• Rubrica del lavoro

    Visite invalidità: semplificazioni dal 2025

    La legge di bilancio  2025 (Legge 207 2024 pubblicata in GU il 31 dicembre 2024) ,  contiene tra le varie misure   molte novità in tema di assistenza e  sostegno  per le disabilità e le dipendenze . 

    Vediamo di seguito in particolare le semplificazioni previste in tema di  visite per la revisione da parte dell' INPS, per le prestazioni a soggetti con  patologie oncologiche e  per invalidità /inabilità.

    Patologie oncologiche: Revisioni INPS solo sulla base dei documenti

    Al Comma 167 la nuova legge di bilancio  modifica il  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sull’assistenza alla disabilità inserendo la previsione che “ Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche    da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap”,  potrà avvenire tramite redazione di verbali anche sulla  base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere  la visita diretta.

    Cio significa che non sarà richiesto obbligatoriamente ai pazienti di presentarsi di persona alle visite di revisione ma che le commissioni potranno valutare le situazioni e definire eventuali modifiche nell'assistenza anche  solamente sulla base della documentazione fornita dagli interessati .

    In ogni caso si potrà richiedere una valutazione diretta tramite la visita .

    Semplificazione accertamentI sanitari per l’invalidità e l’inabilità

    Sempre con riferimento al  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l’assistenza alle persone disabilità , un altro articolo di legge (art 1 comma 168) prevede  una semplificazione  importante che alleggerisce l'impegno dei soggetti disabili e dei loro caregiver . 

    Infatti in caso di contestuale presentazione di istanze per gli  accertamenti di invalidità civile, cecità cIvile, sordità, sordocecità e disabilità,  a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica  competente con gli specialisti che si rendano necessari  

    Interessante notare che viene espressamente specificato che queste disposizioni  si applicheranno anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute   e programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due  diversi accertamenti non sia superiore a tre mesi.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga per gennaio 2025

    Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la  crisi che attraversa il comparto della moda,  relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.

     Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi  entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024

     Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato  (n.160/2024),  ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari  che il periodo tutelato.

    Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate  solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che  illustrerà le relative istruzioni operative.

    Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per  datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.

    Cassa in deroga tessile moda: i destinatari

    Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto  un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature  con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

    Destinatari della Misura

    Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:

    • Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
    • Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
    • Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
    • Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.

    Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.

    Cassa in deroga tessile moda: le domande

    Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 

    Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:

    • L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
    • Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
    • Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.

    I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.

    ATTENZIONE  È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.

    CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti

    L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.

    Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

    I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.

    In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

    Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.

    Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens

    Flusso Uniemens:  I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza.  Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.

    Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.

  • Lavoro Dipendente

    Visite sorveglianza sanitaria: cosa cambia dal 2025

    La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro  introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.

    Giova forse ricordare che la  visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.

     Vediamo cosa cambia dal  12 gennaio 2025 , data di  entrata in vigore della nuova legge.

    Le nuove regole sulle visite preventive

    La prima importante novità  in tema di visite preventive è  che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene. 

    Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.

    Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza

    Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.

    Ricorsi contro i giudizi del medico competente

    Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza  sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

    Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno Unico: data pagamento gennaio 2025

    INPS comunica che daa gennaio 2025,  aderisce al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato in collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei Conti, con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative  e adeguarle ai nuovi strumenti di pagamento.

    Ciò impatta sul pagamento delle rate dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025,  per le quali l'istituto comunica che:

    • le prestazioni che  non hanno subito variazioni, saranno  accreditate  a partire  dal 20 gennaio 2025.
    • Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l’importo oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.
    • Con successivo messaggio sarà comunicato il calendario completo dei pagamenti riferito al primo semestre dell’anno 2025.

     Ricordiamo il calendario dei pagamenti dell' Assegno unico e universale per i figli a carico per l'annualità 2024.

    Date pagamento Assegno Unico 2024 

    Come negli anni scorsi l’INPS  in  collaborazione con la Banca D’Italia ha predisposto il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno

    ATTENZIONE le rate della prestazione  si riferiscono alle situazioni che non abbiano subito variazioni: 

     –     17, 18, 19 gennaio 2024;

    –      16, 19, 20 febbraio 2024;

    –      18, 19, 20 marzo 2024;

    –      17, 18, 19 aprile 2024;

    –      15, 16, 17 maggio 2024;

    –      17, 18, 19 giugno 2024.

     –    17, 18, 19 luglio 2024;

    –     16, 19, 20 agosto 2024;

    –     17, 18, 19 settembre 2024;

    –     16, 17, 18 ottobre 2024;

    –     18, 19, 20 novembre 2024;

    –     17, 18, 19 dicembre 2024.

     Come di consueto, invece, il pagamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di AUU. 

    Nella stessa data  sono accreditate le rate spettanti nell’ipotesi in cui l’AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

    INPS ricorda che il dettaglio sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dell’Istituto sull’importo dell’AUU spettante è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 e CNS) oppure  tramite gli Istituti di Patronato.

    Obbligo DSU aggiornata entro il 30 giugno per gli arretrati 

    Giova anche ricordare che come anticipato nella circolare del 15 dicembre 2022, n. 132,  le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico  NON devono essere ripresentate ogni anno,  fatto salvo  il caso in cui 

    • ci siano variazioni nel nucleo familiare  (nascita  o raggiungimento della maggiore età di un figlio ) oppure 
    • la precedente domanda sia sospesa o respinta

    Obbligatorio invece presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata per ottenere  l'importo corretto dell'assegno Unico 

    Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi  dell'Assegno Unico eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

    ATTENZIONE In assenza di DSU aggiornata viene erogato l'importo minimo e si perde il diritto agli arretrati.

    Inps ricorda che l’ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l’apposito servizio online  sul nuovo Portale unico ISEE, 

    Dati assegno unico primo semestre 2024 

    INP ha reso noti  i dati dell’Osservatorio statistico sull'assegno Unico e universale per i figli  relativi a gennaio -giugno 2024, che segnano un nuovo record . 

    Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l'INPS ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8  milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari, in aumento  rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle  famiglie 41,3 miliardi.

    L'Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari dell'assegno e sui valori economici correlati, riferiti al periodo da marzo 2022 a giugno 2024.

    In dettaglio, per i primi sei mesi del 2024, sono stati beneficiati

    •  6.198.748 nuclei familiari
    • per un totale di9.819.357 figli. 

    Nel mese di giugno 2024, l'importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta  sui 170 €.

    Dati e assegno Unico  terzo trimestre 2024

     È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) con riferimento al periodo marzo 2022 – settembre 2024.

    Nei primi nove mesi del 2024 sono stati erogati 

    • assegni per 14,8 miliardi di euro, 
    • a  6.275.778 i nuclei familiari 
    • per un totale di 9.947.102 figli.

    A settembre 2024 l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 euro, e va da: 

    • circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro) a
    •  224 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).
  • Lavoro Dipendente

    Cassa integrazione 2025: le novità in legge di bilancio

    Il Governo ha predisposto   nella nuova manovra finanziaria, Legge 207 2024,  un pacchetto di ammortizzatori sociali con misure destinate a settori specifici in crisi e alle grandi aziende impegnate in ristrutturazioni complesse. 

    Inoltre c'è una norma che modifica le modalità di fruizione della Cassa integrazione contestualmente allo svolgimento  di un altro rapporto di lavoro. 

    Vediamo qualche dettaglio in più. 

    Cassa integrazione compatibilità con secondo lavoro

    La legge  di bilancio  2025 modifica l’articolo 8 del Decreto legislativo n. 148/2015 ridefinendo le regole sulla compatibilità tra:

    •  i trattamenti di integrazione salariale e 
    • lo svolgimento di attività lavorative, sia subordinate che autonome. 

    La nuova disciplina prevede che il lavoratore beneficiario di un ammortizzatore sociale possa intraprendere attività lavorative senza perdere automaticamente il trattamento per l’intera durata del rapporto di lavoro. La perdita del beneficio sarà limitata esclusivamente alle giornate effettivamente lavorate, a prescindere dalla durata del contratto. Tale novità punta a incentivare la ricerca attiva di nuove opportunità lavorative.

    La legge conferma, tuttavia, che la mancata comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di un’attività lavorativa comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, effettuate dai datori di lavoro, saranno valide anche ai fini della comunicazione preventiva. Viene però esclusa la validità delle comunicazioni effettuate dalle agenzie di somministrazione, in quanto non rispettano i requisiti di tempestività (il termine per queste comunicazioni è fissato al giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa, come indicato all’articolo 4-bis, comma 4 del Dlgs 181/2000).

    ATTENZIONE L’applicazione di queste modifiche, già formalmente in vigore da ieri 12 gennaio,  richiede un aggiornamento delle istruzioni operative da parte dell’INPS, che attualmente si basano sulla circolare n. 18/2022, rilasciata in seguito alla Legge di Bilancio 2022.

    Cassa integrazione e altri ammortizzatori in legge di bilancio 2025

    Ai commi 188 197 art 1 legge di bilancio  2025 sono presenti le misure di proroga degli ammortizzatori sociali . In particolare:

    Settore della Pesca

    La legge di Bilancio conferma ancora una volta  il sostegno ai lavoratori del settore della pesca durante i periodi di fermo biologico e normativo, con uno stanziamento di 30 milioni di euro. Questo importo finanzierà un’indennità di massimo 30 euro giornalieri per i dipendenti delle imprese di pesca marittima, inclusi i soci delle cooperative di piccola pesca.

    Aree di Crisi Industriale Complessa

    Per sostenere i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, vengono allocati ulteriori 70 milioni per il 2025, destinati a prorogare la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) e la mobilità in deroga. Questo intervento, concordato tra governo e regioni, mira a favorire la rioccupazione attraverso politiche attive e potrà estendersi fino a 12 mesi.

    Aziende in Cessazione

    Un supporto speciale viene riservato alle aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva, permettendo loro di accedere a una Cigs per la gestione degli esuberi di personale, finanziata con 100 milioni di euro, in un’ottica di rilancio post-pandemico e post-crisi energetica.

    Ilva e Formazione per Bonifiche

    Il gruppo Ilva riceverà 19 milioni di euro per il 2025, destinati a sostenere i lavoratori e a promuovere la formazione per le bonifiche. La misura riguarda circa 2.100lavoratori di Ilva, Sanac e Taranto Energia, con un costo medio annuo di 9.500 euro per dipendente.

    Riorganizzazioni e Crisi Aziendale

    Per il triennio 2025-2027, sono stanziati 100 milioni per la Cigs in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, offrendo fino a 12 mesi di integrazione salariale per attenuare gli impatti occupazionali locali.

    Altri Sostegni: CIGS Call Center e Aziende Strategiche

    La manovra prevede infine  ulteriori 20 milioni per il 2025 a supporto dei lavoratori dei call center e stabilisce fondi per le aziende di interesse strategico nazionale con più di mille dipendenti. Queste ultime, in riorganizzazione, potranno accedere a un’ulteriore  periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025, con uno stanziamento di 63,3 milioni di euro, al fine di preservare l’occupazione e il capitale di competenze aziendali.

  • Edilizia

    Distacco lavoratori edili: nuovi modelli iscrizione e guida CNCE

    Sono  accessibili online, nella sezione “Mobilità Internazionale” del sito della Commissione Nazionale Casse Edili  – CNCE, i moduli unici nazionali necessari per l’iscrizione di imprese e lavoratori in distacco presso le Casse Edili e le Edilcasse.

    Questi moduli, disponibili in diverse lingue, sono stati sviluppati per semplificare e uniformare gli adempimenti richiesti, grazie a istruzioni comuni inviate alle Casse per gestire in modo più efficace le imprese impegnate in distacco transnazionale.

    I moduli e le istruzioni sono stati sviluppati nell’ambito del progetto CNCE Incontra, grazie alla collaborazione tra la CNCE e le Casse. Con il supporto del progetto europeo Post-meet, questi materiali sono stati rivisti, tradotti in sette lingue (italiano, inglese, albanese, polacco, romeno, sloveno e spagnolo) e promossi per garantire una maggiore accessibilità.

    Procedura per l’iscrizione di lavoratori stranieri alla CNCE

     Si ricorda che le imprese straniere devono inviare alla Cassa competente territorialmente:

    • Modulo unico completo oppure
    • Modulo unico ridotto, se corredato dalla comunicazione preventiva di distacco già trasmessa alle autorità italiane.

    I lavoratori, invece, devono inoltrare una scheda anagrafica contenente le coordinate bancarie e una copia del documento d’identità per accedere ai benefici offerti dalle Casse.

    Casse edili la guida multilingue per le imprese edili in distacco

    La CNCE informa che parallelamente, è stata aggiornata la guida al distacco presente sul sito, in linea con le recenti modifiche ai moduli per l’esonero dall’iscrizione in Cassa, validi per le imprese regolarmente registrate presso istituzioni equivalenti in Austria, Francia, Germania e San Marino. 

    Qui il testo della GUIDA

    Sono stati inoltre rivisti i moduli per le imprese edili italiane che desiderano inviare lavoratori in questi paesi.

    Nei prossimi mesi, la CNCE rilascerà una guida multilingue dettagliata, finanziata sempre dal progetto Post-meet, che offrirà ulteriori chiarimenti sulle normative italiane per le imprese edili in distacco.

    Nella sezione Mobilità internazionale del sito CNCE sono presenti anche molte FAQ   sul tema e link a portali  nazionali internazionali per ulteriori informazioni 

  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera : le novità dal 2025

    La  Legge di Bilancio 2025,  ovvero la legge 207 2024 ormai in vigore,   introduce  due importanti  novità per i lavoratori  frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale. 

    Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri,  recepisce le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023,  anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo,   e include anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

    Frontalieri Svizzera: novità nella Legge di Bilancio 2025

    In particolare all' art.1 commi 97-99 si prevede che "nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".

     Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro

    Frontalieri e Distaccati novità legge di Bilancio 2025

    Il comma 99  chiarisce invece che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR “si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”.

    In sostanza  anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo significa che la base imponibile del loro reddito sarà calcolata sugli importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sugli effettivi guadagni percepiti.

    Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.

    ebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata  potrebbe  estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente,  e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.

    Un esempio  potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema  si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello  428 2023

    Occorre attendere comunque ora che è stata confermata la norma,  le istruzioni applicative  che dovrebbero essere emanate dell'Amministrazione finanziaria.