• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio

    Nel  messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022. 

    Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:

    • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
    •  dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, 
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
    • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
    • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

    L'istituto comunica  che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti  possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022  (o   entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).

    AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022 

    Con un comunicato stampa  del 31.1.2023 INPS avvisa  che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum  anche in assenza di una  formale iscrizione alla Gestione Separata.

    Ai soli fini  dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza  della contribuzione connessa all'attività svolta .

    Per velocizzare i tempi di   pagamento delle indennità, l’INPS ha  quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.

    Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del  riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il  processo di revisione delle istanze. 

    In allegato al messaggio 4314  viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame

    Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.

    L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto  viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro  in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.

    Riesame Bonus 200 euro  precisazioni ciascuna categoria

    CO.CO.CO

    Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi  che potranno  regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata  effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.

    LAVORATORI AGRICOLI:

    Nel messaggio viene  precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.

    LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

    INPS ribadisce che sono richiesti  almeno 50 contributi giornalieri versati e  un reddito  per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. 

    AUTONOMI OCCASIONALI 

    Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021  fossero  privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.

    VENDITORI PORTA A PORTA 

     possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

    PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL 

    Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro  che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.

  • Lavoro Occasionale

    Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi

    Con il messaggio n. 410  del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali  con Libretto Familia  Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).

    Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato  sono stati ridefiniti a 3,84 euro.

    Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore 

    Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.

    In particolare  si può scegliere tra:

    1.  accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
    2.  tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
    3.  pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso  e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata  validata  entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene  erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo. 

    Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento  per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro,  per ogni singolo mandato di pagamento,  trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.

    Prestazioni occasionali: altre novità 2023

    Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023  il massimo dei compensi  erogabili e percepibili  dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.

    Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

     Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022 

    Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

    Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo –  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

     Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

    L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come  i  lavoratori dipendenti  dai propri datori di lavoro. 

    La domanda  va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati.

    Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

    •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
    • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
    • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
    • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

    Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

    Bonus 150 euro: quando viene pagato

    INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

    •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
    • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
    • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens  relative alle retribuzioni di novembre 2022;
    •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
    • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
  • Lavoro Dipendente

    Ispettorato-Ministero: ecco il piano per la vigilanza 2023-2025

    L'INL e il Ministero del lavoro hanno sottoscritto  la nuova  Convenzione triennale (QUI il testo) che sarà applicabile dal 2023 al 2025 e che regola l'attività dell'Ispettorato sulla base di specifici obiettivi.

    In particolare nel documento  vengono definiti:

    • gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato finalizzati  alla tutela  dei rapporti  e delle condizioni di lavoro;
    • le risorse finanziarie disponibili 
    • le strategie per il miglioramento dei servizi;
    • le modalità di verifica dei risultati di gestione da trasmettere al  Ministro del lavoro  per condividere anche i fattori gestionali sottostanti (organizzazione, processi e utilizzo delle risorse) 

    Attività dell 'ispettorato 2023-2025: strategie complessive

    Si segnala in particolare  che nel piano sono individuate le  seguenti linee strategiche: 

     razionalizzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;

    − migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane anche tramite l’istituzione di un piano specifico di aggiornamento e di formazione interna,  destinata al personale in servizio ed a quello neoassunto;

    − presidiare la legalità attraverso attività interna di anticorruzione e trasparenza aggiornando le misure di contrasto e di prevenzione;

    − migliorare i processi di governo e supporto;

    − favorire lo sviluppo tecnologico;

    − supportare la mission istituzionale attraverso una puntuale comunicazione  e interpretazione della normativa vigente.

    Attività di ispezione: in quali settori 

    Inoltre sono stati  definiti gli ambiti  principali delle   future attività di ispezione come segue:

    •  vigilanza d’iniziativa, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza,  rivolta nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente;
    •  almeno il 50% della complessiva attività di vigilanza d’iniziativa, sarà dedicata alle ispezioni in cinque dei seguenti settori: agricoltura; costruzioni; logistica e trasporto; attività manifatturiere; servizi di alloggio e ristorazione; intrattenimento e attività stagionali; commercio all’ingrosso e dettaglio; servizi alle imprese;
    •  attuazione al PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e  in coerenza con il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato;
    •  numero crescente di ispezioni  in maniera che entro il 2024 le ispezioni annuali superino del 20% la  media del triennio 2019-2021;
    •  nell'ambito delle azioni transnazionali una specifica vigilanza per il  contrasto dei fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri correlati anche alla crescente diffusione del distacco transnazionale di lavoratori;
    •  prosecuzione degli interventi ispettivi   in collaborazione sinergica con altre autorità ed organizzazioni coinvolte, per aree geografiche e  settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio  come ad esempio , oltre al settore agricolo, ad es. logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona, etc.

  • Lavoro Occasionale

    Lavoro occasionale agricoltura: UNILAV aggiornato

    Il Ministero del lavoro  ha emanato il 20 gennaio una nota con  cui comunica  l'aggiornamento del modello UNILAV   resosi necessario per adeguarlo alla nuova normativa sul contratto di lavoro occasionale in agricoltura, prevista dalla legge 197 2022 – legge di bilancio 2023 . 

