• Rubrica del lavoro

    INPS, meno raccomandate: avvisi online o ritiro vicino casa

    Dal 9 dicembre 2024, l’INPS ha comunicato ufficialmente l’utilizzo della piattaforma SEND e dell’app IO per la notifica di molti  ufficiali con pieno valore legale. 

    Questo significa che, al posto delle tradizionali raccomandate cartacee, per chi aderisce le comunicazioni dell’Istituto arrivano in formato digitale, con un semplice avviso via email, SMS, app o PEC.

    L’iniziativa rientra in un progetto di innovazione tecnologica previsto dal PNRR e punta a rendere più semplice, veloce e sicura la comunicazione tra INPS e cittadini. 

    Le notifiche inviate tramite SEND hanno lo stesso valore legale delle raccomandate: servono, ad esempio, per comunicare richieste di restituzione di somme, decadenze da benefici, o l’esito di domande per assegni o prestazioni. (vedi all'ultimo paragrafo la taabella degli atti interessati dal nuovo servizio)

    Va sottolineato che con il sistema SEND non leggere l’avviso non annulla gli effetti legali: i termini per eventuali adempimenti o ricorsi partono comunque dalla data della notifica digitale, come accadeva con la posta raccomandata o la PEC. 

    Per questo è fondamentale fare attenzione agli avvisi che arrivano da parte dell’INPS, anche se brevi o via SMS infatti  che tali notifiche possono interrompere il periodo di prescrizione prevista.

    Vediamo come fare per accedere ai nuovi servizi e per quali tipologie di atti sono attualmente previsti.

    Come ricevere e leggere le comunicazioni INPS online

    Per ricevere correttamente le notifiche digitali dell’INPS al posto delle raccomandate, è necessario registrarsi sulla piattaforma SEND o attivare l’app IO, nello specifico:

    • Registrazione su SEND: accedi a cittadini.notifichedigitali.it con SPID, CIE o CNS. Inserisci email e numero di cellulare, così riceverai gli avvisi ogni volta che c’è un nuovo documento da leggere.
    • App IO: se hai uno smartphone, scarica l'app IO, accedi con SPID o CIE e attiva il servizio di notifica dell’INPS.

    Quando arriva una comunicazione:

    si riceve un avviso via SMS, email, app IO o PEC,

    si puo leggere la comunicazione online cliccando sul link o inquadrando il QR code presente nell’avviso,

    se la comunicazione prevede un pagamento, si può effettuare direttamente dalla piattaforma.

    Le notifiche saranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni. Trascorso questo periodo, resteranno consultabili solo dal Cassetto previdenziale online.

    Notifiche INPS per chi non è digitale: avviso cartaceo a casa e ritiro nei CAF

    Una delle ulteriori  novità  entrate in vigore dal 24 marzo 2025 è l’attivazione dei punti di ritiro fisici per chi non usa strumenti digitali. 

    In pratica, non si riceverà più una raccomandata, ma un avviso cartaceo semplice, con cui si potrà ritirare la copia ufficiale della comunicazione presso un CAF abilitato vicino a casa.

    Come funziona:  se il cittadino non ha attivato l’app IO né ha registrato email o cellulare, l’INPS invia per posta ordinaria un avviso con le istruzioni, quindi il cittadino potrà andare al CAF convenzionato (appartenente alla rete RADD) con:

    • l’avviso ricevuto,
    • un documento di identità e il codice fiscale;

    il CAF stamperà la comunicazione ufficiale depositata sulla piattaforma SEND.

    L’elenco dei centri abilitati  alla ricezione e consegna degli atti cartacei è consultabile su notifichedigitali.it/punti-di-ritiro o chiamando il numero 06 931 895 00.

    Questa modalità affianca quella digitale e sostituisce la vecchia raccomandata da ritirare in posta, offrendo una soluzione più comoda, economica e accessibile, anche per chi non ha familiarità con il web.

