• Agricoltura

    Fermo pesca: indennità confermata per il 2024

    L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori  in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio  è confermata anche per l’anno 2024.

    Lo prevede la legge di bilancio 2024  (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale 

    L'articolo 1 comma  169 del testo   stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

    L' importo  si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,

    • per ciascun lavoratore dipendente da 
    • impresa adibita alla pesca marittima,
    •  compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca . 

    La valorizzazione definitiva delle indennità  avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un  apposito decreto ministeriale.

    La materiale corresponsione  avviene poi  a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

    Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

    Indennità fermo pesca, a chi spetta

    L’indennità  viene assicurata a  

    • tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
    • i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,

     in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    NON è riconosciuta invece 

    • agli armatori 
    • ai proprietari armatori imbarcati
    • ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi 

    Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

    Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale

     L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il  fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.

     L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

    ATTENZIONE  il decreto ministeriale annuale  prevede  solitamente che  se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

    Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

    Indennità fermo pesca: come fare domanda

    Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. 

    L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA,  all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. 

    Nell’istanza  vanno indicate:

    1. ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
    2.  elementi identificativi dell’unità di pesca; 
    3. ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; 
    4. cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
    5. numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale; 
    6. elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività,  con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
    7. dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per  gli stessi  periodi. 

    Vanno inoltre allegati:

    1. il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito); 
    2. la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni 2024: superdeduzione IRES in vigore

    In uno dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge 111 2023),  approvati dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2023,  è prevista una innovativa misura di incentivo alle assunzioni con importi  di agevolazione mai registrati in precedenza .

     Il decreto è stato approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.LGS 126 2023) il 30 dicembre scorso. 

    Scarica Quil decreto legislativo 216 2023 , entrato in vigore il 31 dicembre 2023.

     Vediamo più in dettaglio la novità : a chi spetta, i requisiti , le modalità applicative che saranno comunque precisate anche da un decreto ministeriale, atteso , teoricamente,  entro il 30 gennaio 2024.

    Superbonus nuove assunzioni 2024: come e a chi spetta

    All'Articolo 4 del decreto si descrive la nuova agevolazione che consiste in una Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. 

    In particolare si prevede che , SOLO per il 2024 , in vista  di una futura  completa attuazione della legge delega di riforma fiscale, il costo del personale

    •  di nuova assunzione 
    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

      venga  maggiorato, ai fini della determinazione del reddito del datore, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale.

    Tale incremento si misura   sulla differenza tra il  costo complessivo del personale nel 2023 e nel 2024    al netto  delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate o controllate dagli stessi soggetti 

     I datori di lavoro  beneficiari sono: 

    • i titolari di reddito di impresa e
    •  esercenti arti e professioni 
    •   che abbiano esercitato l'attivita per almeno un anno e

     non spetta  alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

    Il decreto specifica,  dal punto di vista tecnico,  che :

    "Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.  (…). Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. "

    Incentivo  IRES assunzioni  2024 per  categorie svantaggiate 

    La misura prevede inoltre che per  favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il  costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione  in caso di assunzioni  di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.

    I coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, ma si prevede già che non supereranno comunque  come maggiorazione complessiva il  10 per cento del costo del lavoro sostenuto, per un totale quindi del 130%.

    Viene infine precisato che  nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto di questa nuova disposizione  e nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni.

    Superbonus  assunzioni 2024 – Lavoratori meritevoli di tutela

     Le categorie che godranno di maggiorazione sono:

    •     lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; 
    •     persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno; 
    •     donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea  annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ;
    •     giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
    •     lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
    •     già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio  e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

    Superbonus assunzioni: abrogazione precedenti incentivi e cumulabilità

     La nuova misura prevede  la contestuale abrogazione della precedenti  agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni  a tempo indeterminato prevista

    • dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i

    L'agevolazione  dovrebbe essere cumulabile con la decontribuzione SUD  stando alle dichiarazioni della premier in conferenza stampa, cosi come con il nuovo sgravio per le donne con figli previsto dalla legge di bilancio 2024, ma la norma non lo  specifica . Chiarimenti dovrebbero arrivare come detto con  il decreto  attuativo ed eventuali istruzioni dell'Agenzia e dell'INPS.

  • Rubrica del lavoro

    Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima

    L’indennità  relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001)  per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima 

    Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024.   La posizione  sull'interpretazione estensiva  del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,   per il  calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari  n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato,  secondo INPS,  dall'introduzione del comma 5-ter .

    Da notare che l'esatto contrario era stato   affermato  dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità

    Indennità congedo straordinario  D.LGS. 151 2001

    L’indennità di congedo straordinario  biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992,  è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

     Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

    Si ricorda che l'indennità è anticipata  al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia  poi gli importi nel flusso uniemens.

    Nella tabella seguente i massimali  2023 per il calcolo dell'indennità

    importo massimo di reddito  contributi figurativi annui 
    40.366 11.320

    I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

    Indennità congedo straordinario: sentenza  Tribunale di Roma del 5.6.2022 

    Il caso  trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un  istituto di vigilanza  che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il  congedo straordinario di cui aveva goduto.

    Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto   della norma  modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)

    Inoltre viene evidenziato che:

    •  durante  il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e  tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che  il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
    • riguardo la  disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il  giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
    • Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità  mentre  nella norma sul  congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate,  dimostra che in questo caso esse  vanno escluse.

    Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024

    L'istituto  afferma che  l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,  circoscrivendo  l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

    Secondo l'istituto  la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche  ma  resta un  emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza

    Ricorda inoltre che  anche il  Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658  si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità,  affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio 

    Allo stesso modo  si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze  ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).

  • Rubrica del lavoro

    Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli

    Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .

    Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024

    Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma  potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la  riduzione contributiva – risorse 2021

    Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali  di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

    • •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
    • •  nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

    I conguagli vanno  effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà

    Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva  rivolta alle  imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano 

    • per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e 
    • per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

    (Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19). 

    Le istruzioni operative precedenti  per la  successiva fruizione dello sgravio  in Uniemens erano  state fornite dall'INPS  con la circolare 40 del 5 aprile 2023.

    Dal 2 novembre scorso  è stata effettuata la  precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale  per l'invio fissata al  10 dicembre 2023.

    Sono destinatarie della riduzione contributiva:

    1. le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
    2.  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

    Contratti di solidarietà domanda di agevolazione

    La domanda  va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.

    L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica). 

    E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo  solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .

    A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.

  • Pensioni

    Modello Red pensionati videoguida e dichiarazione precompilata in arrivo

    Nell’ambito della  realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS  sta realizzando il servizio  “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi   da parte dei pensionati titolari di  prestazioni di carattere assistenziale  o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione  o del nucleo reddituale rilevante.

    La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.

    Red precompilato 2024

    Il servizio “RED Precompilato”  fornirà già al titolare i dati  conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico  i redditi rilevanti .

    Il pensionato interessato  dovrà autenticarsi  con  (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata  confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati

    Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale,  con l’obiettivo  di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED 

    Il  nuovo servizio   sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:

    •  della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e 
    • della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).

    le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato”  saranno comunicate con un ulteriore messaggio  INPS dopo  la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso,  e che termina  il  29 febbraio 2024.

    A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)

    Red semplificato  sollecito modello 2022: la videoguida 

    Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :

    • tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati 
    • accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.

    La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.