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Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell’azienda
In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.
Si chiarisce in particolare :
- i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023)
- E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”.
In caso di errori, come detto può derivarne la sospensione dei benefici dell’AdI.
Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante
La nota precisa, per ulteriore approfondimento che :
- i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale.
- l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito familiare, (…) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.
Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):
- – Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
- – I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
- – I case manager dei servizi sociali dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.
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Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016, ha introdotto nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio.
Il decreto è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024 mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.
Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .
Esonero collocamento obbligatorio: come funziona
Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
In cambio, è dovuto un contributo economico per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.
L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.
Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.
Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento
Il decreto dell'11 giugno ha fissato:
- nuovo importo giornaliero
- modalità di pagamento online.
Nello specifico, mentre il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario, a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta .
Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa
- da 30,64 euro a
- a 39,21 euro
per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.
L'importo convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.
Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate
Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.
Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.
In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.
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Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici
Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento è stato giudicato discriminatorio e quindi nullo .
Il caso si è verificato pochi giorni fa presso il Tribunale di Pisa e riguardava una lavoratrice che dopo una diagnosi di tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente, sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.
Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.
Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
Il datore di lavoro è stato condannato alla
- reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e
- al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.
Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.
Vediamo di seguito i dettagli della Cassazione 11731 2024.
Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024
la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024, ha ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette Per questo il licenziamento che ne consegue è illegittimo .
Il riguardava un dipendente affetto da una grave patologia oncologica cronica, licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.
La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili maggiori assenze legate alla situazione di disabilità.
La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:
- il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50%
- l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.
Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore
La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023, ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il principio del massimo periodo di comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.
Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.
Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un equilibrio tra:
- l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio e
- l’interesse datoriale , che non puo farsi carico indefinitamente delle assenze del dipendente, che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.
Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006), per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.
La Cassazione ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.
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Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato
La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014 e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali all'interno delle singole aziende ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020)
Con il messaggio 2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo della convenzione tra l'Istituto in vigore fino al 19 maggio 2026.
Con il messaggio INPS 3211 del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).
In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza
F00200 – FLAICA Uniti CUB.
Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona
Si ricorda che già nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando la Convenzione, aveva chiarito che:
- i datori di lavoro possono inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso il flusso Uniemens;
- a questo fine l'INPS ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> gli elementi volti all’acquisizione dei dati indicati dalla convenzione che sono:
- – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
I datori di lavoro interessati possono fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe con la presentazione delle denunce Uniemens.
Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026 il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.
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INAIL Giornalisti dipendenti: nuove funzioni online
Con il 31 dicembre 2023 è terminata la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
INAIL con la circolare 53 del 6 dicembre 2023 ha fornito le indicazioni sulle prestazioni e riassume gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2024 con le relative istruzioni operative.
Viene specificato inizialmente che , come anticipato nella circolare Inail 44 2022:
- dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione godono della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario INAIL mentre
- gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 erano soggetti normativa INPGI che prevede, tra l’altro, un termine di prescrizione di due anni entro il quale va presentata la denuncia di infortunio.
AGGIORNAMENTO 9.2.2024 calcolo autoliquidazione per figure apicali
A seguito di richieste di chiarimenti Inail è intervenuto con una nuova circolare n. 6 2024 con istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, ai fini contributivi e indennitari per i lavoratori dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.
Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro si chiarisce che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.
Viceversa, esulano dall’ambito di applicazione le figure di redattore, il vicecaposervizio, redattore esperto e redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale.
Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive.
Ulteriori precisazioni sono fornite inoltre per la gestione dei premi relativi a giornalisti dipendenti datori di lavoro in gestione per conto dello Stato ( come taluni Ministeri, università statali e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ).
Prestazioni INAIL giornalisti 2024
La tutela comprende :
- gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo , comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
- gli infortuni in itinere e
- le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate
Comunicazioni online dal 26.9.2024
Il 26 settembre 2024, l'INAIL ha comunicato l'attivazione dei servizi online per i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:
in particolare diventa possibile l'inserimento i dati nei file o direttamente nella piattaforma online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi)
Si rimanda per ulteriori dettagli al file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online, e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Obblighi e scadenze comunicazioni INAIL datore e lavoratore
La circolare ricorda che qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a
rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità, con l’apposito servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia con i riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria di prima assistenza.
In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'infortunio..
Il lavoratore, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia
Il lavoratore, deve denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro quindici giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal
diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
ATTENZIONE dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’obbligo a carico dei giornalisti di attivare direttamente la tutela assicurativa, condizionata dalla presenza di esiti invalidanti derivanti dall’evento infortunistico.
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Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1 ottobre 2024
E' stato pubblicato nella G.U. del 28 settembre 2024 il comunicato relativo al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 settembre 2024 , concernente il tasso da applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.
La modifica avviene a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea fissato al 3,65%,
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 23 settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it
Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998, l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua ma anche in ogni caso in cui il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso vigente in quel momento.