    Atti INPS interessati dalla nuova modalità di notifica

    Tipo di atto Descrizione / Esempi
    Riscatti, ricongiunzioni e rendite Gestione privata: accrediti figurativi, trasferimenti contributivi, ecc.
    Provvedimenti su ADI e SFL Revoca, reiezione, rinuncia o decadenza da Assegno di Inclusione o Sostegno Formazione Lavoro
    Recupero bonus pensioni Restituzione somme da bonus una tantum legati a pensioni
    Recuperi da prestazioni non pensionistiche NASpI, RDC, Covid-19, malattia, maternità, disoccupazione agricola, ecc.

  • Rubrica del lavoro

    Congruità edilizia: regole e FAQ aggiornate 2025

    E' entrato in vigore il 1° novembre 2023  il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità  della manodopera impiegata  sul valore dei lavori edili, come  previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore. 

    La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.i in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri.  Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari. (vedi sotto il PDF   aggiornato) 

    Il 9 maggio  2024 le parti sociali  hanno firmato un accordo per l'aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera, ritenute congrue. 

    scarica qui le tabelle aggiornate 2024 

    In particolare da segnalare che:

    1. la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue), pari al 6,00%, va applicata,  sula “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”;
    2. per gli appalti pubblici di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, va applicata la percentuale di incidenza di manodopera del 13,77% alle categorie OG 2 e OG 2-A.

    ATTENZIONE in entrambi i casi la novità si applica anche ai lavori in corso .

    Di seguito un riepilogo sull'adempimento e altri aggiornamenti

    Aggiornamenti FAQ  il documento complessivo 2025

    Il 16 aprile 2024 sono stati pubblicati chiarimenti riguardanti i lavori accessori svolti in appalti non edili,  per i quali si precisa che ,   per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia,  nel caso di lavori  di modeste dimensioni, o   nell'ambito di appalti  con attività predominante non edile   (ad es.per  la realizzazione di tracce per le linee elettriche)  se sono escluse  parti strutturali delle linee  e degli impianti elettrici  questi  possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali  senza obbligo di verifica di congruità.

    Due nuove FAQ  del 29 aprile 2025 hanno specificato invece che 

    1.  per  giustificare il mancato raggiungimento della congruità in caso di lavorazioni particolari, non basta l' autodichiarazione dell’impresa  ma è necessario allegare  idonea documentazione che attesti le specificità del caso
    2. in riferimento all’attività di montaggio linee vita e di moviere, si conferma che vanno considerate  attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità  eccezion fatta per i casi in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione.

    QUI IL TESTO COMPLETO DI TUTTE LE FAQ

    Documento di congruità manodopera in edilizia: cos'è 

    Si prevede che  il sistema controlli  la congruità dell'incidenza della  manodopera  sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati , eseguiti:

    •   da imprese  in appalto o subappalto, ovvero 
    • da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.

    In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.

    Il controllo positivo produrrà una attestazione   "certificazione di congruità" da parte della Cassa edile-edilcassa,   una sorta di DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo.

    Verifica congruità manodopera: a chi si applica 

    La verifica di  congruità   della  manodopera riguarda:

    • il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

    In particolare la verifica della congruità si applica :

    • nell’ambito dei lavori pubblici; 
    • nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

    ATTENZIONE  restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

    Documento Congruità manodopera, quando va richiesto

    Le imprese sono  tenute a comunicare con una autodichiarazione  l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale  che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.  

    In particolare 

    • Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
    •  Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.

    Le disposizioni  si applicano ai lavori edili  con denuncia di inizio lavori  effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa  a partire dal 1° novembre 2021.

    DURC congruità: cosa succede in caso di irregolarità

    In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. 

    Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

    Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari  che viene consultata  per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine della azienda.

     In caso di Documento di congruità negativo, inoltre, anche il Durc  ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.

    Tabella  incidenza manodopera 2020

    CNCE piattaforma Edilconnect  – Simulatore  di congruità 

    La Commissione nazionale ha implementato  sul sito www.congruitanazionale.it il portale  CNCE Edilconnect, utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri.  Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità. 

    ATTENZIONE : Richiede il login come impresa o consulente

     E’ disponibile nella homepage del portale , senza registrazione, anche un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che  consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti. 

    E' disponibile inoltre il Manuale utente  che illustra  e guida nella gestione delle operazioni oltre che numerose FAQ  di chiarimenti.

    Congruità edilizia: normativa

    Tutti i documenti e accordi sono raccolti sul sito CNCE/Congruita.it

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

    Con la pubblicazione della nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha annunciato la disponibilità del nuovo modello di comunicazione da utilizzare per la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata, ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151/2015. 

    L’aggiornamento si colloca nell’ambito delle novità introdotte dall’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha disciplinato modalità specifiche per la cessazione del rapporto in caso di assenze ingiustificate  del lavoratore che si prolunghino:

    • oltre i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale o, in assenza, 
    • oltre il termine massimo di 15 giorni consecutivi.

    Ricordiamo la norma e le precisazioni del Ministero e dell'INL per la corretta gestione di tali eventi da parte di consulenti e datori di lavoro.

    Il contesto normativo: legge 203/2024 e Circolare n. 6/2025

    Il nuovo quadro normativo è stato dettagliatamente illustrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025.

     La nuova procedura prevede un intervento dell’INL volto ad accertare la sussistenza dei presupposti prima di consentire la cessazione formale del rapporto tramite comunicazione UNILAV.

    L’articolo 26, comma 7-bis, prevede infatti che il datore di lavoro, in caso di prolungata assenza del dipendente, debba  prima trasmettere una specifica comunicazione all’Ispettorato competente. 

    In assenza di giustificazioni valide da parte del lavoratore, e una volta verificate le condizioni da parte dell’INL  con una tempistica massima fissata in 30 giorni, si potrà procedere alla chiusura del rapporto.

    Risoluzione del rapporto: la trasmissione del modello

    La nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 è indirizzata a tutte le Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali, nonché a INPS, INAIL e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. 

    Essa richiama esplicitamente la precedente nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 e la successiva nota n. 579 del 22 gennaio 2025, e fornisce il modello aggiornato di comunicazione, che recepisce le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro.

    Il modello deve essere compilato dal datore di lavoro o da un suo delegato per notificare formalmente l’assenza ingiustificata del lavoratore. 

    La comunicazione ha lo scopo di consentire all’INL l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa, incluse eventuali interlocuzioni con il lavoratore stesso. 

    Al termine della fase istruttoria, se non emergono cause ostative, il datore potrà procedere con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di ulteriori adempimenti interni.

    La struttura del modello tiene conto sia delle informazioni anagrafiche del lavoratore sia della descrizione del periodo e delle circostanze dell’assenza, con l’invito a fornire eventuali elementi utili all’attività istruttoria dell’Ispettorato.

    Risoluzione del rapporto: prossimi passaggi per i datori di lavoro e i consulenti

    Con la trasmissione del nuovo modello, il sistema delle comunicazioni obbligatorie in materia di assenze ingiustificate entra in una fase attuativa, che richiede un adeguamento operativo da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e dei soggetti abilitati alla gestione amministrativa del personale.

     In particolare, sarà necessario aggiornare le procedure aziendali per il monitoraggio delle assenze e predisporre una tempistica coerente con i termini previsti dalla norma, tenendo conto del tempo a disposizione dell’INL per effettuare le verifiche (fino a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).

     La corretta compilazione e trasmissione del modulo costituisce il presupposto per evitare contestazioni in sede ispettiva o contenziosa.

     Inoltre, alla luce delle disposizioni normative, è opportuno informare il lavoratore in modo formale e tracciabile, qualora sia possibile, dell’avvio del procedimento.

    Si segnala infine che, secondo quanto indicato nella normativa vigente, la cessazione del rapporto in questi casi non dà diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI, trattandosi di una risoluzione non imputabile al datore di lavoro. 

    Questo aspetto potrebbe comportare implicazioni sul piano informativo e contrattuale, da considerare nella gestione dei rapporti con i dipendenti.

  • Edilizia

    Patente cantieri e omicidio colposo: committente condannato

    La sentenza n. 13533 del 2025 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, riguarda un tragico infortunio sul lavoro. La vicenda vedeva coinvolto un lavoratore, G.G., artigiano in pensione, caduto dal primo piano di una villetta in costruzione mentre effettuava una riparazione a una ringhiera, privo di qualsiasi protezione anticaduta.

     Il lavoro si svolgeva per conto di una società di costruzioni, il cui legale rappresentante era imputato nel processo.

    Secondo la ricostruzione dei giudici, G.G. si era recato sul luogo insieme al figlio , titolare di un altra azienda incaricata di lavori  per i serramenti nel cantiere, per risolvere un difetto della ringhiera. Tuttavia, la villetta era già stata consegnata all’acquirente e formalmente il cantiere risultava chiuso. Il lavoratore operava senza ponteggi o funi, in un ambiente privo di misure di sicurezza.

     Inizialmente assolto in primo grado, il legale rappresentante  è stato poi condannato in appello e la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni alle parti civili.

     Uno dei nodi del processo è stata anche la qualifica del lavoratore , definito dall'ispettore del lavoro" dipendente in nero"  e operativo per conto del figlio imprenditore.

    La corte d'appello ha invece  ritenuto che G.G. fosse un lavoratore autonomo, incaricato direttamente dal committente, il quale aveva omesso di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, configurando così una responsabilità penale per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

    Obblighi datore di lavoro e committente nei cantieri

    Il cuore giuridico della pronuncia si fonda sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), in particolare sugli articoli 89 e 90:

    • il "committente" è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, mentre 
    • l’art. 90, comma 9, lett. a), impone a tale soggetto l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affida lavori.

    Nel caso esaminato, il committente aveva affidato informalmente l'intervento a un soggetto che non risultava iscritto alla Camera di Commercio, senza richiedere né ricevere documentazione tecnica, attestati di formazione o elementi di prova del possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI). 

    Secondo la Cassazione, l’omessa verifica costituisce una violazione diretta dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e configura una responsabilità penale del committente, essendo l’evento lesivo avvenuto nell’ambito di una “area di rischio” a lui riconducibile.

    È importante ricordare che, anche quando i lavori sono affidati a un lavoratore autonomo e non a una ditta strutturata, il committente deve comunque richiedere specifica documentazione (elencata all’allegato XVII del T.U.) che provi l’idoneità a svolgere lavori in sicurezza e nello specifoc DURC e patente a punti.

    Non basta infatti  una conoscenza personale o la fiducia nelle competenze del lavoratore.

    Responsabilità anche in caso di comportamento imprudente

    Uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nei processi per infortuni sul lavoro è la cosiddetta “condotta abnorme del lavoratore”. In questa sentenza, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che non si può invocare tale esimente se il comportamento del lavoratore, seppur imprudente, si colloca all’interno dell’“area di rischio” di cui il datore o committente deve tenere conto.

    Nel caso specifico, il lavoratore si era introdotto nella villetta in assenza del committente e senza preavviso, ma stava comunque eseguendo un lavoro commissionato. Anche se l’imputato ha sostenuto di non essere stato avvertito del giorno dell’intervento, i giudici hanno rilevato che non aveva predisposto alcuna misura preventiva, né avrebbe dimostrato che, se informato, avrebbe effettivamente attivato procedure di sicurezza.

    La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la responsabilità del committente e del datore di lavoro non viene meno anche in presenza di imprudenze da parte del lavoratore, se queste si verificano in un contesto prevedibile e riconducibile al rischio lavorativo. Solo comportamenti radicalmente eccentrici o del tutto estranei alle mansioni affidate potrebbero escludere la responsabilità penale.

    Conclusioni: obbligo di verifica della patente in tutti i casi.

    La sentenza n. 13533/2025  riafferma  quindi che  l’affidamento di lavori, anche saltuari o marginali, impone sempre la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato. Questa responsabilità non può essere elusa neppure quando si tratti di lavoratori autonomi o artigiani di fiducia.

    Inoltre con l’entrata in vigore della patente a punti per i cantieri (art. 27, D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024), questo obbligo si rafforza ulteriormente. Il committente è tenuto a verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti, requisito essenziale per poter operare nei cantieri temporanei e mobili.

    Ignorare tale verifica espone il committente a gravi responsabilità, sia sul piano penale, come dimostrato dalla sentenza in esame, sia su quello amministrativo, con possibili sanzioni e la sospensione delle attività

  • Edilizia

    CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti

    Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028. 

    L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.

    Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.

    L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.

    CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza

    Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.

    A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.

    In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.

    Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria. 

    A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.

     Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.

    Novità economiche: gli aumenti salariali

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche: 

    1. la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
    2.  la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.

    L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.

    È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti. 

    Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.

    DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE

    CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv

    Nella Tabella  che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti

    Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo
    Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 €
    Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 €
    Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 €

  • Privacy

    Dati sui social per l’intelligenza artificiale: come opporsi entro maggio

    Dal 30 maggio 2025 Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, inizierà a utilizzare i dati personali degli utenti per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale (IA). È quanto annunciava  il Garante per la protezione dei dati personali in un comunicato di marzo 2025 invitando  tutti a informarsi e, se lo desiderano, a esercitare il diritto di opposizione entro la fine del mese.

    L’utilizzo dei dati per l’IA non riguarda solo chi ha un account sui social Meta, ma potenzialmente anche chi non è iscritto, se i propri dati sono stati condivisi da altri utenti. Per questo è importante agire subito, compilando gli appositi moduli messi a disposizione online sulle piattaforme social.

    Il termine si avvicina: vediamo piu in dettaglio di cosa si tratta.

    Cosa farà Meta con i nostri dati

    Meta ha annunciato che userà i contenuti pubblici pubblicati dagli utenti maggiorenni – come post, commenti, foto, didascalie – e anche le informazioni inserite nelle chat con i servizi di IA (ad esempio su WhatsApp), per migliorare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, questi dati alimenteranno strumenti come il chatbot Meta AI o i modelli linguistici come Llama.

    Questo trattamento sarà basato sul “legittimo interesse” di Meta. Tuttavia, il Garante ha sottolineato che il Regolamento europeo (GDPR) riconosce agli utenti il diritto di opporsi a questo uso dei propri dati.

    Il Garante ricorda anche che il diritto di opposizione non riguarda solo Meta. Anche altri sistemi di intelligenza artificiale – come quelli sviluppati da OpenAI (ChatGPT), DeepSeek o Google – possono essere soggetti alla stessa regola. È sempre possibile chiedere che i propri dati non vengano utilizzati per addestrare algoritmi.

    Opposizione per l’uso dei propri dati sui sociale: cosa fare

    Chi non vuole che i propri contenuti vengano utilizzati da Meta per l’IA deve compilare un modulo online che le piattaforme sono obbligate a rendere disponibili, ai seguenti link:

    ATTENZIONE : chi esercita l’opposizione entro fine maggio potrà impedire che tutti i propri dati personali vengano usati. 

    Chi invece si oppone dopo, riuscirà a bloccare solo l’uso dei dati pubblicati dopo la data dell’opposizione. I dati già raccolti fino a quel momento resteranno a disposizione di Meta per l’addestramento dei suoi sistemi.

    Va inoltre  tenuto presente che anche i dati dei non utenti e dei minori sono a rischio: anche chi non è registrato a Facebook o Instagram potrebbe vedere i propri dati coinvolti, se ad esempio appaiono in foto o testi pubblicati da altri. In questo caso si può usare il modulo per i non utenti.

    Privacy dei dati e intelligenza artificiale: cosa sta facendo il Garante

    Nel frattempo, l’Autorità italiana per la privacy sta collaborando con le altre autorità europee per valutare la legittimità del comportamento di Meta. 

    Si punta a capire se esistano le basi legali per un uso così esteso dei dati personali, e se il diritto di opposizione sia davvero garantito in modo semplice, effettivo e completo. In particolare, è stato richiesto a Meta di chiarire anche l’uso delle immagini di minorenni postate da adulti.

    In sintesi: chi utilizza Facebook, Instagram o anche solo ha la propria immagine o informazioni online, dovrebbe valutare con attenzione se desidera che i propri dati alimentino i sistemi di intelligenza artificiale. Se la risposta è no, è fondamentale agire entro fine maggio 2025.

    Ricordiamo che sul tema  già nel 2023  il Garante aveva  avviato una indagine conoscitiva  e l'anno scorso ha deliberato un provvedimento sui rischi e i possibili interventi per la tutela dei dati.

    Lo alleghiamo  qui per maggiore informazione: Web scraping ed intelligenza artificiale generativa: nota informativa e possibili azioni di contrasto

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    DL “Bollette” convertito in GU: contributi per il settore sportivo

    È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2025 il testo della legge 60 2025, di conversione del DL 19/2025  (Decreto “Bollette” o "Energie"), recante misure urgenti in materia di energia, trasparenza dei mercati e tutela dei consumatori. Le norme sono quindi definitivamente in vigore.

    Il provvedimento, articolato in sei articoli e numerosi commi aggiuntivi, è stato significativamente integrato durante l’iter alla Camera, con  modifiche alle  misure per il sostegno energetico alle famiglie e imprese, maggiore trasparenza contrattuale nel mercato libero e interventi per la promozione delle energie rinnovabili e dell’autoconsumo.

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    DL Bollette convertito: Sostegno agli impianti sportivi energivori

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, introduce una misura mirata al contenimento dei costi energetici nel settore sportivo.

    In particolare la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Le risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per:

    • impianti natatori,
    • piscine energivore

    gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs. 39/2021).

    Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in concerto con il MEF e i ministri competenti. 

    L’adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.

    La copertura dell’intervento è garantita: per 5.238.000 euro, mediante il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009,

    mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.

    Le altre novità per i privati: Bonus bollette , elettrodomestici, CER

    Com'è noto il DL 19 2025 interviene anche con altre agevolazioni verso le famiglie e le imprese.

    Si conferma nella legge di conversione per il 2025 un contributo straordinario di:

    • 200 euro per le forniture di energia elettrica a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, 
    • e di 400 euro per le famiglie con ISEE netro il 9530 euro, già beneficiarie dei bonus sociali mensili,

    per un impatto stimato pari a 1,6 miliardi di euro. 

    Il bonus sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Sempre nell’ambito dell’articolo 1, è stata modificata a disciplina attuativa del bonus elettrodomestici, con l'eliminazione del click day e  la definizione di una procedura informatizzata tramite PagoPA e gestione dei controlli a cura di Invitalia.

    In tema di Comunità energetiche rinnovabili  sono stati introdotti:

    • l’allargamento della platea dei soggetti ammessi come membri delle comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis);
    • la regolazione degli incentivi per gli impianti attivi prima dell’entrata in vigore del decreto CACER (art. 1-ter);
    • il rafforzamento delle garanzie a favore della CSEA per il recupero crediti (art. 1-quater).

    Per i clienti vulnerabili si dispone lo slittamento del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027, posticipando la sua entrata in vigore rispetto alla fine del mercato a tutele graduali. Novità importanti riguardano inoltre

    • la tutela rafforzata per i clienti vulnerabili, anche in assenza di scelta di fornitore,
    • e l’impignorabilità degli immobili di proprietà per debiti da bollette energetiche condominiali, per alcune categorie protette.

    DL Bollette: Transizione energetica e incentivi alle imprese

    Gli interventi a favore del tessuto produttivo, giudicati insufficienti dalle imprese, prevedono: 

    • lo stanziamento di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica;
    • agevolazioni per le forniture in bassa tensione sopra i 16,5 kW;
    • introduzione dei contratti per differenza a due vie (art. 3-ter), volti a stabilizzare la remunerazione dei produttori di energia rinnovabile.

    Inoltre, sono stati ampliati:

    • i soggetti finanziabili dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (art. 3-quater),
    • le procedure semplificate per impianti di accumulo termomeccanico (art. 3-sexies).

    Fringe benefits e veicoli in uso promiscuo

    In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della disciplina vigente fino al 2024 per la tassazione dei fringe benefits relativi a veicoli in uso promiscuo ai dipendenti:

    • concessi tra il 2020 e il 2024,
    • oppure ordinati entro il 2024 e concessi nel primo semestre 2025.

    DL Bollette: iter autorizzativi rinnovabili e tutela dei consumatori

    La conversione in legge ha inoltre snellito le procedure autorizzative per gli impianti FER, riconoscendo carattere prioritario a quelli soggetti ad autorizzazione unica statale, anche ai fini VIA-VAS.

    Con gli articoli 5 – 5-bis il decreto  convertito in legge rafforza i poteri di ARERA in materia di trasparenza delle offerte energetiche, con :

    • obbligo di modelli standardizzati per contratti e offerte,
    • sanzioni in caso di violazioni,
    • e introduzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze, con criteri di certificazione.