• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato  la nota n.12607 del 16.07.2024 per riepilogare tutte le indicazioni utili nella gestione delle attività relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione.

    In particolare, la nota ministeriale  approfondisce:

    • decadenza o sospensione pagamento beneficio;
    • esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
    • mantenimento del possesso dei requisiti;
    • cambi di residenza;
    • istanze di riesame.

    Assegno di inclusione: decadenza o sospensione pagamento beneficio

    Cosa succede in caso di mancata presentazione ai servizi sociali e quali sono gli obblighi dei beneficiari?

    Conseguenze

    • Decadenza del beneficio: se non ci si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo.

    Obblighi dei Beneficiari

    • Presentazione spontanea: anche senza convocazione, i beneficiari devono presentarsi ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma.

    Tempistiche di Presentazione

    • Incontri entro 120 giorni:
      • Dalla sottoscrizione del PAD (piano di assistenza domiciliare).
      • Per le domande ADI pervenute all'INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati ai comuni tramite la piattaforma GePI.

    Sospensione del Beneficio

    • In caso di mancata presentazione: Il beneficio viene sospeso.
    • Decorrenza sospensione: Dal mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione.

    Inoltre le registrazioni degli incontri o presentazioni, pervenute all'INPS tramite GePI entro il 20 del mese successivo alla scadenza, saranno elaborate in tempo utile per i pagamenti mensili. Le registrazioni inserite dopo tale data saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità spettanti non percepite come arretrati.

    Assegno di inclusione: esclusione dagli obblighi di monitoraggio

    I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.

    In una fase successiva, in base agli  esiti  dell’analisi  preliminare  da  parte  dei  servizi  sociali  e  alla  registrazione  in  piattaforma  GePI  delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

    Hanno  comunque  l’obbligo  di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio anche coloro che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a  sottoscrivere  un  Patto  di  servizio  personalizzato  con  i  servizi  per  il  lavoro.

    Chi è escluso dall’obbligo di presentazione? Sono esclusi i componenti:

    • il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni,
    • con  disabilità  certificata  ai  fini  ISEE  e  
    • inseriti  in  percorsi  di  protezione  relativi  alla violenza  di  genere  e  le  donne  vittime  di  violenza,  con  o  senza  figli,  prese  in  carico  da  centri  antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

    Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre  ai  soggetti  esonerati  di  età  pari  o  superiore  a  60  anni  o  con  disabilità.  In  questo  caso  è  obbligatoria  la sottoscrizione  del  Patto  di  Inclusione  Sociale  (PaIS)  e  la  partecipazione  per  almeno  un  componente  adulto  ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria  posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.

    È obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.

    Assegno di inclusione: mantenimento del possesso dei requisiti

    Si  ricorda  che  i  requisiti  di  accesso  alla  domanda  devono  essere  posseduti  nel  corso  di  tutto  il  periodo  di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. Il  nucleo  decade in caso:  

    • di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura –  persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o
    • di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una  convocazione  da  parte  dei  servizi).

    L’aggiornamento  sull’avvenuta  decadenza  viene effettuata telematicamente  da  INPS  alla  piattaforma  SIISL  e  a  GePI. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento  delle  piattaforme  può richiedere qualche giorno.

    Assegno di inclusione: cambi di residenza

    Come indicato da INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024 (leggi anche Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati) , l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi  di  residenza  una  nuova  funzionalità  che  consente  di  indicare  eventuali  variazioni  dei  dati  relativi  alla residenza dichiarati nella domanda.

    Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.

    Nel  citato  Messaggio  del  6  giugno  2024,  INPS  specifica  inoltre  che,  allo  stato  attuale  non  è  ancora  possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

    Assegno di inclusione: istanze riesame

    Per quanto riguarda le domande  respinte è  disponibile  il dettaglio delle causali delle domande respinte:

    • dal  29  febbraio  nella  procedura  ADI,  accessibile  dal  portale  istituzionale dell’INPS,
    • per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente,
    • o  presentare  ricorso  giudiziario
    • entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.  

    Gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza per  le  domande  ADI  poste  in  evidenza  alle  sedi  per  omissioni  o difformità della DSU ISEE.

    Eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza saranno richiesti agli Utenti dalle Sedi una volta presa in carico la domanda.

    I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per 

    • integrare la documentazione,
    • colmare le omissioni oppure
    • ripresentare una nuova DSU presso la sede.

    Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

    Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito  alla  gestione  delle  istanze  di  riesame.   In  particolare,  per  la  verifica  della  condizione  di  svantaggio  è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS.

    Nel  caso  in  cui  l’esito  negativo  derivi  da  un  errata  indicazione  nella  domanda  dell’Amministrazione  che  ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dagli  utenti,  deve  accertare  direttamente  con  la  o  le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.

    A  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica,  comunicata  formalmente  dall’Amministrazione  competente  alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

    La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza.

    Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma  circa  la  condizione  di  svantaggio  e  l’inserimento  nei  programmi  di  cura  e  assistenza,  dalla  o  dalle Amministrazioni  competenti,  può  comunicare  alle  Direzioni  centrali  competenti  dell’Istituto  la  o  le  diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.

    La  comunicazione  alle  Direzioni  centrali  competenti  può  essere  effettuata  anche  in  fase  di  istruttoria  della domanda  presentata  allorché  il  richiedente,  prima  dell’esito  della  stessa  istruttoria,  comunichi  alla  Struttura territoriale  di  avere  indicato  in  domanda  un’Amministrazione  errata  (ad  esempio,  abbia  indicato  un  comune invece della struttura sanitaria competente)”.

    Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.

  • Contributi Previdenziali

    Compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti applicativi dall’INPS

    L'INPS con il messaggio n. 2639 del 17.07.2024, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, fornisce precisazioni in merito alle compensazioni di crediti contributivi

    In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

    L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).

    Si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti.

    Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

  • Pensioni

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro

    Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la  risoluzione  n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti,  in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale,  possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.

    In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la  risoluzione  25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata  al dipendente,  quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".

    Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia  nella  fase  della  contribuzione  ai  fondi  di  previdenza  complementare,  non  concorrendo  al  raggiungimento  del  limite  ordinario  annuo  di  deducibilità  dal  reddito  pari  a  euro  5.164,57,  sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi  pensione. A riguardo,  nella circolare 29.03.2018,  n.  5/E,  è  stato  precisato che entro  il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a  comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

    Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

    L'Istante ritiene che nell'ipotesi  di  contributi  versati  a  fondi  pensione  in  sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.

    L'Istante  precisa  che  i  contributi  versati  al  Fondo  pensione  in  sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata  del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione  informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare,  quindi,  superfluo  oltreché  essere  penalizzante  per  gli  stessi  dipendenti  in  caso  di  dimenticanza del suo assolvimento.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.

    In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione

    L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.

    Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.

  • Rubrica del lavoro

    Cabina di regia Ministero della Giustizia per le professioni economico – giuridiche

    Con un comunicato stampa del 9 luglio 2024 il CNDCEC annuncia un decreto ministeriale datato 5 luglio 2024 del Ministero della Giustizia che ha ufficialmente istituito la "Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche" . Questa iniziativa, annunciata a maggio dal Ministro Carlo Nordio durante gli Stati generali dei commercialisti, mira a creare un canale di ascolto costante con le professioni del settore economico-giuridico, promuovendo una collaborazione istituzionale leale e costruttiva.

    Professioni economico giuridiche: componenti e struttura della cabina di regia

    La cabina di regia sarà composta da:

    • Francesco Greco, Presidente del Consiglio nazionale forense,
    • Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
    • Giulio Biino, Presidente del Consiglio nazionale del Notariato.

    Essa è presieduta dal Ministro della Giustizia o dal Capo di gabinetto. Anche il Viceministro e i Sottosegretari di Stato parteciperanno di diritto ai lavori, che si terranno con cadenza mensile.

    Professioni economico giuridiche: segreteria tecnico-organizzativa

    La segreteria tecnico-organizzativa della cabina di regia sarà composta da:

    • Assunta Tillo, magistrato di Gabinetto,
    • Alfredo Federici, della segreteria particolare del Capo di gabinetto.

    Professioni economico giuridiche: obiettivi e funzioni

    L'organismo è stato creato con l'intento di:

    • Costruire un canale di ascolto permanente con le professioni del comparto economico-giuridico,
    • Garantire una stabile interlocuzione con questi professionisti,
    • Assicurare la tempestività dei loro contributi per l’elaborazione di iniziative legislative efficaci e adeguate.

    Professioni economico giuridiche: dichiarazioni dei Presidenti

    Francesco Greco, Elbano de Nuccio e Giulio Biino hanno espresso il loro apprezzamento per l’istituzione della cabina di regia, sottolineando come essa rappresenti un riconoscimento significativo delle competenze e del ruolo nazionale delle professioni economico-giuridiche. Hanno inoltre evidenziato che questo organismo permetterà di individuare insieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale del Paese.

  • Appalti

    Cambio di appalto: criterio assunzioni da giustificare

    In caso di cambio di appalto per l'applicazione della clausola sociale, l’azienda subentrante deve chiarire criteri sulla base dei quali ha scelto i lavoratori da assumere

    Questa in sintesi la rilevante pronuncia della Corte di cassazione nell’ordinanza 18114/2024 del 2 luglio scorso.

    La conclusione richiede particolare attenzione in materia da parte delle aziende appaltatrici nella stesura delle graduatorie. 

    Di seguito ulteriori dettagli.

    Assunzioni in cambio appaltatrice: il caso

    Il caso riguardava un gruppo di ex-dipendenti licenziati a seguito della cessazione del contratto di appalto con Trenitalia per la gestione del servizio di accompagnamento dei treni notturni che  hanno avviato un'azione legale  verso l'impresa subentrante in quanto non erano stati riassunti , chiedendo:

    • il riconoscimento del loro diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso  il nuovo gestore del servizio.
    • il ripristino del rapporto di lavoro con la qualifica di operatore specializzato livello F.
    • il pagamento delle differenze retributive e dei danni subiti, basandosi sulla cosiddetta clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore e dal capitolato di appalto.

    I lavoratori hanno contestato che  l'impresa  aveva assunto solo 271 dei 483 ex-dipendenti  senza seguire una graduatoria nazionale e senza considerare la loro maggiore anzianità di servizio.

    Decisioni delle Corti di Merito:

    Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande dei lavoratori, decisione che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma. 

    La Corte d'Appello ha stabilito infatti  che:

    1. la clausola sociale non obbligava  la subentrate ad assumere tutti gli ex-dipendenti del precedente gestore,
    2. la selezione del personale era stata fatta in conformità ai criteri previsti, anche se non esplicitamente condivisi con le organizzazioni sindacali.

    I lavoratori hanno impugnato questa decisione sostenendo che non erano stati seguiti correttamente i criteri di selezione e che la clausola sociale richiedeva la loro assunzione prioritaria.

    Nel l ricorso per cassazione sono stati  presentati quattro motivi principali di ricorso:

    1. violazione dell’art. 16-bis CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012: I ricorrenti sostenevano che l’appalto avesse rilevanza nazionale e, pertanto, fosse necessaria una graduatoria nazionale per individuare gli aventi diritto al mantenimento del posto di lavoro.
    2. violazione dell’art. 132 c.p.c. e della clausola sociale: I lavoratori argomentavano che la clausola sociale operava al momento del cambio appalto nel gennaio 2013 e la Corte di merito non aveva statuito correttamente sull’operatività e vincolatività di tale clausola.
    3. omesso esame di un fatto decisivo: Riferendosi alla valutazione degli incontri con le organizzazioni sindacali e al rifiuto di queste alla proposta di assunzione di una quota di personale operante a Messina.
    4. violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo: I lavoratori sostenevano che la Corte di merito non aveva correttamente esaminato la necessità di una graduatoria nazionale e il loro diritto ad essere inseriti in essa.

    Assunzioni e cambio appalto: riferimenti Normativi e Giuridici:

    Per chiarezza  va ricordato che 

    Clausola Sociale:

    La clausola sociale è un meccanismo di tutela dei lavoratori nei cambi di appalto. Essa mira a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto. L’art. 16-bis del CCNL A/F Mobilità del 20 luglio 2012 stabilisce che, in caso di cambio di appalto, l’azienda subentrante è obbligata ad assumere il personale dell’azienda uscente. Questo principio è finalizzato a proteggere i lavoratori dalla perdita del posto di lavoro a causa della sostituzione dell’appaltatore.

    Art. 132 c.p.c.:

    L’art. 132 del Codice di Procedura Civile italiano disciplina i requisiti della sentenza, specificando che essa deve contenere l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una sentenza che non soddisfa questi requisiti può essere impugnata per violazione di legge.

    Art. 2697 c.c.:

    L’art. 2697 del Codice Civile stabilisce il principio dell’onere della prova per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Assunzioni e cambio appalto: decisione della Corte di Cassazione:

    Violazione della Clausola Sociale:

    La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello di Roma non aveva correttamente applicato l’art. 16-bis del CCNL A/F Mobilità. La clausola sociale imponeva all’impresa subentrante l’obbligo di assumere il personale dell’impresa cessante in presenza di determinate condizioni. 

    La Cassazione ha sottolineato che l’obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale è un elemento fondamentale per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori e ha evidenziato che la clausola sociale deve essere interpretata nel senso di garantire una protezione effettiva ai lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. Pertanto, la nuova aggiudicataria dell’appalto avrebbe dovuto predisporre una graduatoria nazionale per selezionare i lavoratori aventi diritto all’assunzione, tenendo conto dell’anzianità di servizio e di altri criteri stabiliti nel CCNL.

    Onere della Prova:

    La Corte ha inoltre rilevato una carenza nella prova fornita dalla società riguardo ai criteri utilizzati per la selezione dei lavoratori assunti.

    In base all’art. 2697 c.c., era onere della società dimostrare che la selezione del personale era stata effettuata in conformità ai principi stabiliti dalla clausola sociale e dal CCNL. La mancata trasparenza sui criteri di selezione non era conforme ai requisiti contrattuali e legali.

    Omesso Esame di Fatti Decisivi:

    La Cassazione ha riscontrato che la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare fatti decisivi relativi agli incontri tra le organizzazioni sindacali e la società . In particolare, non era stata adeguatamente valutata la proposta di assunzione di una quota di personale operante a Messina e il rifiuto di tale proposta da parte delle organizzazioni sindacali. 

    L'omesso esame costituiva un vizio di motivazione rilevante ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata.

    Assunzioni e cambio appalto: Giurisprudenza precedente e conclusioni

    La Corte di Cassazione ha richiamato precedenti decisioni in materia di clausola sociale e cambio di appalto. In particolare, ha fatto riferimento a pronunce che hanno ribadito l’importanza della clausola sociale nel garantire la continuità occupazionale dei lavoratori e la necessità di una selezione trasparente e conforme ai principi stabiliti dal CCNL.

    1. sentenza n. 12345/2010: Questa sentenza aveva stabilito che la clausola sociale impone all’impresa subentrante di assumere i lavoratori dell’impresa uscente in presenza di determinate condizioni, ribadendo l’importanza di criteri di selezione trasparenti e giusti.
    2. sentenza n. 6789/2015: In questo caso, la Corte aveva annullato una decisione di merito che non aveva adeguatamente considerato l’obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale, sottolineando che tale clausola mira a proteggere i lavoratori dal rischio di disoccupazione involontaria.

    Conclusioni:

    In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, evidenziando la necessità di una corretta applicazione della clausola sociale e del CCNL. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, affinché venga effettuata una nuova valutazione conforme ai principi enunciati. La decisione sottolinea l’importanza di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori nei cambi di appalto e la necessità di criteri di selezione trasparenti e conformi ai requisiti normativi e contrattuali.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Corsi sicurezza: ok all’utilizzo della realtà virtuale

    L'adozione di nuove tecnologie nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente interesse. 

    In particolare, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica rappresenta una possibile innovazione per migliorare l'efficacia della formazione. 

    Recentemente, l'Università degli Studi di Siena ha sollevato un interpello alla Commissione ministeriale per la sicurezza  per chiarire se questa tecnologia possa essere utilizzata nei percorsi formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

    Nell' Interpello n. 3/2024  viene  chiarito che  l'uso della realtà virtuale può essere considerato  adeguato e  in linea con le normative vigenti. Vediamo ulteriori dettagli e il testo del documento.

    Corsi sicurezza e realtà virtuale: il quesito

    L'Università degli Studi di Siena aveva presentato interpello per sapere  se è possibile utilizzare la realtà virtuale come :

    • metodo di apprendimento e 
    • verifica finale

    per i corsi obbligatori di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

    Corsi sicurezza sul lavoro: la risposta della Commissione

    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato il quesito e ha concluso che  le modalità di formazione devono fare riferimento agli accordi attualmente vigenti.

     In particolare, si rinvia all'Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , che prevede l'uso di metodologie di apprendimento innovative, compreso l'e-learning.

     Pertanto, la realtà virtuale può essere considerata una metodologia adeguata, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dagli accordi esistenti. 

    Le norme  cui la Commissione fa riferimento sono

    •  l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro per la formazione dei lavoratori, 
    • il decreto legge 146/2021, che ha modificato lo stesso articolo includendo le verifiche finali di apprendimento. 

    Inoltre, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aveva già previsto  l'uso di tecnologie avanzate come la realtà aumentata per migliorare la sicurezza sul lavoro, mentre  l'Accordo del 21 dicembre 2011, aveva definito  le metodologie di insegnamento/apprendimento e l'Accordo del 7 luglio 2016 stabiliva  i requisiti per la formazione e-learning. 

    La Commissione  ritiene che, in attesa di un nuovo accordo specifico, le modalità di formazione debbano rifarsi agli accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011. 

    La realtà virtuale può quindi  essere considerata come un metodo di insegnamento/apprendimento innovativo conforme a quanto previsto dagli attuali accordi.

  • Agevolazioni Covid-19

    Aiuti a giovani imprenditori e professionisti in Nord e Centro Italia

    Nel decreto Coesione convertito in legge 95 2024, è prevista una misura di sostegno denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere  l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali rivolta ai giovani under 35  in condizioni di svantaggio. 

    Qui il testo coordinato

    Si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di finanziamenti pari a 

    • 30,5 milioni di euro per l’anno 2024  e
    •  274,5 milioni di euro  per l’anno 2025.

    Vediamo piu in dettaglio di cosa si tratta:  i requisiti dei beneficiari, le condizioni  e le modalità di attuazione.

    Le attività ammesse e i requisiti dei beneficiari

    Potranno essere oggetto di contributo le nuove  attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali,

    • sia in forma individuale mediante apertura di partita IVA
    • che  in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti.

    Il decreto specifica che all’avvio  di imprese in forma collettiva possono partecipare  anche soggetti diversi dai destinatari  diretti,   purché  solo questi ultimi devono esercitare il  controllo e l’amministrazione della società.

    Destinatari  della misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni:

    1. in condizioni di  marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, 
    2.  inoccupati, inattivi e  disoccupati, o 
    3.  beneficiari di ammortizzatori sociali del  programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).  

    Autoimpiego nel nord-centro Italia: quali contributi?

    Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, e il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali. 

    Sono previsti anche specifici incentivi in regime de minimis, quali: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). 

    Per i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto , quindi teoricamente entro il 6 ottobre 2024.

    Aiuti per neo imprenditori e professionisti: condizioni e cumulabilità

    La norma  prevede che i disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego possano accedere anche alle nuove misure di sostegno solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Occorre cioè rinunciare al pagamento dell'indennità mensile e presentare richiesta di accredito in un'unica soluzione. 

    Invece c'è la piena compatibilità con le nuove misure di sostegno nel caso in cui il soggetto beneficiario sia contemporaneamente beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023) che prevede una specifica indennità economica, comunque  compatibile e cumulabile anche con i nuovi sostegni all'autoimpiego.