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Trascinamento giornate agricoltura: comunicazione entro il 24.2
La circolare INPS n. 37 del 5 febbraio 2025 fornisce istruzioni relative ai benefici del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli nel 2024.
In particolare sono ricordati i requisiti per lavoratori e aziende e le istruzioni operative per la trasmissione e validazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
Vediamo le principali indicazioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimenti delle aziende
Le aziende devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio INPS “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.
I concedenti devono trasmettere il modulo “SC95” per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La scadenza per l’invio è il 24 febbraio 2025.
Le Strutture territoriali INPS devono validare le dichiarazioni di calamità tramite il portale Intranet.. A questo fine saranno verificate le delibere regionali che delimitano le aree colpite.
Il termine ultimo per completare la validazione è il 3 marzo 2025.
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Rimborso utenze domestiche: fac simile autodichiarazione e chiarimenti
La Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.
Il documento analizza il quadro normativo vigente oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.
Disponibile qui un facsimile di autodichiarazione
Autocertificazione del lavoratore per rimborso utenze: il quesito e la soluzione proposta
L'interpello illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
La questione nasce dall’estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli).
La società richiede chiarimenti sulle caratteristiche della dichiarazione dovuta da parte dei dipendenti.
In particolare, l’istante ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione.
Poiché la dichiarazione è destinata all’Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.
Dichiarazione del lavoratore per rimborso utenze: parere dell’Agenzia
La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere acquisita dal datore di lavoro con firma originale del dipendente e copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione.
L’Amministrazione Finanziaria ricorda in ogni caso la responsabilità penale che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.
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Restituzione parziale di Naspi anticipata: le istruzioni INPS
Pubblicata ieri dall'INPS la circolare 36 2025 con cui si recepisce l'indicazione dell sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024 con la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. La norm riguarda l'obbligo di restituzione dell'importo complessivo di NASPI erogato in forma anticipata quando il lavoratore si occupa con lavoro subordinato entro il periodo di spettanza dell'indennità.
Secondo i giudici delle leggi è da correggere la parte che non considera il caso in cui i lavoratori siano costretti a occuparsi nuovamente come dipendenti per cause di forza maggiore che rendono l'attività di impresa non remunerativa
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Istituto oltre che il caso oggetto di analisi da parte della Consulta.
La sentenza della Consulta su Naspi anticipata e chiusura per forza maggiore
Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ( riguardante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"), nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.
Il caso riguardava un lavoratore che a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, aveva domandato la liquidazione anticipata dell’indennità NA-SpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale (un bar). La domanda veniva accolta, in data 23 settembre 2019, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in una unica soluzione.
Il giudice del lavoro chiariva che dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e per l’anno 2020 del lavoratore era risultata la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d’urgenza a causa della pandemia da COVID-19 esplosa nell’anno 2020.
Per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l’attività di impresa e iniziato, in data 15 febbraio 2021, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’azienda era stata ceduta in data 30 aprile 2021, per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla (quasi un decimo del prezzo di acquisto).
Avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (il 15 febbraio 2021) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (28 maggio 2021), l’INPS gli chiedeva la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di NASPI anticipata, pari a 19.796,90 euro.
Il lavoratore, pertanto, proponeva opposizione e l'Inps si costituiva affermando che la propria pretesa era fondata sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
L'Avvocatura dello stato sottolineava che l'istituto non ha modo di valutare effettivamente le motivazioni della mancata prosecuzione dell'attività e di escludere eventuali casi di elusione
Nella motivazione della richiesta di pronuncia il giudice rimettente precisa che effettivamente la norma prevede che la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo al quale si riferisce la NASpI, percepita in forma anticipata comporta l’obbligo restitutorio dell’intera somma
Infatti, nel caso di specie l’inizio del rapporto di lavoro si colloca al 15 febbraio 2021, ovvero nel periodo coperto dall’indennità di disoccupazione, la cui spettanza si sarebbe protratta fino al 28 maggio 2021.
Viene anche ricordato che con la sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, la Consulta si era già espressa sulla non rilevanza della questione costituzionale in un caso in cui un lavoratore aveva ripreso un lavoro subordinato a causa dei risultati negativi dell'attività intrapresa
Si riconosce infatti che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell’indennità della NASpI, in un’unica soluzione e nell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell’erogazione periodica.
Obbligo di restituzione parziale della Naspi in caso di ripresa del lavoro subordinato
Nella considerazioni la consulta concorda con quanto illustrato dal giudice di Torino rispetto alla ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI.
Si evidenzia infatti che per un verso , qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si tratta di una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa» (come indicato nella sentenza n. 194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per una causa di forza maggiore , come nel caso delle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubbli-ci, solo alleviate da sostegni e provvidenze, . Ugualmente vengono citati anche eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell’uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell’incentivo.
In definitiva, afferma la Corte "senza la necessaria parametrazione dell’obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 Cost."
Non solo : la questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla violazione dell’art. 4, primo comma, Cost. che riguarda il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
La consulta conclude dunque dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Suggerisce inoltre che il rimedio appropriato a tale violazione consiste nel prevedere, da parte del legislatore, dei criteri di flessibilità che permettano di adeguare la restituzione della somma al caso concreto.
Le istruzioni INPS: cause di forza maggiore ammesse ed escluse
Nella circolare 36 sottolinea che la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Su questa base precisa che sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.
La circolare elenca , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore:
- – terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- – guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- – incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- – provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Come anticipato l’INPS si adegua alle raccomandazioni della Corte costituzione e prevede che in caso di ripresa del lavoro dipendente invierà una comunicazione preventiva al lavoratore in cui chiedera di indicare entro 30 giorni gli eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova allegando eventuali documenti utili
In caso di valida dimostrazione dell’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
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Medici e docenti riammessi in servizio dopo la pensione: istruzioni INPS
La circolare INPS n. 30 del 30 gennaio 2025 illustra gli effetti contributivi e della sospensione delle pensioni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e i docenti universitari di medicina e chirurgia, riammessi in servizio dopo il pensionamento per vecchiaia (non prima del 1° settembre 2023) fino al compimento del 72° anno di età.
Le novità derivano dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 consentendo la riammissione in servizio dei professionisti sanitari già pensionati, su richiesta, fino al 72° anno di età, entro il 31 dicembre 2025.
Coloro che scelgono di riprendere servizio devono optare tra mantenere il trattamento pensionistico o ricevere lo stipendio per il nuovo incarico.
In caso di scelta dello stipendio, la pensione viene sospesa fino alla fine dell’incarico.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Medici e docenti riammessi in servizio : iscrizione e Contribuzione
I riammessi in servizio devono iscriversi alla Cassa che eroga la loro pensione (CPS o CTPS) e versare i contributi secondo le aliquote ordinarie:
- CPS: 32,65% (23,80% a carico del datore, 8,85% a carico del lavoratore).
- CTPS: 33,00% (24,20% a carico del datore, 8,80% a carico del lavoratore).
Gli obblighi contributivi per trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) variano a seconda del tipo di contratto.
Permanenza dell’iscrizione al Fondo Credito e obblighi per la NASpI: dopo il servizio, è possibile richiedere una quota aggiuntiva di pensione o un’indennità una tantum.
Medici e docenti riammessi in servizio : indicazioni per i Flussi Contributivi
I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente i dati tramite il flusso Uniemens/ListaPosPA con specifici codici (vedi tabella).
Resta fermo l'obbligo di correzione delle denunce non conformi indicando l’elemento V1, Causale 5 per correggere i dati comunicati in modo errato.
Tabella Uniemens:Categoria di Lavoratori Codice <Tipo Impiego> Codice <Tipo Servizio> Note Dirigenti medici e sanitari del SSN, Dirigenti sanitari del Ministero della Salute 50 4 – Servizio Ordinario Riammissione ai sensi dell’Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 (Legge 18/2024) Docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia 51 4 – Servizio Ordinario Stesse condizioni dei dirigenti medici -
Assegno unico 2025 regole e tabelle aggiornate
Con la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi risultano minimi
In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare
L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati
Con la mensilità di marzo verrà inoltre erogato l'eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..
Assegno unico universale: le regole generali
L'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) è stato istituito dal d. lgs. n. 230-2021.
In particolare spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni in vigore per fino al 2024
L'assegno unico figli è universale cioè è destinato a tutte le famiglie con figli con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :
In particolare è prevista
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere il trattamento massimo era pari nel 2022 a 15mila euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali Vedi sotto esempi di importo
Va sottolineato che :
- gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT e che
- l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito
Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo
Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati
Si ricorda che dal 2023 per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :
- maggior numero di figli,
- raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
- modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare
ATTENZIONE è necessario comunque presentare ogni anno all'INPS la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato, altrimenti dal, mese di marzo viene garantito solo l'importo minimo previsto per la fascia ISEE piu alta.
La presentazione dell'ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli
Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.
INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale.
Assegno unico esempi di importo 2024
ISEE IMPORTI MENSILI 2024
Assegno figli minori (1)
Assegno figli 18-20 anni (2)
Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)
Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)
Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)
Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)
Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)
Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)
maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)
Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a
17.090,61 euro
199,4
96,9
96,9
119,6
108,2
96,9
91,2
96,9
22,8
34,1
da
27.231,05
a
27.344,98
148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9 da
37.599,35
a
37.713,28
96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5 Assegno Unico novità ed esempi importi 2025
La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso.
Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:
- l’aumento per figli con disabilità,
- il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
- la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e
- l’incremento per i figli successivi al secondo.
Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come
- il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età,
- l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e
- la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.
Tabella AUU 2025
Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025
Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00 -
Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.