• Pensioni

    Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno

    L'inps informa con il  Messaggio  del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero  della modalità di pagamento  con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.

     Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :

    1. in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
    2.  in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

    Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante  spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. 

    L'istituto  spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi  per disservizi postali quando addirittura da  smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato  a chiedere una nuova emissione 

    Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni  nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

    Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona

    Citibank  sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti. 

    I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato  entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente  e un documento  bancario con  le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed  eventuale cointestatario del conto.

    In assenza del modulo compilato  il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.

    Il messaggio  tra le altre cose precisa inoltre che 

    • in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi  si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
    • a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .

    I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:

    • contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri  verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
    • avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure 
    • rivolgersi alla  Direzione centrale Pensioni, alla  casella di posta elettronica istituzionale [email protected].

  • Riforma dello Sport

    Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD

    Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al  regolare svolgimento delle gare  all'interno del  RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.

    Lo ha comunicato il 21 marzo   2024  il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.

    Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo

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     Ti segnaliamo inoltre :

    Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri 

    Il decreto Anticipi  215 2023  aveva prorogato al 30 gennaio 2024  l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023  per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023  al 31 dicembre per 

    1.  direttori di gara e 
    2. soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico

     relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per  manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o  Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)

    ATTENZIONE I  direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina. 

    Successivamente  la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024 

    La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate  dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :

    • entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; 
    • entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,

     all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .

    Tali comunicazioni riguardano i nominativi  dei soggetti convocati e i relativi compensi. 

    La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione  all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. 

     Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni  entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023. 

    La  successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre  2024 ordinariamente  scade il  30 aprile.

    Tramite il RAS è previsto però che  che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024,  si applica il  termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area  riservata a FSN/DSA/EPS.

    Si ricorda che invece  l'iscrizione nel Libro unico del lavoro  può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi,  dalla data di  scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Welfare aziendale: esenti i servizi di trasporto sostenibile

    Con interpello 74 del 20 marzo 2024 l'agenzia  ha  chiarito che possono rientrare nel welfare aziendale esente  Irpef i servizi di mobilità sostenibile  per il tragitto casa-lavoro offerti a propri dipendenti e a imprese terze tramite un app .

    Il caso sottoposto riguardava  l'intenzione di realizzare un'applicazione (APP) per la fruizione di servizi di mobilità sostenibile (car-sharing, ricarica elettrica, bike-sharing, scooter-sharing, monopattino elettrico, e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico) destinati  ai propri dipendenti e a imprese terze. per ottimizzare e ridurre i costi di trasporto e i costi sociali, promuovendo comportamenti responsabili verso l'ambiente. 

    L'istante chiedeva se l'utilizzo di tali servizi, inclusa l'APP, possa essere escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir. 

    L'agenzia ha risposto positivamente affermando che se il progetto risponderà ai criteri esposti,  i benefit offerti  dall'azienda non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente,

    Vediamo  in maggiore dettaglio di cosa si tratta.

    Car sharing, ricariche, mezzi pubblici come welfare aziendale

    La Società   intende implementare un piano di welfare aziendale mediante l'introduzione di un'applicazione (APP) dedicata, per promuovere l'uso di servizi di  trasporto  rispettosi dell'ambiente (mobilità sostenibile) tra i suoi dipendenti. Questi servizi includono:

    • Car-Sharing: Solo per veicoli con motore elettrico, promuovendo l'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
    • Ricarica Elettrica: Per autovetture o motoveicoli, facilitando l'accesso a punti di ricarica e sostenendo l'uso di veicoli elettrici.
    • Bike-Sharing e Scooter-Sharing:  con  veicoli esclusivamente  elettrici, per incentivare alternative pulite al trasporto personale motorizzato.
    • Monopattino Elettrico:  per brevi tragitti urbani.
    • Utilizzo dei Mezzi di Trasporto Pubblico Locale: Biglietti singoli o abbonamenti per treno, metro, bus, traghetti, etc., promuovendo l'uso di sistemi di trasporto collettivo efficienti e sostenibili.

    Nell'interpello viene inoltre precisato che 

    • Al fine di evitare un uso improprio dei servizi,  il piano di welfare  prevedrà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.
    • non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
    • i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, 
    • i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casalavorocasa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo  da parte di altre persone

    Viene  anche  sottolineata l'importanza della  promozione di servizi di mobilità sostenibile attraverso il welfare aziendale in quanto:

    1. Riduce l'Impatto Ambientale  delle emissioni inquinanti e  contribuisce alla decongestione del traffico urbano.
    2. Promuove l'Uso Conspevole delle Risors e incentiva comportamenti responsabili verso l'ambiente, sostenendo la transizione verso una mobilità più pulita.
    3. Favorisce la Socializzazione e il Benessere dei Dipendenti: Attraverso l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto, aumenta la coesione sociale e migliora la qualità della vita urbana.

    Mobilità sostenibile come welfare: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate ha confermato nella Risposta 74, (precisando che si tratta di considerazioni in linea generale ,  in quanto non è stata fornita una bozza del progetto aziendale)  che i servizi offerti tramite un APP, progettati per il tragitto casa-lavoro-casa,  cosi come descritti dall'istante, rientrano nell'esclusione dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir. 

    Ha  richiamato  la circolare  55 del 2020  in cui si è specificato che  l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente si applica alle opere e servizi offerti :

    • alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi 
    • per specifiche finalità di utilità sociale, 
    • e sempre purché non siano erogazioni sostitutive in denaro.

    Ha ricordato anche  nella risposta pubblicata il 31 ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l'utilità in natura per i dipendenti da un  servizio di car pooling

    In particolare ha anche  confermato  che tali  servizi di mobilità sostenibile, inclusa l'utilizzazione dell'APP, rispondono alle finalità di utilità sociale individuate dall'articolo 100 del Tuir,  concordando con l'istante sul collegamento alle istanze di sostenibilità ambientale previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, oltre che dagli obiettivi del Green Deal europeo. 

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni

    Con il  messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni  sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro  che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate  con la legge 30 dicembre 2021, n. 234  alla normativa , illustrate con la  circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.

    Anche questi datori di lavoro  con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e  – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali   destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto  chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”,  e  illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.

    Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS

    CONTRIBUTO FIS 

    I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative  contrassegnate dal  codice di autorizzazione “4B”,  se non coperte dalle tutele  dei Fondi di solidarietà  rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi  assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS,  per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.

    Il contributo è pari 

    •  allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
    • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Le aliquote  sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e  sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali 

    CONTRIBUTO CIGS

    Alle stesse società è applicabile  la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    I contributo  ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

    Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024

    Sulle matricole contributive  viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

    A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è  viene aggiornata 

    La regolarizzazione del  periodo da gennaio 2024 a marzo 2024  va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che 

    "Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:

    – M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;

    “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;

    “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;

    “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
    • – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

    Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che  dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024  relativa alle   indennità e emolumenti  INAIL.

    Sono interessati in particolare: 

    •  i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale    che trovano indicate  nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
    •  i lavoratori del settore navigazione  per i quali sono riportate  le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). 
    •  gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti   dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.

    Come acquisire la CU INAIL 2024

    L'istituto precisa  le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :

    i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 

    • Dal portale Inail > Servizi online
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Lavoratori settore navigazione  

    • Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
    • Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

    • Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
    • Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli  pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

     Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità  descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

    L'istituto mette a disposizione  a questo fine  anche i manuali utente:

    la lista dei caf convenzionati con INAIL .

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024

    Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.

    Misura e destinatari del contributo COVIP

    Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari  che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024,  ad   integrazione del finanziamento  della  COVIP,   e'  dovuto  per  l'anno 2024  nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2023.

    ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.  

    Sono esclusi dal versamento   i  soggetti  che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori  a  euro 10,00.

     Con riferimento al calcolo del contributo  si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :

    •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    •   i  contributi  non  finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
    • invalidita' o premorienza.  .

    La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,

    si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo  deve   tenere  anche  conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.             

     

      

    Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento

    Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il  31 maggio 2024. 

     Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza  il  versamento  del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  

    Il pagamento del contributo dovra' essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate  e  messe a disposizione nell'area riservata presente sul  sito  internet  della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

    Contestualmente  vanno trasmessi i  dati relativi al contributo medesimo,  sempre  compilando  le  pagine  appositamente dedicate,  da  tutti  i soggetti obbligati anche  qualora  il  contributo  non  sia dovuto. 

    In caso di mancato pagamento  viene avviata la  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e  spese di esecuzione.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre

    L'Agenzia delle entrata aveva risposto con la risoluzione 13 2024 al dubbio sul termine ultimo per l'invio del modello CU 2024 per i redditi da lavoro autonomo sollevato da molte parti, per la novità sulla disponibilità della dichiarazione precompilata, non solo per i dipendenti ma anche per le persone fisiche con tipologie di reddito diverse, compresi i forfettari, introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come "Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari".

    Si ricorda infatti che l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 prevede un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata (come previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) che  possono essere trasmesse elettronicamente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 770, come di consueto fissata al 31 ottobre.

    Tra gli addetti ai lavori, sostituti di imposta e loro intermediari era sorto quindi il dubbio sul fatto di non poter usufruir, della scadenza estesa fino al 31 ottobre 2024 per l'invio del modulo CU 2024 per i contribuenti  per i quali, da quest'anno, è stata  resa disponibile la precompilata. Qui il modello e le istruzioni CU 2024 

    AGGIORNAMENTO 17 MARZO E' giunta anche in extremis la risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli; il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024.

    I dettagli in questo approfondimento di FISCOSPORT:  Redditi lavoro sportivo fino a 15mila euro CU entro il 31 ottobre

    CU redditi autonomi e provvigioni entro il 31 ottobre : i chiarimenti

    L'Agenzia , come detto,  risponde affermativamente alla possibilità di fruire ancora per quest'anno del termine  del 31 ottobre  per le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024”) > (come i redditi di lavoro autonomo  “professionale).

     La motivazione è  che nel 2024    le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello  Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno  utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in  forma sperimentale. 

    L'agenzia aggiunge che ne sarà data  comunicazione nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi  nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la  dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

    Comunque l'amministrazione invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le  anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal  modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti  che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti)..  agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.

    Dal 2025, per i redditi 2024 invece le informazioni presenti nelle CU  contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata per cui l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

     Nella risoluzione si precisa anche che  resta ferma, a regime, la possibilità per i  sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770  (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a  tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione  per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).