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Appalti: decreto MIT sulla qualificazione delle stazioni
E' stata pubblicato sul sito istituzionale il decreto 279 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che fornisce orientamenti operativi per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
Il testo è strutturato in due parti principali,
- Prima Parte – Sistematizzazione normativa:
Presenta il quadro normativo, illustrando gli articoli di riferimento e le novità introdotte per migliorare la gestione degli appalti pubblici.
Spiega il sistema di qualificazione, un processo che mira alla riduzione della frammentazione e alla professionalizzazione del public procurement.
- Seconda Parte – Proposte e incentivi:
Propone misure per incentivare la qualificazione e l’uso delle centrali di committenza anche per appalti al di sotto delle soglie obbligatorie.
Fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti per raggiungere i requisiti minimi di qualificazione.
Il documento si conclude con un allegato esplicativo che sintetizza gli elementi chiave del sistema di qualificazione, tra cui le soglie applicabili, i requisiti per i diversi livelli di qualificazione e le sanzioni previste in caso di non conformità.
Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni
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Obiettivi del Sistema di Qualificazione e supporto
Il Decreto si concentra sulla qualificazione delle stazioni appaltanti in linea con il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). L’obiettivo è migliorare l’efficienza, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione attraverso criteri di qualità e strumenti di aggregazione.
Il documento enfatizza l'importanza di un approccio collaborativo, basato su standard elevati di professionalizzazione e trasparenza.
Le stazioni appaltanti sono invitate a sfruttare appieno le opportunità offerte dal sistema per garantire un’evoluzione continua verso l’eccellenza operativa.
Viene anche ricordato che è disponibile il supporto Giuridico del MIT per l'assistenza tecnica e interpretativa per stazioni appaltanti tramite un servizio centralizzato.
Anche ANAC offre pareri consultivi e precontenziosi per risolvere controversie e migliorare la conformità.
Istruzioni Operative Qualificazione delle Stazioni Appaltanti:
Le principali indicazioni in estrema sintesi :
Adesione minima: Tutte le stazioni appaltanti sono invitate a qualificarsi, anche al livello base, per migliorare la gestione tecnica e amministrativa degli appalti.
Verifiche periodiche: utile effettuare simulazioni periodiche con l'applicativo ANAC per monitorare la conformità ai requisiti e identificare aree di miglioramento.
Supporto digitale: Utilizzare piattaforme digitali per semplificare il processo di qualificazione e garantire trasparenza.
Utilizzo delle Centrali di Committenza:
Le stazioni non qualificate devono ricorrere a centrali di committenza qualificate per gestire appalti di rilevante importanza o complessità.
Si incoraggia la collaborazione tra enti attraverso reti di stazioni appaltanti specializzate per materia o settore.
Formazione e professionalizzazione:
Favorire l’aggiornamento del personale interno per aumentare la capacità amministrativa e tecnica.
L’ausilio di stazioni appaltanti qualificate è consigliato per trasferire competenze e know-how.
Monitoraggio e incentivi:
ANAC svolge un monitoraggio continuo delle qualificazioni per identificare trend e criticità.
Sono previsti incentivi per stazioni appaltanti che dimostrano esperienza, aggregazione e rispetto dei criteri di qualificazione.
Requisiti per la Qualificazione
Le stazioni devono possedere piattaforme digitali certificate, una struttura dedicata al procurement e rispettare standard di trasparenza.
Entro il 2025, le stazioni appaltanti devono dimostrare competenze specifiche in contratti pubblici e digitalizzazione, oltre alla capacità di rispettare i tempi di pagamento e gestire dati contrattuali.
Le centrali di committenza devono qualificarsi almeno a livello intermedio per lavori e forniture e possono ottenere punteggi ridotti del 20% rispetto alle stazioni appaltanti.
Soglie di applicazione dell’obbligo di qualificazione
Si ricorda che secondo l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti si applica nei seguenti casi:
- Affidamento di lavori: per importi superiori a 500.000 euro.
- Acquisizione di forniture, beni e servizi: per importi superiori a 140.000 euro.
- Queste soglie determinano quando una stazione appaltante deve essere qualificata per procedere autonomamente all'affidamento di contratti pubblici.
Sanzioni per Mancata Qualificazione:
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è responsabile della gestione e vigilanza del sistema di qualificazione. In caso di gravi violazioni delle disposizioni relative alla qualificazione, l'ANAC può:
- Imporre sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1 milione di euro.
- Nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta dalla stazione appaltante.
Qualificazione con Riserva:
In sede di prima applicazione, alcune stazioni appaltanti, come le unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni, possono essere iscritte con riserva. A partire dal 1° gennaio 2024, tali stazioni devono presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui è consentita la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
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INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza
Questa settimana sono state pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza sul lavoro. Ne da evidenza INAIL con due comunicati sul proprio sito istituzionale.
Si tratta in particolare:
- della norma Uni 45004 in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro e
- la piu specifica norma Uni 11958 per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Norma Uni Iso 45004 2024
Il documento, redatto da un gruppo di lavoro internazionale di cui l’Inail è componente intende aiutare le organizzazioni a monitorare e a valutare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La norma Uni Iso 45004:2024, Occupational health and safety management è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione, e affianca le altre norme sui modelli di gestione di salute e sicurezza sul lavoro.
Essa è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dalla loro tipologia, dalle dimensioni o dall'ubicazione e può essere utilizzata anche per supportare l’applicazione della norma Iso 45001:2023.
Nel testo vengono forniti consigli su come progettare e sviluppare questo processo e su come renderlo più efficace. Questo processo può operare a molti livelli e può riguardare l'organizzazione nel suo complesso, dall'alta direzione alle singole funzioni, dai rischi e dai pericoli alle mansioni specifiche.
Sono individuate inoltre le caratteristiche che devono avere gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) e vengono forniti esempi di indicatori sia reattivi sia predittivi.
I primi possono rilevare un guasto o una carenza in alcuni elementi del sistema di gestione, mentre gli altri consentono di intraprendere azioni preventive per affrontare un guasto o una carenza prima che si trasformino in un infortunio.
Norma Uni 11958 2024 Prevenzione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
È disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che stabilisce i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per limitare iquesti eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.
Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi .
I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.
Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail
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Licenziamento valido anche in caso di cessione del contratto di lavoro
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28406 del 5 novembre 2024, ha chiarito un importante principio in tema di cessione del contratto di lavoro e legittimità dei licenziamenti già intimati dalla società cedente.
In sintesi si afferma che l’efficacia di una decisione favorevole al cedente si trasmette automaticamente al cessionario.
La vicenda trae origine da un caso in cui un lavoratore, licenziato per motivi disciplinari nel 2012, era stato reintegrato a seguito della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato nullo il licenziamento.
Tuttavia, nel frattempo, il contratto di lavoro era stato ceduto a un'altra società, e la Corte d'Appello, con una successiva pronuncia, aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittimo il licenziamento.
In virtù di tale pronuncia, il nuovo datore di lavoro aveva comunicato al lavoratore, nel 2019, la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Il lavoratore aveva impugnato tale comunicazione, sostenendo che fosse invalida poiché basata su una sentenza non ancora passata in giudicato.
Cessione contratto di lavoro La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la correttezza della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario. I punti fondamentali della decisione sono i seguenti:
- Legittimità della comunicazione di licenziamento: La Corte ha affermato che non è necessario attendere il giudicato di una sentenza d'appello che riconosca la legittimità di un licenziamento per attribuire efficacia risolutiva a tale provvedimento. La sentenza d'appello è immediatamente esecutiva e produce effetti anche in pendenza di eventuale ricorso per Cassazione.
- Effetto successorio della cessione del contratto: In base all’articolo 1406 del Codice civile, la cessione del contratto comporta la trasmissione delle situazioni giuridiche attive e passive, incluse quelle derivanti da un licenziamento già intimato e ancora sub iudice. Pertanto, il cessionario è pienamente legittimato a comunicare la cessazione del rapporto in base agli effetti prodotti dalla sentenza che ha riconosciuto valido il licenziamento.
- Irrilevanza dell'omissione nell'atto di cessione: La Corte ha chiarito che l’omissione del riferimento al licenziamento nell’atto di cessione non incide sull’efficacia della cessione stessa, poiché la sostituzione del cessionario al cedente riguarda tutte le posizioni giuridiche connesse al contratto, senza necessità di specifica menzione.
