• PRIMO PIANO

    Invalidità civile: solleciti Inps per la dichiarazione 2020

    INPS ha comunicato ,  con il messaggio  4097  2024 del 4 dicembre 2024 ,  che risultano ancora inadempienti all'obbligo di comunicazione della propria situazione reddituale  per l'anno 2020 molti beneficiari di

    •  -prestazioni  di invalidità civile 
    • -pensione di inabilità 
    • -assegno mensile di assistenza 
    • -pensione ai ciechi civili 
    • -pensione ai sordi 
    • -assegno sociale 

    Tale prestazioni sono infatti collegate al reddito e l'inps richiede di comunicare annualmente  la propria situazione reddituale.

     A seguito delle verifiche e dei solleciti l'istituto ha individuato molte posizioni  per i quali  se perdurasse l' assenza di risposta ai solleciti è prevista la sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche.

     Ad oggi è stato avviato   l’iter  di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.

    Modalità di comunicazione reddituale

    Gli interessati possono provvedere alla  dichiarazione ai fini  ricostituzione reddituale:

    1.  direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso : “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
    2. tramite gli Istituti di Patronato. 
  • CCNL e Accordi

    CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: testo rinnovo in vigore

    E' stata apposta  il 13 novembre 2024 la firma definitiva al l rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo 20 anni di vacanza contrattuale. L'accordo è stato siglato tra ANFOLS, con l’assistenza dell’ARAN, e le principali sigle sindacali del settore.

     La validazione della Corte dei Conti, avvenuta il 7 ottobre 2024, ha preceduto la firma definitiva, fornendo raccomandazioni specifiche per il raccordo tra contrattazione aziendale e previsioni nazionali. 

    Il contratto è valido dal 14 novembre 2024 per le 12 Fondazioni aderenti ad ANFOLS, escludendo realtà come il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che operano con contratti autonomi.

    Rinnovo contratto Fondazioni lirico sinfoniche

    Il rinnovo arriva in un contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravate dalla pandemia. Negli ultimi anni, il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ha visto un incremento di €200 milioni annui, destinati alle Fondazioni liriche. Tuttavia, il settore resta caratterizzato da un quadro normativo frammentato, con le Fondazioni oscillanti tra natura giuridica privata e pubblicistica.

    Dal punto di vista normativo, il contratto si inserisce in un percorso evolutivo delineato da leggi come il D.L. n. 64/2010, che ha introdotto una procedura di contrattazione specifica, e la sentenza n. 153/2011 della Corte Costituzionale, che ha evidenziato il ruolo pubblico delle Fondazioni.

    Le parti dovranno affrontare ulteriori temi nel rinnovo 2022-2024, tra cui:

    • Revisione normativa e retributiva in linea con il pubblico impiego.
    • Applicazione delle previsioni della Legge Bray (L. n. 91/2013) per la valorizzazione culturale.
    • Gestione del turnover del personale.
    • Adeguamento delle politiche di contrattazione integrativa ai vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento.

    Rinnovo CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2019-21 e aumenti 2024

    Il  30 novembre 2023  è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche,  tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UIL valido  per il triennio 2019/2021.

    Si tratta della ripresa di una regolare contrattazione  che intende giungere al  rinnovo del CCNL del 2022/2024, che riguarderà la  parte normativa, oltre a quella economica.

    Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023 si prevedono le seguenti novità economiche:

    • aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
    • riconoscimento dell’una tantum dell’8%  , anche  ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023  a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
    • trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
    • garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
    • erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro  in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a  tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.

     La retribuzione base  da gennaio 2024 è riassunta  nella tabella seguente:

    Area artistica livelli e ruoli  nuovi minimi 2024
     liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro
    liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico),  2.293,28 euro
     liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro;
     liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra),  2.121,55 euro;
     liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei)  1.958,11 euro;
    liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro
    liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro
     liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro
     liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)  1.438,26 euro.
    Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024
    funzionari A 2.334,64 euro
    funzionari B 2.083,34 euro
    LIVELLO 1 1.896,10 euro
    LIVELLO 2 1.756,52 euro
    LIVELLO 3A 1.694,76 euro
    LIVELLO 3B 1.588,80 euro
    LIVELLO  4 1.456,10 euro;
    LIVELLO 5 1.362,18 euro
    LIVELLO 6  1.205,38 euro.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Giornalisti autonomi: prorogata la sanità integrativa gratuita INPGI

    L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi)  riconferma ancora una volta  l’impegno a favore del welfare di categoria per i giornalisti autonomi e freelance, prorogando fino al 2025 e 2026 le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus”, realizzate in collaborazione con Casagit, la mutua di assistenza sanitaria integrativa della categoria.

    Il  nuovo annuncio arriva con un comunicato sul sito istituzionale e riconferma quanto anticipato nel 2023. 

    INPGI giornalisti autonomi : cosa prevedono i programmi Win-in e Win-plus

    Questi progetti di assistenza sanitaria integrativa , attivi già dal 2017, sono  rivolti  ai giornalisti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica. 

    Grazie alla convenzione tra Inpgi e Casagit, migliaia di professionisti freelance possono accedere alla copertura di accertamenti  sanitari e cure  agevolate, contribuendo così a una maggiore tutela del diritto alla salute.

    I programmi si basano su adesione volontaria e sono rivolti a giornalisti con redditi compresi tra i 2.100 e i 30.700 euro lordi annui, estendendo l’accesso anche a coloro che rientrano nelle fasce di prossimità di reddito.

    In particolare il programma sanitario Winplus  garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a 

    • ricoveri per grandi interventi, 
    • cure odontoiatriche,
    •  visite specialistiche, 
    • acquisto di lenti e occhiali, 
    • accertamenti clinici e diagnostici, 
    • terapie fisiche e riabilitative.

    Ne possono beneficiare  i giornalisti liberi professionisti  con i seguenti requisiti:

    • iscritti in via esclusiva all’Istituto 
    •  non titolari di pensione

     I diretti interessati  che non risultano iscritti riceveranno  un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT –  reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun  beneficiario  – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.

    Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it

    INPGI Le risorse per la proroga di WIN e WIN PLUS

    La proroga, deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi, guidato dal Presidente Roberto Ginex, prevede:

    1. Win-in: fondi disponibili fino al termine del 2025.
    2. Win-plus: estensione fino alla fine del 2026.

    Complessivamente, per il biennio 2025-2026, saranno stanziati oltre 2 milioni di euro per garantire continuità al progetto.

     Dal 2017 a oggi, l’investimento complessivo per questa iniziativa di welfare  sanitario ha superato i 16 milioni di euro.

  • Inail

    Giornalisti dipendenti tutela infortuni: i termini di ricorso

    Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL  ha  dato notizia della convenzione firmata da  Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme  degli infortuni dei giornalisti.

    Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"

    Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 . 

    La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS. 

    Inps  è intervenuto in merito  con  il messaggio di istruzioni  n. 4004 del 28 novembre 2024  in cui si precisano le procedure e si informa che  i ricorsi sono da presentare entro 30 giorni giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato..

    Convenzione INPS-INAIL infortuni giornalisti fino al 30.6.2022

    La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022

    • Gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, sia professionale che extraprofessionale.
    • Valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente o morte.
    • Quantificazione delle indennità da corrispondere agli infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.

    L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità

    Attività Centralizzata

    Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.

     Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio

     Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .

    Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di  infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti 

    Da notare che la direzione centrale  potrà richiedere agli interessati l'invio di  documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale 

    I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente

    Tutela INAIL giornalisti dipendenti: normativa applicabile

    La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata  (allegato 3). 

    Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

    Si riportano le previsioni  sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il

    24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione   Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)   (all.4 alla circolare).

    Art. 38

    Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

    a) per il caso di morte € 92.962, 24;

    b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

    c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità

    lavorativa.

    L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

    Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto

    regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di  morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

    Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista

    pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di

    lavoro suddetto.

    Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.  

    L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione  di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.

    omissis

    Art. 41

    Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG. 

    Infortuni giornalisti: procedura e ricorsi

    Il messaggio n. 4004 del 28 novembre 2024 dell'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pratiche di infortunio dei giornalisti dipendenti per eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022, come segue:

    Gestione delle richieste:

    Le domande non definite dall'INPGI sono state trasferite all'INAIL.

    Eventuali richieste pervenute dopo il trasferimento vengono inoltrate all'INAIL dalla Filiale INPS di Roma Flaminio.

