• Pensioni

    Pensioni 2025: importi aggiornati e date pagamento –

    Con il messaggio 613 del 18 febbraio INPS rettifica una delle tabelle della Circolare  n. 23 del 28 gennaio 2025  nella quale erano stati illustrati gli aggiornamenti relativi alla rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno in corso. 

    La circolare aveva chiarito anche i criteri per il calcolo degli aumenti, le modalità di pagamento e le fasce di rivalutazione in base all'importo percepito.

    Nell'allegato 2 sono fornite le tabelle complete con importi e limiti reddituali per il diritto alle prestazioni collegate al reddito e alle prestazioni assistenziali.

    Al paragrafo 3  la tabella corretta  relativa alle Pensioni sociali 

    Pensioni 2025 principali novità sulla rivalutazione

    Rivalutazione dei trattamenti previdenziali – Criteri generali

    La perequazione automatica delle pensioni per il 2025 è regolata dal decreto del 15 novembre 2024. La rivalutazione è calcolata considerando il cumulo perequativo di tutte le pensioni erogate a un soggetto. Alcune prestazioni assistenziali e di accompagnamento non sono soggette a rivalutazione.

    Indice di rivalutazione definitivo per il 2024

    L’indice di rivalutazione per il 2024 è stato fissato definitivamente a +5,4%, senza necessità di conguagli. Gli importi del trattamento minimo sono stati:

    • Mensile: 598,61 €
    • Annuale: 7.781,93 €

     Indice di rivalutazione provvisorio per il 2025

    Per il 2025 l’indice provvisorio è fissato a +0,8%, con possibilità di adeguamento successivo. Gli importi aggiornati del trattamento minimo sono:

    • Mensile: 603,40 €
    • Annuale: 7.844,20 €

    Modalità di attribuzione della rivalutazione per il 2025

    L’indice di rivalutazione si applica secondo le seguenti fasce:

    • 100% per pensioni fino a 4 volte il minimo (fino a 2.394,44 €)
    • 90% tra 4 e 5 volte il minimo (2.394,45 – 2.993,05 €)
    • 75% oltre 5 volte il minimo (oltre 2.993,06 €)

    Fasce di Rivalutazione 2025

    Fascia Importo (€) % Rivalutazione Aumento (€)
    Fino a 4 volte il TM 100% 0,80%
    Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 90% 0,72%
    Oltre 5 volte il TM 75% 0,60%

    Rivalutazione per residenti all’estero

    Nel 2025 i pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS non ricevono rivalutazione.

    Rivalutazione per vittime del terrorismo

    Le pensioni per vittime del terrorismo e stragi ricevono un aumento minimo dell’1,25%, anche se l’indice ISTAT è inferiore.

    Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e risarcitorie

    • Pensioni sociali e assegni sociali rivalutati con l’indice generale (+0,8%).
    • Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti aumentano dell’1,6% rispetto al 2024.
    • Maggiorazioni sociali per pensioni minime ("milione") aumentano di 8 € al mese.
    • Rivalutazione delle quote di pensione per ex coniugi e figli (+0,8%).

    Pensioni 2025 le date di pagamento

    Nella tabella seguente le date esatte di pagamento  presso uffici postali e banche. Si ricorda che :

    • nelle banche i pagamenti vengono effettuati  in primo giorno "bancabile" di ogni mese (cioè feriale non prefestivo) , mentre 
    • in Posta l'accredito avviene nel primo giorno ferial, anche prefestivo.

    Fa eccezione  gennaio per il quale è previsto il secondo giorno sia nelle banche che negli uffici postali.

