• Amministrazione e Controllo

    Trattamento di fine mandato: le condizioni per la deducibilità

       

     La Cassazione conferma l'orientamento  restrittivo sulle possibilità di deduzione del trattato di fine mandato all'amministratore nella Ordinanza 18445 del 10 luglio 2023.

    Il caso riguardava una verifica ispettiva a una SRL relativamente ai  periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base della quale  l’Agenzia notificava3 avvisi di accertamento : 

    1.  avviso di accertamento xxx,  con il quale, riprendeva a  tassazione oneri riguardanti agevolazione ambientale (ex art.  6 legge 23 dicembre 2000, n. 388) riteneva utilizzati impropriamente, per un importo di € 1.151.515,00, 
    2.  avviso di accertamento  zzz con il quale, riprendeva a tassazione l’importo di € 2.070.699,07,  quale accantonamento per il trattamento di fine mandato (TFM) non deducibile, accertando un reddito complessivo di €  2.995.997,00,e liquidando una maggiore imposta in € 569.442,00 per IRES ed € 80.757,00 per IRAP, irrogando sanzioni per complessivi € 650.199,00; 
    3.   accertamento   yyy con il quale venivano ripresi a tassazione altri costi  non deducibile ai sensi  degli artt. 105 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  per operazioni imponibili non fatturate e non dichiarate; costi non deducibili in quanto  non documentati; costi non deducibili in quanto non inerenti .

    Il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano   veniva rigettato e anche la  Commissione tributaria regionale della Lombardia,  confermava la legittimità   dell'avviso  relativo alla deducibilità degli accantonamenti ai fini del trattamento di fine mandato (TFM).

    Nel ricorso in cassazione la ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata era incomprensibile ed illogica, in  quanto, da un lato, affermava – con riferimento agli  accantonamenti di fondi per il trattamento di fine mandato –  che  si trattava  di costi non deducibili, e, dall’altro, concludeva per la parziale deducibilità degli stessi.  

    In particolare,   sottolinea che la corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado, aveva implicitamente legittimato l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2120 cod. civ., come richiamato dall’art. 105, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, affermando la deducibilità dal reddito della società dell’accantonamento ai fini del trattamento di  fine rapporto per una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno diviso per 13,5, 

    L'orientamento della Cassazione sulla deducibilità del TFM 

    Nell'ordinanza la Cassazione conferma le conclusioni della Commissione regionale   la cui sentenza appare  motivata, ed in ogni caso la deducibilità degli accantonamenti è stata esclusa, indipendentemente dal profilo della  incongruità, ma soltanto in considerazione della non  sussumibilità di tali accantonamenti nelle fattispecie di cui  all’art. 105 d.P.R. n. 917/1986.

    Precisa infatti "Per ormai consolidata giurisprudenza, l'art. 105, comma 4, opera un rinvio "pieno" all'art. 17, comma 1,  lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della  categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità,  ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione,

    nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi  accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di   data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. 19 agosto  2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368)". 

     Ricorda inoltre che sotto il profilo civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell'assemblea, che, ai sensi dell'articolo 2389 cod.  civ., è l'unica a poterlo determinare. 

    In  assenza di un  espresso atto assembleare  sul diritto e  sull'ammontare del compenso, di data certa anteriore  all'inizio del rapporto,  l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile  SOLO nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato  (ossia per cassa). 

    In tal senso, la Cassazione richiama anche  l'orientamento  consolidato sia dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzioni  n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017), sia della giurisprudenza di legittimità  (cfr., tra le altre, Cass. 3 marzo 2021, n. 5763;Cass. 20 febbraio 2020 n. 4400; Cass. n. 17367/ 2020).

    Viene anche sottolineato che  il ricorso non contesta che l’attribuzione del  TFM all’amministratore sia avvenuta coevamente alla sua  nomina, essendo entrambe avvenute nell’assemblea del 2  luglio 2001, ragion per cui non vi è un atto avente data certa  anteriore alla nomina medesima, anzi essendo stato  l'amministratore dimissionario e  immediatamente rinominato,  l’attribuzione del TFM in questo caso , è stata addirittura successiva all’inizio del rapporto.

  • Pensioni

    Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale

        

    E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione  sul INPS   che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale  nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna

     L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  finanziato dal  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane 

    L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023  .

     Il nuovo  “assistente virtuale” al motore di ricerca   sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto  può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche  a  domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o  sua quale sia  la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo  come l’età od il numero di figli a carico.

    Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono  via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle  date " per iscritte nelle FAQ ordinarie 

    Il messaggio precisa infatti  che in questo modo l’Assistente:

    •  supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
    • instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
    •  risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
    • •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti  e  di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.

    Assistenza online per Opzione donna

    In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte 

    • sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione 
    •  che sulle procedure operative.

    A seguire, una volta terminata la sperimentazione  il servizio risponderà anche su altre prestazioni.

    Viene  sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro part time: ok al corso di formazione oltre l’orario

    La corte di Cassazione ha affermato nella sentenza 20259 del  14 luglio  2023 che anche il dipendente in orario part time ha l'obbligo di frequenza dei corsi sulla sicurezza pena il licenziamento.  Nell'orario di lavoro infatti vanno conteggiate le ore di possibile  lavoro supplementare previste dal contratto applicato. Di seguito vediamo in dettaglio il caso e le motivazioni  dell'interpretazione ampia  della Suprema Corte sulla normativa applicabile

    Licenziamento per mancata formazione del dipendente con contratto a tempo parziale 

    un dipendente a tempo parziale di s.p.a. è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo motivato con la impossibilità per la società datrice di  lavoro avvalersi della  sua prestazione in quanto  il dipendente aveva rifiutato di  completare il corso di formazione sulla sicurezza di lavoro  . Si trattava di 4 ore residue  per le quali il lavoratore aveva rifiutato  per sei volte di completare la partecipazione al corso  anche in orari concordati tra le parti . Il suo ricorso contro  il licenziamento in cui adduceva la motivazione ritorsiva da parte delle società,   veniva accolto dal tribunale e respinto invece dalla Corte  di appello la quale ha ritenuto che il lavoratore fosse tenuto all'effettuazione della formazione nell'orario a tal fine stabilito dalla società, come prestazione di lavoro  straordinario, esigibile dalla società.

    Il dipendente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza sostenendo che la normativa  prescrive che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro, oltre  che senza oneri economici a carico dei lavorator  ,e  implica, in ipotesi di lavoro a tempo parziale, la necessità dell'espletamento dei corsi di formazione in orario corrispondente  all'orario contrattuale , il quale nello specifico prevedeva  una prestazione  di 20 ore settimanali su cinque giorni alla settimana, dalle ore 6.00 alle ore 10, in  modo fisso e senza clausole di flessibilità. Il ricorso specificava che il d. Igs. n. 81/2015,  consente il potere datoriale di variazione dell'orario solo con le modalità e alle condizioni previste dalla  contrattazione collettiva (d. Igs. n. 61/2000) e regola con rigore anche il ricorso al lavoro supplementare

    Il ricorso affermava  inoltre che costituiva onere della società dimostrare sia la impossibilità di effettuazione dei corsi di formazione in orario corrispondente all'orario  di lavoro del dipendente, sia la «intollerabilità» per la società del periodo di. assenza, inferiore all'anno dal rientro, determinato dalla mancata ammissione al lavoro   per non avere il dipendente completato il prescritto iter formativo, sia la concreta  rilevanza di tale assenza, a fronte di una società con migliaia di lavoratori, rispetto alle mansioni semplici  di pulitore quale era il ricorrente.

    Orario supplementare nel contratto part time: la decisione della Cassazione 

     La Cassazione nella sentenza precisa che  il licenziamento è legittimo in quanto è preponderante   l'obbligo per il soggetto datore di. assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza, è previsto dal  d. Igs. 81/2008, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. In particolare , il comma 12  stabilisce che "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".

    Per quanto riguarda il  lavoratore a tempo parziale la norma chiede di verificare se la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro debba necessariamente essere impartita in orario 

    corrispondente a quello concordato tra le parti in sede di contratto o anche u, successivamente, o, invece, ed in che limiti, possa avvenire in orario non coincidente  con la normale articolazione oraria della prestazione.

    Il collegio ha ritenuto che il  dato testuale dell'art. 37, comma 12, d. Igs. n. 81/2008,  si limita a stabilire che la formazione debba avvenire "durante l'orario di lavoro", senza ulteriori  specificazioni .

    Facendo  riferimento all'art. 1, comma 2 I. n. 66/2003 , gli ermellini affermano che  l'orario di lavoro è "qualsiasi periodo in cui il  lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" e che si puo trattare anch di attività prestata in orario eccedente a quello ordinario o  "normale",  fermo restando l'applicazione delle prescritte   maggiorazioni della retribuzione 

    La Cassazione aggiunge inoltre  una considerazione di ordine generale che   scaturisce dalla rilevanza, anche  costituzionale,  della ratio di tutela del bene "sicurezza" e del bene "salute" sui luoghi di lavoro del d. Igs. n. 81/2015. La necessità per il dipendente un'adeguata formazione è indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma  della intera comunità dei lavoratori nonché dei terzi che vengano in contatto con  l'ambiente di lavoro per cui  la pretesa del ricorrente è giudicata meno rilevante e sarebbe irragionevole una lettura rigida della normativa quale quella presentata dal lavoratore.

    Necessario  quindi intendere l' espressione "orario di lavoro", come  comprensiva anche dell'orario relativo a prestazioni esigibili :

    • al di fuori dell'orario di  lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e
    • al di fuori  di quello concordato, (ovvero il lavoro supplementare) per i lavoratori a tempo parziale.

    Va quindi verificato il  limite di esigibilità della prestazione di lavoro in orario  diverso da quello concordato con il dipendente a tempo parziale,  che la  disciplina nel DLgs. 81/2015,  art. 6 comma 2 p statuisce in  misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali 

    Nel caso di specie le 4 ore richieste  rispetto alle 20 ore settimanali del contratto  sarebbero  perfettamente rientrate nel limite del 25% .

    Per questi motivi la Suprema corte conferma la sentenza di merito sulla legittimità del licenziamento intervenuto.

  • Lavoro Autonomo

    Versamenti INPS Artigiani, Commercianti, Gestione separata al 20 luglio

     La proroga disposta  dalla legge di conversione del decreto Omnibus 51 2023  per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per i contribuenti soggetti agli ISA  vale anche per i contributi INPS.

    In particolare  la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti :

    • dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, 
    • dai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

     eccedenti i minimi contributivi 

    • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2023 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
    • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

    ma SOLO per coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi  forfettari  “minimi” e  coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

    Si ricorda che la proroga prevede anche la possibilità di versamento entro il 31 luglio  con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo commisurato  in ragione dei giorni di ritardo.

    In merito  va ancora sottolineato che il termine potrebbe subire una ulteriore dilazione, a seguito delle richieste degli operatori  professionali  e intermediari che hanno avanzato al Governo la proposta di proroga al 20 agosto, in considerazione del ritardo nel rilascio dei modelli e delle complesse circolari di istruzioni.

     Il Governo  con un ordine del giorno in Parlamento firmato da rappresentanti della maggioranza  pochi giorni fa ha garantito attenzione alla richiesta per cui si attende conferma  quanto prima, forse con un semplice comunicato MEF.

    Leggi anche IRPEF 2023 chiesta la proroga al 20 agosto con maggiorazione dello  0,40%

  • Inail

    Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro

    La sicurezza   e la gestione delle alte temperature  nei luoghi di lavoro  , quanto mai di attualità possono essere un problema non banale. Sempre piu spesso infatti i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.  

    Sull'argomento inail ha messo a disposizione sul proprio sito un  vademecum  dedicato a lavoratori, datori di lavoro e  responsabili  salute e sicurezza,  con una serie di strumenti che  approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie 

    Scheda sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto   dal Centro studi INAIL con la  collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).

    Rischio calore quali sono le conseguenze?

    Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:

    • i crampi,
    •  la dermatite da sudore,
    •  gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache

    Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come 

    • malattie della tiroide,
    •  l’obesità
    •  l’asma e la bronchite cronica,
    •  il diabete e le patologie cardiovascolari.

    Rischio caldo: cosa deve fare il  datore di lavoro

    I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche  diminuire i rischi,  in primo luogo scegliendo  una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.

    Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento

    La guida sottolinea l’importanza  delle misure generali che sono 

    • l’idratazione, 
    • l' abbigliamento adeguato, 
    • la riorganizzazione dei turni di lavoro e 
    • la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.

    Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

     Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come:

     il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:

    1.  Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00. 
    2. La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i  cinque giorni successivi  i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.

    Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate

    Sito Worklimate

  • Riforma fiscale

    Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale

    Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera  e passa ora all'esame del Senato. 

    Una delle principali novità  riguarda  la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione  del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di  progressività .

    Vedi qui il testo integrale del DDL 

    Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui  i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.

    A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.

    Ecco in sintesi  testo di legge  dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)

    Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente

    Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali,  dispone la revisione e la graduale  riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella  prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica . 

    Altro criterio generale è il  riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei  crediti d’imposta, tenendo conto  in particolare di 

    •  composizione del nucleo familiare, in particolare  la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
    • tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
    • salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio  
    •  favorire la stipula di assicurazioni aventi  per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato 
    •  a misure volte a favorire lo  stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il  trentesimo anno di età;

    Leggi anche Busta paga 2023 aliquote Irpef e detrazioni.

    Sugli obiettivi sopracitati  si può ipotizzare  dunque che i decreti attuativi  della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle  già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani,  i bonus edilizi  o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i  criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni  riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile ,  salvaguardando  le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax  ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa  limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione,   a:

    •  retribuzioni corrisposte a titolo di  straordinario  
    • di tredicesima mensilità
    •  premi di produttività. 

    Detrazioni progressive redditi da lavoro

    Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la  componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare  l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da  applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da  lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si  applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei  fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi). 

    Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire  il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione  dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si  cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione

    Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o  da lavoro autonomo,infatti  deriva la  cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione.  Questa sioglia di reddito ,  come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di  contribuenti: è pari a 

    • circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
    •  circa  8.130 per i pensionati, 
    • a 4.800 per i lavoratori autonomi. 

    Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia  monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali  regionale e comunale;

    Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente

    La legge delega  intende inoltre  consentire la deduzione dal reddito di lavoro  dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese  sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica  e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del  reddito.  Questo non succede per il  reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )

    Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti 

    La legge delega  introduce anche  la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di  categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza  dal reddito complessivo.

    Da sottolineare infine che il testo  prevede  la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime  sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto,  per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa,  arti o professioni.

    Sulla flat tax già in vigore  leggi anche l'articolo  Flat tax incrementale 2023  le regole nella circolare 18E

  • Lavoro Dipendente

    Retribuzione ferie: spettano anche le indennità di mansione

    Gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie. Questo quanto afferma la sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023.

    In particolare il caso riguardava un gruppo di dipendenti  per i quali il datore di lavoro aveva sospeso la corresponsione degli elementi retributivi connessi a specifiche mansioni  nell'intento di evitare la fruizione delle ferie. Vediamo piu in dettaglio .

    Alcuni dipendenti di una srl  avevano proposto ricorso per il mancato computo  nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per:

    • indennità di condotta ed 
    • indennità di riserva 

    previsti dall'art. 54 del contratto aziendale La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale  evidenziando o che i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova che su di loro incombeva depositando con il ricorso di primo grado le buste paga, i contratti collettivi e conteggi analitici delle somme chieste.

    Quindi ha ricordato che la giurisprudenza della Cassazione nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".

    Era stato anche verificato che la retribuzione erogata dalla società durante il periodo di ferie comprendeva la  parte fissa prevista dall'art. 48.1.1. del c.c.a. e l'indennità di turno di cui all'art. 48.1.2. dello stesso contratto, mentre ne erano esclusi gli altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, e segnatamente l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività di condotta e riserva e previste dal c.c.n.l. come lavoro effettivo

    E' stato ritenuto inoltre che i compensi rientrassero tutti nella base di calcolo della retribuzione da erogare durante le ferie, alla luce di quanto disposto dal c.c.n.l

    Inoltre,  sulla  corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata imperativamente dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Corte di appello ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie ed in tale prospettiva ha accertato che una diminuzione tra il 13,50% ed il 19% è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.

     Ha escluso poi che i compensi per attività di condotta e di riserva fossero stati incorporati nella voce premiale "patto di competitività" essendo le relative voci tutte distintamente presenti nelle buste paga depositate.

    Infine, la Corte ha escluso che le somme chieste fossero prescritte evidenziando che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.

    La Corte di Cassazione a sua volta  ribadisce, come già in passato, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). 7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).

    Ricorda anche che "le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicchè non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme.

    Respinge quindi il ricorso della società, confermando  la sentenza della Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.