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Assegno Unico: data pagamento gennaio 2025
INPS comunica che daa gennaio 2025, aderisce al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato in collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei Conti, con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative e adeguarle ai nuovi strumenti di pagamento.
Ciò impatta sul pagamento delle rate dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025, per le quali l'istituto comunica che:
- le prestazioni che non hanno subito variazioni, saranno accreditate a partire dal 20 gennaio 2025.
- Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l’importo oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.
- Con successivo messaggio sarà comunicato il calendario completo dei pagamenti riferito al primo semestre dell’anno 2025.
Ricordiamo il calendario dei pagamenti dell' Assegno unico e universale per i figli a carico per l'annualità 2024.
Date pagamento Assegno Unico 2024
Come negli anni scorsi l’INPS in collaborazione con la Banca D’Italia ha predisposto il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno
ATTENZIONE le rate della prestazione si riferiscono alle situazioni che non abbiano subito variazioni:
– 17, 18, 19 gennaio 2024;
– 16, 19, 20 febbraio 2024;
– 18, 19, 20 marzo 2024;
– 17, 18, 19 aprile 2024;
– 15, 16, 17 maggio 2024;
– 17, 18, 19 giugno 2024.
– 17, 18, 19 luglio 2024;
– 16, 19, 20 agosto 2024;
– 17, 18, 19 settembre 2024;
– 16, 17, 18 ottobre 2024;
– 18, 19, 20 novembre 2024;
– 17, 18, 19 dicembre 2024.
Come di consueto, invece, il pagamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di AUU.
Nella stessa data sono accreditate le rate spettanti nell’ipotesi in cui l’AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.
INPS ricorda che il dettaglio sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dell’Istituto sull’importo dell’AUU spettante è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 e CNS) oppure tramite gli Istituti di Patronato.
Obbligo DSU aggiornata entro il 30 giugno per gli arretrati
Giova anche ricordare che come anticipato nella circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico NON devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui
- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio ) oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta
Obbligatorio invece presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata per ottenere l'importo corretto dell'assegno Unico
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi dell'Assegno Unico eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.
ATTENZIONE In assenza di DSU aggiornata viene erogato l'importo minimo e si perde il diritto agli arretrati.
Inps ricorda che l’ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l’apposito servizio online sul nuovo Portale unico ISEE,
Dati assegno unico primo semestre 2024
INP ha reso noti i dati dell’Osservatorio statistico sull'assegno Unico e universale per i figli relativi a gennaio -giugno 2024, che segnano un nuovo record .
Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l'INPS ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari, in aumento rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle famiglie 41,3 miliardi.
L'Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari dell'assegno e sui valori economici correlati, riferiti al periodo da marzo 2022 a giugno 2024.
In dettaglio, per i primi sei mesi del 2024, sono stati beneficiati
- 6.198.748 nuclei familiari
- per un totale di9.819.357 figli.
Nel mese di giugno 2024, l'importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta sui 170 €.
Dati e assegno Unico terzo trimestre 2024
È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) con riferimento al periodo marzo 2022 – settembre 2024.
Nei primi nove mesi del 2024 sono stati erogati
- assegni per 14,8 miliardi di euro,
- a 6.275.778 i nuclei familiari
- per un totale di 9.947.102 figli.
A settembre 2024 l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 euro, e va da:
- circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro) a
- 224 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).
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Indennità antitubercolari 2025
La Circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2025 emessa dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione fornisce aggiornamenti sugli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2025.
Gli adeguamenti si basano sulle disposizioni del decreto del 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come ogni anno gli importi delle indennità antitubercolari sono stabiliti in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall’articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88.
Il decreto del 15 novembre 2024 ha definito una variazione perequativa delle pensioni per il 2024 (+5,4%) e ha indicato un ulteriore adeguamento per il 2025 pari a +0,8%.
Tabella importi indennità antitubercolari 2025
La circolare precisa che le procedure automatizzate per la liquidazione delle indennità antitubercolari sono state aggiornate per riflettere i nuovi importi.
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025 e riguardano anche le indennità giornaliere per i primi 180 giorni di assistenza, calcolate come equivalenti all’indennità di malattia.
Se l’indennità di malattia risulta inferiore a € 15,80, si applica l’importo fisso aggiornato.
Indennità Antitubercolari 2024-2025
Tipologia Importo 2024 Importo 2025 Indennità giornaliera per gli assistiti assicurati € 15,67 € 15,80 Indennità giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 7,84 € 7,90 Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti assicurati € 26,12 € 26,33 Indennità post-sanatoriale giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 13,06 € 13,16 Assegno di cura o di sostentamento mensile € 105,38 € 106,22 -
Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025
Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.
La nuova funzione presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.
Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.
Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”
Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali:
- almeno due anni per cessioni quinquennali e
- quattro anni per quelle decennali.
Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.
infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo.
L'INPS come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito.
Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.
Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe
Il messaggio 85 2025 precisa quindi che :
- I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto.
- I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino.
- Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole.
- L' INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.
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Frontalieri Svizzera : le novità dal 2025
La Legge di Bilancio 2025, ovvero la legge 207 2024 ormai in vigore, introduce due importanti novità per i lavoratori frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale.
Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri, recepisce le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023, anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo, e include anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.
Frontalieri Svizzera: novità nella Legge di Bilancio 2025
In particolare all' art.1 commi 97-99 si prevede che "nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".
Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro
Frontalieri e Distaccati novità legge di Bilancio 2025
Il comma 99 chiarisce invece che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR “si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”.
In sostanza anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo significa che la base imponibile del loro reddito sarà calcolata sugli importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sugli effettivi guadagni percepiti.
Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.
ebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata potrebbe estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente, e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.
Un esempio potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello 428 2023.
Occorre attendere comunque ora che è stata confermata la norma, le istruzioni applicative che dovrebbero essere emanate dell'Amministrazione finanziaria.
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Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA
Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 cd. "Milleproroghe"ha prorogato nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA e alla Gestione separata
La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.
Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025
Come anticipato il differimento riguarda
- la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e
- la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,
Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.
L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti le norme e prassi di riferimento:
- Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
- Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
- Circolare n. 58/2024.
- Decreto-legge n. 215/2023.
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Certificati di malattia: sanzioni per mancato rispetto della privacy
La protezione della privacy dei lavoratori e dei cittadini rimane una priorità assoluta, e le violazioni sono da sanzionare duramente.
Lo evidenzia un nuovo recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali che ha comminato una sanzione da 17 mila euro per il rilascio di un certificato medico che riportava dettagli sul reparto sanitario responsabile della prestazione e per altre inadempienze.
Vediamo ulteriori dettagli nei prossimi paragrafi
Garante privacy no ai dati sulla salute nei certificati medici
Il caso riguardava una paziente che aveva segnalato una violazione da parte di un’Azienda Sanitaria Territoriale, colpevole di aver rilasciato un certificato medico che indicava dettagli specifici sul reparto ospedaliero dove era stata erogata la prestazione sanitaria.
Questi dettagli, come il timbro con la specializzazione del medico o il nome della struttura, costituiscono informazioni potenzialmente riconducibili allo stato di salute della persona, in violazione dei principi fondamentali di protezione dei dati personali.
Il Garante ha sottolineato che i certificati medici destinati a giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso devono contenere esclusivamente le informazioni strettamente necessarie, senza alcun riferimento che possa rivelare la natura delle condizioni di salute.
Questa violazione ha portato l’Azienda Sanitaria a ricevere una sanzione amministrativa di 17mila euro.
Certificati medici e Privacy by design: un obbligo, non un’opzione
Oltre alla violazione del principio di minimizzazione dei dati, il Garante ha accertato un mancato rispetto del principio di privacy by design.
Questo principio richiede che, fin dalla progettazione di processi e moduli, vengano adottate misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali.
Nel caso specifico, l’Azienda non aveva predisposto adeguati accorgimenti per evitare la diffusione di informazioni sensibili nei certificati medici.
Nonostante l’intervento del Garante abbia portato l’Azienda a modificare i moduli e a formare il personale sul trattamento dei dati, il ritardo nell’adozione di queste misure ha avuto conseguenze gravi: un numero potenzialmente elevato di pazienti è stato coinvolto per un lungo periodo.
Inoltre, l’Azienda ha aggravato la situazione non rispondendo tempestivamente alle richieste di informazioni da parte dell’Autorità, incorrendo in ulteriori violazioni del Codice della Privacy.
Questo caso rappresenta un monito per tutte le organizzazioni sanitarie e non , chiamate a garantire non solo la qualità dei servizi ma anche il pieno rispetto dei diritti alla riservatezza dei cittadini, pena sanzioni rilevanti e danni alla propria reputazione.
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CCNL Federturismo: le novità del rinnovo 2025-27
A ben 6 anni dalla scadenza del precedente contratto, dopo varie mobilitazioni e scioperi, i sindacati del settore turismo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria, hanno siglato il 21 dicembre 2024 l’Ipotesi di accordo sul nuovo Contratto nazionale dell'Industria turistica applicato a migliaia di dipendenti delle aziende della filiera turistica.
Il rinnovo del Ccnl ha vigenza triennale dal 1° gennaio 2025 al 31 12 d2027 e prevede un aumento salariale a regime di 200 euro, in linea con gli altri contratti del settore e un una tantum di
- 450 euro per le strutture ricettive
- 320 euro per le imprese di viaggio.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul testo del contratto .
CCNL Federturismo: gli aspetti normativi del rinnovo
Sulla parte normativa il comunicato stampa sindacale evidenzia:
- l’intervento sull’esternalizzazione dei servizi di pulimento e riassetto delle camere e altri servizi, estendendo la procedura per il confronto sindacale prevista per la prima esternalizzazione anche ai successivi cambi appalti, garantendo il trattamento normativo e economico del contratto nazionale del settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore.
- una norma anche per l’internalizzazione di tali servizi (insourcing)
- tutela della genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali che saranno computati nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità senza comportare riduzione di ferie e permessi retribuiti.
- Sul welfare contrattuale ; le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per elaborare l’aggiornamento dello Statuto dell’Ebit.
- Sulle pari opportunità, in conformità alla normativa UE in tema di parità di genere, le parti hanno definito la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata "Garante della Parità", demandando la materia al secondo livello di contrattazione.
- Attenzione anche al contrasto alla violenza di genere, con la previsione di ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, da riconoscere alle lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di essere trasferita ad altra unità produttiva.
- si prevedono anche sul contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro, iniziative di formazione e informazione del personale, da realizzarsi anche attraverso l’Ebit, l’ente bilaterale di settore,e da condividersi con le Rsu/Rsa e le organizzazioni sindacali territoriali.
CCNL Federturismo: aumenti retributivi e welfare
L'accordo di rinnovo prevede le seguenti novità dal punto di vista economico :
Aumenti della Paga Base Nazionale
Decorrenza Aumento (Livello Medio C2) Gennaio 2025 85 euro Giugno 2025 30 euro Maggio 2026 35 euro Aprile 2027 50 euro Aumenti per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi
<Decorrenza Aumento (Livello Medio C2) Gennaio 2025 70 euro Settembre 2025 30 euro Settembre 2026 30 euro Giugno 2027 40 euro Dicembre 2027 30 euro Una Tantum
Decorrenza Importo Gennaio 2025 225 euro Giugno 2025 225 euro Una Tantum per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi
Decorrenza Importo Febbraio 2025 100 euro Giugno 2025 110 euro Novembre 2025 110 euro Il testo del rinnovo precisa che gli importi Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale (ad es. T.F.R..) Non possono essere assorbiti da superminimi ad personam o acconti sui futuri aumenti.
Saranno liquidati a favore dei lavoratori in forza al momento dell’erogazione e verranno riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando mese intero quello con più di 15 giorni di attività lavorativa prestata.
Per i lavoratori part time gli importi saranno calcolati in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
Per i lavoratori in forza alla data del 21.12.2024 spetterà la rispettiva quota di Una tantum riproporzionata anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto.
3- Previsto inoltre, per il rilancio della contrattazione di secondo livello , un elemento economico di garanzia, fino a 186 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Il rinvio al secondo livello contempla l’erogazione di elementi economici integrativi e del premio di risultato correlati ai risultati aziendali.
Sull’assistenza sanitaria integrativa è stato previsto l’aumento del contributo al fondo Fon.Tur. a decorrere dal 2027, pari a 3 euro.
CCNL Federturismo: l’ente bilaterale EBIT
L’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) è stato costituito il 7 giugno 2000 da FEDERTURISMO Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
L’E.B.I.T. è lo strumento per lo svolgimento delle attività indicate nel CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
L'E.B.I.T. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni del Settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionali; programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo e, sulle prospettive di sviluppo e sulle previsioni occupazionali. Inoltre, l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica può intervenire, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, nel Settore turistico (qui il testo del regolamento) sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e dunque interessati da periodi di sospensione dell’attività.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.ebitnet.it