• Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà Bolzano: indicazioni per Uniemens

    Con decreto del ministero del lavoro  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento del Fondo di Solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano , istituito nel 2016 presso INPS,  a seguito dell'accordo collettivo  DEL  15  dicembre  2022, tra le   le  parti  sociali   che  hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo   alle nuove disposizioni di legge.

    Le modifiche riguardano in particolare :

    • i  destinatari delle prestazioni del Fondo 
    • l'importo,  la durata e le causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di  assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del  2021,
    • l'ampliamento delle  finalita'  che  il  Fondo  puo'  perseguire in tema di  staffetta  generazionale (in conformita' alle modifiche introdotte dall'art.  12-ter del  decreto-legge  n.  21  del  21   marzo   2022   convertito   in legge 20 maggio 2022, n. 51).

    Il decreto prevede che  un nuovo decreto  del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro  dell'economia,  disciplinerà in dettaglio le nuove  prestazioni ovvero:

    1.   il versamento  mensile  di  contributi previdenziali  nel  quadro  di  processi  connessi   alla   staffetta  generazionale a favore di  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti previsti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o   anticipato   nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione p di lavoratori  under   35 sempre per un periodo non inferiore a tre anni; 
    2.     il  finanziamento  di  programmi  formativi   di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

    Fondo solidarietà Bolzano- Alto Adige: beneficiari

    Si ricorda che   dalla data di istituzione del Fondo  2016  hanno  facolta'  di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno  il  75%  dei  propri  dipendenti  in  unita'  produttive  ubicate  nel   territorio   della  Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

    I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di  solidarieta' bilaterali costituiti successivamente a livello  nazionale;  in  tal  caso, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina  del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia' deliberate.

    Fondo solidarietà Bolzano: la  contribuzione 

    Per la copertura delle prestazioni, sono previsti i seguenti contributi di finanziamento:

    1.        un contributo ordinario 
      • nella misura dello 0,50% per i  datori  che occupano mediamente  fino  a  cinque  dipendenti,  ripartito  tra  datore di lavoro e lavoratore nella  misura  di  due terzi e  un  terzo  calcolato  sulla  retribuzione  mensile  ai  fini previdenziali di tutti  i  lavoratori   compresi i dirigenti, oppure 
      • nella misura dello 0,80% per i datori di  lavoro  che  occupano  mediamente oltre i cinque  dipendenti  nel  semestre  precedente  
    2.  un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro  che  ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse 

    ATTENZIONE : dal 1° gennaio 2025,  fermo  restando  l'obbligo  di  garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori  di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque  dipendenti  e  che non abbiano presentato domanda di assegno di  integrazione  salariale  per almeno ventiquattro mesi, , l'aliquota   puo'  essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa  apposita  delibera  del Comitato di gestione.

    Fondo solidarietà Bolzano: istruzioni  domanda su OMNIA IS

    Nel messaggio  3641 2023  Inps ha fornito le prime indicazioni e in particolare le scadenze  dei nuovi adempimenti. Viene infatti precisato che:

    •  a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
    • Dalla mensilità di competenza ottobre 
      •  i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
      •  i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti devono versare lo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

    Con medesima decorrenza, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; e a relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove  disposizioni. 

    Fondo solidarietà Bolzano: domanda su OMNIA IS

    Con il  messaggio 2381 del 26 giugno 2024,  INPS informa che  è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo 

    La procedura è  caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la  trasmissione di dati  errati.

    Disponibile anche la funzione che consente con il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore  richiedibile 

    Si può accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione , visualizzare i documenti di riepilogo.

    La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata, a partire dal 26 giugno 2024 accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, e autenticandosi con 

    • SPID almeno di Livello 2, o
    • CNS o 
    • CIE 3.0 .

    Dal menu di applicazioni deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page , alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente con istruzioni dettagliate.