    Ricordiamo che si tratta di un regime sperimentale in vigore per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato :

    •  per le attività di natura stagionale
    •   con  durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, 
    • rese da alcune categorie di soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.

    I soggetti ammessi sono in particolare:

    1. Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
    2.  Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
    3. Giovani  under  25  iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, per periodi di lavoro  compatibili con gli impegni scolastici oppure  per  qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
    4. Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno

    Nuovo codice modello UNILAV

    Per le comunicazioni del settore agricolo nel modello UNILAV   è stato aggiunto  nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

    I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare  tale  codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contribuzione FIS 2023: aliquote e codici

    Con il messaggio 316 2023 Inps fornisce nuovi  chiarimenti sugli obblighi contributivi  delle aziende al Fondo di integrazione salariale istituito presso l'INPS per il 2023.

    L'istituto segnala  in particolare che  dal 2023 vengono meno le riduzioni  delle aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 e che, alla luce della proroga prevista dal decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198,(Decreto Milleproroghe) del  termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà  dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 202,   i datori di lavoro dei  relativi settori a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

    Misura delle aliquote contributive  e codici autorizzazione 2023

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

    1.  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 
    2. da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti 

    nel semestre di riferimento.

    Sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”  previsti dalla circolare 76 2022 ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).

    Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che impiegano  oltre  cinque dipendenti  e operano con più posizioni contributive s dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS

    La contribuzione per CIGS  per i  datori di lavoro interessati (v. sotto) prevede il versamento dello  0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

    Riguardo l'esposizione nel flusso Uniemens, si confermano le modalità già in uso.

    Contribuzione CIGS: datori di lavoro interessati

    La circolare 76 2022 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie:

    1.  I datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, 
    2. i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
    3. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale  
    4. i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dal numero di dipendenti.
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Esenzione fiscale con autocertificazione per la pensione all’estero

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito con l'Interpello n. 76 del 18 gennaio  utili chiarimenti sul tema della  documentazione utile a dimostrare  i requisiti ai fini dell'esenzione da   imposizione in  Italia  del trattamento  pensionistico integrativo   percepito  da un residente all'estero.

    In particolare l'Agenzia ammette l’autocertificazione della residenza da parte del beneficiario per l'applicazione dell'esenzione fiscale  sul  trattamento pensionistico erogato dall'ente ex-datore di lavoro  a un  ex   dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia.

    La richiesta di chiarimenti arrivava dall'ente erogatore in dubbio sull'applicazione dell'esenzione richiesta dall'ex dipendente   sulla base della risposta 246 del 16 luglio 2019  in cui l'Agenzia aveva affermato che   "spetta   ai  sostituti  d'imposta valutare ­ caso per caso ­ la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi''.

    A  supporto  della  sua richiesta,  l'ex  dipendente  aveva  presentato  la  seguente  documentazione:

    • · copia del passaporto;
    • · copia della richiesta all'ambasciata d'Italia a Tunisi di iscrizione all'AIRE;
    • · certificato di residenza AIRE;
    • · domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni ­ Modello EP   ­ I/2 ­ corredata di attestazione rilasciata dall'Autorità fiscale tunisina (in originale e con timbro dell'Autorità fiscale estera).

    I documenti per l'esenzione fiscale del residente all'estero

    Nella risposta  a interpello 76 2023  l'Agenzia delle Entrate  ricorda innanzitutto che l'articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni  stipulata tra l'Italia e la Tunisia e ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 , prevede la tassazione esclusiva di tutti i redditi da pensione, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti. 

    Per definire la residenza,  conformemente al Modello OCSE di  Convenzione, vanno considerati i seguenti elementi (cosiddette tie breaker rules) , in ordine gerarchico:

    •  il  centro  degli  interessi  vitali,  
    • il  soggiorno  abituale  e  
    • la  nazionalità  del   beneficiario del  reddito

     Pertanto, nel caso di specie, se  prevale la residenza  tunisina  della  Contribuente  ai  sensi  delle tie breaker rules,  la Contribuente avrà diritto all'esenzione.sul reddito in esame.

    In generale  il documento  chiarisce che l'ente erogatore   della prestazione non ha l'obbligo di verificare  con specifici elementi  fattuali di conferma le dichiarazioni del beneficiario riguardo il domicilio o la residenza ma deve comunque:

    •  osservare la normale diligenza nell’acquisire ed esaminare tutti i documenti relativi alla residenza formale del richiedente,
    •  verificando gli elementi fattuali concreti di cui fosse eventualmente  a conoscenza.

    L'agenzia sottolinea anche  che  le  responsabilità connesse ad eventuali  false   attestazioni o dichiarazioni del contribuente sono da imputarsi al medesimo contribuente.

    Si ricorda inoltre che la documentazione deve essere prodotta per ogni anno in cui il beneficiario della prestazione pensionistica integrativa intende fruire dell'esenzione fiscale.

    In merito all'applicazione pratica di questi principi   quindi  l'Agenzia conferma che  " In  presenza  della documentazione elencata attestante la sussistenza degli elementi formali di una residenza  estera  (autocertificazione di residenza estera, iscrizione all'AIRE ed attestazione di residenza fiscale da parte delle competenti Autorità estere) per la maggior parte del periodo d'imposta, si ritiene possibile l'applicazione, dell'esenzione fiscale in Italia."