-
Fondo Prevedi: aumento contributi rinviato ad ottobre
Con l’allegato accordo sottoscritto il 15 luglio 2925 le Parti istitutive del Fondo Prevedi (Ance, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) hanno stabilito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio 2025 troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025. invece che 1 luglio.
Fondo Prevedi cos’è, a cosa serve?
Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo ed ha scopo di integrare la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e degli stessi dipendenti, per le aziende che applicano:
- CCNL Edili Industria,
- CCNL Edili Artigianato e
- CCNL Edili Piccola industria Aniem-Anier-Confimi
Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione – Normativa" del sito internet www.prevedi.it.
Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale)".
Scarica qui il PDF dei contributi dettagliati aggiornati al 2025 (v. tabella sottostante)
Obbligo trasparenza contributi Prevedi
Si ricorda che dal 1 gennaio 2018 è obbligatoria l'indicazione della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la consegna ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale,
- nella prima busta paga o
- nella Certificazione Unica rilasciata ogni anno dal datore di lavoro co oppure
- nel contratto di assunzione del lavoratore,
In particolare il documento in questione, informa i lavoratori che : " in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale". Il contributo contrattuale, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore."
La misura della contribuzione a Prevedi 2025

-
Piattaforma patente a crediti: disponibile il manuale di istruzioni
E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.
L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha reso ora disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare in dettaglio :
- le procedure e le funzionalità disponibili e
- i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
La piattaforma di servizio per la patente a crediti è raggiungibile all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it
Consulta QUI il Manuale operativo PAC.
Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante
Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate
La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo) ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto:
- La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
- La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.
Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa
Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:
- i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
- le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
- gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).
Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)
Informazioni visualizzabili – Modalità e finalità di accesso
Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:
- Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
- Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
- Punteggio iniziale e aggiornato.
- Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
- Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.
L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).
I titolari o delegati possono accedere direttamente.
Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:
- Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
- Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
- Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA
Sicurezza informatica e trattamento dei dati
Per la sicurezza dei dati sulla piattaforma vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:
- Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
- Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
- Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
- I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.
Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.
I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.
-
Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani
Il 23 giugno 2025 è stato presentato dal Presidente Mario Pepe la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024.
Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori
Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .
La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.
L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani
Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%.
Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:
- di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e
- geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).
L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.
Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.
Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono
Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari.
In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi:
- 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva),
- 38 fondi aperti (accessibili a tutti),
- 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e
- 151 fondi preesistenti.
Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.
Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani
COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati.
Tra le proposte:
- iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso),
- bonus fiscali di ingresso,
- adesione per i figli fin dalla nascita, e
- possibilità di usare le somme anche per la formazione.
Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.
In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.
Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo
Indicatore Valore Iscritti totali 9,99 milioni (+4%) Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media) Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%) Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%) Contributo medio annuo 2.890 euro Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP) Quote investite in Italia 19,3% del totale Quota iscritti maschi 61,6% Quota iscritti al Nord 57,2% -
Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali
Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.
La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.
L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali
Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge.
In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.
Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata
Il documento del CNDCEC comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso assicurare un’adeguata formazione ai propri dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico.
Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico.
Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.
Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate, pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.
Allegati: -
Nuovi congedi e permessi per malattie oncologiche: legge in Gazzetta
Nella seduta dell' 8 luglio 2025, l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica" .
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2025, come Legge 106-2025 recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"
Nella relazione finale sono state evidenziate le principali novità tra cui:
- il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e
- 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.
Vediamo meglio tutti i contenuti della legge, in attesa di istruzioni INPS per l'applicazione.
Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di
- congedo continuativo o frazionato non superiore ai 24 mesi,
- non retribuito
- con conservazione del posto di lavoro
- per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
- che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.
Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere.
La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
LAVORO AUTONOMO
Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.
DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi
L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.
L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.
L'indennità è erogata:
- nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale.
- Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.
Gli articoli 4 e 5 prevedono che
- per l'attuazione l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
- si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
-
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità
Con la sentenza n. 118 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015, «limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”».
La Corte ha stabilito cioè che il limite risarcitorio invalicabile, applicato in modo uniforme a tutti i datori di lavoro sotto soglia, viola i principi di uguaglianza, adeguatezza della tutela e dignità del lavoratore, sanciti dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Secondo la Consulta, la previsione di un tetto massimo rigido impediva al giudice di personalizzare il risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, rendendolo talmente esiguo da trasformarlo in una liquidazione forfetaria e standardizzata, inidonea a garantire un ristoro effettivo e una funzione deterrente.
