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Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA
Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)
Lavoro portuale temporaneo
Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime
Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
Invece le posizioni contributive delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi i datori di lavoro sopracitati.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Lavoro portuale aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti
- al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
- , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, IMA nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
La circolare specifica quindi che :
per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),
FIS 2022
Per il 2022, è stata prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
- FIS 2023
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)
Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative
Anche le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie per cui i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.
La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022, in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è quindi necessario alcun adempimento.
Le nuove comunicazioni andranno effettuate entro il 31 marzo 2024.
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Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE
Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.
In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023
Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Come noto, i sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente».
In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto».
Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.
L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto».
Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023.
Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.
Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito risultasse superiore ad euro 5.000.
Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su tale importo.
Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.
In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: aumenti da gennaio 2024
Il 30 novembre 2023, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UILcon validità per il triennio 2019/2021.
Si tratta di una ipotesi da sottoporre ad approvazione delle assemblee dei lavoratori oltre che alla convalida del MEF e Corte dei Conti e che segna una tappa per la ripresa di una regolare contrattazione Le parti hanno infatti concordato di proseguire negli incontri per giungere anche al rinnovo del CCNL del 2022/2024, che entrerà anche nel merito della parte normativa, oltre a quella economica.
Viene previsto intanto dal punto di vista economico
- una quota di una tantum per il 2019/2021
- un aumento dei minimi tabellari pari al 4%, per il recupero dell'inflazione del triennio.
Vediamo nel paragrafo seguente alcuni dettagli e la tabella dei nuovi minimi retributivi dal 2024
CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: novità in busta paga
Come detto l'accordo prevede per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023
- aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
- riconoscimento dell’una tantum dell’8% , anche ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023 a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
- trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
- garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
- erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.
Per effetto degli aumenti retributivi previsti la retribuzione base da gennaio 2024 è riassunta nella tabella seguente:
Area artistica livelli e ruoli nuovi minimi 2024 liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico), 2.293,28 euro liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro; liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra), 2.121,55 euro; liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei) 1.958,11 euro; liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei) 1.438,26 euro. Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024 funzionari A 2.334,64 euro funzionari B 2.083,34 euro LIVELLO 1 1.896,10 euro LIVELLO 2 1.756,52 euro LIVELLO 3A 1.694,76 euro LIVELLO 3B 1.588,80 euro LIVELLO 4 1.456,10 euro; LIVELLO 5 1.362,18 euro LIVELLO 6 1.205,38 euro. -
Bonus certificazione di parità: da domani le richieste
Il principio della parità di genere nel lavoro è un obiettivo europeo inserito anche nel PNRR italiano e in materia è stato previsto un piano di attuazione con l'art 47 del DL 77 2021. Per favorirne l'attuazione dal punto di vista normativo sono stati previsti
- un obbligo minimo di rapporto biennale sulla situazione aziendale in tema di parità di genere
- e un adempimento facoltativo (certificazione della parità di genere in azienda) che consente di accedere ad agevolazioni alle imprese virtuose in questo ambito.
Rilascio certificazione parità di genere: cos'è, a cosa serve
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022 è stato pubblicato il DM della presidenza del Consiglio -Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità, che definisce a quali valori fare riferimento per ottenere la certificazione di parità: adottata a questo fine la prassi UNI PDR 125 2022, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Il rilascio della certificazione sulla parita' di genere alle imprese avviene solo da organismi di valutazione accreditati e non è gratuito.
Per questo, al fine di sostenere le imprese in questo percorso sono state stanziate risorse per erogare specifici contributi
Il 6 novembre 2023 il Dipartimento per le pari opportunità ha dato notizia dell'avvio del primo avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi (QUI IL TESTO) alle micro, piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, 8 dei quali destinati al supporto alle PMI,
Si intende in questo modo accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere e, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale contribuire a raggiungere entro il 2026 l’incremento di 5 punti nella classifica sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo (EIGE). Attualmente infatti l’Italia è al 13esimo posto
Certificazione parità: due bonus per le imprese
Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive.
Sono previste due linee di agevolazioni:
a) per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un voucher per ciascuna impresa fino a 2.500 euro sotto forma di servizi specialistici (ad esempio: supporto all’utilizzo dei tools informativi, azioni di affiancamento erogate da esperti appositamente selezionati per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici e per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione).
b) per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro per impresa, in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi iscritti nell’apposito Elenco.
ATTENZIONE Questi contributi sono soggetti alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato.
La richiesta di contributo e i modelli da compilare
I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Le richieste andranno inviate:
- a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 e
- fino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili,
- sulla piattaforma appositamente predisposta a questo link https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/dintec/accedi da Unioncamere che gestisce la misura.
- Per l’accesso ai contributi è necessario:
- compilare un modello di autovalutazione che dimostri l'impegno dell’impresa sui temi inerenti alla parità di genere;
- presentare un preventivo formulato da un Organismo di Certificazione presente nell’Elenco degli Organismi di certificazione aderenti.
- Questi contributi si affiancano ad altri incentivi e misure premiali per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere previste dal Codice degli appalti ed esoneri contributivi.
Nella piattaforma di Unioncamere le istruzioni e i modelli necessari.
ATTENZIONE Si accede con SPID, CIE o CNS.
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Decreto flussi lavoro domestico: il click day raddoppia
I datori di lavoro che intendono assumere un collaboratore familiare o una badante in relazione alla quota prevista dal decreto flussi 2023 possono fare richiesta con il click day di domani 4 dicembre 2023 ma per chi resta escluso c' è una nuova possibilità il 7 febbraio 2024, relativa alle quote 2024.
Si ricorda che sono disponibili 9.500 ingressi e sono state precompilate entro il 26 novembre oltre 86 mila domande, quasi 10 volte le quote previste e che la scadenza (teorica) è fissata al 31 dicembre 2023.
Il termine è in realtà solo teorico perche le domande vengono accolte, fatte salve le verifiche dei requisiti, in ordine cronologico di invio.
Se l’istanza non viene accolta per esaurimento delle quote il portale avvisa subito «La pratica risulta al momento non in quota».
Se, invece, la domanda viene accolta ci sono 60 giorni di attesa massima per avere i nulla osta dallo sportello unico per l’immigrazione . Solo con l'esito della prima domanda si potrà decidere se ripresentarla con il nuovo click day, come sottolineato dai rappresentati del centro studi dell'associazione dei datori di lavoro Assindatcolf, in quanto «Inserire una nuova domanda il 7 febbraio per lo stesso lavoratore – continua – significherebbe annullare la precedente.
Qui la piattaforma per le domande
Ricordiamo di seguito i requisiti e i passi necessari per la procedura.
1. Verifica requisito di reddito del datore di lavoro
Per l'accesso al click day del decreto flussi per l'assunzione di colf e badanti extracomunitari possono fare domanda:
- i datori di lavoro con reddito imponibile che non deve superare 20.000 euro in caso di unico componente della famiglia ;
- la soglia del reddito imponibile aumenta fino a 27.000 euro se il nucleo è composto da più familiari .
ATTENZIONE : Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona non autosufficiente che fa richiesta per una assistente familiare (badante) non c'è alcun requisito reddituale da rispettare.
Il ministero dell'interno ha recentemente chiarito che si fa riferimento
2 Richiesta disponibilità lavoratori al centro per l’impiego
Il secondo passaggio prevede l'obbligo di chiedere al centro per l’impiego competente se vi sono lavoratori già presenti in Italia disponibili per le mansioni di colf, badanti e baby sitter.
Per ottenere una risposta possono trascorrere fino a 20 giorni lavorativi, quindi è raccomandabile avviare la richiesta con l' apposito modulo il prima possibile. In assenza di risposta dopo 15 giorni si può procedere
Qui il modello necessario rilasciato da ANPAL .
3. Asseverazione del contratto
Il terzo passaggio riguarda l’asseverazione della certificazione da parte di professionisti abilitati o associazioni (come Assindatcolf):
- delle condizioni reddituali del datore, e
- delle condizioni contrattuali che si vogliono offrire al lavoratore.
Nella circolare operativa del ministero, viene specificato infatti che il domestico potrà essere assunto sia a tempo determinato che indeterminato, con orario pieno o parziale ma NON inferiore alle 20 ore alla settimana e con una retribuzione mensile non al di sotto dell’importo dell’assegno sociale pari a 503,27 euro.
Qui il modello di asseverazione ad uso di professionisti e associazioni .
4. Decreto flussi lavoro domestico: dopo il nulla osta attesa per il visto
Si ricorda che dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro in Italia è richiesto anche l'ottenimento del visto consolare da parte delle autorità del paese di provenienza , che spesso in passato ha avuto tempistiche molto lunghe.
5. Domanda di assunzione colf e badanti extracomunitari: chiarimenti sugli allegati
Una nota del Ministero dell'interno del 21 novembre 2023 pubblicata nell'applicativo per le domande ha precisato che entro il 26 novembre (termine ultimo per la compilazione delle istanze Decreto Flussi 2023) i soggetti privati che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore domestico attraverso le quote del decreto flussi dovevano allegare un’apposita autocertificazione in cui si dichiara di non essere tenuti alla presentazione di documenti che certifichino la posizione previdenziale e fiscale e all’iscrizione alla Camera di Commercio.
In particolare : il datore di lavoro persona fisica dovrà caricare nella sezione “Upload allegati”, nei campi “autocertificazione dell’iscrizione alla camera di commercio” e “autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale”, una semplice dichiarazione nella quale sia indicata la propria qualità di singolo datore di lavoro persona fisica e pertanto di non essere tenuto alla presentazione di tali certificazioni.
ATTENZIONE precisato anche che per il punto “il proprio reddito al netto dell’imposta presentata” si deve intendere “il proprio reddito imponibile”.
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Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico INPS nel Cassetto previdenziale
Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Il progetto INPS “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” prevede in particolare che anche per il settore agricolo venga utilizzato il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
L'istituto comunica ora che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali.
Si accede con SPID, CIE, CNS o PIN INPS solo per i residenti all'estero.
Con i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023 l'istituto aveva comunicato le prime fasi del processo che hanno previsto
- l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
- l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
- l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
- l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
- la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Fascicolo elettronico agricoltori autonomi nel Cassetto previdenziale
Il messaggio 4255 del 29.11.2023 INPS precisa che:
- le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente;
- la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
- diventa possibile quindi consultare all’interno di un’unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega ( dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.…
- Accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.
Sono inoltre disponibili i seguenti modelli di istanze telematiche
- Richiesta Rateazione integrativa;
- RATEAZIONE – Estinzione Anticipata;
- Domanda di Esonero Contributivo CD/IAP a partire dall’anno 2020;
- Domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del decreto-legge n. 48/2023).
che vanno trasmesse esclusivamente tramite il canale “Telematizzazione” per consentirne l’archiviazione nel fascicolo aziendale.
Nella sezione “Telematizzazione è possibile accedere allo storico delle domande presentate
Modalità di accesso Cassetto previdenziale
L’applicazione Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile digitando la definizione nel campo ricerca nel sito istituzionale www.inps.it.
Per l’area agricola sono abilitati alla funzione:
- i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti,
- i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e
- i loro intermediari, purché provvisti di delega.
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Smart working fragili: ok alla proroga al 31 dicembre
Come annunciato la scadenza del diritto di smart working per i lavoratori che rientrano nella definizione di " super-fragili" cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche fissata al 30 settembre slitta al 31 dicembre 2023 . Il decreto Proroghe n. 132 2023 che ha modificato il termine è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre 2023.
Qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione n. 170/2023.
Durante l'iter di conversione era stata proposta con un emendamento anche la ulteriore proroga al 2024 che pero' non è stata approvata .
Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023, aveva introdotto nuove scadenze ora confermate, per il diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà:
- 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori dipendenti cd "superfragili "nel settore pubblico e privato ( le patologie sono elencate nel DM Salute del 4 febbraio 2022) e
- 31 DICEMBRE 2023 per altri lavoratori solo del settore privato, ovvero:
- – i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- – i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente (TU Sicurezza 81 2001)
Come detto il decreto Proroghe contiene l'attesa proroga del termine per la prima categoria. Il testo prevede che fino al 31 dicembre 2023 questi lavoratori conservino il diritto al lavoro agile.
I datori di lavoro sono quindi tenuti ad assicurare la possibilità anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse. L'art. 8 della bozza stanzia alcuni fondi per la eventuale sostituzione di personale scolastico e per i docenti in particolare è anche prevista l'adibizione a mansioni di supporto alla realizzazione dei Piani formativi .
Smart working per Lavoratori fragili e superfragili: le differenze
Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del Decreto lavoro, ha mantenuto la distinzione tra due categorie di lavoratori con problemi di salute, distinzione che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID, mai stata chiarita dai legislatori cioè
- i lavoratori ora definiti “super fragili”, sono quelli individuati dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022 la cui patologia deve essere certificata dal medico di base del lavoratore . Questi lavoratori hanno diritto, nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall'azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID, per motivi invece economici e organizzativi e diretto a tutto il personale. I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile
- i lavoratori dipendenti "fragili" che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a maggior rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità, certificata dal medico competente dell'azienda. Ai fini dell'adibizione al lavoro agile non godono dello stesso diritto di cambio di mansione che puo essere valutata dal datore di lavoro rispetto all'organizzazione aziendale
Smart working i moduli di comunicazione
Si ricorda che sono a disposizione dei datori di lavoro i moduli aggiornati per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro sul sito servizi.lavoro.gov.it, alla voce “Lavoro Agile”, previa autenticazione.