- Autonomia delle decisioni di merito: La Corte ha sottolineato che la legittimità del licenziamento e la conseguente comunicazione del cessionario si fondano su principi di stabilità e certezza del diritto, applicabili immediatamente al rapporto, senza che l’assenza del giudicato costituisca un impedimento.
Cessione contratto e licenziamento: Conclusioni
Questa pronuncia consolida il principio secondo cui la cessione del contratto di lavoro comporta una trasmissione integrale delle obbligazioni e dei diritti in capo al cessionario, includendo anche gli effetti di un licenziamento già intimato dal cedente.
La decisione ribadisce l'importanza della certezza del diritto per la stabilità nei rapporti contrattuali e nelle transazioni aziendali, fornendo un chiaro riferimento interpretativo per casi analoghi.
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Bonus Natale 2024 ampliato: regole, esempi, codici causale
E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024 la modifica alla norma che regola il cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, istituito poco piu di un mese fa nella legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024).
Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare
Vediamo piu in dettaglio la proposta iniziale, le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .
(v. ultimo paragrafo)
Dal Bonus Befana al bonus Natale l’evoluzione della proposta
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 30 aprile 2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia revisione del regime impositivo dei redditi
- delle persone fisiche (IRPEF) e
- delle società e degli enti (IRES).
In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma. ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana) di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti che nel 2024 fossero nelle seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie, secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede l’erogazione del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.
Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024
La norma inserita nella legge 134 2024 del prevede
- un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico
- solo per il 2024,
in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .
Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione, le seguenti condizioni:
- Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
- Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato),
- L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.
Nella determinazione del reddito complessivo :
- è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e
- si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti dei redditi rientranti nel regime impatriati ( art 16 dlgs 147 2015 – o rientro dei cervelli (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.
La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.
Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente
Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro.
Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.
Bonus Natale 2024 come si ottiene?
Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.
Deve inoltre dichiarare:
- se titolare di piu rapporti di lavoro di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e
- che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta.
Bonus Natale 2024 le criticità sull’erogazione con la tredicesima
Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura.
La norma prevede letteralmente che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"
Questa scelta presenta però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .
La formulazione della norma crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione in almeno due casi:
- per quei lavoratori che non ricevono la tredicesima tradizionale dal datore di lavoro, come gli operai edili.
- i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.
In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.
Non è del tutto chiaro inoltre se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come può avvenire per :
- un figlio non più a carico per una percezione di reddito successiva o
- per le dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,
ci sia effettivamente necessità di richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens di fine anno.
La specifica del dettato normativo sui requisiti "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse risolvere i dubbi in alcuni casi ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.
Le difficoltà applicative si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'elaborazione delle tredicesime, quando le case di software per le paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima versione dell'indennità.
Bonus Natale ampliato a novembre 2024: codici ed esempi dall’Agenzia
Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.
Il nuovo testo di legge è contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU. Con la risoluzione 54 2024 l'Agenzia ha fornito i codici causale per l'utilizzo in compensazione da parte dei datori di lavoro
Con la circolare 22 del 19 novembre 2024 l'Agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .
L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.
La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:
- Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
- Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).
Il DL 167/2024 introduce anche il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli.
Permangono inalterati gli ulteriori requisiti di reddito e l'importo del bonus e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)
Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati ) rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.
Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto mentre quelle conviventi non denunciate in anagrafe che lo possono ottenere doppio, per entrambi i genitori.
Bonus Natale 2024: gli esempi dell'Agenzia
L'ipotesi di base riguarda due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisitI (..)
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi,
quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
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Fondo trasporto aereo nuova comunicazione rioccupazione
Con il messaggio 3868 del 19 novembre 2024 INPS comunica una nuova modalita di comunicazione telematica di attività lavorative per i dipendenti del settore del trasporto aereo durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o NASPi, a partire dal 1° gennaio 2025.
Previsto anche un periodo transitorio in cui saranno attive sia la modalità previgente che la nuova .
Vediamo i dettagli .
Comunicazione durante integrazione salariale straordinaria (CIGS):
Dal 1 gennaio 2025 l'obbligo di utilizzare il servizio "Omnia IS – COM", disponibile sul portale INPS previa autenticazione (SPID, CIE o CNS).
Non sarà più possibile usare il modello SR83 attraverso il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Comunicazione durante la fruizione dell’indennità NASpI:
Dal 1 gennaio 2025 vigerà l'obbligo di utilizzare il servizio "NASpI-Com: invio comunicazione", accessibile sul portale INPS.
Il modello SR83 non sarà più accettato.
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024 e autocertificazioni
Da oggi e fino al 31 dicembre 2024 le comunicazioni possono essere inviate tramite entrambi i servizi (tradizionali e nuovi):
- Per la CIGS: "Omnia IS – COM" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
- Per NASpI: "NASpI-Com" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Autocertificazioni per lavoro all'estero
Rimane invariato l’obbligo, per il personale navigante, di trasmettere il modello SR85 tramite il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Questo aggiornamento semplifica e uniforma le modalità di comunicazione tramite i nuovi servizi digitali INPS, garantendo maggiore efficienza.
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Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici
Il Ministero dell'economia ha pubblicato ieri una serie di faq con chiarimenti in tema di Bonus NATALE da 100 euro rivolto in particolare ai dipendenti pubblici. Le riportiamo di seguito suddivise per argomento .
Si segnala in particolare che la domanda va presentata
- attraverso la piattaforma NOI PA entro il 22 novembre alle ore 12 per i dipendenti con partita stipendiale gestita da NoiPa
- per i dipendenti della sanità all'azienda datrice di lavoro entro il 27 novembre . (vedi per dettagli il secondo paragrafo).
Bonus Natale dipendenti pubblici: faq sui requisiti e importo
1. A quanto deve ammontare il mio reddito complessivo per l'anno 2024 affinché io possa richiedere il bonus?
Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l'anno 2024, ferma la presenza degli altri requisiti previsti dal DL 113/2024 e dal successivo DL 167/2024.I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR).
7. Quando verrà erogato il bonus?
Il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.
9. Ho un contratto di lavoro dipendente stipulato nel corso dell'anno 2024. Il bonus mi spetta per intero?
No, l'indennità è rapportata al periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPA parametrerà l'indennità alle mensilità lavorate nell'anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l'indennità a seguito della verifica dell'ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall'Agenzia dell'Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
10. Ho cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024. Mi spetta il beneficio?
Il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
11. Il percepimento del bonus aumenta il reddito complessivo?
No, l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
12. Sono un lavoratore dipendente con figli a carico e convivente con l'altro genitore. Posso usufruire del bonus?
Sì, in quanto secondo l'art. 2, comma 1 del D.L. 167 del 2024 per richiedere il bonus è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per "convivente" si intendono i conviventi di fatto, a norma dell'art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
13. Cosa di intende per nucleo familiare “monogenitoriale”?
Un nucleo familiare “monogenitoriale” sussiste se il lavoratore richiedente, fermo il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico, versa in una delle seguenti ipotesi:
• l'altro genitore è deceduto;
• l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;
• il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
14. Sono legalmente separato/divorziato e ho un figlio a carico. Ho diritto al bonus?
La norma non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l'indennità.
15. Posso richiedere il bonus se sono unito civilmente con una persona del mio stesso sesso?
Sì, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.i ricorda che, se anche 'altra parte dell'unione civile è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto.
16. Sono un lavoratore dipendente, soddisfo tutti i requisiti indicati dalla legge per richiedere il bonus e percepisco l'assegno unico e universale per figli a carico minori di 21 anni. Posso richiedere il bonus?
Sì, la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale.
17. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato, posso usufruire del beneficio?
Sì, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
18. Un contratto di lavoro part time comporta una riduzione del bonus?
Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro.
19. Ho più contratti di lavoro dipendente. Come si calcola il numero dei giorni per i quali spetta il bonus?
In caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall'ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all'ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.
20. Che succede se non ricevo il bonus nonostante ne abbia i requisiti?
Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l'indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l'indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024.
FAQ Bonus Natale dipendenti pubblici: richiesta ed erogazione
2. L'erogazione del bonus è automatica?
No, il bonus non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest'ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.
3. Come posso richiedere il bonus?
Al fine di facilitare la presentazione della richiesta, per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, è stata istituita un'apposita funzionalità Self service presente nell'Area personale dell'Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l'ambito “Stipendiali”.
4. Vorrei richiedere il bonus ma non ho mai effettuato l'accesso a NoiPA. Cosa devo fare?
L'ccesso all'area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all'App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE.Per gli amministrati che accedono mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l'utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l'inserimento dell'OTP (One Time Password).Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell'OTP per utilizzare i servizi dispositivi.L'OTP può essere richiesto attraverso l'App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS. (Per informazioni su come abilitare l'OTP si rimanda al seguente link: Come abilitare il codice OTP con l'app NoiPA)
5. Entro quando posso richiedere il bonus?
Per i soli lavoratori del settore pubblico la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa il termine per presentare la domanda scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024. (Per i lavoratori del comparto Sanità si rimanda alla FAQ n.8)
8. Sono un lavoratore dipendente di un'Azienda Sanitaria presente nel sistema NoiPA Sanità. Come faccio a ricevere il bonus?
I lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie o Ospedaliere presenti nel sistema NoiPA non si avvarranno del sistema Self service, ma dovranno presentare al proprio datore di lavoro apposita dichiarazione entro e non oltre il 27/11 p.v., secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria. Anche detti lavoratori dovranno confermare per iscritto il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come specificato all'inizio delle presenti FAQ.La liquidazione avrà luogo nel cedolino di erogazione della 13ma mensilità.
6. Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?
Oltre il 22 novembre 2024, l'indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
22. Ho sbagliato ad inserire una richiesta e ho bisogno di inserirne una nuova. Come posso fare?
Per inserire una nuova richiesta è necessario annullare quella precedente cliccando sull'icona "cestino". Si precisa che non è possibile modificare una richiesta, ma solo annullarla e inserirla nuovamente.
23. Ho un coniuge non a carico ed entrambi abbiamo i requisiti per ricevere il bonus. Chi dei due deve richiederlo?
La richiesta del bonus, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro. Il rispetto di tale condizione sarà verificato in sede di dichiarazione dei redditi 2025. Si ricorda che è sempre necessario inserire nella domanda il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico) o del convivente.
24. All'interno del Self service per inserire la richiesta del bonus non trovo i nomi dei miei familiari. Come posso procedere?
Se le informazioni nelle tabelle relative al coniuge/convivente e ai figli risultino mancati o non aggiornate è necessario indicare i codici fiscali e cliccare sul tasto Verifica.
Si ricorda che, per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico, è sempre possibile utilizzare il servizio “Gestione Familiari a carico e Detrazioni”, sotto la voce “Stipendiali” del menù “Servizi” nella propria area personale.
FAQ Personale a tempo determinato – incarichi supplenza breve e saltuaria
a. I supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus?
Sì, anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall'art. 2-bis del d.l. n. 113/2024 e le modificazioni previste dall'art. 2, comma 1 del DL 167 del 2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.
b. A quanto ammonterà il bonus spettante ai supplenti brevi e saltuari?
Il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.
c. Che succede nel caso in cui il bonus risulti non spettante o spettante in misura inferiore?
Qualora l'indennità già erogata dal sostituto d'imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno d'imposta 2024.Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell'attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (v. FAQ n. 21).
d. Sono un supplente breve e ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Quando riceverò il bonus?
Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l'indennità sarà corrisposta in tale data.n caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno di imposta 2024.
e. Sono un supplente breve e saltuario e non ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
f. Sono un supplente breve e saltuario, ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA, ma il mio contratto non è ancora visibile all'interno del sistema NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
L'erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un'emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un'emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell'indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
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Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2024
Per il calcolo delle pensioni con calcolo interamente contributivo o misto, il montante di contributi versati al 31 dicembre 2023 sarà rivalutato del 3,6622%, secondo quanto comunicato in questi giorni dall’Istat.
Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale dal 2019 al 2023 e ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo.
La rivalutazione del 3,6622% per il 2023 segna un incremento significativo rispetto al tasso del 2,3082% dell’anno precedente.
Questo valore infatti è comparabile ai livelli del periodo 2006-2009, dopo il quale la crisi economica aveva ridotto sensibilmente i tassi di rivalutazione, in alcuni casi portandoli addirittura a livelli negativi. (Ad esempio nel 2019 il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,018254, il che significa che un montante di contributi versati di 100mila euro con tale coefficiente di rivalutazione produce una base per il calcolo dell'assegno pensionistico pari a circa 101.800 euro).
Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre riduzioni del montante contributivo accumulato.
Il calcolo del metodo contributivo
Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento.
Il montante accumulato e rivalutato viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani.
Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva.
È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.