• Contributi Previdenziali

    Tassi interesse Inps aggiornati a ottobre 2024

    Dopo la recente circolare 89 del 16 settembre 2024 INPS  interviene nuovamente  con la circolare 92 del 21 ottobre  per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle decisioni della Banca centrale Europea   che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25% portandolo al 3,40%.

     in particolare  si prevede che 

    • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,40%
    • la misura delle sanzioni civili scende all' 8,90%.

    Novità sanzioni DL 19 2024 

    In particolare, a seguito dell'entrata in vigore  il 1 settembre 2024 del DL 19 2024  in tema di sanzioni per omissioni contributive :

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40% 
    • –    come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente  entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •   se il versamento viene  effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).

    Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS 

    INPS  specifica quindi  che: 

    • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal  23 OTTOBRE 2024 si applica il tasso  di interesse del  9,40%.
    • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
    • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

    Sanzioni INPS ridotte  per procedure concorsuali

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5%)  a decorrere dal 23 ottobre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso citato, pari al 3,40%.

  • Pensioni

    APE sociale riconfermata: le regole

    La pensione anticipata   con APE SOCIALE per alcune categorie di lavoratori  si conferma anche per  2025 . Lo prevede un articolo del decreto fiscale 155 2024  pubblicato in GU, che contiene il finanziamento per i maggiori oneri richiesti al bilancio statale  per l'agevolazione fino al 2028.

    Si tratta di 110 milioni di euro. Il decreto non entra nel merito della disciplina applicativa  

    Ricordiamo di seguito  le regole aggiornate della misura,  introdotta  in forma sperimentale nel 2017.

    APE Sociale:  cos'è

    APE è l'anticipo pensionistico con un assegno ponte  che viene concesso su domanda fino all'età per la pensione di vecchiaia,  ad alcune categorie di lavoratori  piu svantaggiati (disoccupati , addetti a mansioni usuranti, disabili o caregivers)   con costi interamente a carico dell'INPS.E' stato istituito nel 2017 in forma sperimentale e piu volte prorogato , fino al 2024  con la legge 213 2023.

    L'importo corrisponde a quello della pensione calcolata al momento di raggiungimento dei requisiti ma con tetto massimo a 1500 euro mensili.

    Con la legge di bilancio 2022 sono stati modificati alcuni requisiti di accesso ( chiariti dall'INPS nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022); 

    La legge n. 213 del 2023  invece ha stabilito che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( nelle condizioni e con i requisiti contributivi elencati sotto)  fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

    ATTENZIONE.  Le nuove disposizioni trovano applicazione anche :

    • per  coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, e 
    • per i  soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

    Nuova incumulabilità con i redditi da lavoro

    A seguito delle modifiche della legge  213 2023,

    1. per coloro  che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità con  redditi  da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui
    2. Per coloro che acquisiscono i requisiti  di accesso nel 2024 invece   è prevista la decadenza dall’indennità con 
      • attività di lavoro dipendente o autonomo con qualsiasi reddito ;
      • lavoro autonomo occasionale con redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

    ATTENZIONE : 

    1. I limiti operano fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia 
    2. I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
    3. rileva anche il reddito  annuo derivante dall’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

    In  caso di violazione dei divieti l'indennità  APE percepita diviene indebita e la Struttura territoriale INPS procede al  recupero.

    La comunicazione all'INPS  di attività di lavoro dipendente o autonomo, con  superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi  va effettutata  entro 5 giorni dall’evento.

    Decorso tale termine sono dovuti anche gli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

    In ogni caso, l’Istituto verifica in autonomia con l'incrocio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

    APE sociale 2024:    domande e decorrenza dell'assegno 

     Nella circolare 35 2024 INPS ha comunicato che i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio  sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

    Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso  sono le seguenti:

    1. 31 marzo con risposta  INPS entro il 30 giugno
    2. 15 luglio  con risposta entro il 15 ottobre e 
    3.  30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.

     Resta valida la raccomandazione di presentare  le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme qualora si sia  già in possesso dei requisiti, in modo da non perdere delle mensilità, in quanto l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno  (e non della certificazione) previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

    Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande  residueranno le necessarie risorse finanziarie

    Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

    APE sociale:   riepilogo requisiti 2024

    Le categorie ammesse alla fruizione dell'APE sociale sono:

    1 – DISOCCUPATI 

    Dal 1° gennaio  2022 possono accedere all'APE sociale  i disoccupati , con almeno 30 anni di contributi versati che hanno appena terminato la fruizione di NASPI o DISCOLL senza la finestra di 3 mesi, in vigore  fino al 2021.

                Sono ammessi  anche:

    • i lavoratori licenziati durante e dopo il periodo di prova o a seguito della cessazione dell'attività aziendale 
    • i disoccupati con parziale attività lavorativa (incapienti) Sarà verificata dall'inps con i  centri per l'impiego.

    2 – Soggetti ad ATTIVITA GRAVOSE E USURANTI

    Per i lavoratori con attività gravose ( elencate nell'allegato 3 della legge di bilancio 2022  (QUI L'ELENCO)  che sostituisce l'allegato A del DI 5.2.2018)

    Per il requisito ridotto di 32 anni sono ammessi:

    • – gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, con codici Istat presenti nell’allegato 3;
    • – i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
    • – i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

    Il soggetto deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nell'elenco.

    Per le lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

    Per la domanda di certificazione sono richiesti i seguenti documenti :

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    3 -CAREGIVERS 

    lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un  parente di primo o secondo  grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, con 30 anni di contributi versati;

    4 – INVALIDI 

    invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati .

    Compatibilità con altre prestazioni 

     L'Ape sociale :

    • è compatibile con il reddito di cittadinanza,  l'assegno di inclusione, l'assegno sociale 
    • non è  compatibile con il reddito di emergenza COVID 
    • non è compatibile con Naspi, Dis coll,  e Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

    Queste ultime, se già erogate verranno recuperate dall'INPS.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Pensioni: al via le richieste su aliquote e detrazioni

    Nel messaggio  3458 del 18 ottobre 2024   INPS  comunica che è aperta  già dal 16 ottobre la piattaforma online per la richiesta da parte dei pensionati   con redditi diversi  per 

    • l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o
    • la rinuncia, in misura totale o parziale, alle detrazioni d’imposta per reddito,

    (articolo 13 del T.U.I.R.).  

    In assenza di comunicazione l'istituto applica le aliquote per reddito  che potrebbero essere  inferiori  al dovuto e detrazioni non spettanti . 

    Cio comporta  che in sede di dichiarazione coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici le maggiori imposte saranno ricalcolate con applicazione del conguaglio.

    Le richieste per il periodo d’imposta 2025  possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it .

    Comunicazione INPS figli a carico

    Il messaggio  ricorda inoltre che dal 2023 , a seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del contribuente  comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, anche se beneficiario dell’assegno unico universale. 

    Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024 che consente all’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, già completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: allegato tecnico aggiornato settembre 2024

    Il 29 maggio l’Inps ha rilasciato il nuovo  documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (documento tecnico 4.25 – schema di validazione versione 4.25.0).

    Le modifiche interessano l’appendice B con interventi relativi alla denuncia individuale e alla denuncia aziendale.

    1. viene inserito il nuovo valore 81 in < TipoContribuzione >; 
    2. viene inserito il nuovo codice ISU (“Integrazione salariale unica. Circolare n. 62/2024”) in < CodiceEvento > di < Settimana > e < DifferenzeAccredito > di < DatiRetributivi >, in < CodiceEventoGiorn > di < EventoGiorn > di < Giorno > di < DatiRetributivi > e negli omologhi elementi di < MesePrecedente >;
    3. vengono aggiornate le descrizioni dei codici L328 e L330 in < CodiceCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi > per la gestione dei periodi di congedo parentale con indennità Inps in percentuale maggiorata.

    Le novità per  DenunciaAziendale 

    •  vengono inseriti i codici L145 e L146 in < CongCIGSAltCaus > di < CongCIGSAltre > di < CongCIGSACredito > di < CIGStraord > di <CIGAutorizzata >i introdotti dalla circolare Inps n. 62/2024;
    • viene inserito il codice L991 in < CausaleCredito > di < AltrePartiteACredito >.

    Per  gli allegati in formato ZIP si rimanda al sito INPS

    Qui l'accesso ai servizi INPS per le imprese.

    Nuovo allegato tecnico settembre 2024 

    Il 30 settembre 2024  è stato aggiornato l'allegato tecnico con la versione 4.25.2

  • Agricoltura

    Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale

    In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024,  INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei  lavoratori agricoli.  che si differenzia da quella ordinaria  prevista  dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 . 

    Viene  infatti  definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola   può non coincidere con lo stato di disoccupazione. 

    L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede  quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.

    Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande

    Indennità di disoccupazione agricola: particolarita

    Come noto  l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale:  può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.

     Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.

    Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.

    La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

    Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.

    Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.

    Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale

    Per decidere se la domanda di certificazione per  APE Sociale  sia accoglibile, l'ufficio INPS deve  verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.

    L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

    In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

    Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine

    Il messaggio precisa inoltre  le condizioni per l'Ape sociale in caso di  disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine. 

    La regola generale per l'anticipo pensionistico   richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione,  periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.

    Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco  dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine  

    Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.

  • CCNL e Accordi

    CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27

    E' stato firmato l'8 ottobre 2024 dopo oltre un anno di trattative,  il rinnovo del Contratto Nazionale applicato ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali.

    Lo comunicano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs firmatari con Federterme Confindustria.

    L’ipotesi di accordo,  che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, alla consultazione delle assemblee dei lavoratori,  resterà in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.  Vediamo le novità retributive e gli altri aspetti contrattuali.

    Scarica qui il testo del contratto previgente con le tabelle retributive 

    CCNL Terme aumenti salariali e altre novità economiche

    L’aumento economico a regime definito con il rinnovo è pari a 200 euro  complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli , che significa un importo  salariale complessivo medio di oltre 6.400 euro per ogni lavoratore  nell'arco della vigenza contrattuale.

     La prima tranche di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l'ultima  di 35 euro a dicembre 2026 

    Sempre dal punto di vista economico sono previsti:

    •  dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori con un contributo di 15 euro una tantum per ciascun iscritta/o, da versare a carico dell’impresa, all’atto dell’iscrizione, e  un contributo mensile pari a 10 euro a carico dell’azienda e a 2 euro a carico della lavoratrice/del lavoratore.
    •  il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l'introduzione del tema della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, per l’adozione di condizioni di miglior favore
    • il miglioramento economico per i congedi legati a maternità, paternità e parentali, in particolare con l' integrazione fino al  100% della retribuzione  ai fini della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo; riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell'orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale.

    CCNL Terme rinnovo 2024: le altre novità

    Il documento, di cui si attende il testo dopo l'approvazione dei lavoratori,  prevede anche:

    •  l’aggiornamento della classificazione del personale del settore terme
    •  l’introduzione della figura della Garante di parità 
    • nuove norme per la tutela delle donne vittime della violenza di genere.
    • l'impegno ad istituire tavoli tecnici volti ad analizzare e fare proposte per il miglioramento di vari istituti contrattuali, al fine di facilitare e ridurre le tempistiche dei futuri percorsi di rinnovo.

  • Lavoro Autonomo

    Regime forfettario professionisti anche con lavoro dipendente

    Il disegno di legge in materia di lavoro ribattezzato Collegato lavoro, approvato dalla Camera la scorsa settimana,    introduce significative deroghe all'applicazione del regime forfetario, permettendo l'accesso a questo regime anche a professionisti e lavoratori autonomi che, in determinate condizioni, lavorano per lo stesso datore di lavoro come dipendenti .

    Si ricorda che il regime forfetario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e modificato dalla legge di bilancio 2023, offre una tassazione ridotta  con un'aliquota del 15% e una gestione fiscale semplificata  agli operatori con partita IVA sotto una certa soglia di fatturato  e ordinariamente non è applicabile a chi svolge anche attivita di lavoro dipendente. 

    Vediamo piu in dettaglio le novità in corso di attuazione.

    Regime forfettario e contratti misti: cosa sono e chi è interessato

    L'art 17 del DDL  prevede la possibilita di essere contestualmente 

    • lavoratori dipendenti part-time ( con contratti che prevedabbotra il 40% e il 50% dell'orario pieno) 
    • lavoratori autonomi  in  regime forfetario,

     derogando al divieto previsto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014: tale divieto  precluderebbe l'accesso al regime forfetario svolge attività principalmente per datori di lavoro con cui vi siano rapporti di lavoro dipendente  in corso o siano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta. 

    La nuova  norma si rivolge in particolare a:

    • Persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionali, a
    • Lavoratori autonomi non iscritti ad albi o repertori professionali purche il rapporto sia regolato da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 attraverso contratti collettivi a livello aziendale o territoriale.

    Regime forfettario e contratti misti: requisiti e condizioni

    Per quanto riguarda i requisiti:

    •  il numero dei dipendenti del datore di lavoro  deve essere superiore a 250.
    • il tetto  viene calcolato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti di lavoro autonomo e subordinato.

    La norma specifica inoltre che  il lavoratore autonomo deve avere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro, e che non ci deve essere sovrapposizione tra le attività autonome e subordinate in termini di orario, giorni di lavoro e modalità della prestazione.

    Viene anche previsto che  per garantire la validità dei contratti autonomi contestuali a quelli subordinati, i primi  devono essere certificati dagli organi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, tra cui 

    •  enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livellonazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismibilaterali a competenza nazionale;
    • Direzioni provinciali del lavoro e le province;
    • università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
    •  Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela  delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le  proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali cheabbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero 
    •  consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di   lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento