tramite la PDND, di un set strutturato di funzioni dedicate alla gestione completa delle visite mediche di controllo. In particolare, il servizio espone quattro azioni fondamentali:

    •  l’invio della richiesta di VMC all’INPS, 
    • la consultazione delle richieste precedentemente inoltrate, 
    • la consultazione degli esiti delle visite effettuate e 
    • l’annullamento delle richieste non ancora eseguite.

    Dal punto di vista operativo, il nuovo canale è pensato  per aziende ed enti dotati di sistemi informativi in grado di dialogare in modalità applicativa con la piattaforma nazionale. La fruizione del servizio avviene infatti attraverso l’adesione tecnica alla PDND e l’utilizzo delle API messe a disposizione dall’Istituto. Tutta la documentazione necessaria è resa disponibile direttamente all’interno della piattaforma, nella sezione dedicata alle “Specifiche tecniche e service”.

    I datori di lavoro e gli intermediari interessati devono fare riferimento, in primo luogo, 

    1. l documento di linee guida per i fruitori esterni, che descrive le regole di interoperabilità e le modalità di integrazione.
    2.  È inoltre prevista la compilazione di una specifica scheda di adesione, da trasmettere all’INPS tramite i canali indicati, al fine di attivare correttamente il servizio. 
    3. Completano il quadro operativo le specifiche tecniche del servizio applicativo VMC e il relativo descrittore OpenAPI, strumenti indispensabili per l’implementazione informatica.

    In un’ottica pratica, l’introduzione di questo servizio consente ai datori di lavoro di automatizzare e monitorare l’intero ciclo delle visite mediche di controllo, riducendo i tempi di gestione.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Conguaglio contributivo di fine anno 2025: istruzioni INPS

    Con la circolare INPS n. 156 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato delle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali. Il documento è di particolare rilievo operativo per datori di lavoro ai fini dei calcolo e della compilazione Uniemens entro le scadenze previste

    L’obiettivo della circolare è assicurare la corretta determinazione dell’imponibile contributivo annuale, tenendo conto delle numerose variabili retributive e normative che incidono sul calcolo dei contributi. Le indicazioni assumono un valore centrale anche in vista della Certificazione Unica 2026 e dei controlli successivi da parte dell’INPS.

    Conguaglio contributi INPS 2025; le norme

    Il conguaglio contributivo di fine anno trova fondamento in un articolato quadro normativo che comprende, tra le principali fonti:

    il D.M. 7 ottobre 1993, che disciplina la gestione degli elementi variabili della retribuzione;

    • l’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che introduce il massimale annuo contributivo e pensionabile;
    • l’articolo 3-ter del DL n. 384/1992, relativo al contributo aggiuntivo IVS dell’1%;
    • l’articolo 51 del TUIR, per la disciplina fiscale e contributiva di fringe benefit, auto aziendali e prestiti ai dipendenti;
    • la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha confermato e ampliato diverse misure agevolative, in particolare su fringe benefit e mance.

    Le istruzioni INPS

    i profili di maggiore interesse operativo si segnalano alcune novità e conferme :

    • Termini più ampi per il conguaglio: le operazioni possono essere effettuate non solo con la denuncia di dicembre 2025 (scadenza 16 gennaio 2026), ma anche con quelle di gennaio 2026 e, per il TFR al Fondo di Tesoreria, fino a febbraio 2026, senza aggravio di sanzioni o oneri accessori 
    • Conferma dei limiti dei fringe benefit: per il triennio 2025-2027 restano esenti da imposizione contributiva i fringe benefit fino a 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Il superamento dei limiti comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo e non della sola eccedenza.
    • Mance nel settore turistico-ricettivo: viene ribadita l’esclusione contributiva delle mance assoggettate a imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% del reddito di lavoro e per lavoratori con reddito annuo non superiore a 75.000 euro.
    • Auto aziendali ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025 cambiano le percentuali di imponibilità per i veicoli di nuova immatricolazione, con forti riduzioni per elettrici e plug-in hybrid.

    Nella tabella seguente i principali valori rilevanti ai fini del conguaglio 2025

    Voce Importo 2025
    Massimale contributivo legge 335/1995 120.607 euro
    Prima fascia retribuzione per contributo IVS 1% 55.448 euro
    Fringe benefit esenti (generalità lavoratori) 1.000 euro
    Fringe benefit esenti (lavoratori con figli) 2.000 euro
    Limite reddito per mance agevolate 75.000 euro

    Istruzioni Uniemens e PosPA – Tabella Causali

    Dal punto di vista operativo, la circolare dedica ampio spazio alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, che rappresentano l’aspetto più delicato per evitare errori e successive rettifiche.

    • Per gli elementi variabili della retribuzione (straordinari, indennità, ferie non godute, conguagli per assunzioni di dicembre), il datore di lavoro deve utilizzare l’elemento <VarRetributive> all’interno della DenunciaIndividuale, imputando correttamente le competenze all’anno 2025 ma applicando il regime contributivo del mese di gennaio 2026.
    • In caso di superamento del massimale contributivo, l’imponibile deve essere limitato e l’eccedenza indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale>, con eventuale recupero o versamento tramite le specifiche causali di variazione.
    • Particolare attenzione va posta al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, che richiede il metodo della mensilizzazione e può determinare conguagli a credito o a debito del lavoratore, soprattutto in presenza di rapporti di lavoro successivi o simultanei.
    • Per fringe benefit e mance, l’INPS fornisce causali dedicate (FRIBEN, FRBDIM, MANCE, MANDIM, ecc.) da utilizzare esclusivamente nelle denunce di dicembre 2025 o, in alternativa, tramite flussi di regolarizzazione DM-Vig, qualora l’accertamento avvenga successivamente.

    Infine, per i datori di lavoro della Gestione pubblica, il conguaglio deve essere completato entro febbraio 2026, con particolare attenzione alla corretta compilazione dei quadri V1 e alla coerenza con i dati della Certificazione Unica.

    Nella tabella seguente  un riepilogo delle causali da utilizzare

    Ambito Causale / Codice Descrizione Utilizzo operativo
    Fringe benefit FRIBEN Riduzione imponibile per fringe benefit Abbattimento dell’imponibile per singola competenza mensile interessata da fringe benefit
    FRBDIM Fringe benefit – eccedenza massimale Utilizzata quando l’abbattimento incide su retribuzioni eccedenti il massimale contributivo
    FRBMAS Ripristino imponibile da eccedenza massimale Riporto nell’imponibile delle eccedenze massimali a seguito della riduzione dei fringe benefit
    Mance settore turistico MANCE Riduzione imponibile per mance agevolate Abbattimento dell’imponibile per mance assoggettate a imposta sostitutiva
    MANDIM Mance – eccedenza massimale Utilizzata se la riduzione per mance interessa retribuzioni eccedenti il massimale
    MANMAS Ripristino imponibile mance da eccedenza massimale Riporto nell’imponibile di quote precedentemente escluse per effetto delle mance
    DM2013 “virtuale” (fringe benefit) L490 Recupero contribuzione fringe benefit Codice automatico DM2013 per recupero contributi su fringe benefit
    L963 Recupero contribuzione fringe benefit – eccedenza massimale Recupero contributi riferiti a quote eccedenti il massimale
    M963 Restituzione differenze fringe benefit – eccedenza massimale Restituzione contributi non dovuti per effetto del massimale
    DM2013 “virtuale” (mance) L590 Recupero contribuzione mance Recupero dei contributi versati su mance agevolate
    L973 Recupero contribuzione mance – eccedenza massimale Recupero contributi mance su quota eccedente il massimale
    M973 Restituzione differenze contribuzione mance – eccedenza massimale Restituzione contributi indebitamente versati sulle mance
    Ferie non godute FERIE Recupero contributi su ferie monetizzate Riduzione dell’imponibile e recupero dei contributi quando le ferie vengono effettivamente fruite
    Gestione pubblica V1 – causale 7 Conguaglio contributivo annuo Utilizzata per le operazioni di conguaglio previdenziale annuo (aliquota 1%, massimali, ecc.)

  • Legge di Bilancio

    Bonus famiglie e Imu ridotta: cosa cambia per le scuole paritarie

    La Manovra 2026,  approvata oggi definitivamente dalla Camera dei deputati  e attesa domani in Gazzetta Ufficiale,  introduce un pacchetto di misure a sostegno delle scuole paritarie e delle famiglie che scelgono questo percorso educativo. Il pacchetto  mira a ridurre i costi per le famiglie, alleggerire il carico fiscale degli istituti  per  garantire accessibilità e stabilità finanziaria alle scuole paritarie.

    Si prevedono  in particolare

    • un bonus da 1500 per le famiglie 
    • una riduzione dell'IMU per gli istituto che mantengono le rette entro un certo limite di costo 
    • maggiori fondi a sostegno delle scuole private sia in Italia che all'estero.

    Voucher scuole private 2026

    Una delle principali novità della Manovra 2026 riguarda un contributo economico diretto alle famiglie  con figli iscritti nelle scuole paritarie riconosciute dallo Stato. Si tratta di un voucher annuale fino a 1.500 euro per studente, pensato per sostenere le spese scolastiche e favorire l’accesso a questo tipo di istruzione.

    Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 30.000 euro e spetta per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado (medie) e il primo biennio delle scuole superiori presso istituti paritari. 

    L’importo effettivo che sarà erogato dipende dall’Isee: le famiglie con Isee più basso riceveranno la quota massima, fino a 1.500 euro, mentre l’importo diminuirà gradualmente con l’aumentare dell’Isee, nel limite delle risorse stanziate.

    Per accedere al bonus sarà necessario attendere un decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che definirà criteri, modalità di presentazione della domanda e termini operativi. 

    Il decreto concorderà anche la misura del bonus con eventuali agevolazioni locali già esistenti, per evitare sovrapposizioni. Una volta definiti i criteri, il bonus potrà essere richiesto dagli interessati attraverso le modalità indicate ufficialmente, che potrebbero prevedere una domanda online o un accredito diretto alla scuola o alla famiglia.

    Altre misure della Manovra 2026 per le scuole paritarie

    Oltre al bonus per le famiglie, la legge di bilancio 2026 prevede anche:

    • Esenzione Imu sugli immobili delle scuole paritarie che applicano rette medie inferiori al costo medio per studente. Chi mantiene rette più basse può beneficiare di una significativa agevolazione fiscale sugli immobili utilizzati per l’attività scolastica.
    • Un lieve incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: il fondo passa da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui a partire dal 2026, rafforzando la sostenibilità economica degli istituti.
    • Un fondo di 1,5 milioni di euro dedicato al sostegno delle scuole paritarie italiane all’estero, pensato per favorire gli studenti italiani e i loro discendenti che frequentano questi istituti.

    Queste misure, combinate, vogliono sostenere sia la scelta educativa delle famiglie sia la vitalità economica delle scuole paritarie nel sistema di istruzione nazionale e all'estero.

    Come detto,  per essere operative le misure attendono ora dei provvedimenti ministeriali che dettino le modalità di richiesta e la documentazione necessaria.

    Tabella di riepilogo

    Misura Beneficiari Contenuto
    Voucher famiglie Famiglie con Isee fino a 30.000 euro Contributo fino a 1.500 euro per studenti alle medie o al primo biennio delle superiori
    Esenzione Imu Scuole paritarie Imu agevolata per rette inferiori al costo medio per studente
    Incremento risorse Scuole paritarie Fondi aumentati a 886 milioni di euro annui dal 2026
    Sostegno scuole all’estero Studenti italiani o discendenti Stanziamento dedicato di 1,5 milioni di euro