• Uniemens / LUL adempimenti

    Servizi INPS online: stop temporaneo e maggiori controlli

     Con un avviso sul sito istituzionale www.INPS.IT è stato comunicato stamattina uno stop temporaneo dell'attività del sito  a partire da domani 11 febbraio  a causa della necessità di effettuare  operazioni di manutenzione tecnica. straordinaria. 

    Per questo  il sito internet dell'Istituto e  tutti i numerosi  contenuti e servizi  telematici per cittadini, aziende  enti e professionisti  potrebbero essere temporaneamente indisponibili  a partire

    •  dalle ore 15 di sabato 11 febbraio  fino
    •  alle ore 15 di domenica 12 febbraio 2023.

    Sempre in tema di servizi telematici l'istituto ha segnalato anche pochi giorni fa che è in corso un rafforzamento della tutela dei dati degli utenti  e in particolare contro i furti delle identità digitali.

    Con il messaggio 3 febbraio 2023, n. 535, l'INPS ha comunicato che nei prossimi giorni sarà progressivamente attivata la “verifica dell’identità digitale”,  ci srà quindi un controllo aggiuntivo  dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS.

    Questo ulteriore passaggio è previsto solo nei casi di tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate  in precedenza  dallo stesso utente.

    La nuova funzionalità sarà attiva per tutti i cittadini che hanno già validato i propri recapiti telematici. per effettuare la verifica il  sistema  invierà  forniti un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”), che dovrà essere inserito per completare l’accesso. 

    Contestualmente, la procedura trasmetterà una notifica (via email, cellulare o PEC) per informare l’utente dell’avvenuto accesso, in modo che questi possa attare le  azioni necessarie in caso di accesso  fraudolento di terzi.

  • Smart working

    Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023

    In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri  nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa   affermando  testualmente: 

    " Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.

    Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato

    Ricordiamo che  l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito  che i  lavoratori  dipendenti  pubblici  e   privati   in   possesso   di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  (Legge 104/1992) hanno diritto :

    • a svolgere   di  norma  la  prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,   oppure
    • ad essere  adibiti a diversa mansione ricompresa nella  medesima categoria o  area  di  inquadramento, previsti dal CCNL 
    • o specifiche  attivita'  di formazione professionale anche da remoto;

    La disposizione è stata  prorogata  piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.

    Chi ha diritto al lavoro agile 

    Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022  il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute  con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali  a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).

    Va sottolineato però  che  il testo della legge di bilancio  rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato,  diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece  richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale  prevede come beneficiari 

    •  i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o 
    • quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

    Nel messaggio INPS  3622 del  30  giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti  normativi,  mentre la tutela economica  in caso di assenza era riservata SOLO  ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.

    Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio  porterebbe ad escludere dal lavoro agile  le categorie  previste dal DL 18-2020.

    A questo punto sarebbe  auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo  chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.

    Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022

    Il ministero della salute aveva  individuato  in particolare le seguenti patologie e condizioni   per il  diritto allo smart working:

       A) indipendentemente dallo stato vaccinale: 

          a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria per:   trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo;         terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);  patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es:terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);  dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;   sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei  linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; 

          a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  piu'  delle   seguenti  condizioni patologiche: 

    •         cardiopatia ischemica; 
    •         fibrillazione atriale; 
    •         scompenso cardiaco; 
    •         ictus; 
    •         diabete mellito; 
    •         bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; 
    •         epatite cronica; 
    •         obesita'; 

       B soggetti  esentati dalla  vaccinazione  anti COVID per  motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni: 

    •       eta' >60 anni; 
    •       condizioni  di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della  Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della  salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
    Allegati:
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS

    Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023  INPS comunica  che è finalmente disponibile la  piattaforma telematica per l'invio delle domande  di maternità anticipata per gravidanza a rischio  garantita alle  lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.

    Si ricorda che la novità fa parte  di un ampliamento dei congedi parentali   recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.

    In particolare è stata introdotta la possibilità  per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper  periodi  di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.

    La circolare 122 2022  in  merito precisava che 

    • la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
    •  , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire  dal 13 agosto 2022.

    L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare   richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.

    Domanda maternità anticipata autonome

    Nel nuovo messaggio INPS   informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata  deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

    • – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
    • – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
    • – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:

    •  nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti 
    •  in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.

    Dopo la conferma dei dati  il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

    Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi pescatori autonomi 2023: aliquota invariata

    Con la  circolare  N. 16 del 7.2.2023 l'INPS ha comunicato  le aliquote e le retribuzioni di riferimento 2023  per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

    A seguito dell'adeguamento alla variazione ISTAT delle retribuzioni convenzionali, pari all'8,1%  per il 2022, la misura del salario giornaliero convenzionale  2023 per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, è la seguente    

    Anno 2023

    Retribuzione convenzionale

    Misura giornaliera

    €29,98

    Misura mensile (25gg)

    € 750,00

    L' Aliquota contributiva dovuta al FPLD  anche per il 2023   resta ferma nella misura del 14,90%.

    Il contributo mensile  risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a € 111,76 

    Lo sgravio contributivo introdotto inizialmente dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457  e rimodulato dalla legge 160 2019 rimane invariato nel limite del 44,32 % per cui è così suddiviso

    F.P.L.D.

    Contributo mensile

    Base

    0,46

    Adeguamento

    61,77

    Totale

    62,23

    Il contributo per l’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne,  è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia pari all’importo mensile di € 0,62 da versare con  scadenza il giorno 16 di ogni mese.

    Modalità di versamento:  i contributi vanno versati con  scadenza mensile il giorno 16 di ogni mese . L'istituto invia le comunicazioni per il versamento agli assicurati  (ma non il modello F24).

     

     

     

  • PRIMO PIANO

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità

    Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”. 

    Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:

    • i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
    • o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. 

    La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

    In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto

    Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle  regioni per gli interventi e i servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. 

    A ciascuna regione è attribuita una quota di  risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i  più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

    Sono specificamente destinati al  rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art.  4, comma  3, lettere a), b) e c) del decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  salute  ed  il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di  servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal  Fondo, ovvero di analoghe  progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di  beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di  progetto  nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale  da  garantire alle persone con disabilità grave prive di  sostegno  familiare,  ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art.  5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. 

    La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
    Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali,  secondo quanto previsto  nella programmazione  regionale,  entro 60 giorni  dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.

    L'erogazione agli  ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio

    Nel  messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022. 

    Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:

    • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
    •  dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, 
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
    • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
    • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

    L'istituto comunica  che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti  possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022  (o   entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).

    AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022 

    Con un comunicato stampa  del 31.1.2023 INPS avvisa  che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum  anche in assenza di una  formale iscrizione alla Gestione Separata.

    Ai soli fini  dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza  della contribuzione connessa all'attività svolta .

    Per velocizzare i tempi di   pagamento delle indennità, l’INPS ha  quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.

    Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del  riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il  processo di revisione delle istanze. 

    In allegato al messaggio 4314  viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame

    Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.

    L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto  viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro  in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.

    Riesame Bonus 200 euro  precisazioni ciascuna categoria

    CO.CO.CO

    Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi  che potranno  regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata  effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.

    LAVORATORI AGRICOLI:

    Nel messaggio viene  precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.

    LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

    INPS ribadisce che sono richiesti  almeno 50 contributi giornalieri versati e  un reddito  per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. 

    AUTONOMI OCCASIONALI 

    Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021  fossero  privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.

    VENDITORI PORTA A PORTA 

     possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

    PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL 

    Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro  che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.

  • CCNL e Accordi

    CCNL commercio terziario: ecco il rinnovo di Conflavoro PMI

    Il 17 gennaio  scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese  e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori  è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e  Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026. 

    Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:

    Alimentazione, Piante, Fiori e simili,  Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export)  Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie

    pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).

    Vediamo  di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.

    CCNL Conflavoro Novità economiche retribuzione 

    Il rinnovo prevede:

     A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL,  un importo lordo a titolo di una tantum  erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio  2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:

    UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE
    LIVELLI
    IMPORTI
    Quadri 500 €
    450 
    400
    350
    4 ° 300
    250
    200
    170
    operatori di vendita 1 cat 270
    operatori di vendita 2 cat 220

    CCNL ConflavoroTabella aumenti retributivi 2023

    ASSORBIBILITA' AUMENTI

    Si ricorda che  qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o

    professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi  di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo  se è espressamente previsto

    INDENNITA' DI CASSA

     Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di  maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.

    Novità welfare e Fondi integrativi 

    WELFARE

    Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto  sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.

    FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

    Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.

    Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui 

    • euro 11,50 a carico dell’azienda ed 
    • euro 1,00 a carico del lavoratore.

     I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente  all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla

    consistenza dell’organico aziendale,  mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente  intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368

    FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della  Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.

    Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come   previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.