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Referendum 2025: tutti i quesiti spiegati bene
L'8 e il 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. Quattro quesiti sono stati promossi dalla CGIL e da altre associazioni della società civile, mentre il quinto è stato proposto dal partito Piu Europa con il sostegno di Possibile, PSI, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista . Le proposte di referendum hanno ampiamente superato, con milioni di firme, il limite minimo di 500mila adesioni necessario.
Va ricordato che i referendum sono abrogativi, cioè chiedono di cancellare alcune norme per ripristinare le regole precedenti.
I cinque quesiti referendari in estrema sintesi sono i seguenti:
- Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti: Si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs act che riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,L'obiettivo è ripristinare la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, in tutti i casi di licenziamento illegittimo.
- Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese: Questo quesito mira a eliminare il tetto massimo all'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, consentendo al giudice di determinare l'importo senza limiti predefiniti .
- Contratti a termine: Si propone l'abrogazione di alcune norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti a tempo determinato e le condizioni per le proroghe e i rinnovi
- Responsabilità solidale negli appalti: Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore, per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici .
- Cittadinanza italiana per stranieri: Si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana .
Di seguito vediamo meglio il contenuto dei quesiti e come si vota sia in Italia che dall'estero.
Referendum 2025: cosa succede se si vota sì
Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti
Si propone l'abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che disciplina il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act.
Riguarda le aziende con oltre 15 dipendenti e in particolare gli assunti a partire dal 2015 (data di entrata in vigore della riforma)
Si chiede in pratica di ripristinare la possibilità di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente in caso di licenziamento giudicato illegittimo dai giudici, come previsto in precedenza dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa modifica è stata raccomandata dalla Corte costituzionale e da molte sentenze della Corte di Cassazione
Per approfondire vedi Licenziamenti e reintegra: novità dalla Corte costituzionale
Indennità in caso di licenziamento nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti)
in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto, cioè priva di giustificato motivo o di giusta causa. CGIL ricorda che i dipendenti delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) sono circa 3 milioni e 700mila . Votando sì, si cancella il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato e si affida al giudice l'incarico di determinare il giusto risarcimento (la reintegra nel posto di lavoro non è prevista per le piccole imprese). Anche in questo caso la corte di cassazione spesso si è espressa per una maggiore tutela dei lavoratori.
Contratti a termine
Si propone l'abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti a tempo determinato con proroghe e rinnovi , Nello specifico di vorrebbe reintrodurre l’obbligo di una “causale”, cioè di indicare il motivo per cui si ricorre a tale forma di contratto anche per i contratti fino a 12 mesi. Oggi infatti l'obbligo di spiegare le motivazioni scatta solo dai 12 mesi ai 24 mesi di durata ( oltre questa soglia il contratto a termine è vietato). (Vedi in merito Contratto a tempo determinato le regole) Inoltre, sarebbero eliminate le attuali deroghe che consentono proroghe o rinnovi più flessibili.
Responsabilità solidale negli appalti
Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Se vince il SÌ:Il committente diventa corresponsabile degli infortuni anche quando la causa è un rischio specifico dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. In pratica, si estenderebbe il principio della responsabilità solidale per la sicurezza del lavoratore.
Se vince il NO: Il committente non sarà responsabile se l’infortunio è collegato a un rischio specifico proprio dell’impresa appaltatrice. La responsabilità resterà quindi limitata, come ora.
Cittadinanza italiana: da 10 a 5 anni
Attualmente la cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia. Il referendum punta ad abbreviare questo termine anche perche dal momento della richeista fatta dall'interessato passano solitamente anni prima di ottenerla
Se vince il SÌ Il termine richiesto sarà ridotto da 10 a 5 anni, facilitando l’accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri non comunitari che risiedono regolarmente nel Paese.
Se vince il NO: Il requisito attuale rimane invariato: saranno ancora necessari 10 anni di residenza per presentare la domanda di cittadinanza.
Referendum 2025: il voto dall’estero
Gli italiani residenti all'estero possono partecipare ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 attraverso il voto per corrispondenza, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nello specifico:
- i cittadini iscritti all'AIRE riceveranno il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza all'estero, senza bisogno di fare domanda, entro il 21 maggio 2025. Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro le ore 16:00 locali di giovedì 5 giugno 2025. In alternativa, gli elettori residenti all'estero potevano scegliere di votare in Italia comunicando la propria opzione all'Ufficio consolare competente entro il 10 aprile 2025.