    Fondo solidarietà Bolzano Alto adige: istruzioni Uniemens

    Con la circolare 88 pubblicata il 22.8.2024 Inps fornisce il quadro completo delle istruzioni su prestazioni beneficiari del Fondo e le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.

    Nello specifico:

    • Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
    • Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di
    • <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il  significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.(…)
    • Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di  autorizzazione “6P”, del Fondo in esame.
    • Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ailavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.(…)  A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”. 
    • Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati, rispettivamente, la causale  dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”.
    • I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Contributi FASI dirigenti 2024 in scadenza il 31 agosto

    E' in scadenza il prossimo 31 agosto il versamento della terza rata dei contributi integrativi  per il Fondo Sanitario  Dirigenti di azienda industriale da parte delle aziende e dei dirigenti. Gli importi sono riconfermati come nel 2023. Ecco i dettagli 

    FASI 2024 categorie iscritti e Importi

    CONTRIBUTI A  CARICO AZIENDE

    I contributi da versare al Fasi per l’anno 2024 – per le diverse fattispecie di iscrizione sono i seguenti:

    • a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:

    • € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;

    • € 400,00 trimestrali (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.

    • b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma  che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data del 01.01.2019):

    • € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.

    • c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del  rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso: € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre  in cui ha avuto fine il periodo coperto sempreché alla data di risoluzione del rapporto  permanga l'iscrizione al Fasi.

    CONTRIBUTI A CARICO DIRIGENTI

    • a. Dirigenti in servizio:

    • € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al

    Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel

    corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);

    • € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).

    • b. Dirigenti già in servizio ed iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo: 

     • € 280,00 trimestrali (€ 1. 120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo

    • € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).

    QUOTA DI INGRESSO La quota di ingresso pari a 500 euro  è dovuta da coloro che si iscrivano o re-iscrivano al Fondo eve essere corrisposta unitamente al primo versamento  contributivo.

    SCARICA QUI LA CIRCOLARE INFORMATIVA 2024

    Modalità di versamento contributi FASI 

    PER LE IMPRESE :

    • bollettino bancario (bollettino freccia) o 
    • addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

     Il Fasi non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti a versamenti on modalità diverse .  

    E' prevista una procedura che consente l’acquisizione delle variazioni, la determinazione automatica dei contributi dovuti e gli strumenti per ottenere il bollettino freccia precompilato (in posta elettronica), o autorizzare la domiciliazione. Si accede dal sito www.fasi.it alla pagina dei dati personali AZIENDALI, tramite numero di posizione e password, cliccando quindi sulla voce “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”.

    PER I DIRIGENTI  

    1.  versamento tramite “bollettino bancario freccia” oppure 
    2. bonifico bancario 
    3. addebito diretto con domiciliazione bancaria (SEPA).

     I bollettini freccia, aggiornati alla situazione attuale, sono sempre ottenibili in posta elettronica accedendo alle procedure predisposte sulla home page personale, sulla stessa pagina è ora disponibile anche la procedura online di autorizzazione alla domiciliazione bancaria nella sezione “Variazioni online”. Bollettini di saldo o diversi dalla scadenza normale sono richiedibili tramite il servizio “Porre una domanda al Fasi.

    Per ulteriori dettagli vedi www.fasi.it

  • CCNL e Accordi

    CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione

    È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022

    L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede  il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo  ‘una tantum’  per il periodo di  carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento . 

     Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore  accordo integrativo per le  imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. 

    Sono state definite le  nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli  e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.

    CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum

    ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione  

    Aumento complessivo dei minimi tabellari  pari a 

    • 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
    • 198,00 euro per il livello 3A  Panificazione),

     da riparametrarsi  per gli  altri livelli e  da erogarsi in 4 tranches:

    •     60,00 euro dal 1° aprile 2024;
    •     40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     55,00 euro dal 1° novembre 2025;
    •     51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.

    Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024  e gli arretrati entrano nella busta paga di  giugno 2024.

    SETTORE ALIMENTAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    1s

    2.237,60

    268,96

    2.506,56

    1

    2.009,01

    241,47

    2.250,48

    2

    1.839,16

    221,06

    2.060,22

    3A

    1.713,85

    206,00

    1.919,85

    3

    1.621,06

    194,84

    1.815,90

    4

    1.554,94

    186,90

    1.741,84

    5

    1.483,14

    178,27

    1.661,41

    6

    1.387,62

    166,79

    1.554,41

    SETTORE PANIFICAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    A1s

    1.889,96

    227,41

    2.117,37

    A1

    1.757,02

    211,41

    1.968,43

    A2

    1.645,54

    198,00

    1.843,54

    A3

    1.506,79

    181,30

    1.688,09

    A4

    1.427,60

    171,77

    1.599,37

    B1

    1.850,39

    222,65

    2.073,04

    B2

    1.520,17

    182,91

    1.703,08

    B3s

    1.479,47

    178,01

    1.657,48

    B3

    1.431,21

    172,22

    1.603,43

    B4

    1.357,35

    163,32

    1.520,67

    Prevista inoltre  ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:

    •     80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
    •     80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    da riproporzionare in base alla durata del rapporto o  alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.

    Eventuale  superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza  con cessazione da marzo 2024

    Imprese non artigiane del settore Alimentare

    Per le imprese  fino a 15 dipendenti,  oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024,  p nuovo incremento  di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137,  da erogare come segue : 

    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2026.

    IMPRESE NON ART. 

    < 15 DIP

    Liv.

    Par.

    Minimi al 29.2.2024

    Prima Tranche 1.3.2024

    Minimi dall’1.3.2024

    1

    230

    2.442,01

    35,04

    2.477,05

    2

    200

    2.123,48

    30,47

    2.153,95

    3

    165

    1.751,89

    25,14

    1.777,03

    4

    145

    1.539,54

    22,09

    1.561,63

    5

    130

    1.380,28

    19,80

    1.400,08

    6

    120

    1.274,09

    18,28

    1.292,37

    7

    110

    1.167,93

    16,76

    1.184,69

    8

    100

    1.061,77

    15,23

    1.077,00

    Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

    Dal 1° giugno 2024  sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli,  e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in  part time. 

    L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:

    •     100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
    •     100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.

    Liv.

    Retribuzione tabellare all’1.12.2021

    AFAC 1.6.2024

    A

    1.982,79

    75,41

    B

    1.812,19

    68,92

    C

    1.709,07

    65,00

    D

    1.612,69

    61,33

    E

    1.512,34

    57,52

    Le altre novità dell’accordo di rinnovo

    Le novità contrattuali sono le seguenti:

    Lavoro intermittente   

     il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:

    •     lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
    •     ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari  per le  attività di vendita.

    con  un’indennità di chiamata  nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.

    Apprendistato professionalizzante

    Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro

    Congedi per le vittime di violenza di genere

    Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche  la possibilità di  ulteriori 3  mesi aspettativa,  di cui  2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.

    Permessi parentali 

    Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.

    Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione

    L'accordo del 26 luglio 2025  prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025  e ad agosto 2026.

    Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai  minimi  retributivi :

    ATTENZIONE gli aumenti  ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024  citato sopra 

  • Inail

    Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026

    Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato  il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026. 

     Inoltre  il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Fodo vittime amianto beneficiari

    Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:

    •  i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92. 
    •  destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

    Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.

     Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.

    Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023

    L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :

    • i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
    •  durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali, 
    •  destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. 
    • Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.

    Fondo vittime amianto come far domanda

    Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:

    • tramite PEC 
    • entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.

    Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

  • Pensioni

    Cessione quinto da stipendio a pensione: le novità del passaggio automatico

    Il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione diventa piu facile. Lo aveva comunicato INPS nemessaggio 244 del 13.1.2023 , in cui descriveva anche tutti passaggi delle procedure digitali  della migrazione "QUOTE QUINTO"  (vedi aggiornamento all'ultimo paragrafo)

    l'istituto ha  adottato infatti  una nuova linea interpretativa  sulla  normativa (articolo 43 del D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950)  riferita sia ai lavoratori privati che del pubblico impiego .

    Le novità della traslazione quote quinto da stipendio a pensione

    Dal 2023 in particolare sono stati  eliminati  i vincoli alla traslazione per cui il piano di ammortamento del debito viene trasferito e assimilato, per la parte residuale , a quello della cessione del quinto della pensione, senza necessità di estinzione.

    In passato invece l'Inps prevedeva l'inapplicabilità dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, e impediva quindi al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento stipulato  per lo stipendio derivante dalla precedente attività lavorativa.

    Resta fermo  il limite di importo che non puo superare il quinto della pensione e restano a  carico degli intermediari finanziari gli oneri di gestione dell'eventuale  servizio  di trattenuta su pensione del residuo debito derivante dalla cessione del quinto dello sitpendio 

    Inoltre non è stato modificato il limite  di cui al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede che il dipendente cui manchino meno di 10 anni per la pensione,  non possa contrarre un prestito superiore  all'importo delle quote mensili  riferiti ai mesi mancanti per il  conseguimento  del collocamento a riposo.

    Nella seconda parte del messaggio l'INPS descrive  gli step attuazione della  nuova procedura di traslazione

    La procedura digitale cessioni del quinto da stipendio al pensione 

    Con il messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024 illustra le novità riguardanti la procedura digitale  di  traslazione delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione, in linea con l'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 che   mirano a semplificare e rendere più efficiente la gestione delle cessioni del quinto, attraverso l'integrazione e l'automatizzazione dei processi.

    Ecco i punti principali:

    • Reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto": È stato completato il progetto di aggiornamento della procedura che gestisce la traslazione delle cessioni stipendiali sulle pensioni. Questo permette una gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelle da pensione, con dismissione del vecchio sistema.
    • Applicabilità: La nuova procedura si applica alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, incluse le pensioni pubbliche e ex INPGI. Le pensioni della Gestione pubblica, però, che utilizzano sistemi proprietari ("SIN"/"GPP"), sono parzialmente escluse e gestite con un processo diverso.
    • Notifica delle traslazioni: Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati devono notificare le cessioni stipendiali da traslare su pensione attraverso una procedura telematica, non più tramite PEC. Le richieste continuano a seguire regole specifiche in base alla tipologia di gestione pensionistica.
    • Istruttoria e dichiarazione di benestare: La dichiarazione di benestare per la traslazione delle cessioni da stipendio su pensione è rilasciata solo dopo una verifica favorevole, considerando la cessazione dal servizio del debitore e la liquidazione della pensione.
    • Gestione dei piani di ammortamento: Una volta validato, il piano di ammortamento viene gestito secondo criteri specifici e integrato nel sistema “Quote Quinto”. Ciò include anche la gestione di eventuali rate insolute e il rinnovo dei piani di cessione.
    • Rapporti con le banche/intermediari finanziari: La procedura elimina la necessità di inviare documenti cartacei all’INPS, e tutte le operazioni devono essere gestite tramite i sistemi informatici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
  • Appalti

    Appalti e somministrazione illecita: novità dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20591 del 2024, ha trattato una controversia riguardante la distinzione tra appalto e somministrazione illecita di manodopera, con particolare riferimento agli appalti  pesanti ovvero ad alto utilizzo di manodopera ( definiti labour intensive nella sentenza).

     La decisione, che coinvolge l'Agenzia delle Entrate e una S.r.l., offre  un nuovo orientamento sull'applicazione delle  normative relative alla somministrazione di manodopera  con conseguenze sulla deduzione IVA e dei costi.

    Appalti e somministrazione illecita: la controversia

    La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, che contestava alla S.r.l. la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per prestazioni di facchinaggio, consulenze e rimborsi vari, ritenendoli indebiti e configuranti illecita somministrazione di manodopera.

    Ricordando che la normativa italiana distingue tra appalto e somministrazione di lavoro sulla base della capacità dell'appaltatore di organizzare i mezzi necessari e assumere il rischio d'impresa, la Corte ha sottolineato che negli appalti labour intensive cioè ad alto utilizzo di manodopera , come nel caso in questione (prestazioni di facchinaggio) l'autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore sui propri dipendenti è cruciale per qualificare l'appalto come genuino.

    L'ordinanza della Cassazione segna un'evoluzione del pensiero giurisprudenziale, stabilendo che negli appalti "leggeri", caratterizzati da una elevata presenza di manodopera, è sufficiente che l'appaltatore gestisca effettivamente i propri dipendenti. Al contrario, se all'appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, il contratto è nullo, con l'impossibilità di detrarsi l'IVA e di dedurre i costi ai fini delle imposte dirette.

     Nel caso in esame non è stata valutata la effettiva  realizzazione di un risultato autonomo da conseguire attraverso un'organizzazione effettiva e autonoma del lavoro.

    Da sottolineare inoltre per la Cassazione  che i compensi agli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci, pena la nullità del contratto e l'indeducibilità delle spese correlate. Anche per questo aspetto la decisione impugnata è stata cassata 

    Appalti e somministazione illecita: conclusioni e riferimenti normativi

    L'ordinanza stabilisce un nuovo principio di diritto, superando e chiarendo quanto previsto nella sentenza 18455 del 28 giugno 2023.

    «Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 446/1997 e dell’esclusione dalla base imponibile ex art. 26

    bis della L. 196/1997 e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all’art.1655 cod. civ. e l’illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore, tenendo presente che l’organizzazione può anche essere minima negli appalti cd. “leggeri” a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti cd. “labour intensive” il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali.».

    Il motivo  di ricorso viene quindi  accolto, perché nella fattispecie,  il giudice non  ha valutato il primo requisito, ossia l’assunzione o meno di rischi da parte dell’appaltatore, concorrente e necessario insieme alla direzione ed organizzazione al fine di consentire all’interprete di distinguere tra l’esistenza di un appalto genuino e l’illecita somministrazione di manodopera.

     La Corte di Cassazione ha accolto dunque  il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le contestazioni relative alla qualificazione dell'appalto e alla deduzione dei costi per consulenze. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per un nuovo esame conforme ai principi espressi.

    Riferimenti Normativi

    • D.Lgs. 276/2003, art. 29: Regolamenta il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro.
    • Codice Civile, art. 1655: Definisce il contratto di appalto.
    • D.P.R. 633/1972, art. 19: Dispone sulla detrazione dell’IVA.
    • D.Lgs. 446/1997, art. 5, comma 3: Regola la deduzione dei costi.

  • Edilizia

    Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti

    La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili. 

    Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che  fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.

    Vediamo le principali indicazioni in sintesi .

    SCARICA QUI il documento integrale

    Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL

    Ecco le  principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail  con tempistica e modalità 

    Adempimento Descrizione Tempistica Modalità
    Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC
    Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online
    Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC
    Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online

    In particolare  riguardo la compilazione viene chiarito che :

    •  Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
    • Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
    • Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
    • Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
    • Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
    • Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
    • Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
    • Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
    • Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
    • Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.

    Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile

     La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :

    • informazioni sull’impresa dichiarante, 
    • committente,  
    • dati del cantiere e 
    • imprese subappaltatrici.

    Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate.  È possibile anche  delegare un consulente per la presentazione.

    In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.

    L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.

    ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.

    Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

    Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che: 

    Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che  deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.

    La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.

    Compilazione: nel quadro A,  va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).

    Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.