• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi

    Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria   per le   imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024

    Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso  un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.

    Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori

    Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :

    Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale

        Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.

        Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.

    Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro

        Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.

        Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.

    Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro

        Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.

        Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

    Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi

        Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.

        Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.

    Controlli e Registrazione

        Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica

    E' stato  firmato il 5 marzo il  decreto ministeriale  di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo  indeterminato.

    A  sorpresa ,  nel  testo del decreto  già bollinato,  è presente una restrizione al testo normativo  per cui,  alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio  2025,   il beneficio  verrebbe riservato  alle assunzioni  a partire dal 31 gennaio 2025.

    Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al  Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori   la richiesta di  di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della  autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.

    In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.

    Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni

    Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva

    • un esonero contributivo transitorio 
    • in favore dei datori di lavoro privati
    • per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    • applicabile per 24 mesi 

    Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo  con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine ,  e  si introduce un altra condizione  (vedi ultimo paragrafo )

    Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione,   conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma 

    • non devono riguardare personale dirigenziale,
    • rapporti di lavoro domestico
    • rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).

    Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.

    • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
    • non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato 
    • a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo.

    Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

    5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

    I datori di lavoro che beneficiano  indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al  versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

    Misura dell’esonero contributivo

    L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo 

    • di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero 
    • di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)

    Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

    Limite di spesa e cumulabilità

    Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 

    • 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 
    • 458,3 milioni per l’anno 2025, 
    • 682,5 milioni per l’anno 2026 e 
    • 254,1 milioni per l’anno 2027. 

    Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.

    La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024)   e incarica l’INPS  di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

    L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..

    Il dl Coesione prevede infine  che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

    Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL

    Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .

    In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio.  Dato che il decreto è stato approvato  dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda  di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo  quelle effettuate  nei prossimi mesi.

    Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro  un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.

    La novità  se confermata con la pubblicazione rischia di  incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.

    Come detto  sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica 

    Diventa essenziale quindi  attendere chiarimenti dal ministero  oltre che la circolare INPS per  i dettagli operativi

  • Lavoro estero

    Regime ricercatori: il reddito rilevante per essere fiscalmente a carico

    La Risposta n. 67/2025 dell'Agenzia delle Entrate, affronta un quesito relativo   agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori che hanno svolto attività all'estero. 

    La questione riguarda specificamente la possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di essere considerato fiscalmente a carico del coniuge.

    Si ricorda che questo regime fiscale prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, rientrano in Italia e acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

    Regime agevolato ricercatori il caso

    Nell'interpello l'Istante, una ricercatrice rientrata in Italia nel 2022, ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità delle detrazioni fiscali per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     La ricercatrice ha precisato che il suo reddito soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro, e ha chiesto se tale reddito possa essere considerato ai fini della detrazione per coniuge a carico, nonostante la quota esente prevista dal regime agevolato. 

    La questione è particolarmente  complessa perché riguarda l'interpretazione delle norme fiscali relative al calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico da coordinare con l'agevolazione cd "rientro dei cervelli".

    Regime agevolato ricercatori : la risposta dell’Ade

    L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha chiarito che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 non deve essere computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerati a carico di un familiare, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. 

    Questo perché la norma non prevede espressamente che la quota esente debba essere aggiunta al reddito complessivo per la verifica del limite reddituale. 

    Pertanto, la quota di reddito esente non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. 

    L'Agenzia ha dunque  confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste. 

    Come di consueto l'Agenzia  precisa che il  parere è stato reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'Istante, assumendo la veridicità e la concreta attuazione delle informazioni fornite.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

    INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025  una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente. 

    Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi  artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace. 

    La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio. 

    Un altro aspetto fondamentale  è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.

    Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive. 

     Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo  transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

    DI seguito una sintesi dei percorsi  da utilizzare.

    Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale

    Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

     Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti  (Finché il servizio non sarà completamente migrato)

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Debiti Contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"

     Accesso all’Agenda Appuntamenti

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Agenda Appuntamenti".

  • Pensioni

    Domanda pensione lavori usuranti entro il 1 maggio 2025

    Con il Messaggio  n.  801 del 05-03-2025  l'Inps fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che maturano i requisiti  per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. (La norma di riferimento è il D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'istituto richiama anche le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.) 

    Va ricordato che la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata  nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e va  presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” . 

    A seguito della domanda l'INPS verifica  la sussistenza dei requisiti e dopo la comunicazione positiva  il lavoratore deve presentare la domanda di pensionamento vera e propria.

    Utile sottolineare anche che:

    •  il diritto matura anche attraverso il cumulo della contribuzione versata nella gestione IVS per lavoro dipendente e nelle gestioni   speciali dei lavoratori autonomi 
    • i requisiti pensionistici  di età vigenti alla data del 31 dicembre 2016  sono confermati fino al 31 dicembre 2026. (non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita).

    Pensione anticipata lavori usuranti i requisiti

    Nel messaggio INPS ricorda che o lavoratori beneficiari sono i seguenti 

    • lavoratori impiegati  in mansioni particolarmente usuranti,  addetti alla c.d. “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, e
    • lavoratori notturni a turni  e  lavoratori notturni  per l’intero anno lavorativo.

    il requisito di anzianità contributiva è pari ad almeno 35 anni,  con età anagrafica variabile  61 anni e 7 mesi, se lavoratori dipendenti, o di 62 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi.

    Fanno eccezione i lavoratori

    • occupati  con turni di notte  per almeno 72 giorni annui  per i quali  l'età minima è di  l’età anagrafica minima deve essere pari a 62 anni e 7 mesi se dipendenti, ovvero 63 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi. 
    • per gli occupati  in turni di notte da 62 a 71 giorni annui  , l’età richiesta  sale di un anno.

    Pensione anticipata lavori usuranti: la domanda

    La domanda di riconoscimento  va presentata in via telematica entro il prossimo 1° maggio 2025, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione indicata nella tabella “A” allegata al DM 20 settembre 2011.

    In esito alla domanda di accesso  il lavoratore può ricevere una delle seguenti comunicazioni 

    1. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
    2. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso  viene comunicata successivamente 
    3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti r

    Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

    Si ricorda che i requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.

    Se necessario il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta 

  • Rubrica del lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2025

    E' stata pubblicata il 4 marzo 2025  la  Circolare Inps n. 50   che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico. 

     

    Importi assegni familiari e limiti di reddito 2025

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti:

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare 50   forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2024 è stata pari allo 2,3%. 

     Di conseguenza

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2024  è fissato all'importo mensile di 603,40 euro 
    • i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2025:
      • 849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
      • 1.487,13 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Si ricorda infine che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

  • Pensioni

    Incentivo posticipo pensione 2025: come si richiede

    Con il messaggio 799 del 5 marzo 2025 INPS chiarisce le modalità di richiesta dello sgravio contributivo previsto per i lavoratori che  pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, scelgano di posticipare l'uscita dal lavoro . 

    La norma, introdotta con la legge di bilancio 2023 sperimentalmente  per i beneficiari di Quota 103, è stata ampliata dalla legge di bilancio 2025  (articolo 1, comma 161,  legge 30 dicembre 2024, n. 207)  garantendo questo incentivo anche ai lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata secondo la  legge Fornero  ( senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi  per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne).

    Vediamo in sintesi di cosa si tratta e come si ottiene.

    Incentivo posticipo pensione: come si applica

    La legge garantisce la    facoltà  ai  lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima   di rinunciare all’accredito nel montante contributivo della quota di contributi  a loro carico, ottenendo invece l'accredito delle somme in busta paga.

    L'importo del bonus  corrisponde a circa il 10% della retribuzione imponibile.

    Le somme  da quest'anno  non sono imponibili ne ai  fini fiscali, ne  ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi  continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

    Il bonus contributivo  cessa 

    •   al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità,  o
    •  al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

    La rinuncia al versamento dei contributi  può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi   ed  è revocabile .

    ATTENZIONE: In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne  da' comunicazione al nuovo datore di lavoro. 

    Il decreto attuativo specificava anche che:

    • l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici,  sono esclusi quindi  ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS  fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
    •  per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della  legge di bilancio 2022,  pari al 3% per imponibili  fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del  decreto lavoro  48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto  ma  gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

    La richiesta per  ottenere il  bonus corrispondente all 'esonero contributivo già dalla prima data utile    va fatta all’Inps,  che verifica i requisiti  e comunica l'esito entro 30 giorni  al datore di lavoro, il quale  riconosce il  beneficio in busta paga .

    Incentivo posticipo pensione: la domanda telematica

    Come anticipato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    La domanda va inviata dal seguente  percorso 

    • “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”
    • Gruppo:      Certificazione
    • Prodotto:     Verifica delle condizioni di accesso
    • Tipo:          Incentivo al posticipo del pensionamento

    L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:

    •  –    direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
    • –    utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti o 
    • –    contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).