• Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche Ispettorato del lavoro: i dati 2022

    L'emergenza sicurezza sul lavoro non si ferma purtroppo, con continui casi di infortuni mortali che si aggiungono alla lunga lista di incidenti meno gravi. Sempre alto anche il livello di  irregolarità amministrative riscontrate. Si ricorda infatti che, come evidenziato dai dati Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e agosto sono state 484.561 (+38,7% rispetto allo stesso periodo del 2021), 677 delle quali con esito mortale (-12,3%). In aumento anche  le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 39.367 (+7,9%)

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro  ha reso noti ieri in un comunicato sul proprio sito noti i risultati dell'attività di vigilanza e verifica  messa in campo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 su input della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.L'attività ispettiva registra un deciso incremento e anche le regolarizzazioni ma  la percentuale di problematiche riscontrate rende evidente la necessità di una vigilanza ancora maggiore.

    In particolare sono state:

    • 12.522 le ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza (nell'intero arco del 2021 erano state 13.924), che hanno riguardato tutti i settori produttivi, con un focus particolare su quelli a maggiore rischio infortunistico, tra i quali l'edilizia.
    •  la percentuale di irregolarità riscontrata,  si attesta purtroppo alla percentuale di  oltre l'83%.
    • 6.196 i provvedimenti di sospensione dell'attività di impresa complessivamente adottati: 4.085 per impiego di personale in nero e 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

    A seguito dell'adozione delle sospensioni, l'83% delle imprese ha provveduto alla regolarizzazione e, conseguentemente, i provvedimenti adottati dagli ispettori sono stati revocati.

    In merito il direttore dell'ispettorato nazionale ha dichiarato che "E' utile sottolineare il dato delle sospensioni  sotto un duplice profilo:

    1.  quello dell'incremento dei provvedimenti adottati a seguito dei verbali ispettivi  (basti pensare che nell'arco del 2021 erano stati  circa la metà:   3.971 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, mentre nei soli primi 9 mesi di quest'anno le sospensioni sono state 6.196) e 
    2. quello della regolarizzazione conseguente ai provvedimenti. Una percentuale così elevata di revoche, pari all'83%, testimonia un forte impatto in materia di recupero della legalità come lavoro regolare e sicuro".

    Il direttore Giordano ha messo l'accento anche su un altro dato comparativo: "Al 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge 146, convertito nella Legge 215, nello stesso periodo preso in considerazione dall'ultimo report (1 gennaio-30 settembre) erano solo 9 le sospensioni determinate da motivi di sicurezza, a fronte delle 2111 registrate nel 2022. Ciò dimostra che l'incremento dell'attività dell'Ispettorato del Lavoro porta a risultati immediati e positivi per i lavoratori e per le stesse imprese, che possono mettersi a norma senza interruzione dell'attività. La legalità del lavoro deve essere sentita come bene comune".  

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Fondo garanzia anticipi TFR/TFS: le istruzioni

    Con la circolare 119 del 25 ottobre 2022 INPS  chiarisce le istruzioni operative per l'accesso agli interventi  del Fondo di garanzia  istituito in relazione ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni (c.d. anticipo TFS/TFR). 

    Si ricorda che si tratta delll’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio  del pubblico impiego di importo fino a  45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti . In merito l'INPS ha pbblicato la  circolare n. 130/2020 per l’accesso a detto anticipo delle liquidazioni del TFS/TFR da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

    La norma prevedeva anche  l’istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio la cui gestione è affidata all’INPS. Con la circolare n. 131/2020 l’Istituto ha fornito le istruzioni  sul rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento .

    Con la nuova circolare  si chiariscono ulteriormente il  funzionamento e l’attivazione della richiesta di garanzia,  e  modalità di comunicazione con le banche. 

    Funzionamento del Fondo: adempimenti della banca 

    Con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia ’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:

    1.  versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
    2.  comunicazione all’indirizzo PEC [email protected], mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.

    ATTENZIONE qualora la banca non provveda a effettuare il pagamento della commissione richiesta  la garanzia non è efficace e

    Inoltre, la garanzia al Fondo non potrà operare qualora non risulti perfezionata, entro i termini sopra esposti, l’avvenuta comunicazione via PEC al gestore delle informazioni 

     La circolare ricorda a questo poposito  che  nelle more degli adeguamenti dei sistemi informativi che le comunicazioni tra l’Istituto e le banche avvengono attraverso i rispettivi indirizzi PEC :  per l’INPS – Gestione Fondo di garanzia l’indirizzo [email protected].

    Estinzione del finanziamento

    L'istituto chiarisce che il  soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico, facendone richiesta scritta al finanziatore.

    La banca comunica al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine, l’estinzione è inefficace.

    Al riguardo, ai fini del perfezionamento di tale operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima stabilita dall’Accordo quadro, dello 0,30% dell’importo rimborsato dal Richiedente. Tale indennizzo non può eccedere né i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata né la quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo 

    L’indennizzo non è comunque dovuto qualora l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente sia inferiore a 10.000 euro.

    Contestualmente all'estinzione dell'anticipo TFS/TFR, la banca  deve darne comunicazione :

    • all’Ente erogatore e, al fine di adeguare automaticamente la relativa garanzia, 
    • anche all’INPS in qualità di gestore del Fondo.

    In ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle commissioni di accesso al Fondo originariamente versate da parte della banca.

    1. Le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale dovranno essere trasmesse da parte delle banche all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC [email protected], e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78”, denominato “Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
    2. Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS – Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC [email protected] e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79”, denominato “Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.

    La  circolare ricorda infine che la garanzia dello Stato  può essere attivata dalla banca in caso di inadempimento da parte del Fondo.

    Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e all’Istituto.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondi solidarietà: Statuti da adeguare entro il 31.12.2022

    E' stata pubblicata il 21 ottobre 2022 una nuova circolare del Ministero del lavoro  sulla riforma della cassa integrazione e dei Fondi di solidarietà,  di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015,  realizzata con  la legge di Bilancio 2022, e con il decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 .

    La circolare ricorda la scadenza per gli adeguamenti statutari richiesti agli organi di amministrazione dei fondi entro la data del 31 dicembre 2022 da inviare alla direzione ammortizzatori sociali per consentire l'istruttoria e le'emissione dei relativi decreti ministeriali (V. i dettagli nell'ultimo paragrafo)

     In merito  sono già stati pubblicati chiarimenti con le circolari ministeriali  n. 1 del 3 gennaio 2022  del ministero e con le circolari 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’Inps, che ha poi fornito le ultime precisazioni con il messaggio  2936 del 22 luglio 2022 

    Ampliamento Fondi di solidarietà: le istruzioni INPS 

    Il messaggio INPS 2936 2022 riepiloga le novita  in particolare per i fondi di solidarietà bilaterali  per i quali la riforma prevede un  significativo ampliamento dell operatività,  che si attua per periodi di interruzione o riduzione di attività lavorative con 

    1. causali ordinarie e
    2. causali straordinarie

    con le stesse durate  previste per  i trattamenti di cassa integrazione .

     Inoltre si ricorda che  tutti i datori di lavoro dei settori  esclusi dalla CIGO,  rientrano nelle tutele dei Fondi indipendentemente dal numero di dipendenti .

    Il messaggio si sofferma in particolare sugli obblighi di adeguamento statutario previsti per i fondi bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 148 2015,  già costituiti al 31 dicembre 2021,  per i quali  il periodo transitorio per adeguarsi  termina il 31 dicembre 2022 .

    Il messaggio precisa che  tale  termine  riguarda anche

    1.  il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
    2.  il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali,

    benche operativi solo in data successiva al 31.12.2021, e per i quali  la norma prevedeva il termine del 30 giugno 2023.

    Fondi solidarietà bilaterali:  le nuove  tutele

    Le tutele obbligatorie  dovranno avere le seguenti durate:

    Datori di lavoro

    Durata minima che deve essere garantita dal Fondo

    • datori di lavoroche occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
    • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • datori di lavoroche occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • datori di lavoroche occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
    • 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);
    • 12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";
    • 36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

    Da sottolineare  in particolare che dal 1° gennaio 2022:

    •  le imprese artigiane dell'indotto  non sono piu tutelate dalla Cigs e non hanno il relativo obbligo contributivo  in quanto passano nell'ambito del  fondo bilaterale di settore (Fsba).
    • i fondi di solidarietà bilaterali devono garantire anche  l'assegno nucleo familiare – ANF –  la cui disciplina dal 1° marzo 2022, è stata modificata dal decreto legislativo sull'assegno unico universale  n. 230 2021.

    Indicazioni ministeriali per l'adeguamento degli statuti 

    Con la Circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali  del Ministero del lavoro fornisce un riepilogo delle indicazioni relative ai fondi di solidarietà  per l'adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

    In particolare, con l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2022 , la Direzione  ricorda che  in assenza di adeguamento  alla platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi e alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale  entro la data citata:

    •  i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e 
    • i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

    Ai fini dell'adeguamento, le parti sociali devono sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 l'accordo di adeguamento e trasmetterlo alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Divisione IV,  per l'avvio dell'istruttoria per la modifica con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia , degli atti istitutivi di ciascun Fondo, d'intesa anche  con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali.

  • Contributi Previdenziali

    INPGI-INPS il codice causale versamenti per cariche elettive

    Dal luglio 2022 come  previsto dalla legge di bilancio n. 234 2021,  la gestione lavoratori dipendenti dell'INPGI, istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti Italiani , è  transitata al Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, con il conseguente trasferimento di tutti gli adempimenti  contributivi.

     Ieri con la risoluzione 62 2022 l' Agenzia delle Entrate ha istituito il  nuovo codice causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.

    Il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE),  andra quindi effettuato utilizzando la seguente causale:

    •  “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.

    La risoluzione specifica le istruzioni per la compilazione del modello “F24 ELIDE”, come segue

    la causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

    – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece sono da indicare:

    • – nel campo “tipo”, la lettera “I”;
    • – nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui  si riferisce il versamento;
    • – nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
    • – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nelformato “AAAA”;
    • – nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.

  • Rubrica del lavoro

    Gestione separata in arrivo le Pec sulle anomalie 2021

    Con il messaggio 3792-2022 diffuso alle sedi territoriali l'Inps comunica che si è conclusa la verifica delle anomalie contributive 2021 per i committenti privati della gestione separata  e gli invii delle comunicazioni via pec dovrebbero iniziare gia da oggi, 21 ottobre-

    Viene specificato che le comunicazione contengono l'indicazione dei  crediti:

    • relativi all'anno di competenza 2021 
    • con esclusione degli importi di  sanzioni inferiore o uguale a 1 euro e  con  somma tra  debito contributivo e sanzioni per l'anno 2021  inferiore o uguale a 12 euro.

    Nella PEC viene allegata la  comunicazione di irregolarità (Cir) in formato Pdf  disponibile anche nell'archivio  notifiche del cassetto committenti;

    Una comunicazione via PEC viene inviata anche ai delegati con  l'elenco dei propri assistiti interessati a questa emissione.

    L'invio non riguarda le pubbliche amministrazioni, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera b), del Dl 228/2021, che prevede   un margine piu ampio di adempimenti per le pubbliche amministrazioni individuate dal Dlgs 165/2001 . La scadenza per gli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate è fissata infatti al 31 dicembre 2022. Le modalità di invio saranno oggetto in un nuovo messaggio da parte dell'INPS .

    Giova ricordare  che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata configura ipotesi di reato ma a seguito del decreto legislativo 8 2016 è stata operata la depenalizzazione parziale.

    Il nuovo  quadro normativo in materia di omessi versamenti  delle ritenute previdenziali  prevede in particolare che :

    •  la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
    • per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 

    In merito l'inps ha pubblicato recentemente la circolare 32 2022 che illustra le modalità  aggiornate di regolarizzazione.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Bonus 200 euro dipendenti si può ancora ottenere

    Il bonus 200 euro di luglio puo ancora essere erogato dai datori di lavoro ai propri dipendenti che non l'hanno ricevuto per requisiti mancanti o errori o nel caso non abbiano presentato l'autodichiarazione richiesta. 

    Con il messaggio 3805 del 20 ottobre INPS è intervenuto nuovamente con ulteriori chiarimenti  sui casi di mancata erogazione per i casi di:

    • retribuzione azzerata a luglio ad esempio per aspettativa sindacale o sospensione per mancata vaccinazione anticovid  per aspettative e congedi previsti dai contratti collettivi 
    • contribuzione previdenziale azzerata ad esempio nei casi di dipendenti delle cooperative sociali 
    • errori formali o mancata dichiarazione del lavoratore.

    Per il conguaglio i datori di lavoro dovranno provvedere a regolarizzare il flusso uniemens di luglio 2022 entro il 30 dicembre 2022.

    ATTENZIONE fanno eccezione di datori di lavoro agricoli per i quali il recupero  dell'indennita “ va esposto nei flussi di competenza del mese di luglio 2022  da trasmettere entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022.

    Di seguito ricordiamo le istruzioni  fornite invece per l'erogazione del bonus ad ottobre specificamente  prevista invece dal decreto Aiuti bis 115 2022 in alcuni casi.

    Requisiti 200 euro  ottobre ai  dipendenti

    E' stata pubblicata il 7 ottobre la circolare INPS  111-2022, con le istruzioni per l'erogazione e il conguaglio del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti  che non l'avevano ricevuto a luglio 2022. 

    Si ricorda infatti che il   decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha ampliato il diritto anche ai lavoratori occupati nel mese di luglio 2022 ma che non avevano beneficiato dell'esonero  contributivo  l.234-2021, che costituiva requisito secondo il dl  Aiuti.

    L'indennità 200 euro viene  riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022,  previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità del predetto decreto-legge n. 50-2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

    Sono beneficiari del bonus  da erogare con  la retribuzione  di competenza ottobre 2022) :

    • i lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022,
    •  che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), 
    • che siano stati destinatari di eventi  retribuiti  con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e 
    • non siano destinatari delle indennità  200 euro per altri requisiti previsti dal DL 17 maggio 2022, n. 50

    La circolare sottolinea che  gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) ma possono essere  sorti in data antecedente e proseguiti in data successiva ai termini indicati.

    ATTENZIONE : Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione  al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento  del bonus 

    La compensazione del credito INPS  potrà essere effettuata:

    •  nel mese di erogazione   quindi  con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022,  oppure
    •  anche con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative specificate nella circolare.

    Nell’ipotesi in cui dovessero risultare  piu compensazioni per lo stesso lavoratore, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota parte da restituire all’Istituto  per il  recupero verso il dipendente,  Su questo l'istituto  aveva annunciato la pubblicazione di  un ulteriore Messaggio.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Reddito cittadinanza e contributi affitto dei Comuni non cumulabili

    Con il messaggio 3792 del 19 ottobre l'INPS ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità del 19 luglio 2021,  aveva  previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza.  Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, devono comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”. 

    La disposizione è stata confermata anche per il 2022  dal DM del 13 luglio 2022  sul  riparto delle risorse ai Comuni per l'anno in corso.

    Vale la pena di ricordare  che il reddito di cittadinanza  è la risultante della somma tra un contributo di integrazione del reddito del nucleo familiare ( Quota A)  e di un contributo per l'affitto o il mutuo sulla casa di abitazione (Quota B)

    In particolare  la Quota B, nei casi di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).

    Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS aveva  fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle  corrette modalità di trasmissione dei dati dei beneficiari dei contributi e dei relativi periodi ,  per consentire all'istituto ai fini dei pagamenti del RDC  di detrarre dalla Quota B , il contributo erogato dal Comune .

    Con il nuovo messaggio INPS aggiorna le istruzioni  ai Comuni per il 2022  specificando che :

    Per la comunicazione dei dati dei beneficiari  è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:

    “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.

    Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):

    • nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
    • i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:

    – la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);

    – la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);

    – i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);

    – l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;

    – la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa)..