• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nuovi nati 2025 novità: promemoria dall’ INPS

    La  legge di bilancio 2025 approvato  dal Governo  e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene ,  come da annunci dei ministri e della Premier Meloni,  molte  misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:

    1. il bonus   "Nuovi Nati "per le nuove nascite  nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro  e 
    2. il  rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore,   attraverso l'esclusione  delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso  e l'eliminazione del requisito del secondo figlio  sotto i 10 anni.

    Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025  per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni  sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il  14 aprile la circolare di  istruzioni n. 76 2025.  

    L'ultima novità è che da novembre INPS invierà  alle famiglie in occasione delle nuove nascita un promemoria sulla possibilità di richiedere il contributo.(vedi sotto i dettagli )

    Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è

    La  legge di bilancio  all'art 1  ai commi 206-208  introduce  un  contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da  mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.

    ATTENZIONE:  A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

    La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:

    • verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione 
    •  sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

    Beneficiari saranno:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
    • familiari   di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
    • cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro  titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
    • residenti in Italia. 

    La misura ha un costo di  330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

    Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo

    Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE  sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari,  grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico  dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)

    Inoltre la legge di bilancio  sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100)  entrata in vigore nel 2024.

    Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido  di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

    Si ricorda  che l'importo del Bonus  nel 2023  variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare,  i contributi  vanno da: 

    • un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
    • un massimo di 1.500 euro  con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.

    Mentre per i  nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024  e  in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:

    • 3.600 euro  con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
    • 1.500 euro  con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).

    Leggi  l'aggiornamento  Bonus nido:  dal 2 aprile domande in lavorazione

    Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS

    La circolare di istruzioni  INPS  è stata pubblicata il  14 aprile 2025  mentre il messaggio 1303 del 16 aprile  comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .

    Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

    Bonus novi nati il servizio MYINPS promemoria: come e per chi

    Con il messaggio del 21 novembre INPS  ha comunicato che dal mese di novembre  in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda

    1.  per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico o integrare il beneficio percepito per altri figli a carico e
    2.  a richiedere, se il valore dell’ISEE è inferiore al limite massimo il Bonus nuovi nati.

    La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni  dall’INPS.

     A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati” > “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.  

    Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni

     L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce  requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.

    In questa tabella i requisiti :

    Requisito Descrizione
    Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
    – Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
    – Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
    – Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
    – Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020
    Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda.
    Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo).
    Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
    Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
    Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.

    Come presentare la domanda

    La domanda deve essere presentata entro  120  giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.

     Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio,  il termine scade il 22 settembre 2025

    Può essere inoltrata da:

    • uno dei genitori;
    • il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
    • un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.

    L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.

    Canali per inviare la domanda

    I genitori possono presentare domanda attraverso:

    • il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
    • l’app INPS mobile;
    • il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
    • un patronato.

    Documentazione richiesta

    Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e  le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).

    In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.

    Tempi   di pagamento  e risorse

    L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.

    L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.

    Regime fiscale

    Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.

  • CCNL e Accordi

    CCNL tessile ceramica chimica PMI: ecco il rinnovo 2025

    Le parti sociali del settore moda, tessile, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco hanno raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 ottobre 2025, seguita dal verbale integrativo del 5 novembre 2025, relativo al rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei comparti coinvolti. 

    L’intesa riguarda, in particolare, i lavoratori impiegati nella Piccola Industria (fino a 49 dipendenti) della Chimica e dei settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro e  del settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

    Il contratto, siglato tra le associazioni datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, definisce il nuovo quadro normativo ed economico valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Un rinnovo atteso, che interviene in un momento cruciale per queste filiere produttive, fortemente caratterizzate dalla trasformazione dei processi, dal ricorso a nuovi materiali e dalla crescente domanda di professionalità specializzate.

    L’accordo aggiorna in modo significativo sia la disciplina del rapporto di lavoro sia i minimi salariali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità normativa e adeguamenti economici coerenti con l’evoluzione del settore, preservando al contempo la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori.

    CCNL ceramica chimica PMI gli accordi di rinnovo 2025

    Il rinnovo contrattuale introduce rilevanti modifiche in materia di periodo di prova, contratti a termine, malattia, lavoro straordinario e congedo parentale, rafforzando le tutele per i dipendenti e adeguando l’impianto normativo alle esigenze delle aziende.

