• Contributi Previdenziali

    INPGI-INPS il codice causale versamenti per cariche elettive

    Dal luglio 2022 come  previsto dalla legge di bilancio n. 234 2021,  la gestione lavoratori dipendenti dell'INPGI, istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti Italiani , è  transitata al Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, con il conseguente trasferimento di tutti gli adempimenti  contributivi.

     Ieri con la risoluzione 62 2022 l' Agenzia delle Entrate ha istituito il  nuovo codice causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.

    Il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE),  andra quindi effettuato utilizzando la seguente causale:

    •  “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.

    La risoluzione specifica le istruzioni per la compilazione del modello “F24 ELIDE”, come segue

    la causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

    – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece sono da indicare:

    • – nel campo “tipo”, la lettera “I”;
    • – nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui  si riferisce il versamento;
    • – nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
    • – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nelformato “AAAA”;
    • – nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.

  • Rubrica del lavoro

    Bando Acceder-e: formazione finanziata per soggetti svantaggiati

    Progetti di integrazione lavorativa delle popolazioni Roma sinti e Caminanti:  questo l'obiettivo del  bando del Programma ACCEDER-E – Inclusione, Formazione, Lavoro, finanziato dal PON Inclusione 2014-2020, pubblicato il 21 ottobre sul sito Invitalia, incaricato dell'attuazione. L'iniziativa promossa  dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) che fa parte Dipartimento pari opportunità della presiedenza del Consiglio che  ha l’obiettivo di favorire l’accesso delle popolazioni rom, sinti e caminanti (comunità RSC) al mercato del lavoro autonomo e dipendente attraverso  la formazione e il tirocinio in azienda e.

    Sono previste infatti Due linee di intervento:

    1.  attivazione di  progetti di formazione professionale personalizzata e di accompagnamento al lavoro e all’avvio di impresa, volti a favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento alle comunità RSC
    2.  attivazione di tirocini  in azienda con indennità, con possibile fruizione di bonus "assunzione", in favore dei beneficiari finali  o contributo per l'attuazione di un progetto imprenditoriale autonomo 

    Per la linea A la scadenza delle domande è fissata al 22 novembre 2022

    Per la linea B la scadenza delle domande è fissata al 15 dicembre.

    Bando Acceder-e: requisiti, interventi e contributi previsti

    Possono presentare le proposte progettuali LINEA A :

    1. gli enti e le associazioni con personalità giuridica operanti  nel settore della tutela e del contrasto alle discriminazioni della minoranza RSC o dell’inclusione socio-economica di soggetti vulnerabili ad alto tasso di marginalità, 
    2.  altri operatori economici impegnati nell’ambito della formazione professionale e/o nelle politiche attive del lavoro, anche costituiti o costituendi nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS). La  costituzione dellaATS può avvenire anche dopo la presentazione del progetto, e, comunque, entro e non oltre 30 giorni

    L'avviso previsa che ciascuna proposta progettuale Linea A deve prevedere la  realizzazione di:

    a)  attività di scouting dei destinatari finali Linea A del progetto, rilevazione dei  fabbisogni di  formazione

    b) progettazione  di percorsi professionalizzanti che tengano conto delle competenze  iniziali e delle caratteristiche specifiche dei destinatari 

    c) organizzazione e realizzazione di un corso di formazione personalizzata,  ai fini di un’inserimento lavorativo  in aziende ovvero l’avvio di impresa autonoma

    Le attività  di progettazione (a+b) devono essere conclusentro  e non oltre il 31 dicembre 2022 mentre i corsi di formazione devono concludersi entro  febbraio 2023.

    Per i corsi attivati  invitalia può mettere a disposizione  due esperti, 1 di project  management,  e  1 esperto  che può curare un modulo specifico relativo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo

    Possono invece proporsi  come soggetti ospitanti degli interventi LINEA B:

    • imprese di qualunque dimensione e forma giuridica
    • Associazioni;  – Cooperative; – Fondazioni;
    • Studi professionali;
    • Società di intermediazione del mercato del lavoro

     regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese e/o REA; e  nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non  sottoposti a procedura concorsuale.

    Ciascun intervento  deve prevedere la strutturazione di  tirocini on the job in favore dei destinatari finali Linea B, con una da concludersi entro e non oltre il 19 maggio 2023.

    Ciascun intervento, pertanto, può essere strutturato sulla base di una delle seguenti opzioni:

    TIROCINI durata in settimane monte ore settimanali monte ore mensili ore totali
    Opzione 1 A 8 20 40 160
    Opzione 1 B 8 30 60 240
    Opzione 1 C 8 40 160 320

    La dotazione finanziaria complessiva è di 7.400.000 euro ed è così suddivisa:

    • 3.350.000 euro destinati all’attuazione della Linea di intervento A
    • 4.050.000 euro destinati all’attuazione della Linea di intervento B.

    Le agevolazioni sono concesse, a titolo de minimis, nella forma del contributo del 40 % dei costi ammissibili ( spese per i personale e borse per i tirocinanti nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa europea e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti 

    E' previsto un BONUS assunzionale di 5mila euro per ogni partecipante assunto con contratto a termine di almeno un anno o a tempo indeterminato

    Qui  tutta la modulistica per le domande.

    Come presentare la domanda 

    Per la Linea di intervento A: le domande possono essere presentate esclusivamente tramite Pec, con oggetto “Avviso Pubblico ACCEDER-E – Linea A – UNAR", all’indirizzo [email protected], a partire dal 21 ottobre 2022 ed entro e non oltre il 22 novembre 2022.

    Per la Linea di intervento B: le manifestazioni di interesse possono essere presentate esclusivamente tramite Pec, con oggetto “Avviso Pubblico ACCEDER-E – Linea B – UNAR”, all’indirizzo [email protected], a partire dal 21 ottobre 2022 ed entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

     ATTENZIONE : i modelli devono essere scaricati, compilati offline e poi tramessi via PEC.

    Disponibile per ulteriori informazioni la mail : [email protected]

  • Appalti

    Appalti: fascicolo virtuale FVOE dal 25 ottobre

    Dal 25 ottobre 2022  entra in vigore il nuovo sistema  di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti chiamato  Fascicolo virtuale operatori economici "FVOE" che sostituirà l'attuale AVC PASS 

    Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione . 

    Il nuovo strumento nelle parole del presidente ANAC,  Busia, "consentirà di  ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara, in quanto " consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’amministrazione." 

     A partire poi da metà novembre , quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento dell’Autorità, l’utilizzo del Fascicolo virtuale sarà obbligatorio per partecipare alle gare . Inoltre verrà istituito l’elenco degli operatori economici «già verificati». 

    Come detto il precedente sistema dell'AVC PASS  viene archiviato e anzi, un comunicato ANAC di oggi ne anticipa lo stop  DAL 22  al 24 ottobre per consentire il passaggio  operativo.

    Nel Fascicolo virtuale saranno contenute,  oltre ai dati ANAC,  anche 

    • le visure del registro delle imprese (Unioncamere), 
    • il certificato del casellario giudiziale 
    •  l’anagrafe delle sanzioni amministrative (ministero Giustizia), il certificato di regolarità contributiva di ingegneri e architetti (Inarcassa), 
    • la comunicazione di regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate), 
    • la comunicazione antimafia (Interno)
    • le attestazioni Soa,
    •  i certificati di esecuzione lavori e
    •  le ricevute di pagamento dei contributi obbligatori.

    Il riuso dei documenti presenti nel fascicolo per la partecipazione a più procedure di gara  sarà possibile per il periodo di validita  temporale (che in genere è di 120 giorni). 

    Anac, segnala  inoltre, che si sta portando a compimento  il progetto di razionalizzazione e interoperabilità delle banche dati attualmente operanti, con la  definizione di standard,  con i qual,i da un lato, gli enti certificatori interessati integrino le proprie basi informative con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e, dall’altro lato, le stazioni appaltanti integrino le proprie piattaforme alla Banda dati  Anac.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Alluvione Marche: domande assegni FIS entro il 31 ottobre 2022

    Con il messaggio 3498-2022  l'Inps ha fornito  le istruzioni per le richieste di cassa integrazione da parte di aziende colpite dall'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella  Regione Marche  il  15 e 16 settembre 2022.

    I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra  a norma del dell’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

    Con il messaggio 3811 del 21 ottobre l'istituto chiarisce  anche l'estensione della  semplificazione alle domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili

    Evidenzia in particolare che  per le istanze che come in questo caso hanno  causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

    1.  non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
    2. le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento quindi ENTRO ottobre 2022 ;
    3. – i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS, dall’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
    4.  l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali  o territoriali, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

    CIGO EONE semplificazioni per alluvione Marche

    RELAZIONE TECNICA

    Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa  non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 Sarà sufficiente nella relazione tecnica:

    1.  descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte e 
    2. dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività .

    CAUSALI

    Nel caso in cui persista l'  impraticabilità dei locali, le attività non abbiano potuto riprendere la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, che godono delle stesse  agevolazioni sopra citate 

    i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità oppure autocertificarlo  

    In assenza di documentazione tecnica comunque non provoca il rigetto  dell’istanza, ma solo un supplemento istruttorio da parte dell'INPS

    I datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa  dell'attività asata su  previsioni  ragionevoli che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti  e dei macchinari. Se non fosse poi possibile rispettarla sarà possibile richiedere una proroga senza effetti  sulla  domanda già presentata.

    COMUNICAZIONE SINDACALE

    Può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS

    Inoltre tale informativa per le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane –  non è obbligatoria per le  prime 13 settimane di cassa integrazione.

  • Rubrica del lavoro

    Gestione separata in arrivo le Pec sulle anomalie 2021

    Con il messaggio 3792-2022 diffuso alle sedi territoriali l'Inps comunica che si è conclusa la verifica delle anomalie contributive 2021 per i committenti privati della gestione separata  e gli invii delle comunicazioni via pec dovrebbero iniziare gia da oggi, 21 ottobre-

    Viene specificato che le comunicazione contengono l'indicazione dei  crediti:

    • relativi all'anno di competenza 2021 
    • con esclusione degli importi di  sanzioni inferiore o uguale a 1 euro e  con  somma tra  debito contributivo e sanzioni per l'anno 2021  inferiore o uguale a 12 euro.

    Nella PEC viene allegata la  comunicazione di irregolarità (Cir) in formato Pdf  disponibile anche nell'archivio  notifiche del cassetto committenti;

    Una comunicazione via PEC viene inviata anche ai delegati con  l'elenco dei propri assistiti interessati a questa emissione.

    L'invio non riguarda le pubbliche amministrazioni, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera b), del Dl 228/2021, che prevede   un margine piu ampio di adempimenti per le pubbliche amministrazioni individuate dal Dlgs 165/2001 . La scadenza per gli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate è fissata infatti al 31 dicembre 2022. Le modalità di invio saranno oggetto in un nuovo messaggio da parte dell'INPS .

    Giova ricordare  che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata configura ipotesi di reato ma a seguito del decreto legislativo 8 2016 è stata operata la depenalizzazione parziale.

    Il nuovo  quadro normativo in materia di omessi versamenti  delle ritenute previdenziali  prevede in particolare che :

    •  la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
    • per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 

    In merito l'inps ha pubblicato recentemente la circolare 32 2022 che illustra le modalità  aggiornate di regolarizzazione.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Bonus 200 euro dipendenti si può ancora ottenere

    Il bonus 200 euro di luglio puo ancora essere erogato dai datori di lavoro ai propri dipendenti che non l'hanno ricevuto per requisiti mancanti o errori o nel caso non abbiano presentato l'autodichiarazione richiesta. 

    Con il messaggio 3805 del 20 ottobre INPS è intervenuto nuovamente con ulteriori chiarimenti  sui casi di mancata erogazione per i casi di:

    • retribuzione azzerata a luglio ad esempio per aspettativa sindacale o sospensione per mancata vaccinazione anticovid  per aspettative e congedi previsti dai contratti collettivi 
    • contribuzione previdenziale azzerata ad esempio nei casi di dipendenti delle cooperative sociali 
    • errori formali o mancata dichiarazione del lavoratore.

    Per il conguaglio i datori di lavoro dovranno provvedere a regolarizzare il flusso uniemens di luglio 2022 entro il 30 dicembre 2022.

    ATTENZIONE fanno eccezione di datori di lavoro agricoli per i quali il recupero  dell'indennita “ va esposto nei flussi di competenza del mese di luglio 2022  da trasmettere entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022.

    Di seguito ricordiamo le istruzioni  fornite invece per l'erogazione del bonus ad ottobre specificamente  prevista invece dal decreto Aiuti bis 115 2022 in alcuni casi.

    Requisiti 200 euro  ottobre ai  dipendenti

    E' stata pubblicata il 7 ottobre la circolare INPS  111-2022, con le istruzioni per l'erogazione e il conguaglio del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti  che non l'avevano ricevuto a luglio 2022. 

    Si ricorda infatti che il   decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha ampliato il diritto anche ai lavoratori occupati nel mese di luglio 2022 ma che non avevano beneficiato dell'esonero  contributivo  l.234-2021, che costituiva requisito secondo il dl  Aiuti.

    L'indennità 200 euro viene  riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022,  previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità del predetto decreto-legge n. 50-2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

    Sono beneficiari del bonus  da erogare con  la retribuzione  di competenza ottobre 2022) :

    • i lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022,
    •  che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), 
    • che siano stati destinatari di eventi  retribuiti  con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e 
    • non siano destinatari delle indennità  200 euro per altri requisiti previsti dal DL 17 maggio 2022, n. 50

    La circolare sottolinea che  gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) ma possono essere  sorti in data antecedente e proseguiti in data successiva ai termini indicati.

    ATTENZIONE : Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione  al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento  del bonus 

    La compensazione del credito INPS  potrà essere effettuata:

    •  nel mese di erogazione   quindi  con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022,  oppure
    •  anche con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative specificate nella circolare.

    Nell’ipotesi in cui dovessero risultare  piu compensazioni per lo stesso lavoratore, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota parte da restituire all’Istituto  per il  recupero verso il dipendente,  Su questo l'istituto  aveva annunciato la pubblicazione di  un ulteriore Messaggio.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Reddito cittadinanza e contributi affitto dei Comuni non cumulabili

    Con il messaggio 3792 del 19 ottobre l'INPS ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità del 19 luglio 2021,  aveva  previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza.  Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, devono comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”. 

    La disposizione è stata confermata anche per il 2022  dal DM del 13 luglio 2022  sul  riparto delle risorse ai Comuni per l'anno in corso.

    Vale la pena di ricordare  che il reddito di cittadinanza  è la risultante della somma tra un contributo di integrazione del reddito del nucleo familiare ( Quota A)  e di un contributo per l'affitto o il mutuo sulla casa di abitazione (Quota B)

    In particolare  la Quota B, nei casi di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).

    Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS aveva  fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle  corrette modalità di trasmissione dei dati dei beneficiari dei contributi e dei relativi periodi ,  per consentire all'istituto ai fini dei pagamenti del RDC  di detrarre dalla Quota B , il contributo erogato dal Comune .

    Con il nuovo messaggio INPS aggiorna le istruzioni  ai Comuni per il 2022  specificando che :

    Per la comunicazione dei dati dei beneficiari  è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:

    “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.

    Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):

    • nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
    • i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:

    – la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);

    – la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);

    – i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);

    – l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;

    – la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa)..