• Lavoro Dipendente

    Bonus Natale 100 euro i codici tributo

    Con la risoluzione 54 E del 13 novembre 2024 L'agenzia comunica l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti  d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito  maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113  

    La norma   prevede  "per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.  Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i  sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai  lavoratori che ne facciano richiesta.

    Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. 

    Codici tributo Bonus natale 2024 e compilazione

    Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il  suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24

    “Enti pubblici” (F24 EP).

    • Per il modello F24:

    • “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per   l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 

    In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

    • Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.  In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al  riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento  B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

  • Lavoro Autonomo

    Lavoro giornalistico subordinato: i criteri di qualificazione

    Con la sentenza 26566  del 22 ottobre  2024 la Cassazione  ha approfondito  il tema della  difficile qualificazione  tra autonomia e subordinazione  del lavoro giornalistico,  In particolare viene cassata  la sentenza di appello   che non aveva sufficientemente valorizzato   gli  indizi di integrazione aziendale e obbligo di reperibilità del lavoratore. Questi elementi sono  i più qualificanti secondo gli Ermellini.

     Vediamo i dettagli del caso e le conclusioni.

    Lavoro subordinato del fotoreporter: il caso

    La vicenda giudiziaria affrontata dalla Corte di Cassazione ruota attorno alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra un fotografo e un network editoriale  proprietaria di un  quotidiano.

     Il lavoratore ricorrente aveva operato come fotoreporter dal 1986 al 2004, e ha rivendicato la natura subordinata del suo lavoro e la relativa retribuzione come "redattore con trent'anni di anzianità". 

    La Corte d'Appello di Cagliari aveva respinto questa richiesta, evidenziando che la natura del lavoro  era di carattere autonomo,  sulla base del fatto che il fotografo:

    •  gestiva un proprio studio fotografico e  
    • forniva prestazione di servizi anche per altri committenti.

    Il fotoreporter ha presentato ricorso alla Cassazione, contestando l’analisi svolta dai giudici di secondo grado e sostenendo che, per la qualificazione del rapporto, contasse l’inserimento stabile nella redazione e il rispetto delle direttive dei capi servizio.

    Lavoro giornalisticio: integrazione e reperibilità da valutare

    La Cassazione ha accolto il ricorso  ritenendo che la Corte d'Appello non avesse dato sufficiente rilievo a vari indizi concreti  di subordinazione del rapporto. 

    Tra questi spiccano:

    •  la presenza del lavoratore nella riunione  "giornaliera" del quotidiano
    • l’obbligo di reperibilità per coprire i turni giornalieri per fornire la documentazione fotografica.

     La Suprema Corte  inoltre ha ribadito che la mancanza di esclusività del rapporto di lavoro non esclude la possibilità di un inquadramento subordinato, soprattutto in attività prevalentemente intellettuali come quella del giornalista o del fotoreporter. 

    Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il criterio decisivo per la subordinazione non sia necessariamente la continuità giornaliera della prestazione, bensì l’integrazione nell'organizzazione aziendale e la disponibilità del lavoratore a soddisfare le esigenze del datore di lavoro.

    La sentenza ricorda che  già in passato la Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, che: a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i  requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e

    responsabilità di un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali  sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico  ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze  formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza" 

    Concludendo, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari per una nuova valutazione del caso, con l'indicazione di approfondire gli elementi di stabilità e organizzazione del lavoro svolto.

    Compito del giudice di rinvio accertare se tali indizi siano sufficienti per configurare il rapporto come subordinato, verificando anche il corretto inquadramento contrattuale. La decisione finale può portare  implicazioni rilevanti per la definizione dei confini tra lavoro autonomo e subordinato nel contesto giornalistico, specialmente per coloro che svolgono mansioni di fotoreporter, una figura spesso situata a cavallo tra autonomia professionale e subordinazione organizzativa.

  • Pensioni

    Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego

    Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024,a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro,   fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(Legge Dini)

    Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS. Al superamento di questa soglia, non vengono più dovuti i  contributi previdenziali sul reddito eccedente,  con conseguenze  sulla  futura pensione del lavoratore.

    Il massimale contributivo si applica solo ai

    • lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 E
    •  a chi ha optato per il sistema contributivo.

    Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).

    Massimale contributivo in caso di ripresa del avoro

    Nel messaggio l'istituto chiarisce i seguenti punti:

    1. Data di prima iscrizione come riferimento per il massimale: La data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatorie (anche enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) è un riferimento essenziale per determinare se applicare il massimale contributivo annuo. Questo elemento resta valido anche in caso di reimpiego dopo il pensionamento.
    2. Status di “vecchio iscritto”: Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di reimpiego successivo al pensionamento, il lavoratore conserva lo status di “vecchio iscritto” se acquisito prima del 1° gennaio 1996. Di conseguenza, per questi lavoratori, il massimale contributivo non si applica, come stabilito dalla legge.
    3. Attività libero-professionali dopo il pensionamento: Se, dopo la pensione, il lavoratore svolge un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, l’attività è soggetta alla regolamentazione dell’ente previdenziale di riferimento, che disciplina i contributi in modo specifico.
    4. In sintesi, l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.

  • Rendicontazione non finanziaria

    ESG e modello 231 integrati: una guida dai Commercialisti

    Il documento, intitolato "Modello 231 e fattori ESG: L’importanza di una virtuosa connessione", redatto dal Gruppo interdisciplinare ESG-231 e dai delegati del CNDCEC, pubblicato il 12 luglio 2024   è stato  analizzato il legame tra il modello organizzativo di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e i fattori ESG (Environment, Social, Governance) nell'ottica di una gestione aziendale sostenibile e conforme alle normative di responsabilità sociale e ambientale. Il documento fornisce linee guida su come implementare un modello 231 che risponda alle esigenze di conformità alle normative ESG. 

    L’applicazione pratica di queste indicazioni permette alle aziende di strutturare un sistema di controlli interno che riduce i rischi di violazioni normative, inclusi quelli in ambito ambientale, sociale e di governance, con benefici sia in termini di sicurezza operativa sia di prevenzione delle sanzioni.

    Vediamo una sintesi dei punti principali:

    ESG Il concetto di sostenibilità

    Il concetto di sostenibilità si è evoluto negli anni, integrando i temi ambientali, sociali e di governance come elementi centrali nella gestione aziendale moderna e nel valore d'impresa, inteso non più solo come profitto, ma come impatto positivo sull'ambiente e sulla società. La sostenibilità richiede un approccio di lungo periodo, orientato a prevenire rischi e a creare valore per tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti, le comunità locali e il pianeta.

    La nuova Direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbliga molte imprese a fornire una reportistica dettagliata sugli impatti ambientali, sociali e di governance e  il modello 231 puo supportarne la trasparenza e a tracciabilità . 

    La mancata adozione del modello 231 può esporre le aziende a sanzioni e danni reputazionali se le dichiarazioni ESG non sono supportate da dati e pratiche verificabili, come previsto dalla normativa antiriciclaggio e contro il greenwashing.

    Il rating ESG, ovvero una valutazione della performance aziendale in termini di sostenibilità, diventa sempre più rilevante anche ai fini dell’accesso al credito e dell’attrattiva verso investitori. Tuttavia, la mancanza di standard comuni per la valutazione delle performance ESG rende difficile ottenere un quadro omogeneo. 

    Il modello 231 può supportare le aziende nell'ottenimento di un rating elevato, poiché attesta l’impegno dell’azienda in materia di legalità e trasparenza, specialmente se integrato con politiche anticorruzione e iniziative di responsabilità sociale.

    Modello 231 e Responsabilità degli Enti e fattori ESG

    Come noto, il Decreto 231/2001  ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda. Il modello 231 è uno strumento gestionale per prevenire questi reati e promuovere la cultura della compliance, ovvero l'adesione a norme e procedure per la corretta gestione aziendale. Questo modello risulta particolarmente rilevante alla luce delle  nuoe normative ESG, poiché fornisce una base per integrare misure di prevenzione dei rischi legati alla sostenibilità.

    I fattori ESG si collegano strettamente con le aree di rischio del modello 231, afferma il documento di ricerca . 

    Ad esempio, in ambito ambientale, la sostenibilità richiede conformità a normative sulla gestione dei rifiuti, tutela delle acque e controllo delle emissioni, tutte aree in cui possono sorgere reati rilevanti per il modello 231. 

    Sul fronte sociale, la conformità alle leggi su salute e sicurezza dei lavoratori è essenziale. Per quanto riguarda la governance, il modello 231 copre rischi legati alla corruzione, al riciclaggio e agli abusi di mercato, rendendo così la struttura di controllo una componente fondamentale per evitare reati e potenziali scandali di greenwashing.

    Digitalizzazione modello 231 e analisi dei dati ESG

    Un elemento che viene particolarmente approfondito nel documento del CNDCEC – Fondazione commercialisti è l’implementazione di tecnologie digitali nella gestione aziendale può facilitare la raccolta e l'analisi dei dati ESG, oltre a potenziare la trasparenza nella rendicontazione.

     La digitalizzazione può supportare il modello 231 nella gestione del rischio di compliance penale attraverso una migliore tracciabilità dei dati, utile anche per minimizzare i rischi di greenwashing.

    Le linee guida per l’integrazione tra ESG e Modello 231

    Il documento del CNDCEC offre un contributo pratico significativo per le aziende che desiderano integrare i principi ESG con il modello organizzativo 231, e lo fa sotto vari aspetti operativi:

    1. Orientamento alla Conformità e Riduzione del Rischio

    2. Supporto per la Gestione del Rating ESG

    3. Rendicontazione ESG e Reputazione Aziendale

    4. Compliance Integrata e Ottimizzazione dei Processi

    5. . Strumenti per la Digitalizzazione della Compliance

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro

    Nella Risposta a Interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei  propri dipendenti.

     Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

    Il quesito nasce dall'interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.

     L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i due benefici non sono cumulabili.

    Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha affermato  che:

    • Principio di Onnicomprensività: I premi assicurativi per polizze vita collettive sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, consente che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit).
    • Detrazione e Non Concorrenza al Reddito: La detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 51, comma 3, non è possibile fruire della detrazione fiscale secondo l’art. 15 del TUIR.
    • Applicazione Pratica: Nel caso specifico, i premi non possono essere detraibili in quanto  esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

    In sostanza I premi  possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:

    1. versati in prima persona  dal lavoratore  o
    2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro , solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita

    Nel report  COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso ,  la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024. 

    Viene fornito  così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.

    Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.

    QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

    Fondi pensione e COVIP: cosa sono

    In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

     La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.

    I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare. 

    Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico

    Esistono diverse tipologie di fondi pensione:

    • Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
    • Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
    • PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.

    Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024

    Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.

    L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni. 

    In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.

    Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.

    Vediamo in sintesi nella tabella seguente:

    Posizioni Fondi Pensionistici

    Numero di Posizioni (Settembre 2024)

    Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023
    Fondi Negoziali 4,223 +5,1%
    Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni
    Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni
    Fondi Aperti 2,041 +4,7%
    PIP 3,829 +1,3%

    Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti

    Contributi e risorse gestite 

    Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.

    Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. 

    Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti. 

    L'attivo netto ha raggiunto i

    • 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente), 
    • 36,1 miliardi per i fondi aperti e 
    • 53 miliardi per i PIP,

     rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.

    Rendimenti 

    Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.

    • I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP. 
    • Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
    •  Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.

    Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche. 

    Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%. 

    Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.

    In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.

    Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)

    Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP
    Azionari 8,9% 9,6% 10,3%
    Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7%
    Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori
    Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori

  • Stranieri in Italia

    Decreto flussi: chiarimenti dai Commercialisti su Portale ALI

    Con l'Informativa n. 144/2024,  il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, offre chiarimenti e aggiornamenti sulle modalità di accesso al Portale ALI dello Sportello Unico Immigrazione, in relazione al decreto flussi 2025. Il  documento modifica parzialmente le disposizioni delle Informative n. 29/2023 e n. 39/2023,  in particolare  in tema di  profilazione degli iscritti agli Ordini territoriali per consentire l'invio delle domande di nulla osta al  lavoro.  

    Richieste nulla osta su Portale ALI

    Come noto il Portale ALI, accessibile tramite l'indirizzo portaleservizi.dlci.interno.it, permette la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro mediante autenticazione con SPID di secondo livello. La recente circolare del Ministero dell'Interno  ha informato del nuovo limite  di  tre richieste di nulla osta al lavoro inviabili dagli utenti privati.

     Il  limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dalle agenzie di somministrazione iscritte, dai dottori commercialisti, dagli esperti contabili e da altri soggetti abilitati.

    L’accesso al portale è differenziato tra utenti privati e operatori qualificati. I primi possono accedere autonomamente tramite SPID o CIE, mentre gli operatori delle organizzazioni datoriali o delle agenzie di somministrazione necessitano di una "profilazione" preliminare, che consiste nella registrazione dei loro dati identificativi per essere riconosciuti come rappresentanti autorizzati.

    Il Consiglio Nazionale informa   che ha già trasmesso al Ministero dell’Interno i dati di identificazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per garantire loro la possibilità di inviare istanze in numero superiore a tre.

    Si ricorda anche che  la fase di precompilazione delle istanze di nulla osta per i cosiddetti “click day” (5, 7 e 12 febbraio 2025) è aperta dal 1° al 30 novembre 2024.