• Lavoro estero

    Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

    Inps ha ricapitolato le regole da applicare  per l'indennità di disoccupazione di lavoratori in caso di rientro da un Paese straniero nel messaggio 1398 2024 indirizzato alle proprie sedi territoriali, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti.

    Si fa riferimento alla legge 402/1975 che disciplina il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e viene richiamata la circolare INPS  106/2015 riguardante le domande di  disoccupazione per i lavoratori italiani che rimpatriano 

    • da Paesi  soggetti alla normativa  comunitaria (Paesi Ue, Stati See – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) o 
    • da uno Stato estero non convenzionato.

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni.

    Indennità di disoccupazione lavoratori italiani dopo lavoro all’estero

    Per i cittadini italiani che  dopo un periodo di i lavoro all'estero e rientrano in Italia in situazione di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale è prevista l'indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

    La prestazione decorre :

    • dal giorno del rimpatrio, se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l’impiego entro sette giorni dal rimpatrio; 
    • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata dichiarata tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.

     La durata massima  della prestazione è di 180 giorni e il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale.

    Disoccupazione dopo lavoro all’estero come fare domanda

    Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:

    1. essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
    2. avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

    La domanda di disoccupazione non è soggetta a prescrizione   Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno dodici mesi, di cui sette effettuati all’estero.

    La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, in alternativa si può fare la domanda tramite il contact center o agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Il termine ordinario per la risposta stabilito dalla legge 241/1990 è di  30 giorni

    Disoccupazione dopo lavoro in stati convenzionati con l’Italia

    In base all’articolo 64 del regolamento Ce 884/2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a sei mesi.

    disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).

    Se la persona non è in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.

    Il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati viene erogato quindi solo dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.

    Disoccupazione in stati non convenzionati: documenti necessari

    Per i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stati esteri privi di convenzione in tema di sicurezza sociale con l'Italia  resta confermato  quanto indicato nella circolare  INPS 106/2015.

    Nello specifico il cittadino italiano, in stato di disoccupazione e in possesso dei requisiti previsti ha diritto alla prestazione per  un massimo di 180 giorni. 

    Alla domanda non vanno allegati i modelli  U1 e U2, bensì una autocertificazione  attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

  • Lavoro Dipendente

    No al licenziamento per scioperi in nome della sicurezza

    La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024, si pronuncia in merito ad un licenziamento intimato a fronte di uno sciopero indetto da dei lavoratori per la tutela della loro sicurezza e incolumità.

    Licenziamento e diritto di sciopero: il caso

    Nel caso giunto al vaglio della Cassazione alcuni lavoratori avevano aderito ad uno sciopero e partecipato a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni  di sicurezza  aziendali e il  datore di lavoro aveva ritenuto che i danneggiamenti che ne erano seguiti costituissero giusta causa di licenziamento per abbandono del posto di lavoro.

     In appello i licenziamenti venivano giudicati illegittimi  per mancanza di prove sulle responsabilità individuali dei dipendenti licenziati  con conseguente annullamento  e obbligo di reintegra . 

    Veniva anche accertato che una delle motivazioni dello sciopero era  collegata alla richiesta di  trasferimento di un lavoratore  responsabile di aggressione e e di aver portato un arma sul luogo di lavoro , che l'azienda aveva respinto.

    I giudici di merito avevano affermato che  la richiesta sindacale di allontanamento del  lavoratore  è prevista dell'art. 2087 c.c. e che i datore di lavoro  non puo valutare le motivazioni di uno sciopero  ma solo le modalità con cui si realizza  veniva escluse violazioni in quanto di danneggiamenti non avevano riguardato la capacità produttiva dell'azienda ma  solo alcuni beni di produzione aziendale.

    La sentenza: il datore di lavoro non ha voce sulle motivazioni dello sciopero

    Nella sentenza la Cassazione  richiama l'art. 40 Cost sul diritto di sciopero che è attribuito ai lavoratori e precisa, vista la mancata realizzazione di una precisa   disciplina legislativa  in materia, che , in linea generale,  

    •     lo sciopero consiste in un'astensione dal lavoro  decisa dai lavoratori  per la tutela di  qualsiasi interesse collettivo  che incida  sui rapporti di lavoro;
    •      sono vietate le forme di attuazione con  modalità delittuose, cioè  lesive dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. 
    •     non sono rilevanti  le valutazioni sulla fondatezza delle ragioni  né la mancanza di preavviso 
    •     è costitutivo dello sciopero il fatto di creare un danno al datore di lavoro   ed è illegittimo solo il comportamento che  pregiudichi irreparabilmente la capacità produttiva dell'azienda.

    Nello specifico la Corte considera  legittima la  richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro a fronte di comportamenti pericolosi del soggetto che si chiedeva di allontanare e giudica non rilevanti i danni prodotti dalla manifestazione in quanto non lesivi della produttività aziendale.

    Ha confermato in oltre la valutazione del giudizio di merito  in relazione alle mancate prove sulle responsabilità individuali dei lavoratori per cui  respinge il ricorso dell'azienda in quanto  i licenziamenti impartiti come punizione collettiva per l'esercizio del diritto di sciopero in assenza di giusta causa o giustificato motivo risultano illegittimi.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione

    Inps ha pubblicato nel  messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione  e ll modello di richiesta di  convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli  Enti Bilaterali, Fondi, Casse da  parte dei  datori di lavoro  ai fini del  finanziamento degli stessi enti.

    L'adesione  ha durata fino al 2026.

    Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione    e a questo proposito chiarisce  le modalità di addebito  delle trattenute e le modalità di richiesta.

    Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento

    •  per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente  all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività 
    •   per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
    • nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie  saranno valutate ai fini della revisione dei costi 
    • Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni. 
    • L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.

    L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa ,  attraverso la procedura DURC on line 

    Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione

    La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla  sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate  con una specifica circolare attuativa.

    La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

    Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati  potranno inviare istanza  con  il modello allegato al  messaggio (Allegato n. 2) :

    • alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni  al seguente indirizzo PEC: [email protected]  e anche  per conoscenza, 
    • alla seguente casella e-mail: [email protected].

    Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data  del  messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.

  • Contributi Previdenziali

    Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale

    La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale  rappresenta un punto  significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni  previdenziali.

     In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale  della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.

    La questione al vaglio della Corte Costituzionale

    La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023  dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede  esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione,  per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e  architetti, che non potessero iscriversi alla propria  Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6  e   quindi obbligati alla Gestione separata  INPS.

     Veniva  illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente,   per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva  

    La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344)  aveva statuito che  gli ingegneri e gli architetti,  iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria  per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria,  fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS

    Con sentenza n. 238 del 2022  la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità  «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».

    La cassazione nel rimettere alla Consulta  evidenzia  che anche  per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa,  possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.

    Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta

    La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.

    La Corte ha considerato  dunque ingiusta  la  situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS)   e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali  potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.

  • Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti sul potere di disposizione

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024 affronta una questione di grande rilevanza per i datori di lavoro , focalizzandosi sulle prerogative degli ispettori del lavoro. Inoltre sottolinea   le conseguenze dell'inosservanza di tali richieste confermando una precedente interpretazione dell'Ispettorato stesso . La decisione chiarisce alcuni  aspetti fondamentali riguardo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004

    Il caso  analizzato dal Consiglio 

    Il caso specifico trattato nella sentenza riguarda un contenzioso tra l'Ispettorato del Lavoro e il Patronato Inas Cisl, relativo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004. Il nucleo della controversia si concentra sull'emissione di un "provvedimento di disposizione" da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, il quale ha richiesto al Patronato Inas Cisl di rivedere l'inquadramento di alcuni dipendenti, considerato non conforme alle disposizioni contrattuali vigenti.

    Il Patronato Inas Cisl ha impugnato il provvedimento per vari motivi, tra cui la presunta illegittimità dello stesso per essere stato emesso oltre il termine massimo previsto dalla legge, la mancanza di una motivazione adeguata e l'assenza di una precisa indicazione delle fonti di prova che giustificassero la decisione degli ispettori. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Patronato, escludendo che l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante rientrasse tra le irregolarità che potevano essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione previsto dall'art. 14.

    Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato la decisione del TAR, sostenendo che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro si estende anche alle violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa interpretazione amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'art. 14, riconoscendo agli ispettori la capacità di intervenire in una varietà più ampia di irregolarità relative al lavoro e alla legislazione sociale, purché non già soggette a sanzioni penali o amministrative.

    Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 14 alle violazioni dei CCNL, la sentenza ha poi confermato l'esito del TAR, ma con diversa motivazione, basata sulla mancanza di adeguata motivazione e insufficiente istruttoria del provvedimento impugnato. In sostanza, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 14, ha comunque ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di disposizione non fosse stato adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria idonea, portando alla conferma dell'annullamento dello stesso.

    Potere degli ispettori e sanzioni amministrative 

    La sentenza ricorda che gli ispettori hanno il potere di emettere un "provvedimento di disposizione", immediatamente esecutivo, per richiedere ai datori di lavoro di conformarsi alle normative contrattuali. Questo potere si estende a tutti i casi di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative, inclusa l'applicazione errata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

    ATTENZIONE La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 scatta solo se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento ispettivo. Quindi, non è l'irregolarità in sé a essere sanzionata, ma la mancata conformità alle disposizioni dell'ispettore.

    La novità nell'interpretazione del Consiglio di Stato sta nel fatto che il potere di disposizione degli ispettori include anche le violazioni dei CCNL,  superando  la precedente decisione del TAR che aveva limitato l'ambito di applicazione . La sentenza sottolinea l'importanza della piena ed effettiva applicazione dei CCNL, evidenziando la rilevanza pubblicistica di queste norme.

    Questo implica che  i datori di lavoro devono attenersi strettamente alle disposizioni degli ispettori del lavoro. La mancata impugnazione di un provvedimento di disposizione rende definitivo l'accertamento delle irregolarità, limitando così le possibilità di contestazione in fase successiva.

    Viene rimarcata infine la necessita dell''adeguatezza della motivazione e della istruttoria sottostante alcuni provvedimenti, evidenziando l'importanza di una base istruttoria solida e di una motivazione chiara per garantire la legittimità degli atti ispettivi.

    La nota dell'ispettorato 4539/2020 sul potere di disposizione

    L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha  fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato dal Decreto legge 76/2020  che sostituiva il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

    Facendo seguito alla prima circolare sul tema , n. 5 2020, l'ispettorato raccomandava che la disposizione dell'ispettore  sia basata su  una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento,  per garantire al lavoratore una effettiva tutela.

    La disposizione va evitata comunque nei casi in cui  anche se consentita, possa determinare  effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

    La nota specifica che  il potere di disposizione  si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni  penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

    Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di  obblighi contrattuali  , secondo la nota va fatto riferimento non solo al  Ccnl  di settore ma anche  a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro  v. circolare INL n. 5/2020) . 

    Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento  alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020)   fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato.

     La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione

    L’adozione della disposizione  va invece esclusa nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti

  • Formazione e Tirocini

    Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione

    E' stato pubblicato  il 6 aprile 2024  sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo  Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione  del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata  per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi . 

    La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023,   per  raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  è il maggiore   coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.

    Le novità del Piano nuove competenze 2024

    A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85,  e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio  dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

    Il documento pubblicato descrive  il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU. 

    Questo piano si propone  in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.

    I principali aspetti del piano includono:

    • Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
    • Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità.  Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
    • Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.

  • Lavoro Occasionale

    Comunicazione lavoro occasionale: guida completa

    Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto  diventare l'unica  modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

    L'ispettorato  aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022  ma ha poi  comunicato  che  la modalità via mail  potrà ancora essere utilizzata  anche  dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)

    Di seguito ricordiamo le regole principali,  le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.

    Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale

    Il nuovo obbligo  interessa:

    1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

    Sono quindi  esclusi:

    • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
    • le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

    I  tempi della comunicazione in prima applicazione

    L'obbligo riguarda 

    1. i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima,  quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,   per i  quali  la comunicazione andava  inviata entro il 18 gennaio 2022.
    2. gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

    In sintesi:

    comunicazione entro il  18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione
    collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
    collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell'11.1.2022

    Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

    Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

     Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :

    1. sia tramite  il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
    2. sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
      di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (
      v.  QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.

    Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

    In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre  necessariamente indicare 

    • dati del committente e del prestatore;
    • luogo della prestazione;
    • sintetica descrizione dell’attività;
    • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
    • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

    Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

    ATTENZIONE La nota INL  del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di  scegliere tre distinte ipotesi:

    •  entro 7 giorni,
    •  entro 15 giorni ed 
    • entro 30 giorni.

    Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario  effettuare una nuova comunicazione.

    Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano

     Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni 

     I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.

    Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.

    Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.

    Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

    1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected]
    2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.

    Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

    Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

    Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.

    FAQ: casi particolari

     Nella  nota n. 109 2022   l'ispettorato  ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori,   specificando ad esempio che:

    • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
    •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale 
    • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo 
    • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva 
    • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
    • ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
    • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

    Casi particolari di soggetti obbligati 

    Con la nota 393 del 1 marzo 2022   l'ispettorato  ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:

    • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
    • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

    Escluse invece:

    • le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
    • prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
    • lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
    • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

    Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

     In caso di utilizzo di piattaforma digitale  per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

    No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021.

    Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli

    L'Ispettorato informa  nella nota del 22.4.2022, che  dal momento di  rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità,  che rappresenta  effettivamente un utile strumento di monitoraggio   nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di  malfunzionamento del sistema o per  oggettive difficoltà del committente,   l'ispettorato  ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica  sopraindicate . 

    Viene precisato però  che   le  eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente   nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.