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Rinnovo CCNL comunicazione PMI 2025: tabelle rettificate
Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :
- UNIGEC – CONFAPI e UNIMATICA – CONFAPI, per le aziende e da
- SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL per i lavoratori
riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027.
In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive
Le novità principali riguardano gli incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.
Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.
CCNL comunicazione PMI Confapi: novità economiche
Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico.
Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni:
- 60 euro dal 1° gennaio 2025,
- altri 60 euro dal 1° gennaio 2026, e
- 30 euro dal 1° gennaio 2027.
Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.
L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:
Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.
Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.
CCNL comunicazione PMI Confapi: tabelle aumenti e minimi retributivi
A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati:
- grafico-editoriale/informatico e
- cartario-cartotecnico.
GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI
Liv.
Par.
Minimi
Aumento
Minimo al
Aumento
Minimo al
Aumento
Minimo al
Aumento a regime
1.1.2025
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2026
1.1.2027
1.1.2027
Q
248
2.066,17
88,05
2.154,22
88,05
2.242,26
44,02
2.286,29
220,12
1
247
2.057,95
87,69
2.145,64
87,69
2.233,33
43,85
2.277,18
219,23
2
209
1.739,01
74,20
1.813,21
74,20
1.887,41
37,10
1.924,51
185,50
3
195
1.623,13
69,23
1.692,36
69,23
1.761,59
34,62
1.796,21
173,08
4
182
1.518,13
64,62
1.582,75
64,62
1.647,36
32,31
1.679,67
161,54
5
169
1.409,38
60,00
1.469,38
60,00
1.529,38
30,00
1.559,38
150,00
6
150
1.301,20
53,25
1.354,45
53,25
1.407,71
26,63
1.434,34
133,14
7
133
1.128,02
47,22
1.175,24
47,22
1.222,46
23,61
1.246,07
118,05
8
125
1.039,95
44,38
1.084,33
44,38
1.128,71
22,19
1.150,90
110,95
9
114
948,36
40,47
988,83
40,47
1.029,31
20,24
1.049,54
101,18
10
100
832,37
35,50
867,87
35,50
903,38
17,75
921,13
88,76
CARTAI CARTOTECNICI
Liv.
Par.
Aumento
Minimi al
Aumento
Minimi al
Aumento
Minimi al
Aumento a regime
Minimi 1.9.2023
1.1.2025
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2026
1.1.2027
1.1.2027
Q
250
2.035,46
86,21
2.121,67
86,21
2.207,88
43,10
2.250,98
215,52
AS
249
2.023,73
85,86
2.109,59
85,86
2.195,45
42,93
2.238,38
214,66
A
212
1.766,54
73,11
1.839,65
73,11
1.912,76
36,55
1.949,31
182,76
B1
188
1.530,92
64,83
1.595,75
64,83
1.660,58
32,41
1.692,99
162,07
B2/S
182
1.482,10
62,76
1.544,86
62,76
1.607,62
31,38
1.639,00
156,90
B2
174
1.416,73
60,00
1.476,73
60,00
1.536,73
30,00
1.566,73
150,00
C1/S
161
1.310,93
55,52
1.366,45
55,52
1.421,97
27,76
1.449,73
138,80
C1
153
1.245,94
52,76
1.298,70
52,76
1.351,46
26,38
1.377,84
131,90
C2
139
1.132,19
47,93
1.180,12
47,93
1.228,05
23,97
1.252,02
119,83
C3
129
1.051,77
44,48
1.096,25
44,48
1.140,73
22,24
1.162,97
111,21
D1
121
985,27
41,73
1.027,00
41,73
1.068,73
20,86
1.089,59
104,31
D2
111
903,54
38,28
941,82
38,28
980,10
19,14
999,24
95,69
E
100
814,31
34,48
848,79
34,48
883,27
17,24
900,51
86,21
CCNL comunicazione PMI Confapi: classificazione e contratti a termine: le altre novità
Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.
Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO) in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.
Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano:
- progetti di innovazione,
- attività straordinarie o incrementi produttivi,
- esigenza di sostituire personale assente.
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Conciliazione per residente all’estero: imponibilità secondo l’Agenzia
Con la Risposta n. 98 del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione fiscale delle somme corrisposte a un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, a seguito di una conciliazione giudiziale per licenziamento con una società italiana.
Il quesito verteva sulla corretta classificazione di tali importi e sull’individuazione dello Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, in base anche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Somme da conciliazione giudiziale: il caso
Nello specifico il caso riguardava un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, che ha ricevuto somme da una società italiana a seguito di una conciliazione giudiziale per un licenziamento giudicato illegittimo .
