• Fondi sanitari e di solidarietà

    INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative

    Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l’INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015.

    Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

    Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

    Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

    L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.

    Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.

    Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

    Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

    Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote

    Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti:

    a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

    b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

    c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

    Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che,

    • nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
    • abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e
    • che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi,

    a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni

    Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. “0S”, cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

    Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

    Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro

    • soggetti alla disciplina del Fondo,
    • che operano con più posizioni contributive e
    • realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,

    devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

    L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

    Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).

    Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale

    L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse. 

    In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione. 

    Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza  per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

    Nell' Interpello n. 3/2024  viene  chiarito che  l'uso della realtà virtuale può essere considerato  adeguato e  in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.

    Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito

    L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere  se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :

    • metodo di apprendimento e 
    • verifica finale

    per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

    Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione

    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che  le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.

     In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.

     Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti. 

    Le norme  cui la Commissione fa riferimento sono

    •  l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori, 
    • il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento. 

    Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto  l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre  l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito  le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva  i requisiti per la formazione e-learning. 

    La Commissione  ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011. 

    La realtà virtuale può quindi  essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.

  • Rubrica del lavoro

    Registro Micologi aggiornato al 2024

    In Gazzetta ufficiale del 6 luglio 2024 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2024 , avvenuto con decreto del ministero della salute dell'11 aprile 2024.

    Qui l'elenco aggiornato 

    Rivediamo di seguito le regole per l'attività di micologo 

    Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996

    Il decreto 11.4.2024 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

    A  norma del Regolamento 686 del 29.11  1996 infatti  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono  responsabili della formazione e devono  tenere un registro dei candidati che  hanno  conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto)  ,

    Annualmente  devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel  registro nazionale.

    Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici

    Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di

    •  strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
    •  private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).

    L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un  programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .

    Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto  il  possesso   del diploma di scuola media superiore.

     Il  corso  ha  una  durata  minima  di  240  ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

     Le domande di ammissione al  corso  di  micologo  devono  essere  presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

    Possono  accedere  al corso organizzato da una regione o da una  provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o  provincia  autonoma.

  • Agevolazioni Covid-19

    Aiuti a giovani imprenditori e professionisti in Nord e Centro Italia

    Nel decreto Coesione convertito in legge 95 2024, è prevista una misura di sostegno denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere  l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali rivolta ai giovani under 35  in condizioni di svantaggio. 

    Qui il testo coordinato

    Si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di finanziamenti pari a 

    • 30,5 milioni di euro per l’anno 2024  e
    •  274,5 milioni di euro  per l’anno 2025.

    Vediamo piu in dettaglio di cosa si tratta:  i requisiti dei beneficiari, le condizioni  e le modalità di attuazione.

    Le attività ammesse e i requisiti dei beneficiari

    Potranno essere oggetto di contributo le nuove  attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali,

    • sia in forma individuale mediante apertura di partita IVA
    • che  in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti.

    Il decreto specifica che all’avvio  di imprese in forma collettiva possono partecipare  anche soggetti diversi dai destinatari  diretti,   purché  solo questi ultimi devono esercitare il  controllo e l’amministrazione della società.

    Destinatari  della misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni:

    1. in condizioni di  marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, 
    2.  inoccupati, inattivi e  disoccupati, o 
    3.  beneficiari di ammortizzatori sociali del  programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).  

    Autoimpiego nel nord-centro Italia: quali contributi?

    Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, e il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali. 

    Sono previsti anche specifici incentivi in regime de minimis, quali: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). 

    Per i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto , quindi teoricamente entro il 6 ottobre 2024.

    Aiuti per neo imprenditori e professionisti: condizioni e cumulabilità

    La norma  prevede che i disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego possano accedere anche alle nuove misure di sostegno solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Occorre cioè rinunciare al pagamento dell'indennità mensile e presentare richiesta di accredito in un'unica soluzione. 

    Invece c'è la piena compatibilità con le nuove misure di sostegno nel caso in cui il soggetto beneficiario sia contemporaneamente beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023) che prevede una specifica indennità economica, comunque  compatibile e cumulabile anche con i nuovi sostegni all'autoimpiego.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Turismo Confcommercio Federalberghi firmato il rinnovo

    E' stata  siglata il 5 luglio 2024  l’intesa  tra le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con Federalberghi e Faita  per il rinnovo del Contratto nazionale applicato  nelle oltre 28mila  aziende del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping, con le annesse attività  di ristorazione.