- Gli elettori non iscritti all'AIRE perche temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data delle votazioni, nonché i familiari conviventi, possono optare per il voto per corrispondenza inviando una richiesta al proprio Comune di iscrizione elettorale entro il 7 maggio 2025.
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di contattare l'Ufficio consolare di riferimento.
Referendum 2025: Come e quando si vota – il Quorum
Date e orari: Domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.
Modalità di voto: Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito. Per ogni scheda, si potrà votare "Sì" per abrogare la norma o "No" per mantenerla.
Quorum: Perché un referendum sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Anche non andare a votare quindi comporta la scelta indiretta di non far passare le richieste di modifica delle norme esistenti.
Conseguenze del SI e del NO tabella di sintesi
Quesito Argomento Conseguenze del SÌ Conseguenze del NO 1 Reintegra nei contratti a tutele crescenti per le aziende oltre i 15 dipendenti Più casi di reintegra nel posto di lavoro, anche nei contratti Reintegro raro, in genere solo indennizzo (da 6 a 36 mesi di stipendio) 2 Indennità per licenziamenti ingiustificati in piccole imprese Il giudice potrà decidere l’importo del risarcimento senza limiti Massimo 6 mensilità di retribuzione, anche in casi gravi 3 Contratti a termine e obbligo di causale Motivazione per il contratto a termine sempre obbligatoria Nessuna causale necessaria sotto i 12 mesi 4 Responsabilità del committente per infortuni Committente responsabile anche per rischi specifici Nessuna responsabilità per rischi dell’appaltatore 5 Accesso alla cittadinanza italiana Bastano 5 anni di residenza per richiedere la cittadinanza Servono 10 anni di residenza continuativa per fare la richiesta -
Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef.
In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.
Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.
Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:
- superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
- per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
- chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
- il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;
inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.
Scendiamo più nel dettaglio.
Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto
Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- reddito complessivo del contribuente,
- numero di figli fiscalmente a carico.
Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Le soglie di reddito sono due:
- a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro,
- e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro.
L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.
I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.
La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo
Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.
Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.
Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E

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Regime impatriati 2025 e patto di sospensione del contratto
Con la risposta n. 142/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Nello specifico si conferma che, in linea generale, la stipula di un patto di sospensione del contratto non è di per sé causa ostativa per l’accesso al nuovo regime agevolato previsto dal D.lgs. n. 209/2023.
Tuttavia, ai fini della concreta applicabilità dell’agevolazione, resta necessario verificare in fase di controllo tutti gli elementi di fatto e i requisiti soggettivi previsti dalla norma. Vediamo i dettagli del caso e la risposta
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il caso riguarda un cittadino italiano assunto da una società italiana dal 2007, successivamente distaccato all’estero in varie fasi fino al 2022, con incarichi svolti per un’altra società estera.
Nel gennaio 2023, l’interessato ha stipulato un patto di sospensione del rapporto di lavoro con la società italiana subentrata nel contratto originario, sospensione valida fino a dicembre 2025.
Tale accordo è stato finalizzato per permettergli di accettare un nuovo impiego all’estero presso la stessa società in cui aveva già lavorato fuori dall’Italia.
Il patto non prevedeva alcuna retribuzione né obblighi contributivi o assicurativi.
A maggio 2023, l’interessato ha trasferito la residenza all’estero e intende rientrare in Italia a partire dal 2026, riprendendo il rapporto con il datore di lavoro sospeso. L’interessato possiede anche un titolo di laurea valido per dimostrare l’elevata qualificazione richiesta dal regime agevolativo.
Il dubbio sollevato riguarda la possibilità di accedere al nuovo regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2026, nonostante l’interruzione formale e temporanea del contratto tramite il patto di sospensione.
I requisiti indicati dall’Agenzia
L’articolo 5 del D.lgs. n. 209/2023 prevede che i redditi di lavoro prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, fino a un massimo di 600.000 euro annui. Per poter fruire dell’agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il contribuente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al rientro;
- Deve risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni consecutivi;
- L’attività lavorativa deve essere prestata in misura prevalente sul territorio nazionale;
- Deve possedere una qualificazione o specializzazione elevata (ai sensi del D.lgs. n. 108/2012 e del D.lgs. n. 206/2007).
- Il periodo minimo di permanenza all’estero può salire a sei o sette anni se il lavoratore è impiegato, prima e dopo il rientro, dallo stesso soggetto o da una società appartenente al medesimo gruppo, definito secondo l’art. 2359 del codice civile.
In base ai chiarimenti precedenti forniti dall’Agenzia (risposta n. 41/2025), per valutare il rispetto dei requisiti temporali di residenza estera è necessario verificare se il lavoratore presta la propria attività, prima e dopo il trasferimento, per lo stesso datore di lavoro o per un soggetto del medesimo gruppo.
Se non vi è coincidenza, bastano tre anni di residenza estera; altrimenti, il minimo si eleva.
Patto di sospensione e regime impatriati: la posizione dell’Agenzia
Nella risposta n. 142/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per determinare l’accesso al regime impatriati, occorre anzitutto verificare se vi sia o meno coincidenza tra i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro all’estero e in Italia. In caso di mancanza di coincidenza (cioè, se le società non fanno parte dello stesso gruppo), il periodo minimo richiesto di residenza estera è di tre anni.
Nel caso in esame, il lavoratore rientrerà in Italia per riprendere il lavoro con la società con cui aveva sospeso il rapporto. Tuttavia, poiché non è possibile accertare nell’ambito dell’istanza di interpello se questa società e quella estera facciano parte dello stesso gruppo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.), l’Amministrazione si limita a indicare che, in assenza di coincidenza tra i soggetti, l’agevolazione è accessibile con almeno tre anni di residenza estera. Inoltre, la stipula di un patto di sospensione del rapporto di lavoro, anche se prorogato, non rileva come ostacolo normativo per l’accesso all’agevolazione. Non essendovi specifici vincoli nella norma in merito a sospensioni contrattuali, questa circostanza non influisce sulla possibilità di applicare il regime agevolato.
L’Agenzia ha però precisato che non è di sua competenza accertare né l’effettiva appartenenza delle società al medesimo gruppo, né la residenza fiscale del lavoratore o la sua effettiva qualificazione specialistica: tali aspetti sono riservati all’attività di controllo e non rientrano nell’ambito applicabile all’interpello.
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Formazione digitale gratuita per disoccupati: Corso EDO del Ministero del Lavoro
È partita il 19 maggio 2025 l’iniziativa EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Si tratta di un corso online e gratuito di 16 ore, pensato per migliorare le competenze digitali di base dei cittadini in cerca di occupazione.
Al termine è previsto un test finale e il rilascio di un attestato riconosciuto da presentare ai Centri per l’Impiego per rafforzare il propriio cv e ottenere proposte di lavoro
La partecipazione non è aperta a tutti: l’invito viene inviato esclusivamente ai cittadini disoccupati o in transizione lavorativa che risultano registrati nei sistemi pubblici SIISL o SIU.
Questi sistemi includono chi ha sottoscritto un Patto per il Lavoro o beneficia di misure come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
L'invito arriva tramite email o SMS personalizzati contenenti il link alla piattaforma e-learning.
A chi è rivolto e cosa prevede il corso EDO
Il corso EDO si rivolge a utenti già inseriti nei percorsi di politica attiva del lavoro, ovvero:
- disoccupati presi in carico dai Centri per l’Impiego e profilati nel sistema SIISL.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE, in un ambiente digitale moderno, sicuro e fruibile anche da smartphone. È pensato per essere semplice e inclusivo, conforme agli standard di accessibilità WCAG 2.1
Il contenuto del corso è composto da 56 moduli formativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, suddivisi in 4 aree principali:
- Alfabetizzazione su dati e informazioni (navigazione, valutazione, gestione contenuti);
- Comunicazione e collaborazione (interazione online, identità digitale, netiquette);
- Creazione di contenuti digitali (sviluppo, copyright, programmazione);
- Sicurezza informatica (protezione dati e dispositivi).
I moduli sono interattivi, ricchi di esercitazioni pratiche e pensati per essere completati in autonomia
Vedi qui la brochure ministeriale per ulteriori dettagli
Come partecipare e ottenere l’attestato
Una volta ricevuto l’invito tramite email o SMS, il cittadino potrà visitare la landing page del progetto e accedere alla piattaforma con il proprio link personalizzato.
Da quel momento, avrà 15 giorni di tempo per completare le 16 ore di formazione e superare il quiz finale a 20 domande.
Al termine del corso, sarà possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Regione per il rilascio dell’attestato di partecipazione
In caso di dubbi o problemi tecnici, sè disponibile un servizio di assistenza online tramite URP, con una sezione di FAQ aggiornata e la possibilità di richiedere supporto diretto.
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Contributi Inarcassa per le società: approvato il regolamento
Il Regolamento Generale Inarcassa del 2025, approvato il 15 aprile 2025, è stato approvato anche dai Ministeri vigilanti. L'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2026.
Il testo disciplina l’iscrizione e gli obblighi previdenziali specifici delle società che offrono servizi di architettura e ingegneria.
Si applica a tre tipologie di soggetti:
- le Società di Ingegneria (società di capitali o cooperative con oggetto sociale tecnico),
- le Società di Professionisti (costituite solo da iscritti agli albi professionali) e
- le Società tra Professionisti (disciplinate dalla Legge 183/2011 e dal D.I. 34/2013, con presenza obbligatoria di professionisti iscritti in albi o elenchi).
Previdenza INARCASSA: gli obblighi di comunicazione
Tutte le società devono registrarsi presso gli archivi di Inarcassa e fornire annualmente, entro il 31 ottobre, dati aggiornati su PEC, volume d’affari e composizione societaria.
Inarcassa esercita attività di vigilanza ispettiva e di controllo incrociato, potendo richiedere documentazione, inviare questionari, e acquisire informazioni da Agenzia delle Entrate su dichiarazioni IVA e IRPEF. La comunicazione annuale deve includere anche eventuali accertamenti definitivi. I soggetti devono inoltre certificare, quando richiesto, le attività chiavi in mano e le operazioni a IVA differita.
Le comunicazioni sono obbligatorie anche in caso di assenza di attività o volume d’affari nullo.
Come si calcola il volume d'affare:
- Per le Società di Ingegneria con attività “chiavi in mano” (art. 2, comma 2), il volume imponibile è determinato applicando percentuali standard (10% fino a 3 milioni di euro e 5% oltre).
- Le altre società devono calcolare il volume d’affari sulla base dei corrispettivi per attività svolte da ingegneri e architetti, siano essi soci, dipendenti o collaboratori.
Contributi INARCASSA società, sanzioni e vigilanza
Le società sono tenute ad applicare una maggiorazione percentuale (4% dal 2012 al 2024) sui corrispettivi rilevanti ai fini IVA come contributo integrativo da versare a Inarcassa, anche in caso di agevolazioni fiscali o mancato incasso.
ATTENZIONE Per le Società tra Professionisti, il calcolo avviene sulla quota di partecipazione dei soci iscritti agli albi. Il versamento avviene anche mediante modello F24 e in modalità telematica.
Allegata al testo è presente la tabella riepilogativa delle aliquote contributive integrative, fisse al 4% per gli anni dal 2012 al 2024.
Sono previste sanzioni per
- omessa o ritardata comunicazione (1.652 euro, aggiornati annualmente) e
- per infedele dichiarazione (50% dei contributi evasi).
In caso di ritardato pagamento dei contributi , si applicano maggiorazioni mensili e interessi legati al tasso BCE.
Il Regolamento prevede inoltre prescrizioni e decadenze quinquennali per crediti e obblighi dichiarativi.
Per rimediare a irregolarità non ancora sanzionate, sono previsti :
- istituti di ravvedimento operoso (con riduzioni fino al 70%) e
- accertamento con adesione (con riduzioni fino al 70% per soggetti “virtuosi”).
SCARICA QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO
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Assegno incollocabilità INAIL: importo 2025 e modalità di richiesta
L'assegno di incollocabilità INAIL 2025 è pari a 308,23 euro. Lo ha stabilito il decreto del ministero del lavoro n. 52 2025, pubblicato il 13 maggio (v. sotto le istruzioni INAIL)
Giova ricordare che si tratta di una prestazione economica, erogata dall'INAIL cui hanno diritto :
- invalidi per infortunio o
- invalidi per malattia professionale
che siano titolari della rendita INAIL e che si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio al lavoro riservato alle persone con disabilità.
Assegno di incollocabilità: i requisiti
I requisiti specifici per ottenere l’assegno sono i seguenti:
- età non superiore ai 65 anni
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
Assegno incollocabilità: come fare domanda
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Assegno incollocabilità importo 2023
Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.
INAIL ha fornito le istruzioni con la circolare n. 34 del 26 luglio 2023.
Assegno incollocabilità 2024
Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura di € 305,78.
La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.
Assegno Incollocabilità 2025
Con decreto del Ministero del lavoro n 52 del 18 aprile 2025, pubblicato il 13 maggio nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2023 ed il 2024, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro.
In data 20 maggio l'Istituto ha chiarito con la circolare 31 2025 che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.
Allegati: -
Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti
Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.
L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022.
Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda.
Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.
Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021
Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.
Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.
Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano.
Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.
La normativa e il chiarimento dell’Agenzia
Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:
- assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti,
- impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e
- prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.
Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.
Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.
In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.
Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati
La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L’agevolazione potrà essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.
Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015».
Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.