• PRIMO PIANO

    Autotrasporto: le novità del D.lgs. 77/2025

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, con disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27,  riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di  distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada  e i relativi obblighi di applicazione e regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Nello specifico il testo  sostituisce l’Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aggiornando  il sistema nazionale di classificazione del rischio e le tabelle sulla gravita delle infrazioni.

    Vediamo di seguito una breve sintesi delle novità.

    Il contesto normativo

     Come anticipato, il decreto intende recepire in modo corretto e completo la normativa UE sul distacco transnazionale dei conducenti nel trasporto su strada, con particolare riferimento a:

    • Direttiva 96/71/CE: distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
    • Direttiva 2014/67/UE: applicazione della direttiva 96/71/CE.
    • Direttiva (UE) 2020/1057: norme specifiche per il settore dell’autotrasporto.
    • Direttiva 2006/22/CE: obblighi di applicazione in materia sociale.

    Il nuovo D.lgs. 77/2025 corregge e integra il D.lgs. 27/2023, sfruttando la facoltà concessa dall’art. 31, comma 5, della Legge 234/2012 che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro determinati termini.

    Controlli ispettivi nelle sedi aziendali autotrasportatori

    Due le modifiche fondamentali dettate con l'art 1 che modifica l’articolo 2 del D.lgs. 27/2023

    1 – Lettera o): nel comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 27/2023, le parole «Al fine di agevolare controlli su strada» sono integrate con «e nei locali delle imprese».

    Questo chiarisce che i controlli possono essere effettuati anche presso le sedi aziendali e non solo su strada.

    Questa variazione, seppur testualmente minima, ha implicazioni rilevanti:

    • Rende esplicito che le autorità di vigilanza (come gli ispettori del lavoro) possono accedere non solo ai dati presenti su strada (es. tachigrafi, documenti di bordo), ma anche ai documenti e registrazioni conservati presso le sedi aziendali.
    • L’estensione mira a potenziare l’efficacia dei controlli nei casi di distacco transnazionale dei conducenti, contrastando possibili pratiche elusive e rendendo verificabili anche le condizioni contrattuali, retributive e organizzative.

    Inoltre ne consegue che gli organi di controllo italiani, nell'ambito del distacco di conducenti da altri Stati membri, possono accedere fisicamente ai locali aziendali italiani, e, viceversa, che gli operatori italiani all’estero sono tenuti a rendere disponibile la documentazione richiesta anche a distanza o tramite sportelli digitali unificati (regolamento IMI).

    Questa modifica va letta come una misura di rafforzamento dell’attività ispettiva, in linea con i principi della direttiva UE 2020/1057 e del pacchetto Mobilità 1. Ha impatti pratici diretti per le aziende di autotrasporto, i consulenti del lavoro e gli operatori transfrontalieri, che dovranno garantire disponibilità e tracciabilità dei dati agli ispettori.

    Decreto distacco autotrasporto 77/2025: nuove tabelle infrazioni

    La seconda modifica riguarda la Lettera q-bis) per cui viene sostituito l’Allegato III con un nuovo schema di classificazione delle infrazioni:

    • Infrazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006: relativo ai tempi di guida e riposo.
    • Infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014: relativo ai tachigrafi.

    Le nuove classificazioni delle infrazioni saranno rilevanti per le valutazioni sulla conformità normativa e le sanzioni.

    I consulenti del lavoro e le imprese del settore dovranno quindi aggiornare i propri protocolli di gestione del personale distaccato e della documentazione tachigrafica.

    SCARICA QUI LE NUOVE TABELLE

  • Inail

    Prestazioni INAIL settore agricoltura. rivalutazione 2025

    Pubblicato il  28 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del  sito Ministero del lavoro il decreto 82 2025 che stabilisce la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte  per il settore agricolo,  fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.

    Vediamo di seguito le conseguenti prestazioni INAIL rivalutate.