    L'accordo è ora al vaglio delle assemblee degli oltre 400mila lavoratori del settore. Vediamo le principali novita economiche e normative.

    CCNL Turismo Federalberghi: aumenti retributivi

    Minimi retributivi 

    Previsto un aumento di €200 al IV livello di inquadramento, distribuito nel periodo di validità contrattuale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027), con una massa salariale complessiva di €6.200.

     Nel dettaglio, gli incrementi previsti  sono i seguenti:

    •     70,00 euro da luglio 2024;
    •     40,00 euro da giugno 2025;
    •     35,00 euro da maggio 2026;
    •     35,00 euro da aprile 2027;
    •     20,00 euro da novembre 2027.

    Gli importi sono ridotti come di consueto per le cosiddette aziende minori (alberghi a una e due stelle e campeggi con un numero di presenze–licenza non superiore a milleduecento)

    Riportiamo la tabella dei minimi precedenti ( fermi al 2016)

    Tredicesima e quattordicesima

    Viene raggiunto il  100% della retribuzione  per tredicesima e  quattordicesima mensilità per i periodi di congedo di maternità obbligatorio e paternità (obbligatorio e facoltativo).
    Contrattazione di secondo livello:

    Previsto un  elemento economico di garanzia fino a €186 se non viene raggiunto un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, come segue:

    • 186,00 euro per i livelli A e B;
    • 158,00 euro per i livelli 1, 2 e 3;
    • 140,00 euro per i livelli 4 e 5;
    • 112,00 euro per i livelli 6S, 6 e 7.

    Classificazione del personale e causali contratti a termine

    Vengono introdotte nuove qualifiche del personale sulla base dell’evoluzione del mercato  nei seguenti ambiti 

    • wellness (coordinatore spa, dietista , personale trainer, operatore termale)
    • food and beverage, 
    •  nuove tecnologie,  
    • marketing e social media management. 

    Contratti di lavoro a tempo determinato

    Definite le ipotesi in cui è possibile prorogare i contratti oltre i dodici mesi, sino a un massimo di ventiquattro. Tra questi, rientrano i grandi eventi nazionali ( ad es. il Giubileo 2025)

    Welfare e assistenza sanitaria integrativa

    Assistenza sanitaria integrativa

    Aumenta il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fast) di €3 e dal 2027 arriva a 15 euro mensili  di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore. 

     Per i lavoratori a livello di  quadri, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione alla  Quas (Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario) è fissata in 

    • 360,00 euro (380,00 dal 1° gennaio 2026) a carico del datore di lavoro e 
    • 50,00 euro a carico dei  dipendenti.

    Viene rafforzata la penalità per le aziende non in regola con l’iscrizione al fondo, con un ulteriore elemento distinto della retribuzione da corrispondere ai lavoratori

    Appalti, parita di genere e contrasto alla violenza

    Viene estesa la procedura di confronto sindacale per i cambi di appalto dei servizi di pulizia e riassetto delle camere e  introdotta una norma per l’internalizzazione di tali servizi.

    Parità di genere e inclusione:

    E' istituita la figura del “Garante della Parità” e creata una Commissione permanente presso l’Ente Bilaterale di settore per valorizzare le pari opportunità e l’inclusione.

    Vengono ampliate le tutele per le donne vittime di violenza con 3+3 mesi di congedo retribuito al 100% per chi è inserito in percorsi di protezione certificati.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024

    Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati  nuova aliquota contributiva, agevolazioni e  riduzioni dei  contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura  per l’anno 2024. 

    Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.

    Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti

    Per l’anno 2024 continua ad applicarsi  l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali  (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).

    L' Aliquota  applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:

    • a carico del Concedente   21,15% 
    • a carico de Concessionario :    8,84%              

     

    Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni

    Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:

    • Tutela maternità. 0,03%
    • Disoccupazione:0,34%

     Riduzione del costo del lavoro

    • Aliquota disoccupazione: 2,75%
    • Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005:   1,00%

    Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL 

    Sulla misura ordinaria pari a :

    • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
    • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%

    per l’anno 2024, la riduzione dei premi  è pari al 15,11%

    Salari medi provinciali

    Resta fermo che  la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale.

     Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.

    Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

    TERRITORI

    MISURA AGEVOLAZIONE

    DOVUTO

    Non svantaggiati

    100%

    Montani

    75%

    25%

    Svantaggiati

    68%

    32%

    Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024

    L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

    Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e  stampare la delega di pagamento F24   selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.

    I termini di scadenza per il pagamento sono :  16 luglio 2024,  16 settembre 2024,  18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.