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Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita
Nel report COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso , la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024.
Viene fornito così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.
Fondi pensione e COVIP: cosa sono
In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.
La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.
I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare.
Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico
Esistono diverse tipologie di fondi pensione:
- Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
- Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
- PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.
Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024
Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.
L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni.
In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.
Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.
Vediamo in sintesi nella tabella seguente:
Posizioni Fondi Pensionistici
Numero di Posizioni (Settembre 2024)
Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023 Fondi Negoziali 4,223 +5,1% Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni – Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni – Fondi Aperti 2,041 +4,7% PIP 3,829 +1,3% Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti
Contributi e risorse gestite
Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.
Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023.
Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti.
L'attivo netto ha raggiunto i
- 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente),
- 36,1 miliardi per i fondi aperti e
- 53 miliardi per i PIP,
rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.
Rendimenti
Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.
- I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP.
- Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
- Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.
Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche.
Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%.
Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.
In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.
Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)
Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP Azionari 8,9% 9,6% 10,3% Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7% Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori -
Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro
Nella Risposta a Interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei propri dipendenti.
Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il quesito nasce dall'interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.
L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i due benefici non sono cumulabili.
Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia ha affermato che:
- Principio di Onnicomprensività: I premi assicurativi per polizze vita collettive sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, consente che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit).
- Detrazione e Non Concorrenza al Reddito: La detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 51, comma 3, non è possibile fruire della detrazione fiscale secondo l’art. 15 del TUIR.
- Applicazione Pratica: Nel caso specifico, i premi non possono essere detraibili in quanto esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
In sostanza I premi possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:
- versati in prima persona dal lavoratore o
- nel caso di versamento da parte del datore di lavoro , solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).
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Simulazione DURC: al via nuova funzionalità su VeRA
Il messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024, pubblicato dall’INPS, introduce ufficialmente una nuova funzionalita nella "Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva" VeRA .
Si tratta di migliorie alla funzione di "Simulazione DURC”, pensata per migliorare il processo di verifica della regolarità contributiva e garantire una maggiore trasparenza e accessibilità ai contribuenti e ai loro intermediari, oltre che agli operatori degli uffici INPS-
Accesso VERA/ Simulazione DURC: Ambiente Internet e Intranet
La piattaforma Ve.R.A./Simulazione DURC è disponibile sia in ambiente internet per gli utenti esterni (aziende e intermediari), sia in ambiente intranet per gli operatori delle sedi INPS. Questo doppio accesso consente una gestione sincronizzata delle informazioni tra contribuenti e istituto, garantendo la trasparenza e una comunicazione bidirezionale tra le parti:
- In ambiente internet, gli utenti possono accedere alle informazioni tramite l’assegnazione di un ticket che identifica la richiesta di verifica. L’esito della richiesta viene notificato all’utente attraverso segnali colorati, che indicano lo stato della regolarità (verde per regolarità, rosso per irregolarità, giallo per anomalie), offrendo una panoramica chiara e immediata della situazione contributiva.
- In ambiente intranet, gli operatori INPS hanno accesso agli stessi dati e possono interagire con i contribuenti in modo proattivo, facilitando la risoluzione di eventuali anomalie.
Importante aspetto di novità l'integrazione con altri strumenti INPS, come il Fascicolo Elettronico del Contribuente e i Cassetti previdenziali, con una sezione dedicata denominata “VERA-SIMULA DURC” per gestire le comunicazioni. Questo approccio integrato semplifica la consultazione e riduce la necessità di contatti tra il contribuente e l’istituto, facilitando una gestione continua e trasparente della regolarità contributiva.
Delega Master: Nuove Opportunità per gli Intermediari
Una delle principali novità della piattaforma è la Delega Master, che consente a un unico intermediario di rappresentare il contribuente su tutte le posizioni contributive (multiple Gestioni previdenziali). Questo strumento è pensato per agevolare il processo di regolarizzazione centralizzando il monitoraggio delle posizioni e permettendo un accesso unificato alle informazioni.
Gli intermediari, in possesso della Delega Master, possono quindi:
- Consultare tutte le evidenze contributive e le eventuali anomalie in ogni Gestione.
- Attivare i processi di regolarizzazione.
- Ricevere notifiche per i DURC in scadenza (30 o 15 giorni prima), facilitando la gestione anticipata delle irregolarità.
- Inoltre, per agevolare la transizione, INPS ha effettuato un precaricamento centralizzato della Delega Master per le posizioni contributive già unificate sotto un singolo intermediario.
Simulazione DURC e Notifica "Pre-DURC"
Un’altra innovazione della piattaforma è la funzionalità Pre-DURC, che permette di anticipare la gestione delle irregolarità prima della scadenza del DURC, notificando al delegato eventuali situazioni a rischio. Questa notifica, disponibile 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC, è inviata tramite un ticket e può essere ricevuta via PEC, email o SMS, in base alla preferenza dell’utente.
Questo sistema consente al delegato di accedere alla sezione Ve.R.A., inserire il numero del ticket e visualizzare le irregolarità presenti. In caso di situazioni critiche, l’intermediario può contattare la sede INPS di riferimento per procedere alla regolarizzazione.
Visualizzazione e Interfaccia Utente della Piattaforma VeRA
La piattaforma è stata progettata con un’interfaccia intuitiva, che sfrutta un sistema di pallini colorati per rappresentare immediatamente lo stato delle posizioni contributive:
- Verde: regolarità contributiva.
- Rosso: presenza di irregolarità che richiedono un intervento.
- Giallo: anomalie che necessitano ulteriori verifiche.
Inoltre, sono stati integrati strumenti per spiegare le diverse tipologie di inadempienza, rendendo più semplice l’identificazione dei problemi e la loro gestione.
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Decreto flussi: chiarimenti dai Commercialisti su Portale ALI
Con l'Informativa n. 144/2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, offre chiarimenti e aggiornamenti sulle modalità di accesso al Portale ALI dello Sportello Unico Immigrazione, in relazione al decreto flussi 2025. Il documento modifica parzialmente le disposizioni delle Informative n. 29/2023 e n. 39/2023, in particolare in tema di profilazione degli iscritti agli Ordini territoriali per consentire l'invio delle domande di nulla osta al lavoro.
Richieste nulla osta su Portale ALI
Come noto il Portale ALI, accessibile tramite l'indirizzo portaleservizi.dlci.interno.it, permette la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro mediante autenticazione con SPID di secondo livello. La recente circolare del Ministero dell'Interno ha informato del nuovo limite di tre richieste di nulla osta al lavoro inviabili dagli utenti privati.
Il limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dalle agenzie di somministrazione iscritte, dai dottori commercialisti, dagli esperti contabili e da altri soggetti abilitati.
L’accesso al portale è differenziato tra utenti privati e operatori qualificati. I primi possono accedere autonomamente tramite SPID o CIE, mentre gli operatori delle organizzazioni datoriali o delle agenzie di somministrazione necessitano di una "profilazione" preliminare, che consiste nella registrazione dei loro dati identificativi per essere riconosciuti come rappresentanti autorizzati.
Il Consiglio Nazionale informa che ha già trasmesso al Ministero dell’Interno i dati di identificazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per garantire loro la possibilità di inviare istanze in numero superiore a tre.
Si ricorda anche che la fase di precompilazione delle istanze di nulla osta per i cosiddetti “click day” (5, 7 e 12 febbraio 2025) è aperta dal 1° al 30 novembre 2024.
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Medici INAIL: nuovo regolamento disciplinare dal 10 ottobre 2024
La Circolare INAIL n. 33 del 31 ottobre 2024 da conto della nuova regolamentazione delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari per i medici specialisti ambulatoriali interni, stabilita dall’Accordo collettivo nazionale tra INAIL, Sumai e Cisl Medici, firmato il 10 ottobre 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024.
Questa regolamentazione si basa su un ampio quadro normativo che include, oltre all'accordo, anche:
- Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
- Norme di diritto amministrativo, civile e relative ai rapporti di lavoro pubblico, come il Codice civile e vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009.
- Codici di comportamento interni, tra cui il Codice di comportamento dell’INAIL.
Il nuovo Accordo si applica ai medici specialisti ambulatoriali interni che operano in regime di “parasubordinazione”, offrendo prestazioni diagnostiche, curative, preventive e medico-legali.
L’accordo introduce una novità significativa, cioè la possibilità, per i procedimenti disciplinari, di richiedere consulenza dal Sovrintendente sanitario centrale o un suo delegato.
Medici INAIL: Gestione dei procedimenti disciplinari
I procedimenti disciplinari sono gestiti a seconda della gravità della violazione:
- Violazioni minori: Sanzioni come il rimprovero scritto o sospensioni fino a sei mesi sono competenza del Dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso.
- Violazioni gravi: La revoca dell’incarico è gestita dal Direttore della Direzione centrale risorse umane. In casi di flagranza, il Responsabile di Struttura può sospendere immediatamente il medico e avviare il procedimento disciplinare.
Sospensione cautelare
La sospensione cautelare può essere disposta:
- Dal Responsabile di Struttura per casi specifici, come provvedimenti restrittivi della libertà personale.
- Dal Direttore centrale risorse umane, se il medico è sottoposto a procedimento giudiziario per fatti rilevanti disciplinarmente.
La circolare, insieme alla normativa integrale allegata, è applicabile per gli eventi successivi al 10 ottobre 2024.
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Stop Servizi-Lavoro: istruzioni per le dimissioni telematiche
Il Ministero del lavoro ha comunicato che ci sarà un altro momento di indisponibilità dei servizi digitali per attività di manutenzione programmata del portale servizi.lavoro.gov it ,
Nello specifico :
- venerdì 8 novembre 2024, a partire dalle 15
- e fino a sabato 9 novembre
saranno svolti interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture e verrà comunicato tempestivamente l'orario in cui il portale tornerà disponibile.
Il ministero fornisce anche le indicazioni per l'invio telematico delle Dimissioni volontarie con specifiche modalità alternative.
Il sito istituzionale del Ministero non subirà invece alcuna interruzione.
Itruzioni per dimissioni volontarie durante lo stop di servizi.lavoro
Il comunicato ministeriale informa che per l'invio delle dimissioni volontarie nel periodo di interruzione si dovrà:
- compilare il modello ( QUI IL FILE) in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a [email protected], sottoscritti con firma autografa, allegando la copia del proprio documento di identità oppure con firma digitale (i modelli con firma autografa privi del documento non saranno considerati validi);
oppure
- rivolgersi a uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a [email protected] e all'azienda datrice di lavoro, contestualmente.
ATTENZIONE Per tutti i soggetti obbligati e abilitati delle regioni Lazio e Umbria, si ricorda che è attivo il portale COUNIURG per l’invio delle comunicazioni di assunzione preventiva nei casi di indisponibilità dei Sistemi informativi.
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Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali
Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Commissione due specificazioni :
- se le proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e
- se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
RSL e RSU il contesto normativo
L’interrogativo nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare
- 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o
- 3 RLS in base alla dimensione aziendale con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:
- Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
- Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
- Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
- Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
- Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
- Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.
Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta
La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.
Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.
Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.
Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.