• Nautica da diporto

    Navigazione diporto: regole 2025 per la patente di 2cl

    Con il  decreto del direttore generale  per  il  mare,  il  trasporto marittimo  e  per   vie   d'acqua   interne   del   Ministero   delle infrastrutture e  dei  trasporti , del 14  marzo  2025,  n.  40  e'  stata approvata la nuova disciplina del programma e delle modalita' d'esame per  il  conseguimento  del  titolo  professionale  di  ufficiale  di navigazione del diporto di 2ª  classe.  

    Di seguito i punti principali.

    Scarica qui il testo integrale del decreto con il programma.

    A questo link modello e allegati 

    Navigazione da diporto: Programma e modalità d’Esame

    Il programma d'esame, teorico e pratico, approvato  con il decreto dirigenziale  include argomenti come:

    •     Teoria della nave: stabilità, effetti dell'elica e del timone.
    •     Motori: funzionamento dei sistemi di propulsione, gestione delle avarie.
    •     Sicurezza della navigazione: dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio, prevenzione degli incendi.
    •     Manovre e condotta: ormeggio, disormeggio, ancoraggio, recupero di uomo in mare.
    •     Colreg e segnalamento marittimo: regolamento per evitare abbordi, segnali luminosi e diurni.
    •     Meteorologia: elementi meteorologici, previsioni, strumenti meteorologici.
    •     Navigazione cartografica ed elettronica: carte nautiche, navigazione stimata e costiera.
    •     Normativa diportistica e ambientale: poteri e doveri del comandante, documenti di bordo, disciplina ambientale.

    Modalità d'Esame e sessioni

    Sono previste le seguenti prove d'esame:  prova di carteggio nautico, colloquio teorico, prova pratica, con le seguenti modalità

    •     Prova di carteggio: quattro quesiti indipendenti, superata con almeno tre risposte esatte.
    •     Prova pratica: condotta di un'unità da diporto di almeno 15 metri, con manovre come ormeggio e recupero di uomo in mare.

    Le sessioni  d'esame sono almeno semestrali, presso Capitanerie di porto e Ufficio di Porto Santo Stefano.

    Per l'ammissione agli Esami saranno necessari:

    •     Certificato di addestramento sanitario: necessario per il rilascio del titolo.
    •     Requisiti morali e fisici: specifici per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare.
    •     Esami presso Capitanerie di porto: indipendentemente dall'iscrizione del candidato.

    Il decreto precisa che sono esclusi  da alcune prove i seguenti soggetti:

    •     Esonero dalla prova teorica: per titolari di patente nautica di categoria A con specifici requisiti.
    •     Esonero dalla prova pratica: per marittimi con titoli professionali specifici.
    •     Conseguimento del titolo senza esame: per titolari di patente nautica di categoria B o personale della gente di mare con certificati di competenza.

    Patente nautica 2 classe: durata del titolo

    Infine il decreto specifica che il titolo non ha scadenza ma perde validità se i certificati di addestramento non sono in corso di validità.

    I titoli rilasciati precedentemente conservano validità.

  • ISEE

    Isee senza Buoni postali e BTP: nuovo modello DSU

    Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato  il decreto direttoriale 2 aprile 2025 n. 75, con  allegato il nuovo  modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni per la compilazione, recependo finalmente le modifiche normative  introdotte dalla legge di bilancio 2024 che ha previsto  l'esclusione dal calcolo dell'ISEE di  Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) , buoni e libretti postali fino a un massimo di 50.000 euro.

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13,  di modifica al Regolamento sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , era entrato già in vigore il 5 marzo 2025  ma si attendeva la pubblicazione del nuovo Modello di DSU, che è stato proposto dall'INPS e approvato dall'Agenzia delle entrate .

    Nel decreto direttoriale  si specifica che le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ferma restando la facoltà di richiedere, a seguito dell’approvazione della nuova modulistica, una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    ISEE il nuovo regolamento: cosa cambia

    Il nuovo regolamento contenuto nel DPCM DEL 14.1.2025 prevede la modifica del modello per la DSU  Precompilata, la  dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile dall'INPS al dichiarante per il rilascio dell'ISEE. 

     CALCOLO DEL REDDITO 

    Si prevedono :

    •         Aggiornamenti su come calcolare i redditi dei componenti del nucleo familiare, con esclusioni specifiche per i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.
    •         Introduzione di una detrazione per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, fino a un massimo di 7.000 euro annui, incrementati di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo.
    •  la proroga dell'esclusione dal calcolo ISEE degli immobili danneggiati da eventi calamitosi

    PATRIMONIO MOBILIARE 

    •  Esclusione dal calcolo dell'ISEE dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo di 50.000 euro.
    • il patrimonio familiare di riferimento è quello del secondo anno precedente la richiesta.

    ISEE CORRENTE 

    E' modificato tutto  il precedente articolo del regolamento sull'Isee corrente. In sintesi le condizioni per il Calcolo dell'ISEE Corrente sono :

    Variazioni situazione familiare:

    si ridefiniscono le condizioni per considerare separati coniugi con diversa residenza anagrafica, in linea con le nuove disposizioni del Codice di procedura civile 

     Variazioni della Situazione Lavorativa:

    •         Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato: Se c'è stata una risoluzione del rapporto di lavoro, una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa.
    •         Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato o Contratti Flessibili: Se il lavoratore è disoccupato al momento della presentazione della DSU e ha lavorato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la fine dell'ultimo rapporto di lavoro.
    •         Lavoratori Autonomi: Se l'attività è cessata dopo essere stata svolta continuativamente per almeno 12 mesi.

        Variazioni della Situazione Reddituale:

    •         Se c'è una variazione superiore al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto a quello calcolato in via ordinaria.
    •           Se ci sono interruzioni nei trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari.

      Per il calcolo dell'ISEE Corrente i  Redditi Considerati sono

    •         Redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti la richiesta .
    •         Redditi da attività d'impresa o lavoro autonomo calcolati con il principio di cassa (differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nei 12 mesi precedenti).
    •         Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti nei 12 mesi precedenti, esclusi quelli per disabilità non inclusi nel reddito IRPEF

     I redditi aggiornati sostituiscono quelli utilizzati per il calcolo dell'ISEE ordinario.      L'ISEE corrente è calcolato sostituendo l'indicatore della situazione reddituale ordinaria con quello aggiornato, mantenendo invariati l'indicatore patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza.

    Validità dell'ISEE Corrente:

    L'ISEE corrente ha una validità di sei mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo ulteriori variazioni nella situazione occupazionale o nei trattamenti.

    Dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente può essere presentato anche se l'indicatore della situazione patrimoniale differisce per più del 20% rispetto a quello calcolato in via ordinaria. In tal caso, la validità è fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

    Documentazione Necessaria:

      Oltre al modulo sostitutivo della DSU, è necessario presentare documentazione che attesti la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

    Nuovo Modello DSU e istruzioni

    Le istruzioni del nuovo Modello di DSU  specificano che l'esclusione può essere applicata ai seguenti rapporti finanziari:

    • "Codice 02" – Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
    • "Codice 03" – Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
    • "Codice 06" – Gestione patrimoniale;
    • "Codice 07" – Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

    Il nucleo familiare potrà scegliere tra due modalità alternative per l'applicazione dell'esclusione, che garantiscono lo stesso impatto sul calcolo dell'ISEE.

    Nel dettaglio, le modalità di calcolo prevedono che il dichiarante indichi nella DSU il valore dei propri rapporti finanziari al netto del valore dei titoli di Stato.

    Se il patrimonio mobiliare del nucleo familiare comprende più titolari, l’esclusione può essere applicata :

    • proporzionalmente tra loro o 
    • interamente a un solo componente, 

    mantenendo invariato l'importo complessivo  da escludere. 

    Le istruzioni forniscono esempi di calcolo nei vari casi.

    ISEE 2025 possibile ulteriore attesa

    Per attuare la nuova normativa che esclude i titoli di Stato  e i buoni postali dal calcolo dell'Isee, potrebbero comunque profilarsi ancora giorni di attesa in quanto sono necessari

    1. adeguamento degli applicativi INPS   e dei CAF 
    2. la comunicazione Ufficiale dell'istituto con le istruzioni tecniche per l'aggiornamento che guiderà i Caf e i cittadini nel processo di ricalcolo .

    Da sottolineare anche che i  Caf hanno richiesto chiarimenti sui costi dell'aggiornamento dell'Isee

     Dal 1° ottobre 2023, le Dsu successive alla primainfatti  non sono più gratuite. Per garantire la gratuità del ricalcolo, potrebbe essere necessaria un'ulteriore copertura finanziaria.

    Conseguenze per gli enti locali e le prestazioni sociali?

    Da molte parti si evidenzia che l'abbassamento dell’ISEE per molte famiglie  grazie all'esclusione dei BTP e buoni postali potrebbe  avere ripercussioni  serie sui bilanci degli enti locali e degli istituti universitari. 

    I Comuni potrebbero trovarsi a dover rimodulare le fasce ISEE per garantire una distribuzione equa delle prestazioni sociali, mentre le università potrebbero dover rivedere le soglie per l’accesso alle agevolazioni per il diritto allo studio.

    Un impatto significativo si prevede anche sull’assegno unico per i figli, considerata l’universalità della misura e la granularità delle classi di ISEE che determinano l’importo del beneficio. Per far fronte all’aumento delle richieste di benefici , il Governo ha previsto una copertura di 44 milioni di euro annui. 

    Si vedrà probabilmente solo a distanza di qualche mese  se i vantaggi a livello di prestazioni sociali saranno effettivamente aumentati o se finiranno per essere  maggiormente penalizzate  famiglie  che a parità di requisiti di patrimonio mobiliare non possiedono titoli di stato o buoni postali.

  • Rubrica del lavoro

    Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona

     il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione  i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.

    Ricordiamo che il programma GOL  per la riqualificazione dei lavoratori   in difficoltà riguarda :

    1. i lavoratori in Cassa integrazione
    2.  i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza  ,
    3. giovani NEET 
    4. donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),   
    5. persone con disabilità o fragilità , 
    6. over 55  disoccupati
    7. working poor  (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).

    e prevede  5 percorsi differenziati  per il ricollocamento lavorativo:

    1. reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
    2. aggiornamento  per migliorare specifiche competenze del lavoratore
    3. riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
    4. lavoro e inclusione  , gestito in collaborazione con i Comuni per  i casi con bisogni piu complessi
    5. ricollocazione collettiva  per la gestione di crisi aziendali 

    Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.

    Incaricati di fornire il servizio  di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL  e  INPS

    Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione

    .QUI la lista messa a disposizione da ANPAL 

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.

    Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"

    I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono,  attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona  che ricomprenda chiaro  riferimento al contenuto  della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

    VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.

    Programma GOL  2023: i dati ANPAL

    Con la nota del  21 luglio 2023 ANPAL aveva  diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .

    Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma  sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.

    • La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico, 
    • i giovani sono il  26,5%
    •  i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
    •  gli stranieri sono il 14,8%. 

     Dal punto di vista delle misure assistenziali  di cui sono beneficiari risulta che 

    • per il 54,5%  sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e 
    • per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
    •  Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.

    Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023

    DATI  Programma GOL  al 31 gennaio 2025:

    Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che

    Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:

    • Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro), 
    • il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
    •  il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
    •  il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e 
    • solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).

    Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.

    Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.

    Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.

    I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024  per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. 

    La nuova legge  delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.

    Si attendono ancora due decreti ministeriali  di attuazione  ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali,  sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti  dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..

    Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

    Pedagogisti

    La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata. 

    Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

    • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
    • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
    • Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

    L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

    Inoltre, l'articolo 2 del DDL  apre la possibilità  di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.

    Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

     Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

     La professione  può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

    Educatori Professionali Socio-pedagogici

    Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:

    • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
    • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

    Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

    Il testo della legge specifica inoltre che :

    • Per l'esercizio della professione  di pedagogista  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
    •  Per l'esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

    Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025

     Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno  l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

    La fase di  avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .

     I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro  il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni . 

    Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha  affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»

    Il disegno di  legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :

    1. Decreto del Ministro della Giustizia,  responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
    2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

    Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.

    Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative  istituito dalla legge  L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi. 

    Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.

    Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie

     In sede di prima attuazione della  legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,

    •  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che  provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
    • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà  agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .

     In sede di prima applicazione  l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare  entro 90 giorni a partire  dalla data della nomina del commissario 

    • a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

    • b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

    Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025

    Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.

     Questi i passaggi principali della richiesta : 

    "ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;

    secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"

    Il Ministro Nordio  con risposta scritta del 28  marzo 2025 ha spiegato che  effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta  per la mancanza del  decreto  che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano). 

    Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.

    Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali.  Su questo  il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.

    Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.

    Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.

    Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo,  il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.

  • ISEE

    Borse di studio universitarie: importi e soglie ISEE 2025

    Il Ministero  dell' Universita'  e  della  ricerca  ha pubblicato due   decreti  direttoriali,  n.180   e 181 del  28  febbraio  2025,   con gli aggiornamenti 2025 relativi a:

    •  i  limiti  massimi   dell'Indicatore   della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  dell'Indicatore  della  situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai  benefici  relativi al diritto allo studio»
    • gli  importi minimi delle borse di  studio  universitarie.

    I decreti sono  allegati in fondo all'articolo. Nei paragrafi seguenti una tabella riepilogativa dei nuovi valori.

    Importi Minimi Borse di Studio 2025/2026

    Importi Borse di Studio 2025/2026

    Tipologia Studente Importo (€)
    Studente fuori sede 7.072,10
    Studente pendolare 4.132,85
    Studente in sede 2.850,26

    Limiti ISEE e ISPE per l’anno accademico 2025/2026

    I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024  sono aggiornati per l’anno accademico  2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono  definiti come segue:  

    Indicatore Limite Massimo
    ISEE € 27.948,60
    ISPE € 60.757,87

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: contribuzione dal 1 aprile solo nel Cassetto del contribuente

    Con il  messaggio  871 del 11 marzo l'istituto aveva comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente,  relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.

    Nel messaggio 1086 l'Istituto  precisa che dal 1 aprile  il Cassetto previdenziale per le aziende agricole viene dismesso.  Tutte le funzioni  sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”  sul sito www.inps.it.

    Si  ricorda  anche che nel Cassetto Previdenziale del Contribuente,  oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024”  sono presenti:

    •  una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” >  “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
    • il pulsante  “Scarica file F24”  per il  il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
    •  il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.

    Sanzioni per Omissione Contributiva 2024

    Con il  messaggio  INPS n. 827 del 6 marzo 2025, rivolto ai  propri uffici,  ha fornito  indicazioni dettagliate riguardo al nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in agricoltura, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 e  applicabile a partire dal 1° settembre 2024. 

    La nuova disciplina mira a incentivare la regolarizzazione spontanea e tempestiva dei contributi, introducendo sanzioni progressive e meccanismi di compensazione più chiari. Le informazioni sono disponibili nel Fascicolo Elettronico del Contribuente (FEC).

    Per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2024, con scadenza di pagamento al 17 marzo 2025, il regime sanzionatorio è il seguente:

    1.     Pagamento in ritardo entro 120 giorni: sanzione pari al Tasso di Riferimento Unico (TUR) fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
    2.     Pagamento in ritardo oltre 120 giorni: sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.

    Sanzioni per Evasioni contributive in agricoltura

    Per i periodi contributivi con irregolarità  trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria, si applica il regime del ravvedimento operoso:

    •     Pagamento entro la scadenza indicata nell'avviso di tariffazione: sanzione ridotta pari al TUR maggiorato del 5,5%.
    •     Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione pari al TUR maggiorato del 7,5%.
    •     Pagamento oltre 60 giorni: sanzione del 30% annuo fino a un massimo del 60% dei contributi non corrisposti, con interessi di mora oltre il tetto massimo.

    Accertamento contributivo estratti conto e prospetti

    Per gli accertamenti d'ufficio o verbali ispettivi notificati dal 1° settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

    Dal terzo trimestre 2024, le sanzioni si aggiornano automaticamente in base alla data di pagamento effettivo. Le sanzioni accertate in fase di tariffazione non saranno più presenti nell'estratto conto.

    È previsto un calcolo separato per ogni periodo contributivo, con una nuova tabella che espone gli importi dovuti al netto delle compensazioni effettuate. 

    Le compensazioni avvengono prioritariamente sui contributi più vecchi.

    Quote Integrative/Associative , nuovi Codici Tributo, anticipi e rateazione

    Gli importi delle quote integrative/associative sono distinti per ogni periodo contributivo. 

    • Il pagamento della contribuzione pregressa avviene con il codice tributo KLAS, mentre 
    • le sanzioni sono gestite con il codice SLAS.

    Il messaggio precisa che l'importo delle sanzioni è calcolato ipotizzando il pagamento totale alla data di scadenza. Il contribuente può richiedere il pagamento anticipato, con ricalcolo delle sanzioni.

    La procedura di rateazione consente di presentare istanza prima della scadenza di pagamento.

     Le sanzioni agevolate si applicano in base alla tempestività del pagamento o della presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il piano di ammortamento viene ricalcolato senza agevolazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovo congedo di 24 mesi per patologie gravi: OK della Camera

    La Camera ha approvato  il 25 marzo 2025   in prima lettura una proposta di legge che interviene per sanare le difficolta  che spesso affrontano i lavoratori affetti da malattie oncologiche per le lunge assenze dal lavoro cui sono costretti . Si  tratta di un periodo di congedo che può arrivare a 24 mesi ma senza retribuzione.  Secondo molte associazioni la misura comunque non è soddisfacente. 

    In attesa dell'approvazione definitiva vediamo  meglio i dettagli  operativi, le motivazioni e le reazioni.

    Comporto per malattie gravi: la legge in arrivo

     il disegno di legge, a prima firma Debora Serracchiani,   è frutto di un lungo iter parlamentare e sostenuto da più forze politiche, intende offrire una tutela a chi, grazie ai progressi della medicina, riesce a convivere con patologie cronicizzate ma necessita di lunghi periodi di cura e ripresa.

    Si ricorda tra l'altro che il superamento del periodo massimo di assenza per il lavoro dipendente,  fissato in 180 giorni da un Regio decreto del 1924  può portare anche  al licenziamento. 

    Recentemente numerose pronunce di Cassazione hanno annullato in alcuni casi le sentenze di merito basate sul rispetto formale della legge   e hanno evidenziato la necessità di garantire un comporto prolungato per alcune patologie gravi.

    DDL congedo patologie gravi: cosa prevede

    Le nuove norme prevedono di concedere ai lavoratori  dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%, in quanto affetti da

    •  patologie oncologiche,
    •  croniche invalidanti o 
    • rare, 

    il diritto di conservare il proprio posto di lavoro fino a un massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata.  

    Il congedo però non sarà retribuito e non comporterà la maturazione di contributi previdenziali o anzianità di servizio, sebbene sia possibile riscattare volontariamente i contributi. 

    Tra le misure aggiuntive, è prevista l’assegnazione di 10 ore annue di permessi retribuiti per visite ed esami medici e una corsia preferenziale per il lavoro agile al termine del congedo.

    L’accesso alle 10 ore di permessi retribuiti richiede una prescrizione medica e, in caso di minori, può essere fruito dal genitore accompagnatore.

    Per i lavoratori autonomi è prevista la possibilità di sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni nell’anno solare. 

    In ogni caso non sarà  consentito svolgere altre attività lavorative durante il periodo di congedo. 

    Dal punto di vista della procedura amministrativa è prevista una certificazione semplificata per accedere ai benefici della legge, con i certificati che potranno essere rilasciati da medici di base o specialisti del Servizio Sanitario Nazionale. 

    Per i datori di lavoro del settore privato sarà possibile richiedere il rimborso degli oneri sostenuti, mentre nel pubblico impiego la sostituzione del personale assente sarà regolata dai contratti collettivi.

    DDL congedo patologie gravi: le reazioni

    Nonostante l’ampio consenso parlamentare e il riconoscimento della legge come un primo passo verso maggiori tutele, le associazioni di pazienti hanno sollevato diverse criticità. 

    In particolare, la mancanza di retribuzione per i 24 mesi di congedo e l’assenza di una copertura previdenziale sono viste come lacune significative, con il rischio di mettere in difficoltà economica molti lavoratori malati. 

    Alcune associazioni, come FAVO , AIL e Uniamo, hanno sottolineato la necessità di un supporto economico durante la sospensione dal lavoro e l’esclusione dei giorni di day hospital dal computo del comporto. 

    L’iter legislativo proseguirà ora al Senato, dove potrebbero essere introdotte modifiche per migliorare il testo e rispondere alle richieste di maggiore tutela economica per i lavoratori malati.