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Bonus investimenti 4.0: chiarimenti per indicazione nel Modello Redditi 2023
Le Entrate in data 5 giugno pubblicano due chiarimenti, tramite faq, sul tax credit beni strumentali 4.0.
Nel dettaglio si replica a due quesiti che chiedono chiarimenti sulla indicazione del bonus in dichiarazione dei redditi 2023 nel caso di:
- investimento prenotato nel 2021 e ultimato nel 2022,
- investimenti effettuati nel 2020 ma interconnesso nel 2022.
Nel dettaglio, le risposte della agenzia datate 5 giugno chiariscono come tali investimenti vadano indicati nella Dichiarazione dei Redditi 2023 e se andavano indicati anche precedentemente con la necessità di una eventuale integrativa.
Bonus investimenti 4.0: investimento prenotato e investimento ultimato, come indicarli
Un’impresa nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 di cui alla legge n. 232 del 2016 per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente 2021.
La stessa impresa ha:
- indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022
- riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
Si domandava se debba indicare nuovamente i medesimi dati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Le Entrate sottolineano che le istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 specificano che andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%.
Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione )(2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022.
Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta
Bonus investimenti 4.0: come indicare gli investimenti 2020 interconnessi nel 2022
Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Veniva domandato se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.Le Entrate specificano che, con riferimento alla fattispecie esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021.
Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
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Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni
Pubblicata dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.
Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità
Vediamo di seguito una sintesi della circolare con i nuovi importi (dettagliati QUI nell'allegato 1), esempi e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è sempre obbligatoria per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare.
C'è tempo fino al 30 giugno 2023 per ottenere gli importi arretrati di assegno unico da gennaio 2023.
Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni
Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:
- aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.
- aumentano del 50% gli importi dell'Assegno unico per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
- aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico,
- diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni:
- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- l'incremento delle maggiorazioni è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024
Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:
169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
82,60 euro per il figlio maggiorenne;
102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.
Il totale mensile spettante sarà pari a 605,70 euro.
Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.
Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:
- a) il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
- b) gli ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.
Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli
Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023 e le soglie ISEE sono rideterminati sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.
I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.
AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023
Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022 e primi mesi del 2023.
Si effettueranno quindi a partire dalle mensilità di aprile 2023 i conguagli sia a debito che a credito .
Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:
- attraverso la “compensazione con i crediti”
- sempre nei limiti nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione fino a 72 rate.
- la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.
E' possibile acquisire tutti i dettagli rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.
Nel messaggio sono specificati in dettaglio i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023
Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità
A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, NON E' NECESSARIO ripresentarne una nuova.
Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), annuale.
ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.
Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché scaduto.
Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.
- Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
- se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi arretrati.
La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023
Esempio
Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.
Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.
Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.
Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno
L'istituto richiama il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.
Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Assegno Unico 2023: calendario pagamenti
Nella circolare si specifica anche una novità per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:
- dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;
- dal 20 al 30, saranno messi in pagamento gli importi relativi alle nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee.
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P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l’analisi di rischio
Con Provvedimento n 156803 del 16 maggio le Entrate fissano i Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.
L’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite Iva.
Leggi anche: P.IVA fittizie: soppressa la norma sulla responsabilità del Commercialista.
La novità normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.
L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza, effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari, secondo le modalità di seguito esposte.
P.IVA Fittizie: criteri di valutazione del rischio
Il Provvedimento delle Entrate specifica che, la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
P.IVA Fittizie: l’invito delle Entrate al contribuente a rischio
I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.
L’invito contiene:
- l’indicazione dei profili di rischio individuati
- e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate
La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.
Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
P.IVA Fittizie: i controlli delle Entrate sui soggetti a rischio
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:
- riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
- riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
- riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.
P.IVA Fittizie: conseguenze per chi non risponde all’invito
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio su indicati o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva.
La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.
La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita Iva emessi sia ai sensi del comma 15- bis.1 che ai sensi del comma 15-bis.
La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva
Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolente
P.IVA Fittizie: le novità della legge di Bilancio 2023
Il provvedimento specifica che, il comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 – stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15- bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria,
Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento di cu si tratta.
Allegati: -
Polizza vita estera: la rilevanza fiscale
Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.
La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.
In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.
L’imposta sostitutiva
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.
Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.
Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:
- il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
- il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
- il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.
L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.
Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.
In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.
Il quadro RM
Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.
L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.
La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.
In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.
Il quadro RW e l’IVAFE
Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.
In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.
Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.
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Decreto lavoro approvato: tutte le misure
Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato diversi provvedimenti in materia di lavoro e di inclusione sociale .
