• Lavoro Dipendente

    Patto di non concorrenza: il compenso può essere variabile

    La Corte di Cassazione  si è pronunciata con ordinanza n. 9258 depositata l’8 aprile 2025 su una vicenda riguardante la disciplina del patto di non concorrenza. La conclusione cui giungono i supremi giudici riconferma  che il patto  è legittimo solo se tutela sia il datore di lavoro che il dipendente, garantendo a quest’ultimo un compenso adeguato e ben definito. ma precisa che si tratta di due criteri distinti  che la cui valutazione nel caso di specie non è  stata rispettata, per cui la sentenza favorevole al lavoratore è stata cassata.

    Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni della sentenza.

    Nullità del patto di non concorrenza per compenso indeterminato: il caso

    Nel 2014 un istituto finanziario aveva firmato con un proprio dipendente, il sig. A.A., un patto di non concorrenza della durata di 20 mesi dopo l'eventuale fine del rapporto di lavoro.

     Secondo questo accordo, il lavoratore non avrebbe potuto svolgere la stessa attività (quella di private banker) presso banche concorrenti né contattare i clienti gestiti in precedenza, almeno nell’ambito della regione Lombardia. In cambio, la banca si impegnava a pagargli un corrispettivo annuo di 12.000 euro, da erogare in due rate durante il rapporto di lavoro.

    Quando però il dipendente si dimise nel novembre 2016 e iniziò a lavorare per un concorrente  l'istituto di credito lo accusò di aver violato il patto, sostenendo che avesse  sviato numerosi clienti verso ill suo nuovo datore di lavoro. Per questo motivo lo citò in giudizio chiedendo un risarcimento danni molto consistente: 48.000 euro a titolo di penale contrattuale, oltre a un danno patrimoniale stimato in oltre 2 milioni e mezzo di euro (in subordine mezzo milione) e un ulteriore danno non patrimoniale di 50.000 euro.

    Tuttavia, il Tribunale di Milano diede ragione al lavoratore, dichiarando nullo il patto di non concorrenza in quanto " il corrispettivo è stato ritenuto indeterminato e indeterminabile sulla base delle clausole negoziali del patto, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e in mancanza di un minimo garantito",   quindi contrario a quanto stabilisce il Codice civile. 

    La decisione venne confermata in appello.

    La Cassazione ha  invece  accolto il ricorso dell'Istituto di credito cassando la sentenza di merito . 

    Patto di non concorrenza valido se il compenso è determinabile

    I giudici della Suprema Corte hanno accolto uno dei motivi di ricorso presentati dalla società  e hanno stabilito che la sentenza della Corte d’Appello di Milano deve essere annullata.

    Secondo la Cassazione, i giudici di merito avevano confuso due aspetti giuridici molto diversi: la "determinabilità" del compenso e la sua "congruità". 

    Si tratta infatti di due requisiti distinti che un patto di non concorrenza deve rispettare. 

    1. Da un lato, il corrispettivo deve essere determinato o almeno determinabile con criteri oggettivi.
    2. Dall’altro, la cifra pattuita non deve essere simbolica o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore.

    Nel caso in esame, il compenso era effettivamente previsto nel contratto (12.000 euro l’anno), ma i giudici d’appello hanno ritenuto che non fosse sufficiente perché legato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, e senza un "minimo garantito". Questo li ha portati a considerare il patto nullo. 

    Ma la Cassazione ha fatto notare che la variabilità del compenso in base alla durata del rapporto non significa automaticamente che sia indeterminabile. Se esistono elementi oggettivi da cui ricavarlo, il patto può essere valido.

    Gli ermellini hanno affermato  nello specifico che:  "la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, a tal fine dovendo tenersi anche conto del fatto che la banca ha contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull'ammontare dovuto. Dunque la sentenza impugnata

    non tiene adeguatamente distinte le due cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi: un vizio sotto l'aspetto della determinatezza o determinabilità

    dell'oggetto e l'altro sotto il profilo dell'ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente  iniquo o sproporzionato."

