• Lavoro Dipendente

    Formazione sicurezza datori di lavoro e preposti: nuovo obbligo al via

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 l'accordo   sottoscritto  il 17 aprile 2025  nella Conferenza Stato, regioni e province autonome per l'attuazione dell'obbligo formativo dei datori di lavoro  e preposti sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori  introdotto dal decreto-legge n. 146/2021 all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

     L’Accordo è in vigore dal 25 maggio e  rappresenta un intervento sistematico  per la regolamentazione dei percorsi formativi, volto a garantire uniformità e qualità nell'erogazione della formazione obbligatoria.

    Il nuovo Accordo , con l'allegato A, definisce nel dettaglio la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento dei percorsi formativi obbligatori, con particolare attenzione alle responsabilità dirette del datore di lavoro e alle figure della prevenzione (preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS). 

    Vediamo meglio i contenuti e una tabella sintetica degli obblighi.

    La norma sulla nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro

    Come detto, il decreto "fisco lavoro " n. 146/2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto  numerose modifiche  al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13,   che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni. 

    L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni  sui nuovi  obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

      Per la piena attuazione si era in attesa dell'Accordo Stato Regioni (inizialmente previsto  entro il 30 giugno 2022.)

    La novità di maggiore impatto introdotta dall’Accordo riguarda l’introduzione di un obbligo formativo specifico in capo ai datori di lavoro, che dovranno infatti frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 16 ore.

    Il percorso formativo per il datore di lavoro ha finalità chiare e precise: 

    1. fornire le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008,
    2.  aumentare la consapevolezza delle responsabilità legate al proprio ruolo e promuovere un'efficace cultura della prevenzione.

     Secondo quanto stabilito dal punto 3, Parte II, dell’Allegato A dell’Accordo, la formazione dovrà coprire tematiche essenziali quali:

    • l’organizzazione della prevenzione aziendale, 
    • la valutazione dei rischi, 
    • la gestione delle emergenze e 
    • la vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza.

    Formazione sicurezza: Modulo specifico per i cantieri

    Un’ulteriore previsione di rilievo è l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 6 ore, riservato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili. 

    Questo modulo – denominato “Modulo Cantieri” – risponde alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei piani di sicurezza e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili. 

    Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 97 del Testo Unico, che impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria il possesso di una formazione specifica.

    Il termine per la conclusione della formazione obbligatoria è fissato in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Saranno considerati validi i corsi già erogati prima di tale data, purché conformi nei contenuti alle nuove disposizioni.

    Formazione del preposto e nuove responsabilità operative

    L’Accordo del 17 aprile interviene anche sulla figura del preposto, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge 146/2021, che ha rafforzato il ruolo di vigilanza e intervento di questa figura all’interno dell’organizzazione aziendale. 

    In particolare, l’articolo 19, comma 1, lettere a) e f-bis), del D.Lgs. 81/2008 riconosce al preposto il potere di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature.

    Per rispondere a questi nuovi compiti, l’Accordo introduce :

    • un corso di formazione specifico della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli,
    •  subordinato alla previa frequenza, da parte del preposto, dei corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori.

    Il nuovo percorso è mirato a consolidare le competenze del preposto in materia di sorveglianza, gestione delle non conformità, comunicazione efficace in ambito di sicurezza e capacità di gestione delle emergenze.

    La valorizzazione del ruolo del preposto risponde all’esigenza di rafforzare i meccanismi di prevenzione a livello operativo, garantendo che vi siano figure adeguatamente formate e consapevoli all’interno dell’azienda, capaci di vigilare e intervenire in tempo utile in caso di anomalie o situazioni di rischio.

    La frequenza ai corsi per preposti dovrà essere periodicamente aggiornata, secondo quanto previsto dall’Accordo.

    Formazione sicurezza: regime transitorio, tempi di attuazione e validità dei percorsi

    In termini operativi, l’entrata in vigore dell’Accordo  formalizzata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta . 

    1. un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti accordi Stato-Regioni e l'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, fino al 23 maggio 2026 . 
    2. Tutti i datori di lavoro dovranno completare i percorsi formativi previsti dal nuovo accordo entro il 24 maggio 2027 .

     Durante questo periodo, si prevede una fase di graduale adeguamento da parte degli enti formatori, delle imprese e dei consulenti del lavoro, che avranno il compito di pianificare e promuovere la formazione secondo le nuove modalità.

    Il testo dell’Accordo specifica anche la validità dei corsi già svolti prima dell’entrata in vigore: essi saranno ritenuti validi se conformi ai requisiti contenutistici e strutturali definiti dall’Accordo stesso. 

    Formazione datori di lavoro e preposti: tabella di sintesi

    Soggetto Coinvolto Obbligo Formativo Durata Minima Note Operative
    Datore di Lavoro Corso obbligatorio su salute e sicurezza 16 ore Da completare entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U.
    Datore di Lavoro (Impresa affidataria – cantieri) Modulo aggiuntivo “Cantieri” 6 ore Riguarda redazione PSC e gestione cantieri temporanei
    Preposto Corso specifico sulla vigilanza e gestione dei rischi 12 ore Dopo la formazione generale e specifica lavoratori
    Tutti i corsi Verifica finale di apprendimento Prevista Test scritto, colloquio o prova pratica
    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Riforma disabilità in sperimentazione: nuove indicazioni INPS

    Nel messaggio 949 del 20 marzo INPS informava che nelle Province di Trieste, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, nelle quali è stata avviata la sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità ( decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), che ha affidato la valutazione di base in via esclusiva all'INPS, sono stati riattivati tutti i canali, inclusi quelli dei Centri per l’impiego, per la presentazione delle nuove domande di accertamento sanitario esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile superiore al 45% o appartenenti alle altre categorie protette  

    Inps specifica che 

    1.  nella Regione Emilia-Romagna i canali sono attivi e le domande, in via transitoria, verranno gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente territorialmente.
    2. in tutte le nove Province in sperimentazione, i cittadini che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa devono presentare il nuovo certificato medico introduttivo. (vedi per i dettagli "Certificato introduttivo  al via la sperimentazione")

    Con il Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025,  l’Istituto chiarisce meglio l’allineamento normativo con quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, per quanto concerne le modalità del procedimento di valutazione di base. v ultimo paragrafo.

    Si ricorda che, dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estenderà ad altre province, tra cui Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Provincia autonoma di Trento e alla Valle d’Aosta. Tale fase proseguirà fino al 31 dicembre 2026.

    Nuovo servizio invio dati economici

    Con il messaggio 950  del 18 marzo 2025 INPS  aveva  fornito  indicazioni  anche sulle   nuove modalità di comunicazione dei dati socio-economici dei soggetti che richiedono le prestazioni collegate alla situazione di disabilità, per i territori interessati dalla sperimentazione.

    Nonostante la riforma, infatti ,  rimane invariata la separazione tra l’accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche. 

    Pertanto, gli assistiti  e le associazioni di categoria potranno trasmettere i dati richiesti dopo l’invio del certificato medico introduttivo, utilizzando il nuovo servizio online dell’INPS denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

    L’accesso al servizio è riservato ai soggetti muniti di credenziali SPID (Livello 2 o superiore), CNS o CIE 3.0.

     Tramite questa piattaforma, gli utenti potranno autocertificare e inviare informazioni reddituali, familiari e lavorative necessarie per determinare il diritto a eventuali prestazioni economiche. 

    Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile invece attraverso il “Portale dei Patronati”, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4684 del 28 dicembre 2023.

    L'istituto precisa che   per le domande di invalidità civile 

    • presentate entro il 31 dicembre 2024 nei territori coinvolti nella sperimentazione e 
    • nelle aree non ancora interessate dalla riforma, 

    resta  valida la procedura attuale, attraverso il servizio “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

    Riforma disabilità: valutazione requisito entro 30gg dalla maggiore età

    INPS è intervenuto con il messaggio del  5 giugno 2025 ricordando  che, secondo l’articolo 25, comma 5, del suddetto decreto-legge del 2014, i soggetti già beneficiari dell’indennità di frequenza possono ottenere, al compimento della maggiore età, un riconoscimento provvisorio delle prestazioni riservate agli invalidi maggiorenni, a condizione che abbiano presentato la “domanda in via amministrativa” entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età.

     Resta tuttavia necessario l’accertamento dei requisiti sanitari e di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente.

    In relazione a tale aspetto, l’INPS precisa che, nelle Province in cui è in corso la fase sperimentale della riforma  il concetto di “domanda in via amministrativa” deve essere inteso come l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo stesso.

     Tale invio deve avvenire entro il semestre antecedente il compimento della maggiore età.

    Ad evitare l’erogazione indebita di prestazioni economiche destinate ai maggiorenni in assenza dei requisiti sanitari  INPS provvederà a pianificare la valutazione di base per i soggetti interessati entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.

  • Dichiarazione 770

    770/2025 semplificato: dati entro il 30 settembre

    Con il Provvedimento n 25978 del 31 gennaio le Entrate dettano le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.

    Vengono inoltre definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Sul sito Ade nella sezione preposta è disponibile anche il software "Comunicazione F24-770" che consente la compilazione della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e la compilazione del relativo mod. F24 per il versamento delle relative imposte ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 

    Inoltre con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno si modificavano le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

    Dichiarazione semplificata dei sostituti d’imposta: le regole

    Le disposizioni di semplificazione, previste dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia uno dei provvedimenti della riforma fiscale, possono essere applicate, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che:

    • a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
    • b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
    • d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

    Il provvedimento precisa che le disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: entro il 30 settembre

    In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti su indicati comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: 

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
    • b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
    • c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente provvedimento. 

    Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; 
    • b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento; 
    • c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate; 
    • d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; 
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: come fare

    L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento di cui si tratta.

    L'invio può avvenire direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, di cui all’allegato 4 al provvedimento. 

    Il modello F24 inviato con le modalità suddette è soggetto alle disposizioni e alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    Pertanto secondo le modifiche del provvedimento del 3 giugno si tratta dell'invio dati delle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio ad agosto 2025 (prima gennaio e febbraio 2025) e i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi possono trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 settembre 2025 (prima 30 aprile 2025).

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi alle PMI per l’intelligenza artificiale: nuovo disegno di legge

    L’intelligenza artificiale (IA), soprattutto nelle sue applicazioni generative e predittive, sta trasformando radicalmente i modelli di produzione, distribuzione e gestione nelle imprese di tutto il mondo. Automatizzazione dei processi, ottimizzazione delle filiere, personalizzazione dell’offerta, cybersecurity e capacità di analisi predittiva sono solo alcune delle aree in cui l’IA sta già ridefinendo le regole della competitività.

    Per le piccole e medie imprese italiane, che rappresentano la spina dorsale dell’economia nazionale, adeguarsi rapidamente a questi cambiamenti non è più un’opzione ma una necessità. Il rischio, altrimenti, è quello di un crescente divario tecnologico rispetto ai concorrenti internazionali e alle grandi aziende già dotate di strumenti avanzati.

     In questo contesto si inserisce il nuovo disegno di legge presentato al Senato, che mira a colmare le lacune normative e operative attualmente esistenti nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle PMI.

    DDL AI nelle PMI Obiettivi e ambito di applicazione

    Il disegno di legge n. 494, presentato al Senato il 15 maggio 2025 su iniziativa del senatore Gelmetti, punta a colmare un vuoto normativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane. La proposta si inserisce nel solco dei precedenti strumenti di politica industriale (Piano Industria 4.0, PNRR, Transizione 5.0), ma con un focus specifico sulle tecnologie di IA, comprese quelle generative.

    La legge è destinata alle PMI con sede operativa in Italia, attive in settori strategici come il manifatturiero, la logistica, l’agroalimentare, il sanitario e il turistico.

     Per accedere alle misure, le imprese dovranno dimostrare di non aver effettuato investimenti significativi in IA o di voler ampliare l’uso di tali tecnologie nei propri processi.

     Il provvedimento mira, quindi, a favorire l’introduzione di soluzioni basate sull’IA nei processi decisionali e operativi, sostenendo l’innovazione e la competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni.

    Qui il testo del disegno di legge

    Interventi ammissibili e tecnologie coperte

    Le misure di sostegno riguardano interventi pratici e differenziati. Tra questi: l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a servizi di consulenza tecnica, la realizzazione di progetti pilota e attività di formazione per il personale. Le tecnologie ammesse spaziano dall’ottimizzazione dei processi produttivi all’automazione, fino alla personalizzazione dei servizi tramite IA generativa e alla protezione dei dati aziendali tramite strumenti di cybersecurity.

    L’intento del legislatore è quindi quello di fornire un quadro di supporto modulare e concreto che possa adattarsi sia alle imprese già orientate all’innovazione, sia a quelle che si avvicinano per la prima volta a queste tecnologie. Inoltre, si vuole favorire l’adozione di soluzioni che generino benefici ambientali ed energetici misurabili, premiando i progetti più virtuosi con incentivi maggiorati

    DDL IA nelle PMI: misure economiche e attuazione

    Sul piano economico, il disegno di legge prevede quattro principali forme di sostegno:

    • Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 200.000 euro;
    • Crediti d’imposta fino al 20% delle spese per l’integrazione dell’IA nei processi aziendali;
    • Contributi specifici per consulenza e formazione fino a 10.000 euro;
    • Premialità aggiuntiva fino al 10% per progetti che migliorano la sostenibilità ambientale o l’efficienza energetica.

    L’attuazione sarà regolata da un decreto interministeriale che definirà criteri, modalità operative, sistemi di monitoraggio e risorse annuali disponibili, in coerenza con i fondi stanziati per l’innovazione tecnologica. Le risorse proverranno principalmente dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con possibile cofinanziamento europeo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef. 

    In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

    Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:

    • superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
    • per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
    • chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
    • il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;

    inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.

    Scendiamo più nel dettaglio.

    Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto

    Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: 

    1. reddito complessivo del contribuente,
    2. numero di figli fiscalmente a carico. 

    Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

    Le soglie di reddito sono due: 

    • a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro, 
    • e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro. 

    L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.

    I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.

    La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. 

    Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

    Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo 

    Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.

    Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.

    Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E

  • Lavoro Dipendente

    Referendum 2025: tutti i quesiti spiegati bene

    L'8 e il 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum  riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. Quattro quesiti sono stati promossi dalla CGIL e da altre associazioni  della società civile, mentre il quinto è stato proposto dal partito Piu Europa con il sostegno di  Possibile, PSI, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista . Le proposte di referendum hanno ampiamente superato,  con milioni di firme, il limite minimo di 500mila adesioni necessario.

    Va ricordato che i referendum sono abrogativi, cioè chiedono di cancellare alcune norme per ripristinare le regole precedenti.

    I cinque quesiti referendari  in estrema sintesi sono i seguenti:

    1. Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti:  Si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs act  che  riguarda  il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,L'obiettivo è ripristinare la possibilità di reintegrazione del lavoratore  nel  suo posto di lavoro,  in  tutti i casi di licenziamento illegittimo.
    2. Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese: Questo quesito mira a eliminare il tetto massimo all'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, consentendo al giudice di determinare l'importo senza limiti predefiniti .
    3. Contratti a termine:  Si propone l'abrogazione di alcune  norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la  possibilità di instaurare  contratti a tempo determinato e le condizioni per le proroghe e i rinnovi
    4. Responsabilità solidale negli appalti:  Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore,  per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici . 
    5. Cittadinanza italiana per stranieri:  Si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana .

    Di seguito vediamo meglio il contenuto dei quesiti e come si vota sia in Italia che dall'estero.

    Referendum 2025: cosa succede se si vota sì

    Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti

    Si propone l'abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che disciplina il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act. 

    Riguarda le  aziende  con oltre 15 dipendenti e in particolare gli assunti a partire dal 2015 (data di entrata in vigore della riforma)

    Si chiede in pratica di  ripristinare la possibilità di reintegrare  nel posto di lavoro il dipendente  in caso di licenziamento giudicato  illegittimo dai giudici, come previsto in precedenza dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa  modifica è stata  raccomandata dalla Corte costituzionale e da molte sentenze della Corte di Cassazione 

    Per approfondire vedi Licenziamenti e reintegra: novità dalla Corte costituzionale

    Indennità  in caso di licenziamento nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti)

    in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto, cioè priva di giustificato motivo o di giusta causa. CGIL ricorda che i dipendenti delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) sono circa 3 milioni e 700mila . Votando sì,   si  cancella il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato  e si affida al giudice l'incarico di  determinare il giusto risarcimento (la reintegra nel posto di lavoro non è prevista per le piccole imprese). Anche in questo caso la corte di cassazione spesso si è espressa per una maggiore tutela dei lavoratori.

    Contratti a termine

    Si propone l'abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare  contratti a tempo determinato con proroghe e rinnovi , Nello specifico di vorrebbe reintrodurre  l’obbligo di una “causale”,  cioè di indicare il motivo per cui si ricorre a tale forma di contratto  anche per i contratti fino a 12 mesi. Oggi infatti l'obbligo di spiegare le motivazioni scatta  solo dai 12 mesi ai 24 mesi di durata ( oltre   questa soglia il contratto a termine è vietato). (Vedi in merito Contratto a tempo determinato le regole) Inoltre, sarebbero eliminate le attuali deroghe che consentono proroghe o rinnovi più flessibili.

    Responsabilità solidale negli appalti

    Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

    Se vince il SÌ:Il committente diventa corresponsabile degli infortuni anche quando la causa è un rischio specifico dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. In pratica, si estenderebbe il principio della responsabilità solidale per la sicurezza del lavoratore.

    Se vince il NO: Il committente non sarà responsabile se l’infortunio è collegato a un rischio specifico proprio dell’impresa appaltatrice. La responsabilità resterà quindi limitata, come ora.

    Cittadinanza italiana: da 10 a 5 anni

    Attualmente la cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia. Il referendum punta ad abbreviare questo termine anche perche dal momento della richeista fatta dall'interessato passano solitamente anni prima di ottenerla 

    Se vince il SÌ Il termine richiesto sarà ridotto da 10 a 5 anni, facilitando l’accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri non comunitari che risiedono regolarmente nel Paese.

    Se vince il NO: Il requisito attuale rimane invariato: saranno ancora necessari 10 anni di residenza per presentare la domanda di cittadinanza.

    Referendum 2025: il voto dall’estero

    Gli italiani residenti all'estero possono partecipare ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 attraverso il voto per corrispondenza, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nello specifico:

    1. i cittadini iscritti all'AIRE riceveranno il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza all'estero, senza bisogno di fare domanda,  entro il 21 maggio 2025. Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro le ore 16:00 locali di giovedì 5 giugno 2025. In alternativa, gli elettori residenti all'estero potevano scegliere di votare in Italia comunicando la propria opzione all'Ufficio consolare competente entro il 10 aprile 2025.
    2. Gli elettori non iscritti all'AIRE perche  temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data delle votazioni, nonché i familiari conviventi, possono optare per il voto per corrispondenza inviando una richiesta al proprio Comune di iscrizione elettorale entro il 7 maggio 2025. 

    Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di contattare l'Ufficio consolare di riferimento. 

    Referendum 2025: Come e quando si vota – il Quorum

    Date e orari: Domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

    Modalità di voto: Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito. Per ogni scheda, si potrà votare "Sì" per abrogare la norma o "No" per mantenerla.

    Quorum: Perché un referendum sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. 

     Anche non andare a votare quindi comporta la scelta indiretta di non far passare le richieste di modifica delle norme esistenti.

    Conseguenze del SI e del NO tabella di sintesi

    Quesito Argomento Conseguenze del SÌ Conseguenze del NO
    1 Reintegra nei contratti a tutele crescenti per le aziende oltre i 15 dipendenti  Più casi di reintegra nel posto di lavoro, anche nei contratti Reintegro raro, in genere solo indennizzo (da 6 a 36 mesi di stipendio)
    2 Indennità per licenziamenti ingiustificati in piccole imprese Il giudice potrà decidere l’importo  del risarcimento senza limiti Massimo 6 mensilità di retribuzione, anche in casi gravi
    3 Contratti a termine e obbligo di causale Motivazione per il contratto a termine  sempre obbligatoria Nessuna causale necessaria sotto i 12 mesi
    4 Responsabilità del committente per infortuni Committente responsabile anche per rischi specifici Nessuna responsabilità per rischi dell’appaltatore
    5 Accesso alla cittadinanza italiana Bastano 5 anni di residenza per richiedere la cittadinanza Servono 10 anni di residenza continuativa per fare la richiesta 

  • Lavoro Dipendente

    Videosorveglianza sul lavoro: ok a unica autorizzazione per più sedi

    Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 l'Ispettorato del lavoro fornisce indicazioni operative circa il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in particolare nei casi in cui un’impresa richiede l’installazione di strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e non  sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), o in assenza di esse.

    L’intervento dell’Ispettorato nasce a seguito di numerosi quesiti riguardanti l’ambito di competenza territoriale nei casi in cui l'impresa abbia doppia o tripla sede. 

    In questi contesti, se le imprese hanno unità produttive in province diverse, purché sotto la giurisdizione del medesimo Ufficio territoriale dell’INL, si chiedeva la procedura per l'autorizzazione.

    Richiesta autorizzazione unica per più sedi: le condizioni

    Il dubbio principale riguarda il fatto che l’impresa  sia tenuta presentare istanze separate per ciascuna sede produttiva o possa fare un’unica richiesta. L’Ispettorato risponde confermando che è possibile presentare una sola istanza all’Ufficio competente, qualora:

    • le unità produttive si trovino nell’ambito territoriale coperto dalla medesima sede territoriale dell’INL;
    • sussistano le stesse ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di controllo;
    • venga utilizzato lo stesso sistema tecnologico nelle diverse unità.

    La nota richiama esplicitamente la Circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023, che aveva già delineato questa possibilità e stabiliva che, in mancanza di accordo sindacale o rappresentanze, le imprese con più unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa sede INL possono presentare una richiesta unica. 

    L’Ufficio, effettuate le verifiche formali e sostanziali del caso, può rilasciare un solo provvedimento autorizzativo valido per tutte le unità produttive coinvolte.

    A fini esemplificativi, la nota chiarisce che se un’impresa ha sedi in due province distinte, ma entrambe rientrano nella competenza dello stesso Ispettorato territoriale, questa potrà:

    • presentare un’unica istanza per tutte le sedi;
    • scegliere indifferentemente una delle due sedi dell’Ufficio competente presso cui depositare la richiesta.

    La direttiva firmata dal Direttore Centrale Aniello Pisanti stabilisce quindi una semplificazione amministrativa per le imprese e una uniformità di prassi tra gli uffici dell’Ispettorato. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e garantire una gestione coerente delle richieste autorizzative su base territoriale, nei casi in cui la stessa sede INL ha giurisdizione su più province