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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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Quota 103: nuove istruzioni sull’incentivo per posticipo pensione
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche “Quota 103”) che si consegue con:
- almeno 62 anni di età e
- 41 anni di contributi
- maturati entro il 31.12. 2023.
(Per il 2024 la bozza della legge di bilancio giunta ieri al Senato prevede la proroga ma con calcolo interamente contributivo dell'assegno).
La norma in vigore (e anche la nuova bozza ) prevedono un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti sopracitati e sceglie di rimanere comunque al lavoro. che consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.
Le disposizioni attuative 2023 sono contenute nel decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia del 21 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 maggio 2023 .
INPS ha comunicato con il messaggio 2426 del 28 giugno 2023 che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio. (vedi le istruzioni al penultimo paragrafo)
Con la circolare 82 del 22 settembre l'istituto ha dettagliato la tempistica per la decorrenza dello sconto e le istruzioni Uniemens per tutti i datori di lavoro (v. ultimo paragrafo).
Con il nuovo messaggio 4558 del 19 dicembre è stato ulteriormente chiarito che lo sconto comprende tutta la contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore, incluso l’eventuale contributo aggiuntivo dell'1% dovuto in caso di quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, a fronte di aliquote contributive inferiori al 10 per cento.
Il messaggio specifica quindi che per i flussi Uniemens i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva devono utilizzare l’elemento “RecuperoAggRegolarizz”. Operazioni analoghe vanno compiute nella lista PosPa e nella sezione PosAgri
Vediamo di seguito più in dettaglio le opzioni disponibili ai lavoratori con i requisiti per Quota 103 e le istruzioni per le domande.
Quota 103 le opzioni per pensione anticipata o incentivo contributivo
Il lavoratore che matura in requisiti per la pensione con Quota 103 ha dunque tre possibilità:
- andare in pensione anticipatamente
- restare al lavoro con un premio in busta paga corrispondente allo sgravio dei contributi a proprio carico (pari al 9,19% della retribuzione, per la maggior parte dei contratti)
- restare al lavoro, rinunciando allo sgravio nell'ottica di un assegno di pensione più alto.
Pensione anticipata Quota 103
Si ricorda che con l'anticipo pensionistico Quota 103 il soggetto percepisce una assegno massimo lordo pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni , fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena.
ATTENZIONE: la prima finestra utile di uscita è fissata:
- Per i lavoratori del settore privato, al 1° aprile 2023
- per i pubblici dipendenti il 1° agosto 2023.
Sgravio contributivo per Quota 103
Come detto, il lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo della pensione deve presentare un’istanza all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l'esito al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga .
ATTENZIONE Le somme saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.
Il bonus contributivo cessa
- al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, e
- al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile .
ATTENZIONE: In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Il decreto attuativo specifica anche che:
- l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
- per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della legge di bilancio 2022, pari al 3% per imponibili fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del decreto lavoro 48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto ma gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.
Permanenza al lavoro con Quota 103
Con la terza opzione il lavoratore con i requisiti di quota 103 che non fa domanda e continua a percepire la sua solita retribuzione con le trattenute previdenziali fino al momento della pensione “ordinaria” avrà un assegno pensionistico più alto che nel caso precedente, per i maggiori contributi versati.
La domanda di incentivo per il posticipo pensionistico Quota 103
Le istanze di incentivo possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Va selezionato in particolare il seguente nuovo prodotto: “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”
Incentivo contributivo quota 103 Decorrenza e istruzioni Uniemens
L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore cessa a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente.
- Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultassero già soddisfatti i requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni..
- Per le domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione con Quota 103 con prima decorrenza anteriore, si può chiedere che si applichi dalla prima data utile per la pensione; in sostanza l'applicazione dello sconto può essere retroattiva.
- Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà
La circolare ricorda inoltre che dopo avere ricevuto la domanda dell’incentivo, l’Istituto verifica i requisiti minimi e, entro trenta giorni dalla richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa , comunica al lavoratore e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” l’esito della domanda
ATTENZIONE Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ovvero il mancato versamento a INPS delle somme
Nel caso le contribuzioni siano state già versate all'INPS , il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero utilizzando, per la sezione POSCONTRIBUTIVA :
- per i lavoratori che non godono dell'esonero contributivo parziale articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- per i lavoratori che beneficiano contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS per la differenza da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100 il nuovo codice causale “L578".
Nella circolare sono specificate anche le istruzioni per le sezioni POSPA, POSAGRI e per i datori di lavoro domestico.
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Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia
Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione tra debiti per contribuzione previdenziale INPS e crediti d'imposta per interventi di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.
Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione
Il caso riguardava una società estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria, costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni , che intende sottoscrivere un accordo con una societa del medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili
In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale
- ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato,
- BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)
Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione in denaro e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.
Posto che BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per interventi cd. ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi edilizi sopracitati e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
l'istante chiedeva di conoscere «se la società istante possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
L'agenzia conferma, richiamando:
- l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e
- i chiarimenti della Circolare 7 settembre 2023, n. 27, in cui è stato affermato che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.
Nella risposta si specifica :
"In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Con riferimento al caso prospettato, il comma 2 del citato articolo, elenca tra i crediti e i debiti per i quali e ammessa la compensazione quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».
L'agenzia sottolinea infine che restano salvi gli altri limiti disposti dal medesimo articolo 121 (utilizzo «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o di chiederne il rimborso).
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Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire
Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che gli istituti di patronato nel ricevere un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale (art. 1176 secondo comma c.c) per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.
L'affermazione si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza. la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il caso: domanda di pensione presentata dal Patronato rifiutata
Il caso riguardava l'assistenza fornita da un patronato che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato
I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello arrivando a considerare che, vista la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui il creditore che lamenti un inadempimento o un ritardo nella prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite del 30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Applicando il principio nel caso in oggetto secondo la Cassazione il lavoratore aveva provato :
- sia la fonte negoziale del proprio diritto ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione,
- sia l’inadempimento del patronato stesso e
- il danno causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione non percepite a causa del primo errore di presentazione della domanda
Invece Il patronato non ha potuto dimostrare l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato con una azione diretta di ricorso da parte dell’assistito stesso.
Il diniego al risarcimento viene dunque giudicato illogico e non pertinente con l'esistenza di un l mandato conferito al patronato che tra l'altro avrebbe comunque potuto essere proposto dal patronato in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di un'autorizzazione.
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Autoliquidazione INAIL 2024: basi di calcolo online
Inail ha comunicato con l'istruzione operativa del 4 dicembre 2023 che i servizi online relativi alla Visualizzazione e alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per
l’autoliquidazione 2023/2024 sono disponibili in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 5 dicembre 2023
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
Si ricorda che dallo scorso anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione .json,.
Dal 13 dicembre sarà anche reso disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Autoliquidazione INAIL ditte cessate: nuovi servizi
Per quanto riguarda le ditte cessate nel corso del 2023 l'istruzione ricorda che se hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” , avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili.
A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
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NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024
Per i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio 4361 del 5 dicembre 2023 che
- per i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0 e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
- per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI le istruzioni integrali sono state fornite con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.
Qui il modello di comunicazione NASPI.COM
Assistenza virtuale per NASPI
Sulla tematica NASpI si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID un servizio di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.
L’Assistente virtuale è disponibile 7 giorni su 7 ed è accessibile sul sito www.inps.it / Inps Comunica, selezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative:
• alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)
• alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015)
• alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI).
Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID, rimane operativo anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.
In Myinps è possibile ottenere anche anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.
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Bonus certificazione di parità: da domani le richieste
Il principio della parità di genere nel lavoro è un obiettivo europeo inserito anche nel PNRR italiano e in materia è stato previsto un piano di attuazione con l'art 47 del DL 77 2021. Per favorirne l'attuazione dal punto di vista normativo sono stati previsti
- un obbligo minimo di rapporto biennale sulla situazione aziendale in tema di parità di genere
- e un adempimento facoltativo (certificazione della parità di genere in azienda) che consente di accedere ad agevolazioni alle imprese virtuose in questo ambito.
Rilascio certificazione parità di genere: cos'è, a cosa serve
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022 è stato pubblicato il DM della presidenza del Consiglio -Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità, che definisce a quali valori fare riferimento per ottenere la certificazione di parità: adottata a questo fine la prassi UNI PDR 125 2022, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Il rilascio della certificazione sulla parita' di genere alle imprese avviene solo da organismi di valutazione accreditati e non è gratuito.
Per questo, al fine di sostenere le imprese in questo percorso sono state stanziate risorse per erogare specifici contributi
Il 6 novembre 2023 il Dipartimento per le pari opportunità ha dato notizia dell'avvio del primo avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi (QUI IL TESTO) alle micro, piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, 8 dei quali destinati al supporto alle PMI,
Si intende in questo modo accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere e, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale contribuire a raggiungere entro il 2026 l’incremento di 5 punti nella classifica sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo (EIGE). Attualmente infatti l’Italia è al 13esimo posto
Certificazione parità: due bonus per le imprese
Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive.
Sono previste due linee di agevolazioni:
a) per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un voucher per ciascuna impresa fino a 2.500 euro sotto forma di servizi specialistici (ad esempio: supporto all’utilizzo dei tools informativi, azioni di affiancamento erogate da esperti appositamente selezionati per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici e per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione).
b) per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro per impresa, in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi iscritti nell’apposito Elenco.
ATTENZIONE Questi contributi sono soggetti alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato.
La richiesta di contributo e i modelli da compilare
I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Le richieste andranno inviate:
- a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 e
- fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili,
- sulla piattaforma appositamente predisposta a questo link https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/dintec/accedi da Unioncamere che gestisce la misura.
- Per l’accesso ai contributi è necessario:
- compilare un modello di autovalutazione che dimostri l'impegno dell’impresa sui temi inerenti alla parità di genere;
- presentare un preventivo formulato da un Organismo di Certificazione presente nell’Elenco degli Organismi di certificazione aderenti.
- Questi contributi si affiancano ad altri incentivi e misure premiali per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere previste dal Codice degli appalti ed esoneri contributivi.
Nella piattaforma di Unioncamere le istruzioni e i modelli necessari.
ATTENZIONE Si accede con SPID, CIE o CNS.