    La Corte d’Appello dovrà quindi  esaminare di nuovo la questione, in diversa composizione. I giudici dovranno fare due verifiche ben distinte.

    1.  Primo, stabilire se il corrispettivo previsto dal patto fosse determinato o determinabile in modo oggettivo. 
    2. secondo, una volta accertato questo, valutare se la somma fosse congrua, cioè non simbolica e proporzionata alla limitazione imposta al lavoratore.

    Solo se uno di questi due requisiti manca, il patto potrà essere considerato nullo. In caso contrario, la banca potrà far valere il patto e chiedere eventualmente un risarcimento per la sua violazione.

    La sentenza  chiarisce ancora una volta quali sono i criteri per valutare la validità di un patto di non concorrenza sulla scorta delle precedenti Cass. n. 5540/2021 e Cass. n. 33424/2022, a conferma di un orientamento ormai consolidato.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni autisti under 35: contributi da EBILOG

    Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi  ai datori di lavoro per l'assunzione di  nuovi autisti Under 35, a tempo indeterminato, anche con contratto  di apprendistato  effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è pari a 3000 euro e sarà erogato anche per piu lavoratori, in numero proporzionalmente al personale dell'azienda. 

    ATTENZIONE contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, chce vanno inviate entro 60 giorni dall'assunzione.

    Qui il testo integrale del bando. 

    Vediamo in sintesi  i requisiti e le modalità per fare domanda.

    Contributo assunzioni autisti autotrasporto: requisiti e contratti ammessi

    Possono presentare domanda le aziende in regola con la contribuzione EBILOG ovvero 

    •  le imprese già iscritte seppur non in regola completamente con i contributi dovuti,  che nei termini successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di  iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
    • per le imprese di nuova iscrizione versando almeno due anni di contribuzione dovuta  o dopo aver maturato almeno un anno di contributi.

    Rientrano nell'agevolazione 

    • Nuove assunzioni
    • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 
    • assunzioni post tirocinio 

    purche sempre derivanti da un percorso di bilateralità ovvero previa stipula, preliminare all’assunzione del tempo determinato, di un accordo sindacale  con  piano formativo di inserimento del conducente.

    Ai datori di lavoro sarà erogato un contributo pari a 3.000 euro per l’assunzione di  giovani conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti: 

    • 1 lavoratore per le imprese o associazioni fino a 5 dipendenti

    • 3 lavoratori per le imprese o associazioni tra 6 e 20 dipendenti

     • 10 lavoratori per le imprese o associazioni più grandi, purché non superino il 10% dei dipendenti in forza.

    Contributi assunzioni EBILOG: modalità per le domande

    Va presentata una domanda per ogni assunzione

    Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni dall’assunzione del giovane autista esclusivamente in via telematica, tramite il  sito www.ebilog.it – “Area Riservata Aziende”  con le credenziali già in possesso dell'azienda 

    Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,png):

    – copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di bilateralità;

    – copia della lettera di assunzione;

    – estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

    Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea.

    Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: [email protected]

  • Enti no-profit

    5 per mille 2025 ONLUS e ASD: domande entro il 10 aprile

    L'agenzia ha comunicato l'apertura della finestra temporale per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che desiderano accreditarsi per il contributo del 5 per mille 2025.

    Le Onlus hanno tempo fino a giovedì 10 aprile 2025 per presentare la domanda di accesso. Tuttavia, quelle già incluse nell'elenco permanente per il 2025 non devono compiere alcun ulteriore adempimento.
    L'elenco permanente delle ONLUS aggiornato è disponibile QUI oltre che sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    Per le Associazioni sportive dilettantistiche valgono le stesse scadenze: devono presentare la domanda le Asd di nuova costituzione o quelle non iscritte nell'elenco permanente 2025.
    L'elenco permanente delle Associazioni sportive dilettantistiche è consultabile sito del CONI.

    All'ultimo paragrafo una tabella delle scadenze.

