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Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
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Omissioni contributive: le nuove sanzioni dal 1 settembre
Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024.
L'approccio intende favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito tributario con i recenti decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale (legge 111/2023).
Si ricorda che il decreto 19 2024 , detto DL PNRR entrato in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024, dedica molti altri articoli al lavoro intervenendo con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In ambito contributivo, come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio anche con alcuni aggravi; si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al regime vigente:
- per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
- per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto
- le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg
Di seguito, il riepilogo delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.
Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive – Un esempio
Vediamo in dettaglio le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:
Violazione
Sanzione
Condizioni Specifiche
Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto
sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.
Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.
Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5% non si applica.
Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)
30% annuo
Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S
- Se la denuncia è spontanea, prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale + 5,5%.
- Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.
Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.
Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche
50% del tasso applicabile secondo a) o b)
Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.
Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative
Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori si applicano solo gli interessi legali senza sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.
A titolo di esempio: la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur. Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.
Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS
Dal 1 settembre 2024 si prevedono anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.
L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari i dati raccolti anche da altre banche dati riguardanti le prestazioni lavorative e gli obblighi previdenziali che ne derivano; allo stesso modo i contribuenti avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive.
Le modalità operative di questi rapporti saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno essere approvate dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.
ATTENZIONE l'INPS potrà controllare gli obblighi contributivi compresi quelli legati a lavoro in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e su questa base potrà chiedere ai contribuenti ulteriori informazioni e anche convocare gli interessati presso gli uffici territoriali . Se dalle verifiche emergeranno discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.
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Oblio oncologico: chiarimenti dal Garante Privacy
il diritto all’oblio oncologico è stato recentemente regolato dalla legge n. 193/2023 e da due decreti attuativi 26 aprile 2024 e del 30 luglio 2024 che hanno specificato i tempi e la procedura per richiedere la certificazione.
Leggi anche Oblio oncologico: tutte le regole e i modelli di certificazione
Si tratta ricordiamo di una tutela contro le discriminazioni contro le persone che hanno superato una malattia oncologica
Il 9 agosto scorso il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito un documento con numerosi chiarimenti su aspetti pratici dell'applicazione delle norme, sotto forma di faq.
Viene data risposta a dubbi come ad esempio :
- Quando e a chi si deve fare richiesta di certificazione ?
- Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni?
- Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino?
- cosa si intende per conclusione del trattamento attivo?
Ecco alcune indicazioni
Oblio oncologico: divieto di indagine per i rapporti lavorativi
Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa, ricordando che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, che potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr.
In primo luogo chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).
Oblio oncologico in caso di adozioni
Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.
La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.
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Fondo solidarietà Bolzano: indicazioni per Uniemens
Con decreto del ministero del lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento del Fondo di Solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano , istituito nel 2016 presso INPS, a seguito dell'accordo collettivo DEL 15 dicembre 2022, tra le le parti sociali che hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo alle nuove disposizioni di legge.
Le modifiche riguardano in particolare :
- i destinatari delle prestazioni del Fondo
- l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
- l'ampliamento delle finalita' che il Fondo puo' perseguire in tema di staffetta generazionale (in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51).
Il decreto prevede che un nuovo decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, disciplinerà in dettaglio le nuove prestazioni ovvero:
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione p di lavoratori under 35 sempre per un periodo non inferiore a tre anni;
- il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Fondo solidarietà Bolzano- Alto Adige: beneficiari
Si ricorda che dalla data di istituzione del Fondo 2016 hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali costituiti successivamente a livello nazionale; in tal caso, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
Fondo solidarietà Bolzano: la contribuzione
Per la copertura delle prestazioni, sono previsti i seguenti contributi di finanziamento:
- un contributo ordinario
- nella misura dello 0,50% per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori compresi i dirigenti, oppure
- nella misura dello 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente
- un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse
ATTENZIONE : dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, , l'aliquota puo' essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa apposita delibera del Comitato di gestione.
Fondo solidarietà Bolzano: istruzioni domanda su OMNIA IS
Nel messaggio 3641 2023 Inps ha fornito le prime indicazioni e in particolare le scadenze dei nuovi adempimenti. Viene infatti precisato che:
- a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
- Dalla mensilità di competenza ottobre
- i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
- i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti devono versare lo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).
Con medesima decorrenza, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; e a relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove disposizioni.
Fondo solidarietà Bolzano: domanda su OMNIA IS
Con il messaggio 2381 del 26 giugno 2024, INPS informa che è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo
La procedura è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la trasmissione di dati errati.
Disponibile anche la funzione che consente con il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore richiedibile
Si può accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione , visualizzare i documenti di riepilogo.
La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata, a partire dal 26 giugno 2024 accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, e autenticandosi con
- SPID almeno di Livello 2, o
- CNS o
- CIE 3.0 .
Dal menu di applicazioni deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Nella home page , alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente con istruzioni dettagliate.
Fondo solidarietà Bolzano Alto adige: istruzioni Uniemens
Con la circolare 88 pubblicata il 22.8.2024 Inps fornisce il quadro completo delle istruzioni su prestazioni beneficiari del Fondo e le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.
Nello specifico:
- Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
- Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di
- <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.(…)
- Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “6P”, del Fondo in esame.
- Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ailavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.(…) A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”.
- Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”.
- I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
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Contributi FASI dirigenti 2024 in scadenza il 31 agosto
E' in scadenza il prossimo 31 agosto il versamento della terza rata dei contributi integrativi per il Fondo Sanitario Dirigenti di azienda industriale da parte delle aziende e dei dirigenti. Gli importi sono riconfermati come nel 2023. Ecco i dettagli
FASI 2024 categorie iscritti e Importi
CONTRIBUTI A CARICO AZIENDE
I contributi da versare al Fasi per l’anno 2024 – per le diverse fattispecie di iscrizione sono i seguenti:
- a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
• € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
• € 400,00 trimestrali (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
- b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data del 01.01.2019):
• € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
- c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso: € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre in cui ha avuto fine il periodo coperto sempreché alla data di risoluzione del rapporto permanga l'iscrizione al Fasi.
CONTRIBUTI A CARICO DIRIGENTI
- a. Dirigenti in servizio:
• € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al
Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel
corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
• € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
- b. Dirigenti già in servizio ed iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:
• € 280,00 trimestrali (€ 1. 120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo
• € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
QUOTA DI INGRESSO La quota di ingresso pari a 500 euro è dovuta da coloro che si iscrivano o re-iscrivano al Fondo eve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
SCARICA QUI LA CIRCOLARE INFORMATIVA 2024
Modalità di versamento contributi FASI
PER LE IMPRESE :
- bollettino bancario (bollettino freccia) o
- addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
Il Fasi non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti a versamenti on modalità diverse .
E' prevista una procedura che consente l’acquisizione delle variazioni, la determinazione automatica dei contributi dovuti e gli strumenti per ottenere il bollettino freccia precompilato (in posta elettronica), o autorizzare la domiciliazione. Si accede dal sito www.fasi.it alla pagina dei dati personali AZIENDALI, tramite numero di posizione e password, cliccando quindi sulla voce “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”.
PER I DIRIGENTI
- versamento tramite “bollettino bancario freccia” oppure
- bonifico bancario
- addebito diretto con domiciliazione bancaria (SEPA).
I bollettini freccia, aggiornati alla situazione attuale, sono sempre ottenibili in posta elettronica accedendo alle procedure predisposte sulla home page personale, sulla stessa pagina è ora disponibile anche la procedura online di autorizzazione alla domiciliazione bancaria nella sezione “Variazioni online”. Bollettini di saldo o diversi dalla scadenza normale sono richiedibili tramite il servizio “Porre una domanda al Fasi.
Per ulteriori dettagli vedi www.fasi.it
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Cessione quinto da stipendio a pensione: le novità del passaggio automatico
Il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione diventa piu facile. Lo aveva comunicato INPS nel messaggio 244 del 13.1.2023 , in cui descriveva anche tutti passaggi delle procedure digitali della migrazione "QUOTE QUINTO" (vedi aggiornamento all'ultimo paragrafo)
l'istituto ha adottato infatti una nuova linea interpretativa sulla normativa (articolo 43 del D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950) riferita sia ai lavoratori privati che del pubblico impiego .
Le novità della traslazione quote quinto da stipendio a pensione
Dal 2023 in particolare sono stati eliminati i vincoli alla traslazione per cui il piano di ammortamento del debito viene trasferito e assimilato, per la parte residuale , a quello della cessione del quinto della pensione, senza necessità di estinzione.
In passato invece l'Inps prevedeva l'inapplicabilità dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, e impediva quindi al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento stipulato per lo stipendio derivante dalla precedente attività lavorativa.
Resta fermo il limite di importo che non puo superare il quinto della pensione e restano a carico degli intermediari finanziari gli oneri di gestione dell'eventuale servizio di trattenuta su pensione del residuo debito derivante dalla cessione del quinto dello sitpendio
Inoltre non è stato modificato il limite di cui al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede che il dipendente cui manchino meno di 10 anni per la pensione, non possa contrarre un prestito superiore all'importo delle quote mensili riferiti ai mesi mancanti per il conseguimento del collocamento a riposo.
Nella seconda parte del messaggio l'INPS descrive gli step attuazione della nuova procedura di traslazione
La procedura digitale cessioni del quinto da stipendio al pensione
Con il messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024 illustra le novità riguardanti la procedura digitale di traslazione delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione, in linea con l'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 che mirano a semplificare e rendere più efficiente la gestione delle cessioni del quinto, attraverso l'integrazione e l'automatizzazione dei processi.
Ecco i punti principali:
- Reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto": È stato completato il progetto di aggiornamento della procedura che gestisce la traslazione delle cessioni stipendiali sulle pensioni. Questo permette una gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelle da pensione, con dismissione del vecchio sistema.
- Applicabilità: La nuova procedura si applica alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, incluse le pensioni pubbliche e ex INPGI. Le pensioni della Gestione pubblica, però, che utilizzano sistemi proprietari ("SIN"/"GPP"), sono parzialmente escluse e gestite con un processo diverso.
- Notifica delle traslazioni: Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati devono notificare le cessioni stipendiali da traslare su pensione attraverso una procedura telematica, non più tramite PEC. Le richieste continuano a seguire regole specifiche in base alla tipologia di gestione pensionistica.
- Istruttoria e dichiarazione di benestare: La dichiarazione di benestare per la traslazione delle cessioni da stipendio su pensione è rilasciata solo dopo una verifica favorevole, considerando la cessazione dal servizio del debitore e la liquidazione della pensione.
- Gestione dei piani di ammortamento: Una volta validato, il piano di ammortamento viene gestito secondo criteri specifici e integrato nel sistema “Quote Quinto”. Ciò include anche la gestione di eventuali rate insolute e il rinnovo dei piani di cessione.
- Rapporti con le banche/intermediari finanziari: La procedura elimina la necessità di inviare documenti cartacei all’INPS, e tutte le operazioni devono essere gestite tramite i sistemi informatici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.