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Indirizzi PEC INPS per gli atti giudiziari
Con un comunicato stampa INPS ha reso noto che a partire dall’8 marzo , la notificazione all’INPS degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, va effettuata, a tutti gli effetti, SOLO o ai nuovi indirizzi PEC indicati nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso in cui sia stabilito l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.
Elenco indirizzi PEC INPS per atti giudiziari
Gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale ([email protected]), di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari (come da allegato), sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia, e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
L'elenco degli indirizzi PEC è disponibile a questo link
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CCNL Studi professionali 2024: Una tantum in arrivo a maggio
E' stata raggiunta il 16 febbraio 2024 l'intesa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale per gli studi e delle attività professionali con la firma dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con l’associazione datoriale di settore Confprofessioni.
L'intesa sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori per la ratifica definitiva nelle prossime settimane e il nuovo Contratto sarà in vigore dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2024.
Di seguito vediamo le principali novità retributive e contrattuali.
CCNL studi professionali: aumenti retribuivi e una tantum
Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento contrattuale complessivo pari a 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli.
Sono previste quattro tranche di erogazione:
- 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
Prevista inoltre la corresponsione dell’una tantum per la vacanza contrattuale , pari a 400 euro, erogata in due tranche:
- 200 euro a maggio 2024 e
- 200 euro a maggio 2025.
Nell'accordo viene valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale e con sportelli dell'Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell'ente Bilaterale nazionale.
WELFARE
Si prevede per l’assistenza sanitaria integrativa , un aumento di 5 euro del contributo Cadiprof al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti .
Vengono anche precisate ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità per le figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari.
CCNL studi professionali 2024: causali contratti a termine
Dal punto di vista dell'applicazione contrattuale sono previste alcune nuove figure professionali e sempre in riferimento al sistema di classificazione del personale, viene istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la declaratoria contrattuale.
Viene anche periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego.
CONTRATTI A TERMINE
Vengono previste nel nuovo contratto due causali che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi:
- per incrementi temporanei dell'attività
- nei nei primi 36 mesi in occasione di avvio di nuove attività, o aggregazione o fusione di attività.
LAVORO AGILE
Nell'accordo sono recepiti e implementati gli accordi interconfederali sul lavoro agile, per agevolare l’utilizzo all’interno degli studi professionali.
Sulla formazione l’intesa sancisce il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori, facilitando l'accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni. L’intesa migliora la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e implementa i permessi per il diritto allo studio. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. Sul sostegno alla genitorialità il nuovo Contratto, a far data dal 1° gennaio 2025, integra il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro, permettendo il raggiungimento del 90% della retribuzione.
Sul mercato del lavoro il ricorso all’apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato.
Sono stati anche sottoscritti:
- un accordo in tema di relazioni sindacali, che implementa e integra il testo contrattuale definendo nuove agibilità,
- un accordo specifico per gli studi odontoiatrici con la regolamentazione della figura del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).
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Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024
Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.
Misura e destinatari del contributo COVIP
Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024, ad integrazione del finanziamento della COVIP, e' dovuto per l'anno 2024 nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.
ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
Con riferimento al calcolo del contributo si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per
- invalidita' o premorienza. .
La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo deve tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.
Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento
Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa
Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente vanno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate, da tutti i soggetti obbligati anche qualora il contributo non sia dovuto.
In caso di mancato pagamento viene avviata la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre
L'Agenzia delle entrata aveva risposto con la risoluzione 13 2024 al dubbio sul termine ultimo per l'invio del modello CU 2024 per i redditi da lavoro autonomo sollevato da molte parti, per la novità sulla disponibilità della dichiarazione precompilata, non solo per i dipendenti ma anche per le persone fisiche con tipologie di reddito diverse, compresi i forfettari, introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come "Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari".
Si ricorda infatti che l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 prevede un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata (come previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) che possono essere trasmesse elettronicamente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 770, come di consueto fissata al 31 ottobre.
Tra gli addetti ai lavori, sostituti di imposta e loro intermediari era sorto quindi il dubbio sul fatto di non poter usufruir, della scadenza estesa fino al 31 ottobre 2024 per l'invio del modulo CU 2024 per i contribuenti per i quali, da quest'anno, è stata resa disponibile la precompilata. Qui il modello e le istruzioni CU 2024
AGGIORNAMENTO 17 MARZO E' giunta anche in extremis la risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli; il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024.
I dettagli in questo approfondimento di FISCOSPORT: Redditi lavoro sportivo fino a 15mila euro CU entro il 31 ottobre
CU redditi autonomi e provvigioni entro il 31 ottobre : i chiarimenti
L'Agenzia , come detto, risponde affermativamente alla possibilità di fruire ancora per quest'anno del termine del 31 ottobre per le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024”) > (come i redditi di lavoro autonomo “professionale).
La motivazione è che nel 2024 le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale.