    Periodo di prova

    Per i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° novembre 2025 vengono rivisti i periodi di prova, con l’obiettivo di rendere l’istituto più coerente con i diversi profili professionali e con le esigenze organizzative delle imprese. Le nuove durate, differenziate per livello e settore, mirano a garantire un congruo tempo di valutazione reciproca del rapporto.

    Contratto a tempo determinato: nuove causali

    Le parti definiscono le condizioni che consentono di stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi, introducendo causali specifiche che rispondono alle reali necessità operative:

    • realizzazione di progetti o servizi definiti nel tempo e non rientranti nell’attività ordinaria;
    • progetti temporanei legati a innovazioni tecnologiche, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi;
    • avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti, comprese iniziative promozionali nei punti vendita.

    Malattia

    Vengono aggiornati i limiti temporali per la conservazione del posto di lavoro, con importanti ampliamenti:

    • settore tessile-abbigliamento: 15 mesi (verifica su 30 mesi anche con più eventi morbosi);
    • settore calzature: 13 mesi (verifica su 30 mesi, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero).

    Superati tali limiti, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto, riconoscendo comunque TFR e indennità di preavviso.

    Lavoro straordinario

    Dal 1° novembre 2025 cambiano le percentuali di maggiorazione:

    • occhiali: straordinario diurno al 27%;
    • giocattoli: maggiorazione per le ore eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale al 27%.

    Gli aggiornamenti che tengono conto degli andamenti produttivi e delle specificità dei comparti.

    Congedo parentale

    Sempre dal 1° novembre 2025, l’indennità economica del congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene integrata al 60% per un massimo di tre mesi, rafforzando le misure di conciliazione vita-lavoro.

    Le novità economiche

    L’accordo definisce un articolato sistema di aumenti sui minimi tabellari, diversificato per settore, livello e tempistica di erogazione.

    Le tranches decorrono tutte nel corso del 2026, in coerenza con le dinamiche inflattive e con gli andamenti economici delle diverse filiere. 

    Di seguito la tabella riassuntiva degli incrementi retributivi previsti per ciascun comparto. 

    Settore Livello di riferimento Aumento totale Tranches
    Tessile, abbigliamento, calzature, pelli/cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli 4° livello € 200,00 1) € 125,00 dal 01/01/2026
    2) € 30,00 dal 01/08/2026
    3) € 45,00 dal 01/11/2026
    Chimica e settori accorpati Livello D € 191,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 30,00 dal 01/08/2026
    3) € 16,00 dal 01/11/2026
    Plastica e gomma Livello V € 167,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 22,00 dal 01/08/2026
    Abrasivi, Ceramica, Vetro € 161,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 16,00 dal 01/08/2026
    Decorazione piastrelle in terzo fuoco Livello D € 150,00 1) € 80,00 dal 01/01/2026
    2) € 40,00 dal 01/08/2026
    3) € 30,00 dal 01/11/2026

    QUI IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI E TUTTE LE TABELLE RETRIBUTIVE

  • Il Condominio

    Amministratori di condominio: definite le indennità 2025

    Le Parti sociali del settore dei servizi di amministrazione condominiale hanno raggiunto un nuovo accordo relativo alla determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal CCNL “Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili”, siglato da Anaci-Saci e Cisal Terziario. 

    Il contratto collettivo, in vigore dal 1° luglio 2022, è scaduto il 30 giugno 2025 e l’articolo 27 stabilisce che, dal primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza — quindi  a partire dal 1° ottobre 2025 — debba essere riconosciuta ai lavoratori un’indennità mensile calcolata sulla base dell’Indice IPCA depurato dagli energetici importati.

    L’accordo del 31 ottobre 2025 definisce puntualmente tale indennità sulla base della variazione IPCA registrata tra agosto 2022 (indice 1: 109,20) e giugno 2025 (indice 2: 121,80). L’incremento dell’11,538%, ridotto al 70% come previsto dal CCNL, determina una percentuale utile dell’8%, applicata alle componenti aggiornate al 1° luglio 2023.

    L’indennità costituirà una voce della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM) e sarà integralmente assorbita al momento dell'effettivo  rinnovo del CCNL, quando entreranno in vigore le nuove tabelle retributive.

