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Controllo a distanza via GPS: maxi multa anche se autorizzato
Nuovo severo intervento del Garante per la privacy in tema di controllo a distanza dei lavoratori attraverso il sistema GPS installato nei veicoli aziendali.
Con il provvedimento N.101187 del 16 gennaio reso noto con la newsletter del 21 marzo 2025 è stata infatti comminata una sanzione di 50 mila euro a un datore di lavoro per l'utilizzo di un sistema di geolocalizzazione, supper autorizzato dall'ispettorato del lavoro, in maniera illecita.
Il provvedimento sottolinea infatti l’importanza di trasparenza e proporzionalità nel trattamento dei dati personali sul lavoro.
L’uso di sistemi di geolocalizzazione deve rispettare il principio di minimizzazione, garantendo che le informazioni raccolte siano strettamente necessarie e trattate nel rispetto della privacy dei dipendenti
Vediamo di seguito i dettagli della vicenda.
Divieto controllo a distanza: il reclamo
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato il 23 settembre 2024 da un lavoratore contro una società di autotrasporti , ex datore di lavoro, per presunte violazioni delle normative sulla protezione dei dati personali. In particolare si evidenziava l’installazione di un sistema di geolocalizzazione nei veicoli aziendali senza aver informato adeguatamente i dipendenti e senza aver seguito le procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 della Legge 300/1970).
Il Garante ha esaminato il caso alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018).
e ha richiesto chiarimenti alla società.
Quest’ultima ha risposto affermando di aver ottenuto autorizzazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Cagliari-Oristano per l’uso del sistema di geolocalizzazione il 19 maggio 2021. L’autorizzazione era stata concessa per tutelare il patrimonio aziendale, garantire la sicurezza sul lavoro e migliorare l’organizzazione produttiva.
La società ha anche dichiarato che:
- Aveva informato i dipendenti tramite un’informativa affissa in bacheca.
- Gli autisti non erano autorizzati a usare i mezzi fuori dall’orario di lavoro.
- I dati erano trattati in conformità agli articoli 5 e 6 del GDPR.
- La geolocalizzazione rimaneva attiva anche durante le pause di lavoro.
- I dati raccolti non erano associati direttamente al conducente, ma solo al veicolo.
Nonostante ciò, la società non ha risposto a una successiva richiesta di informazioni del Garante, il che ha portato all’avvio di un procedimento sanzionatorio e a verifiche da parte della Guardia di Finanza.
Risultati delle ispezioni e istruttoria sul produttore del sistema GPS
Il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza ha accertato che la società utilizzava il sistema di geolocalizzazione WAY di TIM, attivato nel maggio 2021. Dall’indagine sono emerse diverse criticità:
- Tutti i mezzi aziendali erano dotati del sistema di geolocalizzazione.
- I dati erano raccolti continuativamente (con un ritardo di 3-5 minuti).
- Il nome dell’autista era associato al veicolo al momento dell’installazione, ma non aggiornato in tempo reale.
- L’azienda aveva fornito informazioni incomplete ai lavoratori, senza specificare tutti i dettagli sul trattamento dei dati.
- Era possibile risalire all’identità del conducente incrociando più database.
Il Garante ha quindi avviato un’istruttoria anche su WAY S.r.l., fornitore del servizio di geolocalizzazione. L’azienda ha confermato che:
- TIM era il responsabile del trattamento e WAY il sub-responsabile.
- Il sistema registrava dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e dati cronotachigrafici.
- Esisteva una funzione per disattivare la geolocalizzazione (pulsante privacy), ma non era stata attivata.
- La piattaforma consentiva di registrare dati personali come nome e numero di patente del conducente.
Controllo a distanza con GPS le violazioni e le sanzioni
Dall’esame delle prove raccolte, il Garante ha individuato diverse violazioni del GDPR e del Codice della Privacy, tra cui:
- a) Violazione degli artt. 5, 13 e 88 del GDPR
L’informativa fornita ai dipendenti era inadeguata e incompleta, in quanto:
Non chiariva che i conducenti fossero identificabili indirettamente.
