• Pensioni

    Isopensione e contratti espansione: istruzioni per il versamento unico

    Con il messaggio 2952 del 14 agosto 2023 INPS illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione:

    • Isopensione (’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e 
    • ’indennità mensile di esodo a seguito di contratti di espansione (’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e succ.mm).

    Il messaggio ricorda che il versamento in unica soluzione è alternativo alla fideiussione e che er le indennità di espansione gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%. 

    In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo, l’Istituto effettua  una verifica della congruità dell’importo versato e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

    Versamento trattamenti esodo: nuove procedure  

    La  procedura  nel “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo richiesto , con conseguente registrazione contabile di quanto versato.

    Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:

    1. –      la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
    2. –      il prospetto di quantificazione;
    3. –      il documento di validazione dell’accordo. 

    La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità di espansione) contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.

    La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

     La Struttura  provvede al controllo e alla validazione  ed espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:

    –      l’importo preteso per la prestazione;

    –      la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da riportare nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

    Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro  dopo la pubblicazione sul Portale 

    Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione” sono disponibili le  informazioni sul piano e sugli importi della prestazione e della contribuzione correlata  con  i dettagli per la corretta compilazione del modello “F24” da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata. 

    Il messaggio precisa inoltre che:

    1.  l’importo della prestazione deve  essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente . Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”; Se l’abbinamento automatico nel portale  non avviene in modo corretto, la Struttura territoriale n procede  alla riconciliazione  manuale della quietanza di pagamento nell’apposita sezione del Portale dal percorso: “Pagamenti” > “Gestione Conferme” > “Quietanze da riconciliare”. Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso  la sede Inps contatta  il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo. 
    2.    L’importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello “F24”. in un unica soluzione con
      •  codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero 
      • con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
      • Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in “Gestione Contributiva”, l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso.  La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al “Nuovo Recupero Crediti”, modificando il codice tributo da DM10 a RC01. Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello. Dopo le verifiche  viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. 

    Il messaggio precisa anche nel  Portale prestazioni atipiche – lato intranet – espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro  e i conguagli relativi alla prestazione. 

     decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo .L’importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet. 

    Eventuali rimborsi o integrazioni possono essere richieste solo al termine del piano. 

    Flussi UniEmens

    I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, seguendo le istruzioni contenute nella

    •  circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione 
    •  circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di Isopensione

    Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo. 

  • Riforma dello Sport

    ASD SSD: in vigore l’ esenzione Iva per attività didattiche sportive

    I servizi connessi alla pratica dello sport  resi  ASD e SSD verso i praticanti sport ed educazione fisica  rientrano da oggi tra le attività esenti IVA  con conseguente obbligo immediato di  apertura  della Partita IVA per questi enti. La novità relativa ai servizi formativi è retroattiva 

    Lo prevede l'articolo 36 bis, introdotto con emendamento approvato alla Camera nella legge di conversione del decreto legge n. 75 2023, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. La norma  pone alcuni problemi applicativi  oltre a quello della  retroattività. 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.

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    Sono disponibili inoltre i seguenti webinar:

    e il pratico  e-book : La riforma dello Sport  

    Nuovo regime Iva Attività didattica sportiva 

    Il testo del nuovo articolo 36-bis (Regime IVA attività didattica sportiva), introdotto dalla Camera, prevede:

    – 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui  all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

     2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al  comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito

    di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

    Quest'ultima esenzione è applicabile dunque anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione

    Come opportunamente ricorda  l'ufficio Studi del Senato nelle schede di lettura parlamentari, l’Agenzia delle Entrate, nella  risposta all’interpello 393 del 2022, ha negato l’esenzione Iva per la  formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, in quanto per le norme comunitarie e nazionali le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù non vi  rientrano (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo  10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

    Va sottolineato  d'altronde  che :

    • la direttiva UE sull'IVA  consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connessi, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato
    • L’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, n. 20), invece ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell'infanzia e della  gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da  istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e anche da enti del Terzo settore di natura non commerciale, e le lezioni relative a materie scolastiche  e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Sono escluse solo le lezioni di  guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli  delle categorie B e C1.

    La novità  presenta quindi la necessita di coordinamento con la legislazione vigente appena citata.

    A ciò si aggiunge il fatto che  l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, modificato dalla  legge n. 234 del 2021  prevede l'entrata in vigore solo da luglio 2024 di una previsione simile, anzi più ampia, in quanto riguarda l'esenzione IVA per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dagli enti no profit 

    • verso le persone che esercitano lo sport o educazione fisica 
    • verso associazioni che svolgono le medesime attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e
    • verso soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

    A questo fine, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che gli  enti sportivi dilettantistici indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:

    •  associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
    • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
    • società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
    • enti del terzo settore, di cui al  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del  terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

    Esenzione IVA  didattica e formazione ASD SSD: i dubbi

    L'Ufficio studi raccomandava quindi,  prima della conferma dell'emendamento al decreto,  che venissero valutate le conseguenze applicative che richiedono , in contrasto con lo Statuto del contribuente, adempimenti urgenti per gli enti ad oggi privi di partita Iva e, al contrario, la necessità di rimborso per i soggetti IVA che seguendo l'interpretazione dell'Agenzia avevano versato l'IVA per le attività didattiche svolte.

    Anche sotto il profilo della copertura finanziaria si segnalavano dubbi in quanto, per le agevolazioni fiscali che si introducono, non è al momento prevista nella legge di conversione alcuna copertura finanziaria.

    Auspicabili ora chiarimenti applicativi dal ministero o dall'agenzia delle Entrate.

  • Agricoltura

    Nuovo decreto flussi: ok ad altri 40 mila ingressi stagionali

    Il Consiglio dei Ministri   aveva approvato giovedì 6 luglio 2023,   ha approvato due  DPCM,  in esame preliminare per  l' incremento le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro per un totale di oltre 450 mila nuovi ingressi  da qui al 2025, con  estensione delle  categorie professionali e i settori produttivi coinvolti. 

    Il 14 agosto è stato pubblicato , dopo il parere positivo della conferenza Stato regioni e la firma del 19 luglio 2023, il primo decreto che integra le quote previste dal precedente decreto flussi 2022 (circa 82mila(  con nuovi 40 mila ingressi. QUI IL TESTO

     Di seguito maggiori dettagli e la bozza del DPCM di programmazione triennale.

    Decreto flussi integrativo  2023 

    Come detto il Consiglio dei Ministri ha approvato un  decreto flussi integrativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l’anno 2022, avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate.

    Nel decreto integrativo si prevede una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori 

    • agricoltura e 
    • settore  turistico-alberghiero,

     a valere sulle domande già presentate nel click-day di marzo 2023. Si presume saranno quindi ripescate domande già presentate e respinte o ancora in stand by.

    Decreto flussi programmazione 2023-2025: tecnici, badanti  e agricoltura

    Con un unico atto con valore triennale (Qui il testo provvisorio) vengono definiti 

    • i criteri dei flussi
    • la programmazione delle quote massime d’ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023-2025,.

    In questo modo si pone fine fine all’uso dei provvedimenti transitori.

    Inoltre,  viste le ultime ’analisi dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali, si introduce la logica incrementale delle quote  per ridurre progressivamente il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d’inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.

    Per il triennio 2023 – 2025 il Governo prevede complessivamente 452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità, come riportato nella tabella che segue.

    PROVVEDIMENTO

    INGRESSI PROGRAMMATI

    FABBISOGNO RILEVATO

    Decreto
     2023-2025

    2023 – 136.000
     2024 – 151.000
     2025 – 165.000

    2023 – 274.800
     2024 – 277.600
     2025 – 280.600

    Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria quindi operatori sociosanitari

    1. colf 
    2. badanti

     Inoltre, si è rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che vengono aggiunti.

    Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori 

    • dell'autotrasporto merci per conto terzi,
    •  dell'edilizia,
    • settore  turistico-alberghiero, 
    • della meccanica, 
    • delle telecomunicazioni, 
    • dell'alimentare, 
    • della cantieristica navale; 

    Invece per il lavoro subordinato  stagionale sono previsti ingressi per  i settori 

    1. agricolo e 
    2. turistico-alberghiero.

    In questo ambito sono riservate specifiche quote per i lavoratori provenienti da Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.

    La bozza del decreto approvato dal CDM è stata inviata alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Provincie autonome per l'approvazione. 

  • Rubrica del lavoro

    Assegno congedo matrimoniale INPS: a chi spetta

    Con il messaggio  2951 del 14  agosto 2023 Inps  riepiloga le  istruzioni sull'Assegno per congedo matrimoniale  destinato agli operai del settore  industria e artigianato   e ricorda le modalità di  richiesta e di conguaglio da parte dei datori di lavoro 

    Si ricorda che il congedo matrimoniale per operai occupati, impiegati  dirigenti e quadri è in totale di 15 giorni lavorativi .

    Per gli operai 7 giorni sono a carico INPS. In caso di disoccupazione il pagamento viene fatto direttamente dall'INPS 

    La prestazione, calcolatA sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. :

    • è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile,(non matrimonio solo religioso)
    •  non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo  a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni (cfr. la circolare n. 164/1997).

    Assegno congedo matrimoniale a chi spetta

    • con  rapporto di lavoro  in essere da almeno una settimana
    •  non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
    • spetta ai lavoratori stranieri   con  residenza in Italia  da  prima della data del matrimonio/unione civile, 
    • spetta anche in forma diretta dall'INPS ai lavoratori in stato di disoccupazione  che nei  nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro

    La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici 

    • L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”;
    • L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.

    Assegno congedo matrimoniale:  la domanda 

    La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro  con un preavviso di almeno sei giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali.

    Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto ( disoccupazione)   la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, ONLINE attraverso il Il Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche   che  dal 23 maggio 2022, presenta anche la prestazione previdenziale denominata "Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS".

    Si accede al  servizio online  da: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale" .

    Inps annuncia ulteriori  aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Maggiorazione Assegno Unico 2023 per genitori vedovi: novità applicative

    Ritoccata nuovamente la  norma sull’Assegno unico grazie all'art.22 del  decreto legge in materia di lavoro n. 48 2023 con effetto dal 1 giugno 2023.

    Viene in particolare confermata la maggiorazione dell’assegno inizialmente prevista per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori dipendenti,  in caso di un genitore deceduto  al momento della presentazione della domanda per un periodo  di cinque anni successivi.

    Con la circolare 76 del 10 agosto 2023 INPS fornisce alcuni chiarimenti per l'applicazione della norma modificata

     Ricordiamo di seguito  la precedente previsione e  la novità del DL 48/2023 con le ultime istruzioni.

    Maggiorazione assegno unico per 2 genitori lavoratori  e  casi di decesso 

    Con il  messaggio 724 2023 del 17 febbraio 2023  INPS ha comunicato la novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico  nel caso di  nuclei vedovili   temporaneamente SOLO per il periodo febbraio 2022 febbraio 2023 

    Nello specifico l'istituto ricordava  che per le famiglie con due genitori lavoratori  il d.lgs istitutivo 230 2021 dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico prevedeva  una maggiorazione di 30 euro mensili  per ogni figlio   ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, con l'intento di favorire il lavoro  femminile . 

    L' importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, il bonus si riduce gradualmente  fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000 euro, per i quali  la maggiorazione non spetta.

    Inizialmente  le istruzioni INPS chiarivano che "in linea di principio  la maggiorazione  non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.D'accordo con il Ministero del lavoro l'istituto precisava appunto a febbraio scorso che : "tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili  il bonus viene erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno fino a febbraio 2023"

      Per ottenerlo   NON era necessario fare domanda.

    Maggiorazione assegno unico ai nuclei vedovili dal 1 giugno 2023

     Come detto   il decreto lavoro 48 2023  stabilizza l'interpretazione fornita con INPS prevede che «La maggiorazione  (…)   e'  riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  

    • ove  l'altro  risulti   deceduto, 
    • per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
    • nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.». 

    A questo fine vengono incrementate di circa 75 milioni di euro le risorse destinate all'Assegno unico fino al 2028, con previsione poi di  utilizzare  13,4 milioni annui dal 2029

    La formulazione della norma prevede  comunque  che la maggiorazione anche per i genitori vedovi entrasse a regime  dal 1 giugno  2023  lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno  2023 

    Maggiorazione assegno unico modifica domande in caso di decessi

    Nella nuova circolare di istruzioni INPS non interviene sul problema sopracitato ma chiarisce le modalità applicative della  nuova norma in particolare sull'integrazione delle domande.

    Riepilogando : 

    dal 1 giugno 2023 è possibile beneficiare  della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei genitori purche siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

    –  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

    –  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);

    –  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

    La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici 

    L'istituto sottolinea che  nel gestionale dell’AUU  sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori  per ridurre la gravosità degli adempimenti e  assicurare la continuità nei pagamenti 

    In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, all'eventuale  riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

    Per le domande già presentate da genitori vedovi per ottenere la maggiorazione occorre  integrare la domande in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data con alcuni dati 

    Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

    a)    affidatario del figlio;

    b)    tutore del figlio;

    c)     figlio maggiorenne per se stesso.

    ATTENZIONE In questi casi non non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori

    La circolare precisa infine le modalita di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni NEET under 30 2023: precisazioni INPS

    Dallo scorso   31 luglio sono partite le prenotazioni dei contributi per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavorano (cd. NEET),effettuate o da effettuare tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 , come previsto dall'art 27 del decreto lavoro 48 2023 

    Inps ha pubblicato le istruzioni complete in merito nella circolare 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo ANPAL 189 2023 che ha ripartito le risorse tra le Regioni  e province autonome. E' stato pubblicato inoltre il 10 agosto il messaggio 2973 con precisazioni in merito all'applicazione in cumulo con l'esonero parziale dei contributi IVS del 6 o 7% .(vedi ultimo paragrafo)

    Ricordiamo di seguito gli aspetti principali dell'agevolazione e  vediamo le nuove precisazioni INPS  e di ANPAL.

    Incentivo assunzioni NEET 2023 

    L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio che siano, registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani"  in attuazione dell'iniziativa  europea Garanzia Giovani. 

    Il nuovo incentivo  non ha la forma dell'esonero contributivo bensì  di  un   contributo  pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali .

    Questo significa che l'importo  potrà variare  di mese in mese, anche sulla base della fruizione di  eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.

    Sono agevolate le  assunzioni  con:

    • contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e 
    • contratto  di apprendistato professionalizzante 
    • effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023  

    di giovani  non occupati in attività lavorativa  né in  corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).

    Restano  esclusi:

    •  il lavoro domestico 
    • i contratti di lavoro intermittente e 
    • le trasformazioni di contratti a tempo determinato  .

    L'agevolazione  ha  durata di 12 mesi ed  è  cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore  (ad es. l'esonero triennale art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

    ATTENZIONE In caso di cumulo,   l'incentivo  scende  alla misura del 20% della retribuzione per ogni lavoratore.

    Incentivo NEET 2023  chi può essere assunto

    possono essere assunti lavoratori che 

    a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: cioè  alla data dell’assunzione, l'età deve essere  inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

    b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)al momento dell’assunzione;

    c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

    ATTENZIONE : la firma  Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” ( GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro  dell’istanza  di ammissione  vale come  registrazione al Programma  Occupazione Giovani.

    Necessario inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • essere disoccupati  da almeno sei mesi, oppure 
    • essere privi di  diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere avuto nessun impiego regolarmente retribuito;
    • donne assunte  in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità  uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media  definita annualmente con decreto ministeriale.

    Non è richiesta l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

    Incentivo NEET 2023 come si applica

    L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa. 

    La circolare fornisce le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi Uniemens per  le diverse  tipologie di datori di lavoro 

    Sono stanziati per il nuovo bonus assunzioni 80 milioni per il 2023 e 56 milioni per il 2024.  Con il decreto ANPAL  le risorse sono state ripartite fra le regioni e gli importi costituiscono limiti di spesa.

    i datori di lavoro dovranno attendere dopo la richiesta effettuata con il modello NEET23 , l'ok dell'INPS  sulla disponibilità di risorse e dopo l'approvazione avranno  7 giorni per formalizzare il contratto e ulteriori 7 giorni per comunicarlo all'INPS. 

    L'agevolazione è sottoposta al Regime de Minimis e al Regolamento (UE) n. 651/2014:   spetta quindi solo se si verifica con l'assunzione un incremento occupazionale netto  e nel rispetto dei  principi e criteri del D LGS  150 2015 e  della legge n. 296/2006 riguardanti gli incentivi alle assunzioni ( non applicabilità per  assunzioni obbligatorie,  violazioni del  diritto di precedenza  o in assenza di DURC contributivo, mancato rispetto della normativa   sulle condizioni di lavoro  e dei contratti collettivi).

    Incentivo NEET ed esonero  IVS: domande da reinviare

    Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023,  era stato precisato anche che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei  limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.

    A seguito di  richieste di chiarimenti  e d'accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  nel messaggio  2923 2023 INPS precisa che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile  nelle ipotesi di cumulo con altre misure  deve essere delimitata alle sole ipotesi che comportino un beneficio per il datore di lavoro.

    NON riguarda le ipotesi in cui si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS previsto dalla  legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023., a favore del lavoratore.

    Come annullare le domande già inviate 

    Per questo  in caso di domande già  inoltrate all’Istituto i datori  possono 

    procedere all’annullamento della domanda selezionando il tasto “Rinuncia” e  presentare una nuova istanza, valorizzando l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. In questo modo si avrà diritto all’incentivo in misura piena  .

    Ordine di accoglimento delle domande 

    Il messaggio ricorda che :

    • le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione posticipata,  a settembre 2023.
    • solo le  istanze  per  assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il  30 luglio 2023, e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione.
    • invece le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 31 luglio 2023  saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
    • Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dell' interessato
    • Da settembre a sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
    Allegati:
  • Edilizia

    Laurea abilitante in edilizia e territorio: i decreti su tirocinio ed esame

    Sono  apparsi in Gazzetta Ufficiale il 10 e il 12 agosto 2023  due decreti attuativi  del ministero della ricerca riguardanti le nuove classi di laurea l'esercizio delle professioni di 

    • geometra laureato e
    •  di perito industriale laureato.

    Il primo  decreto datato 28 maggio 2023,  di attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» è relativo alla  Laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01)  e prevede in particolare  per chi ha conseguito o consegue la  laurea  professionalizzante afferente alla classe L-P01 in base al previgente  ordinamento didattico  non  abilitante,  il conseguimento dell'abilitazione  all'esercizio  della professione a seguito del superamento di un esame di Stato,  da  svolgersi con modalità semplificate, illustrate nel decreto stesso.

    Il secondo decreto datato 24 maggio 2023  in attuazione degli articoli 2 e 3  sempre relativo alla classe di laurea P01 illustra in particolare le modalità di svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio: Crediti necessari,  materie, convenzioni. 

    Esame di stato laurea tecniche per l'edilizia e territorio

    L'esame di Stato  consisterà in un colloquio, a scelta dello studente, 

    • sulle attivita' di  tirocinio svolte o sulla risoluzione di un  caso  pratico  affrontato  nel corso dei tirocini, e
    •  sulla conoscenza delle  norme deontologiche.

     La  valutazione  della  prova   e'   espressa   in   centesimi  e l'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 

     Le sessioni dell'esame di Stato   per il 2023  e 2024 saranno indette  con  ordinanza  del  Ministro dell'istruzione e del merito. 

     Il decreto specifica infine che la Commissione giudicante sarà composta  da  almeno quattro membri:

    1.  per la metà, docenti universitari, uno  dei  quali  con  funzione  di  Presidente,  designati dal Consiglio del corso di studio, e,
    2.   per  l'altra  metà, professionisti   di   comprovata    esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio professionale.

    Le modalità per il Tirocinio pratico-valutativo

    Il tirocinio previsto nell'ambito delle attivita' formative previste per la classe di  laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e  il territorio – classe L-P01, dovrà

    •  fornire almeno 48 crediti formativi  universitari (CFU)
    •   per non piu' di quaranta ore a settimana;
    • a  ogni CFU corrispondono venticinque  ore di impegno medio per studente.

      Le attivita' di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di  conoscenze, competenze  coerenti con  gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12

    agosto 2020, n. 446 e dovranno essere svolte presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, anche  del terzo settore, od ordini o collegi professionali.

      Nel caso in cui le attivita' di TPV si svolgano in ambiti  diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di c

    sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.

     Gli ambiti di studio devono comprendere:

    • rilevamento topografico e architettonico;
    •  metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; 
    • supporto al monitoraggio e alla  diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e  degli impianti  gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali;
    •  attivita' agronomiche e di sviluppo  rurale; valutazioni estimative; 
    • contabilita' dei lavori; sicurezza
    • nei cantieri e nei luoghi di lavoro; 
    • certificazione energetica e della sostenibilita' e salubrita' degli ambienti; 
    • redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attivita' di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali,
    • distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste;
    • principi delle attivita' professionali; 
    • normativa e deontologia. 

    Sono previste convenzioni  delle università con i soggetti sopracitati e l'intervento di  tutor  sia delle imprese che dell'università che sono tenuti a compilare un libretto di tirocinio per certificare le attivita svolte dagli studenti.

    Lauree professionalizzanti: legge n.163 2021

    Ricordiamo che la legge 163  ha modificato le modalità di accesso a molte  le professioni regolamentate con  l'abolizione dell'Esame di stato ma non del tirocinio pratico,  come già previsto per la laurea in medicina e chirurgia dal decreto Cura Italia.  Sono previste tre diverse fasi di attuazione:

    1. la prima   ha interessato  le lauree in odontoiatria, farmacia,  veterinaria e psicologia  
    2. la seconda   riguarda appunto geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a una delle tre nuove lauree professionalizzanti  appena create 
    3. Piu avanti  sarà la volta di   biologi, chimici ,fisici tecnologi alimentari dottori agronomi e forestali, assistenti sociali attuari, in base comunque alle eventuali  richieste dei consigli nazionali degli ordini o federazioni professionali.

    Si ricorda che  non sono compresi  nella legge le lauree per le professioni di commercialista, avvocato ,  architetto ed ingegnere  per lo stop opposto dal Ministero della Giustizia che ha la responsabilità della vigilanza su queste professioni .

    Per la realizzazione delle lauree abilitanti alle professioni la  condizione assolutamente necessaria è che almeno 30 crediti formativi siano acquisiti attraverso tirocinio curricolare operativo. 

    Anche l'esame di laurea  viene quindi  modificato dovendo comprendere anche aspetti pratici della professione e per questo nella commissione di laurea entreranno anche professionisti selezionati dai rispettivi ordini.