• Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida

    Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di  revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento  di convalida  dell'ispettorato,  come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.

    Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto

    Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate  dai genitori nel periodo , fino  ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale,   le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale,  devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.

    Tale verifica riguarda il fatto che la decisione  del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al  contrario, imposta dal datore di lavoro.

    Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.

     l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.

    Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta. 

     Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022

    La revoca delle dimissioni protette

    Sul tema della revoca  delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto  l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla  procedura  con le  note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.

    Ora, sulla base del parere  dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi  che impediscano al soggetti di  revocarle, sia prima che dopo la convalida  delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto. 

    L'ispettorato ricorda  anche  quanto  già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede  un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni  addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali   accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli  stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

    Solo nel caso in cui invece  le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano  già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore  e il  rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

    Sul periodo di sospensione   tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta  con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.

    Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria 

  • Professione Avvocato

    Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024

    L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.

    La nuova disposizione legislativa  facilita per i professionisti   la notificazione di atti  grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.

    Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale

    Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico. 

    Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2. 

    È necessario  inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.

    L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.

    Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Cassa integrazione PMI dell’indotto di grandi aziende in crisi: le istruzioni

    Il Governo aveva  approvato il 31 gennaio 2024  un nuovo decreto legge  per la tutela delle piccole e medie imprese dell''indotto di grandi aziende in stato di insolvenza e sottoposte ad amministrazione straordinaria.  Il decreto legge  prevede  in particolare  misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle aziende coinvolte dalle difficolta dei grandi  committenti come contributi a fondo perduto, accesso al Fondo di Garanzia , integrazione al reddito dei dipendenti, tassi di interesse agevolati.  Il provvedimento,  dl 9-2024  è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2  febbraio 2024. Qui il testo

    Nel corso della conversione in legge del decreto 4 2024  in legge 28 del 15 marzo 2024  recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» , il decreto 9 è stato abrogato e le norme sono confluite nella legge di conversione, facendo salvi  gli effetti  già intervenuti .

    Con la circolare 62 del 6 maggio 2024 INPS fornisce tutte le istruzioni per fruire delle agevolazioni .

    Vediamo di seguito le misure principali.

    Sostegno finanziario  a PMI coinvolte nella crisi di grandi imprese strategiche

    Nella legge di conversione 8 2024 sono previste  diverse forme di sostegno finanziario , tra cui : 

    1.  accesso al Fondo di Garanzia  legge  662/1996  per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e   che abbiano prodotto  negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. Tale garanzia sarà  concessa a titolo gratuito, senza valutazione, fino alla misura: 
      • dell’80 per cento dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; 
      • del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
    2.  contributi a fondo perduto finalizzati ad abbattere del 50%  il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
    3. possibilità di prededuzione dei  crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ove riferiti a prestazioni di beni e servizi,  strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

    Leggi anche Liquidita micro e PMI fornitrici di aziende strategiche in crisi

    PMI indotto aziende strategiche – Integrazione salariale unica "ISU"

    E' prevista l'erogazione di una  integrazione al reddito per i  lavoratori subordinati di datori di lavoro definita dall'INPS " ISU "(integrazione salariale unica) che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della  crisi delle  grandi aziende committenti . Il sostegno sarà riconosciuto per il 2024 dall'INPS con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabili fino a 10 .

     Anche in questo caso il requisito è costituito da

    1. monocommittenza o 
    2. prevalenza sulla gestione della piccola o media impresa,

     esercitata dall’impresa in amministrazione straordinaria . Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione sono individuate con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro. 

    Le integrazioni sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015  e con i sostegni al reddito di eventuali fondi bilaterali di solidarietà attivi nel settore.

    La circolare INPS precisa che non si tratta di una  prestazione soggetta alle limitazioni del D.LGS 148 2015: non è richiesta al comunicazione sindacale nè il versamento della contribuzione addizionale 

    I sostegni saranno comunque  erogati dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsati dall’INPS oppure erogati  direttamente dall’INPS.

     Sono stanziati a questo fine 16,7 milioni di euro .

    Integrazione salariale:  domande  e compilazione Uniemens

    Nella circolare 62 2024 INPS  precisa che:

    •   la sottoscrizione dell' accordo con le rappresentanze sindacali è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito 
    •  le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.  ma precisa che tale  sospensione o riduzione  non puo  essere anteriore a quello di stipula del medesimo accordo.
    • Il termine di invio telematico delle domande non riveste carattere decadenziale, tuttavia,  è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività,  tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    In particolare: dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 

    va selezionata la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e successivamente la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

     La circolare sottolinea che  per l’accesso alla nuova misura  nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso.

    Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). 

    Per la procedura operativa nel  “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU) e la nuova causale codice evento “701” “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.

    In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità,( circolare n. 62/2021 e messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

     L’invio dei flussi   non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività.

    Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.

    Nella circolare sono riportati  tutti i dettagli della compilazione.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica pensionati Inps 2024: pubblicate le istruzioni

    INPS ha dato notizia  il 17 marzo 2024  della disponibilità della certificazione Unica 2024 relativa alle prestazioni  erogate dall'istituto  (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito). Veniva specificato che la Certificazione Unica  INPS  è  visualizzabile,  scaricabile e stampabile con le seguenti modalità:

    • con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al “Servizio Certificazione unica 2024 (Cittadino)” sul portale dell’Istituto,
    • con le credenziali personali  tramite App Mobile al servizio  “Certificazione Unica”. 
    • I pensionati potranno scaricare e stampare il modello della CU/2024 anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.
    • si può ricevere  tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

    Per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, inoltre è attivo il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente e le istruzioni  per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

    ATTENZIONE nel caso il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata   questo risulterà tra le annotazioni  nella Certificazione Unica, i cui dati vanno utilizzati eventualmente per modificarla.

    Certificazione Unica INPS 2024 le istruzioni sul rilascio

    Il 7 maggio è stata  pubblicata la circolare di istruzioni n. 63 /2024  in cui l'istituto riepiloga in dettaglio la procedura riguardante il rilascio, il conguaglio e la rettifica delle Certificazioni.

    In particolare vengono specificate tutte le modalità di rilascio  dlla forma telematica (v. sopra)   alle modalità alternative :

    1. in forma cartacea  presso le  Strutture territoriali dell’Istituto,
    2.  con spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata, 
    3. attraverso Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
    4. con spedizione  alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare,  anche all’estero
    5. con il Servizio “Canale/sportello utenza fragile”
    6. presso Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate.

    Rilascio della Certificazione Unica al soggetto non titolare

    La Certificazione Unica  può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare facendo  richiesta ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale  o  attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria , sia da persona appositamente delegata sia,   in caso di morte del titolare, da parte degli  eredi.

    1. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega  e dalla fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.  L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la documentazione per un periodo di tre anni.
    2. Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della  prestazione,   deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il  richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio  documento di riconoscimento.

    Rettifica Certificazione Unica

    Nel caso vengano rilevati errori nella CU il contribuente deve rivolgersi alle strutture territoriali che provvederanno alla rettifica e comunicheranno  la correzione via raccomandata o PEC e anche nell'area personale MYINPS del contribuente.

     Qualora il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata dell'Agenzia sarà tenuto quindi a modificarla sulla base dell’ultima Certificazione Unica.

    CU INPS anni precedenti

    Si ricorda infine che i CUD e Certificazioni Uniche degli anni passati restano a disposizione dei cittadini all’interno del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” e sono accessibili tramite la voce “Modelli” del menu interno del servizio online "Servizio Certificazione unica 2024 (Cittadino)” .

  • Rubrica del lavoro

    Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del MLPS 40 -2023  contenente l'avviso sui termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento  ad associazioni e fondazioni  che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e  sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

    La scadenza delle domande è fissata al 10 giugno 2024

    ATTENZIONE  Con le domande vanno inviati  i modelli allegati all'avviso i progetti di interventi di assistenza  per i quali si richiede il contributo, 

    Di seguito vediamo  i requisiti  dei progetti e  le modalità per fare domanda.

    Contributi ETS per assistenza bambini oncologici

    Il fondo finanziario era stato istituito dalla legge di bilancio 2019 e attuato  con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, che ha definito  il regolamento consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica

    A partire dall'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento a regime di cinque milioni di euro  annui per il Fondo  bambini oncologici. Con il decreto legge 213 2023 il fondo è stato aumentato di 400 milioni.

    Possono accedere alle risorse:

    •   Enti del terzo Settore 
    • costituiti in forma di associazione o Fondazione 
    • che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza  psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Per la realizzazione dei progetti  possono essere attivate forme di collaborazione  tra le associazioni ed enti pubblici o privati 

     I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o  più delle seguenti azioni:

    • a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
    • b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
    • c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
    • d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
    • e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
    • f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
    • g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
    • h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

     I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

    Contributi importo e modalità domanda

    Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 251.770,00 né superiore ad € 1.007.080,00 nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

    Eventuali ulteriori risorse finanziarie, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.

    I soggetti beneficiari devono presentare domanda di ammissione al finanziamento compilando i modelli allegati al decreto :

    – Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);

    – Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);

    – Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);

    – Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);

    – Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);

    – Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);

    – Modello D (Scheda di progetto);

    – Modello E (Piano finanziario).

    La domanda deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip., all’indirizzo di posta elettronica certificata  [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2024

    e dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “AVVISO  N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI.DOMANDA DI FINANZIAMENTO ”.    Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell’elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.

    Contributi ETS per progetti assistenza: richieste di chiarimenti 

    Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine, quindi netro  il 31 maggio 2024  potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all’indirizzo [email protected] riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2024 – QUESITO”. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

     Il  Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni e  le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo 

    https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

    on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024

    Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023,  INPS  comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle

    •  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e 
    •  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata

    La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e  prevedeva anche  che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi  non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

    Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni

    • Dal punto di vista operativo si confermano integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 precisando  che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso , ovvero 
    • per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;

    per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

    Tali comunicazioni,  effettuate entro il  31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.

    Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.

    Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le  eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

    Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili

    In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

    Uniche condizioni :

    che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,

     per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione  SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.

    ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità 

    Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. 

  • Pensioni

    Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio

    L’INPS, con il messaggio 812  del 23.2.2024 ,  ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per  soggetti che perfezionano i  requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.

    L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Vengono richiamate per maggiori dettagli le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.

    In particolare,  INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

    Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025

    INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio  al 31 dicembre 2025

    Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e 

    lavoratori notturni  a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno  o  per tutto l'anno lavorativo

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 61 e 7 mesi

    97,6

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi*

    99,6*

    almeno 35 anni

    minimo 64 e 7 mesi*

    100,6*

     

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi

    99,6

    Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda

    La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.

    In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente  all’epoca in cui sono state svolte le attività e la  stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora  per allora”.

    Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .

    Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta   il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico  pari a:

    •  un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
    •  due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
    •  tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

    ATTENZIONE per  personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato  non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di  riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1°  settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.