    Istruttoria delle pratiche:

    L'INAIL effettua la valutazione medico-legale e definisce le indennità.

    I risultati vengono trasmessi alla Filiale INPS per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

    Provvedimenti e pagamenti:

    La Filiale INPS, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti definitivi e procede ai pagamenti delle indennità e rimborsi spese.

    Ricorsi:

    Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

    I ricorsi amministrativi e medico-legali sono gestiti da un Collegio arbitrale con rappresentanti dell'INAIL, del ricorrente e un terzo medico.

  • Inail

    Riduzione Inail Sisma 2016/17: riaprono i termini per le domande

     L'INAIL, con l'istruzione operativa  n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito  alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57  aveva comunicato a possibilità  per i soggetti  con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016-17 che avevano  presentato  la  domanda  di sospensione dei premi assicurativi , di presentare   domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al  30 settembre 2017, come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24  ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.1562 , 

    Visto che molti aventi diritto non hanno presentato domanda, l 'istituto ha  comunicato con l'istruzione operativa del 29 novembre 2024  la riapertura dei termini  nel periodo che va:

    • dal 5.12.2024 
    • al 20.12.2024.

    Le domanda vanno inviate con  l’apposito servizio online “Domanda di definizione  agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della

    sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Le Strutture effettueranno  le operazioni di verifica e validazione degli importi entro il 15 gennaio 2025

    Si sottolinea che per accedere al beneficio, è indispensabile aver presentato una precedente domanda di sospensione dei premi relativi al periodo che va dagli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.

    Riduzione premi INAIL per sisma 2016-17

    L’agevolazione  è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del  regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in  regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,

    La circolare 57 2023 precisava che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per  l'assicurazione obbligatoria  in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.

    Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti  nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del

    • 24.8.2016, 
    • del 26.10.2016, 
    • del 30.10.2016 e 
    • del 18.1.2017

    nei Comuni interessati dal  sisma.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento nullo senza contestazione disciplinare

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28971 2024  ha affrontato un caso di licenziamento disciplinare che ha sollevato la  questione del rispetto delle procedure previste dalla legge.

     Il licenziamento di un dipendente è stato dichiarato illegittimo per la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti, un vizio che ha invalidato l’intero procedimento e resa applicabile la reintegra per il lavoratore. 

    Con questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sottolineando che il rispetto delle procedure disciplinari non è un semplice formalismo, ma un principio essenziale per garantire la giustizia nei rapporti di lavoro.

    Contestazione preliminare degli addebiti e licenziamento: il caso

    Il caso riguardava un licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dalla Corte d’Appello, in quanto effettuato senza una preventiva contestazione degli addebiti. 

    La controversia si è incentrata sull’applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012.

     Il datore di lavoro aveva impugnato la decisione, sostenendo l’applicabilità di una tutela indennitaria meno onerosa prevista dal comma 6 dello stesso articolo.

     La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di reintegrare il lavoratore, evidenziando che la mancanza di contestazione costituisce un vizio procedurale tale da invalidare l’intero procedimento disciplinare.

    Licenziamento senza contestazione disciplinare: la decisione della Corte

    Nella sentenza della Cassazione  viene ribadito che l’assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale, incompatibile con la tutela indennitaria, "  con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comemodificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di  giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi  ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito"

    Come da giurisprudenza consolidata, dunque la Corte ha chiarito che il comma 6 dell’art. 18 è limitato alle violazioni procedurali meno gravi, mentre il comma 4 si attiva quando il vizio è così grave da rendere nullo il licenziamento. L’omessa contestazione degli addebiti priva il lavoratore della possibilità di difendersi, compromettendo l’intero procedimento disciplinare.

  • Rubrica del lavoro

    Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati

    INPS ha pubblicato  con il messaggio 3936 del 25.11.2024  la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le  domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.

    Non ci sono modifiche sul tracciato  già in uso nel 2023 

    E' stato confermato  infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.  

     Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.

    Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.

    Domande disoccupazione agricola

    Si ricorda che la domanda deve essere presentata:

    • dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
    • il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.

    La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:

    via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

    ANF lavoratori agricoli e assegno Unico

     Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche  infine che: 

    Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.

    Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.