La sentenza non ha invece censurato il dimezzamento delle indennità rispetto alle imprese sopra soglia, considerandolo compatibile con la Costituzione, purché inserito in una forbice ampia e flessibile.
Risarcimento per licenziamento illegittimo: il contesto normativo
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, noto come parte del “Jobs Act”, ha introdotto un nuovo regime per i contratti a tutele crescenti, modificando in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti illegittimi.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabiliva che, nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti (quindi non soggetti all’articolo 18 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), l’indennità risarcitoria dovesse essere dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non potesse superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
Tale disciplina mirava a rendere più sostenibili i costi per le piccole imprese, ma ha generato ampio dibattito sul piano costituzionale, in particolare per la sua rigidità e per la difficoltà di adattare il risarcimento alla gravità del licenziamento.
Già con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte Costituzionale aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo fisso, invitando il legislatore a intervenire. Tuttavia, a distanza di oltre due anni, nessuna modifica normativa era stata introdotta, rendendo necessario un nuovo intervento diretto della Consulta
Implicazioni pratiche della decisione: cosa cambia
A seguito della pronuncia, il risarcimento per licenziamenti illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non sarà più soggetto al tetto delle sei mensilità.
Pur restando in vigore il dimezzamento previsto dal d.lgs. 23/2015, si amplia la forbice risarcitoria:
- dai precedenti 3-6 mesi si passa a
- un intervallo potenziale di 3-18 mensilità, allineato alla metà della fascia prevista per le grandi imprese (6-36 mensilità).
Di fatto sarà il giudice del lavoro, caso per caso, a determinare l’importo dell’indennità, tenendo conto di vari elementi:
- anzianità del lavoratore,
- gravità della violazione,
- comportamento delle parti e
- caratteristiche dell’impresa, tra cui non solo il numero di dipendenti, ma anche fatturato e bilancio
Questa apertura alla valutazione giudiziale personalizzata segna un riequilibrio tra le esigenze delle imprese e i diritti dei lavoratori e risponde anche alla mancata attuazione legislativa auspicata dalla precedente sentenza.
-
Decreto Infrastrutture 2025 convertito in legge: tutte le novità
Il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, pubblicato il 22 maggio in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto una serie di misure urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici. Tra le disposizioni, rivolte soprattutto al settore pubblico ci sono anche alcune novità che coinvolgono direttamente le imprese private, in particolare nei settori dell’autotrasporto, con nuovi fondi per l'ammodernamento dei mezzi. Per i contratti pubblici si segnalano invece nuove deroghe per eventi eccezionali.
Altri articoli riguardano i settori della logistica e delle energie rinnovabili.
La legge di conversione n. 105/2025 del Decreto-Legge n. 73/2025, pubblicata il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale N. 166 ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario, intervenendo non solo con correzioni tecniche ma soprattutto con disposizioni innovative che arricchiscono l’impianto iniziale del decreto.
Vediamo in sintesi in attesa dei decreti attuativi e relative istruzioni operative.
SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 73 CONVERTITO IN LEGGE 105-2025.
Novità autotrasporto: indennizzi e nuovi fondi per rinnovo veicoli
Per le imprese di autotrasporto si segnalano in particolare due misure:
1 . Indennizzo automatico per i ritardi nel carico e scarico merci e sanzioni per ritardo pagamenti
L’art. 4 del decreto modifica la disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico nel settore dell’autotrasporto. È previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre una franchigia di 90 minuti. Tale somma è a carico solidale del committente e del caricatore. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.
Il decreto introduce anche un nuovo comma 15-bis all’art. 83-bis del DL 112/2008, prevedendo che eventuali violazioni contrattuali nei tempi di pagamento possano dar luogo a sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza, su iniziativa del creditore o del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
2. Fondi per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto
Sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per incentivare il rinnovo della flotta veicolare del settore dell’autotrasporto. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.
Deroghe e semplificazioni nei contratti pubblici – Cruscotto di controllo logistica CIGAL
Per le imprese di costruzione e fornitura che operano con la PA l’art. 2 del decreto prevede semplificazioni temporanee e deroghe al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in caso di emergenze (ad es. eventi alluvionali o sismici), consentendo anche :
- l’affidamento diretto sopra soglia entro un limite temporale di 30 giorni e solo per situazioni non differibili. e
- l’esclusione automatica delle offerte anomale in gare con meno di 5 partecipanti.
Tra le semplificazioni più rilevanti, figura l’estensione dell’uso del criterio del prezzo più basso e l’eliminazione di alcuni vincoli formali nelle comunicazioni. Per interventi su infrastrutture strategiche o strutture temporanee destinate a esigenze abitative, scolastiche, civili o produttive, si amplia la possibilità di ricorrere a Consip e centrali di committenza tramite procedura negoziata.
ANAC vigilerà sulla corretta applicazione delle deroghe, ma le verifiche antimafia potranno avvalersi di un’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, in attesa delle verifiche integrative da completarsi entro 60 giorni.
Per il settore della logistica è istituito una nuova piattaforma telematica di raccolta e condivisione dati, alimentata dai principali enti, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Unioncamere e regioni per in tempo reale informazioni funzionali alla verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica dei soggetti appaltatori. È prevista anche una sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza.
Accelerazione su zone impianti fonti rinnovabili
L’articolo 13 del decreto introduce modifiche rilevanti per accelerare la pianificazione e la realizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile), con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 del D.lgs. 190/2024 prevede che:
- Sono considerate zone di accelerazione anche le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.
- Queste aree devono coincidere con quelle individuate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una mappatura nazionale.
- Il GSE ha 10 giorni dalla pubblicazione del DL (quindi entro il 31 maggio 2025) per rendere disponibile una rappresentazione cartografica ufficiale online.
Dunque non sarà più necessario attendere delibere regionali per sapere dove è possibile costruire un impianto con iter semplificato. Saranno immediatamente identificabili le aree idonee.
Modifiche e novità della legge di conversione
Ecco un riepilogo delle novità apportate in sede di conversione del decreto in legge :
1. Nuovi interventi infrastrutturali strategici
● Art. 1-bis – Interventi per il GNL
Viene autorizzata una nuova spesa (15 mln € nel 2027, 2028 e 5 mln € nel 2029) per aumentare la capacità di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquido, in particolare nel settore marittimo. Il finanziamento è destinato a opere già autorizzate ma non coperte dal PNRR
Art. 1-ter – Opere indifferibili e urgenti
Si autorizza ANAS S.p.A. alla progettazione di 5 nuovi tratti stradali prioritari, tra cui la SS 700 (Reggia di Caserta), la Galleria della Guinza e la variante Armo-Cantarana
2. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza
Art. 2-bis – Efficienza del monitoraggio finanziario
Viene potenziato il sistema SIMOI per il controllo della spesa nelle infrastrutture strategiche, con un nuovo stanziamento triennale (1,17 mln € nel 2025, 480.000 €/anno dal 2026)
Art. 3-quinquies – Tavolo per le opere incompiute
È istituito presso il MIT un tavolo tecnico per la ricognizione e il completamento delle opere pubbliche incompiute, con la partecipazione delle Regioni e del MEF
3. Settore autotrasporto e motorizzazione: norme innovative
Indennizzo per attese nei carichi/scarichi
Il nuovo art. 6-bis del D.lgs. 286/2005 definisce un indennizzo automatico di 100 € l’ora per i ritardi oltre 90 minuti nelle operazioni di carico e scarico, a carico di committenti e caricatori.
Corridoi per i trasporti eccezionali
L’art. 4 (comma 3-bis) potenzia AINOP come infrastruttura digitale di riferimento per pianificare i trasporti in condizioni di eccezionalità, interconnettendo sistemi GIS, archivi telematici, enti locali e concessionari
4. Concessioni e governance autostradale
Art. 11-ter – Avvio di Autostrade dello Stato S.p.A.
È finanziata l’operatività della nuova società pubblica con contributi crescenti fino al 2027. Essa sarà chiamata a gestire nuove concessioni autostradali e progetti innovativi per la sicurezza stradale
️ 5. Valorizzazione e memoria storica
Art. 13-bis – Collegamento Sant’Anna di Stazzema – Farnocchia
È stanziato un contributo straordinario per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio del Parco nazionale della Pace e dei luoghi della memoria in Toscana
6. Sicurezza e circolazione ferroviaria
Art. 10-bis e 10-ter – Norme su passaggi a livello e sanzioni
Si amplia il novero dei soggetti abilitati a presidiare i passaggi a livello e si aggiornano le sanzioni pecuniarie per infrazioni in ambito ferroviario, in alcuni casi quintuplicandole rispetto agli importi originari in lire.