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Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024
L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.
La nuova disposizione legislativa facilita per i professionisti la notificazione di atti grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.
Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale
Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico.
Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2.
È necessario inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.
L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.
Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida
Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento di convalida dell'ispettorato, come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.
Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto
Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate dai genitori nel periodo , fino ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale, le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale, devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.
Tale verifica riguarda il fatto che la decisione del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al contrario, imposta dal datore di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.
l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.
Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta.
Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022
La revoca delle dimissioni protette
Sul tema della revoca delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura con le note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.
Ora, sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi che impediscano al soggetti di revocarle, sia prima che dopo la convalida delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto.
L'ispettorato ricorda anche quanto già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).
Solo nel caso in cui invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Sul periodo di sospensione tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.
Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria
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Opzione Donna 2024: requisiti e condizioni
Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4), prorogato ancora una volta con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.
Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023) e le modalità di domanda.
Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
- un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni di svantaggio specificate al paragrafo successivo
Per raggiungere il requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:
- in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e
- in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali e
- nel Regno Unito (senza limitazioni temporali)
ATTENZIONE Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Inoltre per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi (vedi paragrafo succ) la riduzione di due anni si applica anche in assenza di figli.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.
Opzione donna: le categorie che hanno diritto di accesso
Le lavoratrici, in possesso dei requisiti sopra citati, possono accedere alla pensione " opzione donna SOLO se si trovanno in una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i parenti di primo grado sono mancanti o hanno oltre settanta anni o sono affetti da patologie invalidanti
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale, attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda ;
ATTENZIONE : per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente
Le condizioni, per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda
Opzione donna2024 – calcolo e decorrenza
La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).
Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile) cioè le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:
- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome
e comunque non prima del
- 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e
- 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive,
Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.
Si ricorda che il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023
Opzione donna 2024: come fare domanda
Le domande di accesso alla pensione con il regime Opzione donna possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”. Devono essere selezionati anche il Fondo e la Gestione di liquidazione.
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Piano nazionale contro il lavoro sommerso: cosa prevede
A seguito della adozione del Piano nazionale del ministero del lavoro per la lotta al lavoro sommerso, previsto dal PNRR (Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”) e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2022 , continua il lavoro di riorganizzazione delle procedure del ministero e degli altri enti interessati per l'attuazione.
In particolare lo scorso anno sono stati pubblicati i primi due decreti attuativi:
- Il DM 58 del 6.4. 2023 che prevede modifiche al Piano in particolare in tema di fenomeni migratori e caporalato in agricoltura e ridefinisce il cronoprogramma
- il DM 57 del 6.4. 2023 che stabilisce le regole di costituzione del Comitato ministeriale di controllo per l'attuazione degli obiettivi .
Il 26 aprile 2024 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50 con cui viene costituito presso l’Ispettorato nazionale del lavoro un nuovo gruppo di lavoro denominato task force istituzionale “Lavoro sommerso”, che collaborerà nelle attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso
Il comunicato del Ministero del lavoro evidenzia che questa task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, e di contribuire anche all'attività di vigilanza a fini statistici.
Vediamo di seguito i dettagli .
Comitato ministeriale contro il lavoro sommerso DM 57 2023
Il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale entrato in vigore il 21 dicembre 2022
Il comitato sarà presieduto dal Ministro del Lavoro (o un suo delegato) e saranno presenti rappresentati del Ministero stesso, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP, esperti nominati dal Ministro in possesso di particolare competenza e 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative
Le prime attività da organizzare per il Comitato sono
- la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti,
- la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale per la vigilanza;
- l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
- formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
- la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
- l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi delle sanzioni amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.
Obiettivi e strategia del Piano nazionale contro il lavoro sommerso
Giova ricordare che, in linea con le indicazioni del PNRR, il Piano nazionale riguarda sia il lavoro dipendente che il lavoro autonomo e ha i seguenti obiettivi
- A) affinare le tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti interistituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità per una più approfondita conoscenza dell’evoluzione del fenomeno in funzione di monitoraggio e prevenzione
- B) introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; un capitolo è dedicato alle misure per il lavoro domestico che è uno degli ambiti in cui piu alta è la percentuale di sommerso con incentivi anche economici alle famiglie per rendere il lavoro regolare piu economico rispetto a quello irregolare.
- C) realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, per sensibilizzare i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare.
- D) istituire una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni ed il monitoraggio sull’attuazione delle misure.
L’attuazione del Piano nazionale prevede il raggiungimento di due specifici target quantitativi:
1. l’incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024;
2. la riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali nei settori economici interessati dal Piano nazionale.
Il Piano fornisce inoltre un ampia analisi del fenomeno del lavoro sommerso attuale sulla base dei dati Eurostat , Istat e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Le modifiche al Piano con il decreto 58 2023
Il testo del Piano nazionale viene modificato ad aprile 2023 aggiungendo tra gli obiettivi il punto seguente “E) misure per favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni di politica attiva".
Si prevede quindi che “Il Piano nazionale opera in sinergia con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022; “Piano caporalato”) e ne contribuisce all’implementazione delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.”.
Contestualmente viene espunto dal testo precedente il paragrafo relativo al fenomeno migratorio in cui si proponeva di "valutare l’introduzione di modifiche normative al Testo Unico sull’immigrazione al fine di affrontare in maniera efficace le connessioni tra fenomeno migratorio e lavoro irregolare".
Il decreto sostituisce infine la tavola del cronoprogramma di realizzazione dei progetti del Piano nazionale.
Task force sommerso: programmazione vigilanza e report statistici
Il gruppo di lavoro istituito presso l'ispettorato sarà composto da rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'interno, della Salute di INPS INAIL Ispettorato nazionale, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Carabinieri, presieduto dal Cpo dell'ispettorato nazionale del lavoro .
Compito specifico della task force sarò individuare i target dei settori aziendali da sottoporre ad attività di vigilanza e a predisporre un piano di programmazione degli accessi mirati. Verra anche predisposto un piano di registrazione dei dati delle ispezioni da utilizzare ai fini statistici per una miglioramento ulteriore della programmazione
Allegati: -
Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito
Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,
La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche sugli incentivi economici, apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023, che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.
Vedi qui i dettagli su CCNL in vigore .
Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC
Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024
Incremento degli Importi delle Prestazioni
Una delle novità illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.
Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati
Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.
Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno
Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.
Altre Prestazioni e Requisiti
Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:
- Staffetta generazionale: Supporto per i lavoratori che accettano una riduzione stabile dell’orario di lavoro in vista della pensione, promuovendo l’inserimento di personale più giovane.
- Riconversione e riqualificazione professionale: Sostegno per le attività di formazione con un aumento dell'importo per giornata/uomo da 80 a 90 euro dal 2024, per promuovere l'aggiornamento e l'adattabilità delle competenze dei lavoratori del settore.
TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C.
Prestazione
Vecchio Importo (fino al 2023)
Nuovo Importo (dal 2024)
Condizioni Specifiche
Assunzioni/Stabilizzazioni
2.500 € annui
3.500 € annui
Applicabile solo dal 1° gennaio 2024
Giovani disoccupati fino a 36 anni
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Età limite aumentata da 32 a 36 anni
Maggiorazione per assunzioni nel Sud
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1.000 €
Solo per assunzioni nella provincia di residenza
FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione
Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.
Il F.O.C.
Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato
Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.
Inoltre è previsto per i dirigenti il versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.
Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione
Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il
fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.
Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda».
Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.
Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove tecnologie.
Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti l’educazione finanziaria.
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Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l’errore del dipendente
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza dell’11 aprile 2024, relativa alla causa C-741/21 in tema di violazione dei dati personali attraverso attività di marketing diretto, ha ritenuto responsabile il titolare aziendale del trattamento, precisando che non è rilevante che il danno sia stato causato dall’errore del dipendente che ha violato le istruzioni ricevute.
La sentenza ha fornito inoltre chiarimenti sul diritto al risarcimento in caso di violazione del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Vediamo in maggiore dettaglio la vicenda e la sentenza della Corte.
Marketing diretto nonostante la revoca del consenso
Il caso specifico affrontato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) riguardava un avvocato tedesco che aveva revocato il proprio consenso alla ricezione di materiale pubblicitario da parte di una società che gestisce una banca dati giuridica.
Nonostante la revoca del consenso, il ricorrente continuava a ricevere materiale pubblicitario, il che ha portato a una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Il ricorrente ha adito il Tribunale del Land di Saarbrücken ( Germania) per ottenere:
- il risarcimento del danno materiale, relativo alle spese sostenute per l'ufficiale giudiziario e il notaio, e per
- il risarcimento per danno immateriale, affermando di aver subito una perdita di controllo sui propri dati personali.
Ha sostenuto che tale perdita di controllo costituisse di per sé un danno immateriale, indipendentemente dalla gravità o dagli effetti ulteriori di tale perdita, sulla base del diritto garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e precisato dal GDPR.
La società imputata, per parte sua ha negato ogni responsabilità, sostenendo di aver istituito un adeguato sistema di gestione delle opposizioni al marketing diretto e attribuendo la mancata considerazione delle opposizioni del ricorrente, ipoteticamente
- a un errore umano di un collaboratore oppure
- al fatto che sarebbe stato eccessivamente oneroso tenerne conto.
Inoltre, ha argomentato che la mera violazione di un obbligo del GDPR non costituisce automaticamente un "danno" ai sensi dell'articolo 82 del regolamento.
Il tribunale tedesco ha quindi sollevato la questione presso la CGUE cercando chiarimenti sull'interpretazione di varie disposizioni del GDPR, specialmente riguardo :
- al diritto al risarcimento per danni immateriali senza la necessità di dimostrare la gravità del danno e
- sulle condizioni di responsabilità del titolare del trattamento quando il danno è causato dall'errore di una persona sotto la sua autorità.
I chiarimenti della CGUE su risarcimento e responsabilità
La decisione della Corte chiarisce i seguenti punti:
- Violazione e Danno Immateriale: La Corte ha stabilito che una violazione del GDPR non è di per sé sufficiente per stabilire un danno immateriale. Per avere diritto al risarcimento, l'interessato deve dimostrare di aver subito un danno immateriale reale causato dalla violazione. Non è necessario che il danno raggiunga una certa gravità, ma deve essere comunque dimostrato.
- Responsabilità del Titolare del Trattamento: In caso di violazione del GDPR causata dall'errore di un dipendente, il titolare del trattamento non può automaticamente esimersi dalla responsabilità. La Corte ha sottolineato che il titolare del trattamento deve dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Non basta quindi soltanto indicare che il danno è stato causato dall'errore di un dipendente per liberarsi da ogni responsabilità.
- Calcolo del Risarcimento: I criteri previsti dall'articolo 83 del GDPR per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere applicati nel calcolo del risarcimento per i danni ai sensi dell'articolo 82 del GDPR. Il risarcimento dovuto dovrebbe riflettere una compensazione per il danno effettivamente subito, non avendo una natura punitiva ma compensativa.
Si ribadisce quindi la necessità che gli ordinamenti nazionali rafforzino il diritto delle persone fisiche alla protezione dei loro dati personali, garantendo che possano ottenere un risarcimento effettivo in caso di violazione, e assicurando al contempo che i titolari del trattamento adottino misure adeguate per prevenire tali violazioni.
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Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso
L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di ricevere le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito e gestiti dall'istituto, anche se non risultino ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.
E' necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifica l'avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata da parte degli uffici competenti.
Si ricorda anche che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pagamento con riserva di ripetizione
L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione , potrà cioè essere oggetto di richiesta di restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.) nel caso in cui successivamente vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.