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Esami di stato 2024: nuove indicazioni dal Ministero
Il decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024. (Qui il testo coordinato) all'Articolo 6, comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Con una nota il 21 maggio 2024 è stata specificata la raccomandazione, nell'ambito delle competenze delle Commissioni, che gli esami di abilitazione per le professioni sotto indicate prevedano due prove (scritta e orale oppure pratica e orale)
Nello specifico :
PROFESSIONI PROVE D'ESAME professione di attuario e attuario iunior
prova scritta e prova orale;
chimico e chimico iunior,
prova scritta e prova orale
ingegnere e ingegnere iunior,
prova scritta e prova orale
architetto, pianificatore,paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
prova pratica e prova orale
biologo e biologo iunior
prova scritta e una prova orale
professione di geologo e geologo iunior,
prova pratica e una prova orale
dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario
prova scritta e una prova orale
assistente sociale specialista e assistente sociale
prova scritta e prova orale
Viene anche precisato che
- le prove si effettuano nel rispetto dell’ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione.
- non si ritiene di applicare l'esonero.dalla/e prova/e per la professione che la prevede.
Esami di stato in deroga: le professioni incluse ed escluse
In particolare, si prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, potrà definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni:
- dottore agronomo e dottore forestale,
- architetto,
- assistente sociale,
- attuario,
- biologo,
- chimico,
- geologo,
- ingegnere,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile
- consulente del lavoro
Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di
- odontoiatra, di
- farmacista, di
- medico veterinario e di
- psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)
- e le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Proroga modalità straordinarie per tirocini e altri esami
La norma del DL Milleproroghe legge 17 2024 prevede inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca possa definire eventualmente di concerto con altri ministeri competenti, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per:
- le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni citate sopra
- per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- per gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
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Detassazione straordinari turismo e ristorazione 2024: regole e codice tributo
Il trattamento integrativo speciale in busta paga, già in vigore per il turismo nel 2023, è stato esteso con la legge di bilancio 2024 (legge 213 2023) anche ai lavoratori della ristorazione per il primo semestre 2024.
Ricordiamo che si tratta di una detassazione pari al 15% della retribuzione lorda per straordinari e lavoro notturno dei i lavoratori del turismo e terme che era stata introdotta dal Decreto Lavoro 48 2023 in particolare per il periodo giugno settembre 2023. Qui il testo
La misura intendeva sostenere i lavoratori con redditi più bassi , anche al fine di incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro del settore.
Con la circolare 5/E del 7 marzo 2024, l'Agenzia ha completato le istruzioni fornite con la circolare 26/E e risoluzione 51/E del 2023.
Con la Risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta maturato ha ridenominato il codice tributo “1702”, istituito con Risoluzione n. 51/E 2023, in “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213". Sono confermate le modalità di compilazione
Ecco più in dettaglio le regole generali e le istruzioni.
Detassazione parziale straordinari turismo, terme, settore ricettivo e pubblici esercizi
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 era prevista una semplice proroga della misura 2023, per il semestre gennaio- giugno 2024 .
Nel testo che è giunto in Parlamento il 31 ottobre è stata ampliata la platea dei beneficiari anche al settore dei pubblici esercizi : bar ristoranti pasticcerie ecc.
Il testo definitivo prevede che:
- ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e
- ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
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- titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000,
- per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 :
- è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito,
- pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a
- lavoro notturno e
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
ATTENZIONE: Come per la misura già in vigore, i dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2023.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in busta paga e lo indica nella Certificazione unica, recuperando poi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale, tramite compensazione.
Detassazione straordinari turismo e ristorazione 2024: i nuovi beneficiari
L’articolo 1, comma 21, della legge 213 2023 ricomprende nell'agevolazione lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rinviando all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e indica quindi come nuovi beneficiari anche
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi , in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Trattamento integrativo: quali sono straordinari e lavoro notturno?
LAVORO STRAORDINARIO Va ricordato che l’orario normale di lavoro e fissato ordinariamente in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi – non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario .
In assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, il lavoro straordinario richiede il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.
LAVORO NOTTURNO
Il periodo notturno è definito invece dall’articolo 1, comma 2, let. d), come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
Trattamento integrativo turismo e ristorazione: istruzioni e codice tributo
L'Agenzia ha precisato che:
- per verificare il reddito del lavoratore vanno considerati tutti i redditi di lavoro dipendente, conseguiti dal lavoratore nel 2023:
- anche in settori diversi da quelli interessati dall’agevolazione e
- anche da più datori di lavoro,
- Il bonus va calcolato sulla retribuzione lorda relativa ai periodi lavorativi tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine dei conguagli di fine anno.
- L'importo va indicato nella certificazione unica (Cu) 2025, periodo di imposta 2024, gli importi del bonus corrisposti ai lavoratori aventi diritto.
- il recupero di quanto versato dai datori puo essere portato in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997).
- Il recupero in compensazione orizzontale va effettuato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate con il codice tributo 1702 ridenominato, come anticipato sopra, in «Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"
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Bonus 500 euro e sgravi assunzioni per start up under 35
L’articolo 21 del decreto Coesione n. 60 2024 introduce numerosi incentivi per le nuove attività imprenditoriali avviate in particolare da giovani e in specifici settori produttivi, con misure diverse tra nord-centro e Sud Italia.
Leggi anche Resto al Sud regole in vigore e Dl Coesione aiuti ai giovani disoccupati per mettersi in proprio
Vediamo in particolare le agevolazioni descritta all'art 21 riguardano soggetti disoccupati under 35
- che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025,
- un’attività imprenditoriale nell’ambito di settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea .
Vediamo intanto piu in dettaglio in cosa consistono i nuovi incentivi , e i requisiti necessari per accedere.
Nuove imprese in settori strategici: esonero contributivo per assunzioni
Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per
- lo sviluppo di nuove tecnologie e
- la transizione digitale ed ecologica
potranno chiedere
- per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,
- per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025,
l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Il limite massimo di esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore
Andranno comunque rispettati i limiti della spesa autorizzata i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
L'esonero non comporterà modifiche al computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori .
L’esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni contributive mentre sarà integralmente compatibile con la maxideduzione IRES prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 .
Da notare che la norma specifica che lo sgravio non avrà effetto sugli acconti delle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 , cioe non si avrà una maggiore imposizione fiscale a causa delle minore contribuzione previdenziale versata.
I dettagli operativi saranno comunque specificati da un prossimo decreto ministeriale.
DL Coesione: Bonus 500 euro mensili ai neoimprenditori
L'art 21 del DL Coesione prevede inoltre la possibilità di avere un contributo anticipato dall’INPS per la nuova attività (una sorta di "ministipendio") per il giovane imprenditore :
- pari a 500 euro mensili
- per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) ;
il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate (vedi sotto).
Anche per tale beneficio si devono attendere ulteriori specificazioni dal decreto ministeriale e dal documento di istruzioni INPS nonché la clausola
che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea.
Neoimprenditori under 35 le risorse stanziate
La norma precisa i limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio.
In particolare,
- per il riconoscimento dell’esonero contributivo è previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024, a 39,5 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 53,7 milioni per l’anno 2027 e a 19,3 milioni per l’anno 2028.
- per il riconoscimento del bonus 500 euro è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,1 milioni per l’anno 2025, a 21,0 milioni per l’anno 2026, a 19,2 milioni per l’anno 2027 e a 6,9 milioni per l’anno 2028.
L ’INPS provvedera al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa totale circa 220 milioni di euro fornendo i risultati d al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e interrompera eventualmente l’accoglimento delle domande di accesso.
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Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del MLPS 40 -2023 contenente l'avviso sui termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento ad associazioni e fondazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
La scadenza delle domande è fissata al 10 giugno 2024
ATTENZIONE Con le domande vanno inviati i modelli allegati all'avviso i progetti di interventi di assistenza per i quali si richiede il contributo,
Di seguito vediamo i requisiti dei progetti e le modalità per fare domanda.
Contributi ETS per assistenza bambini oncologici
Il fondo finanziario era stato istituito dalla legge di bilancio 2019 e attuato con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, che ha definito il regolamento consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica
A partire dall'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento a regime di cinque milioni di euro annui per il Fondo bambini oncologici. Con il decreto legge 213 2023 il fondo è stato aumentato di 400 milioni.
Possono accedere alle risorse:
- Enti del terzo Settore
- costituiti in forma di associazione o Fondazione
- che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati
I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
- a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
- b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
- c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
- d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
- e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
- f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
- g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
- h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.
Contributi importo e modalità domanda
Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 251.770,00 né superiore ad € 1.007.080,00 nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.
I soggetti beneficiari devono presentare domanda di ammissione al finanziamento compilando i modelli allegati al decreto :
– Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
– Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
– Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);
– Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
– Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);
– Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
– Modello D (Scheda di progetto);
– Modello E (Piano finanziario).
La domanda deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip., all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2024
e dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “AVVISO N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI.DOMANDA DI FINANZIAMENTO ”. Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell’elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.
Contributi ETS per progetti assistenza: richieste di chiarimenti
Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine, quindi netro il 31 maggio 2024 potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all’indirizzo [email protected] riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2024 – QUESITO”. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.
Il Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni e le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx
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Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito
Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,
La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche sugli incentivi economici, apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023, che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.
Vedi qui i dettagli su CCNL in vigore .
Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC
Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024
Incremento degli Importi delle Prestazioni
Una delle novità illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.
Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati
Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.
Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno
Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.
Altre Prestazioni e Requisiti
Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:
- Staffetta generazionale: Supporto per i lavoratori che accettano una riduzione stabile dell’orario di lavoro in vista della pensione, promuovendo l’inserimento di personale più giovane.
