• Lavoro Dipendente

    Licenziamento e comporto: la Cassazione conferma l’obbligo di preavviso

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore può legittimamente procedere al licenziamento. Il riferimento normativo è l’articolo 2110 del Codice Civile, ma le concrete modalità applicative – come la durata del comporto o eventuali obblighi di comunicazione – sono spesso stabilite dai contratti collettivi.

    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, la questione centrale riguarda proprio l’interpretazione di una clausola del CCNL Industria Calzature e le conseguenze della sua violazione nel contesto di un licenziamento per superamento del comporto.

    Il fatto: assenza per malattia e licenziamento oltre il termine di comporto

    Una società aveva licenziato un dipendente dopo il superamento del periodo massimo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato a 13 mesi di assenza nel triennio. Tuttavia, il CCNL applicabile – all’art. 58, lett. B) – impone al datore l’obbligo di informare il lavoratore almeno un mese prima della scadenza di tale periodo.

    Nel caso specifico, tale comunicazione era stata omessa o effettuata tardivamente, ossia dopo la scadenza del comporto. 

    La Corte d’Appello di Venezia aveva già riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, e la Cassazione ha confermato l’interpretazione, sottolineando che l’avviso deve precedere la scadenza per essere valido.

    La Corte ha ribadito che la funzione della comunicazione prevista dal contratto collettivo non è meramente informativa, ma ha natura sostanziale: serve a mettere il lavoratore nella condizione di valutare soluzioni alternative, come il ricorso a ferie residue o aspettativa, e a tutelare il proprio rapporto di lavoro. 

    Una comunicazione tardiva – come nel caso in esame – equivale a una mancata comunicazione, vanificando la funzione garantista della norma contrattuale. 

    Ne consegue che il rispetto del termine è essenziale. 

    Il contratto collettivo, in questo caso, non solo disciplina la durata del comporto, ma impone una procedura a tutela del lavoratore, che condiziona la legittimità del recesso datoriale. L’omissione o il ritardo sono da considerarsi violazioni gravi, con impatto diretto sulla validità del licenziamento. 

    La Cassazione ha respinto la tesi della società secondo cui la finalità della norma fosse puramente contabile, ossia permettere al lavoratore di verificare la correttezza dei conteggi sulle assenze. Ha invece valorizzato la ratio garantista della previsione pattizia, che deve essere rispettata per intero, non solo nella forma ma anche nei tempi. 

    Impugnazione del licenziamento e impatto sulle sanzioni

    Un ulteriore aspetto da sottolineare nella sentenza è il fatto che, pur  riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore non aveva impugnato la decisione nella parte relativa alla tipologia di tutela applicabile.

    Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna al pagamento di una indennità pari a 20 mensilità, senza disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Questo passaggio evidenzia un aspetto procedurale rilevante: l’ampiezza della tutela applicabile dipende anche dalle impugnazioni proposte. In assenza di un ricorso incidentale specifico da parte del lavoratore, resta ferma la pronuncia di secondo grado, che aveva optato per la tutela indennitaria.

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Concorso magistratura tributaria, a breve le prove scritte: istruzioni e materiali

    Sulla Gazzetta Ufficiale concorsi dell'11 aprile 2025   è stato pubblicato il diario delle prove del primo concorso   indetto  con  decreto  del direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria  prot. RR 46 del 30 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 7 giugno 2024, si svolgeranno nei giorni 28 e 29 maggio  2025  presso l'Ergife Palace Hotel sito in largo Lorenzo Mossa n. 8 – 00165 Roma.   

    Il ministero  precisa che l'ingresso dei candidati all'interno dei locali, dove  saranno eseguiti i controlli di rito, sara' consentito a  partire  dalle  ore 8,00 e fino alle ore 9,30, ora in cui  i  cancelli  esterni  verranno chiusi. Saranno ammessi all'esame esclusivamente i candidati presenti all'interno dei cancelli entro le ore 9,30. 

     Ai fini della partecipazione alle prove i  candidati  dovranno presentarsi, a  pena  di  non  ammissione  alla  effettuazione  delle  stesse, muniti di uno dei seguenti documenti di identita' in corso di validita',  leggibile  e  visibile  in  ogni  sua  parte:  

    • carta   di identita'; 
    • passaporto; 
    • patente di guida;  
    • tessera  ministeriale  Mod. AT.

    Inoltre, dovranno essere muniti della tessera  di  riconoscimento  rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b). 

    Qui il testo completo dell'AVVISO.

    Il 18 febbraio scorso era stato pubblicato l'avviso con i risultati della prova preselettiva  ( allegato qui) 

    Il TESTO  del bando IN PDF è allegato in fondo all'articolo 

    Si ricorda che nel  decreto PNRR  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  2 marzo 2024  erano state  ridisegnate le prove, annullando la proposta di un concorso semplificato 

    Vediamo nei paragrafi successivi come i dettagli sulle  prove,  le materie da preparare  ed alcuni esempi di quiz  risolti. 

    Per l preparazione sono disponibili

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    Concorso magistrati tributari 2024:  le prove

    Come preannunciato nel  DL PNRR 19-2024   il bando prevede 

    1.  una prova preselettiva, 
    2. una prova scritta  (che comprende due elaborati teorici e una prova pratica) e
    3.  una prova orale.

    La prova preselettiva si è svolta  il 14 febbraio 2025 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 00148 Roma RM, icandidati convocati secondo la seguente ripartizione:

    • 14 febbraio 2025 – ore 10,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “A” fino alla lettera “K”
    • 14 febbraio 2025 – ore 15,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “L” fino alla lettera “Z”

    Erano esonerati dalla prova  preselettiva:

    •  i candidati diversamente abili che hanno dichiarato, nell’apposito spazio della domanda di partecipazione, una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% (ottanta per cento), e che hanno allegato alla domanda la necessaria documentazione sanitaria a supporto, e 
    • le altre categorie di candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del bando, e che abbiano ricevuto una  comunicazione della conferma dell’esonero da parte della Commissione.

    PROVA PRESELETTIVA 

    La prova preselettiva consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla nel tempo massimo di 60 minuti. 

    Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla; 0 punti per ogni mancata risposta,

    Verranno ammessi allo scritto un numero di candidati pari a tre volte i posti a concorso. 

    PROVA SCRITTA 

    La prova scritta consiste in due  elaborati    tra i tre seguenti,  individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova:

    • – elaborato teorico vertente sul diritto tributario;
    • – elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale;
    • – prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.

     La prova è valutata in ventesimi, e sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato.

    PROVA ORALE 

    Infine la prova orale  verterà sulle seguenti materie:

    • diritto tributario e diritto processuale tributario
    • diritto civile e diritto processuale civile
    • diritto penale
    • diritto costituzionale
    • diritto amministrativo
    • diritto commerciale
    • diritto dell’Unione europea
    • contabilità aziendale e bilancio
    • elementi di informatica giuridica
    • lingua straniera (indicata nella domanda, a scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco)

    La prova si considererà superata ottenendo un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie, un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva – tra prova scritta e prova orale – non inferiore a 90 punti. 

    Concorso magistrati  tributari: nuova Commissione 

    Il decreto 75 2023 aveva previsto novità sulla commissione di concorso, che  sarà  composta da un maggior numero di commissari, ovvero:

    1. dal  presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede,
    2. da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e  militari con almeno quindici anni di anzianità,
    3.  da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno  degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, 
    4. da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati  su proposta del Consiglio nazionale forense e 
    5. da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    Non potranno  essere nominati componenti della commissione  coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo,  attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario,  ordinario, amministrativo e contabile.

    Potranno inoltre  essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di  assenza o di impedimento.

    Concorso magistrati tributari 2024 le dichiarazioni della Presidente

    La presidente Lussana il 24 settembre 2024  aveva chiarito sulla conclusione del concorso e tirocinio che   l’effettivo inserimento dei nuovi giudici nelle Corti richiederà poi  un tirocinio di sei mesi per i candidati selezionati.

    Inoltre ,  nel periodo di transizione le Corti di primo e secondo grado continueranno a svolgere le loro funzioni, nonostante la mancanza di nuovi giudici. A questo proposito il Consiglio di presidenza sta valutando la possibilità di prorogare l’età pensionabile degli attuali giudici per evitare una paralisi del sistema.

    E' stato anche sottolineato che la formazione continua sarà cruciale per garantire l’adeguamento alle innovazioni e il mantenimento della qualità delle decisioni. 

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità

    Il Governo aveva approvato invia preliminare  a marzo 2025  un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846. 

    Nel  consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo

    Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

    • Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:

    Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.

    Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto.   L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.

    • Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:

    L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846.  Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.

    Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.

    Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni

    Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.

    Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:

    • La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
    • L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
    • L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.

    Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008. 

    Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:

    • Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
    • Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
    • Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
    • Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.

    Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese

    Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:

    • Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
    • Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
    • D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
    • D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.

    Implicazioni per le imprese di autotrasporto

    Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:

    Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.

    Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.

    Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.

    Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva

    Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.

    Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025. 

    Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).

  • Rubrica del lavoro

    Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025

    In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del  ministero della Salute del 17  aprile  2025.

    Qui l'elenco aggiornato 

    Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.

    Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996

    Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

    A  norma del Regolamento 686 del 29.11  1996 infatti  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono  responsabili della formazione e devono  tenere un registro dei candidati che  hanno  conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto)  ,

    Annualmente  devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel  registro nazionale.

    Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici

    Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di

    •  strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
    •  private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).

    L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un  programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .

    Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto  il  possesso   del diploma di scuola media superiore.

     Il  corso  ha  una  durata  minima  di  240  ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

     Le domande di ammissione al  corso  di  micologo  devono  essere  presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

    Possono  accedere  al corso organizzato da una regione o da una  provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o  provincia  autonoma.

  • Privacy

    Geolocalizzazione lavoratori in smart working: sanzione del Garante Privacy

    Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di un ente pubblico regionale, in seguito a un reclamo presentato da una dipendente e a una segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Entrambe le segnalazioni riguardavano l’uso, da parte dell’ente, di sistemi di geolocalizzazione per controllare i lavoratori in smart working tramite l’applicazione “Time Relax”.

    In particolare, l’ente richiedeva ai dipendenti in lavoro agile di effettuare timbrature in entrata e uscita tramite dispositivi elettronici, abilitando la localizzazione, per verificare la compatibilità della posizione effettiva con quanto previsto negli accordi individuali. In almeno un caso, tali informazioni sono state utilizzate per avviare un procedimento disciplinare nei confronti della persona interessata.

    Ecco i dettagli sulla decisione del Garante in  merito.

    Smart working e geolocalizzazione: le violazioni evidenziate dal Garante

    Il Garante ha riscontrato nell'attività del ente  numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). Le principali criticità sono:

    • Illiceità del trattamento dei dati

    Il monitoraggio della posizione geografica dei lavoratori risultava finalizzato a verificare il rispetto delle condizioni dell’accordo di lavoro agile, rappresentando un controllo diretto dell’attività lavorativa. Tale finalità non è ammessa dalla legge e contrasta con i principi di proporzionalità e rispetto della libertà morale del lavoratore.

    • Assenza di base giuridica idonea

    L’ente ha giustificato il trattamento facendo riferimento a una propria delibera e a un accordo con i sindacati. Tuttavia, secondo il Garante, questi atti non bastano a legittimare il trattamento. Inoltre, il consenso del lavoratore, richiesto dall’app per attivare la localizzazione, non è considerato valido in ambito lavorativo a causa dello squilibrio tra le parti.

    • Violazione dei principi di minimizzazione e finalità

    La raccolta sistematica di coordinate GPS eccedeva quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro, comportando un’intrusione nella sfera privata non giustificata.

    • Informativa carente

    I documenti aziendali non contenevano tutte le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. I lavoratori non erano adeguatamente informati su come e perché venivano trattati i loro dati di geolocalizzazione.

    • Assenza di valutazione d’impatto

    L’ente non aveva effettuato la valutazione preventiva dei rischi sui diritti e le libertà delle persone interessate, nonostante il trattamento implicasse un elevato grado di rischio.

    • Uso improprio a fini disciplinari

    I dati geolocalizzati sono stati utilizzati per avviare un procedimento disciplinare, anche se successivamente sospeso. Secondo il Garante, questo utilizzo era illecito, essendo basato su dati raccolti per altre finalità e comunque senza una base giuridica adeguata.

    La decisione e i limiti alla sorveglianza sul lavoro agile

    l Garante ha  quindi dichiarato illecito il trattamento e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza sul proprio sito istituzionale per ragioni di trasparenza e funzione deterrente, data la gravità della condotta e il numero significativo di lavoratori coinvolti.

    L’ente, da parte sua, ha dichiarato di aver interrotto il trattamento contestato e disattivato la funzione di geolocalizzazione dell’applicazione, adottando misure correttive in autotutela.

    Il provvedimento ribadisce il  principio cardine  generale per cui il controllo dell’attività lavorativa deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, senza trasformarsi in sorveglianza invasiva.

    Il datore di lavoro può ricorrere a strumenti tecnologici solo se strettamente necessari per finalità organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, e comunque solo in forma indiretta e limitata. Ogni trattamento di dati personali deve poggiare su basi giuridiche solide, essere proporzionato e preceduto da un’attenta valutazione dei rischi.

    Va anche sottolineato  il principio  dell’inadeguatezza del consenso del lavoratore come fondamento giuridico nei rapporti di lavoro, riaffermando l’esigenza di tutele rafforzate nei contesti contrattuali asimmetrici come quello tra dipendente e datore pubblico o privato.

  • Senza categoria

    Patenti Nautiche: nasce l’Anagrafe Digitale Nazionale

    Con il Decreto 11 marzo 2025, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto il regolamento attuativo per l’istituzione e la gestione dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

     Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica, rappresenta un tassello chiave nel processo di digitalizzazione delle banche dati pubbliche connesse alla navigazione da diporto. 

    Il regolamento entrerà in vigore dal 24 novembre 2025, ossia dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate dovranno operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

    Ecco tutti i  dettagli del provvedimento  e cosa cambia in pratica per gli utenti.

    Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: come sarà

    L’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche nasce in attuazione degli articoli 39 e 39-bis del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005). L’obiettivo è realizzare una base dati unica e informatizzata, centralizzata presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, che consenta di gestire in modo coordinato le informazioni sulle patenti nautiche rilasciate in Italia.

    Il regolamento si inserisce nell’ambito delle iniziative di riforma amministrativa previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), con riferimento all’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e alla tutela dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Il sistema informativo dell’anagrafe è articolato in cinque sezioni principali, ognuna delle quali raccoglie e gestisce un determinato insieme di dati relativi ai titolari di patente nautica:

    1. Sezione anagrafica: contiene i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza).
    2. Sezione patenti: registra tutte le informazioni relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e duplicazione delle patenti.
    3. Sezione prescrizioni e limitazioni: ospita le eventuali limitazioni mediche o operative annotate sulla patente.
    4. Sezione violazioni: documenta le infrazioni accertate da organi competenti che comportano sanzioni amministrative accessorie.
    5. Sezione sinistri marittimi: raccoglie i dati relativi a incidenti con responsabilità del titolare, sanzioni e sentenze di condanna.

    Il sistema consente una visione selettiva o complessiva delle informazioni, a seconda del profilo di accesso abilitato.

    Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: gestione e aggiornamento dei dati

    La trasmissione e l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe avverranno in modalità telematica, attraverso i soggetti abilitati indicati nel decreto, tra cui:

    • Le Capitanerie di porto;
    • Gli Uffici circondariali marittimi;
    • Gli Uffici della motorizzazione civile;
    • Gli organi accertatori (ad es. Polizia, Guardia Costiera) e le autorità competenti per l’irrogazione di sanzioni.

    Tutti i dati relativi a rilascio, rinnovo, duplicati, sanzioni e incidenti devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che li genera. 

    Per le patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento, l’inserimento dei dati avverrà in modo dinamico al momento di operazioni come rinnovi o sospensioni.

    Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).

    Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).

    Anagrafe nazionale patenti nautiche: Tutela dati personali e sicurezza

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare del trattamento dei dati. Le informazioni raccolte nell’anagrafe sono trattate esclusivamente per finalità di:

    • sicurezza della navigazione;
    • prevenzione e repressione degli illeciti;
    • ottimizzazione dei procedimenti amministrativi;
    • supporto alle attività istituzionali di altri enti pubblici.

    Il sistema è dotato di misure di sicurezza informatica per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, in linea con il Piano di sicurezza predisposto dal Centro elaborazione dati. L’accesso ai dati è consentito solo a soggetti autorizzati e viene tracciato per finalità di controllo.

    Il Ministero, inoltre, svolge attività di monitoraggio costante e, in caso di violazioni, è tenuto a informare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dal GDPR.

    Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).

    Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).

    Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: cosa cambia per gli utenti?

    Il nuovo regolamento introduce alcune novità pratiche, ma non modifica le condizioni per il rilascio, il rinnovo o l’uso delle patenti nautiche. Tuttavia, impatta il modo in cui le informazioni vengono gestite, registrate e controllate, con conseguenze concrete per gli utenti in diverse situazioni:

    1. Accesso e tracciabilità delle informazioni

    PRIMA: le informazioni relative alla patente nautica (rilascio, rinnovo, violazioni, revoche) erano conservate presso l’ufficio che aveva rilasciato il documento, senza un archivio nazionale condiviso.

    DOPO: ogni operazione che riguarda la patente è inserita in tempo reale nell’Anagrafe nazionale e diventa consultabile dalle autorità competenti (Capitanerie, motorizzazione, organi di polizia, ecc.).

     Impatto per l’utente: maggiore trasparenza e tracciabilità, ma anche maggiore esposizione a controlli incrociati (es. in caso di violazioni o incidenti in mare).

    2. Unificazione dei dati

    PRIMA: i dati anagrafici e operativi erano sparsi tra più enti, ciascuno con propri archivi.

    DOPO: viene creato un solo fascicolo digitale per ciascun titolare, con dati personali, abilitazioni, limitazioni, infrazioni e incidenti.

    Impatto per l’utente: in caso di richieste o procedimenti (es. duplicato, revisione, accertamento di infrazioni), le autorità non dovranno più richiedere documenti pregressi all’utente: li avranno già disponibili in anagrafe.

    3. Migliore interoperabilità tra uffici

    Le operazioni vengono caricate telematicamente in tempo reale da Capitanerie, Uffici marittimi, Motorizzazione e organi accertatori.

    Impatto per l’utente: tempi potenzialmente più rapidi per aggiornamenti (es. un rinnovo o una sospensione risulta immediatamente), ma anche riduzione dei margini di errore o omissione nei dati (es. sanzioni o revoche trasmesse entro 5 giorni).

    4. Migrazione dei dati pregressi

    Le patenti già rilasciate prima del 24 novembre 2025 non saranno caricate subito, ma solo al momento del primo evento utile (es. rinnovo, duplicato, sospensione).

    Impatto per l’utente: chi ha una patente in corso di validità non subirà alcuna modifica immediata; l’anagrafe si popolerà progressivamente. Fino a quel momento, le informazioni restano presso l’ufficio originario.

    5 Controlli e sanzioni più integrati

    Le violazioni e gli incidenti con responsabilità accertata saranno visibili nel profilo digitale del titolare, insieme agli estremi del verbale e dell’unità coinvolta.

    Impatto per l’utente: maggiore attenzione nella condotta in mare, poiché ogni evento sanzionabile sarà registrato e facilmente consultabile, anche in procedimenti successivi.

    Nuova anagrafe digitale patenti nautiche: tabella di sintesi

    Aspetto Prima del decreto Dopo il decreto Effetto per l’utente
    Archiviazione dati Dispersione tra più enti Anagrafe nazionale unica Dati più accessibili e completi
    Registrazione infrazioni Su registri locali Telematica in tempo reale Tracciabilità immediata
    Migrazione vecchie patenti Nessuna banca dati nazionale Solo in occasione di rinnovo o altro evento Nessun obbligo immediato per i titolari
    Accesso delle autorità Su richiesta, spesso manuale Accesso diretto via piattaforma digitale Controlli più rapidi e coordinati
  • Lavoro Dipendente

    Rinnovo CCNL e licenziamento: no alla retroattività delle sanzioni

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 11147 del 28 aprile 2025 afferma che la previsione di sanzioni conservative nei CCNL  in luogo del licenziamento, ha effetti vincolanti solo dal momento della effettiva introduzione, salvo esplicite clausole in materia.

     Il principio della certezza del diritto, infatti, impone che il datore di lavoro possa conoscere in anticipo le conseguenze delle condotte del lavoratore e calibrare di conseguenza la sanzione. In mancanza di tale certezza, il giudizio di proporzionalità può esporre l’impresa a incertezze e contenziosi. Vediamo i dettagli del caso e delle decisioni della giurisprudenza

    Licenziamento e retroattività delle sanzioni: il caso

    Il caso  trae origine da un licenziamento disciplinare irrogato il 26 febbraio 2016 dalla società B.B. e C.C. Group Spa nei confronti di un lavoratore subordinato, A.A., in seguito a un episodio avvenuto l’11 febbraio dello stesso anno. 

    La condotta contestata consisteva in ingiurie e minacce lievi rivolte al caposquadra, concretizzatesi in espressioni verbali offensive e in uno strattonamento.

     Inizialmente, il Tribunale di Gela aveva giudicato legittimo il provvedimento, ma la Corte d’Appello di Caltanissetta, in sede di rinvio (a seguito della sentenza n. 32838/2023 della Cassazione), ha riformato tale decisione, dichiarando l’illegittimità del licenziamento per sproporzione tra la condotta e la sanzione irrogata.

    In particolare, la Corte territoriale ha escluso che il comportamento potesse configurare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso, sottolineando come l’infrazione fosse sì antigiuridica, ma non tale da giustificare il licenziamento. Tuttavia, ha ritenuto che non si potesse applicare una sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicato in azienda – quello del settore chimico, energia e petrolio – poiché l’articolo 55 del CCNL, che introduce tale sanzione per minacce o ingiurie lievi, è stato inserito solo nel rinnovo del 25 gennaio 2017, cioè successivamente ai fatti e al licenziamento.

    Per questo motivo, la Corte ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro e ha condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

    La questione: può il rinnovo del contratto applicarsi retroattivamente?

    Il cuore della controversia portata davanti alla Cassazione ruota intorno a una questione giuridica precisa: le previsioni del contratto collettivo stipulato nel 2017 – in particolare la clausola che introduce una sanzione conservativa per comportamenti come quelli contestati al lavoratore – possono essere applicate retroattivamente per valutare la legittimità del licenziamento avvenuto nel 2016?

    Il lavoratore ricorrente ha sostenuto che la previsione del CCNL 2017 dovesse valere anche per il fatto accaduto l’11 febbraio 2016, facendo leva sulla clausola del contratto che stabiliva la sua efficacia dal 1° gennaio 2016. 

    Secondo questa tesi, la condotta contestata avrebbe dovuto essere sanzionata con una misura conservativa e non espulsiva, rientrando quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori (che prevede la reintegrazione in caso di sanzione espulsiva illegittima).

    Licenziamento disciplinare e retroattività del nuovo contratto: la decisione della Cassazione

    La Cassazione ha respinto l' argomento affermando che, anche in presenza di una clausola che dichiari la retroattività di un contratto collettivo, le disposizioni in materia di codice disciplinare – come quelle relative alle sanzioni – non possono operare retroattivamente in assenza di una previsione specifica e chiara in tal senso. 

    La Corte ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. n. 29906/2021 e Corte Cost. n. 129/2024) per sostenere che l’autonomia collettiva può prevedere la retroattività per aspetti economici, ma non per quelli disciplinari, i quali incidono direttamente sui diritti e le garanzie dei lavoratori e devono essere conoscibili e prevedibili ex ante dal datore di lavoro.

    Di conseguenza, è stato confermato il diritto del lavoratore a un’indennità risarcitoria pari a 21 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza tuttavia disporre la reintegrazione. 

    È stata inoltre respinta la richiesta del lavoratore di elevare l’indennizzo a 36 mensilità in base alla sua anzianità di servizio, in quanto – come ribadito dalla giurisprudenza – la quantificazione dell’indennità rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo in presenza di motivazioni assenti o contraddittorie, cosa non verificatasi nel caso di specie.