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CIGS Call center 2025 al via
Il 13 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l'emanazione del decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025, che attua le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center. .
Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) in deroga, previsto dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs 148/2015, è stato rifinanziato per l'anno 2025 grazie all'articolo 1, comma 195, della legge 207/2024, Legge di Bilancio per il 2025, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, attinto dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.
Il sostegno economico ai lavoratori dei call center è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, con l'esclusione dei dirigenti. Il trattamento prevede un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria, con un limite massimo di 12 mesi.
Emanato il decreto interministeriale con cui vengono attuate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori di questo settore
I
CIGS Call center 2025: condizioni e istruzioni ministeriali per le domande
Il decreto 45 specifica che la Cigs in deroga può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel caso in cui non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Questo include anche le aziende in fase di cessazione di attività o quelle ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell'attività.
Per accedere al trattamento, le aziende interessate devono :
- sottoscrivere un accordo sindacale presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Divisione IV del Ministero del Lavoro e
- presentare una specifica istanza di concessione alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Divisione III, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected].
La domanda deve includere
- dati pagamento dell'imposta di bollo,
- dati relativi all'azienda e alle unità aziendali destinatarie del trattamento, i
- verbale di accordo in sede governativa, l
- elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e
- documentazione prevista dalle indicazioni operative presenti sul sito ministeriale.
È inoltre necessario fornire l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati, nonché il nominativo del referente aziendale con i relativi recapiti. La provvidenza è soggetta a una contribuzione addizionale e permette l'accredito della contribuzione figurativa.
Si ricorda che a a seguito dell'abrogazione della legge 464/1972, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa rimangono a carico del datore di lavoro.
CIGS Call center 2025: Contributo addizionale
Riportiamo per completezza il testo dell'articolo di legge che quantifica la contribuzione addizionale prevista con riferimento ai lavoratori dei call center:
Art. 5 d.lgs 148 2015
Contribuzione addizionale
1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
(…)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
- a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
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Isee: approvato il decreto su esclusione BTP e buoni postali
I titoli di stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato come i Buoni e i libretti postali sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro con la legge di bilancio legge 213 del 30 dicembre 2023, (articolo 1 commi 183-185).
Dopo piu di un anno per l'entrata in vigore della novità si attende ancora l'approvazione definitiva del decreto da parte della Presidenza del Consiglio.
Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l' INPS aveva informato che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).
Dal Ministero giunge notizia che il decreto è stato approvato dalla Corte di Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritardata solo dalla necessità di correggere un refuso.
Fino ad oggi dunque ancora immutata immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
In questi giorni inizia la campagna di rinnovo delle DSU per l'ISEE 2025
Facciamo il punto sull'entrata in vigore effettiva e le possibili conseguenze di questa importate novità.
Titoli di stato esclusi dal conteggio ISEE, quando entra in vigore la novità?
Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva predisposto ad aprile 2024 uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali .
Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il testo ha ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza stato Regioni e dal Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Per l'applicazione effettiva si attende come detto la bollinatura della Corte dei conti,il nulla osta della Presidenza e la pubblicazione in GU. Poi si dovranno attendere anche le istruzioni operative e il nuovo modello di DSU dall' INPS.
Secondo gli operatori puo essere difficile l'entrata in vigore in queste settimane perche per INPS è già iniziata la campagna di rinnovo delle DSU ISEE ma grazie ai nuovi collegamenti tra le banche dati della pubblica amministrazione e le recenti automatizzazioni della piattaforma non si puo escludere nulla.
Le conseguenze sul calcolo ISEE
Secondo la relazione tecnica allegata al Dpcm, questa modifica ridurrà il valore dell’ISEE di molte famiglie, con un conseguente aumento delle spese pubbliche per le prestazioni collegate ( bonus sociali gas e luce, , assegno unico, bonus psicologo Bonus nido). Si stima un incremento medio dello 0,23% con un costo annuo aggiuntivo per lo Stato di circa 44 milioni di euro, già coperto dalla precedente legge di Bilancio.Tuttavia, l’impatto sull’ISEE è considerato trascurabile per molte prestazioni, dato che le soglie richieste sono generalmente basse. L’effetto più evidente potrebbe riguardare l’assegno unico, data la sua universalità e la granularità degli importi correlati alle diverse fasce ISEE.
Le simulazioni effettuate da Caf Acli per il Sole 24 ore evidenziano come cambierà l'ISEE.
Ad esempio, una famiglia con due figli, reddito da lavoro dipendente, casa di proprietà e 79mila euro di patrimonio mobiliare vedrebbe una riduzione dell’ISEE di circa 2mila euro (-8,6%) se 25mila euro sono investiti in titoli di Stato.
Se l’investimento raggiunge i 50mila euro, la riduzione può arrivare fino a 4mila euro (-17,2%).
ISEE: quali titoli saranno esclusi?
L'Isee ricordiamo è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali o agevolazioni (come ad esempio RDC, Supporto formazione e lavoro, borse di studio universitarie, Bonus asili nido, ecc.)
Per definire l'ISEE familiare si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia (beni immobili, auto, barche, titoli e risparmi su conti correnti ecc) .
Tornando alla legge di bilancio 2024, già nella prima bozza (Qui il testo integrale) è stata inserita la previsione di escludere dal calcolo dell'isee i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali). Nel corso dei lavori è stato specificato che sono ricompresi anche "altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato".
Si fa riferimento quindi a:
- Buoni ordinari del Tesoro (BOT )
- CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon),
- Buoni del tesoro poliennali (BTP),
- Certificati di credito del Tesoro (CCT),
- buoni postali fruttiferi,
- libretti di risparmio postale,
il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.
Occorre attendere comunque un provvedimento specifico per capire il momento di entrata in vigore della novità.
BTP e buoni postali fuori dall'ISEE: dubbi applicativi e perplessità
Dato il forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione a inizio 2024 , la vendita dei titoli di stato ha avuto un grande successo negli ultimi mesi che continua ancora oggi
L'obiettivo a breve termine della novità della legge di bilancio 2024 era chiaramente quello di recuperare altre risorse: rendendo ininfluente per l'Isee il possesso di titoli di stato, il Governo ne favorisce fortemente la vendita e raccoglie fondi, utili per il bilancio statale.
La misura desta una perplessità sul fatto di creare ulteriore indebitamento statale a lungo termine. infatti i maggiori tassi di interesse che vanno alle famiglie saranno spalmati nei deficit degli anni a venire.
Inoltre non è improbabile che gli enti interessati erogatori di prestazioni sociali basate sul'ISEE, come INPS, università, enti locali non siano in un prossimo futuro costretti a modificare le soglie di accesso per problemi di bilancio finanziario interno con un annullamento di fatto del beneficio per gli utenti.
Infine non appare una misura del tutto equa, dato che farebbe risultare sullo stesso piano, ai fini dei bonus e agevolazioni economiche, i soggetti in possesso di un certo patrimonio e altri che invece non lo sono. Infatti le famiglie con liquidità finanziaria che investiranno i loro risparmi in questi titoli risulteranno "poveri" quanto quelli che non lo possiedono e rientreranno nelle soglie ISEE previste ad esempio per la Carta spesa Dedicata a te o per i Bonus sociali bollette, pensati per i ceti effettivamente meno abbienti.
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Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.
Compensi illegittima la disparità tra vacazioni
Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita.
La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.
Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta
Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari.
Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza.
La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia.
In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore.
La Consulta sollecita quindi l’amministrazione giudiziaria e i legislatori a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.
Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione
Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.
Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico.
La normativa censurata ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione sia pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.
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Fringe benefit : regole e novità 2025
Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .
Come noto la soglia massima di valore esente , secondo la normativa ordinaria, è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel 2023 la soglia era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.
Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.
Fringe Benefit 2024-2027: due soglie di non imponibilità
Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero
- per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro
- per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.
Resta fermo che in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.
La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024, proroga questa misura fino al 2027 .
Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza
La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
- dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
- non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
- entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Le somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti
Come noto i fringe benefits in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono :
- l’alloggio e il vitto in famiglia oppure buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto;
- servizi di trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Anche nel 2025 come nel 2024 l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura:
- rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
Applicabilità dei fringe benefit: precisazioni da Telefisco 2024
Nella relazioni del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024 sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare si sottolineava che:
- i compensi in natura regolamentati dall’articolo 51, comma 3, del Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente
- per i dipendenti con figli la circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che possono godere del beneficio entrambi i genitori lavoratori dipendenti , ma NON può usufruirne il coniuge con figli che , per reddito insufficiente, in precedenza fosse a carico dell’altro coniuge.
- L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali può essere assolto con una semplice informativa sulla applicazione della norma vigente e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.
Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
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Regime agevolato impatriati: allungamento periodo di pregressa permanenza all’estero
Il regime agevolato per lavoratori impatriati può essere applicato anche in situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro (da dipendente a autonomo), ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, e senza obbligo di iscrizione all’AIRE, purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all’estero.
Nella predetta ipotesi la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere dettagliato, confermando che il regime agevolato è applicabile, a condizione che siano rispettati i requisiti temporali di residenza all’estero. In particolare, essendo stata all’estero per almeno sei anni, la contribuente può accedere all’agevolazione fiscale anche se fattura esclusivamente al suo ex datore di lavoro.
Inotre, ha chiarito che la mancata iscrizione all’AIRE non preclude automaticamente il diritto all’agevolazione, ma sarà necessario dimostrare la residenza fiscale all’estero tramite altri elementi documentali.
Questa interpretazione conferma che il regime agevolato per lavoratori impatriati rimane accessibile anche a chi si trasforma da lavoratore dipendente a libero professionista, con rapporti di lavoro continuativi con l’ex datore di lavoro estero.
Chi può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati?
Il nuovo regime fiscale si applica ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 2024 e prevede un’imposizione ridotta sul reddito da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. In particolare:
- I redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% dell’ammontare, con un limite massimo di 600.000 euro annui.
- Se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o se il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, la base imponibile si riduce al 40%.
- Il lavoratore deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre anni prima del rientro. Tuttavia, se al rientro il lavoratore presta attività per il medesimo datore di lavoro estero o per una società dello stesso gruppo, il periodo minimo all'estero si allunga a sei o sette anni.
Fatturazione a ex datore di lavoro estero: è un ostacolo?
Uno dei dubbi principali esposti dall’istante riguardava la possibilità di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui l’attività lavorativa in Italia fosse svolta come autonomo, ma con fatturazione esclusiva verso l’ex datore di lavoro estero.
L’Agenzia ha chiarito che la tipologia di contratto di lavoro non incide sull’accesso al regime agevolato. Anche chi passa da lavoro dipendente all'estero a lavoro autonomo in Italia può beneficiare delle agevolazioni, purché rispetti i requisiti richiesti, compreso il periodo minimo di permanenza all’estero (sei o sette anni a seconda dei casi).
Iscrizione AIRE e residenza fiscale: un requisito obbligatorio?
Il secondo quesito riguardava la mancata iscrizione all’AIRE e la sua eventuale incidenza sul riconoscimento del regime agevolato.
L’Agenzia ha ribadito che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto e non può essere oggetto di interpello. Tuttavia, ha precisato che la normativa richiede semplicemente che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre (o sei/sette) anni precedenti il rientro. L’iscrizione all’AIRE non è un requisito esplicito, ma il contribuente dovrà dimostrare la propria effettiva residenza all’estero tramite documentazione idonea.
Il Caso di specie: analisi della Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’istanza di interpello analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una cittadina francese che ha lavorato in Italia dal gennaio 2015 a marzo 2018. Dal 2018 al 2024, ha vissuto e lavorato all’estero, precisamente:
- In Belgio dal 2018 al 2020
- In Svizzera dal 2020 al 2024, con un impiego come Account Manager presso un’azienda di Zurigo.
Nel luglio 2024, la contribuente ha concluso il rapporto di lavoro dipendente con l’azienda svizzera, stipulando con la stessa un contratto di consulenza per svolgere attività di lavoro autonomo.
Il 15 agosto 2024, si è trasferita in Italia con la famiglia (coniuge e figlio minore), richiedendo la residenza anagrafica il 23 agosto 2024. Tuttavia, non è mai stata iscritta all’AIRE.
Alla luce di questo scenario, la contribuente ha posto due domande principali:
- Può beneficiare del regime agevolativo per lavoratori impatriati dal 2024, considerando che il suo unico cliente è l’ex datore di lavoro estero?
- La mancata iscrizione all’AIRE influisce sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali?
Allegati:La risposta n. 22/2025 dell'Agenzia delle Entrate conferma che la contribuente può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2024, nonostante due aspetti critici della sua situazione:
- Trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo con lo stesso soggetto estero. Questo non costituisce un ostacolo all'agevolazione, ma richiede un periodo minimo di residenza all'estero di almeno sei anni (invece dei tre ordinari).
- Mancata iscrizione all’AIRE, che non preclude automaticamente l’accesso al regime agevolato. Tuttavia, sarà necessario dimostrare con elementi concreti la residenza fiscale effettiva all’estero nei sei anni precedenti al rientro.
In sintesi, l'Agenzia ha riconosciuto il diritto alla tassazione agevolata al 50% (ridotta al 40% in presenza del figlio minore), purché la contribuente possa dimostrare la sua effettiva residenza fiscale all’estero nel periodo richiesto.
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Rimborso utenze domestiche: fac simile autodichiarazione e chiarimenti
La Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.
Il documento analizza il quadro normativo vigente oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.
Disponibile qui un facsimile di autodichiarazione
Autocertificazione del lavoratore per rimborso utenze: il quesito e la soluzione proposta
L'interpello illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
La questione nasce dall’estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli).
La società richiede chiarimenti sulle caratteristiche della dichiarazione dovuta da parte dei dipendenti.
In particolare, l’istante ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione.
Poiché la dichiarazione è destinata all’Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.
Dichiarazione del lavoratore per rimborso utenze: parere dell’Agenzia
La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere acquisita dal datore di lavoro con firma originale del dipendente e copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione.
L’Amministrazione Finanziaria ricorda in ogni caso la responsabilità penale che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.
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Trascinamento giornate agricoltura: comunicazione entro il 24.2
La circolare INPS n. 37 del 5 febbraio 2025 fornisce istruzioni relative ai benefici del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli nel 2024.
In particolare sono ricordati i requisiti per lavoratori e aziende e le istruzioni operative per la trasmissione e validazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
Vediamo le principali indicazioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimenti delle aziende
Le aziende devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio INPS “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.
I concedenti devono trasmettere il modulo “SC95” per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La scadenza per l’invio è il 24 febbraio 2025.
Le Strutture territoriali INPS devono validare le dichiarazioni di calamità tramite il portale Intranet.. A questo fine saranno verificate le delibere regionali che delimitano le aree colpite.
Il termine ultimo per completare la validazione è il 3 marzo 2025.