L'agenzia aggiunge che ne sarà data comunicazione nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Comunque l'amministrazione invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti).. agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Dal 2025, per i redditi 2024 invece le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata per cui l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Nella risoluzione si precisa anche che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
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Nuovo CCNL attori e interpreti in vigore dal 1 marzo
Il 20 dicembre 2023 le sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e le associazioni datoriali ANICA, APE e APA hanno raggiunto il primo accordo nel settore della produzione cineaudiovisiva, al fine di definire e garantire nuovi livelli di tutela ad attori, attrici ed interpreti.
Il Ccnl sarà vigente dal 1° marzo 2024 e avrà durata triennale, con scadenza il 28 febbraio 2027.
Si tratta di un accordo storico in quanto definisce non solo tipologie contrattuali, minimi salariali e modalità di gestione del rapporto di lavoro, sia nella forma subordinata sia in quella autonoma, ma anche aspetti innovativi come la tutela dei professionisti in rapporto all'utilizzo dell’intelligenza artificiale, la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere.
CCNL interpreti, attrici e attori: aspetti economici
Come detto l'accordo individua il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato quale tipologia contrattuale tipica del settore ma precisa che le condizioni del CCNL sono applicabili al lavoro autonomo.
Dal punto di vista retributivo, il contratto collettivo stabilisce I compensi minimi individuati sulla base della seguente suddivisione dei ruoli :
Gruppo 1: Protagonisti e protagonisti di puntata:
Gruppo 2: Comprimari, personaggi fissi della serie, non protagonisti, camei;
Gruppo 3: Tutti gli altri non previsti nei punti precedenti.
I compensi per giornata di posa, lunga serialità, lunghissima serialità sono definiti distinguendo le produzioni sulla base del budget impiegato
il compenso minimo di ciascun attore in ogni caso è fissato a € 325,00 per giornata di posa.
Di seguito una tabella riepilogativa:
Gruppo Tariffa Standard (per giornata di posa) Riduzione da 8ª posa Lunga Serialità (da 8 episodi di 50min, da 8ª posa) Lunghissima Serialità (>40 episodi di 25min) Opere Specifiche (budget limitato)* 1 Gruppo 1.100,00 € – 900,00 € 550,00 € 550,00 € 2 Gruppo 850,00 € 650,00 € 650,00 € 500,00 € 425,00 € 3 Gruppo 650,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 325,00 € * Per opere specifiche con budget limitato si intendono :
- opere cinematografiche di registi debuttanti con budget inferiore a 2 milioni di euro,
- cortometraggi con budget inferiore a 750.000 euro,
- documentari e docufiction con budget inferiore a 500.000 euro per ora di prodotto, e
- prodotti di ricerca e formazione come definiti dal D.L. n. 70/2021.
Viene inoltre precisato che:
- per le attività promozionali il compenso non può essere inferiore al 30% del compenso globale effettivo
- per le prove la retribuzione è pari al 50% dei minimi contrattuali previsti.
RIMBORSI SPESE
- Le spese di viaggio sostenute per casting e audizioni fuori dalla regione di residenza e
- le spese di vitto, viaggio e alloggio per prestazioni fuori dalla città di domicilio abituale del lavoratore
sono a carico della produzione.
Per la disponibilità previsto un compenso forfettario, per ogni settimana continuativa tra le giornate di posa , pari al 20% del minimo contrattuale.
WELFARE
Le Parti convengono di rimandare ad una negoziazione generale di filiera la determinazione delle modalità di accesso a piani di assicurazioni sanitaria e di
trattamento integrativo previdenziale.
Intelligenza artificiale e diritti di immagine
Sul tema attualissimo dell'uso dell’intelligenza artificiale sono stati stabiliti principi volti a salvaguardare la creatività del lavoro con la tutela dei diritti d’autore e d’interprete. L’art. 20 del Ccnl afferma infatti che:
Le parti dovranno giungere a una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti, anche relative alle performance artistiche di cui al presente Contratto Interpreti/Attrici/Attori, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle Parti nonché le normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale (…)
In assenza di espliciti accordi si prevede che la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione dell’immagine e della voce di ciascun Interprete/Attrice/Attore siano considerati leciti e validi solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che, al contempo, è considerata illegittima ogni estrazione anche di parti della recitazione e ogni attività di campionamento e riproduzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma dell’immagine e/o della voce di ciascun Interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (machine-learning).
Sono salve le attività di
- post-produzione, montaggio, sistemazione;
- riordino, revisione o modifica della fotografia e/o della traccia sonoraecc.
fondate su ragioni tecniche e/o artistiche, che non modifichino in maniera significativa l’immagine dell’Interprete/Attrice/Attore.
(..) , le Parti si impegnano ad organizzare un tavolo permanente composto da rappresentanti di tutti i comparti della filiera, al fine di regolare e disciplinare gli
effetti delle nuove evoluzioni tecnologiche e normative nel mondo del lavoro della filiera cine-audiovisiva.
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Disoccupazione giornalisti NASPI 2024: domanda e controlli
Sono state pubblicate con il messaggio INPS 4579 2023 le prime istruzioni sulla Naspi per i giornalisti dipendenti, la cui gestione è passata all'INPS dal 1 luglio 2023, come previsto dal comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Si ricorda che la norma aveva previsto che fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione fossero riconosciuti con le regole previste dalla normativa INPGI
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative specificando che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con l ' indennità di disoccupazione NASpI come illustrata nelle circolari pubblicate in materia ( n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, e per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).
Domanda Naspi 2024 per i giornalisti
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica:
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure
- attraverso gli Istituti di Patronato,
oppure
- tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il messaggio sottolinea che nella domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.
L prestazione di disoccupazione NASpI giornalisti è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal Regolamento INPGI .
Precisazioni sulle procedure di controllo
Nel messaggio1043 dell'11 marzo 2024 , indirizzato prioritariamente ai propri uffici, INPS fornisce alcune indicazioni sull'introduzione di controlli automatici sui requisiti previsti dalla norma per le istruttorie delle domande di disoccupazione giornalisti gestite con la nuova procedura Intranet che possono comunque essere forzati dagli operatori.
Si segnala in particolare che che sono stati introdotti controlli automatici sui requisiti per le seguenti funzionalità:
• prima istruttoria, per la lavorazione dei modelli DIS 1 relativi alle domande di disoccupazione;
• istruttoria di prepagamento, per la lavorazione dei modelli DIS 3 relativi alle dichiarazioni di responsabilità inerenti ai periodi di disoccupazione.
È prevista, come detto una funzionalità di forzatura dell'esito dei controlli da parte dell'operatore del polo INPGI che può modificare l'esito dei controlli specificandone opportuna motivazione. I controlli forzati da operatore, oltre a mostrare la motivazione, vengono identificati da un segno di spunta
Le pratiche relative ai modelli DIS 1 e DIS 3 possono essere accolte soltanto se tutti i controlli risultano superati con esito positivo.
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
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Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull’accordo UE
Lo scorso 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l'accordo quadro europeo sul telelavoro dei transfrontalieri "Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework "". L'accordo entra in vigore , per l’Italia, dal 1° gennaio 2024.
A questo link la lista dei paesi firmatari
In particolare è prevista una novità importante ovvero l'innalzamento dal 25% al 50% del limite di tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza entro il quale è consentito il versamento dei contributi previdenziali nel paese in cui ha sede l’impresa . In questo modo diviene meno frequente la competenza della legislazione sociale del paese di residenza, con effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori sia per le imprese coinvolte.
In data 13 marzo 2024 INPS ha emanato un messaggio per le prime istruzioni in particolare riguardanti l'ambito applicativo delle novità e le modalità di richiesta di deroga, in attesa della firma di ulteriori specifici accordi in materia previdenziale
Vediamo piu in dettaglio.
Accordo quadro telelavoro transfrontalieri
Da luglio 2023, l'Unione Europea ha predisposto un accordo aperto a tutti gli Stati aderenti alla libera circolazione (SEE) in tema di valutazione del telelavoro per i trasfrontalieri. La firma dell'Italia è giunta come detto a dicembre 2023 e l'accordo è in vigore dal 1 gennaio 2024.
L'accordo prevede o che un individuo residente in Italia con un contratto di lavoro in Svizzera potrà lavorare da casa fino al 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto a partire dal 1° gennaio 2024, senza modifiche alla sua posizione pensionistica e assicurativa.
Se supera tale soglia, la competenza passa all'INPS, che può richiedere all'azienda svizzera il versamento del contributo corrispondente in Italia, con aggravi amministrativi ed economici
Si ricorda che, invece, dal punto di vista fiscale se il telelavoro oltrepassa determinate soglie, può comportare modifiche nella modalità di tassazione del reddito . Attualmente in base all'ultimo accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 28 novembre 2023, i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di confine (sia "vecchi" che "nuovi") possono lavorare da casa fino al 25% del tempo di lavoro senza subire cambiamenti nella loro posizione fiscale.
ATTENZIONE Lo stesso principio si applica anche ai lavoratori frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine, in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
Per ulteriori info e aggiornamenti sui paesi aderenti, è possibile consultare il sito Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland | Federal Public Service – Social Security (belgium.be) .
Telelavoro frontalieri UE: prime istruzioni operative
Con il messaggio 1072 del 13 marzo INPS ricorda innanzitutto la Definizione data nell'accordo di telelavoro transfrontaliero : ovvero un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:
1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.
Si sottolinea che
- il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro anche se non è previsto l'obbligo di connessione .per tutto l’orario di lavoro
- Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.
L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.
Situazioni alle quali non si applica l’Accordo:
- esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
- esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o
- lavoro autonomo.
In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo (artt. 2 – 4), come espressamente previsto nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.
Accordo telelavoro transfrontalieri 2023: Richieste di deroga e iter procedurale
Le richieste di deroga devono essere presentate
- all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.
- soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari
- per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.
La domanda di deroga può avere effetto retroattivo soltanto in casi nei quali i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede
- per un periodo precedente la data di richiesta non superiore tre mesi, oppure
- entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.
Rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)
La richiesta di deroga deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati, seguendo il seguente percorso
“Nuova richiesta”
- indicare la matricola aziendale
- scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”.
- Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” indicare lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.
- Nella schermata successiva selezionare “Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)”;
La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.