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Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio
Il ministero della Salute ha prorogato con Circolare datata 27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente ai servizi INAIL competenti, prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024
Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL
Comunicazione medico competente: faq INAIL
Si ricorda che l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :
- i lavoratori che effettuano “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e
- tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.
La comunicazione del medico competente è obbligatoria anche nel caso l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.
In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno di riferimento, per la comunicazione da inviare entro il trimestre dell’anno successivo.
A questo link tutte le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati da parte del medico competente
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Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27
E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024 dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL , il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data per un triennio e scadrà 5 marzo 2027.
Si prevede un aumento a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.
Vediamo più in dettaglio le principali novità sia dal punto di vista economico che delle clausole contrattuali.
Il testo integrale è disponibile a questo link
Novità economiche e nuovi minimi retributivi
Come detto l'accordo prevede un aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro che sarà suddiviso in due tranches :
- 45 euro a maggio 2024 e
- 45 euro a maggio 2025
La retribuzione tabellare del livello D sale quindi da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto
Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :
- il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
- il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
- il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
- il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
- il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.
LIVELLI PARAMETRI MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 A super
200
2.687,84
A
175
2.421,95
B
150
2.103,88
C
140
1.993,14
D
100
1.570,00
Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a figure di livello C o D
Novità contrattuali classificazione – periodo di prova – apprendistato
L'accordo modifica la classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.
Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:
- – per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
- – per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.
In materia di contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:
- il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
- tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
- il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.
CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine
In tema di numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede che:
- I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
- Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro sono ridotti:
- a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi,
- a 10 gg. se superano i 6 mesi.
Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:
- a) implementazione del personale per necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di lavorazioni;
- b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari;
- c) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- e) proroga dei termini di appalto;
- f) assunzione di giovani fino a 29 anni;
- g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito;
- h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile;
- i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.
Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi.
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Riconoscimento facciale dipendenti: no del Garante Privacy
Il Garante per la privacy ricorda che il Regolamento per la protezione dei dati personali non consente l'utilizzo del riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro in quanto viola la privacy dei dipendenti.
A questo proposito infatti è stato reso noto che sono stati emanati 5 provvedimenti sanzionatori contro altrettante aziende di igiene ambientale riunite in associazione temporanea impegnate in siti di smaltimento rifiuti, per trattamento illecito dei dati biometrici dei lavoratori . (Provvedimenti n. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785)
Vediamo di seguito i dettagli sul provvedimento più severo emanato nei confronti della capogruppo con sanzione di 70mila euro per diverse violazioni al Regolamento.
Videsorveglianza con riconoscimento biometrico: il caso piu grave
Il Garante privacy era intervenuto a seguito dei reclami di numerosi dipendenti di aziende attive nel settore dei servizi ambientali che segnalavano l'obbligo per l'accesso al sito di lavoro, di utilizzare un rilevatore biometrico, basato sul riconoscimento facciale.
A seguito di sopralluoghi e indagini del Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza è stato accertato che per l'attività di un gruppo di imprese in associazione temporanea operanti in vari siti di smaltimento rifiuti la società capogruppo aveva fatto installare apparecchi biometrici di rilevamento presenze ,operanti per più di un anno.
Con memorie difensive la Società aveva dichiarato che il fenomeno dell’assenteismo, segnatamente accompagnato da timbrature fraudolente aveva dato origine a pesanti contenziosi in ambito lavoristico […] che hanno avuto esiti negativi proprio perché la società era impossibilitata a verificare con certezza l’effettivo orario di lavoro prestato in quanto venivano utilizzati fogli presenze cartacei.”;
Inoltre “la società, sulla base della dichiarazione e certificazione di conformità dell’apparato biometrico fornita dal produttore in cui veniva dichiarato che il dispositivo era pienamente conforme al GDPR, riteneva di potere utilizzare lo stesso ai sensi dell’art. 9 c.2, par. b. del Regolamento” in 9 siti operativi collegati con il numero di 13 apparecchi utilizzati per il controllo di un totale di 218 dipendenti
La guardia di finanza segnalava in particolare che :
- “gli apparati sono installati al fine di effettuare la rilevazione delle presenze tramite confronto uno a molti dell’impronta biometrica del volto dei dipendenti . La società fornitrice ha fornito il manuale di utilizzo e un tecnico effettuava la formazione sull’utilizzo del dispositivo al capocantiere”
- “i dati biometrici degli interessati risiedono esclusivamente nel dispositivo e non sono accessibili da remoto, né in locale, se non per la cancellazione, che può essere effettuata solo direttamente sul dispositivo” .
- Veniva anche verbalizzato che “probabilmente su molti dispositivi installati è stata mantenuta la password di default, presente sul dispositivo della sede principale"
- “il dispositivo è dotato di uno speciale algoritmo per criptare i dati biometrici in modo non reversibile” (verbale cit., p. 4);
- i template biometrici cifrati, acquisti in fase di registrazione dei lavoratori , risultavano associati ai suddetti codici numerici, senza alcuna memorizzazione nel dispositivo del nome e cognome degli interessati”.
Dati biometrici : normativa e parere del Garante
Nella propria analisi l'autorità osserva primariamente che il trattamento di dati biometrici (di regola vietato ai sensi dell’art. 9, par. 1 del Regolamento) è consentito esclusivamente qualora ricorra una delle condizioni indicate dall’art. 9, par. 2 del Regolamento e, con riguardo ai trattamenti effettuati in ambito lavorativo, solo quando il trattamento sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento … in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”
Viene riconosciuto che le finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti e di verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento, tuttavia il trattamento dei dati biometrici è consentito solo “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […]
Allo stato, l’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio. In particolare ricorda che il decreto legge 10/5/2023, n. 51, con l’art. 8-ter ha prorogato al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale “in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati”, ciò al fine di “disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di tali sistemi" come già ribadito dal Garante con i provvedimenti n. 369 2022 (doc. web n. 9832838) e n. 16 2021 (doc. web n. 9542071).
L’utilizzo del dato biometrico nel contesto dell’ordinaria gestione del rapporto di lavoro non è dunque conforme ai principi di minimizzazione e proporzionalità del trattamento.
II Garante precisa che per gli stessi fini sul luogo di lavoro avrebbero potuto essere adottate misure utili allo scopo ma meno invasive per i diritti degli interessati (es. controlli automatici mediante badge, verifiche dirette, etc.).
In secondo luogo il Garante ricorda che il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad applicare i principi generali del trattamento, in particolare quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati .
La società ha operato invece senza rispettare il principio di trasparenza, che prevede l’obbligo di indicare ai propri dipendenti quali siano le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati effettuati nonché degli strumenti attraverso i quali sono effettuati.
Ancora, è stato violato l'obbligo di indicare il responsabile del trattamento dei dati personali , che era affidato alla società fornitrice dei dispositivi
Infine, la circostanza che il produttore e il fornitore dei dispositivi di riconoscimento facciale avessero prodotto una “dichiarazione e certificazione di conformità non può far venir meno la responsabilità della Società, considerato che il titolare del trattamento, alla luce di quanto stabilito dall’art. 5, par. 2, del Regolamento, in base al c.d. principio di responsabilizzazione, “è competente per il rispetto [dei principi generali del trattamento] e in grado di comprovarlo”.
Controllo biometrico lavoratori: le conclusioni del Garante privacy
In conseguenza di queste risultanze la società capogruppo è stata sanzionata con ammenda di 70mila euro considerando, a sfavore della Società,
- la natura della violazione che ha riguardato i principi generali e le condizioni di liceità del trattamento e il trattamento di dati particolari,
- la durata della violazione che si è protratta per più di un anno e il numero significativo degli interessati coinvolti;
- con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di responsabilità del titolare, è stata presa in considerazione la condotta della Società e il grado di responsabilità della stessa che non si è conformata alla disciplina in materia di protezione dei dati relativamente a una pluralità di disposizioni;
Invece, a favore della Società, si è tenuto conto della cooperazione con l’Autorità di controllo e della decisione di sospendere le attività di trattamento dopo l’inizio delle attività ispettive.
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Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli
Con la risposta a interpello 76 del 21.03.2024 l'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta in particolare dell'agevolazione che consente a chi non deduce per i primi cinque anni di partecipazione, l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo in annualità successive. Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati per i trattamenti previdenziali del primo pilastro , incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa
Vediamo nei prossimi paragrafi i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia.
Previdenza complementare deducibilità agevolata per lavoratori piu giovani
L'Istante dichiarava:
- di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, come definito dalle condizioni contrattuali, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
- di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007, e nello specifico di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
- di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare che ha dedotto integralmente;
- che l'ammontare dei contributi versati al proprio fondo previdenziale e a quello per i figli a carico dedotti dal proprio reddito complessivo «non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57».
Chiedeva quindi all'Agenzia, dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori cd."di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 (limite di deduzione massima annuale ) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi , se per la determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati a nome dei figli fiscalmente a carico.
Plafond deducibilità oltre i 5 anni: risposta dell’Agenzia
L'agenzia illustra l'articolo di legge ricordando che : «Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 … limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».
Come illustrato con circolare n. 70/E del 2007 i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, […] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e […] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»; Ciò significa che la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
L'agenzia afferma che in applicazione di tale principio qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico , che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore ''plafond di deducibilità''.
Nel caso in esame, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.
Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.
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Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno
L'inps informa con il Messaggio del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero della modalità di pagamento con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.
Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :
- in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
- in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).
Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.
L'istituto spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi per disservizi postali quando addirittura da smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato a chiedere una nuova emissione
Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.
Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona
Citibank sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente e un documento bancario con le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed eventuale cointestatario del conto.
In assenza del modulo compilato il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.
Il messaggio tra le altre cose precisa inoltre che
- in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
- a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .
I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:
- contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
- avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure
- rivolgersi alla Direzione centrale Pensioni, alla casella di posta elettronica istituzionale [email protected].
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Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD
Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al regolare svolgimento delle gare all'interno del RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.
Lo ha comunicato il 21 marzo 2024 il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.
Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo
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Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri
Il decreto Anticipi 215 2023 aveva prorogato al 30 gennaio 2024 l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023 per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre per
- direttori di gara e
- soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico
relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)
ATTENZIONE I direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina.
Successivamente la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024
La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :
- entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,
all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .
Tali comunicazioni riguardano i nominativi dei soggetti convocati e i relativi compensi.
La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.
Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023.
La successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre 2024 ordinariamente scade il 30 aprile.
Tramite il RAS è previsto però che che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024, si applica il termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area riservata a FSN/DSA/EPS.
Si ricorda che invece l'iscrizione nel Libro unico del lavoro può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
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Welfare aziendale: esenti i servizi di trasporto sostenibile
Con interpello 74 del 20 marzo 2024 l'agenzia ha chiarito che possono rientrare nel welfare aziendale esente Irpef i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro offerti a propri dipendenti e a imprese terze tramite un app .
Il caso sottoposto riguardava l'intenzione di realizzare un'applicazione (APP) per la fruizione di servizi di mobilità sostenibile (car-sharing, ricarica elettrica, bike-sharing, scooter-sharing, monopattino elettrico, e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico) destinati ai propri dipendenti e a imprese terze. per ottimizzare e ridurre i costi di trasporto e i costi sociali, promuovendo comportamenti responsabili verso l'ambiente.
L'istante chiedeva se l'utilizzo di tali servizi, inclusa l'APP, possa essere escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir.
L'agenzia ha risposto positivamente affermando che se il progetto risponderà ai criteri esposti, i benefit offerti dall'azienda non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
Vediamo in maggiore dettaglio di cosa si tratta.
Car sharing, ricariche, mezzi pubblici come welfare aziendale
La Società intende implementare un piano di welfare aziendale mediante l'introduzione di un'applicazione (APP) dedicata, per promuovere l'uso di servizi di trasporto rispettosi dell'ambiente (mobilità sostenibile) tra i suoi dipendenti. Questi servizi includono:
- Car-Sharing: Solo per veicoli con motore elettrico, promuovendo l'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
- Ricarica Elettrica: Per autovetture o motoveicoli, facilitando l'accesso a punti di ricarica e sostenendo l'uso di veicoli elettrici.
- Bike-Sharing e Scooter-Sharing: con veicoli esclusivamente elettrici, per incentivare alternative pulite al trasporto personale motorizzato.
- Monopattino Elettrico: per brevi tragitti urbani.
- Utilizzo dei Mezzi di Trasporto Pubblico Locale: Biglietti singoli o abbonamenti per treno, metro, bus, traghetti, etc., promuovendo l'uso di sistemi di trasporto collettivo efficienti e sostenibili.
Nell'interpello viene inoltre precisato che
- Al fine di evitare un uso improprio dei servizi, il piano di welfare prevedrà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.
- non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
- i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit,
- i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casalavorocasa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo da parte di altre persone
Viene anche sottolineata l'importanza della promozione di servizi di mobilità sostenibile attraverso il welfare aziendale in quanto:
- Riduce l'Impatto Ambientale delle emissioni inquinanti e contribuisce alla decongestione del traffico urbano.
- Promuove l'Uso Conspevole delle Risors e incentiva comportamenti responsabili verso l'ambiente, sostenendo la transizione verso una mobilità più pulita.
- Favorisce la Socializzazione e il Benessere dei Dipendenti: Attraverso l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto, aumenta la coesione sociale e migliora la qualità della vita urbana.
Mobilità sostenibile come welfare: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha confermato nella Risposta 74, (precisando che si tratta di considerazioni in linea generale , in quanto non è stata fornita una bozza del progetto aziendale) che i servizi offerti tramite un APP, progettati per il tragitto casa-lavoro-casa, cosi come descritti dall'istante, rientrano nell'esclusione dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir.
Ha richiamato la circolare 55 del 2020 in cui si è specificato che l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente si applica alle opere e servizi offerti :
- alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi
- per specifiche finalità di utilità sociale,
- e sempre purché non siano erogazioni sostitutive in denaro.
Ha ricordato anche nella risposta pubblicata il 31 ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l'utilità in natura per i dipendenti da un servizio di car pooling
In particolare ha anche confermato che tali servizi di mobilità sostenibile, inclusa l'utilizzazione dell'APP, rispondono alle finalità di utilità sociale individuate dall'articolo 100 del Tuir, concordando con l'istante sul collegamento alle istanze di sostenibilità ambientale previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, oltre che dagli obiettivi del Green Deal europeo.
Allegati: