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Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo
INPS ha annunciato con il messaggio 3708 del 5.12.2025 che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
L’utente può consultare la propria posizione sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.
Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.
In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, con importi, requisiti e modalità di utilizzo.
Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica.
Periodo e modalità di presentazione della domanda
Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:
- Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanalecontattando:
- Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
- Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).
Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
All'accoglimento della domanda è inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Requisiti per ottenere il bonus
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:
- ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.
Assegnazione e utilizzo del contributo
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.
Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.
Scadenze di utilizzo:
- 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
- Almeno una seduta va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.
Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.
Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre
Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:
- obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
- scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
- maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
- 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
- 30% in base a criteri reddituali.
In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.
Inoltre, in generale, viene specificato che il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- presentate fuori dai termini indicati.
L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:
- decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
- si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.
Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze
Nel messaggio Inps precisa che :
- I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto
- Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
- Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
- L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
- il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Gli obblighi dei professionisti
Il messaggio ricorda anche che i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
ATTENZIONE :
Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.
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CCNL lavoro domestico rinnovo 2026: testo e aumenti
Il 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico (Fidaldo e Domina) e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) hanno siglato a Roma l’Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico, codice CNEL H501.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.
L’obiettivo è adeguare le condizioni economiche del settore all’aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità: incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all’inflazione.
Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale
Lavoro-domestico-CNEL-H501-2025
.(vedi sotto la tabella con esempi di aumenti)
Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un incremento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso come segue:
- 40 euro dal 1° gennaio 2026
- 30 euro dal 1° gennaio 2027
- 15 euro dal 1° gennaio 2028
- 15 euro dal 1° settembre 2028
Per gli altri livelli contrattuali, gli aumenti saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche.
Viene inoltre aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta agli assistenti familiari qualificatiIl contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi in base alle variazioni ISTAT del costo della vita. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, che specifichi tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf.
Sono inoltre regolati:
- Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi;
- Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici (Tabelle D ed E) e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive;
- Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%;
- Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori;
- Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore.
Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza.
Il CCNL lavoro domestico : novità introdotte nel 2023
Il contratto del 2023 ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento semplificato su quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate.
Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti.
Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.
Gli aumenti applicati
Dal 2026 il rinnovo del Ccnl lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) fa crescere i costi per le famiglie fino a 83 € al mese (al 2028).
L’intesa prevede un aumento complessivo di 100 € lordi/mese (livello BS) scaglionato: +40 € dal 1/1/2026, +30 € dal 1/1/2027, +15 € dal 1/1/2028 e +15 € dal 1/9/2028, più rivalutazione dei minimi legata all’inflazione (adeguata al 90% dell’indice Istat) e aggiornamento contributivo annuo.
Profilo Livello Impiego tipo Minimo orario 2025 Minimo orario da 2026 Aumento costo mensile Extra annuo stimato Badante convivente Convivente 54 ore/settimana — — ~75 € ~850–900 € Baby sitter BS 40 ore/settimana 7,10 €/h 7,46 €/h ~83 € ~900–1.000 € Colf B 25 ore/settimana 6,68 €/h 7,02 €/h ~53 € ~600 € Tabella retributiva 2023
Qui le tabelle retributive in vigore durante la proroga prima dell'accordo. Vedi un riepilogo
Retribuzioni minime CCNL Lavoro Domestico – dal 1° gennaio 2023 Livello Conviventi (€/mese) Non conviventi (€/ora) Assistenza notturna (€/mese) Presenza notturna (€/mese) Indennità vitto e alloggio (€/giorno) A 725,19 5,27 – 761,45 – AS 857,06 6,21 – – – B 922,98 6,58 659,27 – – BS 988,90 6,99 692,25
(1.137,23 per non autosufficienti)– Pranzo 2,26 – Cena 2,26 – Alloggio 1,95
Totale 6,47C 1.054,85 7,38 764,74 – – CS 1.120,76 7,79 1.288,87 – Totale 8,36 D 1.318,54
(+194,98 indennità)8,98 – – – DS 1.384,46
(+194,98 indennità)9,36
(10,09 per alcune attività)1.592,17 – – -
Legge Semplificazioni 2025: novità su immigrazione e lavoro
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 , in vigore dal 18 dicembre 2025, introduce una serie di semplificazioni in materia di lavoro che riguardano in particolare l’area immigrazione (soprattutto nella gestione dell’alloggio e dei termini procedurali) cassa integrazione (obbligo del lavoratore di informare il datore se ha un secondo lavoro ) e lavoro occasionale in agricoltura
Di seguito le principali novità.
Immigrazione: Idoneità alloggi e nulla osta più rapido
L’art. 4 della legge 182 2025 interviene su più punti, sulle pratiche legate all’ingresso per lavoro subordinato e sulla gestione dell’alloggio per i lavoratori
1) Criteri per l’idoneità alloggiativa: nuovo riferimento tecnico
La legge sostituisce il riferimento ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica con i parametri del D.M. Sanità 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari dell’abitazione). Operativamente: quando in pratica serve attestare la “idoneità alloggiativa”, conviene verificare che i documenti e le dichiarazioni siano coerenti con quel riferimento tecnico spesso usato dagli uffici comunali/ASL per valutazioni di abitabilità.
2) Alloggio in “dormitori stabili di cantiere”: autocertificazione del datore
Per le ipotesi in cui l’alloggio sia offerto in dormitori stabili di cantiere, è ammessa l’autocertificazione del datore di lavoro, a condizione che i dormitori rispettino i requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro).
3) Alloggio in struttura ricettiva: basta indicare la struttura
Se l’alloggio è presso una struttura alberghiera/ricettiva, viene considerata sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante. Attenzione però: la legge richiama espressamente le responsabilità della struttura in caso di violazioni. Operativamente quindi occorre acquisire comunque una conferma scritta della prenotazione/ospitalità e
far inserire nei contratti/lettere di assunzione una clausola su durata e condizioni dell’alloggio
4) Nulla osta in 30 giorni per chi segue programmi nei Paesi d’origine
Per l’ingresso/soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni.
Inoltre l'Art. 20 modifica l’art. 24-bis del Testo Unico Immigrazione inserendo un chiarimento: laddove la norma parla di attività svolte “sul piano nazionale”, vengono incluse anche le strutture territoriali annesse (richiamo applicato sia al comma 1 sia al comma 3). Per imprese/consulenti questo puo comportare un potenziale decentramento operativo e interlocuzione più “vicina” (meno passaggi centralizzati), utile soprattutto quando si gestiscono pratiche in più province.
Art. 21 – Lavoratori altamente qualificati: termine da 90 a 30 giorni
Con l'art 21 la legge interviene sull’art. 27-quater, comma 6, TUI e sostituisce il termine “novanta” come periodo massimo per l'emissione del nulla osta con “trenta”.
È una misura che incide sui percorsi dei lavoratori altamente qualificati (ambito tipicamente collegato alla Carta Blu UE e canali “high-skilled”). Puo essere utile comunicare chiaramente ai candidati quali documenti vanno prodotti in anticipo (titoli, contratti, alloggio ove necessario, coperture, ecc.), per non perdere il vantaggio dei 30 giorni.
Art. 22 obbligo comunicazione al datore di lavoro
In tema di CIG viene inserito il comma 2-bis nell’art. 8 del D.Lgs. 148/2015: il lavoratore in cassa integrazione deve informare immediatamente il datore che ha richiesto l’intervento di aver intrapreso un’altra attività lavorativa per la quale ha già reso la comunicazione all’INPS prevista dalla norma.
Attenzione al fatto che la tracciabilità della comunicazione può diventare decisiva in caso di contestazioni.
Proroga lavoro occasionale agricoltura
Infine l'art. 23 interviene sull’art. 1, comma 343, della legge 197/2022 prorogando di un anno , cioè fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione del lavoro occasionale in agricoltura dopo la modifica della legge di bilancio 2023 che ha abrogato l'utilizzo del contratto telematico DL 50 2017.
Ricordiamo che l'attuale disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) consente assunzioni a tempo determinato per attività stagionali, entro un limite di 45 giornate annue per lavoratore.
Possono essere impiegati solo soggetti appartenenti a specifiche categorie (es. disoccupati o percettori di sostegni, pensionati, studenti under 25, detenuti/semiliberi) e, salvo i pensionati, che non abbiano avuto rapporti di lavoro agricolo ordinari nei 3 anni precedenti. Prima dell’avvio servono autocertificazione e comunicazione al Centro per l’impiego. Il compenso è tracciabile, definito dai contratti, fiscalmente esente; superamenti/irregolarità comportano sanzioni e possibile trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Leggi per maggiori dettagli Prestazioni occasionali in agricoltura guida aggiornata
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Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”
Nelle attività svolte in ambiente agro-forestale, la qualificazione di un’area come “luogo di lavoro” incide direttamente sugli obblighi del datore di lavoro e sugli standard strutturali e organizzativi da assicurare. Il tema è particolarmente rilevante per le campagne antincendio boschivo (AIB), dove i lavoratori operano spesso in boschi, terreni aperti e postazioni temporanee.
Con l’Interpello n. 2/2025 (seduta del 20 novembre 2025) la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta sul perimetro applicativo del Titolo II del Testo Unico relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, chiarendo la portata dell’esclusione prevista per campi, boschi e terreni appartenenti a un’azienda agricola o forestale, nell’ambito della definizione di “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro” .
Sicurezza per attività antincendio: il quesito
L’istanza trae origine da un quesito posto in relazione alle attività antincendio boschivo (AIB) svolte in Sicilia, con riferimento alle vedette e alle postazioni impiegate per l’avvistamento e la gestione operativa degli incendi boschivi.
Il dubbio operativo è se tali aree, in quanto collocate in boschi e terreni riconducibili all’organizzazione di tipo agricolo-forestale, debbano essere considerate “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione delle prescrizioni sui requisiti di salute e sicurezza dei luoghi (e, di riflesso, degli standard tecnici previsti per gli ambienti di lavoro).
Il punto critico, per datori di lavoro e consulenti, è capire quando si ricade nell’ambito delle disposizioni sui requisiti del luogo, e quando invece opera l’esclusione per i terreni agricoli/forestali: una distinzione che impatta su valutazione dei rischi, misure logistiche, manutenzione e organizzazione delle postazioni, oltre che sugli eventuali interventi strutturali.
Attività agricole forestali: definizione di luogo di lavoro ai fini della sicurezza
La Commissione sicurezza del Ministero delimita l’interpretazione facendo leva sul principio giurisprudenziale espresso dalla Cassazione penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459. Il criterio guida è il seguente:
- nelle aziende agricole non sono considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività tipiche agricole/forestali;
- sono invece “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede aziendale e quelle destinate ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse svolte normalmente in luoghi chiusi.
Ne discende che, in linea generale, boschi e terreni aperti (come quelli in cui si svolgono le attività operative AIB) rientrano nell’esclusione quando sono esterni all’area edificata e funzionali allo svolgimento delle attività proprie dell’impresa agricola/forestale. Diversamente, quando la prestazione si svolge in aree pertinenziali (ad esempio zone operative prossime a sedi, depositi, magazzini o basi logistiche) oppure in spazi stabilmente organizzati per attività “connesse” o non strettamente agricole, l’area può assumere rilevanza come “luogo di lavoro” ai fini delle regole sui requisiti e sulla gestione del sito.
