• Lavoro Occasionale

    Comunicazione lavoro occasionale: guida completa

    Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto  diventare l'unica  modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

    L'ispettorato  aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022  ma ha poi  comunicato  che  la modalità via mail  potrà ancora essere utilizzata  anche  dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)

    Di seguito ricordiamo le regole principali,  le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.

    Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale

    Il nuovo obbligo  interessa:

    1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

    Sono quindi  esclusi:

    • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
    • le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

    I  tempi della comunicazione in prima applicazione

    L'obbligo riguarda 

    1. i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima,  quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,   per i  quali  la comunicazione andava  inviata entro il 18 gennaio 2022.
    2. gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

    In sintesi:

    comunicazione entro il  18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione
    collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
    collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell'11.1.2022

    Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

    Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

     Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :

    1. sia tramite  il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
    2. sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
      di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (
      v.  QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.

    Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

    In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre  necessariamente indicare 

    • dati del committente e del prestatore;
    • luogo della prestazione;
    • sintetica descrizione dell’attività;
    • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
    • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

    Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

    ATTENZIONE La nota INL  del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di  scegliere tre distinte ipotesi:

    •  entro 7 giorni,
    •  entro 15 giorni ed 
    • entro 30 giorni.

    Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario  effettuare una nuova comunicazione.

    Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano

     Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni 

     I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.

    Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.

    Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.

    Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

    1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected]
    2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.

    Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

    Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

    Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.

    FAQ: casi particolari

     Nella  nota n. 109 2022   l'ispettorato  ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori,   specificando ad esempio che:

    • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
    •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale 
    • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo 
    • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva 
    • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
    • ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
    • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

    Casi particolari di soggetti obbligati 

    Con la nota 393 del 1 marzo 2022   l'ispettorato  ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:

    • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
    • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

    Escluse invece:

    • le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
    • prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
    • lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
    • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

    Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

     In caso di utilizzo di piattaforma digitale  per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

    No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021.

    Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli

    L'Ispettorato informa  nella nota del 22.4.2022, che  dal momento di  rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità,  che rappresenta  effettivamente un utile strumento di monitoraggio   nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di  malfunzionamento del sistema o per  oggettive difficoltà del committente,   l'ispettorato  ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica  sopraindicate . 

    Viene precisato però  che   le  eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente   nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.

  • Inail

    Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio

    Il ministero della Salute ha prorogato  con Circolare  datata  27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente  ai servizi INAIL competenti,  prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024 

     Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL

    Comunicazione medico competente: faq INAIL

    Si ricorda che  l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

    In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :

    1. i lavoratori  che effettuano  “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e 
    2. tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.

    La comunicazione del medico competente è  obbligatoria anche nel caso  l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.

    In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno  di riferimento, per la comunicazione da inviare  entro il trimestre dell’anno successivo.

    A questo link tutte  le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati  da parte del medico competente

  • Riforma fiscale

    Casse Professionisti: i contributi non rientrano nel concordato preventivo

    È ormai risaputo anche dai più come il concordato preventivo biennale, inserito nell’ordinamento italiano dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 13/2024, si configuri come un accordo tra contribuente e amministrazione fiscale, al fine di concordare preventivamente le imposte dirette dovute nel biennio.

    Nelle intenzioni del legislatore anche i contributi previdenziali dovuti dal contribuente dovrebbero seguire il reddito concordato, in quanto di norma sono calcolati sul reddito imponibile.

    Se, per quanto riguarda i contributi dovuti all’INPS, la questione può considerarsi pacifica, dato che la gestione dell’ente è statale, lo stesso non può dirsi per i contributi previdenziali dovuti dai professioni alle casse di previdenza private, le quali potrebbero non vedere positivamente una contrazione dei versamenti da parte dei propri iscritti.

    Concordato preventivo e Casse private: le dichiarazioni

    Non è un caso che i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP abbiano dichiarato che  ritengono non applicabile alle casse la disposizione contenuta nell’articolo 30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

    L’idea di un concordato preventivo per le imposte dirette e i contributi previdenziali non è una idea nuova: molti lettori ricorderanno ancora come sia già stato promulgato uno strumento analogo nel 2003; in quell’occasione le casse di previdenza private hanno portato avanti una battaglia legale per rivendicare la loro autonomia gestionale, partendo appunto dal principio che una norma del genere avrebbe potuto risultare lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle casse private.

    Va ricordato che quella battaglia legale, portata avanti dalle casse previdenziali private, alla fine è stata da loro vinta, per cui non è difficile immaginare come, in una situazione nuova ma analoga, come questa, possa essere applicato il medesimo principio.

    E proprio in conseguenza di ciò i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP, tra le quali, si ricorda, spiccano le casse previdenza dei commercialisti, dei notai e degli avvocati, nei giorni scorsi hanno puntualizzato che il concordato preventivo non sarà esteso automaticamente alle casse private dei professionisti, i quali, in conseguenza di ciò, continueranno a versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente conseguito. Ferma restando la possibilità, per le singole casse previdenziali, di scegliere diversamente, sempre in rispetto della loro autonomia.

    Infatti Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti, ha affermato cheper il calcolo della contribuzione dovuta, è necessario continuare a far riferimento al reddito prodotto; e non a quello oggetto di concordato fiscale”, come riportato da ItaliaOggi.

    Il chiarimento relativo ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti costituisce un ulteriore tassello per meglio inquadrare, nel suo complesso, l’istituto del concordato preventivo biennale, a pochi mesi dalla suo primo possibile utilizzo; e, al tempo stesso, rappresenta una ulteriore tegola che cade sulla convenienza di uno strumento che risulta sofferente di scarso appeal e che potrebbe seguire una parabola simile a quella del suo predecessore.

  • CCNL e Accordi

    Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27

    E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024  dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL ,  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale  per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data  per un triennio e  scadrà  5 marzo 2027.

    Si prevede un aumento  a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.

    Vediamo  più in dettaglio le principali  novità  sia dal punto di vista economico che  delle clausole contrattuali.

    Il testo integrale  è disponibile a questo link

    Novità economiche e nuovi minimi retributivi

    Come detto l'accordo prevede  un  aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro  che sarà suddiviso in due tranches :

    • 45 euro a maggio 2024 e 
    • 45 euro a maggio 2025

    La retribuzione tabellare del livello D  sale quindi  da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto 

    Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :

    •  il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
    •  il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
    •  il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
    •  il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
    •  il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.

    LIVELLI PARAMETRI  MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 

    A super

    200

    2.687,84

    175

    2.421,95

    150

    2.103,88

    140

    1.993,14

    100

    1.570,00

    Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a  figure di livello C o D

    Novità contrattuali classificazione – periodo di prova – apprendistato

    L'accordo modifica la  classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

    Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:

    • – per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
    • – per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.

    In materia di  contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:

    •  il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
    •  tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
    •  il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.

    CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine

    In tema di  numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede  che:

    • I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo  indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
    • Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.

    Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a  12 mesi.

    Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro  sono ridotti

    • a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi, 
    • a 10 gg. se superano i 6 mesi.

    Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei  rischi.

    Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24  mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:

    • a) implementazione del personale per  necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di  lavorazioni; 
    • b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari; 
    • c)  esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e  non programmabili dell’attività ordinaria; 
    • e) proroga dei termini di appalto;
    •  f) assunzione di  giovani fino a 29 anni;  
    • g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito; 
    • h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile; 
    • i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per  il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.

    Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco  di 24 mesi.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS e Fondi solidarietà: nuovo file CSV Dichiarazione Fruito

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha  reso disponibile con il nuovo messaggio 1232  del 25 marzo 2024   il modello  aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .

    QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)

    Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.

    Dichiarazione fruito:  modello 2023 

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653/2022 e n. 583/2023, INPS  con il messaggio 1351 2023  ha fornito  il modello del file per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2023 

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del file , l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale (Allegato n. 2).

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS sportivi subordinati: nuove istruzioni

    Inps ha pubblicato  la circolare 50  del 25 marzo 2024   con nuove indicazioni sul tema del trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi dopo  le novità apportate dalla Riforma dello sport  d.lgs 36 2021 e correttivi.

    In particolare si ricorda che la normativa prevede l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” a tutti i  lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).

    La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e  fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi con riferimento in particolare alla contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle  eccedenze oltre il massimale.

    Previdenza lavoratori sportivi subordinati: la contribuzione

    INPS ricorda  che le tipologie e la misura della  contribuzione a carico dei datori di lavoro :

    1.  per  l'assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    2.  per tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF)  si applicano le  medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
    3. per l'indennità  Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento.

    La circolare sottolinea inoltre  la norma di interpretazione autentica inserita in sede di correttivo-bis per la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.

    Lavoratori sportivi subordinati: massimali contributivi 2024 e versamenti eccedenti

    Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023,  dunque per la determinazione della base imponibile  si applica il  massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

    In particolare.

    1.  per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile  che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro. 
    2. Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le  contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.

    La circolare specifica che ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (circolare n. 88/2023) e devono tener conto, per il calcolo dell’indennità del limite giornaliero sopra indicato. 

    ATTENZIONE resta  obbligatorio il  versamento anche  per la quota eccedente il massimale contributivo:

    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR 
    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) .

    Sportivi subordinati: Uniemens contribuzione FIR e Fondo Garanzia

    La circolare 50 integra quanto già chiarito con la circolare n. 88/2023 , per  consentire il versamento della  contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia TFR) per le quote eccedenti il massimale contributivo  e segnala che  la procedura di calcolo è stata adeguata con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023

    Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).

    A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

    Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039”  relativi alla contribuzione ai fini FIS da luglio 2023 a marzo 2024   può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 31 maggio 2024)

    Invece, per l’eventuale recupero degli stessi i contributi  versati per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica. 

     

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti

    E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta  Ufficiale il decreto legislativo  per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .  

    Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori  beneficiari.  Il 3 gennaio con la circolare 2  2024   sono state  fornite le istruzioni operative aggiornate .

    La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio  e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.

    Indennità discontinuità spettacolo: cos'è

    Il decreto   per  la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:

    1.  l'istituzione di una nuova misura di sostegno  chiamata  indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore  a partire dal 1 gennaio 2024
    2. l'abrogazione della attuale indennità  ALAS riservata ai lavoratori autonomi.  

    Con un il  messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che   l'indennità  entra  in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio  per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS,  quindi entro il 15 dicembre 2023  si poteva  fare richiesta  per il 2022,   con requisiti verificati nel 2022)

    Da gennaio 2024 si può  fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)

    La copertura finanziaria prevista è di

    • 100 milioni di euro per il 2023, 
    • 46 milioni per il 2024, 
    • 48 milioni per il 2025 e 
    • 40 milioni  annui a decorrere dal 2026. 

    Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi  a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).

    Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti

    L'indennità di discontinuità  per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:

    1. autonomi, 
    2. co.co.co. e
    3.  subordinati a tempo determinato
    4.  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità 

    che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche  operatori  di sale cinematografiche,  impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa,  maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi,  della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil)  che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.

    I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:

    • a)  essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano; 
    • b) essere residente in Italia da almeno un anno; 
    • c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda; 
    • d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di  indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)  nel medesimo anno; 
    • e) avere, nell'anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall'esercizio delle attività lavorative per le quali  e'  richiesta l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;    
    • f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell'anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l'indennità  di  disponibilità di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81; 
    • g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. 

    Indennità spettacolo: importo e domanda

    L'indennità  sarà erogata:

    •  in un’unica soluzione
    •  per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente    detratte  le  giornate
    • coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo,  
    • nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessive.

    L'importo  sarà calcolato   nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.

    Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente, 

    1. accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
    2.  telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
    3.  rivolgendosi agli enti di Patronato.

    Indennità di discontinuità spettacolo: formazione  e patto di attivazione

    Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori  che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL 

    Indennità spettacolo:   la contribuzione aggiuntiva 

    Sono previsti per il finanziamento  contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024

    In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:

    1. un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, 
    2.  un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto

    Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

    Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale  per i  rapporti di lavoro subordinato a termine    è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.

    Inps  precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.