• Sicurezza sul Lavoro

    Valutazione rischio sicurezza: online la piattaforma per i datori di lavoro

    Con la circolare n. 18 del 19 maggio 2023 INAIL  informa che è disponibile online la  nuova piattaforma per aiutare i datori di lavoro nella predisposizione  del Documento di valutazione dei rischi obbligatorio per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

    L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti,  è disponibile da oggi  sul sito  www.inail.it.  al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione  del rischio  e mette a disposizione dei datori di lavoro tutti  gli strumenti utili .

    Tutti gli strumenti applicativi e i documenti di approfondimento linee guida ecc. sono elencati nell'allegato alla circolare 

    La predisposizione dl servizio era stata prevista  all'interno della riforma Jobs Act  dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e  semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della

    legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha modificato il Testo unico 81/2001 richiedendo  che lnail provvedesse “anche in  collaborazione con le aziende sanitarie locali per il  tramite del coordinamento tecnico  delle Regioni e altri enti competenti , a rendere disponibili  al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli di rischio”.

    Previsione attuata oggi con il nuovo ambiente  di consultazione interattivo (repository)  che permette di individuare soluzioni  tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro.

    Strumenti valutazione del rischio INAIL 

    La ricerca può avvenire utilizzando dei filtri per selezionare  lo strumento più adatto  alle esigenze dell'azienda, sulla base di 

    • • Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e IIlivello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);
    • • Tipologia di rischio
    • • Tipo di strumento ( Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software )

    La piattaforma offre inoltre tutti i materiali  di approfondimento e le pubblicazioni  scaricabili per essere conservati.

    Infine sono sempre disponibili per ulteriori informazioni:

    1.  nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it   il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online eper approfondimenti normativi e procedurali.
    2. il  Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia  da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di  ciascun utente.

  • Rubrica del lavoro

    Il decreto Lavoro è in vigore: le 10 principali novità

    E’ stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” . Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che  entra in vigore oggi 5 maggio.

    Il testo definitivo del provvedimento  contiene tra l’altro:

    1. l’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico  alle famiglie  con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni)  e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
    2. Istituzione del Supporto per  la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non  superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere  all'Assegno di inclusione.
    3. Un taglio del 4 %  al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso  l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi :
      •  per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo
      •  per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7%  della retribuzione imponibile; 
    4.  l’innalzamento a 3000 euro  della  soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il  periodo d'imposta  2023,   per i   lavoratori  dipendenti con figli;
    5. il rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni  per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro 
    6.   una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di  24 mesi, per il quale   si ammettono:
      • causali previste dai CCNL 
      • causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e 
      • sostituzione di lavoratori assenti
    7. Incentivi alle assunzioni: 
      •  per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
      • per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
      • per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma  Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure  in vigore).
    8. Ampliamento  di 12 mesi del periodi di fruizione dell'anticipo pensionistico collegato al Contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)
    9. soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro  annui   e   della soglia di  dipendenti assunti a tempo indeterminato  a 25 anziché 10,  SOLO per  gli  utilizzatori che operano nei settori dei congressi,  fiere,    eventi, stabilimenti termali e  parchi di divertimento;
    10.  riduzione delle sanzioni amministrative  per omesso versamento delle ritenute previdenziali  che potranno essere rimodulate non più «da  euro  10.000  a  euro  50.000»   bensì  «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte  l'importo omesso». 
  • Uniemens / LUL adempimenti

    Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps

    Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa  (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo 

    Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro  statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale  sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

    Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni  fornite dall'INPS con l'ampia  circolare 46 del 17.5.2023,  sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento  nell'ambito della crisi di'impresa.

    Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa  

    Viene specificato in particolare che 

    •  l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
    • il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“  qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano  altre manifeste ragioni economiche 
    •  i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
    • decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali  i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
    • il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni,  per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma  a norma del nuovo CCII  non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti  di cassa integrazione  o di  altre prestazioni di sostegno al reddito".

    Per l’accesso alla  NASpI in caso di cessazione  durante la procedura di liquidazione giudiziale  l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023. 

    Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti  

    L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.

    Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.

    Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine  della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.

    In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.

    NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.

    Compilazione flusso Uniemens

    Il curatore deve utilizzare 

    • il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione 
    • Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
    • codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”   
    • codice  Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la  cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 
    •  codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.  per  la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il

    ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.

    Vengono richiamate per ulteriori dettagli  le circolari  n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.

     Viene inoltre sottolineato che queste  modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro marittimo: deroghe per il cabotaggio nel Decreto Lavoro

     Il recente Decreto Lavoro n 48 2023 ha introdotto numerose novità in materia di misure di inclusione sociale e disciplina giuslavoristica.

    L'art 36  interviene in tema di  lavoro marittimo e consente una particolare deroga  previo accordo  sindacale. alle limitazioni di navigazione e carico e scarico   previste dal DL 457 1997,  per i traghetti non europei con personale extra UE. Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Lavoro marittimo cabotaggio  traghetti non europei: normativa 

    Va ricordato innanzitutto che il decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998)  all'art 1 comma 5    prevede  per i servizi di cabotaggio per le navi iscritte nel Registro internazionale delle navi, il divieto di operare nell’ambito dei  porti riservati agli armatori comunitari quando siano interessati  equipaggi con  personale italiano o di altro paese  dell’UE.  salva l’eccezione

    •  per le navi da carico di oltre 650 tonnellate  di stazza lorda e
    •  nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile in provenienza o diretto verso un altro  Stato. nel limite  massimo di sei viaggi mensili,  
    •  per navi che caricano e scaricano camion e  rimorchi , sia di merci che di passeggeri  (ro- ro e ro-ro pax)
    •  ma solo previo  accordo sindacale con le  organizzazioni comparativamente più rappresentative  .

    Lavoro marittimo cabotaggio equipaggi non UE: la novità 

     La deroga prevista dall'art 36 del dl 48 2023   prevede la possibilità di accordi sindacali che consentano di operare anche a traghetti con personale non comunitario, sempre nel limite di durata di 3 mesi . In questo modo  si intende  contrastare "le difficoltà  derivanti dalla  attuale  carenza di lavoratori marittimi comunitari e di consentire la   prosecuzione delle attività essenziali a continuità territoriale, la  competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare".

     Va sottolineato che la deroga vale solo per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro  internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio  proveniente da o diretto verso un altro Stato.

    Il Servizio Studi del parlamento che ha predisposto il dossier per la conversione in legge del decreto ha evidenziato la necessità di specificare meglio la decorrenza del termine massimo di tre mesi. Inoltre dalle associazioni di categoria emerge la preoccupazione per   il possibile conflitto con la normativa fiscale specifica per il cabotaggio  effettuato da equipaggi italiani o comunitari ( legge Cociancich (D.Lgs. n. 221/2016).

    Si auspicano quindi chiarimenti ministeriali in materia.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo parentale 80%: si può suddividere tra i genitori

    Pubblicate dall'INPS le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all'80 % previsto dalla legge di bilancio 2023  (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

    Si ricorda che la novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l'innalzamento dal 30 all' 80%  per .una  sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.

    La circolare 45 del 16 maggio 2023 (pubblicata ieri)  fornisce le istruzioni  operative esclusivamente   per il settore privato.

    Congedo parentale 80%: fruizione ripartita tra i genitori 

     La circolare sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi Possibile anche utilizzarla  da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come  per tutti i periodi di congedo parentale. Viene fornito il seguente

    ESEMPIO  

    Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

    Quindi :il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta complessivamente  indennizzato come segue:

    –      un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);

    –      8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

    –      i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione AGO dipendenti.

    Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare 

     Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e  i termini temporali , l'istituto  chiarisce  quindi che:

    • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entoro al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
    • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al  limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
    • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione 
    •  La nuova  norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
    • spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio  oppure di congedo di paternità alternativo
    •  in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o  dei lavoratori autonomi, rileva SOLO  il termine finale del periodo  di paternità.

    In merito la circolare riporta alcuni esempi di applicazione.

    Mese di Congedo parentale 80%: presentazione della domanda 

    La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica  tramite 

    • –     portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi dallhome page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
    • –      tramite il Contact center  al numero  verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    • –      tramite i servizi gratuiti degli Istituti di patronato,

    Mese di Congedo parentale 80%: codici Uniemens nuovi e correzione 

     La circolare 45 specifica in dettaglio la compilazione del flusso uniemens per il quale i  nuovi codici evento da utilizzare a partire dal periodo di competenza luglio 2023 sono:

    • “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;   
    • “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.   

    Va evidenziato  quindi che fino a giugno 2023 il conguaglio non potàa  superare il  30% cento. I datori di lavoro devono attendere ulteriori indicazioni per recuperare eventuali anticipi  

    L'INPS annuncia anche ulteriori indicazioni per le comunicazioni già effettuate con i vecchi codici . 

    Infine viene corretto  quanto comunicato  in precedenza  chiarendo che  che  il codice utile per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” (congedo parentale, entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti entro i 6 anni di età del bambino) è “L050” e non “L053”.

  • Lavoro Dipendente

    Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

     Con la sentenza 12132/2023 la  Cassazione   ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage   da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo,  anche a possibili posizioni  lavorative libere "nel futuro prossimo" . 

    Prima di analizzare la sentenza  rivediamo in generale in cosa consiste il repechage.

    Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato  motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva ,  è determinato dalla necessità di procedere alla  soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere considerato legittimo  deve essere provato il datore ha l'onere di provare  che il lavoratore non poteva essere   utilizzato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in  relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (ex plurimis, Cass., n. 10554/2003).

    Inoltre in relazione al concreto contenuto professionale  dell'attività cui il lavoratore  era precedentemente adibito, la giurisprudenza della Corte ha  precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi,  la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse  ma equivalenti da quelle che prima  svolgeva (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5893/1999; 12367/2003).

    Possono considerarsi equivalenti a quelle espletate le mansioni  oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che si  armonizzano con la professionalità già acquisita dai lavoratore nei corso del rapporto, sì da  impedirne la dequalificazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7370/1990).

    La Cass. civ., n. 6441 del 1988, aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., la modifica in peius delle mansioni de lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta

    con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del  lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e  libertà della persona.  Da rilevare anche che è stato ritenuto che non costituisce violazione dell’art. 2103 c.c., un  accordo sindacale che, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda  l'attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più 

    lungo (Cass., n. 9386/1993).

    Nella sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017 la Cassazione ha ribadito che nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale; "il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza di mansioni anche inferiori da assegnare al dipendente in esubero . In particolare nel caso  sia presumibile una sua disponibilità al loro svolgimento"

    Nel caso di specie  un lavoratore accanto alle mansioni prevalenti, aveva negli anni  svolto una volta la settimana mansioni   promiscue inferiori.

    Repéchage e posizioni disponibili nel futuro prossimo 

    La recente Cassazione riprende  e amplia  un orientamento molto risalente   affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro  la situazione aziendale al momento del licenziamento non     non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili   in un arco temporale del tutto prossimo» 

     Era già stato  affermato che " se nel breve periodo successivo si addivenga a nuove assunzioni, per ritenere raggiunta la prova della  inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, il cui onere grava sul datore di lavoro, è necessario che questi indichi le mansioni affidate ai nuovi assunti, specificando le ragioni per cui esse non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato " (cfr, ex plurimis, Cass., nn.12548/1997; 12367/2003)

    Nel caso analizzato dalla cassazione   al momento del licenziamento   del ricorrente erano infatti   state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso.   Questo depone quindi per un possibile ricollocamento del lavoratore e  per  la conseguente   illegittimità del licenziamento.

    L'applicazione risulta molto estensiva  anche sulla base del fatto  che la Corte non ha preso in considerazione il fatto che non  sono state registrate in realta assunzioni successive al licenziamento del lavoratore, elemento su cui si erano basate le decisioni avverse delle corti di merito.

  • PRIMO PIANO

    Invalidità: online la procedura per infortunio causato da terzi

    Nuovo obiettivo raggiunto per la digitalizzazione delle procedure amministrative dell'Istituto nazionale di previdenza,  connesse all'invalidità civile.

     Nel messaggio 1745  del 12 maggio 2023  INPS  comunica il rilascio del servizio “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili” in forma telematica.

    Il modello AS1  contiene le informazioni  fornite dal cittadino danneggiato riguardanti il terzo responsabile del danno e  la sua polizza assicurativa,  e gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa e la trasmissione telematica consente una maggiore efficacia  nel rimborso  delle prestazioni all'inps  come previsto dall'art 41 della legge 4.11.2010

    Si ricorda che  tale  dichiarazione è obbligatoria  nei casi in cui  l'invalidità sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

    Le istruzioni in merito erano state fornite dall'istituto nella circolare 152 del 27 novembre 2014 con allegati i modelli cartacei (Qui il fac simile del Modello AS1)

    Il modello   ora interamente automatizzato,  può essere  quindi compilato con una delle seguenti modalità :

    • direttamente dal cittadino online sul portale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menu “Acquisizione AS1”;
    • tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    • tramite delle Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).