Sul piano pratico, per datori di lavoro e consulenti, l’indicazione operativa è impostare la verifica partendo da una domanda semplice: la postazione è collocata in un terreno esterno all’area edificata o è, di fatto, una pertinenza organizzata della sede?
- Nel primo caso, la cornice dell’interpello orienta a trattare il sito come rientrante nell’esclusione;
- nel secondo caso, diventa coerente valutare l’applicazione delle regole sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla documentazione e alle misure organizzative, alla gestione della viabilità interna/esterna e alle condizioni di sicurezza del punto di appoggio logistico.
In ogni scenario, resta centrale la corretta valutazione dei rischi e l’adozione di misure proporzionate alla natura dell’attività: l’interpello, infatti, non “riduce” gli obblighi generali di tutela, ma chiarisce quando la disciplina specifica sui requisiti dei luoghi trova applicazione in un contesto, come l’AIB, in cui il confine tra ambiente naturale e assetto aziendale può essere sfumato.
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Ricarica Libretto famiglia e Contratto prestazioni occasionali: avviso INPS
Un comunicato stampa dell'INPS del 2 dicembre 2025 informa che i versamenti con F24 per Libretto Famiglia e Prestazioni Occasionali dovuti entro fine anno per effetto di procedure di rendicontazione non gestita dall’Istituto, potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico e creare problemi sia per le comunicazioni obbligatorie che per i pagamenti ai prestatori. Si raccomanda quindi di effettuare i versamenti entro il 18 dicembre p.v. oppure di utilizzare altre modalità.
F24 per prestazioni occasionali – PagoPA
Inps precisa che l’Agenzia delle Entrate in base alle disposizioni relative alla gestione dei versamenti e della rendicontazione dell’acconto IVA, dispone ogni anno che i pagamenti F24 effettuati a ridosso della fine dell’anno vengano trasferiti agli enti destinatari solo nel corso del mese di gennaio dell’anno successivo.
Questo può determinare ritardi nell’accredito delle somme versate dagli utenti.
Per evitare difficoltà nell’inserimento
- delle comunicazioni preventive per il Contratto di prestazioni occasionali e
- nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia)
relative alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l’INPS raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre.
Resta sempre disponibile la possibilità di alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.
Si ricorda, inoltre, che in assenza di fondi sufficienti sul portafoglio elettronico, non è possibile utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazioni Occasionali; in tali casi, il datore di lavoro deve ricorrere ad altre modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro.
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Deducibilità auto agenzie di investigazione nella manovra 2026
La bozza della legge di bilancio 2026 è attualmente al vaglio della commissione Bilancio del Senato che dovrebbe esprimersi in questi giorni sui numerosi emendamenti segnalati dalle forze parlamentari.
Una novità rilevante è da segnalare in tema di deducibilità delle auto. Il nuovo art 2 bis previsto dall'emendamento 2.0.19 a firma
Scurria, Mennuni di Fratelli d'Italia, prevede infatti un regime fiscale piu favorevole (parificato a quello degli agenti e rappresentanti) per i veicoli utilizzati nelle attività delle agenzie investigative.
In attesa della conferma, da verificare sia al Senato che alla Camera, vediamo meglio di cosa si tratta.
Il testo dell’emendamento
Nello specifico il testo propone la seguente modifica:
Dopo l'articolo, inserire il seguente: " Articolo 2-bis
(Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole
"nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Programma "Politiche fiscali".
Regime fiscale auto investigatori privati: cosa cambia
L’emendamento propone dunque di estendere alle imprese di investigazione privata (e ai loro dipendenti) lo stesso trattamento fiscale già previsto per agenti e rappresentanti di commercio in relazione ai veicoli aziendali.
In pratica, interviene sull’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986), la norma che disciplina quanto si possono dedurre dal reddito d’impresa (o di lavoro) i costi delle auto e come si detrae l’IVA quando si acquistano o si gestiscono veicoli (carburante, manutenzioni, leasing/noleggio, ecc.).
Come noto attualmente gli agenti e rappresentanti di commercio godono, a determinate condizioni, di percentuali di deducibilità più favorevoli, limiti di costo più alti e regole di detrazione IVA più vantaggiose rispetto alla disciplina ordinaria applicata alla generalità delle imprese.
Con questa novità, le investigazioni private verrebbero “equiparate” a tali categorie per i veicoli usati in via esclusiva nello svolgimento delle attività tipiche di indagine e sorveglianza. Va tenuto presente che non basta che l’auto sia “utile” o “prevalentemente” usata per lavoro, ma serve un utilizzo esclusivo e coerente con l’attività (ad esempio, mezzi impiegati per appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi).
L’effetto atteso, quindi, è una maggiore convenienza fiscale per questi soggetti nei costi legati ai veicoli, a parità di regole applicate agli agenti.
Infine, la norma indica anche la copertura finanziaria: l’agevolazione viene stimata in 2 milioni di euro l’anno dal 2025, finanziata riducendo un apposito fondo del MEF destinato alle politiche fiscali.
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Bonus assunzioni under 35 settori strategici: le istruzioni INPS
Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo per le nuove imprese under 35 operanti nei settori strategici, previsto dall’art. 21 del DL 60/2024.(Coesione)
Il decreto attua le disposizioni contenute nel Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021–2027 e si rivolge a soggetti disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori ritenuti strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Solo ieri 27 novembre INPS ha reso note le istruzioni operative per la domanda e la fruizione con la circolare 147 2025 In allegato viene fornito l'elenco con i nuovi codici ateco 2025 dei settori interessati.
ATTENZIONE
- sono agevolabili le assunzioni effettuate dal 1 luglio 2024 o da effettuare entro 10 giorni dalla domanda , comunque entro il 31 dicembre 2025.
- Le domande sono accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Esonero contributivo e contributi a giovani imprenditori nei settori strategici
Il decreto legge ha introdotto due misure chiave per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita dell’occupazione stabile nei settori innovativi:
1- Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35
- Beneficiari: Le piccole imprese che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato
- Periodo di validità: Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
- Durata esonero: Fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Dettagli esonero:
- Riguarda la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
- Valido per dipendenti assunti a tempo indeterminato con meno di 35 anni.
- Massimo 800 euro mensili per lavoratore.
- Non copre rapporti di apprendistato, avoro intermittente o lavoro domestico.
- Condizioni:
- Richiesta di autorizzazione dalla Commissione europea.
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
- Compatibile con la deduzione fiscale prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.
2- Contributo mensile INPS al neo imprenditore:
- Beneficiari: Stessi soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici.
- Importo: 500 euro mensili per massimo tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Erogazione: Anticipata annualmente.
- Condizioni: Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
ATTENZIONE L’INPS verificherà la capienza territoriale delle risorse (fondo a gestione regionale) prima di autorizzare il beneficio. I dati relativi agli aiuti saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Saranno effettuati controlli e, in caso di accesso indebito ai benefici, è previsto l’obbligo di restituzione e l’eventuale responsabilità penale.
INPS specifica che sula seconda misura (contributo mensile all'imprenditore) verranno fornite istruzioni con una ulteriore circolare.
Incentivi start up settori strategici: esonero e contributo
Come detto l'incentivo è sdoppiato:
- l’esonero consiste nella totale riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), per un massimo di 3 anni, entro il limite di 800 euro mensili per ogni dipendente.
- In aggiunta, per le nuove imprese è previsto un contributo mensile di 500 euro per l’attività, non tassabile e cumulabile con l’esonero contributivo.