    5 x mille 2025: modalità di presentazione delle domanda e richieste tardive

    La richiesta di accreditamento deve essere inviata esclusivamente online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, personalmente o tramite intermediari abilitati. 

    5 x mille Onlus

    Per quanto riguarda le Onlus, grazie al decreto Milleproroghe 2025 (Dl n. 202/2024, articolo 12), il regime transitorio per le Onlus è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Questo consente alle organizzazioni già iscritte all'Anagrafe di continuare a beneficiare del riparto del 5 per mille dell'Irpef secondo le modalità previste per gli enti del volontariato dal Dpcm 23 luglio 2020. 

    L'Agenzia delle Entrate mantiene la competenza sull'accreditamento, la verifica dei requisiti e la pubblicazione degli elenchi.

    Il software necessario per le Onlus è disponibile sul sito dell'Agenzia, mentre per le Asd l'applicativo si trova sul sito del Coni, con collegamento diretto all'Agenzia delle Entrate. Per il 2025, il periodo utile per l'invio va dal 13 marzo al 10 aprile

    5 x mille ASD

    Le Associazioni sportive e dilettantistiche devono inviare la richiesta se di nuova costituzione o se non erano iscritte l'anno precedente.

    Domande tardive

    Le organizzazioni che non rispettano la scadenza del 10 aprile possono comunque presentare domanda fino al 30 settembre 2025, previo pagamento di un importo di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Tuttavia, i requisiti di ammissibilità devono essere soddisfatti entro il 10 aprile 2025.

    5 x mille 2025: modalità di presentazione per gli altri Enti

    Gli Enti del Terzo Settore devono fare riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

    L'accreditamento degli enti di ricerca scientifica è di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre per la ricerca sanitaria è responsabile il Ministero della Salute

    Gli elenchi permanenti di questi enti saranno pubblicati sui rispettivi siti istituzionali entro il 31 marzo 2025.

    5 x mille 2025: Tabella delle scadenze da ricordare

    Evento Data Riferimento
    Inizio presentazione domanda 13 marzo 2025 Onlus e Asd
    Termine presentazione domanda 10 aprile 2025 Onlus e Asd
    Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile 2025 Agenzia Entrate (Onlus) / Coni (Asd)
    Richiesta correzione domande Entro 30 aprile 2025 Onlus e Asd
    Pubblicazione elenco definitivo Entro 10 maggio 2025 Agenzia Entrate (Onlus) / Coni (Asd)
    Termine regolarizzazione domanda 30 settembre 2025 Onlus e Asd

  • Enti no-profit

    ETS: al via i finanziamenti per assistenza nell’oncologia pediatrica

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato  il DD 39 del 7 aprile 2025 contenente l'Avviso n. 1/2025, che regola  il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

    L'Avviso n. 1/2025 rientra nel quadro normativo stabilito dall'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha stanziato i fondi per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Questo fondo è destinato in particolare a sostenere le attività delle associazioni e degli enti del Terzo settore che operano in questo ambito, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie.

    Vediamo una sintesi della misura, delle modalità di accesso ai contributi e delle istruzioni operative per le domande gli operatori delle ONLUS  interessate.

    Fondo assistenza oncologia pediatrica: chi può accedere

    Possono accedere ai finanziamenti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione, che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, iscritti nell'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

    Scarica qui l'avviso 1 2025

    Per ulteriori informazioni e per accedere alla modulistica, è possibile consultare il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Lavviso precisa anche che per eventuali quesiti/problemi tecnici o quesiti di natura normativa/amministrativa,gli enti  possono chiedere supporto compilando il form al seguente link:  https://www.urponline.lavoro.gov.it:nella sezione “chiedi supporto”.

    Categoria: Terzo Settore,  Sotto Categoria:

    • Fondo assistenza bambini oncologici _Avviso 1-2025 (quesiti tecnici), a partire dal 17 aprile 2025;

    • Fondo assistenza bambini oncologici_ Avviso 1-2025 (quesiti normativi)

    Si specifica che i quesiti di natura normativa/amministrativa possono essere formulati dagli utenti interessati fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di finanziamento.

    Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

    on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica

    Fondo assistenza oncologia pediatrica ETS: risorse e contributi

    Per l'anno 2025, le risorse destinate al finanziamento ammontano a € 3.639.300,00.

    Queste risorse saranno ripartite tra un anticipo dell'80% con esigibilità nell'esercizio finanziario corrente (€ 2.911.440,00) e un saldo del 20% con esigibilità nell'esercizio finanziario 2027 (€ 727.860,00). 

    Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non potrà essere inferiore a € 181.965,00 né superiore a € 727.860,00.

    Istruzioni, modulistica, documentazione da allegare alle domande

    Le  domande    possono essere inviate dal 17 aprile al 21 maggio 2025. Di seguito la procedura in dettaglio.

    1. Accesso alla Piattaforma

        Registrazione: La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma informatica "Avviso 1_2025 FBO", disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accesso è possibile utilizzando le credenziali SPID.

        Tempistiche: La piattaforma sarà disponibile dal 17 aprile 2025 al 21 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.  Le domande presentate oltre il termine saranno considerate irricevibili. L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare i termini in caso di esigenze tecniche o amministrative impreviste.

    2. Modulistica Necessaria

        Modello A: Domanda di ammissione al finanziamento, da compilare da parte dell'ente capofila.

        Modello A1: Dichiarazione di partecipazione al partenariato, da compilare da ciascun partner.

        Modello A2: Dichiarazione di collaborazione gratuita, se prevista.

        Modello B: Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

        Modello B1: Esperienza pregressa e specifica, per evidenziare gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024.

        Modello C: Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.

        Modello D: Scheda di progetto, che descrive le attività previste e i risultati attesi.

        Modello E: Piano finanziario, che dettaglia le spese previste per il progetto.

        Modello Dettaglio volume delle entrate: Facoltativo, per descrivere il volume delle entrate dell'ente.

    3. Compilazione e Caricamento

        Formato: Tutti i modelli devono essere compilati in formato xls o pdf aperto non scannerizzato.

        Firma Digitale: Il rappresentante legale dell'ente capofila deve accedere utilizzando le proprie credenziali SPID, senza necessità di firma digitale per la domanda.

        Partenariato: In caso di partenariato, la domanda deve essere inserita dal soggetto capofila, mentre i partner devono compilare e sottoscrivere i modelli A1, B, B1 e C.

    4. Documentazione Aggiuntiva

        Statuto e Bilancio: È necessario indicare se lo statuto e l'ultimo bilancio consuntivo sono consultabili sul RUNTS o sul sito internet dell'ente. In caso contrario, devono essere caricati come allegati.

        Ricevuta di Presentazione: Al termine del processo di invio, il sistema rilascerà una ricevuta con data, ora di invio e numero identificativo.

    5. Veridicità delle Dichiarazioni

        Responsabilità: Tutte le dichiarazioni devono essere veritiere e complete. False attestazioni possono comportare sanzioni penali e l'esclusione dal finanziamento.

    Criteri di valutazione dei progetti di assistenza

    I progetti presentati per accedere ai finanziamenti previsti dall'Avviso n. 1/2025 saranno valutati sulla base di una serie di criteri specifici, volti a garantire che le risorse siano destinate alle iniziative più meritevoli e impattanti. Ecco i principali criteri di valutazione:

    •     Innovatività delle Attività Proposte:

    Verranno valutate positivamente le proposte che introducono nuove metodologie o approcci innovativi rispetto al contesto territoriale, alla tipologia di intervento o alle attività già svolte dall'ente proponente. Saranno considerati anche progetti pilota e sperimentali, che possano essere replicati o trasferiti in altri contesti territoriali.

    •     Rilevanza Rispetto al Contesto Territoriale:

    I progetti dovranno dimostrare di rispondere a esigenze e bisogni specifici del territorio in cui saranno realizzati. Sarà valutata la capacità del progetto di integrarsi con le risorse e le iniziative già presenti nel contesto locale.

    •     Capacità di Rispondere ai Bisogni dei Beneficiari:

    Le proposte dovranno evidenziare chiaramente i bisogni e le esigenze dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, e come le attività previste contribuiranno a soddisfarli.  Saranno considerati i risultati attesi e la loro misurabilità, nonché il potenziale impatto positivo sulle condizioni di vita dei beneficiari.

    •     Collaborazioni e Partenariati:

    Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono collaborazioni con altri enti pubblici o privati, inclusi partenariati con organizzazioni del Terzo settore, istituzioni sanitarie e altre realtà operanti nel campo dell'assistenza oncologica pediatrica. Sarà considerata la capacità delle collaborazioni di arricchire il progetto e di ampliarne l'impatto.

    •     Esperienza Pregressa dell'Ente Proponente:

    Sarà valutata l'esperienza maturata dall'ente proponente nel settore dell'assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica. In particolare verranno considerati gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024 e la loro rilevanza rispetto alle attività proposte.

    •     Sostenibilità e Riproducibilità:

    I progetti dovranno dimostrare di essere sostenibili nel lungo periodo e di avere potenziale di replicabilità in altri contesti.   Saranno valutati positivamente i progetti che prevedono meccanismi di autofinanziamento o cofinanziamento.

    •     Qualità della Proposta Progettuale:

    Sarà valutata la chiarezza e la completezza della proposta, inclusa la descrizione delle attività, degli obiettivi e dei risultati attesi. Verrà considerata la coerenza tra le attività previste e gli obiettivi del progetto, nonché la fattibilità del piano finanziario presentato.

  • ISEE

    Bonus nido 2025: nuovi chiarimenti

    La circolare INPS  n. 60 del 20 marzo 2025  ha fornito pochi giorni fa gli  aggiornamenti sulle agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati e sulle forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. Le nuove indicazioni  si basano sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

    Con il messaggio del  25 marzo l'Istituto  ha comunicato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo, precisando che le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

    Inoltre vengono fornite ulteriori istruzioni sul periodo transitorio (vedi ultimo paragrafo) . Si segnala infine un nuovo chiarimento sulla  documentazione necessaria fornito con messaggio 1165 del 4 aprile 2025

    Bonus nido 2025: requisiti

    ll contributo può essere richiesto dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso dei seguenti requisiti:

    • Cittadinanza: italiana o di uno Stato membro dell'UE. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di specifici permessi di soggiorno validi (protezione internazionale, Carta Blu, permesso di lavoro subordinato o autonomo, protezione speciale, ecc.).
    • Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia.
    • Responsabilità genitoriale: la richiesta può essere fatta dal genitore, dall’affidatario in caso di affido temporaneo o preadottivo, oppure dal tutore legale.
    • Età del bambino: il minore deve avere meno di tre anni al momento della domanda e per tutta la durata della fruizione del contributo.
    • ISEE minorenni: un valore dell’ISEE valido è necessario per determinare l’importo del contributo, ma la domanda può essere presentata anche senza ISEE (ricevendo il contributo minimo previsto).

    Bonus nido 2025: importi e soglie ISEE 2025

    Dal 1° gennaio 2025, il contributo varia in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino, come segue:

    Bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

    • 3.000 € (ISEE fino a 25.000,99 €);
    • 2.500 € (ISEE tra 25.001 e 40.000 €);
    • 1.500 € (ISEE sopra 40.000 € o assente).

    Bambini nati dal 1° gennaio 2024:

    • 3.600 € (ISEE fino a 40.000 €);
    • 1.500 € (ISEE superiore a 40.000 € o assente).

    La quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) non viene considerata nel calcolo dell’ISEE.

    La circolare precisa che nel caso  in cui l’ISEE risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e i dati disponibili nei sistemi dell’INPS, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE.

    A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal cittadino a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU il contributo viene ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti."

    Bonus nido 2025: come fare domanda – Decadenza e subentro

    Le domande possono essere presentate dal giorno di apertura del servizio comunicato dall’INPS fino al 31 dicembre di ogni anno.

    Le modalità di presentazione sono due:

    1. Portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.
    2. Patronati, utilizzando i servizi di assistenza.

    Il richiedente deve indicare a quale beneficio intende accedere e fornire i seguenti documenti:

    1. Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
    2. Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità a frequentare l’asilo per gravi patologie.

    Bonus nido 2025 : pagamenti e rimborsi. periodo transitorio 2025

    Il contributo viene erogato dall'INPS  previa verifica della documentazione, che deve essere caricata sulla piattaforma INPS entro il 30 aprile dell’anno successivo alla domanda.

    I documenti richiesti per il rimborso sono:

    1. Fattura della retta con codice fiscale del genitore richiedente e del minore.
    2. Prova del pagamento effettuato tramite bonifico, assegno o altro metodo tracciabile.

    ATTENZIONE Il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.

     Con il  messaggio INPS 1014 2025  precisa che  in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati  sopra , possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia :

    • la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga

    contenente le seguenti informazioni: 

    • denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

    RICEVUTA DI PAGAMENTO 

    Con il  messaggio 1165 del 4 aprile 2025 INPS  precisa che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, che beneficiano dell’esenzione dell’IVA E  della dispensa dall’obbligo di fatturazione ,

    invece della  fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura .

    La ricevuta deve contenere:

    • nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta), 
    • nome, cognome e/o codice fiscale del minore,
    •  denominazione della struttura,
    •  importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta),
    •  descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto).

     

    Bonus Asilo nido 2025 – i fondi disponibili

    Le risorse stanziate per il contributo dal 2025 al 2029 ammontano a:

    • 937,8 milioni di euro per il 2025.
    • 1.028,8 milioni di euro per il 2026.
    • 1.105,8 milioni di euro per il 2027.
    • 1.122,8 milioni di euro per il 2028.
    • 1.139,8 milioni di euro dal 2029.

    L’INPS monitorerà l’andamento della spesa e, in caso di esaurimento dei fondi, bloccherà l’accettazione di nuove domande.

  • Nautica da diporto

    Navigazione diporto: regole 2025 per la patente di 2cl

    Con il  decreto del direttore generale  per  il  mare,  il  trasporto marittimo  e  per   vie   d'acqua   interne   del   Ministero   delle infrastrutture e  dei  trasporti , del 14  marzo  2025,  n.  40  e'  stata approvata la nuova disciplina del programma e delle modalita' d'esame per  il  conseguimento  del  titolo  professionale  di  ufficiale  di navigazione del diporto di 2ª  classe.  

    Di seguito i punti principali.

    Scarica qui il testo integrale del decreto con il programma.

    A questo link modello e allegati 

    Navigazione da diporto: Programma e modalità d’Esame

    Il programma d'esame, teorico e pratico, approvato  con il decreto dirigenziale  include argomenti come:

    •     Teoria della nave: stabilità, effetti dell'elica e del timone.
    •     Motori: funzionamento dei sistemi di propulsione, gestione delle avarie.
    •     Sicurezza della navigazione: dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio, prevenzione degli incendi.
    •     Manovre e condotta: ormeggio, disormeggio, ancoraggio, recupero di uomo in mare.
    •     Colreg e segnalamento marittimo: regolamento per evitare abbordi, segnali luminosi e diurni.
    •     Meteorologia: elementi meteorologici, previsioni, strumenti meteorologici.
    •     Navigazione cartografica ed elettronica: carte nautiche, navigazione stimata e costiera.
    •     Normativa diportistica e ambientale: poteri e doveri del comandante, documenti di bordo, disciplina ambientale.

    Modalità d'Esame e sessioni

    Sono previste le seguenti prove d'esame:  prova di carteggio nautico, colloquio teorico, prova pratica, con le seguenti modalità

    •     Prova di carteggio: quattro quesiti indipendenti, superata con almeno tre risposte esatte.
    •     Prova pratica: condotta di un'unità da diporto di almeno 15 metri, con manovre come ormeggio e recupero di uomo in mare.

    Le sessioni  d'esame sono almeno semestrali, presso Capitanerie di porto e Ufficio di Porto Santo Stefano.

    Per l'ammissione agli Esami saranno necessari:

    •     Certificato di addestramento sanitario: necessario per il rilascio del titolo.
    •     Requisiti morali e fisici: specifici per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare.
    •     Esami presso Capitanerie di porto: indipendentemente dall'iscrizione del candidato.

    Il decreto precisa che sono esclusi  da alcune prove i seguenti soggetti:

    •     Esonero dalla prova teorica: per titolari di patente nautica di categoria A con specifici requisiti.
    •     Esonero dalla prova pratica: per marittimi con titoli professionali specifici.
    •     Conseguimento del titolo senza esame: per titolari di patente nautica di categoria B o personale della gente di mare con certificati di competenza.

    Patente nautica 2 classe: durata del titolo

    Infine il decreto specifica che il titolo non ha scadenza ma perde validità se i certificati di addestramento non sono in corso di validità.

    I titoli rilasciati precedentemente conservano validità.

  • ISEE

    Isee senza Buoni postali e BTP: nuovo modello DSU

    Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato  il decreto direttoriale 2 aprile 2025 n. 75, con  allegato il nuovo  modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni per la compilazione, recependo finalmente le modifiche normative  introdotte dalla legge di bilancio 2024 che ha previsto  l'esclusione dal calcolo dell'ISEE di  Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) , buoni e libretti postali fino a un massimo di 50.000 euro.

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13,  di modifica al Regolamento sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , era entrato già in vigore il 5 marzo 2025  ma si attendeva la pubblicazione del nuovo Modello di DSU, che è stato proposto dall'INPS e approvato dall'Agenzia delle entrate .

    Nel decreto direttoriale  si specifica che le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ferma restando la facoltà di richiedere, a seguito dell’approvazione della nuova modulistica, una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    ISEE il nuovo regolamento: cosa cambia

    Il nuovo regolamento contenuto nel DPCM DEL 14.1.2025 prevede la modifica del modello per la DSU  Precompilata, la  dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile dall'INPS al dichiarante per il rilascio dell'ISEE. 

     CALCOLO DEL REDDITO 

    Si prevedono :

    •         Aggiornamenti su come calcolare i redditi dei componenti del nucleo familiare, con esclusioni specifiche per i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.
    •         Introduzione di una detrazione per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, fino a un massimo di 7.000 euro annui, incrementati di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo.
    •  la proroga dell'esclusione dal calcolo ISEE degli immobili danneggiati da eventi calamitosi

    PATRIMONIO MOBILIARE 

    •  Esclusione dal calcolo dell'ISEE dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo di 50.000 euro.
    • il patrimonio familiare di riferimento è quello del secondo anno precedente la richiesta.

    ISEE CORRENTE 

    E' modificato tutto  il precedente articolo del regolamento sull'Isee corrente. In sintesi le condizioni per il Calcolo dell'ISEE Corrente sono :

    Variazioni situazione familiare:

    si ridefiniscono le condizioni per considerare separati coniugi con diversa residenza anagrafica, in linea con le nuove disposizioni del Codice di procedura civile 

     Variazioni della Situazione Lavorativa:

    •         Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato: Se c'è stata una risoluzione del rapporto di lavoro, una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa.
    •         Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato o Contratti Flessibili: Se il lavoratore è disoccupato al momento della presentazione della DSU e ha lavorato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la fine dell'ultimo rapporto di lavoro.
    •         Lavoratori Autonomi: Se l'attività è cessata dopo essere stata svolta continuativamente per almeno 12 mesi.

        Variazioni della Situazione Reddituale:

    •         Se c'è una variazione superiore al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto a quello calcolato in via ordinaria.
    •           Se ci sono interruzioni nei trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari.

      Per il calcolo dell'ISEE Corrente i  Redditi Considerati sono

    •         Redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti la richiesta .
    •         Redditi da attività d'impresa o lavoro autonomo calcolati con il principio di cassa (differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nei 12 mesi precedenti).
    •         Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti nei 12 mesi precedenti, esclusi quelli per disabilità non inclusi nel reddito IRPEF

     I redditi aggiornati sostituiscono quelli utilizzati per il calcolo dell'ISEE ordinario.      L'ISEE corrente è calcolato sostituendo l'indicatore della situazione reddituale ordinaria con quello aggiornato, mantenendo invariati l'indicatore patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza.

    Validità dell'ISEE Corrente:

    L'ISEE corrente ha una validità di sei mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo ulteriori variazioni nella situazione occupazionale o nei trattamenti.

    Dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente può essere presentato anche se l'indicatore della situazione patrimoniale differisce per più del 20% rispetto a quello calcolato in via ordinaria. In tal caso, la validità è fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

    Documentazione Necessaria:

      Oltre al modulo sostitutivo della DSU, è necessario presentare documentazione che attesti la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

    Nuovo Modello DSU e istruzioni

    Le istruzioni del nuovo Modello di DSU  specificano che l'esclusione può essere applicata ai seguenti rapporti finanziari:

    • "Codice 02" – Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
    • "Codice 03" – Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
    • "Codice 06" – Gestione patrimoniale;
    • "Codice 07" – Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

    Il nucleo familiare potrà scegliere tra due modalità alternative per l'applicazione dell'esclusione, che garantiscono lo stesso impatto sul calcolo dell'ISEE.

    Nel dettaglio, le modalità di calcolo prevedono che il dichiarante indichi nella DSU il valore dei propri rapporti finanziari al netto del valore dei titoli di Stato.

    Se il patrimonio mobiliare del nucleo familiare comprende più titolari, l’esclusione può essere applicata :

    • proporzionalmente tra loro o 
    • interamente a un solo componente, 

    mantenendo invariato l'importo complessivo  da escludere. 

    Le istruzioni forniscono esempi di calcolo nei vari casi.

    ISEE 2025 possibile ulteriore attesa

    Per attuare la nuova normativa che esclude i titoli di Stato  e i buoni postali dal calcolo dell'Isee, potrebbero comunque profilarsi ancora giorni di attesa in quanto sono necessari

    1. adeguamento degli applicativi INPS   e dei CAF 
    2. la comunicazione Ufficiale dell'istituto con le istruzioni tecniche per l'aggiornamento che guiderà i Caf e i cittadini nel processo di ricalcolo .

    Da sottolineare anche che i  Caf hanno richiesto chiarimenti sui costi dell'aggiornamento dell'Isee

     Dal 1° ottobre 2023, le Dsu successive alla primainfatti  non sono più gratuite. Per garantire la gratuità del ricalcolo, potrebbe essere necessaria un'ulteriore copertura finanziaria.

    Conseguenze per gli enti locali e le prestazioni sociali?

    Da molte parti si evidenzia che l'abbassamento dell’ISEE per molte famiglie  grazie all'esclusione dei BTP e buoni postali potrebbe  avere ripercussioni  serie sui bilanci degli enti locali e degli istituti universitari. 

    I Comuni potrebbero trovarsi a dover rimodulare le fasce ISEE per garantire una distribuzione equa delle prestazioni sociali, mentre le università potrebbero dover rivedere le soglie per l’accesso alle agevolazioni per il diritto allo studio.

    Un impatto significativo si prevede anche sull’assegno unico per i figli, considerata l’universalità della misura e la granularità delle classi di ISEE che determinano l’importo del beneficio. Per far fronte all’aumento delle richieste di benefici , il Governo ha previsto una copertura di 44 milioni di euro annui. 

    Si vedrà probabilmente solo a distanza di qualche mese  se i vantaggi a livello di prestazioni sociali saranno effettivamente aumentati o se finiranno per essere  maggiormente penalizzate  famiglie  che a parità di requisiti di patrimonio mobiliare non possiedono titoli di stato o buoni postali.