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Studi dentistici: regolamento sospensione dell’attività
In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il nuovo Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
In particolare, il provvedimento chiarisce le procedure di accertamento, vigilanza e sospensione, dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario.
Requisiti per l'autorizzazione alle attività sanitarie odontoiatriche
Come noto l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che l''esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente:
- a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti e
- alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti
ATTENZIONE Per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti (odontoiatra iscritto all'albo) che svolga tale funzione in una sola struttura.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione delle attivita' della struttura, per la quale viene emanato ora il regolamento attuativo . Viene chiarito che le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalita' , fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nel decreto.
La procedura di sospensione e riavvio attività odontoiatriche
Si specifica innanzitutto che ciascuna regione deve individuare l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e che
- Le strutture autorizzate all'esercizio di attivita' devono inviare o con cadenza almeno quinquennale a tale ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153,
- 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
- Comunque l'amministrazione competente puo accertare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti anche su richiesta dell'ASL territoriale
Le modalità di sospensione attivita sono le seguenti:
- In caso di accertate violazioni l'amministrazione emette diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni
- il soggetto destinatario di diffida puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e deve nominare immediatamente un direttore sanitario provvisorio
- In assenza di adempimenti correttivi viene disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause
- Per la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva autorizzazione regionale.
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Contributi volontari agricoltura 2023: le istruzioni
Con la Circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2023.
Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che i lavoratori interessati sono.
- lavoratori agricoli dipendenti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Aliquote lavoratori dipendenti agricoltura
Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono determinate come segue:
Autorizzati entro il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
0,003679
Quota Pensione
29,79%
0,996321
Totale IVS
29,90%
1,000000
Autorizzati dal
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
0,11%
0,003679
29,59%
0,996321
29,90%
1,000000
Contributi volontari lavoro autonomo agricoltura
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale, come segue:
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
22,00% RM
Addizionale
legge n. 233/90
2,00% RM
Addizionale
legge n. 160/75
(€ 0,69 x 3)
Contributo
Totale
1°
Fino a
€ 254,16
€ 235,11
€ 55,92
€ 5,09
€ 2,25
€63,26 *
2°
Oltre
€ 235,11
Fino a
€ 313,48
€ 296,52
€ 65,24
€ 5,94
€ 2,25
€ 73,43 *
3°
Oltre
€ 313,48
Fino a
€ 391,85
€ 381,24
€ 83,88
€ 7,63
€ 2,25
€93,76
4°
Oltre € 391,85
€ 465,96
€ 102,52
€ 9,32
€ 2,25
€104,09
*L'istituto ricorda che la contribuzione minima è fissata a
- € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi volontari OTI
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente, pari a 29,70%.
PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le aliquote contributive riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.
Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2023)
Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).
La circolare precisa in questo caso che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ).
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Alluvione e sospensione versamenti INAIL: domande dal 25.7
Con la circolare 33 del 24 luglio INAIL fornisce le indicazioni operative relative alla sospensione degli adempimenti INAIL istituita dal Governo con decreto legge 61 2023 a seguito della dichiarazione di stato di emergenza per i territori colpiti da alluvione in Emilia Romagna Toscana e Marche (In allegato al decreto l'elenco dei territori interessati) .
Si tratta in particolare delle istruzioni riferite alla sospensione dal 1 maggio al 31 agosto 2023 di:
- adempimenti amministrativi
- versamenti dei premi,
- notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione,
- pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative,
vengono chiariti inoltre gli aspetti relativi al Durc on line.
Vediamo le principali indicazioni illustrate dall'INAIL.
Sospensione adempimenti INAIL: destinatari
Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, nello specifico:
- datori di lavoro privati e
- lavoratori autonomi
- regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
ATTENZIONE : Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.
Si precisa che in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti
Sono sospesi per l’intero periodo anche :
- i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori,
- gli adempimenti dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati
Sospensione versamenti INAIL: come fare domanda
Ricadono nel periodo di sospensione
- seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio in quattro rate
- premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne , e
- rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie in corso alla data del 1° maggio 2023.
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare domanda ntro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione
sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:
✓ codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi
✓ codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi o
✓ codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi
Ripresa della riscossione dei premi: modello F24
i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
- i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie devono essere riavviati dal 1° settembre 2023
- le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente all arata in scadenza nello stesso mese.
Per i versamenti sospesi nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi va indicato il numero di riferimento "999269".
Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione.
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ISEE Università 2023/24: soglie in aumento nel decreto ministeriale
La soglia di riduzione o esenzione dalle tasse universitarie è ancora molto bassa e pochi studenti hanno diritto. Lo comunica il rapporto ANVUR
(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ) sulla situazione in Italia pubblicato il 25 giugno scorso . I dati presi in considerazione si fermano in realtà al 2022 e sono piuttosto preoccupanti, vista anche la costante fuga di cervelli dal nostro Paese.
Si segnala che il Ministero dell'università per il prossimo anno accademico ha preso in considerazione la necessità di migliorare il diritto allo studio e previsto un adeguamento delle soglie ISEE Università alla recente impennata dell'inflazione (+8,1%) portando il limite minimo a circa 26mila euro.
Il decreto direttoriale MUR datato febbraio 2023 ma pubblicato sul sito istituzionale solo a luglio, vista la variazione media annua 2022 dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +8,1 per cento e in considerazione della necessità delle università di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti della formazione superiore per l’anno accademico 2023/2024;
decreta che i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.m. n. 1320/2021 per l’anno accademico 2023/2024 sono cosi definiti:
- – limite massimo ISEE: euro 26.306,25
- – limite massimo ISPE: euro 57.187,53
Dal rapporto ANVUR 2022 si evidenzia che nel periodo corrispondente alla pandemia Covid nel quale si era registrato un rialzo della soglia dell'ISEE ai fini dell'accesso all'università:
- con il ministro Manfredi il limite era passato dai 13mila euro decisi nel 2017 a 20mila euro.
- con la ministra Cristina Messa,la soglia è stata aumentata a 22mila euro
Dopo la decisione ministeriale descritta sopra la parola passa ora ai singoli atenei che data l'autonomia accordata e sulla base dei loro bilanci possono eventualmente innalzare ulteriormente l'asticella al di sotto della quale gli studenti potranno godere di agevolazioni sia relativamente al contributo di iscrizione sia ad altri aspetti, come la precedenza nell' accesso a mense e posti letto.
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Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoli
Inps ha fornito con la circolare 66 del 20 luglio 2023 le istruzioni sulle nuove modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori marittimi a seguito della sentenza della corte costituzionale 224 2022, in particolare sulla neutralizzazione dei periodi di prolungamento che abbiano effetti negativi sugli importi (articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413).
Contributi marittimi e impoverimento pensione: la decisione della Consulta
La Consulta confermando una decisione precedente ha dichiarato l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducono in un danno e producono l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto”.
Si ricorda che la norma si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Nella sentenza la Corte riafferma che “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
Pensione marittimi: istruzioni per neutralizzazione periodi sfavorevoli
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Le pensioni interessate sono:
- quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo
- quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva
ovvero
- – pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
- – pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
- – pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.
L'istituto precisa che per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza con esito negativo per l’assicurato.
La pensione rideterminata sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti,di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.
Viene anche comunicato che in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definit gli uffici teritoriali verificheranno se sussistono i presupposti per il riesame d'ufficio in autotutela
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INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE
L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato l’Accordo firmato con il Ministero della Salute in materia di rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .
Si tratta in particolare dei costi che rimborsa Inail , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 , relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .
Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
A questo fine l’INAIL e il Ministero della Salute convengono di definire le modalità operative indicate nell'accordo al fine di regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.
Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione
rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere
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Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF
Il requisito della iscrizione all'aire non è più tassativo per l'accesso al regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023
Si ricorda che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
La stessa interpretazione era stata data in un caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello.
Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli forniti dal Ministero e dall'Agenzia
Regime impatriati e iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023
Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .
Veniva quindi chiesto di chiarire l’ambito di applicazione del quadro normativo con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione all’AIRE.
La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
- residenti all’estero (AIRE) ovvero
- sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
La modifica intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale ma le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
- non sono stati iscritti all’AIRE;
- sono cittadini extra-comunitari
anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Proroga regime impatriati negata senza precedente iscrizione all'AIRE
Si ricorda che il concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da una cittadina italiana (tale solo dal 2018,) che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .
Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.
L'Istante ha oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Chiedeva quindi la possibilità di fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026, considerato che:
- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l' Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, e
- ha una figlia minorenne a carico.
Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.
Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:
– coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.