Ecco una tabella riepilogativa dei principali importi e scadenze:
Misura Importo Durata massima Periodo di riferimento Esonero contributivo Fino a 800 €/mese per lavoratore 3 anni (entro il 31/12/2028) Assunzioni tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Contributo per l’attività imprenditoriale 500 €/mese (non tassabile) 3 anni (entro il 31/12/2028) Imprese avviate tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Incentivi autoimpiego under 35: Come richiedere l’esonero per assunzioni
L’INPS richiede ai datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo per l’autoimpiego nei settori strategici di presentare un’apposita domanda esclusivamente tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando la sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 21”.
Nel modulo telematico devono essere inseriti:
- i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione e dell’invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
- le informazioni che attestano l’appartenenza dell’attività ai settori strategici ammessi; i dati anagrafici e lo stato di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’impresa, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000; i dati del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia contrattuale (che deve essere a tempo indeterminato),
- la percentuale oraria e la retribuzione media mensile prevista, comprensiva dei ratei; l’aliquota contributiva datoriale applicabile;
- infine, una dichiarazione che esclude il cumulo con altri esoneri contributivi.
Una volta ricevuta la domanda, l’INPS effettua automaticamente una serie di verifiche: controlla lo stato di disoccupazione tramite la banca dati del Ministero del Lavoro, calcola l’importo teorico dell’esonero, verifica nel Registro Nazionale Aiuti di Stato l’assenza di cause ostative (clausola Deggendorf) e accerta la disponibilità delle risorse finanziarie per tutti i 36 mesi massimi di incentivo.
- Se l’assunzione è già avvenuta, il sistema comunica direttamente l’esito di accoglimento;
- se invece si tratta di assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e invita tramite PEC o email a procedere con l’assunzione entro 10 giorni, termine perentorio, pena la perdita dell’accantonamento.
Per la fruizione dell’incentivo tramite Uniemens devono essere utilizzati i codici causale indicati (“EA34”, “L627”, “L628”) e rispettati tutti gli obblighi contributivi e dichiarativi previsti.
Le mensilità arretrate da luglio 2024 potranno essere esposte solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
I settori strategici ammessi per le nuove imprese
Di seguito l'elenco dei settori ammessi, con il codice a due digit 2024. Per i codici 2025 si deve consultare l'elenco allegato sopra.
Sezione Codice Descrizione C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI C – Attività manifatturiere 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE C – Attività manifatturiere 13 INDUSTRIE TESSILI C – Attività manifatturiere 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA C – Attività manifatturiere 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI C – Attività manifatturiere 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO C – Attività manifatturiere 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA C – Attività manifatturiere 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI C – Attività manifatturiere 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI C – Attività manifatturiere 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI C – Attività manifatturiere 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE C – Attività manifatturiere 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI C – Attività manifatturiere 241 SIDERURGIA C – Attività manifatturiere 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) C – Attività manifatturiere 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO C – Attività manifatturiere 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 “TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”) C – Attività manifatturiere 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI C – Attività manifatturiere 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE C – Attività manifatturiere 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. C – Attività manifatturiere 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI C – Attività manifatturiere 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO C – Attività manifatturiere 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI C – Attività manifatturiere 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE C – Attività manifatturiere 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 383 RECUPERO DEI MATERIALI E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI F – Costruzioni 42 INGEGNERIA CIVILE F – Costruzioni 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE H – Trasporto e magazzinaggio 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA H – Trasporto e magazzinaggio 51 TRASPORTO AEREO H – Trasporto e magazzinaggio 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI H – Trasporto e magazzinaggio 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI J – Servizi di informazione e comunicazione 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE J – Servizi di informazione e comunicazione 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE J – Servizi di informazione e comunicazione 61 TELECOMUNICAZIONI J – Servizi di informazione e comunicazione 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE J – Servizi di informazione e comunicazione 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 SERVIZI VETERINARI N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P – Istruzione 85 ISTRUZIONE Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA Q – Sanità e assistenza sociale 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE Q – Sanità e assistenza sociale 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI S – Altre attività di servizi 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE S – Altre attività di servizi 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA S – Altre attività di servizi 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA