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Diritti d’autore: non solo SIAE per la gestione
L'Articolo 15 della legge di conversione del DL 131/2024 "Salvainfrazioni" (legge 166 202)4 introduce rilevanti modifiche al quadro normativo italiano in materia di diritto d'autore, rispondendo alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2017/4092.
Tale intervento si inserisce in un contesto di adeguamento alla direttiva 2014/26/UE e alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno evidenziato come la normativa italiana fosse in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Le disposizioni dell’articolo mirano a liberalizzare la gestione dei diritti d’autore, consentendo anche alle entità di gestione indipendenti (EGI), ossia operatori privati a scopo di lucro non controllati dai titolari dei diritti, di operare in Italia, a determinate condizioni.
Tale apertura è accompagnata dall'introduzione di nuovi obblighi normativi per garantire trasparenza, equità e tutela dei diritti degli autori, bilanciando la liberalizzazione del settore con la protezione del diritto d’autore, considerato un interesse generale di primaria importanza.
Novità gestione diritti d’autore il contesto
L'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione (2017/4092) dalla Commissione Europea per violazione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore.
La normativa italiana, nella sua precedente formulazione, escludeva le entità di gestione indipendenti (EGI) dalla gestione dei diritti d'autore, riservando tali attività alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva (OGC).
Diritti d’autore: principali modifiche introdotte
Le entità di gestione indipendenti ossia soggetti con fini di lucro non detenuti o controllati dai titolari dei diritti, possono ora svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia.
Tale apertura è subordinata a specifici obblighi normativi che mirano a garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela dei diritti d’autore, in particolare:
- Trasparenza: Pubblicazione dei bilanci annuali e obbligo di revisione legale da parte di società iscritte al registro dei revisori legali.
- Separazione contabile: Obbligo di separare la gestione dei diritti da altre attività per garantire chiarezza e affidabilità nella gestione.
- Informazioni: Obbligo di identificare i titolari dei diritti e comunicare eventuali conflitti di interesse.
- Distribuzione dei proventi: Regole precise per garantire la ripartizione analitica e proporzionale dei diritti.
- Adeguamento delle norme nazionali alla giurisprudenza UE:
- Le condizioni economiche offerte dai nuovi soggetti devono basarsi su criteri di rappresentatività e valore economico dei diritti.
Nello specifico i commi da 3-bis a 3-quater, introdotti dalla Camera, dispongono che l'apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi affidato alla SIAE, pr potrà essere affidata su richiesta degli interessati anche agli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.
Vigilanza e controllo
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sarà responsabile della verifica del rispetto dei requisiti normativi per Oorganismi di gestione collettiva ed entita di gestione indipendenti
Le norme introdotte favoriscono la concorrenza tra gli operatori, garantendo che anche le EGI stabilite in Italia siano trattate come quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE.
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Bonus Natale 100 euro i codici tributo
Con la risoluzione 54 E del 13 novembre 2024 L'agenzia comunica l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113
La norma prevede "per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate. Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.
Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Codici tributo Bonus natale 2024 e compilazione
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24
“Enti pubblici” (F24 EP).
- Per il modello F24:
• “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
- Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
• “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
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Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il modello da utilizzare per rettificare l'istanza per la patente a crediti in edilizia
Il modello deve essere inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo: [email protected].
Vediamo come è composto e come va compilato.
Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti
Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.
Il Modello è cosi composto
Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.
Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.
Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:
– Ragione sociale
– PEC
– Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante
Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:
– a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori
Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (cd. "Fondo brokers") ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.
Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.
Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.
Contributo Fondo di Garanzia 2024: aliquota invariata
Il contributo che gli aderenti hanno versato, per l'anno 2023, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai
mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2022.
Il decreto precisa che vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo prot. MT n. 0008176 del 23 luglio 2024, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2024, in misura pari al contributo per l'anno 2023 e a la nota della Direzione generale consumatori e mercato prot. MT n. 0008412 del 25 luglio 2024, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS , che con nota prot. MT n. 0012908 del 9
ottobre 2024, in esito all'esame del rendiconto finanziario 2023, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata , il contributo resta fissato anche per l'anno 2024 nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2023.
Contributo fondo di garanzia mediatori assicurazioni: scadenze
I versamenti dei contributi sopracitati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2024 sull'IBAN indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel medesimo termine i mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2023.
Qui la modulistica aggiornata fornita da CONSAP per le comunicazioni.
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Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre
L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3077 del 19.9.2024 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
Dichiarazione a preventivo
Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dal 1° luglio 2023 inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo
Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, autenticandosi con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo
Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
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Transazione crediti contributivi e concordato: istruzioni INPS
Il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell'Insolvenza – CCII) che riguardano le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro trattamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).
Va sottolineato innanzitutto che la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.
Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco i dettagli principali forniti dall'Istituto su questi aspetti in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.
Transazione su crediti tributari e contributivi:
A norma del nuovo decreto legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.
La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.
Tempi per la presentazione:
L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:
- 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
- 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.
Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell'atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.
Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l'omologazione della proposta di transazione.
Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo
Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.
Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.
Proposta di modifica o nuova proposta
Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:
- 60 giorni per modifiche alla proposta;
- 90 giorni per una nuova proposta.
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l'avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.
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Lavoro interinale: le linee guida della Corte UE
Nella sentenza della Corte di giustizia europea 441/23 pubblicata il 24 ottobre 2024 vengono ribaditi principi cardine della normativa europea in materia di lavoro interinale ai quali le discipline nazionali devono adeguarsi ( si tratta del cd . lavoro in somministrazione nella normativa italiana).
In particolare il caso riguardava il licenziamento da una multinazionale del settore informatico di una lavoratrice con contratto di lavoro interinale con una società iberica di fornitura di servizi.
La Corte stabilisce nelle conclusioni che
- La direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale si applica a qualsiasi persona o azienda che assume un lavoratore per assegnarlo temporaneamente a un'altra impresa, dove lavorerà sotto la supervisione e direzione di quest'ultima. Questo vale anche se tale persona o azienda non è ufficialmente riconosciuta come agenzia interinale secondo la normativa nazionale, ad esempio, se non ha le necessarie autorizzazioni. (articolo 3(1)(b) della direttiva 2008/104/CE)
- Il concetto di "lavoro interinale" comprende anche la situazione in cui un'azienda assume lavoratori con lo scopo di inviarli temporaneamente a lavorare presso un'altra azienda. In questo caso, l'azienda utilizzatrice (quella che riceve il lavoratore) è responsabile di supervisionare e dirigere il lavoro del lavoratore, definendo cosa deve fare, come deve farlo e assicurandosi che rispetti le regole interne. (articoli 3(1)(b)-(d) della direttiva 2008/104/CE):
- Un lavoratore inviato tramite agenzia interinale deve ricevere, per tutto il periodo in cui lavora presso l'impresa utilizzatrice, uno stipendio almeno pari a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto direttamente da quella stessa impresa. (articolo 5(1) della direttiva 2008/104/CE).
Lavoro interinale il caso affrontato dalla Corte UE
Nel caso affrontato una lavoratrice – LM – era stata consulente di vendita per Microsoft, ma impiegata da Leadmarket, un'azienda che aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi con Microsoft. Durante la sua gravidanza, Microsoft aveva informato Leadmarket che il loro contratto di fornitura sarebbe terminato, e poco dopo LM è stata licenziata. LM ha fatto ricorso, sostenendo che il suo licenziamento fosse ingiusto e chiedendo che anche Microsoft fosse ritenuta responsabile insieme a Leadmarket.
Il tribunale spagnolo ha riconosciuto che Leadmarket era l'unico responsabile della gestione del contratto di LM, respingendo ogni responsabilità da parte di Microsoft. Tuttavia, LM ha fatto appello, sostenendo che il suo impiego presso Leadmarket fosse in realtà una "cessione" a Microsoft e che, quindi, Microsoft avrebbe dovuto essere considerata responsabile solidalmente per le conseguenze del suo licenziamento.
Il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di chiarire alcuni punti, tra cui:
- Applicabilità della direttiva 2008/104: Se la direttiva, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, si applichi anche ad aziende che non sono riconosciute come agenzie interinali secondo la normativa nazionale (ad esempio, perché non hanno le autorizzazioni richieste).
- Definizione del rapporto di lavoro: Se il rapporto tra LM, Leadmarket e Microsoft possa essere considerato un contratto interinale, con Leadmarket come agenzia interinale e Microsoft come impresa utilizzatrice, in base alle modalità di supervisione e direzione del lavoro di LM.
- Retribuzione: Se LM avrebbe dovuto ricevere uno stipendio equivalente a quello che avrebbe percepito se fosse stata assunta direttamente da Microsoft, come previsto dalla direttiva.
- Diritto al reintegro: Se LM, dopo il congedo di maternità, avrebbe diritto a tornare al suo posto di lavoro o in un altro equivalente, anche se tale posizione non esiste più in Leadmarket, e se quindi il suo reintegro dovrebbe avvenire presso Microsoft.
- Solidarietà di responsabilità: Se sia possibile che Microsoft e Leadmarket siano considerate responsabili in solido per il licenziamento di LM, inclusa la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate.
Il caso poneva quindi questioni importanti sul lavoro tramite agenzia interinale, la supervisione dei lavoratori e i diritti delle lavoratrici in maternità.