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Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
– 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
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CCNL metalmeccanici CONFIMI: aumenti da giugno 2023
Il 19 giugno 2023 Confimi Impresa Meccanica, FIM -Cisl, Uilm hanno firmato un accordo che modifica gli aspetti economici del Ccnl che riguarda oltre 30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. (Da notare che il contratto non è sottoscritto dalla FIOM CGIL)
Sono inoltre iniziate le trattative per il rinnovo complessivo del contratto firmato nel 2021, in scadenza il 30 giugno prossimo. I prossimo incontro è programmato per il 14 settembre.
Nell'accordo della scorsa settimana sono stati intanto ridefiniti gli aumenti salariali e delle indennità di trasferta e indennità di reperibilità, i cui importi sostituiscono quelli riportati nel ccnl 7 giugno 2021 .
L'aumento medio era fissato in 28 euro per il livello medio da erogare con la mensilità di giugno 2023. Vediamo di seguito i nuovi importi degli aumenti già previsti e i nuovi minimi retributivi.
CCNL Confimi metalmeccanici industria tabelle retributive dal 1 giugno 2023
Inquadramento Aumenti retributivi mensili
da giugno 2023Nuovi minimi retributivi Nuovi minimi retributivi contratto SOCRATE OSC categoria 9 173,41 euro 2.800,82 2.415,56 categoria 8 155,98 euro 2.519,29 2.173,57 categoria 7 143,41 euro 2.316,25 1.997,68 categoria 6 133,64 euro 2.158,49 1.862,30 categoria 5 124,60 euro 2.012,49 1.736,51 categoria 4 116,33 euro 1.878,92 1.620,32 categoria 3 111,46 euro 1.800,30 1553,16
categoria 2 100,51 euro 1.623,45 1.482,81 ATTENZIONE Per l'8ª e 9ª categoria si riconosce un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 59,39 lordi mensili.
Indennità di trasferta euro 46,47 trasferta intera euro 12,42 quota pasto euro 22,59 quota pernottamento Indennità di reperibilità Categorie inquadramento
16 h
(gg lavorato)24 h
(gg lavorato)24 h
(festive)6 gg
6 gg
con festivo6 gg
con festivo e gg libero2- 3
5,43
8,12
8,78
35,27
35,93
38,62
4- 5
6,43
10,12
10,83
42,27
42,98
46,67
Superiore alla 5
7,40
12,16
12,82
49,16
49,82
54,58
CCNL Confimi metalmeccanici 2021
Il rinnovo del Contratto in vigore da giugno 2021 a giugno 2023 prevedeva anche :
interventi di miglioramento del WELFARE
- I flexible benefit che permettono ai lavoratori di accedere a beni e servizi saranno di 150 euro annui da ottobre 2021 e 200 euro da settembre 2022;
- la previdenza integrativa aumenta il contributo aziendale da gennaio 2022 dal 1,6% al 2%. Per gli under 35 ci sarà un versamento aggiuntivo di 120 euro a carico dei datori di lavoro;
- confermata la sanità integrativa a carico aziendale.
IIn tema di DIRITTO CONTRATTUALI:
- formazione professionale: conferma delle 24 ore retribuite e il trasferimento delle ore non utilizzate nel triennio precedente;
- tutele e diritti per le donne vittime di violenze e molestie e campagne di sensibilizzazione;
- maternità obbligatoria/anticipata: migliorato l’attuale trattamento economico;
- congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per malattia dei figli con età non superiore ai tre anni;
- salute e sicurezza: linee guida su buone pratiche e implementando i break formativi;
- la staffetta generazionale per facilitare assunzione under 35;
- rafforzato la tutela occupazionale nei casi cambi di appalto e nei contratti pubblici di servizi;
- accordo smart working: un quadro normativo completo che regola tutti gli aspetti dal diritto alla disconnesione, alle fasce di contattabilità, al trattamento economico, alla strumentazione ai diritti sindacali. Rappresenta sicuramente il miglior accordo che ad oggi abbiamo sottoscritto nel settore metalmeccanico.
Da gennaio 2022 veliminata la 1^ categoria con un miglioramento economico nelle fasi di inserimento lavorativo.
Entro la vigenza di questo contratto le parti si erano impegnate a costruire un accordo che garantisca la contrattazione territoriale.
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Assunzioni donne svantaggiate 2023: le istruzioni
Pubblicata il 23 giugno la circolare INPS 58/2023 di istruzioni per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.
Si tratta della misura istituita dalla Legge 92 1012, con aliquota al 50 % , poi innalzata al 100 % dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022) anche per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023
L'istituto precisa che la Commissione europea con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 ( sulla base del Temporary framework per l'emergenza Covid 19) e con decisione del 19 giugno 2023 solo ora ha autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023 nei limiti stabiliti dal ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
INPS precisa in primo luogo che per l'incentivo si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il modulo denominato 92-2012 del Cassetto Previdenziale e che nel caso fosse stato già utilizzato con lo sgravio del 50%, sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.
Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'agevolazione.
Datori di lavoro e lavoratrici beneficiarie
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell'agricoltura e i seguenti enti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi i datori di lavoro:
- del settore finanziario
- del lavoro domestici e
- soggetti a sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia
Le assunzioni agevolabili riguardano lavoratrici delle seguenti 4 tipologie
- di almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi oppure
- di qualsiasi età, se residenti in regioni meno sviluppate , prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; oppure
- di qualsiasi età per settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.
Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate
Lo sgravio si applica:
- 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi nelle assunzioni a termine
- 18 mesi per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato o di rapporti non agevolati in agevolati.
purché comportino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
La fruizione può essere sospesa e differita solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
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Pensioni minime: tabella aumenti per 2023 e 2024
Pubblicate, con molto ritardo, le istruzioni ufficiali INPS sull'aumento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, riconosciuto con la legge di bilancio 2023, in via eccezionale, dal 1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024
Con il messaggio 2329 del 22 giugno 2023 si conferma che il conguaglio degli arretrati verrà effettuato con la pensione di luglio 2023. (vedi ultimo paragrafo)
La circolare INPS 35 2023 del 3 aprile 2023 erano state chiarite le modalità di calcolo per il quale si fa riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna mensilità,
compresa la tredicesima.
Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento,
- le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione),
- le prestazioni di carattere assistenziale,
- le prestazioni a carattere facoltativo e
- le prestazioni di accompagnamento a pensione ( ad es. APE sociale)
Per le pensioni che decorrono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
Pensioni minime: la misura dell’ aumento
trattamento minimo 2023 classe di età percentuale aumento 2023 importo totale percentuale aumento 2024 563,74 euro sotto i 75 anni 1,5% 563,74 + 8,46 = 572,20 2,7% 563,74 euro sopra i 75 anni 6,4% 563,74 + 36,08 = 599,82 2,7% L'istituto precisa che:
- se il trattamento pensionistico complessivo è superiore all’importo mensile del trattamento minimo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
- Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
- Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene poi ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale spettante.
- Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.
Aumento pensioni minime: trattamento fiscale
Le somme corrisposte a titolo di incremento:
- sono fiscalmente imponibili:
- sono, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
- non rilevano ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, cioè il trattamento pensionistico complessivo sarà considerare al netto dell'incremento transitorio.
Pensioni luglio 2023: pagamento aumenti arretrati
Con il messaggio 2329 del 22 giugno 2023 INPS conferma che con la mensilità di luglio delle pensioni verrà corrisposto d’ufficio l’incremento previsto dalla legge di bilancio comprensivo degli arretrati da gennaio 2023 , e ricorda i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.
Si ricorda che i beneficiari dell'aumento sono i titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS
L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS
Si sottolinea che l’aumento viene attribuito :
- sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”,
- sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
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Codice crisi: da giugno 2023 segnalazioni anche da INAIL
Con la circolare 28 del 16 giugno 2023 INAIL ha comunicato le modalità con cui dal mese di giugno, in ottemperanza a quanto previsto o dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza provvederà a comunicare l'esistenza di debiti, nei suoi confronti da parte delle imprese, con invito fare domanda per l'intervento di un esperto per l'accesso alla composizione negoziata
Ricorda che l’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all'imprenditore e,
ove presente all'organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti, come già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione
La circolare chiarisce i requisiti le tempistiche e fornisce il fac simile della comunicazione che verrà inviata .
Vediamo i dettagli principali.
Modalità e requisiti debiti INAIL segnalati
La comunicazione avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria l’esistenza di debiti nei propri confronti.
Per ogni creditore soggetto all’obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti:
- presenza di un debito per premi assicurativi superiore all'importo di euro 5.000,
- scaduto da oltre novanta giorni e non versato,
- in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi
- solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
La segnalazione non è inviata se il debito,è stato già iscritto a ruolo. In tale ultima ipotesi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione-
Codice crisi: contenuto e tempi delle segnalazioni INAIL
La segnalazione contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per
l’accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del CCII (articolo 25-novies, comma 3).
Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2, vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023.
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Alluvione: precisazioni su ammortizzatore unico e indennità ai collaboratori
L'inps è intervenuto con il messaggio 2264-2023 fornendo nuove importanti precisazioni in merito ai sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna previsti dal decreto 61 2023 e in particolare sulle modalità per le domande
- sia dell'ammortizzatore unico per i dipendenti e
- che dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti
sui quali aveva fornito le indicazioni operative rispettivamente con la circolare n. 53/ 2023 e con la circolare n. 61 /2023.
Domanda di “ammortizzatore unico” Emilia Romagna
Il messaggio precisa che :
- Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
- La presentazione della domanda comporta la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:
– accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 . Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
Il messaggio avverte inoltre che:
• eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;
• file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati
• il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e senza commenti e/o note e/o altro
• le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.
- I riscontri dell' istituto dopo l'istruttoria saranno comunicati sempre tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
- In caso di richiesta di correzione il file ritrasmesso non dovrà contenere le posizioni che sono state già accolte
Integrazioni e chiarimenti sulla domanda di indennità una tantum
In merito alle domande per il bonus autonomi e professionisti , l'istituto precisa invece che
- non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'istruttoria avviene verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza con la consultazione delle banche dati interne o esterne. Solo in caso di difficolta sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso lo stesso servizio web – sezione “Richiesta di variazione”.
- l'indennità non è esente ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. E' necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”;in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
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Contratti a termine ripetuti: ricorso possibile oltre i termini
Con la sentenza n. 15226 del 30 maggio 2023 la Cassazione chiarisce il suo orientamento sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei casi di superamento del numero e della durata massima, con impugnazione oltre i termini e fornisce nuovi elementi di valutazione .
Il caso riguardava l'impugnativa da parte di un lavoratore di un rapporto di lavoro a termine ultimo di una serie che complessivamente superava i limiti massimi imposti dalla legge vigente all'epoca ovvero il Dlgs 81/2015 prima delle modifiche
Il ricordo era stato presentato entro i termini dei decadenza di 60gg conteggiati rispetto all'ultimo contratto, ma oltre il limite in rapporto ai contratti antecedenti.
La sentenza della corte di appello confermava la decisione del Tribunale e respingeva quindi la domanda considerando che l’impugnazione dell’ultimo contratto di lavoro non poteva considerarsi valida anche per i contratti precedenti.
Il principio alla base della motivazione offre alla Corte di cassazione l'occasione per affrontare il tema della tempistica della decadenza nei casi di ripetizione dei contratti a termine che superino i limiti di durata e di quantità imposti dalle normativa europea
La suprema corte concorda con la sentenza di merito sul principio di non estendibilità del ricorso relativo all'ultimo contratto ai contratti precedenti, richiamando anche proprie pronunce e riaffermando che l’obbligo di impugnazione stragiudiziale va rispettato per ogni singolo contratto
Nella sentenza viene pero accolto il secondo motivo di ricorso del dipendente, relativo al superamento della durata massima per contratti a termine successivi con un unico datore di lavoro che all'epoca era fissato in 36 mesi.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020 in causa n. C-681/18) riguardante i contratti a termine in regime di somministrazione che ha affermato che la normativa degli stati deve prevedere il mantenimento della natura temporanea del lavoro interinale, al fine di evitare l’elusione della direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Con un parallelismo con la disciplina del contratto determinato in Italia la Cassazione afferma che la valutazione incidentale in giudizio dell'esistenza di contratti precedenti puo avere un valore per definire appunto la natura temporanea (o meno) del contratto di lavoro che viene impugnato
Con l'accertamento della effettiva temporaneità il giudice può dedurre quindi se l'ultimo contratto a termine privo di causali specifiche era legittimo rispetto alla normativa.
Per questo motivo il ricorso del lavoratore è accolto e la sentenza viene rinviata per un nuovo giudizio alla Corte di Brescia in diversa composizione.