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Servizi INPS online: stop temporaneo e maggiori controlli
Con un avviso sul sito istituzionale www.INPS.IT è stato comunicato stamattina uno stop temporaneo dell'attività del sito a partire da domani 11 febbraio a causa della necessità di effettuare operazioni di manutenzione tecnica. straordinaria.
Per questo il sito internet dell'Istituto e tutti i numerosi contenuti e servizi telematici per cittadini, aziende enti e professionisti potrebbero essere temporaneamente indisponibili a partire
- dalle ore 15 di sabato 11 febbraio fino
- alle ore 15 di domenica 12 febbraio 2023.
Sempre in tema di servizi telematici l'istituto ha segnalato anche pochi giorni fa che è in corso un rafforzamento della tutela dei dati degli utenti e in particolare contro i furti delle identità digitali.
Con il messaggio 3 febbraio 2023, n. 535, l'INPS ha comunicato che nei prossimi giorni sarà progressivamente attivata la “verifica dell’identità digitale”, ci srà quindi un controllo aggiuntivo dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS.
Questo ulteriore passaggio è previsto solo nei casi di tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate in precedenza dallo stesso utente.
La nuova funzionalità sarà attiva per tutti i cittadini che hanno già validato i propri recapiti telematici. per effettuare la verifica il sistema invierà forniti un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”), che dovrà essere inserito per completare l’accesso.
Contestualmente, la procedura trasmetterà una notifica (via email, cellulare o PEC) per informare l’utente dell’avvenuto accesso, in modo che questi possa attare le azioni necessarie in caso di accesso fraudolento di terzi.
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Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023
In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa affermando testualmente:
" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.
Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto :
- a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.
Chi ha diritto al lavoro agile
Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Va sottolineato però che il testo della legge di bilancio rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale prevede come beneficiari
- i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
- quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Nel messaggio INPS 3622 del 30 giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti normativi, mentre la tutela economica in caso di assenza era riservata SOLO ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.
Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio porterebbe ad escludere dal lavoro agile le categorie previste dal DL 18-2020.
A questo punto sarebbe auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.
Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022
Il ministero della salute aveva individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni per il diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione anti COVID per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
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Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS
Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023 INPS comunica che è finalmente disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande di maternità anticipata per gravidanza a rischio garantita alle lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.
Si ricorda che la novità fa parte di un ampliamento dei congedi parentali recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.
In particolare è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper periodi di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.
La circolare 122 2022 in merito precisava che
- la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
- se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
- è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
- , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
- Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire dal 13 agosto 2022.
L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.
Domanda maternità anticipata autonome
Nel nuovo messaggio INPS informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
- – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
- – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
- – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:
- nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti
- in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.
Dopo la conferma dei dati il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.
Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.
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Contributi pescatori autonomi 2023: aliquota invariata
Con la circolare N. 16 del 7.2.2023 l'INPS ha comunicato le aliquote e le retribuzioni di riferimento 2023 per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
A seguito dell'adeguamento alla variazione ISTAT delle retribuzioni convenzionali, pari all'8,1% per il 2022, la misura del salario giornaliero convenzionale 2023 per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, è la seguente
Anno 2023
Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera
€29,98
Misura mensile (25gg)
€ 750,00
L' Aliquota contributiva dovuta al FPLD anche per il 2023 resta ferma nella misura del 14,90%.
Il contributo mensile risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a € 111,76
Lo sgravio contributivo introdotto inizialmente dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e rimodulato dalla legge 160 2019 rimane invariato nel limite del 44,32 % per cui è così suddiviso
F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
€ 0,46
Adeguamento
€ 61,77
Totale
€ 62,23
Il contributo per l’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia pari all’importo mensile di € 0,62 da versare con scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Modalità di versamento: i contributi vanno versati con scadenza mensile il giorno 16 di ogni mese . L'istituto invia le comunicazioni per il versamento agli assicurati (ma non il modello F24).
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Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità
Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”.
Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:
- i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
- o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.
La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo
Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto
Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.
A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016.
La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
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Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio
Nel messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022.
Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L'istituto comunica che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022 (o entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).
AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022
Con un comunicato stampa del 31.1.2023 INPS avvisa che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.
Ai soli fini dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all'attività svolta .
Per velocizzare i tempi di pagamento delle indennità, l’INPS ha quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.
Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il processo di revisione delle istanze.
In allegato al messaggio 4314 viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame
Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.
L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.
Riesame Bonus 200 euro precisazioni ciascuna categoria
CO.CO.CO
Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi che potranno regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.
LAVORATORI AGRICOLI:
Nel messaggio viene precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
INPS ribadisce che sono richiesti almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
AUTONOMI OCCASIONALI
Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 fossero privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.
VENDITORI PORTA A PORTA
possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL
Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.
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CCNL commercio terziario: ecco il rinnovo di Conflavoro PMI
Il 17 gennaio scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026.
Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:
Alimentazione, Piante, Fiori e simili, Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export) Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie
pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).
Vediamo di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.
CCNL Conflavoro Novità economiche retribuzione
Il rinnovo prevede:
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL, un importo lordo a titolo di una tantum erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:
UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE
LIVELLIIMPORTI Quadri 500 € 1° 450 2° 400 3° 350 4 ° 300 5° 250 6° 200 7° 170 operatori di vendita 1 cat 270 operatori di vendita 2 cat 220 CCNL ConflavoroTabella aumenti retributivi 2023
ASSORBIBILITA' AUMENTI
Si ricorda che qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto
INDENNITA' DI CASSA
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Novità welfare e Fondi integrativi
WELFARE
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui
- euro 11,50 a carico dell’azienda ed
- euro 1,00 a carico del lavoratore.
I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla
consistenza dell’organico aziendale, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368
FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.
Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.