• Rubrica del lavoro

    Spesa online: il CCNL per gli shopper

    E'stato firmato  il 19 febbrario dall'associazione di imprese  Assogrocery e le organizzazioni sindacali  NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  un accordo che  fornisce iun quadro di tutele  sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori  che  grazie all'ausilio di piattaforme digitali  delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti

    Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale  è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015)  per le collaborazioni etero-organizzate,  e consente di  escludere  in caso di contenzioso l' applicazione della normativa  sul lavoro dipendente.  

    Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery)  L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.

    CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede

    L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo  decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .

    Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:

    •  compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora); 
    • un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi; 
    • incarichi minimi garantiti  per il  75% del tempo di disponibilità; 
    • maggiorazioni  retributive per la domenica e i festivi;

    Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;

    Contrattualmente inoltre  sono  presenti :

    1. tutela della malattia  con possibilità di  sospensione della posizione (account)  e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro;   oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia 
    2. Tutela della maternità:  indennizzo economico  perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account 
    3.  copertura INAIL  con formazione  ad hoc,  tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo 

  • Lavoro Dipendente

    Contratti a termine: approvata la deroga fino al 31 dicembre 2024

    Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui contratti a tempo determinato  ampliando  le causali da apporre per una durata fino a 24 mesi, che si conferma limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi.  Era stato anche  rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti  .

    Il 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare di chiarimenti  n. 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni  (vedi tutti i dettagli  nei paragrafi successivi). 

    Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 215/2023 è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza  che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi 

    L’onorevole Nisini,  prima firmataria,  ha spiegato  che si intende in questo modo andare incontro alle richieste dei datori di lavoro che  visto il mancato rinnovo   di numerosi contratti collettivi  ai quali il decreto lavoro aveva affidato l'onere di dettagliare ulteriori causali  specifiche per ciascun settore produttivo,  rischierebbero a breve di vedere interrotti molti rapporti di lavoro a tempo determinato.

    Il testo della legge di conversione del è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato per cui la novità  sulla proroga è definitiva. Si attende ora  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto convertito

    Contratto  a termine:  causali  e durata  dal 5.5.2023 

    A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto  le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali  proroghe sono in particolare:   

    • casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e o  rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni,  contrattuali, oppure
    • SOLO per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024  l'indicazione di una  causale connessa a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell'accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente.

    Il ministero spiega che in questo modo si consente "alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia."

     Importante  inoltre il chiarimento che "Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024."

     il Ministero analizza  inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno , oltre alle causali aziendali  individuali , introduce l'azzeramento del computo  dei mesi di contratto già svolto.

    Quindi  per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio  2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi)  già intercorsi  in precedenza tra il  datore di lavoro e lo stesso dipendente. 

    Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi

    Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL  per i rapporti oltre i 12 mesi  la circolare  ricorda che la norma conferma le regole previgenti    che affidano il compito alla contrattazione , a tutti i livelli,  siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.

    Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro  sul  fatto che gli accordi individuali previsti per i periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.

    Vengono quindi  fornite le seguenti indicazioni:

    1. nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al decreto-legge "Dignità" 12 luglio 2018,n. 87, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina  per cui si possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o,  esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti 
    2. invece, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali introdotte in  attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) introdotto dal  decreto-legge n. 73 del 2021 -, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze  previste dai contratti collettivi  cui fa riferimento il nuovo articolo 19, comma 1, lett. a),  le  suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
    3. Ugualmente , restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva  (come definita dal più volte richiamato articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015) che individuino concrete condizioni  per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla  previgente disciplina, ormai superata.

    Quanto alle esigenze sostitutive, il ministero evidenzia  che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete alla base della  sostituzione.

    Contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione novità 2023

    Come ultimo punto vengono riepilogate  le novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023

    In primo luogo, nel limite del 20 per cento  del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con

    contratto di apprendistato.

    Si escludono espressamente i  limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:

    • i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali 
    • i lavoratori svantaggiati ovvero 

    a)  privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

    b) di  un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

    c)privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

    d) oltre  i 50 anni di età;

    e)  adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

    f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera  almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i  appartiene al genere sottorappresentato;

    g) appartenenti  a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la  propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

    •  e i lavoratori molto svantaggiati    che sono i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g).
  • CCNL e Accordi

    Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima

    Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria   settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato  dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi. 

    A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano  giudicato non equi i minimi retributivi  stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto  con una trattativa  in sede ministeriale.

     Prevista anche la proroga della vigenza:  il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre  2026.

     Vediamo di seguito con ordine   tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo  economico del 16 febbraio 2024) 

    CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici 

    Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche: 

    • 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
    •  20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025; 
    • 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026. 

    La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era  pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari. 

    UNA TANTUM 

    Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo  una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:

    • 135 euro settembre 2023 
    • 135 euro  settembre 2024, 
    • 130 euro settembre 2025.

     CCNL Vigilanza privata 2023  Aspetti normativi 

    CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 

    Si modifica il sistema di classificazione per cui  dal 1° giugno 2023

    •  la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.  
    • viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi. 

     Novità riguardano anche gli aspetti  relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.

     Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo. 

    Le parti  hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in  considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche. 

    L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.

    CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari  nuovi  aumenti  2024 

    Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale  2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza . 

    Le sentenze  Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti  confermato  quanto  statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)

    L’intesa definisce  quindi in particolare:

    • 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
    •  350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari

    Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024. 

    e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.

    Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi)  viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:

        25,00 euro a giugno 2024;

        35,00 euro a giugno 2025;

        30,00 euro a dicembre 2025;

        50,00 euro ad aprile 2026;

        60,00 euro a dicembre 2026.

    Per la sezione servizi fiduciari  ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima  mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata   di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate  dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:

    Mensilità 

    Parametro

    Livelli 

    1.1.2024 

    1.7.2024 

    1.10.2024 

    1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026

    14 

    140 

    1.114,29 

    1.128,21 

    1.160,71 

    1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00

    14 

    Retribuzione conv.

    1.021,43 

    1.035,36 

    1.067,86 

    1.114,29   1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14

    A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in  via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.

    Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi  di anzianità aziendale.

    Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori  parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..

  • Privacy

    Privacy nelle Agenzie per il lavoro: il Codice approvato dal Garante

    Con il provvedimento 9983415 dell'11 gennaio  2024 pubblicato nella newsletter del 14 febbraio,   l'autorità Garante per la privacy ha approvato  il Codice di condotta in tema di protezione dei dati personali predisposto da Assolavoro l' associazione  nazionale di Agenzie per il lavoro, aderente a Confindustria.

    Il Codice,   di cui si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  fornisce le linee  guida    per il corretto trattamento dei dati     gestiti dalle Agenzie  nell’ambito delle attività di intermediazione,  ricerca e selezione del personale e somministrazione di lavoro.

     Nello stesso documento il Garante ha anche dato l'accredito ad un nuovo Organismo di monitoraggio indipendente , deputato a  controllare che il codice venga rispettato e a gestire eventuali reclami in materia.

    Scarica qui il Codice di condotta privacy per le Agenzie per il lavoro 

    Codice Privacy Agenzie per il lavoro: cosa prevede

    Nel codice  sono delineate le linee di condotta per la tutela dei  soggetti  candidati a posizioni lavorative i cui dati sono gestiti dalle agenzie  con particolare attenzione al contrasto alle discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. 

    In estrema sintesi :

    • le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro e quindi :
    • sono vietate, anche se con il consenso dei candidati 
    •  indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori e
    •  preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.
    •  consultazione di profili social , tranne   nei canali di natura  professionale ma  limitatamente alle  informazioni   che abbiano relazione con le competenze richieste per il posto di lavoro .
    • informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto

    ATTENZIONE : l' acquisizione di  referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro  è possibile  solo  “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

    Codice Agenzie per il lavoro: il trattamento automatizzato dei dai

    Nel comunicato del Garante  sul si legge inoltre che per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le Agenzie per il lavoro sono tenute ad  effettuare:

    • una dettagliata valutazione di impatto preventiva 
    • indicando nell’informativa resa ai lavoratori,  i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

    Infine, nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito il diritto di:

    • ottenere l'intervento umano, ove necessario ,
    • di esprimere la propria opinione e 
    • di contestare la decisione.

    Codice privacy Agenzie per il lavoro: quali sono

    Nel documento viene specificato  che le agenzie per il lavoro –  APL –  di cui si tratta sono gli enti autorizzati dall’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive

    del Lavoro sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro) a seguito di una articolata procedura disciplinata dal Capo I del D. Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Le ApL sono iscritte in un apposito Albo suddiviso in  cinque sezioni:

    • 1) agenzie di somministrazione di tipo generalista: svolgono attività di somministrazione di  manodopera. L'autorizzazione alla somministrazione di tipo generalista autorizza
    • automaticamente anche allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie di somministrazione  generalista possono somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo
    • indeterminato; 
    • 2) agenzie di somministrazione di tipo specialista: possono somministrare lavoratori solo a  tempo indeterminato;
    • 3) agenzie di intermediazione: svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.  Tali agenzie sono automaticamente iscritte anche alla quarta e alla quinta sezione;
    • 4) agenzie di ricerca e selezione del personale: svolgono attività di consulenza per  l'individuazione delle candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su incarico del
    • committente;
    • 5) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale: svolgono l'attività, finalizzata alla  ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, considerati singolarmente o  collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente.

  • CCNL e Accordi

    CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità

    E’ stato  firmato lo scorso  10 gennaio 2024 da  Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal  il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:

    •  Metalmeccanico,
    •  Installazione impianti,
    •  Orafi, 
    • Odontotecnici e 
    •  Restauro di beni culturali.

    Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e  scadrà il  31 dicembre 2026.

    Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.

    CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive

    Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto  in due tranches:

    • gennaio 2024 e 
    • aprile 2024,

    incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali. 

    Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

    I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle  sottoriportate , diversificati  per settore e per  livello di inquadramento dei lavoratori :

    CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro

    Novità  dell'accordo sono previste anche  sui seguenti temi:

    CONTRATTO DI APPRENDISTATO  

    Si prevede che,  fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:

    la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati  amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.  La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

    RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 78%

    • 3° anno 85%

    • 4° anno 92%

    • 5° anno 100%

    RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 80%

    • 3° anno 90%

    RETRIBUZIONE per addetti al centralino

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 80%

    Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

    La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è  pari a 3 anni.

    RETRIBUZIONE per il settore restauro

    Inquadramento

     

    I sem 

    II sem

     III sem 

    IV sem 

    V sem

     VI sem

      VII sem 

    VIII sem

     IV sem  

    X sem

     

    Livello 2        

     

        80%

     80% 

    85%

     85% 

    90% 

    90% 

    95% 

    95% 

    100% 

    100%

     

    Livello 3      

           

    70%

    70%

     75%

     78%

     80%

     85% 

    88% 

    92% 

    100%

     100%

     

    Livello 4             

     

    70%

     70%

     75%

     78% 

    80%

     85%

     88% 

    92% 

    100% 

    100%

     

    Livello 5           

     

       70% 

    70%

     75% 

    78% 

    80%

     85% 

    88% 

     92% 

    100%

       100% 

     

    Per gli Addetti  amministrazione  o servizi

     

     

     

     70%

      70% 

     75% 

    80%

     85%  

    90%

      –

     

    ORARIO DI LAVORO 

    Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore,  al fine di adattare le diverse  esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.

    CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi

    Ampie le causali individuate per  i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche  del settore 

    CAUSALI CONTRATTI A TERMINE 

    • • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque  programmato, nei confronti del cliente;
    • • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
    • • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova  creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
    • • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
    • • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
    • • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
    • • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
    • • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
    • • Appalti di durata determinata;
    • • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
    • • Sostituzione di lavoratori assenti;
    • • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg  nell’arco di 48 mesi).

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Domande Assegno inclusione: richieste riesame dal 27.2

    Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione respinte  possono essere inviate a partire dal 27 febbraio prossimo,  data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni . Lo precisa  dall'INPS  nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024  in cui riepiloga  le procedura di risposta  alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti . 

    L'istituto ricorda  che per ottenere l'assegno  è necessario sia 

    1. presentare la richiesta all'INPS che
    2. firmare il patto di attivazione digitale PAD 

    superando poi i controlli preventivi sul possesso dei requisiti 

    L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS

    Di seguito i chiarimenti sui diversi casi che si possono verificare  riepilogati anche nell'allegato 1  al messaggio.

    Assegno di inclusione: domande accolte e respinte

    L'istituto ricorda che per le domande accolte  i beneficiari  possono ritirare la carta ADI nell'ufficio postale,  che viene consegnata anche se il titolare non ha ricevuto l'avviso tramite SMS

    Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.  

    Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

    Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata  istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Assegno di inclusione: domande respinte

    Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti sono respinte.  

    Nella procedura ADI nel  portale INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. 

    Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

    La  richiesta di riesame  va presentata alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui il titolare  ha ricevuto comunicazione dell’esito.

    Puo anche essere presentato ricorso giudiziario.

    Domande assegno di inclusione in stato di EVIDENZA o di SOSPENSIONE per dati ISEE

    Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”.

     In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate:

    1. sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
    2. sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

    In questi casi la Sede  INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

             presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;

    –         presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza

    –         rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

    • Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU  la domanda viene sbloccata 
    • se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non presenta giustificativi  oppure i documenti presentati non sono idonei a la domanda viene respinta.

    Assegno inclusione.: Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare

    In caso di discordanza  tra  quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe in tema di nucleo familiare la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali l’accertamento del nucleo  in quanto ci sono e eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU 

    All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in  stato "respinta"  oppure "accolta" 

    Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

    Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono legati  ad altre cause, ad esempio allo stato di informatizzazione degli archivi comunali .

    In questi casi , in assenza di riscontro entro sessanta giorni  INPS procede comunque  ad accogliere la richiesta.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI

    Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS  per i propri utenti.

     In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta  un nuovo servizio Chat   che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio  di informazione agli utenti 

    Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA  per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.

    Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti  e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti  e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

    Il servizio è corredato  da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni

    Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.

    Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.

    Avvisi INPS  per l''Assegno Unico

    Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede  , in occasione della nascita di un figlio,  a inviare ai genitori una mail  che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.

    Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso  a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS

    Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi  da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID)  nella quale  cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.

    Assegno Unico: servizio di guide online

    Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023  INPS aveva comunicato che  sono state predisposte  guide personalizzate online per chi  pur avendo  diritto all'assegno unico 2023   non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi  nelle procedure e non lo sta ricevendo . 

    Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento  del contributo  per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.

    Grazie ai processi di  innovazione digitale legati al PNRR inps  mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere. 

    La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.

    Vengono chiariti i passaggi ad esempio  riguardanti  :

    • 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
    • 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
    • 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).

    Le videoguide personalizzate sono visualizzabili

    •  accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure 
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.

    Anche per questo servizio  è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.

    Pannello informativo importi Assegno Unico

    Si ricorda infine che dal 10 giugno  2023 è disponibile un pannello informativo  raggiungibile sempre su  www.INPS.it , riservato  a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF

    Nel nuovo pannello  si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio  sugli importi del  proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate  a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.