- Riconversione e riqualificazione professionale: Sostegno per le attività di formazione con un aumento dell'importo per giornata/uomo da 80 a 90 euro dal 2024, per promuovere l'aggiornamento e l'adattabilità delle competenze dei lavoratori del settore.
TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C.
Prestazione
Vecchio Importo (fino al 2023)
Nuovo Importo (dal 2024)
Condizioni Specifiche
Assunzioni/Stabilizzazioni
2.500 € annui
3.500 € annui
Applicabile solo dal 1° gennaio 2024
Giovani disoccupati fino a 36 anni
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Età limite aumentata da 32 a 36 anni
Maggiorazione per assunzioni nel Sud
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1.000 €
Solo per assunzioni nella provincia di residenza
FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione
Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.
Il F.O.C.
Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato
Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.
Inoltre è previsto per i dirigenti il versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.
Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione
Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il
fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.
Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda».
Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.
Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove tecnologie.
Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti l’educazione finanziaria.
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Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso
L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di ricevere le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito e gestiti dall'istituto, anche se non risultino ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.
E' necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifica l'avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata da parte degli uffici competenti.
Si ricorda anche che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pagamento con riserva di ripetizione
L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione , potrà cioè essere oggetto di richiesta di restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.) nel caso in cui successivamente vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.
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Esonero contributivo IVS 2024: precisazioni per POS-AGRI
Con la circolare INPS n 11 /2024 precisa le istruzioni operative per i datori di lavoro per l'applicazione e la fruizione in Uniemens dell'esonero parziale sulla conrtibuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzioni imponibili inferiori alle soglie di
- 2.692 euro mensili : taglio del 6% e
- 1923 euro mensili : taglio del 7%.
L'istituto riconferma in sostanza le istruzioni già fornite per l'applicazione 2023 (v. paragrafo successivo per i dettagli) ovvero
- il taglio non si applica sulla tredicesima mensilità,(quindi gli importi retributivi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima.
- l'esonero contributivo non ha effetti sul calcolo dell'assegno pensionistico
- si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore in riferimento a i rapporti attivi nel 2024 . Quindi non puo riguardare competenze come ferie e permessi maturati in precedenza per rapporti di lavoro cessati;
- Il taglio del cuneo non essendo un beneficio per il datore di lavoro, non richiede il requisito del Durc
- è cumulabile con altri esoneri contributivi vigenti
Da segnalare la precisazione sul fatto che l'esonero è alternativo a quello previsto dalla stessa legge di bilancio 2024 per le lavoratrici con figli (articolo 1, commi 180-182), L.13/2023.
Il conguaglio può avvenire sia con i flussi di gennaio che di febbraio 2024 con gli stessi codici Uniemens :
- L094 per il taglio del 6%
- L098. per il taglio del 7%.
Esonero contributi IVS 2024 in agricoltura: chiarimenti
A seguito di alcune richieste pervenute sulla esposizione dell'esonero nel flusso Uniemens-PosAgri INPS sottolinea nel messaggio 1597 del 23 aprile 2024 che lo sgravio :
non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'importo che dà diritto all'applicazione
Per i datori di lavoro agricoli che applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l'esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive.
L'esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri deve essere, conseguentemente, effettuata con le seguenti modalità.
Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l'importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l'importo sul quale applicare l'esonero contributivo in trattazione.
Per eventuali correzioni dei flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un nuovo invio di flussi corretti va effettuato entro il 31 maggio 2024.
Misura e applicazione esonero contributivo 2023
INPS aveva fornito nella circolare 7 2023 le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Con messaggio 2974 del 10 agosto 2023 Inps ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al cumulo dell'esonero con altre agevolazioni, in particolare il contributo per le assunzioni di NEET (vedi paragrafo successivo ).
Si ricorda che lo sgravio è riconosciuto (con le stesse modalità previste per quello già previsto dalla legge di bilancio 2022 ) per tutti i mesi del 2023
- – nella misura di 2 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- – nella misura di 3 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
E' applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La misura non è sottoposta al regime De minimis sugli Aiuti di Stato.
La circolare precisa che lo sgravio va riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
Questo comporta che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi , in ragione della retribuzione effettivamente percepita.
L'istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.
DURATA
La norma prevede che la riduzione contributiva si applichi sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, quindi
- – nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
- in caso di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
Cumulo riduzioni contributive per NEET, apprendisti, lavoratrici madri 2023
Con il messaggio 2974 del 10 agosto 2023 INPS ha precisato che il taglio del cuneo contributivo non ha effetti di riduzione del beneficio per l'assunzione di giovani (under 30) introdotta dal decreto lavoro 48 2023
Il dubbio era stato sollevato dagli esperti del Sole 24 Ore
L'istituto specifica anche che l'esonero del 6/7% risulta cumulabile anche:
- con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 ma applicando in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Non si potrà fruire quindi di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
- Stesso criterio per i rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.