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Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate ulteriori risorse per il finanziamento del contributo. Inoltre vengono chiariti i requisiti, gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.
Ecco le principali indicazioni.
Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta
Il contributo per l'autonoma sistemazione è destinato ai nuclei familiari dei territori che in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, verificatisi nella Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
- abbiano avuto l' abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure
- sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità'.
Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso:
- a prosecuzione di quanto gia' previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
- previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni
Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito.
Bonus casa alluvione Emilia: importo
Il contributo e' concesso nella misura di
- euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 mensili per i nuclei da due unita',
- euro 700,00 mensili per quelli composti da tre unita',
- euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro unita',
- fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni
- di eta' superiore a sessantacinque anni,
- portatore di handicap o
- disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento.
Per il periodo inferiore al mese, il contributo si calcola dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilita' dall'abitazione.
ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Bonus casa alluvione Emilia: i controlli
L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .
Inoltre i Comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo.
Rendicontazione contributi di autonoma sistemazione e rimborso ai Comuni
I Comuni interessati dovranno trasmettere all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovra' essere erogato il contributo, utilizzando lo schema allegato all' ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie , nei termini seguenti
- a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 – 31 ottobre 2023;
- b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024;
- c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 – 30 aprile 2024;
- d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 – 30 giugno 2024.
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Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande
Nuove funzioni negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione
- dei permessi legge 104 1992 e
- dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari
Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata
L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :
Variazione domande permessi legge 104
Nel messaggio 3141 del 7 settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Variazione domande congedo straordinario
Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023 sono specificate le istruzioni per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Variazione dati richieste: la procedura online
In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:
- l’indirizzo del domicilio,
- i dati lavorativi,
- le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.
In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .
ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la richiesta. Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione
Il messaggio chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:
ESEMPIO
1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;
2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;
3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.
A settembre 2023 potrà essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa alla prima domanda,perche il periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate
Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:
- selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
- · indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
- la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
- – se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
- confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
- presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.
Al termine dell’inserimento delle informazioni la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”
Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:
· consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;
· annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.
Domanda online funzione Rinuncia
Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio 2023 INPS aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei dipendenti che assistano familiari con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La nuova funzionalità denominata “Rinuncia” consente appunto di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo per il quale è stata presentata domanda ed è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo per domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.
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Metalmeccanici Confapi: bandi 2023 per alluvione e 50 borse di studio
Il Comitato Esecutivo E.B.M. l'ente bilaterale dei metalmeccanici aderenti al CCNL Unionmeccanica Confapi, ha deliberato nel mese di luglio 2023 nuovi stanziamenti per
- contributi a sostegno delle Aziende e delle Lavoratrici e Lavoratori duramente colpiti dall’alluvione che lo scorso maggio ha interessato vaste zone delle Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana
- 50 borse di studio da 6mila euro per i figli di lavoratori infortunati, iscritti a corsi di laurea nell'A.A 2022-2023
Vediamo di seguito ulteriori dettagli e i testi integrali dei bandi.
Bonus alluvione EBM Metalmeccanici Confapi
E’ stato predisposto un Bando Straordinario a favore
- delle Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., ubicate nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, per il rimborso di parte dei costi sostenuti per danni a strutture o attrezzature aziendali,
- delle Lavoratrici e dei Lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, residenti o domiciliati in tali comuni. per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, sia essa luogo di residenza o domicilio.
Le domande dovranno pervenire entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023.
Nel Bando (Qui il testo) tutti i dettagli sulle condizioni per la presentazione della domanda, sugli importi delle misure a sostegno, sulle modalità di invio della domanda e la documentazione obbligatoria da presentare per documentare le spese sostenute.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari complessivamente ad euro 360.000, di cui euro 120.000 a favore delle Aziende ed euro 240.000 a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Borse di Studio A.A. 2022-2023 EBM per Infortunati INAIL
Il Comitato Esecutivo E.B.M., al fine di offrire un sostegno economico alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, ha stanziato le risorse e predisposto un Bando di Concorso speciale per l’assegnazione di 50 Borse di Studio erogate UNA TANTUM allo studente richiedente per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2022/2023, del valore di euro 6.000 ciascuna, per un importo complessivamente stanziato pari a euro 300.000.
Le Lavoratrici ed i Lavoratori, dipendenti di Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., che abbiano subito un infortunio sul lavoro con un conseguente danno biologico, certificato dall’INAIL superiore ai 16 punti, possono presentare domanda
- a partire dal 31/07/2023 e
- fino al 31 ottobre 2023
La graduatoria, con i numeri di protocollo delle 50 domande risultanti vincitrici della Borsa di Studio, verrà pubblicata sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it, successivamente all’approvazione del Comitato Esecutivo di E.B.M..
Lavoratori e Aziende registrati all’Area Riservata E.B.M. riceveranno newsletter con la comunicazione della pubblicazione di entrambi i bandi.
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INAIL alluvione Ischia: dal 1 settembre disponibili i servizi telematici
L'INAIL ha reso note con la Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 le istruzioni riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi e altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi a Ischia nel novembre 2022, come previsto dal Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9.
Vengono riepilogati i soggetti destinatari della sospensione , le modalità per effettuare la richiesta e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti e per il rilascio del DURC, anche a seguito di eventuali cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Con istruzione del 29 agosto 2023 sono forniti i codici per la ripresa dei versamenti e si comunica la riapertura dei servizi telematici per l'autoliquidazione e la riduzione del tasso medio .
V. ultimo paragrafo.
Beneficiari e termini della sospensione
Il decreto 186-2022 dispone la sospensione di adempimenti e versamenti inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione,
- per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023
- per datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
ATTENZIONE la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Modalità di richiesta di sospensione
Per usufruire della sospensione va presentata una comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in w ww.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:
- – codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
- – codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.
Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (che, cadendo di sabato, slitta al lunedi 18) ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate .
Con l'istruzione operativa del 29 agosto INAIL precisa che per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione di presentare
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la
- domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
i relativi servizi telematici “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso.
Riguardo i pagamenti il documento ricorda che i codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:
– 999260 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre;
– 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.
e che sempre a partire dal 16 settembre 2023 :
- saranno riattivati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e che
- entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
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Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull’imposta sostitutiva al 5%
Con Circolare n 26 del 29 agosto le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
È stata la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29.12.2022 a prevedere novità per questi lavoratori del settore turismo come camerieri, receptionist, barman.
Sinteticamente, è stato stabilito che:
- le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici,
- costituiscono redditi di lavoro dipendente
- e sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia da parte del lavoratore),
- entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno (max 50.000 euro) per le relative prestazioni di lavoro.
Per i codici tributo per il versamento dell'imposta leggi: Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto.
Detassazione delle mance 2023: i chiarimenti delle Entrate
Tra i chiarimenti della circolare in oggetto, vi è la determinazione del requisito reddituale.
L’Agenzia ritiene che, ai fini del calcolo del limite reddituale, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Inoltre, viene chiarito che il limite massimo reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Le entrate rinviano poi ai chiarimenti, per quanto compatibili, pubblicati con la Circolare n. 28/2016 per il limite reddituale.In merito alla soglia del 25%, le Entrate precisano che la base di calcolo cui riferirsi è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi.
Inoltre, essendo il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno una franchigia, in caso di suo superamento, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Ricordiamo nel dettaglio cosa ha previsto la legge di bilancio 2023 sulla tassazione delle mance.
Detassazione delle mance 2023: cosa prevede la legge di bilancio
Con i commi da 58 a 62 si qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.
Innanzitutto, si individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.
Si sottolinea che il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
- entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (comma 62);
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Si ricorda che con la sentenza 26512 del 1 ottobre 2021, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva classificato come reddito da lavoro dipendente quanto percepito, a titolo di liberalità, dal dipendente, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito, fissata dall’articolo 51, primo comma, del TUIR, assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Viene disposto che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
Detassazione delle mance: un esempio
Si riporta l'esempio della Circolare n 26/2023
Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:
- nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;
- nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico-alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.
In applicazione della norma in commento:
- euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);
- euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro 15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).
Si precisa che il reddito di riferimento dell’anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l’applicazione della norma nell’anno 2024, è pari a euro 55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.
Ne consegue che, sempre con riferimento all’esempio sopra riportato, il lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nell’anno 2024, avendo superato nell’anno d’imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).
Allegati: -
Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato
Nella recente circolare 25 2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza ai fini fiscali per chiarire la tassazione nei casi di smart working o lavoro agile , da remoto, ovvero quando c'è separazione tra
- il luogo di svolgimento dell'attività,
- il luogo della residenza e
- il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.
Queste modalità lavorative stanno infatti diventando specialmente in alcuni settori – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia
La prima parte della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma in particolare sull'applicazione dei due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da
- articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), e
- articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);
I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività
Smart working non agevolato per docenti e ricercatori DL 78 2010
L'agenzia ricorda nella prima parte del testo che entrambi i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.
Inoltre, si considera necessario che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.
Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).
Per il regime degli impatriati come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti la circolare afferma che può accedere all'agevolazione "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.
Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".
Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal decreto legge n. 78 del 2010, che riguarda docenti e ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"
Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.
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Auto aziendali: no alla ricarica elettrica come fringe benefit
Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese connesse alla ricarica delle auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale e chiedeva il corretto trattamento fiscale del rimborso delle spese per la ricarica effettuata presso la propria abitazione
- sia relativamente ai consumi di energia
- che per l'installazione di colonnine,
da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit addebitati ai dipendenti.
La societa precisava inoltre che :
- «non sarà previsto un importo massimo di rimborso ma la tenendo distinte con due diverse tessere le spese collegate agli spostamenti per esigenze di lavoro da quelle per esigenze private In questo modo il rimborso sarà effettuato base dei KM percorsi per esigenze di servizio" , tranne che per i dirigenti che godranno del rimborso totale dei costi;
- che i contratti con le società elettriche «sarà stipulato in uautonomia da ciascun dipendente,
- che la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei KW richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica e delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle colonnine di ricarica e del wallbox di misurazione dei consumi
Nella risposta n. 421 2023 l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51 comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir): «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.
L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.
Aggiunge inoltre che la legge di bilancio 2020, ha previsto un regime speciale proprio al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni
Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.
La stessa circolare ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno separatamente valutati ai fini della tassazione in capo al dipendente.
In conclusione, per il caso di specie, l'Agenzia afferma che
- l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente
- il consumo di energia elettrica non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore che costituiscono reddito di lavoro dipendente.
La norma prevede infatti l'eccezione solo per:
- le spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, e
- le spese per trasferte giustificate analiticamente.