• Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida

    Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di  revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento  di convalida  dell'ispettorato,  come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.

    Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto

    Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate  dai genitori nel periodo , fino  ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale,   le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale,  devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.

    Tale verifica riguarda il fatto che la decisione  del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al  contrario, imposta dal datore di lavoro.

    Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.

     l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.

    Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta. 

     Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022

    La revoca delle dimissioni protette

    Sul tema della revoca  delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto  l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla  procedura  con le  note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.

    Ora, sulla base del parere  dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi  che impediscano al soggetti di  revocarle, sia prima che dopo la convalida  delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto. 

    L'ispettorato ricorda  anche  quanto  già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede  un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni  addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali   accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli  stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

    Solo nel caso in cui invece  le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano  già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore  e il  rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

    Sul periodo di sospensione   tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta  con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.

    Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS imprese strategiche 2024: le istruzioni

    E’  stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024  "Disposizioni urgenti  in  materia  di  amministrazione  straordinaria delle imprese di carattere strategico" che interviene a rafforzare le  misure di tutela occupazionale  dei lavoratori e della  continuità produttiva  nelle  imprese strategiche in crisi . Con la circolare 62 del 7 maggio INPS ha fornito le istruzioni procedurali per la fruizione 

    In generale il provvedimento  prevede   un nuovo intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria , con almeno 1000 dipendenti,  in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, che non abbiano potuto completare  piani di riorganizzazione aziendale complessa.

    E' prevista anche  una misura specifica per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia  (Ex ILVA)  alle quali è riservato uno stanziamento di 320 milioni di euro per l'erogazione di  uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso  della  durata  massima  di  cinque anni.

    Le imprese potranno fruire nel 2024  di una prosecuzione della CIGS  senza soluzione di continuità,  a valere sui fondi previsti dall’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). con  limite di spesa di 63,3 milioni di euro .Si ricorda che la cigs  non richiede  la  consultazione sindacale  e  viene autorizzata su domanda  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  in deroga ai limiti di durata  ordinariamente previsti dagli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015.

    Inoltre si applicano le  tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993 ovvero a domanda dell'autorità  amministrativa straordinaria   la  durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria viene equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.

    Il decreto prevede anche all’articolo 3, comma 2,  che per assicurare adeguati  livelli di sicurezza  le riduzioni o sospensioni dal lavoro  potranno applicarsi ai  lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività di  sicurezza,  solo a  rotazione e quando non siano impegnati nei  programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.

    Cassa integrazione straordinaria 2024 le istruzioni 

    Nella circolare 62 2024 INPS precisa che al trattamento di CIGS di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 possono ricorrere le imprese  con i seguenti requisiti

    1. a)  gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
    2. b) siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro  – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

    La norma  non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica né, conseguentemente, specifici finanziamenti  in quanto ha solo lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, senza soluzione di continuità.

    La circolare ricorda anche che:

    •   le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale mentre .
    • i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria  INPS  l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa.

     In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

    “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

     La circolare fornisce quindi di dettagli sulle modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) ricordando che in caso di pagamento diretto INPS i datori di lavoro devono provvedere , a inviare all'INPS tutti i dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.

    Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento  resta  a carico del datore di lavoro.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Cassa integrazione PMI dell’indotto di grandi aziende in crisi: le istruzioni

    Il Governo aveva  approvato il 31 gennaio 2024  un nuovo decreto legge  per la tutela delle piccole e medie imprese dell''indotto di grandi aziende in stato di insolvenza e sottoposte ad amministrazione straordinaria.  Il decreto legge  prevede  in particolare  misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle aziende coinvolte dalle difficolta dei grandi  committenti come contributi a fondo perduto, accesso al Fondo di Garanzia , integrazione al reddito dei dipendenti, tassi di interesse agevolati.  Il provvedimento,  dl 9-2024  è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2  febbraio 2024. Qui il testo

    Nel corso della conversione in legge del decreto 4 2024  in legge 28 del 15 marzo 2024  recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» , il decreto 9 è stato abrogato e le norme sono confluite nella legge di conversione, facendo salvi  gli effetti  già intervenuti .

    Con la circolare 62 del 6 maggio 2024 INPS fornisce tutte le istruzioni per fruire delle agevolazioni .

    Vediamo di seguito le misure principali.

