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Certificazione parità: linee guida ministeriali per la formazione
Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2024 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2024 , di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità che stabilisce i criteri per il riparto e l'erogazione delle risorse alle Regioni e provincie autonome per la programmazione delle misure formative alle aziende per l'ottenimento della certificazione di parità di genere"
Il provvedimento era atteso per contribuire all'attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni .
Per il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione rivolte alle aziende e ai lavoratori sul tema della certificazione di parita di genere era stato istituito l'apposito Fondo con la legge di bilancio 2023 e si attendevano entro 90 giorni dal DM del 18.1.2024 le linee guida ministeriali per orientare la qualità della programmazione delle attività formative, che vedono la luce invece dopo 12 mesi.
E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale il DD 115 del 17.3.2025 con le linee guida aggiornate.
Vediamo in sintesi cosa prevedono.
Certificazione parità: in arrivo formazione finanziata
Le regioni, utilizzando le risorse allocate, dovranno pianificare e finanziare le attività formative per le imprese o i loro lavoratori, basandosi sui parametri minimi stabiliti precedentemente dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Il decreto precisa che saranno esclusi dal finanziamenti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di parità di genere dal finanziamento del Fondo.
Viene inoltre sottolineato che le regioni dovranno operare in modo coordinato per evitare dispersione o duplicazione dei finanziamenti, in complementarità agli interventi del PNRR e avranno la possibilità di
- stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità o con i soggetti attuatori nonchè di
- coinvolgere le consigliere territoriali di parità e
- realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti per rafforzare la coesione territoriale.
tutti gli interventi formativi devono concludersi entro il 30 giugno 2025, con la rendicontazione finale prevista entro il 31 dicembre 2025.
Criteri e Modalità di Erogazione delle Risorse – Tabella Riparto
Sono assegnati 3 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo, con ripartizione delle risorse riportata nella tabella seguente tra le regioni e le province autonome in base al numero delle imprese attive nel 2021.
Le risorse saranno erogate in due tranches:
- un acconto pari al 75% del contributo assegnato e
- la restante quota erogata previa trasmissione del report di sintesi degli interventi rendicontati.
La mancata trasmissione della documentazione necessaria entro il 30 giugno 2024 (assunzione di impegno vincolante) potrà portare al disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate.
Regioni e provincie coefficiente risorse Lombardia
16,00
471.336,00
Campania
9,92
292.273,00
Lazio
9,36
275.809,00
Veneto
8,34
245.678,00
Emilia Romagna
7,82
230.493,00
Sicilia
7,50
221.099,00
Piemonte
7,46
219.813,00
Toscana 6,8
2
200.838,00
Puglia
6,51
191.736,00
Calabria
3,16
93.032,00
Sardegna
2,85
83.934,00
Marche
2,78
81.899,00
Liguria
2,62
77.139,00
Abruzzo
2,47
72.889,00
FriuliͲVenezia Giulia
1,74
51.117,00
Umbria
1,56
45.967,00
Provincia Autonoma di Bolzano
1,12
32.998,00
Basilicata
1,05
30.829,00
Provincia Autonoma di Trento
0,92
27.121,00
Molise
Sotto soglia
27.000,00
Valle d'Aosta
Sotto soglia
27.000,00
TOTALE
100,00
3.000.000,00
Linee guida progetti parità di genere: obiettivi e principi
Le Linee Guida si inseriscono nel contesto normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere". Questo fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, mira a supportare le imprese nel raggiungimento degli standard necessari per la certificazione.
L'obiettivo principale delle Linee Guida è fornire alle Regioni uno strumento flessibile e non vincolante per supportare la programmazione delle attività formative necessarie per la certificazione. Questo documento si basa su una collaborazione interistituzionale che coinvolge il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).
Le Linee Guida si basano su diversi principi strategici, tra cui:
- Strumentalità: Supporto alle istanze di parità di genere nelle diverse specificità territoriali.
- Complementarità: Integrazione con le iniziative già in corso nei territori.
- Coerenza: Allineamento con il sistema di accompagnamento e supporto esistente.
- Rilevanza: Risposta alle attese delle potenziali aziende beneficiarie.
- Aderenza Normativa: Conformità al quadro normativo di riferimento.
- Fattibilità: Realizzabilità rispetto al volume di risorse disponibili.
Ambiti Tematici degli Interventi Formativi e modalità
Le attività formative previste dalle Linee Guida sono suddivise in tre livelli di complessità crescente:
- Formazione Introduttiva: Aiuta le imprese a comprendere il contesto e i vantaggi della certificazione, inclusi gli aspetti normativi e fiscali.
- Formazione sui Temi delle Sei Aree di KPI: Affronta le sei aree strategiche definite dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
- Formazione sui Temi Specifici di Copertura degli Indicatori di KPI: Entra nel dettaglio dei requisiti specifici per ciascun indicatore di performance.
Le Linee Guida suggeriscono diverse modalità attuative per la formazione, tra cui:
- Accordi con Unioncamere: Utilizzo del sistema camerale per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.
- Bandi Regionali: Individuazione di soggetti o progetti per coprire l'offerta formativa regionale.
- Finanziamento Complementare: Utilizzo dei fondi FSE+ per integrare le attività formative.
Linee guida formazione per parità di genere: le novità
Le nuove Linee Guida introducono diverse novità rispetto ai precedenti documenti di riferimento:
- Approccio Modulare: La formazione è strutturata in moduli di complessità crescente, permettendo alle imprese di adattare il percorso formativo alle proprie esigenze.
- Focus sulla Partecipazione delle PMI: Viene suggerito di creare reti e partenariati per facilitare la partecipazione delle piccole e microimprese.
- Coinvolgimento delle Consigliere di Parità: Le Consigliere di parità territoriali sono coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi formativi.
- Formazione su Temi Specifici: Introduzione di formazione specifica su temi come la leadership inclusiva, la trasparenza retributiva e la tutela della genitorialità.
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Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025
Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n 914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
- il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.
Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.
Coefficienti rivalutazione pensioni 2025
Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.
Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622.
La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo.
Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.
Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili
La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati.
L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.
L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.
Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.
La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.
Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025
Montante maturato al… Coefficiente 31 dicembre 1996 1,055871 31 dicembre 1997 1,053597 31 dicembre 1998 1,056503 31 dicembre 1999 1,051781 31 dicembre 2000 1,047781 31 dicembre 2001 1,043698 31 dicembre 2002 1,041614 31 dicembre 2003 1,039272 31 dicembre 2004 1,040506 31 dicembre 2005 1,035386 31 dicembre 2006 1,033937 31 dicembre 2007 1,034625 31 dicembre 2008 1,033201 31 dicembre 2009 1,017935 31 dicembre 2010 1,016165 31 dicembre 2011 1,011344 31 dicembre 2012 1,001643 31 dicembre 2013 1,000000 31 dicembre 2014 1,005058 31 dicembre 2015 1,004684 31 dicembre 2016 1,005205 31 dicembre 2017 1,013478 31 dicembre 2018 1,018254 31 dicembre 2019 1,019199 31 dicembre 2020 1,000000 31 dicembre 2021 1,009756 31 dicembre 2022 1,023082 31 dicembre 2023 1,036622 -
Contributo Naspi: recupero Uniemens per i lavoratori extra
Il messaggio INPS 913 del 14 marzo 2025 fornisce chiarimenti sull’esenzione dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti "lavoratori extra" (impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni), a seguito di richieste pervenute dagli uffici territoriali.
Tale esclusione è prevista dalla legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è stata estera infatti anche ai settori delle mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e del catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), in quanto rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e nei CCNL del settore turismo e ristorazione.
Recupero in Uniemens dei contributi già versati
I datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI dal gennaio 2020 possono recuperarlo attraverso il flusso Uniemens, utilizzando il codice causale "L810" entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens:
- Codice Causale: "L810"
- Motivo utilizzo causale: "N"
- Anno/Mese di riferimento: Periodo per cui si richiede il recupero
- Importo da recuperare: Somma della contribuzione versata in eccesso
Il messaggio precisa che se i lavoratori extra non sono più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore.
Contributo addizionale NASPI le esclusioni
Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato. È stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) con lo scopo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e limitare l’uso eccessivo di contratti a termine.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato questa normativa, introducendo delle eccezioni. In particolare, ha stabilito che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applicano ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori. Tra questi rientrano i lavoratori extra, ovvero quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, compresi
- Mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05).
- Catering per eventi e banqueting (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).
Queste attività rientrano nei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, e quindi beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.
Contributo NASPI l’esclusione dei “lavoratori extra”
Secondo l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori extra sono quei dipendenti assunti per:
- Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.
- lavoro portuale temporaneo regolato dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Per questi contratti, l’azienda ha comunque l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività.
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Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025
Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2025 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e
- collaboratori e professionisti in Gestione separata,
sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo 2023 e 2024, nella misura del + 0,8%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
Vediamo le tabelle e istruzioni principali .
Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli
INPS ricorda che per l’anno 2025:
l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (
Nella tabella che segue i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno
Retr. minima
settimanale
Prima fascia
retribuzione annua
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2025
€ 241,36
€ 55.448,00
€ 120.607,00
33%
2024
€ 239,44
€ 55.008,00
€ 119.650,00
33%
2023
€ 227,18
€ 52.190,00
€ 113.520,00
33%
2022
€ 210,15
€ 48.279,00
€ 105.014,00
33%
2021
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2020
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2019
€ 205,20
€ 47.143,00
€ 102.543,00
33%
2018
€ 202,97
€ 46.630,00
€ 101.427,00
33%
2017
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
33%
2016
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2015
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2014
€ 200,35
€ 46.031,00
€ 100.123,00
32,37%
2013
€ 198,17
€ 45.530,00
€ 99.034,00
32,37%
2012
€ 192,40
€ 44.204,00
€ 96.149,00
31,87%
2011
€ 187,34
€ 43.042,00
€ 93.622,00
31,87%
2010
€ 184,39
€ 42.364,00
€ 92.147,00
31,37%
2009
€ 183,10
€ 42.069,00
€ 91.507,00
31,37%
2008
€ 177,42
€ 40.765,00
€ 88.669,00
30,87%
2007
€ 174,46
€ 40.083,00
€ 87.187,00
30,87%
2006
€ 171,03
€ 39.297,00
€ 85.478,00
30,07%
2005
€ 168,17
€ 38.641,00
€ 84.049,00
30,07%
2004
€ 164,87
€ 37.883,00
€ 82.401,00
29,57%
2003
€ 160,85
€ 36.959,00
€ 80.391,00
29,57%
2002
€ 157,08
€ 36.093,00
€ 78.507,00
29,07%
2001
£ 296.140
£ 68.048.000
£ 148.014.000
29,07%
2000
£ 288.640
£ 66.324.000
£ 144.263.000
28,57%
Versamenti volontari artigiani e dei commercianti
Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.
Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :
MINIMALI ARTIGIANI – DEC DAL 1995
classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 371,10
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 432,60
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 555,58
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 678,56
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 801,54
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 924,52
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.047,48
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.108,96
MINIMALI COMMERCIANTI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 378,53
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 441,26
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 566,70
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 692,14
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 817,58
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 943,02
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.068,43
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.131,14
Versamenti volontari gestione separata 2025
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025,
- al 25% per i professionisti e
- al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non può essere inferiore a
- 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
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DDL delega europea 2024: novità in tema di lavoro
E iniziato ieri in Commissione lavoro alla Camera l'esame del testo del disegno di legge di delegazione europea per il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012.
Il disegno di legge (C 2280) già approvato dall'aula del Senato, contiene prevede interventi in diverse materie. Nello specifico si tratta di modifiche negli ambiti seguenti:
Recepimento di Direttive Europee:
Contratti di credito ai consumatori (Art. 4).
Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (Art. 5).
Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (Art. 6).
Designazione di stabilimenti per l'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 7).
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Art. 8).
Tutela penale dell'ambiente (Art. 9).
Emissioni industriali e discariche di rifiuti (Art. 10).
Condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11).
Qualità dell'aria ambiente (Art. 12).
Mercati pubblici dei capitali e strutture con azioni a voto plurimo (Art. 13).
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Art. 14).
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le banche (Art. 15).
Poteri di vigilanza, sanzioni, rischi ambientali, sociali e di governance (Art. 16).
Adeguamento a Regolamenti Europei:
Ripristino della natura (Art. 18).
Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 19).
Condizioni per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Art. 20).
Obbligazioni verdi europee e informativa volontaria per le obbligazioni ecosostenibili (Art. 21).
Punto di accesso unico europeo per informazioni su servizi finanziari e mercati dei capitali (Art. 22).
Disciplina di regolamento e prestazione di servizi transfrontalieri per i depositari centrali di titoli (Art. 23).
Sicurezza generale dei prodotti (Art. 24).
Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Art. 25).
Altre Materie:
Disciplina sanzionatoria per violazioni di atti normativi dell'Unione europea (Art. 2).
Istituzione di un tavolo tecnico per la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Art. 3).
Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17).
Vediamo in particolare , sulla base del resoconto della Commissione lavoro della Camera, i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento di direttive comunitarie relative a:
- miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
- normativa sui rischi di esposizione dei lavoratori all'amianto
- norme riguardanti gli organismi per la parità di trattamento per l'accesso alla sicurezza sociale e di pari opportunità tra i sessi
- nuova procedura di rilascio di un permesso unico di lavoro nella UE per i cittadini di paesi terzi.
Legge delega europea: lavoro mediante piattaforme digitali
La direttiva UE vigente è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 2 dicembre 2026. E' previsto che il recepimento sia affidato, da parte dello Stato membro, alle parti sociali.
I princìpi e criteri specifici prevedono di:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/2831;
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alla definizione posta dalla citata direttiva (UE) 2024/2831;
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare lo svolgimento sia della valutazione dell'impatto delle decisioni individuali, prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sia del cosiddetto riesame umano delle medesime decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche contro la violenza e le molestie;
i) individuare e regolamentare, le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti alla disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali.
Legge delega europea: Protezione dai rischi di esposizione all’amianto
Tra le materie di ambito giuslavoristico da adeguare spicca anche protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. L'aggiornamento normativo europeo è stato operato sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica; si è inteso ridefinire un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le novelle riguardano, tra gli altri :
- i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione,
- gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto,
- la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a locali – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto,
- la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto.
Il termine finale di recepimento della direttiva in commento è posto al 21 dicembre 2025, anche se, per il recepimento di alcune novelle, relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione medesima, è posto il termine successivo del 21 dicembre 2029.
Resta fermo che gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori (rispetto alla disciplina in oggetto).
Legge delega europea: parità di trattamento tra le persone e i generi
Altro ambito di intervento è quello della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti la parità di trattamento:
- tra le persone, in materia di occupazione e impiego , indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale;
- e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi.
Il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.
Nello stesso ambito è da recepire la direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego
La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 688 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.
Legge delega europea: permesso uNico di lavoro UE
La direttiva (UE) 2024/1233 ha sostituito direttiva 2011/98/UE definendo una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Le modifiche principali operate dalla nuova direttiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso.
Sono presenti infrne disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri che costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011.
Il termine per il recepimento delle modifiche normative è posto al 21 maggio 2026.
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Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM
Il recente Decreto del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute per tutti i soggetti coinvolti.
Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle
istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025
Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.
Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico
Il decreto prevede nello specifico in tema di salute degli animali:
- Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
- Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
- Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
- Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori, e di un veterinario della ASL.
- Il medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.
Per la protezione di atleti e pubblico:
- Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
- Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
- Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
- Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)
Si ribadiscono inoltre:
- Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
- Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.
Procedure di autorizzazione e segnalazione
Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.
Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:
- Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
- Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.
L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.
Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.
Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale, alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.
Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.
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Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: legge in GU
E' stata pubblicata il 5 marzo 2025 in Gazzetta ufficiale la legge 21 2025, approvata il 17 febbraio 2025, che ha l'obiettivo di rafforzare la formazione degli studenti inserendo contenuti connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica in tutte le scuole.
Si cerca in particolare di rendere i giovani più consapevoli dei diritti e doveri dei lavoratori, nonché delle misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti. Per raggiungere questo scopo, il testo prevede anche il coinvolgimento di testimonianze dirette di vittime di infortuni sul lavoro, in modo da rendere l'insegnamento più concreto ed efficace.
Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici
La legge modifica l'articolo 3 della precedente normativa sull'educazione civica (legge 92/2019), aggiungendo tra gli argomenti da trattare anche le "conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo significa che nelle scuole, accanto ad argomenti come la Costituzione, la cittadinanza digitale e l'educazione alla legalità, si dovranno insegnare anche le regole fondamentali della sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e i rischi legati agli ambienti professionali.
Dal punto di vista finanziario, la legge stabilisce che non ci saranno nuovi costi per lo Stato: le scuole dovranno integrare questi nuovi contenuti utilizzando le risorse già disponibili. In pratica, non verranno stanziati fondi aggiuntivi, e l'attuazione della norma dipenderà dall'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche. In questo modo, la legge punta a migliorare la preparazione degli studenti senza pesare sul bilancio pubblico.
Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: in quali scuole
La legge non specifica direttamente in quali scuole verranno inserite le nuove conoscenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma, dato che modifica l'insegnamento dell'educazione civica, si applica a tutte le scuole in cui questa materia è già prevista.
Secondo la legge 92/2019, l'educazione civica è obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi l'insegnamento relativo obblighi e procedure per lla sicurezza sul lavoro potrà essere introdotto sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tuttavia, la modalità e il livello di approfondimento dipenderanno dall'età degli studenti: nelle scuole elementari potrebbe trattarsi di una sensibilizzazione generale sui concetti di sicurezza, mentre nelle scuole superiori si potrebbero affrontare aspetti più tecnici e normativi, soprattutto negli istituti professionali e tecnici, dove la preparazione al mondo del lavoro è più concreta.
Non essendoci ancora linee guida dettagliate nel testo della legge, sarà probabilmente il Ministero dell'Istruzione a stabilire come e in quali classi verranno sviluppati questi contenuti.