    INAIL agricoltura retribuzioni convenzionali – assegno assistenza, funerario, inabilità 2025

    Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,  la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L'Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
    • L'  assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

    .Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i  seguenti importi:

     Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025

    • dal 50 al 59% euro 472,79
    • dal 60 al 79% euro 659,76
    • dall’80 all’89% euro 1.132,69
    • dal 90 al 100% euro 1.605,21
    • 100% + a.p.c. euro 2.278,28

    INAIL agricoltura: rivalutazione e assegni 2024/2025

    Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 puBblicato il 9 agosto sul sito istituzionale,  il Ministero del lavoro aveva  stabilito la rivalutazione  2024.

    il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"

    RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE E ASSEGNI 

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1°  giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi  o loro superstiti è di € 20.258,70,  pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L’assegno mensile per  l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso  coefficiente di rivalutazione 1,054  ottenendo i seguenti importi:

    % inabilità

    Importi dal 1° luglio 2024

    dal 50 al 59%

     € 468,85

    dal 60 al 79%

    € 654,26

    dall’80 all’89%

     € 1.123,25

    dal 90 al 100%

     € 1.591,84

    100% + a.p.c.

    € 2.259,3

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2025 e patto di sospensione del contratto

    Con la risposta n. 142/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.  Nello specifico si conferma che, in linea generale, la stipula di un patto di sospensione del contratto non è di per sé causa ostativa per l’accesso al nuovo regime agevolato previsto dal D.lgs. n. 209/2023.

     Tuttavia, ai fini della concreta applicabilità dell’agevolazione, resta necessario verificare in fase di controllo tutti gli elementi di fatto e i requisiti soggettivi previsti dalla norma. Vediamo i dettagli del caso e la risposta 

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

    Il caso riguarda un cittadino italiano assunto da una società italiana dal 2007, successivamente distaccato all’estero in varie fasi fino al 2022, con incarichi svolti per un’altra società estera.

    Nel gennaio 2023, l’interessato ha stipulato un patto di sospensione del rapporto di lavoro con la società italiana subentrata nel contratto originario, sospensione valida fino a dicembre 2025.

     Tale accordo è stato finalizzato per permettergli di accettare un nuovo impiego all’estero presso la stessa società in cui aveva già lavorato fuori dall’Italia. 

    Il patto non prevedeva alcuna retribuzione né obblighi contributivi o assicurativi. 

    A maggio 2023, l’interessato ha trasferito la residenza all’estero e intende rientrare in Italia a partire dal 2026, riprendendo il rapporto con il datore di lavoro sospeso. L’interessato possiede anche un titolo di laurea valido per dimostrare l’elevata qualificazione richiesta dal regime agevolativo.

    Il dubbio sollevato riguarda la possibilità di accedere al nuovo regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2026, nonostante l’interruzione formale e temporanea del contratto tramite il patto di sospensione.

    I requisiti indicati dall’Agenzia

    L’articolo 5 del D.lgs. n. 209/2023 prevede che i redditi di lavoro prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, fino a un massimo di 600.000 euro annui. Per poter fruire dell’agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

    • Il contribuente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al rientro;
    • Deve risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni consecutivi;
    • L’attività lavorativa deve essere prestata in misura prevalente sul territorio nazionale;
    • Deve possedere una qualificazione o specializzazione elevata (ai sensi del D.lgs. n. 108/2012 e del D.lgs. n. 206/2007).
    • Il periodo minimo di permanenza all’estero può salire a sei o sette anni se il lavoratore è impiegato, prima e dopo il rientro, dallo stesso soggetto o da una società appartenente al medesimo gruppo, definito secondo l’art. 2359 del codice civile.

    In base ai chiarimenti precedenti forniti dall’Agenzia (risposta n. 41/2025), per valutare il rispetto dei requisiti temporali di residenza estera è necessario verificare se il lavoratore presta la propria attività, prima e dopo il trasferimento, per lo stesso datore di lavoro o per un soggetto del medesimo gruppo. 

    Se non vi è coincidenza, bastano tre anni di residenza estera; altrimenti, il minimo si eleva.

    Patto di sospensione e regime impatriati: la posizione dell’Agenzia

    Nella risposta n. 142/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per determinare l’accesso al regime impatriati, occorre anzitutto verificare se vi sia o meno coincidenza tra i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro all’estero e in Italia. In caso di mancanza di coincidenza (cioè, se le società non fanno parte dello stesso gruppo), il periodo minimo richiesto di residenza estera è di tre anni.

    Nel caso in esame, il lavoratore rientrerà in Italia per riprendere il lavoro con la società con cui aveva sospeso il rapporto. Tuttavia, poiché non è possibile accertare nell’ambito dell’istanza di interpello se questa società e quella estera facciano parte dello stesso gruppo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.), l’Amministrazione si limita a indicare che, in assenza di coincidenza tra i soggetti, l’agevolazione è accessibile con almeno tre anni di residenza estera. Inoltre, la stipula di un patto di sospensione del rapporto di lavoro, anche se prorogato, non rileva come ostacolo normativo per l’accesso all’agevolazione. Non essendovi specifici vincoli nella norma in merito a sospensioni contrattuali, questa circostanza non influisce sulla possibilità di applicare il regime agevolato.

    L’Agenzia ha però precisato che non è di sua competenza accertare né l’effettiva appartenenza delle società al medesimo gruppo, né la residenza fiscale del lavoratore o la sua effettiva qualificazione specialistica: tali aspetti sono riservati all’attività di controllo e non rientrano nell’ambito applicabile all’interpello.

  • Formazione e Tirocini

    Formazione digitale gratuita per disoccupati: Corso EDO del Ministero del Lavoro

    È partita il 19 maggio 2025 l’iniziativa EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Si tratta di un corso online e gratuito di 16 ore, pensato per migliorare le competenze digitali di base dei cittadini in cerca di occupazione. 

    Al termine è previsto un test finale e il rilascio di un attestato riconosciuto da presentare ai Centri per l’Impiego per rafforzare il propriio cv e ottenere proposte di lavoro 

    La partecipazione non è aperta a tutti: l’invito viene inviato esclusivamente ai cittadini disoccupati o in transizione lavorativa che risultano registrati nei sistemi pubblici SIISL o SIU.

     Questi sistemi includono chi ha sottoscritto un Patto per il Lavoro o beneficia di misure come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    L'invito arriva tramite email o SMS personalizzati contenenti il link alla piattaforma e-learning.

    A chi è rivolto e cosa prevede il corso EDO

    Il corso EDO si rivolge a utenti già inseriti nei percorsi di politica attiva del lavoro, ovvero:

    • disoccupati presi in carico dai Centri per l’Impiego e profilati nel sistema SIISL.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE, in un ambiente digitale moderno, sicuro e fruibile anche da smartphone. È pensato per essere semplice e inclusivo, conforme agli standard di accessibilità WCAG 2.1

    Il contenuto del corso è composto da 56 moduli formativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, suddivisi in 4 aree principali:

    1. Alfabetizzazione su dati e informazioni (navigazione, valutazione, gestione contenuti);
    2. Comunicazione e collaborazione (interazione online, identità digitale, netiquette);
    3. Creazione di contenuti digitali (sviluppo, copyright, programmazione);
    4. Sicurezza informatica (protezione dati e dispositivi).

    I moduli sono interattivi, ricchi di esercitazioni pratiche e pensati per essere completati in autonomia

    Vedi qui la brochure ministeriale per ulteriori dettagli

    Come partecipare e ottenere l’attestato

    Una volta ricevuto l’invito tramite email o SMS, il cittadino potrà visitare la landing page del progetto e accedere alla piattaforma con il proprio link personalizzato.

     Da quel momento, avrà 15 giorni di tempo per completare le 16 ore di formazione e superare il quiz finale a 20 domande.

    Al termine del corso, sarà possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Regione per il rilascio dell’attestato di partecipazione

    In caso di dubbi o problemi tecnici, sè disponibile un servizio di assistenza online tramite URP, con una sezione di FAQ aggiornata e la possibilità di richiedere supporto diretto.

  • Lavoro Dipendente

    Corsi ADR 2025: nuove regole per i conducenti merci pericolose

    Con il decreto 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (ADR). 

    Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione.

    Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri.

    Vediamo qualche dettaglio operativo.

    Nuove definizioni CFP e riferimento all’ADR aggiornato

    L’articolo 1 del decreto 2006 viene integralmente sostituito. Vengono definite chiaramente le fonti normative aggiornate:

    Allegati A e B dell’accordo ADR (versione aggiornata dalla direttiva 2025/149/UE) entrano a pieno titolo nella normativa italiana.

    Si chiarisce il significato di CFP (certificato di formazione professionale), obbligatorio per chi guida veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, come da capitolo 8.2 dell’allegato B ADR.

    Si ricorda che il rilascio dei CFP (certificati ADR) è competenza esclusiva degli uffici della motorizzazione civile, che operano secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione. Non cambiano quindi le procedure, ma viene confermata l’organizzazione attuale.

    Le disposizioni applicative per il rilascio dei certificati (CFP) saranno dettate a livello interno, con circolari o note operative della Direzione Generale,

    Soggetti abilitati per la formazione e requisiti docenti

    Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:

    • Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.

    Inoltre, è aggiornata la terminologia ministeriale: scompaiono i riferimenti ai “S.I.I.T. – settore trasporti”, ora sostituiti dalla Direzione generale territoriale, coerentemente con la riorganizzazione interna del MIT.

    Requisiti più stringenti per i docenti

    Chi intende insegnare nei corsi ADR dovrà possedere:

    • Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
    • Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.

     Probabile un prossimo provvedimento amministrativo, linee guida o circolare, che definisca le modalità per questi nuovi soggetti per:

    • presentare domanda di autorizzazione;
    • dimostrare i 10 anni di esperienza;
    •  documentare il possesso dei requisiti dei docenti.

    Conclusioni

    Per mantenere aggiornati i contenuti d’esame rispetto alle evoluzioni della normativa ADR, il decreto prevede che la  Direzione generale per la motorizzazione istituisca  un gruppo di lavoro tecnico, con:

    • Esperti esterni nel settore ADR;
    • Compiti di elaborazione dei questionari d’esame.

    Importante: la partecipazione al gruppo non prevede compensi.

    Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro che gestiscono autisti ADR, queste modifiche implicano:

    • Controllare che gli enti formativi scelti siano aggiornati e abilitati secondo i nuovi requisiti;
    • Verificare i titoli e le abilitazioni dei docenti coinvolti nei corsi;
    • Assicurarsi che i CFP rilasciati provengano dalla motorizzazione, come previsto.

    Per gli enti di formazione, invece, è fondamentale verificare il possesso dei requisiti e, per le nuove associazioni ammesse, prepararsi a documentare l’esperienza decennale nel settore.

  • Rubrica del lavoro

    Verifiche attrezzature: domande solo online dal 3 giugno 2025

    Dal 3 giugno 2025 entrerà in funzione l’applicativo “Verifiche periodiche”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per digitalizzare e semplificare la gestione delle istanze relative all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008).  

    La circolare ministeriale che illustra la novità n. 11 2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale il 23 maggio 2025.

    Ecco come funziona e cosa cambia in concreto per aziende e operatori.

    Servizio online verifiche attrezzature: a cosa serve, come accedere

    Lo strumento consente la presentazione telematica delle seguenti istanze:

    • iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche;
    • richiesta di variazione delle abilitazioni già concesse;
    • aggiornamento dell’organico dei verificatori;
    • comunicazione di ogni variazione di fatto o di diritto relativa ai soggetti abilitati.

    Per accedere è necessario:

    In alternativa, si può operare mediante delega rilasciata da un soggetto già associato.

    I consulenti o referenti delegati dovranno quindi assicurarsi che l’Azienda sia correttamente censita e il profilo utente opportunamente collegato.

    Sono disponibili anche due manuali di istruzioni :

    • Manuale utente Servizi Lavoro, per la registrazione dell’azienda e dell’utente;
    • Manuale utente Verifiche periodiche, per l’uso specifico dell’applicativo.

    Per supporto tecnico è attivo anche  il servizio URP online, accessibile direttamente dall’applicativo.

    Modalità di invio, documentazione e comunicazione esito

    Le domande potranno essere inviate solo tramite l’applicativo a partire dal 3 giugno 2025. Da quella data non saranno più accettate istanze presentate con altri mezzi.

    Il sistema:

    • permette di allegare i documenti richiesti in formato digitale;
    • consente il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro direttamente via PagoPA;
    • rilascia una ricevuta telematica con codice identificativo e numero di protocollo inviato via PEC.

    Eventuali integrazioni documentali richieste dall’amministrazione dovranno essere caricate anch’esse attraverso l’applicativo. Solo per le istanze inviate prima del 3 giugno, eventuali integrazioni potranno ancora essere trasmesse con le modalità tradizionali.

    Dopo l’invio:

    • l’istanza verrà esaminata dalla Commissione interministeriale prevista dal D.M. 11 aprile 2011;
    • l’esito verrà comunicato via PEC dall’indirizzo [email protected] (casella non abilitata a ricevere messaggi);
    • il provvedimento sarà visibile anche online tramite l’applicativo stesso.

    Servizio online periodo transitorio

    Le nuove modalità saranno operative dal 3 giugno 2025. Fino al 2 giugno sarà ancora possibile utilizzare i canali tradizionali, ma solo per l’invio di nuove istanze. 

    Da quel momento in poi, tutte le nuove richieste dovranno obbligatoriamente passare per il nuovo sistema digitale.

    Rimangono in vigore le disposizioni delle circolari precedenti (n. 21/2011 e n. 18/2013) nei punti espressamente richiamati dalla nuova circolare.

    Per le imprese che intendono ottenere o aggiornare l’abilitazione alle verifiche periodiche è consigliabile quindi :

    • prepararsi subito alla nuova procedura digitale;
    • verificare l’accesso SPID/CIE e la corretta registrazione dell’Azienda;
    • coordinarsi con i consulenti per eventuali deleghe o accessi tecnici;
    • scaricare i manuali operativi per un corretto utilizzo del portale.

  • Lavoro Dipendente

    Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta

    Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407, che introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento proposto dalla CISL , mira a dare attuazione concreta all’articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. 

    La legge 76 del 15 maggio 2025" Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese"  è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120  del 26 maggio ed entrerà in vigore il 10 giugno p.v.

    Il nuovo impianto normativo si propone di rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d’impresa.

    Vediamo i contenuti in sintesi.

    Legge 76 2025 partecipazione dei lavoratori: obiettivi e principi

    Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva. 

    Ognuna ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa. 

    ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione. 

    Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.

    Partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori: i vantaggi fiscali

    Nel campo della partecipazione gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria:

    • Nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi. 
    • Analogamente, nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità.

    La partecipazione economica e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. In particolare, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%.

    Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.

    Tipo di incentivo Descrizione Importo massimo agevolato Agevolazione fiscale Riferimento normativo
    Distribuzione di utili ai lavoratori Distribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali ai dipendenti tramite contratti collettivi 5.000 € lordi Imposta sostitutiva sui premi di risultato entro tale soglia Art. 5, Ddl 1407
    Azioni in sostituzione dei premi di risultato Attribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato 1.500 € annui Esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti Art. 6, Ddl 1407

    Partecipazione organizzativa e consultiva: il ruolo delle commissioni paritetiche

    La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta. 

    Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili.

    La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.

    Commissione nazionale e formazione preventiva dei lavoratori

    In caso di controversie, le parti potranno  rivolgersi a una nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che sarà istituita presso il CNEL.

    Questa Commissione avrà compiti 

    • Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori.
    • Fornire pareri interpretativi e di indirizzo.
    • Proporre misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.

    Secondo quanto previsto dalla legge, la Commissione sarà composta da:

    • Un rappresentante del CNEL.
    • Un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
    • Tre esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali o gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
    • Dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel CNEL. ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, e il CNEL provvede al suo funzionamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

    Infine, la legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.