    Sostegno finanziario  a PMI coinvolte nella crisi di grandi imprese strategiche

    Nella legge di conversione 8 2024 sono previste  diverse forme di sostegno finanziario , tra cui : 

    1.  accesso al Fondo di Garanzia  legge  662/1996  per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e   che abbiano prodotto  negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. Tale garanzia sarà  concessa a titolo gratuito, senza valutazione, fino alla misura: 
      • dell’80 per cento dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; 
      • del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
    2.  contributi a fondo perduto finalizzati ad abbattere del 50%  il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
    3. possibilità di prededuzione dei  crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ove riferiti a prestazioni di beni e servizi,  strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

    Leggi anche Liquidita micro e PMI fornitrici di aziende strategiche in crisi

    PMI indotto aziende strategiche – Integrazione salariale unica "ISU"

    E' prevista l'erogazione di una  integrazione al reddito per i  lavoratori subordinati di datori di lavoro definita dall'INPS " ISU "(integrazione salariale unica) che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della  crisi delle  grandi aziende committenti . Il sostegno sarà riconosciuto per il 2024 dall'INPS con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabili fino a 10 .

     Anche in questo caso il requisito è costituito da

    1. monocommittenza o 
    2. prevalenza sulla gestione della piccola o media impresa,

     esercitata dall’impresa in amministrazione straordinaria . Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione sono individuate con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro. 

    Le integrazioni sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015  e con i sostegni al reddito di eventuali fondi bilaterali di solidarietà attivi nel settore.

    La circolare INPS precisa che non si tratta di una  prestazione soggetta alle limitazioni del D.LGS 148 2015: non è richiesta al comunicazione sindacale nè il versamento della contribuzione addizionale 

    I sostegni saranno comunque  erogati dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsati dall’INPS oppure erogati  direttamente dall’INPS.

     Sono stanziati a questo fine 16,7 milioni di euro .

    Integrazione salariale:  domande  e compilazione Uniemens

    Nella circolare 62 2024 INPS  precisa che:

    •   la sottoscrizione dell' accordo con le rappresentanze sindacali è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito 
    •  le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.  ma precisa che tale  sospensione o riduzione  non puo  essere anteriore a quello di stipula del medesimo accordo.
    • Il termine di invio telematico delle domande non riveste carattere decadenziale, tuttavia,  è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività,  tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    In particolare: dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 

    va selezionata la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e successivamente la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

     La circolare sottolinea che  per l’accesso alla nuova misura  nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso.

    Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). 

    Per la procedura operativa nel  “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU) e la nuova causale codice evento “701” “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.

    In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità,( circolare n. 62/2021 e messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

     L’invio dei flussi   non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività.

    Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.

    Nella circolare sono riportati  tutti i dettagli della compilazione.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica pensionati Inps 2024: pubblicate le istruzioni

    INPS ha dato notizia  il 17 marzo 2024  della disponibilità della certificazione Unica 2024 relativa alle prestazioni  erogate dall'istituto  (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito). Veniva specificato che la Certificazione Unica  INPS  è  visualizzabile,  scaricabile e stampabile con le seguenti modalità:

    • con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al “Servizio Certificazione unica 2024 (Cittadino)” sul portale dell’Istituto,
    • con le credenziali personali  tramite App Mobile al servizio  “Certificazione Unica”. 
    • I pensionati potranno scaricare e stampare il modello della CU/2024 anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.
    • si può ricevere  tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

    Per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, inoltre è attivo il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente e le istruzioni  per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

    ATTENZIONE nel caso il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata   questo risulterà tra le annotazioni  nella Certificazione Unica, i cui dati vanno utilizzati eventualmente per modificarla.

    Certificazione Unica INPS 2024 le istruzioni sul rilascio

    Il 7 maggio è stata  pubblicata la circolare di istruzioni n. 63 /2024  in cui l'istituto riepiloga in dettaglio la procedura riguardante il rilascio, il conguaglio e la rettifica delle Certificazioni.

    In particolare vengono specificate tutte le modalità di rilascio  dlla forma telematica (v. sopra)   alle modalità alternative :

    1. in forma cartacea  presso le  Strutture territoriali dell’Istituto,
    2.  con spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata, 
    3. attraverso Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
    4. con spedizione  alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare,  anche all’estero
    5. con il Servizio “Canale/sportello utenza fragile”
    6. presso Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate.

    Rilascio della Certificazione Unica al soggetto non titolare

    La Certificazione Unica  può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare facendo  richiesta ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale  o  attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria , sia da persona appositamente delegata sia,   in caso di morte del titolare, da parte degli  eredi.

    1. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega  e dalla fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.  L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la documentazione per un periodo di tre anni.
    2. Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della  prestazione,   deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il  richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio  documento di riconoscimento.

    Rettifica Certificazione Unica

    Nel caso vengano rilevati errori nella CU il contribuente deve rivolgersi alle strutture territoriali che provvederanno alla rettifica e comunicheranno  la correzione via raccomandata o PEC e anche nell'area personale MYINPS del contribuente.

     Qualora il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata dell'Agenzia sarà tenuto quindi a modificarla sulla base dell’ultima Certificazione Unica.

    CU INPS anni precedenti

    Si ricorda infine che i CUD e Certificazioni Uniche degli anni passati restano a disposizione dei cittadini all’interno del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” e sono accessibili tramite la voce “Modelli” del menu interno del servizio online "Servizio Certificazione unica 2024 (Cittadino)” .

  • CCNL e Accordi

    CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo

    Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti  e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi

    Successivamente,  con un accordo integrativo  il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.

     Vediamo di seguito le principali novità

    CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità

    Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) ,  corrisposto  in tranches  come segue:

    • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
    • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
    • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
    • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.

    Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.  Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del  1° aprile 2023,  e gli importi  "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati  da aprile 2024 a febbraio 2027.

    Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

    IMPORTI UNA TANTUM:

    Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF

    L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo  è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti  di lavoro sottoscritti fino a tale data  continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.

    ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR 

    Con il nuovo accordo è previsto  sia consentita  l'iscrizione Quadrifor anche ad  aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti  sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri. 

    SCARICA  QUI IL TESTO  INTEGRALE IN PDF

  • Rubrica del lavoro

    Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del MLPS 40 -2023  contenente l'avviso sui termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento  ad associazioni e fondazioni  che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e  sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

    La scadenza delle domande è fissata al 10 giugno 2024

    ATTENZIONE  Con le domande vanno inviati  i modelli allegati all'avviso i progetti di interventi di assistenza  per i quali si richiede il contributo, 

    Di seguito vediamo  i requisiti  dei progetti e  le modalità per fare domanda.

    Contributi ETS per assistenza bambini oncologici

    Il fondo finanziario era stato istituito dalla legge di bilancio 2019 e attuato  con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, che ha definito  il regolamento consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica

    A partire dall'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento a regime di cinque milioni di euro  annui per il Fondo  bambini oncologici. Con il decreto legge 213 2023 il fondo è stato aumentato di 400 milioni.

    Possono accedere alle risorse:

    •   Enti del terzo Settore 
    • costituiti in forma di associazione o Fondazione 
    • che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza  psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Per la realizzazione dei progetti  possono essere attivate forme di collaborazione  tra le associazioni ed enti pubblici o privati 

     I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o  più delle seguenti azioni:

    • a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
    • b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
    • c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
    • d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
    • e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
    • f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
    • g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
    • h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

     I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

    Contributi importo e modalità domanda

    Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 251.770,00 né superiore ad € 1.007.080,00 nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

    Eventuali ulteriori risorse finanziarie, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.

    I soggetti beneficiari devono presentare domanda di ammissione al finanziamento compilando i modelli allegati al decreto :

    – Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);

    – Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);

    – Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);

    – Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);

    – Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);

    – Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);

    – Modello D (Scheda di progetto);

    – Modello E (Piano finanziario).

    La domanda deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip., all’indirizzo di posta elettronica certificata  [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2024

    e dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “AVVISO  N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI.DOMANDA DI FINANZIAMENTO ”.    Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell’elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.

    Contributi ETS per progetti assistenza: richieste di chiarimenti 

    Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine, quindi netro  il 31 maggio 2024  potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all’indirizzo [email protected] riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2024 – QUESITO”. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

     Il  Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni e  le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo 

    https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

    on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx

  • Lavoro Dipendente

    Piano nazionale contro il lavoro sommerso: cosa prevede

    A seguito della  adozione del  Piano nazionale del ministero del lavoro  per la lotta al lavoro sommerso, previsto dal PNRR (Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”)   e pubblicato in Gazzetta ufficiale  il 20  dicembre 2022 ,  continua il lavoro di riorganizzazione delle procedure del ministero e degli altri  enti interessati per l'attuazione.

    In particolare lo scorso anno sono stati pubblicati  i primi due decreti attuativi: 

    1. Il DM 58  del 6.4. 2023 che prevede modifiche al Piano in particolare in tema di  fenomeni migratori e caporalato in agricoltura  e ridefinisce il cronoprogramma  
    2. il DM 57  del 6.4. 2023 che stabilisce le regole di costituzione del Comitato ministeriale di controllo per l'attuazione degli obiettivi .  

    Il 26 aprile 2024 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito  il decreto  ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50  con cui viene costituito presso l’Ispettorato nazionale del lavoro  un nuovo gruppo di lavoro denominato  task force istituzionale “Lavoro sommerso”, che  collaborerà nelle attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso

    Il comunicato del Ministero del lavoro  evidenzia che questa task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace  secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, e di contribuire anche all'attività di vigilanza a fini statistici.

    Vediamo di seguito  i dettagli .

    Comitato ministeriale contro il lavoro sommerso DM 57 2023

    Il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale  entrato in vigore il 21 dicembre 2022 

    Il comitato sarà presieduto dal Ministro del Lavoro (o un suo delegato)  e saranno presenti rappresentati del Ministero stesso,  del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP,  esperti nominati dal Ministro in possesso di particolare competenza  e 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative 

    Le prime attività  da organizzare  per il Comitato  sono 

    • la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, 
    • la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale  per la vigilanza;
    • l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
    • formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
    • la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
    • l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi  delle sanzioni amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.

    Obiettivi  e strategia del Piano nazionale contro il lavoro sommerso

    Giova ricordare che, in linea con le indicazioni del PNRR, il Piano nazionale riguarda sia il lavoro dipendente che il lavoro autonomo e   ha i seguenti obiettivi

    • A) affinare le tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a  migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti interistituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità per una  più approfondita conoscenza dell’evoluzione del fenomeno in  funzione di monitoraggio e prevenzione
    • B) introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; un capitolo è dedicato alle misure per il lavoro domestico che è uno degli ambiti in cui piu alta è la percentuale di sommerso con incentivi anche economici alle famiglie per rendere il lavoro regolare piu economico rispetto a quello irregolare.
    • C) realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo  delle parti sociali, per sensibilizzare  i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare.
    • D)  istituire una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni ed il monitoraggio sull’attuazione delle misure.

    L’attuazione del Piano nazionale prevede il raggiungimento di due  specifici target quantitativi:

    1. l’incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024;

    2. la riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali nei settori economici  interessati dal Piano nazionale.

    Il Piano fornisce inoltre  un ampia analisi del fenomeno del lavoro sommerso  attuale sulla base dei dati Eurostat , Istat e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

    Le modifiche al Piano con il decreto 58 2023

    Il testo del Piano nazionale viene modificato  ad aprile 2023  aggiungendo tra gli obiettivi il punto seguente  “E) misure per favorire l’impiego  regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti  abusivi e la promozione di azioni di politica attiva".

    Si prevede quindi che “Il Piano nazionale opera in  sinergia con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022; “Piano caporalato”) e ne contribuisce all’implementazione  delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l’impiego  regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti  abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.”.

    Contestualmente viene espunto dal testo precedente il paragrafo relativo al  fenomeno migratorio  in cui si proponeva di "valutare l’introduzione di modifiche normative al Testo Unico sull’immigrazione al fine di affrontare in maniera efficace le connessioni tra fenomeno migratorio e lavoro irregolare".

    Il decreto sostituisce infine la tavola del cronoprogramma di realizzazione dei progetti del Piano nazionale.

    Task force sommerso: programmazione  vigilanza e report statistici 

    Il gruppo di lavoro istituito presso l'ispettorato sarà composto da rappresentanti del Ministero  del lavoro, dell'interno, della Salute di INPS INAIL Ispettorato nazionale, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Carabinieri, presieduto  dal Cpo dell'ispettorato nazionale del lavoro .

    Compito specifico della task force sarò individuare i target  dei settori aziendali da sottoporre ad attività di vigilanza e a predisporre un piano di programmazione degli accessi mirati. Verra anche predisposto un piano di registrazione dei dati delle ispezioni da utilizzare ai fini statistici per una miglioramento ulteriore della  programmazione 

    Allegati: