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Contributi volontari in agricoltura 2022: importi e modalità
Con la Circolare n. 81 del 14 luglio 2022, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2022.
Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che i lavoratori interessati sono
- lavoratori agricoli dipendenti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono confermate come segue:
Autorizzati entro il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
0,003704
Quota Pensione
29,59%
0,996296
Totale IVS
29,70%
1,000000
Autorizzati dal
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
0,11%
0,003704
29,59%
0,996296
29,70%
1,000000
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale, come segue:
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
22,00% RM
Addizionale
legge n. 233/90
2,00% RM
Addizionale
legge n. 160/75
(€ 0,69 x 3)
Contributo
Totale
1°
Fino a
€ 235,11
€ 235,11
€ 51,73
€ 4,71
€ 2,07
€ 58,51 (a)
2°
Oltre
€ 235,11
Fino a
€ 313,48
€ 274,30
€ 60,35
€ 5,49
€ 2,07
€ 67,91 (a)
3°
Oltre
€ 313,48
Fino a
€ 391,85
€ 352,67
€ 77,59
€ 7,06
€ 2,07
€86,72
4°
Oltre € 391,85
€ 431,04
€ 94,83
€ 8,63
€ 2,07
€105,53
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente, pari a 29,70%.
PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le aliquote contributive riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.
Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2022)
Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2022, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).
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Contributi autonomi agricoltura: proroga all’8 agosto
Il pagamento della 1 rata contributi 2022 dei lavoratori autonomi in agricoltura può essere effettuato senza sanzioni per ritardi fino all’8 agosto 2022.
Lo comunica l'INPS con il messaggio 2823 del 14 luglio 2022.
L'istituto ricorda che il dettaglio dei contributi dovuti è stato reso disponibile nel cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura in data 11 luglio 2022 e che gli intermediari delle aziende agricole hanno fatto presente che questo ritardo sta causando gravi difficoltà a gestire per tutti gli assistiti il pagamento della prima rata entro il termine di scadenza del 18 luglio 2022 .
Tenuto conto di tali difficolta l'istituto ha deciso che "al fine di evitare le ricadute negative nei confronti dei contribuenti le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18 luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate."
Si ricorda che le istruzioni operative e la tabella degli importi erano state pubblicata il 30 giugno 2022. Qui il testo della circolare 75 2022
Le principali indicazioni erano le seguenti:
reddito medio giornaliero pari a € 60,26.
Aliquote contributive pensionistiche di finanziamento : 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%
contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
Contribuzione di maternità per l’anno 2022 : € 7,49
Contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
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Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento
Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.
La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.
L'interpello riguardava il caso di un lavoratore laureato che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per
esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale».
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello da fa presente come «il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio».
Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta ad 1/8.
L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
in particolare ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
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Tirocini: sanzioni anche per irregolarità prima del 1.1.2022
Anche i tirocini extracurricolari iniziati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme dellla legge 234 2021 possono essere sanzionati con le nuove regole se si riscontra uno svolgimento fraudolento, ma la sanzioni si calcolano dal 1 gennaio.
Lo afferma la Nota n. 1451 dell'11 luglio 2022 dell'Ispettorato del lavoro che risponde ad alcuni quesiti giunti in materia di disciplina applicabile ai tirocini "a cavallo" della data di entrata in vigore della normativa aggiornata.
Viene innanzitutto richiamato il testo della legge che al comma 723 dell’art. 1 , stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, (…) il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, s udomanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota evidenzia che si tratta di un illecito di natura permanente per cui " l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione
fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”.
Pertanto, anche nell’ipotesi di tirocini iniziati prima del primo gennaio ma proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021, è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Per quanto riguarda la misura della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio) l'ispettorato rimanda alla nota prot. 530 del 21 marzo 2022 , e ritiene che il reato di cui al comma 723 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, per cui saranno da conteggiare solo le giornate lavorative successive a tale data.
L'ispettorato sottolinea che la prova della natura fraudolenta del tirocinio consiste nella verifica che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Se tale verifica non è possibile , non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative
Infine sempre richiamando la nota 530 2022 si ricorda che è il solo tirocinante a valutare una richiesta di riqualificazione del rapporto la quale, nel caso riguardera il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.
Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, che non sono legati alla scelta del lavoratore.
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Contributi volontari giornalisti 2022: le istruzioni INPS
Dal 1 luglio 2022 la gestione previdenziale dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è passata dall'INPGI al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD) INPS. La novità riguarda anche la prosecuzione volontaria della contribuzione.
Con la circolare 80 2022 l'INPS riepiloga il quadro normativo di riferimento precedente e quello vigente dal 1 luglio 2022
Le norme cui fare riferimento attualmente sono dunque D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47, e il D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.
Normativa precedente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Inpgi, a domanda, poteva proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge purche
fosse ancora iscritto all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine,
con almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l'epoca del versamento,
e versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
Il contributo era calcolato, a scelta dell’interessato,
- sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure
- della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure
- di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, determinata secondo specifiche regole descritte dal regolamento,
con rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.
La contribuzione volontaria era rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare e aveva cadenza mensile
Non potevano avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non erano ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data del diritto alla pensione.
Normativa vigente
Come anticipato, a partire dal 1° luglio 2022, l’istituto rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è subordinata alla sospensione o alla cessazione del rapporto di lavoro e alla titolarità di uno dei seguenti requisiti minimi di contribuzione:
– almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
– almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.
– almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
assenza di altri
Ai fini del calcolo del contributo volontario si applica l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS pari al 33%
L'istituto precisa che gli iscritti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata dall’INPGI al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data, sia nel caso siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria.
Coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire la pensione INPGI con la prosecuzione volontaria, come da regolamentazione INPGI, se già autorizzati al del 30 giugno 2022, potranno continuare a effettuare versamenti volontari
Inoltre si segnala che il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di contribuzione volontaria per periodi privi di copertura assicurativa che si collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda. La decorrenza dell'autorizzazione resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza.
Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
La domanda va inviata esclusivamente dei seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ai servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto;
- contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
- patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza,e la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
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Reddito cittadinanza: nuovi valori di reddito per esonero dal lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5824 del 5 luglio 2022, ha fornito i nuovi valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dagli obblighi lavorativi previsti dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza.
Vale la pena ricordare che per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizioni che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi.
Inoltre va sottolineato che sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori anche con reddito da lavoro compreso entro uno specifico limite (v. sotto).
Sono esclusi dall'obbligo di lavoro invece:
- i beneficiari della Pensione di cittadinanza,
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché
- componenti con disabilità (fatta salva la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).
Soglia di reddito ai fini del requisito della disoccupazione e dell'obbligo lavorativo con RDC
Gli importi di reddito massimo necessari a conservare lo stato di disoccupazione sono stati modificati a seguito delle novità apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di bilancio 2022 .
Gli importi aaggiornati sono i seguenti:
- In caso di lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è pari a 8.174,00 euro;
- In caso di lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite reddituale è pari a 5.500,00 euro.
La nota del ministero comunica inoltre che sono stati aggiornati i modelli relativi alle autocertificazini connesse all'esonero dagli obblighi lavorativi sia per i lavoratori che per gli enti interessati.
Li alleghiamo di seguito:
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Esproprio stipendio: il limite non vale per gli amministratori
Con la sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022 la Corte di cassazione penale a sezioni Unite sancisce un principio importante ovvero la non applicabilità del limite all'esproprio dei crediti da lavoro ai compensi degli amministratori di soci di capitale .
Come noto per gli stipendi da lavoro dipendente la normativa prevede che l'espropriabilità non possa superare il limite del quinto dell'importo complessivo. Tale soglia pero non è applicabile dice la cassazione nel caso degli amministratori di una società di capitali, che non percepiscono un reddito derivante da un rapporto di subordinazione, anche se per altri aspetti tali redditi sono assimilati a quelli da da lavoro dipendente.
Vediamo qualche dettaglio in piu sul caso e sulle motivazioni della decisione della Suprema Corte.
Due amministrtori avevano proposto ricorso contro il sequestro preventivo nei loro confronti di quasi 36 mila euro per il reato di evasione dellIVA attraverso oeprazioni soggettivamente inesistenti accertate nel periodo 2014 al 2019.
il G.i.p. adito aveva rigettato detta istanza in quanto, pur ritenendo applicabili nel procedimento penale i limiti di pignorabilità e sequestrabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. pen., ne aveva escluso l'operatività nella fattispecie in esame rilevando che : a) era generica la deduzione della provenienza delle somme depositate sui conti da utili distribuiti dalle compagini societarie; b) gli emolumenti corrisposti dalla societa erano stati integralmente generati dall'azione delittuosa; c) non vi era alcuna prova che le somme depositate sui conti fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro o di impiego con la società
Il relativo appello cautelare era poi stato rigettato
Nel ricorso in Cassazione veniva in particolare lamentata la violazione dell'art. 545 cod. proc.in contrasto con decisioni della Cassazione, come norma diretta a garantire i diritti inalienabili della persona ed il c.d. "minimo vitale" quale regola generale dell'ordinamento processuale.
La vicenda veniva rinviata dalla terza sezione penale alle sezioni Unite che analizza la questione come segue:
L'art. 545 cod. proc. civ., collocato nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei
crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti "antagonisti". In particolare, il secondo comma prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di
povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa con differenti condizioni e limiti in particolare per le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
Ricorda anche che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua,
un'esistenza libera e dignitosa
Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, l'articolo 545 cp persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dal 10dicembre 2009 .
Sull questione oggetto del ricorso, riguardante un sequestro qualificato, sia dal pubblico ministero richiedente, sia dal giudice per le indagini preliminari, sia, infine, dal tribunale del riesame, come finalizzato alla confisca per equivalente, le sezioni Unite riconoscono due orientamenti nella giurisprudenza della Corte ma sottolineano che il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sia ormai stato assunto, nella giurisprudenza, a canone ermeneutico delle disposizioni in tema di sequestro. Il giudice è comuntue tenuto a dare adeguatamente conto della impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva. La corte ritiene di concordare sul primo, prevalente orientamento che prevede la confiscabilità totale delle somme collegate al reato.
In relazione al caso in oggetto viene inoltre specificato che la giurisprudenza civile anche in sede di sezioni Unite è concorde sulla non assimilabilità ai crediti da lavoro o pensionistici degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche, (come in Sez.3, n. 14250 del 18/01/2021,( secondo cui, appunto, i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.,, non si applicano agli emolumenti percepiti dall'amministratore di una società di capitali. A tale conclusione si è infatti giunti sottolineando che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può essere compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ.,