In particolare lle misure sono suddivise in tre provvedimenti legislativi:
- Decreto lavor , un DECRETO LEGGE ( subito operativo ma che deve essere convertito in legge entro 2 mesi con possibili modifiche) "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro che contiene :la riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; la nuova misura di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale, che prende il posto del Reddito di cittadinanza; rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
- Un DISEGNO DI LEGGE con misure piu a lungo termine in materia di somministrazione di lavoro cassa integrazione periodo di prova ecc
- un DECRETO LEGISLATIVO con misure per l'inclusione delle persone con disabilità.
Vediamo di seguito le principali novità, sulla base dal comunicato ufficiale del Governo, in attesa del testo dei decreti.
Decreto legge in materia di lavoro e inclusione sociale
Ecco in sintesi le principali novità del Decreto lavoro
Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Assegno di inclusione sociale e lavorativa,
Dal 1° gennaio 2024, al posto del reddito di cittadinanza si introduce l'assegno di inclusione che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Contributo di accompagnamento al lavoro 350 euro
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, ( tra cui anche il servizio civile universale,) Gli interessati devono una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, . Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.
Incentivo al lavoro giovanile
Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Misure sui contratti a termine: le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale saranno:
- causali previste dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- sostituzione di altri lavoratori.
Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi
- Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
- l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
- estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
- obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
Disegno di legge: contributi assunzione disabili – somministrazione – ricongiunzione contributi
Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l'approvazione del Parlamento prevede:
- Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di enti e organizzazioni : per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
- Modifiche in materia di somministrazione di lavoro: si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo): l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi della somministrazione, si estende in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
- Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
- Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR possibili assunzioni per i comuni
- Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo : consente all'INPS accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di inviiare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull'applicazione delle sanzioni .
- Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie:Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
- Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
- istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.
Decreto legislativo con misure per la disabilità
E' stato approvato infine in esame preliminare un decreto legislativo in tema di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227
Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.
Si introduce un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.
Gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti.
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Lavoro: si cercano un milione di tecnici
Con un tasso di disoccupazione giovanile del 22,4% e due milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è un milione i posti di lavoro vacanti per profili tecnico professionali .
Mancano tecnici nell'edilizia dell'informatica nel turismo . A lanciare l'allarme ieri dopo i numerosi appelli delle associazioni degli imprenditori è stato ieri il ministro del lavoro Calderone.
Alla situazione le imprese cercano una soluzione anche associandosi per offrire formazione specifica come con l'iniziativa di Distretto Italia del Consorzio Elis (che conta Autostrade per l'italia Tim, Poste Italiane, BNP Paribas tra i partecipanti)
Vediamo di seguito più in dettaglio la situazione paradossale del mercato del lavoro oggi in Italia e la proposta, tra le tante del Consorzio Elis con le opportunità lavorative per i giovani presenti nella piattaforma Distretto Italia.
Mercato del lavoro in affanno: i dati e i posti vacanti
I dati forniti recentemente da Unioncamere-Anpal sono chiari: le difficola di reperimento delle figure necessarie per industria e servizi riguarda il 40§§% delle assunzioni
le aziende faticano a trovare soprattutto
- tecnici della salute (61,3%), della gestione dei processi produttivi (60,7%), in campo ingegneristico (59,9%).
- operai specializzati in metalmeccanica utensileria (76,8%),costruzioni (72,4%) carpenteria metallica (71,5%).
- laureati in materie STEM ovvero scienze tecnologia matematica per i quali nel 47% dei casi servono 4-5 mesi di ricerca prima di trovare il candidato adatto
Queste difficoltà provocano una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 40% delle assunzioni nel 2022 , mentre è cresciuto al 45,2%, ad aprile 2023 secondo il Bollettino excelsior delle Cmere di commercio
Al forum di Confcommercio è stato affermato che il settore cerca con il 2023 circa 560mila lavoratori in più e già si prevedono difficolta per meta dei profili (230mila profili)
Nei giorni scorsi anche le aziende impegnati nei progetti per la realizzazione del PNRR hanno segnalato la ricerca di 10mila tecnici
Lo stesso ministro del lavoro Calderone intervenendo ieri al Forum di Confcommercio ha segnalato la preoccupazione questo problema ma la soluzione proposta di incentivare il lavoro femminile non sembra del tutto soddisfacente
Il vicepresidente di confindustria ha evidenziato l'impegno delle imprese che sono in fase di grande cambiamento e sono impegnate nelle Academpi scuole professionali superiori chiedono un rilancio della collaborazione tra pubblico e privato
Anche le fondazioni ITS con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori vanno in questa direzione ma non sono ancora sufficienti evidentemente
Andrea Prete, presidente di Unioncamere ha affermato che la caarenza di personale potrà essere parzialmente sanata anche aumentando gli ingressi regolamentati di stranieri oltre che aumentando l'informazione ai nostri giovani per spingerli verso percorsi formativi che offrono opportunità, in primis Its e lauree Stem. I
Importante anche la proposta di a"ttivare politiche di decontribuzione elevata per contrastare la fuga dei cervelli " non solo per favorire il loro ritorno dopo anni di permanenza all'estero e va affrontato con efficacia il problema dell’occupazione femminile».
La proposta del consorzio Elis – come partecipare
Una delle iniziative che vanno nella direzione dell'offerta formativa mirata ai bisogni delle aziende è Distretto Italia, il programma promosso dal Consorzio ELIS con la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro, banche ed enti formativi
Il piano d’intervento di Distretto Italia è stato presentato in un evento che ha visto la partecipazione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha affermato “Il progetto di Distretto Italia è esattamente quello che il Governo vuole realizzare nel sistema formativo pubblico. Dobbiamo incentivare il lavoro, e far dobbiamo far capire ai milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano che hanno un futuro proprio nello studio e nel lavoro."
Il progetto ha tre linee di azione
- Orientare i giovani tra i 16 e i 30 anni nelle scelte di studio e di lavoro con l'iniziativa Scuola per la scuola, attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
- offrire la giusta formazione in particolare per le professioni tecniche nelle Scuole dei mestieri
- l'inserimento nelle aziende partecipanti .
Sempre per aiutare l'orientamento dei giovani è il progetto Officine Futuro con una piattaforma digitale di gaming, appositamente sviluppata e che si rivolge anche a docenti e genitori, che svolgono un importante ruolo di supporto nelle scelte di studio e di lavoro dei giovani. In queste settimane, i promotori di Distretto Italia stanno effettuando una serie d’incontri, proprio con studenti e docenti di scuole superiori e università, in diverse città italiane, per mettere a punto i nuovi programmi .
Nel frattempo partono i primi corsi offerti per
- posatori di fibra ottica,
- responsabili di cantiere e
- impiantisti elettrici,
- programmatori software
Per i primi tre profili sono previste 5 settimane di formazione e poi l'inserimento in azienda
per i programmatori la parte teorica ha una durata di 20 settimane.
Nella piattaforma i requisiti e le modalità per fare domanda di partecipazione.
Distretto Italia: le aziende partecipanti
Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti:
- Autostrade per l’Italia (Gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio),
- A2A, Adecco,
- Bain & Company,
- BNL BNP Paribas,
- Boston Consulting Group,
- Cisco,
- Confimprese,
- Enel,
- Engineering,
- Eni Corporate University,
- Ferrovie dello Stato Italiane,
- Fincantieri,
- FMTS Group,
- Fondazione Cassa Depositi e Prestiti,
- Generali Italia,
- Gi Group,
- Gruppo FNM,
- Made in Genesi,
- ManpowerGroup,
- Milano Serravalle – Milano Tangenziali,
- Open Economics,
- Open Fiber, Orienta,
- Poste Italiane,
- Randstad,
- SITE Spa,
- Skuola.net,
- Soft Strategy,
- Synergie,
- TIM,
- Trenord e
- Umana.
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Fondo rotativo Turismo: domande in scadenza domani 20 aprile
Con un comunicato stampa, Invitalia in data 24 febbraio, informa del fatto che slitta in avanti dal data di partenza della agevolazione FRI Tur per il turismo.
In particolare, la data di invio delle domande inizialmente prevista per il 1 marzo, slitta in avanti al 20 marzo data in cui dalle ore 12.00 sarà possibile accedere sulla piattaforma per la presentazione della domanda per il Fondo Rotativo Turismo FRI-TUR.
La misura agevolativa ha una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni di euro ed è volta a favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane.
FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), è promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia.
Dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia è accessibile per scaricare la documentazione.
L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del Turismo.
L'incentivo FRI TUR fruibile entro il 31 dicembre 2023 si rivolge, tra gli altri a:
- alberghi,
- agriturismi,
- stabilimenti balneari e termali,
- strutture ricettive all’aria aperta,
- porti turistici,
- imprese del settore fieristico e congressuale.
Fondo rotativo imprese Turismo: le agevolazioni
Viene specificato che, le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.
FRI TUR prevede due forme di incentivo:
- contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Elenco delle banche aderenti
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014).
La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile.
Attenzione al fatto che l’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Fondo rotativo imprese Turismo: presenta la domanda
La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 20 marzo (termine inizialmente previsto 1 marzo 2023) fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2023 (termine inizialmente previsto il 31 marzo).
Dal 30 gennaio 2023 è possibile collegarsi alla piattaforma web per scaricare la documentazione.
Per inviare la domanda è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda
Inoltre, bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.
Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
Accedi qui al sito di Invitalia per tutte le ulteriori info e la modulistica.