    Novità: valori ufficiali dell’I.V.C. e scadenze del welfare

    L’accordo definisce con precisione gli importi della Indennità di Vacanza Contrattuale spettante mensilmente ai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2025. Gli importi sono calcolati applicando l’8% alla componente parametrica di ciascun livello. Tabella HTML aggiornata

    Livello Componente parametrica (dal 1° luglio 2023) IVC lorda mensile (8%)
    Quadro 2.210,63 € 176,85 €
    A1 1.915,88 € 153,27 €
    A2 1.719,38 € 137,55 €
    B1 1.522,88 € 121,83 €
    B2 1.375,50 € 110,04 €
    C1 1.277,25 € 102,18 €
    C2 1.179,00 € 94,32 €
    D1 1.100,40 € 88,03 €
    D2 982,50 € 78,60 €

    Oltre alla definizione degli importi dell’IVC, le Parti  hanno richiamato l’attenzione sui termini del welfare contrattuale previsto dall’articolo 239 del CCNL:

    • 600 € annui per i lavoratori (300 € a luglio + 300 € entro dicembre),
    •  1.200 € annui per i quadri.

    ATTENZIONE Nel caso in cui non sia stata erogata la prima rata a luglio, l’intero importo dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre 2025

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio contributivo CdS 2024: istruzioni operative

    La circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi, finanziato con le risorse stanziate per l’anno 2024.

    Il beneficio è rivolto alle imprese che hanno stipulato un CdS ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.lgs. 148/2015 o che ne avevano uno in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, la cui fruIzione sia stata comunque  conclusa entro il 31 marzo 2025.

    La misura rientra nel sistema di incentivi volto a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro, accompagnata da interventi di CIGS.

    Sgravio contratti di solidarietà: la norma

    L’agevolazione trova fondamento nell’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori coinvolti in una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La durata massima dello sgravio è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel Fondo per l’occupazione.

    Per l’accesso al beneficio, le imprese devono essere state ammesse con appositi decreti direttoriali del Ministero del Lavoro, che definiscono l’importo massimo fruibile. L’INPS ha precisato che il conguaglio può riguardare solo importi effettivamente spettanti, in base alle retribuzioni denunciate nei flussi Uniemens.

    Restano esclusi dalla riduzione alcuni contributi, tra cui:

    • contributo formazione 0,30% L. 845/1978;
    • contributi di solidarietà su previdenza complementare e sanità integrativa;
    • cotributi specifici per lavoratori dello spettacolo, trasporto aereo, telecomunicazioni e TFR al Fondo Tesoreria.

    Lo sgravio è cumulabile con:

    • Decontribuzione Sud, nei limiti della contribuzione residua;
    • Decontribuzione Sud PMI (L. 207/2024).

    Le modalità di applicazione

    La riduzione va applicata per ciascun lavoratore e per ogni periodo di paga incluso nel periodo autorizzato. Il diritto allo sgravio sorge al momento della denuncia contributiva relativa al mese in cui si verifica la riduzione dell’orario di lavoro oltre la soglia del 20%.  In sintesi: i principali parametri:

    Parametro Valore / Indicazione
    Misura sgravio 35% contribuzione datoriale
    Durata massima 24 mesi nel quinquennio mobile
    Riduzione orario minima Superiore al 20%
    Scadenza utile CIGS (per controlli) Entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga (art. 7, c. 3, D.lgs. 148/2015)

    Sono ammesse alla fruizione immediata solo le imprese i cui periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2025, come indicate nell’Allegato 1 della circolare.

    Le restanti imprese potranno operare i conguagli solo dopo successiva autorizzazione INPS. 

    Le strutture territoriali, verificati i requisiti, attribuiscono il codice di autorizzazione “1W” (“Azienda ammessa alle riduzioni contributive ex L. 608/1996 per CdS con CIGS”).

    Istruzioni Uniemens e scadenze

    Le imprese autorizzate devono esporre il credito spettante nel flusso Uniemens, sezione <DenunciaAziendale> → <AltrePartiteACredito>, secondo le seguenti modalità operative:

    • <CausaleACredito>: codice L972
    • (“Arretrato conguaglio sgravio contributivo per CdS ex art. 21, c.1, lett. c), D.lgs. 148/2015 – anno 2024”)
    • <SommeACredito>: importo dello sgravio spettante

    Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 febbraio 2026.

    Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque recuperare lo sgravio attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva Uniemens/Vig, riferita all’ultimo mese di attività dichiarato.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Patente a punti edilizia: regole, faq, e novità del DL 159-2025

    Dal 1 ottobre 2024  è  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10  la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente  .

    Qui il manuale operativo 

    L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

    Il 17 gennaio erano  state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi  specifici  come:

    • Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
    • Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
    • Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
    • Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
    • Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
    • Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
    • obbligo per servizi di soccorso e antincendio

    il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.

    Il decreto sicurezza lavoro  159 2025  prevede il raddoppio delle sanzioni minime  per imprese o autonomi che si trovino ad operare privi di patente a crediti o con meno di quindici crediti 

    Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.

    Patente punti edilizia: decorrenza e requisiti

    E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile   2024 . 

    All'interno nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

    1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
    2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

    Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo :

    • per imprese e lavoratori autonomi , 
    • a far data dal 1° ottobre 2024  
    • ai fini dell'accesso ai cantieri edili 
    • del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

    ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA  di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

    • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
    • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

    Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre  lo svolgimento delle attività  previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.

    Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

    La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

     La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

     In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 

    EVENTI  PUNTI TAGLIATI
     per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti
    per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti 
    provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti
     un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti 

    SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

    Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

    L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

     L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

    •  ai destinatari, e 
    • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.

    RECUPERO DEI CREDITI 

     I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

    Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

     I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

    Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti  Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

    Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

    Patente a punti cantieri: le sanzioni previste e le novità del DL 159 2025

    Inizialmente, l'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comportava:

    1. il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
    2. l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

    Con il decreto legge 159 2025 attualmente in fase di conversione  sono state inasprite  le sanzioni per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15. La modifica riguarda l’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, che fino al 30 ottobre 2025 prevedeva una sanzione amministrativa minima di 6.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Ora, la soglia minima è raddoppiata a 12.000 euro, mantenendo invariata la percentuale del 10%.

    Secondo la nota n. 9326/2024 dell’Ispettorato del lavoro, la sanzione si calcola sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto stipulato dal trasgressore, e non sull’intero valore del cantiere. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, può essere utilizzato il preventivo firmato dal committente. In ogni caso, se il 10% del valore risulta inferiore a 12.000 euro, questa cifra rappresenta la sanzione minima.

    Applicando l’articolo 16 della legge 689/1981, chi paga entro 60 giorni potrà ridurre la sanzione a un terzo (4.000 euro) per lavori fino a 120.000 euro. Oltre alla sanzione, l’impresa o il lavoratore vengono allontanati dal cantiere e non possono operare in altri fino al ripristino della regolarità; la violazione del divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

    Patente a punti edilizia: nuovi obblighi

    In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

    • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
    • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
    • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

    Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni

    Il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 .   ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:

    •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
    • l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
    • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione 
    • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

    Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

    in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. 

    FAQ  AGGIORNATE 

    In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo

    La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori  12  risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio  2025 sono apparse altre  9 FAQ   Vedi qui 

    A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati

    N. CASO NOTA
    33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro.
    34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata).
    35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP).
    36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca.
    37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente.
    38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere.
    39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta.
    40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente.
    41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”).
    42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla.
    43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta.

  • Lavoro Dipendente

    Somministrazione di lavoro: il limite dei 24 mesi è complessivo

    Con la sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sulla durata massima dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite dei 24 mesi previsto dal D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (convertito nella legge n. 96/2018).

    La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale verso l’uso reiterato della somministrazione a termine e mira a chiarire gli effetti di un impiego prolungato dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice.

    La Suprema Corte ha confermato l’orientamento volto a considerare il limite temporale dei 24 mesi non solo come vincolo riferito al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche quale limite complessivo all’utilizzo dello stesso lavoratore da parte dell’impresa utilizzatrice.

    In caso di violazione, la sanzione è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore, in linea con i principi di tutela del lavoro e di conformità alla Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.

    Il caso

    Un lavoratore aveva prestato attività presso una società del settore metalmeccanico attraverso 47 contratti di somministrazione a termine stipulati con un’agenzia interinale, per un periodo complessivo di oltre 37 mesi.

    A seguito della cessazione del rapporto, egli aveva impugnato i contratti sostenendo che fosse stato superato il limite massimo di durata previsto dalla normativa e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice.

    La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la domanda, dichiarando costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Metalmeccanici Industria e decorrenza dal 28 gennaio 2019.

    La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti di somministrazione oltre il tetto di 24 mesi, richiamando gli articoli 31 e 38 del D.Lgs. 81/2015 e ritenendo irrilevante la distinzione tra le diverse causali apposte ai contratti.

    L’impresa aveva impugnato la sentenza davanti alla Cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, che:

    • il limite di 24 mesi non si applicasse al rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore, ma solo a quello tra agenzia e lavoratore;
    • l’eventuale superamento del termine potesse determinare al più la costituzione di un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione;
    • la normativa di riferimento non prevedesse, fino al D.L. 104/2020 (convertito nella legge n. 126/2020), alcuna sanzione di “conversione” del rapporto in capo all’utilizzatore.

    Le decisioni di merito e della Cassazione

    Come anticipato sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.

    La Suprema Corte ha chiarito che il limite massimo di 24 mesi per la durata complessiva delle missioni di somministrazione a termine dello stesso lavoratore  si applica anche al rapporto commerciale tra agenzia e impresa, in virtù del collegamento negoziale che caratterizza la fattispecie della somministrazione di lavoro.

    Secondo i giudici di legittimità, la violazione del limite temporale configura un caso di somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015, con conseguente diritto del lavoratore a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore.

    La Cassazione ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione si estende a tutti i rapporti collegati, determinando una “duplice conversione”: sul piano soggettivo (rapporto con l’utilizzatore) e oggettivo (trasformazione a tempo indeterminato).

    Nel formulare il proprio principio di diritto, la Corte ha precisato che:

    “La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni è soggetta, nel vigore del D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.”

    La Cassazione ha così ribadito la necessità di garantire la temporaneità effettiva delle missioni di lavoro somministrato, evitando abusi nella reiterazione dei contratti e assicurando la coerenza della disciplina nazionale con i principi dell’Unione europea

  • Formazione e Tirocini

    Formazione e lavoro: dati ministeriali condivisi per i giovani

    In arrivo nuovi strumenti di collaborazione tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e INPS per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con il Protocollo d’intesa sulla formazione data-driven, firmata il 27 ottobre 2025,  le amministrazioni pubbliche mettono in rete i loro sistemi informativi per condividere dati in modo sicuro e coordinato. L’obiettivo è semplice: usare le informazioni in modo intelligente per migliorare le politiche di orientamento e di occupazione giovanile, in particolare per i cosiddetti Neet (giovani che non studiano e non lavorano).

    Attraverso questa interoperabilità, la pubblica amministrazione potrà individuare chi è fuori da percorsi formativi e lavorativi e proporre iniziative mirate, come corsi o programmi di reinserimento calibrati sulle reali esigenze del mercato. Anche scuole e università potranno usare i dati sugli sbocchi occupazionali per aggiornare i propri percorsi formativi, rendendoli più aderenti alle professioni richieste. Si tratta di una vera e propria integrazione digitale tra scuola, formazione, università e politiche del lavoro, prevista anche nel quadro delle riforme del PNRR.

    Interoperbilità di servizi e dati

    Per i giovani e le famiglie, questo accordo si traduce in servizi pubblici più mirati e accessibili. L’integrazione dei sistemi permetterà di creare strumenti pratici come il curriculum vitae precompilato e il Fascicolo sociale e lavorativo digitale, dove saranno raccolte informazioni utili su studi, esperienze e competenze. 

    Grazie a questi strumenti, chi cerca lavoro potrà accedere più facilmente a offerte e percorsi di formazione personalizzati, mentre le aziende potranno individuare candidati più in linea con le proprie esigenze.

    Il modello “data-driven” rafforza anche il ruolo dell’INPS, che già con il Portale Giovani offre oltre 50 servizi digitali integrati per gli under 35. L’obiettivo finale è costruire un sistema capace di trasformare i dati in valore sociale, rendendo più efficaci le politiche pubbliche e più concreto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In sintesi, una PA che usa la tecnologia per conoscere meglio i cittadini, prevenire l’esclusione e creare opportunità reali di crescita e occupazione per i giovani.