    Mese

    Giorno disponibilità valuta

     

    Poste

    Banche

    Gennaio

    3

    Febbraio

    1

    3

    Marzo

    1

    3

    Aprile

    1

    Maggio

    2

    Giugno

    3

    Luglio

    1

    Agosto

    1

    Settembre

    1

    Ottobre

    1

    Novembre

    3

    Dicembre

    1

    Aumento pensioni minime e Pensioni sociali corrette

    Incremento per pensioni minime

    L’incremento  straordinario delle pensioni minime, introdotto nel 2023, è prorogato fino al 2026 con le seguenti aliquote:

    2025: +2,2% → Importo massimo mensile 616,67 €

    2026: +1,3%

    Anno Importo Mensile (€) Importo Annuale (€)
    2024 598,61 7.781,93
    2025 603,40 7.844,20

     PENSIONI SOCIALI – LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)

    Anno

    Reddito annuo del pensionato (RP)

    Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

    Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale

    Importo mensile pensione sociale

    2024

    ZERO

     

    14.000,99

     

    Zero

    440,42

    5.725,46

    Qualunque

    440,42

    Zero

    5.725,46

     

    19.726,45

     

    440,42

    Zero

    5.725,46

     

    14.000,99

     

    RP/13

     

    5.725,46

    14.000,99

    e      <

    19.726,45

    RP / 13 (*) oppure

     

     

     

     

     

     

     

     (RT – 14.000,99) / 13 (*)

     

    2025

    ZERO

     

    14.113,00

     

    Zero

    443,95

    5.771,35

    Qualunque

    443,95

    zero

    5.771,35

     

    19.884,35

     

    443,95

    zero

    5.771,35

     

    14.113,00

     

    RP/13

     

    5.771,35

    14.113,00

    e      <

    19.884,35

    RP / 13 (*) oppure

     

     

     

     

     

     

     

     (RT – 14.113,00) / 13 (*)

     

    Pensioni 2025 requisiti e gestione fiscale

    Requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia:  L’età minima per il pensionamento e per l’assegno sociale nel 2025 resta 67 anni.

    Nell'allegato 3 sono forniti i dati per il pensionamento nei paesi legati da convenzioni internazionali con l'Italia.

    Gestione fiscale

    • IRPEF: La tassazione delle pensioni è calcolata sul reddito complessivo del pensionato.
    • Conguagli fiscali: Gli eventuali importi a debito vengono recuperati sulle pensioni di gennaio e febbraio 2025.
    • Esenzione per superstiti orfani: La pensione non concorre alla formazione del reddito fino a 1.000 €.

    Novità Pensioni ai superstiti e Prestazioni assistenziali INPS 2025

    • Pensioni ai superstiti:

    Se il penultimo contitolare scade nel 2025, il pagamento continua solo per l’ultimo superstite.

    Se tutti i contitolari sono scaduti, il pagamento viene sospeso senza dichiarazione reddituale aggiornata.

    Azzeramento assegni di invalidità con revisione sanitaria in corso.

    Sospensione assegni familiari se mancano dati reddituali aggiornati.

    Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    I beneficiari di invalidità civile mantengono i propri diritti anche in attesa della visita di revisione. Le pensioni e le indennità vengono confermate fino al completamento del controllo medico da parte dell’INPS.

    •  Indennità per lavoratori con particolari patologie

    Le indennità per lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi e altre patologie croniche vengono rinnovate automaticamente per il 2025, con importi adeguati alla rivalutazione del trattamento minimo.

    • Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    Le pensioni di invalidità civile si trasformano in assegno sociale al compimento di 67 anni, a condizione che il beneficiario abbia i requisiti reddituali richiesti.

    Se mancano dati reddituali aggiornati, viene erogato l’assegno sociale base, senza maggiorazioni.

    •  Prestazioni di Accompagnamento a Pensione

    Le prestazioni di accompagnamento alla pensione (es. Ape Sociale, esodi, fondi di solidarietà) non vengono rivalutate, mantenendo l’importo stabilito alla decorrenza.

    • Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025

    Le prestazioni in scadenza durante il 2025 vengono interrotte automaticamente nel mese di termine previsto.  Se prevista, la tredicesima viene pagata con l’ultima mensilità.

    I pagamenti vengono separati per consentire una corretta gestione fiscale

  • Pensioni

    Pensione precoci: posticipato il termine per le domande

    L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha comunicato la  modifica della scadenza  per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. 

    Questo aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 29 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro) per uniformare le scadenze a quelle dell’APE sociale.

    Nello specifico a partire dal 12 gennaio 2025, le richieste devono essere inoltrate entro le seguenti date:

    • 31 marzo (prima scadenza utile);
    • 15 luglio;
    • 30 novembre (solo in caso di risorse residue).

    Le domande verranno valutate dall'INPS tenendo conto sia della presenza dei requisiti richiesti sia delle risorse finanziarie disponibili al termine delle attività di monitoraggio.

    Requisiti per la Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci

    Giova ricordare che possono accedere al trattamento i lavoratori che:

    1.  hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età e che
    2.  abbiano 41 anni di contributi previdenziali,  indipendentemente dall’età anagrafica.

    Inoltre, devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

    • Disoccupati da almeno tre mesi dopo la cessazione del trattamento di sostegno al reddito;
    • Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con grave disabilità;
    • Invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%;
    • Lavoratori impiegati in mansioni gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei anni negli ultimi sette);
    • Lavoratori addetti a mansioni usuranti.

    Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci: istruzioni precedenti

    Riportiamo di seguito le istruzioni pubblicate dall'INPS con  la circolare n. 33 2018   di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche  introdotte dalla legge di bilancio 2018

    L'istituto chiarisce che  dal  1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge  232/2016,concernenti :

    • l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni  o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
    •  l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da contribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)

    Inoltre sono state   definite nuove attività lavorative  con svolgimento  difficoltoso e rischioso  per cui danno diritto ad accedere all'agevolazione  dell'anticipo pensionistico alle seguenti categorie: 

    • -operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • – lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
    • – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

    Infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano  voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

    Non ci sono state modifiche invece sulla categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% 

    La circolare specifica inoltre  per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Pensione anticipata lavoratori precoci: come fare domanda

    Gli interessati possono presentare le domande   attraverso il servizio dedicato.

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE :

    Se i requisiti sono maturati entro il 31 marzo, la domanda di riconoscimento può essere presentata insieme a quella di pensione. 

    In caso contrario, sarà necessario richiedere prima  il riconoscimento  dei requisiti e , dopo l’autorizzazione dell'INPS ,  inoltrare la richiesta di pensionamento vera e propria.

    Le domande presentate oltre il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, verranno considerate solo se, dopo il monitoraggio delle richieste precedenti, rimarranno risorse disponibili.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE

    Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

    Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE

    Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
    L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 

    Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.

    Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:

    • 1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all'ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;
    • 2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica; 
    • 3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all'importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;
    • 4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall'importatore che restituisce all'Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;
    • 5. il trasferimento della merce all'acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;
    • 6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall'importatore che fa riferimento alla società di logistica;
    • 7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;
    • 8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell'anno solare.

    Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.

    Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE

    Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. 

    In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
    Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:

    • l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA come sopra accennato assume rilevanza la ''cessione all'esportazione'' che avviene quando, unitamente all'uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.

    Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di

    approvvigionamento''. 

    Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
    Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
    Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
    Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.

    Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA. 

    Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
    A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
    Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.

    L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.

    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno di inclusione: conguagli in arrivo per i caregiver

    Il messaggio INPS  n. 592 del 17 febbraio 2025 riguarda l'Assegno di Inclusione (ADI)  E chiarisce le nuove modalità per l'attribuzione della maggiorazione per carichi di cura dei familiari.  Il bonus intende  aiutare le famiglie che hanno membri con particolari necessità assistenziali a ricevere un assegno più alto o ad accedere alla misura anche se inizialmente non sembravano rientrare nei requisiti economici.

    Vediamo meglio cosa si intende e come funziona.

    Attribuzione coefficiente per carichi di cura: cosa bisogna fare?

    La normativa sull’ADI prevede un coefficiente di 0,40 nella scala di equivalenza per il calcolo del beneficio economico per quei nuclei familiari che includono:

    • Minori di 3 anni,
    • Tre o più figli minori,
    • Componenti con disabilità o non autosufficienza.

    Questo coefficiente può ora essere attribuito automaticamente dall’INPS se il richiedente non lo ha dichiarato in fase di domanda, purché ne abbia diritto.

    Il messaggio informa che la  gestione per le domande già accolte e in corso di pagamento prevede 

    • Se il carico di cura non era stato dichiarato ma i requisiti sono presenti, l’INPS lo assegnerà automaticamente e ricalcolerà l’importo dovuto, integrando eventuali somme arretrate.
    • Se la mancata dichiarazione ha causato il rigetto della domanda, l’INPS riesaminerà la pratica d’ufficio, e, se idonea, la trasformerà in "accolta", procedendo al pagamento arretrato.

    I beneficiari  non sono tenuti quindi a fare nulla per ottenere la maggiorazione 

    L'istituto precisa anche che se c'è bisogno di un cambio nella persona a cui è attribuito il carico di cura i servizi sociali potranno modificarne l’attribuzione tra i membri maggiorenni del nucleo familiare.

    I beneficiari potrebbero dover agire solo in questi casi:

    • Se ricevono una comunicazione dall'INPS o dai servizi sociali che richiede un chiarimento.
    • Se hanno dubbi sulla loro situazione, possono consultare il sito INPS o rivolgersi ai CAF o Patronati.

    In sintesi, l'INPS gestisce automaticamente le correzioni, senza necessità di azioni da parte dei beneficiari, salvo particolari casi segnalati dagli enti competenti.

    Assegno Inclusione: cosa si intende con carichi di cura?

    Con carichi di cura si intendono le responsabilità assistenziali che una persona assume all'interno del proprio nucleo familiare per prendersi cura di soggetti che necessitano di particolare attenzione e supporto. 

    Nel contesto dell’Assegno di Inclusione (ADI), il concetto di carico di cura è definito dal decreto-legge 48/2023, articolo 6, comma 5, lettera d), e si applica quando nel nucleo familiare sono presenti:

    • Bambini sotto i 3 anni di età
    • Tre o più figli minori di età
    • Componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 15

    Il riconoscimento del carico di cura consente di applicare un coefficiente aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza, aumentando così la soglia di reddito familiare considerata per l’accesso all’ADI e il relativo importo del beneficio economico

    Assegno inclusione: bonus per carichi di cura quando si vedrà il pagamento?

    L'attribuzione d’ufficio del bonus per  carico di cura   nell'assegno di inclusione è già stata avviata con le elaborazioni di gennaio 2025.

    Le correzioni e gli eventuali conguagli verranno integrati nei pagamenti successivi dell'ADI.

    Le domande rielaborate saranno pagate con la solita cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità corrente.

    Se c'è una domanda in corso, gli aggiornamenti saranno visibili nei prossimi pagamenti.

  • Lavoro Dipendente

    CIGS Call center 2025 al via

    Il 13 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l'emanazione del decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025, che attua le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center. .

    Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) in deroga, previsto dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs 148/2015, è stato rifinanziato per l'anno 2025 grazie all'articolo 1, comma 195, della legge 207/2024,  Legge di Bilancio per il 2025, con  uno stanziamento di 20 milioni di euro, attinto dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.

    Il sostegno economico ai lavoratori dei call center è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, con l'esclusione dei dirigenti. Il trattamento prevede un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria, con un limite massimo di 12 mesi.

    Emanato il decreto interministeriale con cui vengono attuate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori di questo settore

    I

    CIGS Call center 2025: condizioni e istruzioni ministeriali per le domande

    Il decreto 45 specifica che la Cigs in deroga può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel caso in cui non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

    Questo include anche le aziende in fase di cessazione di attività o quelle ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell'attività. 

    Per accedere al trattamento, le aziende interessate devono :

    • sottoscrivere un accordo  sindacale presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Divisione IV del Ministero del Lavoro e
    •  presentare una specifica istanza di concessione alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Divisione III, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected].

    La domanda deve includere 

    1. dati pagamento dell'imposta di bollo, 
    2.  dati relativi all'azienda e alle unità aziendali destinatarie del trattamento, i
    3. verbale di accordo in sede governativa, l
    4. elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e 
    5.  documentazione prevista dalle indicazioni operative presenti sul sito ministeriale.

     È inoltre necessario fornire l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati, nonché il nominativo del referente aziendale con i relativi recapiti. La provvidenza è soggetta a una contribuzione addizionale e permette l'accredito della contribuzione figurativa. 

    Si ricorda che a a seguito dell'abrogazione della legge 464/1972, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa rimangono a carico del datore di lavoro.

    CIGS Call center 2025: Contributo addizionale

    Riportiamo per completezza il testo dell'articolo  di legge che quantifica la contribuzione addizionale prevista con riferimento ai lavoratori dei call center:

    Art. 5 d.lgs 148 2015

    Contribuzione addizionale

    1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

    • a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
    • c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

    (…)

    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

    • a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. 

  • ISEE

    Isee: approvato il decreto su esclusione BTP e buoni postali

    I titoli di stato e altri  prodotti  finanziari garantiti dallo Stato  come i Buoni e i libretti  postali sono stati  esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro  con la legge di bilancio   legge 213 del 30  dicembre 2023,   (articolo 1 commi 183-185). 

    Dopo  piu di un anno per l'entrata in vigore della novità si attende  ancora l'approvazione definitiva del decreto  da parte della Presidenza del Consiglio.

    Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  l' INPS  aveva informato  che l’entrata in vigore della disposizione  non è immediata,  essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).

    Dal Ministero giunge notizia che il decreto è stato approvato dalla Corte di Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritardata solo dalla necessità di correggere un refuso.

    Fino ad oggi dunque ancora immutata   immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e  nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)  e  permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari  posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare. 

    In questi giorni inizia la campagna di rinnovo delle DSU per l'ISEE 2025

    Facciamo il punto sull'entrata in vigore effettiva e le possibili conseguenze di questa importate  novità.

    Titoli di stato esclusi dal conteggio ISEE, quando entra in vigore la novità?

    Il Ministero dell’economia e delle finanze  aveva  predisposto ad aprile  2024  uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali .

    Il Garante Privacy  ha espresso parere favorevole  (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

    Il testo  ha ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza stato Regioni e dal Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Per l'applicazione effettiva  si attende come detto  la bollinatura della Corte dei conti,il nulla osta della Presidenza  e la pubblicazione in GU. Poi si  dovranno attendere  anche  le istruzioni operative  e il nuovo modello di DSU dall' INPS.

    Secondo gli operatori  puo essere difficile  l'entrata in vigore in queste settimane perche per INPS è già iniziata la campagna di rinnovo delle DSU ISEE ma grazie ai nuovi collegamenti tra le banche dati della pubblica amministrazione e le recenti automatizzazioni della piattaforma  non si puo escludere nulla.

    Le conseguenze  sul calcolo ISEE

    Secondo la relazione tecnica allegata al Dpcm, questa modifica ridurrà il valore dell’ISEE di molte famiglie, con un conseguente aumento delle spese pubbliche per le prestazioni  collegate ( bonus sociali gas e  luce, , assegno unico, bonus psicologo  Bonus nido). Si stima un incremento medio dello 0,23% con un costo annuo aggiuntivo per lo Stato di circa 44 milioni di euro, già coperto dalla precedente legge di Bilancio.Tuttavia, l’impatto sull’ISEE è considerato trascurabile per molte prestazioni, dato che le soglie richieste sono generalmente basse. L’effetto più evidente potrebbe riguardare l’assegno unico, data la sua universalità e la granularità degli importi correlati alle diverse fasce ISEE. 

    Le simulazioni effettuate da Caf Acli  per il Sole 24 ore  evidenziano come cambierà l'ISEE. 

    Ad esempio, una famiglia con due figli, reddito da lavoro dipendente, casa di proprietà e 79mila euro di patrimonio mobiliare vedrebbe una riduzione dell’ISEE di circa 2mila euro (-8,6%) se 25mila euro sono investiti in titoli di Stato. 

    Se l’investimento raggiunge i 50mila euro, la riduzione può arrivare fino a 4mila euro (-17,2%).

    ISEE:  quali titoli saranno esclusi?

    L'Isee ricordiamo è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali  o agevolazioni (come ad esempio  RDC, Supporto formazione e lavoro,  borse di studio universitarie,  Bonus asili nido,  ecc.)    

    Per definire l'ISEE familiare  si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia (beni immobili,  auto, barche,  titoli e risparmi su conti correnti ecc) .

    Tornando alla legge di bilancio 2024,  già nella prima bozza (Qui il testo integrale) è stata inserita la previsione di escludere dal calcolo dell'isee  i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali).  Nel corso dei lavori è stato specificato  che sono ricompresi anche "altri  prodotti  finanziari di raccolta del risparmio con  obbligo di rimborso assistito dalla garanzia  dello Stato".

     Si fa riferimento quindi a:  

    • Buoni ordinari del Tesoro (BOT )
    • CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon), 
    • Buoni del tesoro poliennali (BTP), 
    • Certificati di credito del Tesoro (CCT), 
    • buoni postali fruttiferi, 
    • libretti di risparmio postale, 

    il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.

    Occorre attendere comunque un provvedimento specifico per capire il momento di entrata in vigore della novità.

    BTP e buoni postali fuori dall'ISEE:   dubbi applicativi e perplessità

    Dato il forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione  a inizio 2024 ,  la vendita dei titoli di stato    ha avuto un grande successo  negli ultimi mesi che continua ancora oggi 

    L'obiettivo a breve termine della novità della legge di bilancio 2024 era  chiaramente quello di recuperare  altre risorse: rendendo ininfluente per l'Isee il possesso di titoli di stato,   il Governo  ne favorisce fortemente  la vendita e raccoglie  fondi,  utili per   il bilancio statale.

    La misura desta  una perplessità sul fatto di creare ulteriore  indebitamento  statale a lungo termine.  infatti  i maggiori tassi di interesse che vanno alle famiglie saranno spalmati nei deficit degli anni a venire. 

    Inoltre non è improbabile che  gli enti interessati erogatori di prestazioni sociali  basate sul'ISEE, come  INPS, università,  enti locali  non siano  in un prossimo futuro costretti a modificare le soglie di accesso  per problemi di bilancio finanziario interno  con un annullamento di fatto  del beneficio per gli utenti.

    Infine non appare una misura  del tutto equa,   dato che farebbe risultare sullo stesso piano, ai fini dei bonus e  agevolazioni economiche, i  soggetti in possesso di un certo patrimonio e altri che  invece non lo sono. Infatti  le famiglie  con  liquidità finanziaria che investiranno i loro  risparmi  in questi titoli  risulteranno  "poveri" quanto quelli che non lo possiedono  e  rientreranno  nelle soglie ISEE previste ad esempio per la Carta spesa Dedicata a te o per i Bonus sociali bollette, pensati  per i ceti  effettivamente meno abbienti.

  • Lavoro Autonomo

    Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio  2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.

    Compensi illegittima la disparità tra vacazioni

     Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita. 

    La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.

    Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.

    Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta

    Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari. 

    Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza. 

    La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia. 

     In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore. 

    La Consulta sollecita quindi  l’amministrazione giudiziaria e i legislatori  a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.

    Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione

    Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.

     Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico. 

    La normativa censurata  ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione  sia  pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.