Conteneva informazioni contraddittorie e refusi.
Non spiegava chiaramente che la geolocalizzazione avveniva continuativamente, anche nelle pause.
- b) Violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5 GDPR)
Il trattamento dei dati era sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate. Il sistema registrava informazioni:
In modo continuativo e non solo quando necessario.
Anche durante le pause lavorative, violando il principio di minimizzazione.
Per 180 giorni, un periodo eccessivo rispetto alle esigenze aziendali.
c) Violazione dell’art. 157 del Codice Privacy
La società non ha risposto a una richiesta di informazioni del Garante, rendendo necessario l’intervento della Guardia di Finanza.
Sanzioni e misure correttive
In base agli accertamenti, il Garante ha adottato le seguenti misure correttive e sanzionatorie:
La società dovrà:
Aggiornare l’informativa in modo chiaro e dettagliato.
Adeguare il sistema di geolocalizzazione rispettando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
Il Garante ha imposto una sanzione di 50.000 euro, valutando:
La gravità della violazione, che ha coinvolto circa 50 dipendenti.
La durata del trattamento illecito, in corso dal 2021.
L’assenza di precedenti violazioni da parte della società.
Il provvedimento viene inoltre pubblicato sul sito del Garante, considerando la lesione dei diritti dei lavoratori e la necessità di dissuasione per altre aziende.
La società deve adeguarsi entro 60 giorni. In caso di mancata conformità, potrebbero essere applicate ulteriori sanzioni.
La società ha 30 giorni per pagare la sanzione o 60 giorni per presentare ricorso al tribunale ordinario.
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Retribuzione variabile convertita in welfare: imponibile per l’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77 del 20.3. 2025, ha chiarito che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata al raggiungimento di obiettivi aziendali o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 del TUIR se non è destinata alla generalità o a categorie di dipendenti.
Retribuzione variabile in welfare: il caso
La questione riguarda una società operante nel settore energetico che riconosce ai propri lavoratori retribuzioni variabili (MBO) legate al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. I dipendenti possono decidere di convertire parte di questa retribuzione in specifiche prestazioni di welfare aziendale, come:
- Versamenti a fondi pensione integrativi;
- Spese per attività ricreative ed educative;
- Servizi di assistenza per anziani o non autosufficienti;
- Abbonamenti al trasporto pubblico;
- Buoni acquisto per generi di prima necessità.
La società ritiene che tali benefit rientrino nelle deroghe previste dall'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, e siano quindi esenti da imposizione fiscale anche quando erogati come parte di un sistema premiale individualizzato.
Retribuzione variabile e welfare aziendale: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia ha ribadito nel nuovo documento di prassi che il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce che tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile.
Le deroghe a questo principio sono limitate e devono rispettare precisi requisiti normativi.
Nello specifico, ricorda l'Agenzia, la detassazione delle prestazioni di welfare è applicabile solo se tali benefit sono destinati alla "generalità" o a "categorie di dipendenti", secondo le prassi consolidate ( vengono richiamate in particolare le Circolari n. 326/97, n. 28/2016 e n. 5/2018).
Nel caso specifico presentato nell'interpello , il welfare aziendale è rivolto a una platea di lavoratori selezionata in base a criteri di performance e valutazioni manageriali. La popolazione interessata è costituita per il 61% da quadri e per il 3% da impiegati, individuati in base alla mansione ricoperta.
L'Agenzia ha concluso dunque che il sistema incentivante MBO, convertito in welfare, non soddisfa i criteri di generalità richiesti dalla normativa. Pertanto, la conversione della retribuzione variabile in welfare resta imponibile, non potendo beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 51 del TUIR.
Inoltre, dato che le deroghe al principio di onnicomprensività non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste dalla legge, si esclude la possibilità di un'esenzione fiscale per la retribuzione convertita in welfare su base volontaria.
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CCNL trasporto locale: ok all’accordo 2024-26
E' stata ratificato con intesa firmata presso il ministero delle Infrastrutture l'accordo di rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 del trasporto pubblico locale firmato l'11 dicembre 2024 dalle parti in causa Asstra, Anav e Agen da una parte e Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dall'altra, che hanno quindi revocato lo sciopero previsto per il 1 aprile dei mezzi pubblici. Contrari sono rimasti i Comitati COBAS
Il rinnovo interessa oltre 120mila autoferrotranvieri e arriva dopo una lunga trattativa sciolta grazie anche alla approvazione di un d.lgs che aumenta le accise sul gasolio di 1 centesimo consentendo cosi la copertura da parte dello Stato dei costi degli aumenti retributivi previsti . Di seguito le prime indicazioni sulle novità in attesa del testo.
I dirigenti delle associazioni datoriali hanno espresso particolare soddisfazione per il risultato che si spera aiuti a risolvere i problema della carenza di autisti che assilla il comparto ormai da tempo.
Per la Filt-Cgil inoltre dopo gli aumenti salariali, si auspica una riforma più ampia del settore.
Rinnovo ccnl trasporto locale: le novità economiche
L’intesa prevede:
- aumento medio a regime di 160 euro dei minimi retributivi tabellari in due tranche.
- una tantum di 500 euro lordi per il periodo pregresso,
- nuovo Edr, elemento distinto della retribuzione di 40 euro lordi mensili , per 14 mensilità.
Inoltre entro sei mesi dall’accordo di rinnovo, le parti hanno concordato di definire a livello aziendale intese per regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnate dall’erogazione di 40 euro mensili lordi per 12 mesi.
In assenza di questi accordi dal 1° gennaio 2026, saranno erogati 20 euro convertibili in 2 giornate di permesso retribuito anche nei casi di lavoro part-time (in base all’orario stabilito nel contratto individuale).
Ne godranno anche i dipendenti a tempo determinato in organico alla data di sottoscrizione dell’intesa.
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Certificazione Unica INPS 2025 le istruzioni
INPS ha comunicato con avviso sul sito che è già disponibile online la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024 dall'Istituto,
Si tratta in particolare della certificazione ufficiale dei compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura da INPS , indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La CU è accessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, in linea con l’impegno costante dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi. L'istituto sottolinea che le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.783.143.
Tra le principali novità della CU 2025 vi sono:
- L'inserimento nella CU Ordinaria (CUO) dei dati relativi all'Assegno Unico Universale per i figli a carico erogato dall'INPS.
- L'esonero dalla certificazione per i sostituti d'imposta che operano in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, ai sensi delle nuove disposizioni legislative.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato il conguaglio fiscale per l’anno 2024, determinando:
- Il riepilogo delle ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi corrisposti.
- Il recupero delle imposte a debito sulle erogazioni successive fino a capienza delle somme disponibili.
- La trattenuta delle addizionali regionale e comunale in forma rateale da gennaio a novembre 2025.
Per i pensionati con redditi fino a 18.000 euro, le imposte dovute superiori a 100 euro sono prelevate in massimo 11 rate senza interessi.
Ecco le modalità per ottenere il documento.
Certificazione Unica INPS come ottenerla
Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso:
“I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.
I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.
La CU 2025 è disponibile anche su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.
In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:
- Patronati, CAF e professionisti abilitati.
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.
- Numero verde dedicato 800 434320.
- Contact center multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile, a pagamento secondo piano tariffario).
- Email, inviando richiesta all’indirizzo [email protected] (per chi non ha la PEC).
- Canale utenza fragile, servizio rivolto a utenti con disabilità e anziani, che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS.
- Spedizione cartacea alla residenza del titolare su richiesta tramite call center o email.
- Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.
ATTENZIONE: I CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce “Modelli”.
Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.
I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.
Certificazione Unica INPS: Richiesta da terzi e rettifiche
La CU può essere richiesta anche da:
- Persona delegata, che deve allegare alla domanda la delega firmata dal titolare della CU e le copie dei documenti di identità di entrambi.
- Eredi del titolare deceduto, che devono presentare, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro qualità di eredi.
L'INPS ha messo a disposizione anche un servizio di rettifica per correggere eventuali errori nella Certificazione Unica, accessibile tramite il portale MyINPS o presso le strutture territoriali dell'Istituto.
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Sicurezza: precisazioni INL su sanzioni e macchinari datati
L'ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con la Conferenza Stato Regioni ha pubblicato la circolare 2668 2025 in cui dà nuove indicazioni operative e interpretative riguardanti:
- l'applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e
- le direttive su attestaziononi di conformità e libretti d'uso delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE.
L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme e corretta delle normative vigenti, in linea con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Sicurezza: Sanzioni uniche per categorie omogenee di precetti
La circolare chiarisce il concetto di "categoria omogenea" per quanto riguarda i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Secondo l'articolo 68 del d. lgs. n. 81/2008, la violazione di più precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea è considerata una singola violazione. Questo significa che se più precetti appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, quelli relativi alla stabilità e solidità) vengono violati, si applica una sola sanzione. Al contrario, violazioni appartenenti a categorie diverse comportano sanzioni separate.
Sicurezza e conformità macchine: gli obblighi del datore di lavoro
Per le macchine prodotte prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento è il d. lgs. n. 81/2008, che richiede la conformità ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V.
La circolare precisa che quindi il datore di lavoro deve assicurare che tali macchine siano sicure attraverso una valutazione dei rischi, senza l'obbligo di un'attestazione da parte di un tecnico abilitato. Durante le ispezioni, si verifica la conformità ai requisiti di sicurezza senza necessità di documentazione aggiuntiva.
Libretto d'Uso e Manutenzione per Macchine Ante d.p.r. n. 459/1996
La nota ricorda infine che le macchine costruite prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non richiedono un libretto di uso e manutenzione completo. Tuttavia, il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche o istruzioni operative che includano le norme comportamentali e le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, come indicato nell'Allegato V del d. lgs. n. 81/2008.
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Licenziamento nullo se il comportamento dell’azienda è vessatorio
Con la sentenza 6966 del 16 marzo 2025 la Cassazione ha confermato la nullità di un licenziamento in quanto manifestamente ritorsivo perche il lavoratore non era in condizione di effettuare la prestazione lavorativa dato che gli era stata assegnata un auto nella quale non riusciva a entrare per la sua corporatura,
Ecco i dettagli del caso e le decisioni delle corti
Licenziamento ritorsivo: il caso e i giudizi di merito
Il lavoratore A.A., impiegato come “guardia particolare giurata” nell’ambito del CCNL Vigilanza privata, è stato licenziato dalla Spa con lettera del 31 ottobre 2019. Il provvedimento disciplinare che aveva portato al licenziamento era stato avviato per presunte mancanze – in particolare per un reiterato rifiuto di prestare la propria attività – e per una contestuale situazione di presunta insubordinazione. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti ha evidenziato che:
- Il lavoratore aveva continuato a rendersi disponibile e a svolgere le proprie mansioni nonostante le difficoltà, ad esempio per il fatto che gli era stato assegnato un mezzo di servizio inadeguato (un’autovettura non adatta alla sua corporatura).
- le richieste da lui avanzate per la rotazione dei turni non erano state accolte, configurando così una situazione di trattamento vessatorio e, in sostanza, ritorsivo.
La Corte d’Appello ha dichiarato la nullità del licenziamento, ritenendolo manifestamente ritorsivo. In particolare, il giudice ha evidenziato che:
- Il provvedimento era stato adottato in seguito a un procedimento disciplinare, in cui non era emerso alcun elemento che giustificasse un “totale inadempimento” da parte del lavoratore.
- Le circostanze concrete – come l’assegnazione di un mezzo inadeguato e la mancata presa in carico delle richieste del dipendente – indicavano chiaramente una condotta punitiva e vessatoria da parte della società.
Di conseguenza, la Corte d’Appello ha ordinato:
- La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
- Il pagamento di un’indennità calcolata in base all’ultima retribuzione mensile, per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione, unitamente al calcolo del TFR e accessori.
Licenziamento ritorsivo: il ricorso e le motivazioni della Cassazione
La Spa aveva proposto ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi principali:
- L’asserita omissione da parte della Corte d’Appello di considerare che il lavoratore avesse rifiutato in modo totale l’esecuzione della prestazione.
- Una presunta carenza di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti in tema di inadempimento.
- L’affermazione dell’insussistenza della natura ritorsiva del licenziamento, data l’assenza di prove adeguate.
- Contestazioni in merito all’errata applicazione delle disposizioni sulla liquidazione delle spese di lite.
- L’argomentazione secondo cui il lavoratore avrebbe esercitato il diritto di opzione, facendo cessare il rapporto alle dipendenze della società.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate tutte le tesi sollevate:
Primo e Secondo Motivo: La valutazione delle circostanze – inclusa la condotta del lavoratore, il comportamento della società e la configurazione dei reciproci inadempimenti – è rimasta di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale ha correttamente accertato che il lavoratore non aveva manifestato un “totale rifiuto” ingiustificato, bensì una risposta alla condotta vessatoria dell’impresa.
Terzo Motivo: La prova della natura ritorsiva del licenziamento è stata valutata in modo unitario e globale, risultando in una decisione che, seppur anche in via presuntiva, fondava il rigetto del licenziamento.
Quarto Motivo: Non sono state riscontrate irregolarità nella gestione delle spese processuali; la discrezionalità del giudice nell’ammontare delle spese rientra nei limiti previsti dalla legge.
Quinto Motivo: Questo motivo è stato dichiarato processualmente inammissibile, essendo venuto meno l’interesse ad agire a seguito di successive precisazioni fornite dalla società.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna.
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Durc e Rottamazione quater: attenzione ai versamenti
L'INAIL ha illustrato , con una nota indirizzata alle proprie strutture, gli effetti del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (noto come "Milleproroghe"), convertito in legge il 21 febbraio 2025, con particolare attenzione all'articolo 3-bis che come noto riapre i termini per la "rottamazione-quater".
I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata ma che sono decaduti per mancato o insufficiente pagamento entro il 31 dicembre 2024, possono presentare richiesta di adesione entro il 30 aprile 2025. Vediamo le conseguenze sul possesso del DURC per gli interessati alla nuova adesione.
Leggi per approfondire Rottamazione quater le regole per la domanda
DURC e riammissione alla Rottamazione quater
Nella nota INAIL si concentra in particolare sugli effetti di questa nuova adesione sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Ovviamente chi non aveva ottemperato agli obblighi della "rottamazione-quater" non possiede il DURC, ma la riapertura dell'agevolazione consente di ottenerlo immediatamente, anche con previsione di pagamenti rateali .
La norma richiama le disposizioni dell'articolo 1, comma 240, della Legge 197/2022, che prevedono l'applicazione dell'articolo 54 del Decreto Legge 50/2017 per il rilascio del DURC. Questo articolo stabilisce che il DURC può essere rilasciato dopo la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, purché siano rispettati gli altri requisiti di regolarità.
Quindi, i debitori possono ottenere il DURC presentando la domanda di riammissione all'Agenzia entro il prossimo 30 aprile.
Tuttavia, il possesso del DURC non è definitivo : il pagamento delle cartelle deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate consecutive fino al 2027.
L'INAIL sottolinea saranno monitorate le tempistiche dei pagamenti e se un debitore non rispetta le scadenze, il DURC non verrà più rilasciato e quelli già rilasciati saranno annullati con la motivazione "Revoca definizione agevolata".
In sintesi, presentare la richiesta di riammissione è vantaggioso anche ai fini dell documento di regolarità contributiva , ma è fondamentale avere l'intenzione di pagare quanto dovuto, altrimenti la regolarità contributiva verrà persa immediatamente e retroattivamente.