• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell’azienda

     In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro  ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.

    Si chiarisce in particolare :

    •   i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023) 
    • E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria  d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”. 

    In caso di errori, come detto  può derivarne  la sospensione dei benefici dell’AdI.

    Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante

    La nota precisa, per ulteriore approfondimento che  :

    1. i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni  regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti  per l’inclusione sociale.
    2.  l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla  condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito  familiare, (…) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE  e  per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto  quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.

    Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):

    • – Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
    • – I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
    • I case manager dei servizi sociali  dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di  tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito

    Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus  è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale. 

    QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 

    Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che  introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..

     Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

    Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.

    DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”

    La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.

     Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.

    Cosa cambia:

    Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.

    Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.

    Da segnalare inoltre la differenziazione  tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”

    1. i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica  un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili  nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non  potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base  alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito  d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
    2. i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9  del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione  esclusiva in Svizzera.

    DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri

    Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.

    Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.

    Cosa cambia:

    • Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
    • Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.

  • Lavoro Dipendente

    Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura

    Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016,  ha introdotto  nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio. 

     Il decreto  è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024  mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.

    Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .

    Esonero collocamento obbligatorio: come funziona

    Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

     In cambio, è dovuto  un contributo  economico  per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.

    L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura  include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.

     Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.

    Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento

    Il decreto dell'11 giugno ha fissato:

    1. nuovo importo giornaliero
    2. modalità di pagamento online.

    Nello specifico, mentre   il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario,  a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta . 

    Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa 

    • da 30,64 euro a 
    • a 39,21 euro

    per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.

    L'importo  convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.

    Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate

    Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.

    Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà  il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.

    In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.


  • Rubrica del lavoro

    Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici

    Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento  è stato  giudicato discriminatorio  e quindi nullo . 

    Il caso si è verificato pochi giorni fa  presso il Tribunale di Pisa  e riguardava  una lavoratrice che dopo una diagnosi di  tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente,  sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.

     Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando  l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.

     Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

     Il datore di lavoro è stato condannato alla

    1.  reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e 
    2. al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
    3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.

    Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.

    Vediamo di seguito  i dettagli  della Cassazione 11731 2024.

    Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024

    la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio  in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili  maggiori assenze legate alla  situazione di disabilità. 

    La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

    1. il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50% 
    2. l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.

    Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore

    La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023,  ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il  principio del massimo periodo di  comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.

     Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.

    Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un  equilibrio tra:

    1.  l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio  e 
    2. l’interesse datoriale , che non  puo farsi carico indefinitamente delle  assenze del dipendente,  che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.

    Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare  possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006),  per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.

    La Cassazione ha quindi  confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato

    La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014  e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali   all'interno delle singole aziende ai fini della  contrattazione collettiva nazionale di categoria  (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020) 

    Con il messaggio  2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo  della  convenzione tra l'Istituto  in vigore  fino al 19 maggio 2026.

    Con il messaggio  INPS 3211  del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).

    In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza 

    F00200 – FLAICA Uniti CUB.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Si ricorda che già  nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando   la Convenzione,  aveva chiarito che:

    1. i datori di lavoro possono  inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso   il flusso Uniemens;
    2. a questo fine l'INPS  ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>  gli elementi volti all’acquisizione dei dati  indicati dalla convenzione che sono:
    • – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
    • – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
    • – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

    I datori di lavoro interessati possono  fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe  con la presentazione delle denunce Uniemens.

    Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026  il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL Giornalisti dipendenti: nuove funzioni online

    Con il 31 dicembre 2023 è terminata la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei  giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro  subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 30  dicembre 2021, n. 234.

     INAIL con la circolare 53 del 6 dicembre 2023  ha fornito le indicazioni sulle prestazioni e riassume gli obblighi dei datori di lavoro  e dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2024  con le relative  istruzioni operative.

    Viene specificato inizialmente che , come  anticipato nella circolare Inail 44 2022:

    1. dal 1° gennaio 2024 i  lavoratori in questione godono della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario  INAIL mentre 
    2. gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023  erano soggetti  normativa INPGI  che prevede, tra l’altro, un termine di prescrizione di due anni entro il quale   va presentata  la denuncia di infortunio.  

    AGGIORNAMENTO 9.2.2024  calcolo autoliquidazione per  figure apicali 

    A seguito di richieste di chiarimenti  Inail è intervenuto con una nuova circolare n. 6 2024 con istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, ai fini contributivi    e indennitari per i lavoratori  dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.

    Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro si chiarisce  che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina  prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.

    Viceversa, esulano dall’ambito di applicazione  le figure di  redattore, il vicecaposervizio, redattore  esperto e redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere  decisionale.

    Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione   2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale  annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni  effettive.

    Ulteriori precisazioni sono fornite inoltre  per la gestione dei premi relativi a giornalisti dipendenti datori di lavoro in gestione per conto dello Stato ( come taluni Ministeri,  università statali e  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ).

    Prestazioni INAIL giornalisti 2024

    La tutela comprende :

    • gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con  il solo limite del rischio elettivo , comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero  
    • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
    •  gli infortuni in itinere e 
    • le  malattie professionali contratte nell’esercizio e  a causa delle lavorazioni esercitate

    Comunicazioni online dal 26.9.2024

    Il 26 settembre 2024, l'INAIL  ha comunicato  l'attivazione dei servizi online  per i  casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:

    in particolare diventa possibile l'inserimento i dati nei file o direttamente nella piattaforma online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi) 

    Si rimanda per ulteriori dettagli al  file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online,  e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

    Obblighi e scadenze comunicazioni INAIL datore e lavoratore

    La circolare ricorda che qualunque medico che presti la prima assistenza a un  lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a

    rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

     entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza,  utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non  guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità, con l’apposito servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello in cui il  datore di lavoro ne ha avuto notizia  con i  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail  dal medico o dalla struttura sanitaria di  prima assistenza.

    In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'infortunio..

    Il lavoratore, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio  anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di  decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia

    In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la relativa  denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della  manifestazione della malattia

    Il lavoratore,  deve denunciare al datore di lavoro la malattia  professionale entro quindici giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal

    diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

    ATTENZIONE   dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’obbligo  a carico dei giornalisti  di attivare direttamente la tutela assicurativa, condizionata dalla presenza di esiti invalidanti derivanti dall’evento infortunistico. 

  • Rubrica del lavoro

    Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1 ottobre 2024

    E' stato  pubblicato nella G.U.   del 28 settembre 2024  il   comunicato relativo  al decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy  del  20 settembre 2024 , concernente  il  tasso  da  applicare,  a  decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e   rivalutazione  ai  fini  della  concessione   ed   erogazione   delle  agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.

    La modifica avviene  a seguito dell'aggiornamento  del  tasso  base disposto dalla Commissione europea fissato al 3,65%,

     Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27  ottobre  2023,  n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 23  settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy www.mimit.gov.it 

    Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998,  l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua  ma anche in ogni caso in cui  il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si  discosti di più del 15 % dal tasso vigente  in quel momento.