L'attività lavorativa si era svolta in Spagna e successivamente con distacco all'estero in Russia, Cuba e Azerbaijan). Il versamento delle somme era avvenuto durante la permanenza in Spagna.
Il contribuente chiedeva conferma del fatto che tali somme potessero essere considerate redditi da lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR e, in tal caso, quale fosse lo Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Il contribuente sosteneva che le somme percepite non fossero collegate al periodo lavorativo svolto in Italia e che, in virtù della residenza fiscale spagnola, dovessero essere tassate esclusivamente in Spagna.
Conciliazione post licenziamento: tassazione come reddito da lavoro dipendente
L’Agenzia ha riconosciuto che, in linea con il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente sancito dal TUIR, anche le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale alla cessazione del rapporto di lavoro devono essere qualificate come redditi da lavoro dipendente.
Tali importi, anche se erogati una tantum, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR e rientrano nella previsione dell’art. 23 dello stesso Testo Unico, che stabilisce la tassazione in Italia se il datore di lavoro è residente nel territorio dello Stato.
Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la prassi consolidata e la giurisprudenza secondo cui, anche nei casi di conciliazione o transazione, le somme vanno trattate fiscalmente come sostitutive di redditi di lavoro dipendente, salvo diversa e comprovata indicazione.
Convenzioni internazionali e riparto della potestà impositiva
L'Agenzia precisa inoltre che in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Spagna, la tassazione dei redditi da lavoro dipendente compete, di norma, allo Stato di residenza del percettore, salvo che l’attività lavorativa sia stata svolta nell’altro Stato contraente.
L’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del riparto della potestà impositiva, occorra considerare l’intero periodo lavorativo e i Paesi in cui il contribuente ha effettivamente prestato la propria attività. Pertanto:
- le somme riferibili agli anni in cui il lavoratore ha operato in Italia (e risultava ivi residente) sono imponibili esclusivamente in Italia, così come quelle riferite al periodo trascorso a Cuba, in assenza di una convenzione tra quest’ultima e l’Italia.
Per la restante parte, riferibile agli anni di residenza e lavoro all’estero (in particolare in Spagna), la potestà impositiva spetta alla Spagna. In definitiva, la tassazione deve avvenire in maniera proporzionata sulla base dell’effettivo luogo di prestazione del lavoro nel periodo cui si riferiscono le somme oggetto della conciliazione.
Tassazione somme per cessazione rapporto in contesto transnazionale
Nella Risposta n. 98/2025, l’Agenzia delle Entrate richiama diverse risoluzioni e interpelli precedenti riferiti a casi analoghi, in cui veniva in rilievo la tassazione di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in un contesto transnazionale:
- Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008 – Germania sul trattamento fiscale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Convenzione Italia-Germania. Si afferma che, per l’Italia, il TFR ha natura di retribuzione differita e rientra nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione OCSE (redditi da lavoro dipendente).
- Risoluzione n. 234/E del 10 giugno 2008 – Belgio sulla qualificazione delle somme percepite per l’obbligo di non concorrenza, considerate redditi di lavoro dipendente secondo l’art. 15 della Convenzione Italia-Belgio.
- Risposta a interpello n. 460 del 2020 – Svizzera: sul trattamento fiscale del TFR, degli incentivi all’esodo e dei corrispettivi per l’obbligo di non concorrenza nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la natura di reddito da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione dell’art. 15.
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Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio
Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,
Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.
Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2 per le politiche attive del lavoro .
Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .
Fondimpresa scadenze primo avviso
L’avviso 1 come anticipato finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).
Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali
Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)
Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze
Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso
Gli enti gestori
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande avviene a sportello:
- 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
- 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
- 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026
N.B. La formazione relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.
Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive
il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive», conta su 20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.
Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025. Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa, il cui presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina ha recentemente ribadito che l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».
Potranno presentare domanda di finanziamento le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano figure professionali con profili di difficile reperimento
e anche e imprese la cui adesione è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).
ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi.
In caso di assunzioni in misura minore il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.
Fondimpresa: Come funziona – Numero verde
Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali di finanziamento
Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai momento per attivare un piano formativo personalizzato.
Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.
Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.
Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.
Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK 800.11.63.11
Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole
Per aderire a Fondimpresa occorre:
- accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
- selezionare il codice “FIMA”;
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.
Adesione delle aziende agricole
Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.
E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof".
Si deve quindi:
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca
- inserire il codice REVO;
- selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
- Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.
L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente.
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Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0.
Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica.
Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
Qui il testo completo del decreto con gli allegati su competenze previste al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.
Di seguito una sintesi degli aspetti principali.
Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente
L'Allegato A al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.
Riforma istituti tecnici: inuovi programmi
L'Allegato B dettaglia invece il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in
- un'area di istruzione generale e
- un'area di indirizzo.
L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.
Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali.
Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline
Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore nei nuovi Istituti Tecnici
Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore -
Assunzioni autisti under 35: contributi da EBILOG
Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi ai datori di lavoro per l'assunzione di nuovi autisti Under 35, a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è pari a 3000 euro e sarà erogato anche per piu lavoratori, in numero proporzionalmente al personale dell'azienda.
ATTENZIONE contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, chce vanno inviate entro 60 giorni dall'assunzione.
Qui il testo integrale del bando.
Vediamo in sintesi i requisiti e le modalità per fare domanda.
Contributo assunzioni autisti autotrasporto: requisiti e contratti ammessi
Possono presentare domanda le aziende in regola con la contribuzione EBILOG ovvero
- le imprese già iscritte seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, che nei termini successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
- per le imprese di nuova iscrizione versando almeno due anni di contribuzione dovuta o dopo aver maturato almeno un anno di contributi.
Rientrano nell'agevolazione
- Nuove assunzioni
- trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
- assunzioni post tirocinio
purche sempre derivanti da un percorso di bilateralità ovvero previa stipula, preliminare all’assunzione del tempo determinato, di un accordo sindacale con piano formativo di inserimento del conducente.
Ai datori di lavoro sarà erogato un contributo pari a 3.000 euro per l’assunzione di giovani conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti:
• 1 lavoratore per le imprese o associazioni fino a 5 dipendenti
• 3 lavoratori per le imprese o associazioni tra 6 e 20 dipendenti
• 10 lavoratori per le imprese o associazioni più grandi, purché non superino il 10% dei dipendenti in forza.
Contributi assunzioni EBILOG: modalità per le domande
Va presentata una domanda per ogni assunzione
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni dall’assunzione del giovane autista esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it – “Area Riservata Aziende” con le credenziali già in possesso dell'azienda
Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,png):
– copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di bilateralità;
– copia della lettera di assunzione;
– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.
Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea.
Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: [email protected]
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Retribuzioni convenzionali per il personale di volo di compagnie straniere
La Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 21 del 2 febbraio 2025 (Pres. Pasi, Rel. Rinaldi), ha ribadito un principio di rilievo in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ma impiegati all’estero da datori di lavoro non residenti.
In particolare, la controversia ha riguardato un pilota di linea impiegato presso una compagnia aerea straniera, che ha contestato un avviso di accertamento basato su un maggior reddito da lavoro dipendente rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, in virtù della qualifica del contribuente come "personale di volo", non potesse trovare applicazione il regime di determinazione forfettaria del reddito tramite retribuzioni convenzionali.
La CGT ha accolto le ragioni del contribuente, chiarendo che nessuna norma esclude i piloti dal beneficio di tale regime, a condizione che ricorrano i presupposti temporali richiesti dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.
Retribuzioni convenzionali per personale di volo: Il caso
Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, prestava attività lavorativa come pilota presso la compagnia aerea olandese KLM.
A seguito di uno scambio informativo con l’Amministrazione fiscale dei Paesi Bassi, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei suoi confronti un avviso di accertamento, contestando un reddito da lavoro dipendente superiore a quello dichiarato.
Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che, avendo trascorso all’estero nel corso del 2015 un periodo superiore a 183 giorni, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di determinazione convenzionale del reddito previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che per i lavoratori dipendenti operanti all’estero in via continuativa e per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali individuate con decreto annuale ai sensi del D.L. n. 317/1987.
Il ricorrente forniva documentazione dettagliata – inclusi i piani di volo e la disponibilità di un’abitazione in Olanda – comprovante la permanenza all’estero per il periodo richiesto dalla norma.
La Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva il ricorso in primo grado, statuendo che non esiste alcuna disposizione normativa che escluda in modo espresso i piloti dal beneficio in parola.
Retribuzioni convenzionali per personale di volo: la decisione della CGT Piemonte
In sede di appello, l’Agenzia delle Entrate insisteva sull’inapplicabilità dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR al caso specifico, richiamando l’articolo 5, comma 5, del D.L. n. 317/1987, che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale.
L’Ufficio sosteneva che il regime agevolato fosse riservato esclusivamente a lavoratori che svolgono integralmente la prestazione lavorativa all’estero, e non a personale di volo che per sua natura opera su territori diversi.
La CGT del Piemonte ha tuttavia rigettato l’impugnazione, chiarendo che l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR richiama espressamente le tabelle delle retribuzioni convenzionali contenute nel D.L. n. 317/1987, ma non l’intera disciplina del decreto stesso.
Di conseguenza, l’esclusione prevista dal citato articolo 5, comma 5, rileva esclusivamente in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Secondo il Collegio, pertanto, in presenza dei requisiti temporali richiesti e di un rapporto di lavoro dipendente con soggetto estero, anche il personale di volo – piloti compresi – ha diritto alla determinazione convenzionale del reddito.
Da notare che la CGT ha anche ritenuto irrilevanti le risposte a interpello invocate dall’Ufficio, sottolineando la loro natura non vincolante per il contribuente e la loro efficacia limitata all’Amministrazione finanziaria.
La sentenza si è conclusa con il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo, con compensazione delle spese di giudizio.
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5 per mille 2025 ONLUS e ASD: domande entro il 10 aprile
L'agenzia ha comunicato l'apertura della finestra temporale per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che desiderano accreditarsi per il contributo del 5 per mille 2025.
Le Onlus hanno tempo fino a giovedì 10 aprile 2025 per presentare la domanda di accesso. Tuttavia, quelle già incluse nell'elenco permanente per il 2025 non devono compiere alcun ulteriore adempimento.
L'elenco permanente delle ONLUS aggiornato è disponibile QUI oltre che sul sito dell'Agenzia delle Entrate.Per le Associazioni sportive dilettantistiche valgono le stesse scadenze: devono presentare la domanda le Asd di nuova costituzione o quelle non iscritte nell'elenco permanente 2025.
L'elenco permanente delle Associazioni sportive dilettantistiche è consultabile sito del CONI.All'ultimo paragrafo una tabella delle scadenze.
5 x mille 2025: modalità di presentazione delle domanda e richieste tardive
La richiesta di accreditamento deve essere inviata esclusivamente online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, personalmente o tramite intermediari abilitati.
5 x mille Onlus
Per quanto riguarda le Onlus, grazie al decreto Milleproroghe 2025 (Dl n. 202/2024, articolo 12), il regime transitorio per le Onlus è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Questo consente alle organizzazioni già iscritte all'Anagrafe di continuare a beneficiare del riparto del 5 per mille dell'Irpef secondo le modalità previste per gli enti del volontariato dal Dpcm 23 luglio 2020.
L'Agenzia delle Entrate mantiene la competenza sull'accreditamento, la verifica dei requisiti e la pubblicazione degli elenchi.
Il software necessario per le Onlus è disponibile sul sito dell'Agenzia, mentre per le Asd l'applicativo si trova sul sito del Coni, con collegamento diretto all'Agenzia delle Entrate. Per il 2025, il periodo utile per l'invio va dal 13 marzo al 10 aprile.
5 x mille ASD
Le Associazioni sportive e dilettantistiche devono inviare la richiesta se di nuova costituzione o se non erano iscritte l'anno precedente.
Domande tardive
Le organizzazioni che non rispettano la scadenza del 10 aprile possono comunque presentare domanda fino al 30 settembre 2025, previo pagamento di un importo di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Tuttavia, i requisiti di ammissibilità devono essere soddisfatti entro il 10 aprile 2025.
5 x mille 2025: modalità di presentazione per gli altri Enti
Gli Enti del Terzo Settore devono fare riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L'accreditamento degli enti di ricerca scientifica è di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre per la ricerca sanitaria è responsabile il Ministero della Salute.
Gli elenchi permanenti di questi enti saranno pubblicati sui rispettivi siti istituzionali entro il 31 marzo 2025.
5 x mille 2025: Tabella delle scadenze da ricordare
Evento Data Riferimento Inizio presentazione domanda 13 marzo 2025 Onlus e Asd Termine presentazione domanda 10 aprile 2025 Onlus e Asd Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile 2025 Agenzia Entrate (Onlus) / Coni (Asd) Richiesta correzione domande Entro 30 aprile 2025 Onlus e Asd Pubblicazione elenco definitivo Entro 10 maggio 2025 Agenzia Entrate (Onlus) / Coni (Asd) Termine regolarizzazione domanda 30 settembre 2025 Onlus e Asd