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Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro
Con la legge 83 del 16 giugno 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo Italia Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo)
L'accordo Italia Svizzera era stato firmato il 23 dicembre 2020 insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024 Il precedente accordo era datato 1974.
L'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore della legge.
AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024
Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia informa che è stato firmato il nuovo Protocollo tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020 sul tema del telelavoro.
Questo il testo :
Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.
Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.
La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.
Vediamo di seguito gli aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera .
Imposizione fiscale frontalieri 2024
Dal 2024 è prevista una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia sono tassati esclusivamente in Svizzera )
Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti
La legge contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro.
Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario
L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.
Regime transitorio
I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.
Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere
Il nuovo accordo definisce “lavoratore frontaliere” colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio.
Aspetti previdenziali
Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono
- calcolo della NASPI secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE per cui il lavoratore frontaliere nel caso la sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera
- non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa
- deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.
Zone interessate dall'Accordo Italia-Svizzera
Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:
- per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
- per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.
Cooperazione amministrativa e contenzioso
Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"
L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
E' prevista infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.
Allegati: -
Assegno inclusione: prime sospensioni per mancata presentazione ai servizi
Hanno iniziato a scadere il 25 maggio scorso i termini per le domande di Assegno di inclusione presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 per presentarsi al primo appuntamento con i servizi sociali . L'incontro è obbligatorio per l'attivazione del Patto obbligatorio per mettere a punto il percorso personalizzato di tutti i nuclei familiari beneficiari .
Lo ricorda con il messaggio 2132 del 5 giugno l'INPS, spiegando che tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte) Iniziano quini anche anche le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine. Viene anche ricordato che per le domande a partire dal primo marzo il conteggio dei termini è stato modificato a seguito della nota ministeriale)
Vediamo tutti i dettagli sulle procedure anche per la ripresa dei pagamenti in caso di sospensione, nei paragrafi successivi .
Assegno inclusione: la nota ministeriale sulle scadenze per l’incontro con i Servizi
Con la nota 6062 del 28 marzo 2024 il Ministero del lavoro è intervenuto per correggere le precedenti indicazioni sulle procedure riguardanti l'Assegno di inclusione ADI per le prime domande inviate.
In particolare viene precisato che per le domande di assegno di inclusione inviate fino al 29 febbraio 2024, la scadenza per il primo incontro dei richiedenti con i servizi sociali dei Comuni di residenza, fissata al massimo a 120 giorni, si calcola dal momento in cui Inps ha inviato i dati al Comune e NON, come dice la norma, dalla data della firma del Patto digitale. L'intervento si è reso necessario a causa dell'invio in ritardo, da parte dell'Inps ai Comuni, dei dati delle domande, partite già dal 18 dicembre 2023 dagli interessati ma inoltrate solo a fine gennaio, più di un mese dopo.
Ciò ha reso difficile, se non impossibile. predisporre , in particolare per i Comuni con più richieste, gli appuntamenti obbligatori con i servizi sociali, nei tempi stretti previsti dal decreto 48 2023.
La nota precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.
Il ministero ricorda che in ogni caso resta applicabile la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione .
Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, si conferma che resta valido il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD entro i quali i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In altre parole:
- Se entro 120 giorni non c'è stata convocazione da parte dei Servizi sociali, l’erogazione del beneficio viene sospesa, e puo essere riattivata a seguito dell’incontro.
- se entro il 120 giorni invece c'è stata la convocazione da parte dei servizi sociali e il nucleo beneficiario non si presenta senza giustificato motivo, decade dalla misura,ovvero perde definitivamente il diritto all'assegno di inclusione ADI (articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023).
Istruzioni INPS per evitare la sospensione dell’Assegno
L'istituto nel messaggio 21 32 ricorda che per conoscere la situazione dei beneficiari
- nell'area riservata sulla piattaforma SIISL è disponibile il contatore dei 120 giorni;
- nel servizio “Assegno di inclusione (ADI)”, sul sito www.inps.it a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni.
Gli interessati devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali ento i 120 giorni con le regole sopra citate
Viene specificato che i Servizi sociali hanno a disposizione nella piattaforma dedicata GEPI, gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni, pertanto dovrebbero convocare i nuclei familiari in tempo per evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante oppure per sbloccare la sospensione già avvenuta.
ATTENZIONE: E' possibile presentarsi anche senza convocazione.
Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:
- • “Avvenuto incontro” a seguito di convocazione;
- • “Presentazione spontanea” di un componente del nucleo familiare;
- • “Giustificato motivo” per la mancata presentazione del nucleo familiare.
In quest’ultimo caso resta permane per i Servizi sociali l’obbligo della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza.
Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per il pagamento nello stesso mese
Quelle che verranno inserite successivamente saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo e i I beneficiari recupereranno gli arretrati
Si ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.
Assegno di inclusione : gli obblighi di incontri successivi
Il messaggio precisa ancora che i beneficiari diversi da quelli obbligati al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso. restano esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza (sempr che non siano unico componente adulto del nucleo).
I componenti tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa invece dopo il primo incontro, devono, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o alle agenzia per il lavoro per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico.
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Contributi assistenziali esteri fiscalmente esenti se obbligatori
Con la Risposta a interpello n. 24 2024 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai contributi relativi all'assistenza sanitaria versati da un datore di lavoro estero per il dipendente, cittadino statunitense residente in Italia, confermando che si tratta di importi fiscalmente esenti da imposizione se derivanti da obbligo di legge. Vediamo di seguito i dettagli del caso.
Contributi sanitari esteri: iI caso
Il contribuente dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, dipendente di un datore di lavoro statunitense, e che ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alla vigente Convenzione bilaterale tra Italia ed USA.
Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci Medicare e Medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro, quindi entrambe le voci in busta paga sono risultate come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.
In merito specifica che la Medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration e che la Medical insurance (detta anche Obamacare) fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Dichiara inoltre che entrambi sono contributi obbligatori per legge negli USA.
l'Istante chiedeva conferma sulla possibilità di riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere al datore di lavoro ''il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)''.
Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate risponde , che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente in Italia nella misura in cui sono ritenuti obbligatori secondo la normativa interna statunitense.
Viene ricordato infatti che il comma 2 dell' articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3 da cui risulta che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.
Va però posta attenzione al fatto che , precisa l'Agenzia delle Entrate , la valutazione sull'obbligatorietà dei contributi è di competenza delle autorità statunitensi e chiede quindi all'istante di rivolgersi alle competenti autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la normativa interna statunitense.
Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.
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Rapporto parità: disponibile il modello online
Come preannunciato poche settimane fa il Ministero del lavoro ha reso disponibile ieri il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti.
Si ricorda che la scadenza, inizialmente fissata per il 30 aprile 2023 e riguardante i dati relativi al 2022 2023 era stata modificata per attendere questo aggiornamento. Il nuovo modello può già essere compilato:
- dal 3 giugno
- al 15 luglio 2024
sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS
Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale del 29.3.2022.
Rapporto biennale parità di genere: le norme
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.
Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
In merito è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.
Rapporto parità di genere: chi è obbligato
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto.
Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 andava fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al 14 OTTOBRE 2022
A regime invece è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che in caso di violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
Rapporto parità aggiornamento 3 giugno 2024
Il ministero nel comunicato sul nuovo modello aggiornato ha specificato anche che:
- Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
- Da quest'anno è disponibile anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
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Gestione separata: tabella codici Uniemens 2024
Con il messaggio 2090 del 3 giugno 2024 a seguito delle richieste di chiarimenti, INPS ha fornito una tabella di riepilogo dei codici > da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai contributi previdenziali da versare per i compensi erogati ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata.
Viene chiarito infatti che dopo un monitoraggio l'istituto ha attivato un ulteriore controllo dei requisiti formali che blocca l’invio del flusso contenente errori rilasciando un messaggio di errore. Per questo viene fornito l'elenco dettagliato dei codici utilizzabili per le diverse situazioni lavorative.
Tabella codici Uniemens Gestione Separata 2024
Il messaggio precisa che la tabella fornisce tutte le aliquote in vigore per l’anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria (Allegato n. 1). come da circolare n. 24 del 29 gennaio 2024.
Si sottolinea quindi che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.
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Premi Inail 2024 per percettori ADI, SFL e volontari in Progetti di pubblica utilità
I beneficiari del Supporto Formazione Lavoro e dell'Assegno di inclusione , oltre che chi è impegnato volontariamente in progetti di pubblica utilità, coe ex beneficiari del Reddito di cittadinanza , godono della tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .
La misura, prevista dal DL Lavoro 48 2023, è diventata operativa con il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 4 settembre 2023 .
Come specificato dal Ministero con la nota n. 12462/2023 del 12 settembre, il DD 272/2023, ha esteso la polizza INAIL in favore dei seguenti soggetti:
- ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi,
- beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC
Per questi lavoratori va applicato il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dalla determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”. La nota specificava anche che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie ottenere il supporto economico SFL .
Con il decreto 68 del 24.4.2024 pubblicato sul sito del Minsitero il 31 maggio è stata approvata la delibera inail che ha innalzato il premio previsto per questi lavoratori.
In particolare il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, è fissato per il 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata
a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)
- beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) ,
- beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché
- per le persone in condizione di povertà individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro, che su base volontaria partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC)
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Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24
Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti di lavoro part time ciclici verticali era stato introdotto con la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).
Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia la misura con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .
Viene anche fornita una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari sono ricompresi non solo lavoratori ciclici o verticali ma tutti i casi di rapporto di lavoro part time che preveda sospensioni del lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .
Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023) INPS ha anche riaperto la piattaforma per la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, sia per chi non aveva fatto richiesta del bonus pensando di non avere i requisiti, sia per chi ha avuto il diniego e voleva chiedere il riesame
Con il messaggio 2247 del 16 giugno 2023 l'istituto ha specificato che le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023
Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame
Con il messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande respinte.
In particolare viene specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
in allegato al messaggio sono forniti i dettagli delle possibili motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame, il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .
Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore
Indennità part time verticale: di cosa si tratta
Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
Bonus 550 euro: come e a chi spetta
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
- titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
- non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
- né di un trattamento pensionistico;
il bonus inoltre:
- è cumulabile con l'assegno di invalidità
- può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
Bonus 550 euro: come fare domanda
Le domande all’INPS andavano presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2021 che 2022 , esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
- tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanal o
- attraverso gli Istituti di Patronato.