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Congedi parentali e di paternità 2023: nuove istruzioni ai datori di lavoro
Nel messaggio 659 del 13 febbraio 2023 INPS completa le istruzioni sui nuovi congedi parentali e di paternità ampliati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fornendo le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia con nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio.
L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.
Il messaggio precisa anche le modalità di regolarizzazione dei periodi 13 agosto 31 marzo 2023, per i quali vanno utilizzati i codici già in uso.(vedi chiarimenti al secondo paragrafo)
Datori di lavoro privati codici uniemens AGO e altri Fondi speciali
Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:
- PD0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE1,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Il messaggio precisa inoltre le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi e i codici per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla gestione pubblica .
AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2023
Riepilogo codici congedi parentali e di paternità e permessi 104 1992
Con un nuovo messaggio 2788 del 26 luglio 2023, a seguito di richieste di chiarimenti Inps è nuovamente intervenuto riepilogando le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e fornendo una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.
Il messaggio ricorda che i nuovi codici valgono per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.
Inoltre sono dettagliate
- al paragrafo 3 le istruzioni per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022);
- al paragrafo 4 chiarimenti sulle modalità espositive di alcuni codici evento per i permessi legge n. 104 1992, a seguito del decreto legislativo n. 105/2022.
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Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoli
Inps ha fornito con la circolare 66 del 20 luglio 2023 le istruzioni sulle nuove modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori marittimi a seguito della sentenza della corte costituzionale 224 2022, in particolare sulla neutralizzazione dei periodi di prolungamento che abbiano effetti negativi sugli importi (articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413).
Contributi marittimi e impoverimento pensione: la decisione della Consulta
La Consulta confermando una decisione precedente ha dichiarato l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducono in un danno e producono l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto”.
Si ricorda che la norma si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Nella sentenza la Corte riafferma che “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
Pensione marittimi: istruzioni per neutralizzazione periodi sfavorevoli
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Le pensioni interessate sono:
- quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo
- quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva
ovvero
- – pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
- – pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
- – pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.
L'istituto precisa che per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza con esito negativo per l’assicurato.
La pensione rideterminata sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti,di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.
Viene anche comunicato che in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definit gli uffici teritoriali verificheranno se sussistono i presupposti per il riesame d'ufficio in autotutela
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Invalidità: i redditi da considerare – precisazioni 2023
A seguito di richieste di chiarimento da parte delle sedi Inps aveva pubblicato ai fini interni un utile riepilogo completo dei redditi da considerare per i soggetti con invalidità totale e parziale ai fini delle prestazioni di invalidità civile, nel messaggio 1688 2022..
Con un nuovo messaggio del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica.( Vedi ultimo paragrafo)
Il messaggio 1688 2022 precisava anche le modalità di acquisizione delle comunicazioni sugli oneri deducibili da coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile.
I requisiti di reddito per l'invalidità civile
Le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat.
Il requisito del reddito non si applica per:
- l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80),
- l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988),
- l’indennità speciale (Legge n. 508/88) e
- l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88),
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che vanno computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:
• l'importo stesso della prestazione di invalidità;
• le rendite Inail;
• le pensioni di guerra;
• l'indennità di accompagnamento;
• il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).
Va ricordato anche che in sede di prima liquidazione dell'assegno sono considerati i redditi dell'anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto redditi da pensione conseguiti nell'anno mentre per tutti gli altri redditi fa fede l'importo dell'anno precedente , che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall'interessato con il modello Red.
L'istituto precisa anche che in materia di redditi da immobili sono da computare :
– i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;
– i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.
Non vanno considerati invece:
- gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e
- le costruzioni rurali destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”
Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito si segnalano ad esempio
- i contributi previdenziali e assistenziali personali
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
- i contributi pagati al personale domestico,
- le donazioni a organizzazioni non governative,
Il messaggio infine ricorda che "nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato".
AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2023
Con il Messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023 l'INPS ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti , precisando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.
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Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF
Il requisito della iscrizione all'aire non è più tassativo per l'accesso al regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023
Si ricorda che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
La stessa interpretazione era stata data in un caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello.
Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli forniti dal Ministero e dall'Agenzia
Regime impatriati e iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023
Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .
Veniva quindi chiesto di chiarire l’ambito di applicazione del quadro normativo con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione all’AIRE.
La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
- residenti all’estero (AIRE) ovvero
- sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
La modifica intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale ma le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
- non sono stati iscritti all’AIRE;
- sono cittadini extra-comunitari
anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Proroga regime impatriati negata senza precedente iscrizione all'AIRE
Si ricorda che il concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da una cittadina italiana (tale solo dal 2018,) che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .
Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.
L'Istante ha oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Chiedeva quindi la possibilità di fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026, considerato che:
- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l' Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, e
- ha una figlia minorenne a carico.
Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.
Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:
– coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
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Trattamento di fine mandato: le condizioni per la deducibilità
La Cassazione conferma l'orientamento restrittivo sulle possibilità di deduzione del trattato di fine mandato all'amministratore nella Ordinanza 18445 del 10 luglio 2023.
Il caso riguardava una verifica ispettiva a una SRL relativamente ai periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base della quale l’Agenzia notificava3 avvisi di accertamento :
- avviso di accertamento xxx, con il quale, riprendeva a tassazione oneri riguardanti agevolazione ambientale (ex art. 6 legge 23 dicembre 2000, n. 388) riteneva utilizzati impropriamente, per un importo di € 1.151.515,00,
- avviso di accertamento zzz con il quale, riprendeva a tassazione l’importo di € 2.070.699,07, quale accantonamento per il trattamento di fine mandato (TFM) non deducibile, accertando un reddito complessivo di € 2.995.997,00,e liquidando una maggiore imposta in € 569.442,00 per IRES ed € 80.757,00 per IRAP, irrogando sanzioni per complessivi € 650.199,00;
- accertamento yyy con il quale venivano ripresi a tassazione altri costi non deducibile ai sensi degli artt. 105 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per operazioni imponibili non fatturate e non dichiarate; costi non deducibili in quanto non documentati; costi non deducibili in quanto non inerenti .
Il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano veniva rigettato e anche la Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermava la legittimità dell'avviso relativo alla deducibilità degli accantonamenti ai fini del trattamento di fine mandato (TFM).
Nel ricorso in cassazione la ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata era incomprensibile ed illogica, in quanto, da un lato, affermava – con riferimento agli accantonamenti di fondi per il trattamento di fine mandato – che si trattava di costi non deducibili, e, dall’altro, concludeva per la parziale deducibilità degli stessi.
In particolare, sottolinea che la corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado, aveva implicitamente legittimato l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2120 cod. civ., come richiamato dall’art. 105, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, affermando la deducibilità dal reddito della società dell’accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto per una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno diviso per 13,5,
L'orientamento della Cassazione sulla deducibilità del TFM
Nell'ordinanza la Cassazione conferma le conclusioni della Commissione regionale la cui sentenza appare motivata, ed in ogni caso la deducibilità degli accantonamenti è stata esclusa, indipendentemente dal profilo della incongruità, ma soltanto in considerazione della non sussumibilità di tali accantonamenti nelle fattispecie di cui all’art. 105 d.P.R. n. 917/1986.
Precisa infatti "Per ormai consolidata giurisprudenza, l'art. 105, comma 4, opera un rinvio "pieno" all'art. 17, comma 1, lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione,
nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. 19 agosto 2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368)".
Ricorda inoltre che sotto il profilo civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell'assemblea, che, ai sensi dell'articolo 2389 cod. civ., è l'unica a poterlo determinare.
In assenza di un espresso atto assembleare sul diritto e sull'ammontare del compenso, di data certa anteriore all'inizio del rapporto, l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile SOLO nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato (ossia per cassa).
In tal senso, la Cassazione richiama anche l'orientamento consolidato sia dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzioni n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017), sia della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 3 marzo 2021, n. 5763;Cass. 20 febbraio 2020 n. 4400; Cass. n. 17367/ 2020).
Viene anche sottolineato che il ricorso non contesta che l’attribuzione del TFM all’amministratore sia avvenuta coevamente alla sua nomina, essendo entrambe avvenute nell’assemblea del 2 luglio 2001, ragion per cui non vi è un atto avente data certa anteriore alla nomina medesima, anzi essendo stato l'amministratore dimissionario e immediatamente rinominato, l’attribuzione del TFM in questo caso , è stata addirittura successiva all’inizio del rapporto.
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Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023
Con il decreto interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023 erano stati definiti criteri e modalita' di rimborso, per le annualita' 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di formazione professionale , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i lavoratori destinatari dei trattamenti cassa integrazione ordinaria e straordinaria (articoli 11, 21,comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).
Il ministero forniva in allegato al decreto anche i modelli per la richiesta di rimborso.
Di seguito lo schema del riparto 2022 :
Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che: - I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
- I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilita' del lavoratore anche in funzione di processi di mobilita' e ricollocazione in altre realta' lavorative.
- Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023
Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del decreto.
Le risorse sono cosi suddivise:
FONARCOM
7,71
9.252.677,00
FON.COOP
4,60
5.514.885,00
FON.TER
1,76
2.108.384,00
FOND.E.R.
0,84
1.013.334,00
FONDIMPRESA
51,87
62.245.509,00
FONDITALIA
2,28
2.740.942,00
FONDOLAVORO
0,60
719.186,00
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
3,80
4.564.384,00
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
6,60
7.919.389,00
FONDO FORMAZIONE PMI
1,84
2.203.948,00
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI
1,92
2.304.726,00
FONDOPROFESSIONI
1,01
1.217.316,00
FOR.AGRI
1,11
1.327.309,00
FOR.TE
8,77
10.522.244,00
FORMAZIENDA
4,86
5.826.335,00
FONDOCONOSCENZA
0,43
519.432,00
Totale 16 FPI
100,00
120.000.000,00
Fondi per dirigenti
FONDIRIGENTI
0,00
0,00
FONDIR
0,00
0,00
FONDO DIRIGENTI PMI
0,00
0,00
Totale 3 FPI per dirigenti
0,00
0,00
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Flat tax dipendenti: le novità della Delega Fiscale
Il disegno di legge delega fiscale è stato approvaoa ieri alla Camera e passa ora all'esame del Senato.
Una delle principali novità riguarda la revisione dell'imposta sulle persone fisiche con una graduale riduzione del carico fiscale, pur nel rispetto del principio di progressività .
Vedi qui il testo integrale del DDL
Un principio generale esposto nella legge delega è anche quello per perseguimento della equità orizzontale per cui i contribuenti nelle stesse condizioni finanziarie, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto dovrebbero essere sottoposti allo stesso carico fiscale.
A questo fine il Governo nella legge delega fiscale prevedeva nel testo originario la cd flat tax incrementale sia per il lavoro autonomo che per il lavoro dipendente.
Ecco in sintesi testo di legge dopo le modificazioni in Commissione (in corso di approvazione, quindi non ancora definitiva)
Novità Irpef e flat tax lavoro dipendente
Come detto la legge delega con riguardo agli aspetti generali, dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica .
Altro criterio generale è il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta,delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto in particolare di
- composizione del nucleo familiare, in particolare la presenza di persone con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- tutela del bene costituito alla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
- salvaguardia degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana , conservazione dei beni culturali e del paesaggio
- favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato
- a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
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Sugli obiettivi sopracitati si può ipotizzare dunque che i decreti attuativi della legge delega introducano nuove agevolazioni fiscali o confermino quelle già presenti ( ad esempio gli incentivi per assunzioni di giovani, i bonus edilizi o nuovi bonus fiscali per assicurazioni e previdenza integrativa)
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile , salvaguardando le specifiche finalità e introducendo una specifica ipotesi di flat tax ossia una imposta sostitutiva con aliquota fissa limitata nell'applicazione, a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, a:
- retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario
- di tredicesima mensilità
- premi di produttività.
Detrazioni progressive redditi da lavoro
Quindi nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione (la detrazione pertanto non si applica agli altri redditi sottoposti a Irpef indicati dal TUIR: fondiari, dei fabbricati e dei terreni, di capitale, di impresa, redditi diversi).
Tali detrazioni specifiche sono decrescenti al crescere del reddito, contribuiscono a definire il grado di progressività complessivo del sistema e garantiscono l’esenzione dall’imposta dei redditi più bassi .In questo senso si cerca di salvaguardare il principio di progressività previsto dalla Costituzione
Dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo,infatti deriva la cd. no tax area, ossia una soglia di reddito esente da imposizione. Questa sioglia di reddito , come le detrazioni specifiche, varia a seconda delle diverse categorie di contribuenti: è pari a
- circa 8.145 euro per i lavoratori dipendenti, a
- circa 8.130 per i pensionati,
- a 4.800 per i lavoratori autonomi.
Tenendo conto anche delle detrazioni per familiari a carico, la no tax area per una famiglia monoreddito formata da due genitori lavoratori dipendenti e due figli è di circa 16.340 euro. Da segnalare anche che in questo caso l'azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale;
Deduzione spese connesse al reddito da lavoro dipendente
La legge delega intende inoltre consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso mentre attualmente ai lavoratori dipendenti e assimilati è attribuita una detrazione specifica e non è dunque possibile dedurre le spese sostenute per la produzione del reddito. Questo non succede per il reddito di lavoro autonomo (tranne che per il forfettario )
Deduzione contributi obbligatori per tutti i contribuenti
La legge delega introduce anche la possibilità, per tutti i contribuenti, non solo i dipendenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
Da sottolineare infine che il testo prevede la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
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