• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione 2024, regole, FAQ e calendario pagamenti

    E' operativo il sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024, ovvero l'ASSEGNO DI INCLUSIONE " ADI"  (istituito con il    decreto legge 48 2023  convertito in legge   Legge 85 2023 , con  piccole modifiche) i cui pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024  dopo la pubblicazione in GU del decreto  sulla CARTA ADI .

    INPS ha pubblicato il 26 febbraio  nel messaggio 835 2024  il  calendario dei prossimi pagamenti (vedi penultimo paragrafo)  e ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo viene preso a  riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità  “sospese”.

    Rivediamo nell'articolo tutte le principali  regole  sull' ADI, ricordando che a settembre 2024 sono state aggiornate le FAQ  su dubbi e  casi particolari per l'applicazione dell'Assegno di inclusione (vedi ultimo paragrafo)

    I sussidi che hanno sostituito il  Reddito di cittadinanza

    La legge 85 2023 ha previsto   diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC, con platee  e tempi di attuazione  diversi ovvero: 

    1. L'" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e  con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
    2.  una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata  massima 12 mesi.

    I contributi  economici saranno erogati dall'Inps  su richiesta , che va effettuata tramite la piattaforma telematica INPS a questo link

    Il 15 dicembre 2023  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154 2023  e il 16 dicembre INPS ha fornito le istruzioni aggiornate  sui requisiti e le procedure   per la domanda con la circolare 105 2023 .

    Assegno di inclusione: importo, durata

    Il contributo economico  dell'Assegno di inclusione  consiste  in 

    • una integrazione al reddito  fino a 6mila euro l’anno  moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
    • integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti

    Il contributo viene erogato con la Carta  ADI di inclusione elettronica consente di fare prelievi di contante (max 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza) e un solo bonifico per l'affitto o il mutuo. Non si può utilizzare all'estero,  online ne per acquisto di armi sigarette gioco d'azzardo, materiale pornografico (Vedi la lista completa nel decreto ministeriale pubblicato il 4.3.24)

    L'assegno di inclusione  dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

    In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno ADI  sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.

    Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno ADI  è comunque garantito.

    Chi ha diritto all'assegno di inclusione: requisiti,  cittadinanza  e  ISEE

    Il nuovo assegno di inclusione  2024  come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

    •   con disabilità oppure
    •     minorenni , oppure
    •     con almeno 60 anni di età, oppure 
    • soggetti in condizioni di svantaggio inserite  in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari  certificati (con disturbi mentali o dipendenze patologiche, disabilità certificate per almeno il 46%,  vittime di tratta e vittime di violenza  di genere, ex detenuti persone senza fissa dimora, neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per provvedimento delle autorità)

    I richiedenti possono essere 

    • cittadini italiani 
    • cittadini europei o loro familiari
    • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo 

    Non devono:

    •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
    •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

    La famiglia deve  avere 

    •  Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e 
    • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
    • privi di  auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
    • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
    • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

    Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,

    L'assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola 

    ATTENZIONE  NON  deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).

    Con il messaggio 623  del 10 febbraio 2024  INPS ha specificato le modalità di verifica dei requisiti relativi   alle  condizioni di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza degli enti locali  e il rilascio  di uno specifico servizio telematico per gli operatori delle ASL , in attesa del completamento  del NSIS  Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute  che prevede una interoperabilità di tutte le banche dati coinvolte.

    Assegno di inclusione Scala di equivalenza

    Assegno di inclusione  minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti  aggiuntivi
    parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile  0,5 per ciascun altro componente con disabilita
    arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni o
    per componente maggiorenne con carichi di cura
    0,30 per ogni componente con grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura certificati
    0,15 per ogni minore, fino a 2
    0,10 per ogni minore oltre il secondo 
    non sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non continuativi nel periodo di 18 mesi


    Assegno di inclusione:  sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo

    Come per il reddito di cittadinanza, restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione  e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

    Il  decreto  prevede in particolare:

    • un esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo indeterminato 
    •  ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,

    È previsto un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro un incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e  enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità. 

    Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

    Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato. 

    Assegno di inclusione e obbligo di  studio o lavoro – offerta congrua

    Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni ,  non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema  informativo per l' inclusione sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.   

    I beneficiari dell'Assegno di inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.  

    Sono esonerati dall'obbligo di lavoro

    •  over 60,
    •  disabili 
    • soggetti con patologie oncologiche
    •  componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
    •  le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  

    L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè

    • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl 
    • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

    Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

    L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

    Assegno di inclusione: le sanzioni previste

    Chiunque per ottenere indebitamente  l'Assegno di inclusione  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è   punito  con  la   reclusione da due a sei anni. 

     L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e  di altre informazioni dovute e rilevanti  è punita con la reclusione da  uno  a  tre anni. 

    Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito. 

    Calendario pagamenti e nuove carte ADI 

    DISPONIBILITA' RINNOVI MENSILI 

    Questo  il  calendario della disponibilità degli  importi sulle carte di inclusione  in fase di rinnovo mensile, sempre se confermati i  requisiti : 

    • martedì 27 febbraio 2024
    • mercoledì 27 marzo 2024
    • venerdì 26 aprile 2024
    • martedì 28 maggio 2024
    • giovedì 27 giugno 2024
    • sabato 27 luglio 2024

    Da febbraio in poi i  pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, saranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale,  alla data del 27 del mese .
        A partire dai rinnovi di marzo, l’INPS utilizzerà l’Isee 2024 per determinare l’importo dell’assegno.

    DISPONIBILITA NUOVE CARTE ASSEGNO DI INCLUSIONE  

    Domande presentate entro

    Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria

    Disponibilità carte inclusione e  importo presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto gli SMS

    febbraio 2024

    febbraio 2024

    venerdì 15 marzo 2024

    marzo 2024

    marzo 2024

    martedì 16 aprile 2024

    aprile 2024

    aprile 2024

    mercoledì 15 maggio 2024

    maggio 2024

     maggio 2024

    sabato 15 giugno 2024

    giugno 2024

    giugno 2024

    martedì 16 luglio 2024

    ATTENZIONE Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito  arrivi , piu tardi  il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva . Le mensilità  verranno  COMUNQUE riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.

    Assegno inclusione 2024: le domande di riesame 

    Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Per le domande in evidenza per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica  della problematica.

    Assegno inclusione 2024 : FAQ aggiornate

    Il minsitero del lavoro  ha fornito nuove risposte a dubbi frquenti e casi particolari  sull'assegno di inclusione nella sezione dedicata del sito URPOLINE.  
     FAQ-Qui l'elenco completo

  • Rubrica del lavoro

    Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici

    Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento  è stato  giudicato discriminatorio  e quindi nullo . 

    Il caso si è verificato pochi giorni fa  presso il Tribunale di Pisa  e riguardava  una lavoratrice che dopo una diagnosi di  tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente,  sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.

     Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando  l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.

     Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

     Il datore di lavoro è stato condannato alla

    1.  reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e 
    2. al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
    3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.

    Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.

    Vediamo di seguito  i dettagli  della Cassazione 11731 2024.

    Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024

    la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio  in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili  maggiori assenze legate alla  situazione di disabilità. 

    La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

    1. il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50% 
    2. l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.

    Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore

    La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023,  ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il  principio del massimo periodo di  comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.

     Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.

    Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un  equilibrio tra:

    1.  l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio  e 
    2. l’interesse datoriale , che non  puo farsi carico indefinitamente delle  assenze del dipendente,  che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.

    Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare  possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006),  per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.

    La Cassazione ha quindi  confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato

    La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014  e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali   all'interno delle singole aziende ai fini della  contrattazione collettiva nazionale di categoria  (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020) 

    Con il messaggio  2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo  della  convenzione tra l'Istituto  in vigore  fino al 19 maggio 2026.

    Con il messaggio  INPS 3211  del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).

    In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza 

    F00200 – FLAICA Uniti CUB.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Si ricorda che già  nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando   la Convenzione,  aveva chiarito che:

    1. i datori di lavoro possono  inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso   il flusso Uniemens;
    2. a questo fine l'INPS  ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>  gli elementi volti all’acquisizione dei dati  indicati dalla convenzione che sono:
    • – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
    • – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
    • – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

    I datori di lavoro interessati possono  fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe  con la presentazione delle denunce Uniemens.

    Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026  il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INARCASSA: comunicazione reddituale in scadenza

    Scade  oggi  31 ottobre  il termine per la presentazione della comunicazione reddituale  annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.

    Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.

    INARCASSA contributi minimi e massimali 2024

    Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% sino a € 142.650 euro  di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a  2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
    • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00  euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)

    Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:

    • la determinazione  del contributo di paternita', per l'anno 2024, in misura pari a  euro  7,00 pro-capite e 
    • la determinazione del contributo della maternita' e della paternita', per l'anno  2024,  in misura pari a euro 65,00 pro-capite.

    Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%

    INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

    • il  contributo di  paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00  pro-capite e
    • il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.

    E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

    Contributi INARCASSA:  scadenze

    CONTRIBUZIONE

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    Codici  F24 contributi INARCASSA

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi  

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

    Allegati:
  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Sanilog: dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi 2025 per i familiari

    A partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024, sarà possibile procedere al rinnovo o alla prima iscrizione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog per le aziende del settore logistica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

     Di seguito le principali indicazioni fornite dal Fondo  con la circolare 3 del 18 settembre 2024 su rinnovi e nuove iscrizioni.

    Nuove Iscrizioni a Sanilog: come fare

    Per i lavoratori che desiderano iscrivere per la prima volta i propri familiari alla copertura sanitaria integrativa, è possibile procedere con l’iscrizione dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025 e l’iscrizione, che è facoltativa, può essere effettuata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 1° ottobre 2024.

    È importante ricordare che l’iscrizione deve comprendere obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, ad eccezione dei componenti già coperti da altri Fondi o Enti di assistenza sanitaria integrativa. La procedura di iscrizione segue le stesse modalità previste per il rinnovo, con l'accesso all'Area riservata del sito Sanilog.

    Modalità di Nuova Iscrizione

    Per procedere con la nuova iscrizione, il lavoratore deve accedere alla propria Area riservata sul sito www.sanilog.info. Da qui, si accede alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo", dove è possibile inserire i dettagli anagrafici dei nuovi componenti del nucleo familiare. Una volta completata questa operazione, occorre confermare le informazioni, spuntare le caselle relative al Modulo privacy e cliccare su "Genera Mav" per scaricare il bollettino di pagamento.

    Rinnovo Copertura Sanilog: come fare

    Per i nuclei familiari già iscritti nel 2024, è essenziale effettuare il rinnovo esplicito della copertura per l'anno 2025. 

    Questo rinnovo può essere completato accedendo all’Area riservata del sito www.sanilog.info. 

    È importante sottolineare che in assenza di rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2024. 

    Nel caso in cui il lavoratore scelga di non rinnovare la copertura per i propri familiari, sarà possibile iscrivere nuovamente il nucleo familiare solo dopo due anni dalla data di uscita.

    Per rinnovare la copertura occorre:

    1. accedere alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo" all'interno della propria Area riservata sul sito Sanilog. 
    2. Dopo aver confermato la composizione del nucleo, si può cliccare su "Genera Mav" per ottenere il bollettino necessario al pagamento.

    Si ricorda che è obbligatorio rinnovare la copertura per l’intero nucleo familiare già iscritto.

    Se ci sono variazioni nella composizione del nucleo familiare, come l'aggiunta di nuovi componenti, prima di scaricare il bollettino MAV, è necessario inserire i nuovi familiari utilizzando la funzione "Inserisci familiare". Successivamente, occorre confermare le informazioni inserite e spuntare le caselle relative al Modulo privacy.

    Validità della Copertura Assicurativa Sanilog e prestazioni

    La copertura assicurativa per i familiari iscritti sarà valida dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza di quest'ultima data, la polizza cesserà automaticamente, a meno che non venga rinnovata per l'anno successivo, seguendo le modalità che saranno comunicate dal Fondo Sanilog.

    L’elenco delle prestazioni sanitarie integrative disponibili per i familiari, che differiscono da quelle destinate ai lavoratori iscritti, può essere consultato e scaricato accedendo all'Area riservata sul sito www.sanilog.info. 

    Se si necessita di escludere un componente del nucleo familiare, il lavoratore deve contattare direttamente il Fondo per la valutazione della richiesta di esclusione.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: omissioni, ritardi, sanzioni

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento degli stessi, rilasciata sempre per via telematica.

    Vediamo le sanzioni per chi non adempie.

    Modello 770/2024: omissioni, ritardi e sanzioni

    L'omessa presentazione del Modello 770/2024 è sanzionata ai sensi del nuovo art 2 comma 1 del Dlgs n 217/97 come modificato dal Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2.

    In particolare, il suddetto articolo prevede che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. 

    Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

    Se la dichiarazinoe 770/2024 è presentata con ritardo entro 90 giorni, quindi entro il 29 gennaio 2025, si potrà ricorrere al ravvedimento operoso (art 13 Dlgs 472/97) pagando unasanzione ridotta a 25 euro, ossia un decimo del minimo.

    Tale versamento del ritarndo potrà essere sanato con il pagamento della sanzione con F24 e codice tributo "8911" denominato: “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”. 

    E' bene specificare inoltre che dal 1 settembre sono in vigore le novità del decreto n 87/2024 o decreto sanzioni.

    Pertanto, per il 770/2024 valgono le regole del nuovo comma 1-bis dell'art 2 del Dlgs n 471/97

    In particolare, il citato comma stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. 

    Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.

    Parafrasando in caso di presentazione del 770 dopo i 90 giorni, ma entro i termini prescrizionali dell’accertamento e prima dell’avvio di qualsiasi procedura di verifica, è prevista la sanzione pari al 75% delle ritenute non versate, ovvero una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro se le ritenute sono state versate.

  • Lavoro Dipendente

    Comunicazioni Inail: nuova classificazione professioni dal 1 ottobre

    INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 1° ottobre 2024 è operativa la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.

    I file  con le tabelle complete sono allegati  anche in fondo all'articolo.

    Si ricorda che la classificazione delle professioni curato  dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza . 

    L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

    Le novità della classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL

    L’Istituto ha provveduto  quindi ad aggiornare i propri sistemi informativi per l’adozione della nuova classificazione:

    •  nei moduli di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali e 
    • nelle procedure.

    La nuova classificazione delle professioni CP2021 sarà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 .

    Gli utenti che inviano tramite file la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi,  devono utilizzare le “Tabelle di decodifica dei dati” dedicate a ciascun servizio online della “Denuncia infortunio”, “Denuncia malattia professionale”  o “Comunicazione di infortunio”.

    Allegati: