• TFR e Fondi Pensione

    Tassazione compensazioni di fine rapporto: chiarimenti dall’Agenzia

    Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime IFR, riferite agli anni 2020-2024, sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto. 

    Per esse si applica la tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, in coerenza con la natura previdenziale e compensativa della misura. 

    Così l'Agenzia nella risposta a interpello n. 198 del 30 luglio 2025. Ecco i dettagli del caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Il caso al vaglio dell’Agenzia

    Nel 2020, un ente pubblico ha introdotto un nuovo  trattamento previdenziale interno per il proprio personale, in sostituzione del precedente trattamento di fine rapporto (TFR o TFS) gestito tramite INPS. 

    Questo cambiamento è stato formalizzato in un nuovo Regolamento, in attuazione dell’art. xx del decreto-legge n. xy/aaaa, con l’adozione di una nuova indennità denominata IFR (Indennità di Fine Rapporto).

    Tale modifica ha comportato una riduzione del 30% dell’importo dell’IFR rispetto al trattamento previsto precedentemente

    Per attenuare gli effetti di questa decurtazione e in attesa di un nuovo assetto definitivo a partire dal 2025, l’ente ha previsto specifiche “misure compensative” destinate al personale in servizio nel periodo transitorio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.

    In particolare, la delibera dell’ente ha stabilito che il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 potesse scegliere tra:

    1. il nuovo regime dell’IFR (con riduzione del 30%),
    2. il tradizionale TFR accompagnato da previdenza complementare,
    3. oppure il solo TFR.

    In ogni caso, è stato previsto il riconoscimento di somme a titolo di compensazione, calcolate come differenza tra quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema e quanto effettivamente maturato con il nuovo regime, riferite unicamente al periodo 2020-2024.

    L’ente ha quindi presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere quale trattamento fiscale applicare a queste somme “compensative”: tassazione separata (più favorevole) oppure ordinaria?

    L’istante ha proposto l’applicazione della tassazione separata, sostenendo che:

    • le somme si riferiscono anche ad annualità pregresse e non solo all’anno in corso di corresponsione;
    • esse sono accessorie a prestazioni previdenziali e, in quanto tali, dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.

    La risposta dell’Agenzia: tassazione separata secondo il TUIR

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/2025, ha accolto l’interpretazione proposta dall’ente. 

    Richiamando gli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986), ha precisato che le somme in oggetto rientrano nella categoria delle “indennità equipollenti al TFR”, cioè quelle somme una tantum corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e commisurate alla durata dello stesso.

    In particolare, l’art. 17 prevede che tali somme, anche se diverse dal TFR, siano soggette a tassazione separata se connesse alla fine del rapporto lavorativo. L’art. 19, comma 2-bis, regola il calcolo dell’imposta per queste indennità, prevedendo uno sconto forfettario per ogni anno di servizio e un’aliquota media determinata in base alla durata del rapporto.

    Secondo l’Agenzia, le misure compensative oggetto del quesito:

    1. sono collegate al rapporto di lavoro;
    2. sono finalizzate a riequilibrare un trattamento pensionistico ridotto;
    3. derivano da una delibera dell’ente che agisce come datore di lavoro pubblico.

    Pertanto, si tratta di indennità “equipollenti” al TFR e, come tali, devono essere assoggettate alla tassazione separata, più favorevole per i lavoratori rispetto a quella ordinaria, che considera i redditi percepiti nell’anno nel loro complesso.

  • Imposta di registro

    Cittadinanza: Imposta di registro unica per la sentenza su più persone

    Con la Risposta n. 196/2025, del 30 luglio  l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta determinazione dell'imposta di registro per le sentenze che riconoscono la cittadinanza italiana a più soggetti appartenenti a un medesimo nucleo familiare

    Il dubbio, sollevato tramite interpello da un contribuente, nasceva dalla volontà di registrare, presso l’Agenzia, un provvedimento giudiziario che riconosceva la cittadinanza non solo al ricorrente principale, ma anche a sua figlia e a due nipoti, tutti nati all’estero.

    Il quesito chiedeva, cioè,  se l' imposta di registro dovesse essere corrisposta una sola volta per l’intero atto, o se fosse dovuta separatamente per ciascuna persona menzionata nella sentenza. 

    Secondo l’istante, sulla base del combinato disposto dell’articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR) e dell’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso decreto, l’imposta dovuta per gli atti giudiziari dovrebbe essere sempre in misura fissa, indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel provvedimento.

    Riconoscimento cittadinanza: imposta sull’atto non sulle persone

    Nel suo parere, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che ai fini dell’imposta di registro rileva non il documento in sé, bensì il contenuto negoziale dell’atto, cioè la sua “intrinseca natura” e gli “effetti giuridici” prodotti. Ciò vale anche per gli atti giudiziari, come la sentenza in oggetto. L’articolo 20 del TUR prevede, infatti, che l’imposta si applichi in base alla sostanza giuridica dell’atto e non alla sua forma apparente.

    In merito alla possibilità che più disposizioni contenute in un atto diano luogo a tassazioni autonome, l’articolo 21 del TUR distingue due ipotesi:

    1. se le disposizioni sono autonome e non strettamente collegate tra loro, ciascuna è soggetta ad imposta separata;
    2. se invece esiste un legame necessario e inscindibile tra le varie disposizioni, l’imposta è unica e si applica solo alla disposizione più onerosa.

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato che questa seconda ipotesi è di stretta interpretazione e si applica solo quando la connessione tra le disposizioni è imposta dalla legge o deriva dalla loro intrinseca natura.

    Viene sottolineato che nel caso  in esame non si tratta di disposizioni patrimoniali ma di accertamenti privi di contenuto economico. Per questo motivo, l’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 21 e ritiene che si debba fare riferimento esclusivo al regime ordinario previsto per gli atti giudiziari non patrimoniali.

    Imposta di registro e atti giudiziari: chiarimenti normativi

    Secondo l’articolo 37 del TUR, sono soggetti a registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono controversie civili, anche in via parziale. L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, stabilisce che gli atti giudiziari “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” sono soggetti a imposta fissa. In particolare, la lettera d) del comma 1 dello stesso articolo prevede che l’imposta sia pari a 200 euro per atti come quelli di riconoscimento della cittadinanza, che non implicano alcuna statuzione patrimoniale.

    Ne consegue che una sentenza di riconoscimento della cittadinanza che riguarda più persone, ma che non contiene elementi economico-patrimoniali, costituisce un unico atto giudiziario da assoggettare a un’imposta di registro in misura fissa. Non vi è, dunque, alcuna frammentazione dell’atto ai fini fiscali in relazione al numero di soggetti coinvolti.

     Il principio espresso con questa risposta può essere esteso, in linea generale, a tutti quegli atti giudiziari che non comportano trasferimenti di ricchezza o riconoscimenti economici, pur coinvolgendo più destinatari.

  • La busta paga

    Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia

    La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

     Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025,  riguardante il trattamento fiscale di indennità  “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.

    L'azienda istante precisava  in particolare che in base ad un nuovo  accordo sindacale,  in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:

    • ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
    • oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.

    La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.

    Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa

    Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.

     Come noto  lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

    L’Agenzia  richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.

    il diniego dell’Agenzia: motivazioni

    L'Agenzia  sottolinea  che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa. 

    Questo elemento è determinante:  la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.

    Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.

    Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto  la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

  • Lavoro Dipendente

    Decontribuzione SUD: in Uniemens verifica automatica per le PMI

    Con il messaggio 2398 del 30 luglio 2025 INPS   informa che è stata resa disponibile una nuova funzionalita online nelle denunce mensili Uniemens  che verifica in automatico se l'azienda rispetta i criteri per  fruire  della Decontribuzione SUD ovvero l'  esonero dal versamento dei contributi previdenziali, (articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) destinato alle  microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

     Vengono anche fornite le precisazioni per il superamento dell'eventuale blocco delle domande.

    Verifica automatica forza lavoro e superamento del blocco

    L'istituto  infatti che a norma dell’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione

    Il regolamento  prende  dunque in considerazione i tre seguenti criteri:

    – il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

    – il fatturato annuo;

    – il totale di bilancio annuo.

    In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

    • 1. meno di 250 occupati;
    • 2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, 3. un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

     Dato che per la qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento, l'istituto ha reso  disponibile una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza .

    Lo strumento impedisce di fatto,  in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

    Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione  anche l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

    In questo casi  il soggetto interessato dovrà fornire, se richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio .

  • Lavoro Dipendente

    Congedo parentale 2025: istruzioni e verifica dei periodi utilizzati

    La circolare INPS n.95 del 26. maggio  2025 ha fornito le istruzioni dettagliate per la fruizione dell'ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità innalzata all' 80% (invece che 30)  come previsto dall' ultima legge di bilancio. 

    L'istituto ha comunicato nel messaggio 2078 2025 che è stata attivata una funzionalità che consente il controllo dei periodi di congedo  richiesti,   utilizzati  o indennizzati  per consentire una facile pianificazione da parte dei genitori. 

    Ecco i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Indennità congedo 80%: a chi spetta – tabella sintetica ed esempi

    A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) possono beneficiare di un'indennità più alta. La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio.

     I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

    La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti: sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS. 

    Inoltre, è necessario che il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo determinate date (31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024) per poter accedere all' indennità piu alta. vedi tabella sotto .

    In generale, il diritto all’80% spetta solo se si ha un lavoro dipendente al momento della richiesta del congedo. Le amministrazioni pubbliche gestiscono direttamente questi congedi per i propri dipendenti.

    In sintesi:

    Mese di congedo parentale Indennità Decorrenza Condizioni
    1° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2023 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2022
    2° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2024 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2023
    3° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2025 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2024
    Ulteriori 6 mesi 30% della retribuzione Regime vigente Indipendente da reddito
    Ultimi 2 mesi 0% (salvo basse soglie di reddito) Regime vigente Possibile indennità se reddito basso

    Riportiamo due dei 4 esempi forniti dalla circolare:

    Esempio A) – Figlio nato il 20 novembre 2024;

    – la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;

    – il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

    I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

    Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

    Esempio B)   – Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;

    – il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l’ulteriore mese di congedo indennizzabile all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;

    – il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

    Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

    La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

    Congedo parentale: come si richiede?

    La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    –    tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

    –    tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

    –    tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Nuovo servizio Contatore congedo parentale

    Dal 30 giugno 2025 è attiva, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”, la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Il servizio consente ai genitori di verificare in autonomia i periodi di congedo parentale richiesti e autorizzati, con o senza indennità, riferiti a figli nati, adottati o affidati negli ultimi 12 anni.

    La funzione è stata introdotta per agevolare il calcolo e la pianificazione dei periodi di astensione dal lavoro per la cura dei figli, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il sistema consente di consultare:

    • il totale dei periodi di congedo parentale richiesti,
    • i giorni riconosciuti con indennità,
    • i giorni riconosciuti senza indennità.

    È inoltre disponibile il dettaglio dei periodi accolti, respinti o ancora in lavorazione. La funzionalità non restituisce risultati per figli che abbiano superato i 12 anni di età (o maggiorenni in caso di adozione/affidamento da oltre 12 anni), in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.

    Modalità di accesso e utilizzo

    Il servizio è disponibile al seguente link: Domande di maternità e paternità – INPS

    • Una volta effettuato l’accesso, è possibile:
    • selezionare il figlio di riferimento,
    • consultare il totale dei giorni fruiti (con e senza indennità),
    • accedere al dettaglio tramite il pulsante “Dettaglio periodi”,
    • applicare filtri personalizzati,
    • visualizzare le domande presentate e lo stato della lavorazione.

    Congedo parentale: limiti individuali e di coppia

    La funzione consente di tenere sotto controllo anche i limiti individuali e di coppia  per i congedi di maternità/paternità stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001.

    Si ricorda che :

    • ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (7 mesi per il padre in alcune condizioni),
    • il limite complessivo di entrambi i genitori è di 10 mesi (inferiore alla somma dei due limiti individuali), elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

  • ISEE

    ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni

    L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo  di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:

    • minori di 3 anni, 
    • almeno 3 figli minori, o 
    • persone con disabilità/non autosufficienza,

    anche quando non indicato espressamente in domanda.

    Incompatibilità ADI e SFL

    L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.

    Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.

    Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura  avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI.   se il soggetto è in possesso dei requisiti.

    Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura

    Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi  però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.

    Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS. 

    Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.

  • Edilizia

    Piattaforma patente a crediti: disponibile il manuale di istruzioni

    E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per  garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.

    L'Ispettorato Nazionale del lavoro  ha reso ora  disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare in dettaglio :

    •  le procedure e le funzionalità disponibili e
    • i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

    La piattaforma di servizio per la patente a crediti è raggiungibile all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it

    Consulta QUI il Manuale operativo PAC.

    Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante

    Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

    Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate

     La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo)   ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto: 

    1. La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i  soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
    2.  La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.

    Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa

    Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:

    1. i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
    2. le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
    3. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
    4. gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).

    Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)

    Informazioni visualizzabili – Modalità e finalità di accesso

    Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:

    • Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
    • Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
    • Punteggio iniziale e aggiornato.
    • Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
    • Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.

    L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).

    I titolari o delegati possono accedere direttamente.

    Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.

    Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:

    • Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
    • Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
    • Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA 

    Sicurezza informatica e trattamento dei dati

    Per la sicurezza dei dati sulla piattaforma vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:

    • Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
    • Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
    • Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
    • I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.

    Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.

    I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.