• Enti no-profit

    Ingresso lavoratori stranieri: al via i corsi di formazione all’estero

    I lavoratori extracomunitari formati all'estero possono entrare in Italia  per lavoro al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal Governo . 

    Lo aveva previsto il decreto legge 20 2023, detto Decreto Cutro . 

    Il  ministero del lavoro ha fornito   a luglio 2023 le Linee guida  che  definiscono le caratteristiche dei percorsi formativi  professionali e civico- linguistici    perche tale formazione sia considerata adeguata  e le modalità di invio dei progetti da parte degli enti interessati ed  ha aggiornato pochi giorni fa anche le faq in materia .

    Le indicazioni sono rivolte soprattutto a enti locali , ETS, organizzazioni  e agenzie per il lavoro che intendano proporre e gestire  tali attività all'estero per favorire l'ingresso in Italia di nuovi lavoratori formati per i settori lavorativi con maggiori difficolta di reperimento del personale 

    Vediamo i principali aspetti  della normativa.

    Formazione professionale ai fini dell’ingresso in Italia: due aspetti

    Il cd. "Decreto Cutro" (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica, purché approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Le Linee guida   fornite a questo proposito, specificano che i corsi  dovranno essere gratuiti e dovranno fornire ai partecipanti :

    1. conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori
    2.  competenze linguistiche e civiche, per avviare un processo di integrazione  sociale e culturale, che comprendono:
      • conoscenza della lingua italiana di livello A1 , 
      • conoscenze dei principi della costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.

    Formazione professionale stranieri: beneficiari e organizzatori

    I corsi sono indirizzati a :

    •  cittadini stranieri residenti in Paesi terzi 
    • apolidi e  stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.

    Possono essere soggetti proponenti, cioè organizzatori e gestori delle attività formative , singolarmente o in forma di partenariato:

    • Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
    • Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni
    • Organizzazioni internazionali ed intergovernative
    • Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
    • Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015
    • Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015
    • Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco dell'Agenzia per la Cooperazione italiana
    • Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
    • Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

    Formazione per l’ingresso di lavoratori stranieri: progetti e programmi

    I progetti  delle attività formative dovranno  contenere:

    – i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del  mercato del lavoro italiano;

    – le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma ;

    – le modalità dettagliate delle attività di formazione ovvero  durata e della data prevista di inizio , modalità didattiche e  strumenti  previste  (lezione frontale, FAD, laboratori professionali) 

    – l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali,  sedi operative nel Paese  di intervento;

    – le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;

    – le fonti di finanziamento,  nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;

    – modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini  dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;

    – modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

    I programmi  formativi dovranno dovranno necessariamente prevedere:

    Per la FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA:

    • almeno 100 ore di  attività per il conseguimento di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1 (Quadro comune europeo di  riferimento per le lingue. La certificazione potrà essere fornita tramite un test organizzato dall’ente formatore  secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del DI  7.12. 2021.oppure con   certificazione rilasciata da enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università  per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria) o da un Istituto di cultura italiana  all’estero
    • almeno 10 ore di attività per la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del  funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

    Per la FORMAZIONE PROFESSIONALE :

    • la durata dei  moduli tecnici  va rapportata al tipo di attività lavorativa , coerentemente con 'atlante del lavoro e delle professioni . E' richiesto il superamento di un esame finale.

    Devono essere previsti anche  moduli su 

    1. diritti dei lavoratori, 
    2. elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( (modulo obbligatorio  generale di 4 ore, cui vanno aggiunti moduli di formazione specifica, differenziata in base alla classificazione di rischio del settore e della mansione del lavoratore (rischio basso, 4 ore; rischio medio, 8 ore; rischio alto, 12 ore) 
    3. competenze trasversali  su aggiornamento e  supporto alla ricerca attiva del lavoro.

    Ingresso lavoratori stranieri: come inviare i progetti

    I soggetti proponenti devono inviare al MLPS ([email protected]) il programma di  formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale 

    Inoltre in fase di avvio andrà inviato l'elenco dei partecipanti 

    Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al MLPS.

    Al termine,  allo stesso indirizzo, si dovrà comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione e una relazione conclusiva

    Procedura di ingresso dopo la formazione professionale

    Come detto il cittadino straniero  che ha   completato con successo  il percorso di formazione professionale e civico-linguistica potrà fare fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato.

    A questo fine sono necessari

    1. richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro
    2. domanda di visto di ingresso presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione,

    Il nulla osta al visto viene garantito al di fuori dalle quote di ingresso previste annualmente dal Governo.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    CBAM: nuove regole dal 1 ottobre

    Definite le norme che regolano la fase transitoria del CBAM che prenderà avvio dal prossimo 1° ottobre.

    Pubblicato in Gazzetta Europea del 15 settembre il Regolamento UE 1773/2023

    Leggi anche Dumping ambientale: le regole europee con CBAM 

    Aggiornamento avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism

    Lo scorso 17 agosto la Commissione europea ha adottato le disposizioni che andranno a regolare la fase transitoria per l’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

    Tale fase decorrerà dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. 

    Durante tale periodo sarà richiesto agli importatori un obbligo di rendicontazione, solo successivamente, avrà un impatto finanziario.

    La Commissione europea già a partire dallo scorso 13 giugno ha avviato una fase di consultazione pubblica (conclusasi l’11 luglio) dalla quale sono emersi 187 feedback (di cui solo 2 da parte dell’Italia). 

    Nella figura[1] di seguito riportata emerge la sintesi del risultato della consultazione.

    Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria. 

    Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria. 

    Si ricorda che in questa prima fase transitoria gli importatori di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:

    • la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
    • le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
    • gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.

    Dunque, con l’avvio della fase transitoria, agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, per cui la loro prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

    Cos’è CBAM e chi sono i soggetti interessati

    Si ricorda che il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).

    Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.

    In sostanza il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).

    Ha natura regolatoria:

    • da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
    • dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.

    Troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956. 

    L’elenco include, in particolare:

    • cemento e prodotti in cemento;
    • energia elettrica;
    • fertilizzanti minerali e chimici;
    • prodotti in ferro e acciaio;
    • prodotti in alluminio;
    • idrogeno.

    Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

    Pertanto, appare necessario per tutti gli importatori di merci rientranti nelle categorie sopra specificate, visto l’imminente avvio del periodo transitorio, di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere.

    [1] Dati Commissione europea

  • Appalti

    Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili

    Con il Dpcm del 20 giugno 2023  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida  approvate dalla Conferenza Stato Regioni  per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.

    Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli  rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate ,  previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare  le cooperative sociali , i loro consorzi e  gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati 

    Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici

     Vediamo le principali indicazioni delle linee guida 

    Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione

    Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a

    •  operatori economici  e  a 
    • cooperative sociali e loro consorzi

     il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate,  oppure quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

    Nei bandi di  gara,  negli  avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,  vanno previsti quindi meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 

    ATTENZIONE al fatto che si considerano:

    •    soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
    • le   persone  svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  
    • gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
    •   i  soggetti  in trattamento  psichiatrico, 
    • i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  
    • minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
    •  le persone  detenute  negli   istituti   penitenziari,  
    •  i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione e al lavoro all'esterno.

    Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili

    Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di  documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione  e pari opportunità ovvero 

          a. il  rapporto  sulla  situazione  del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile  2006, n. 198; ( Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro  accedendo con    le     proprie     credenziali) 

          b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del  personale maschile  e  femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente   di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

          c. la presentazione della dichiarazione e della   relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo   1999, n. 68. L'obbligo  riguarda  le aziende sopra i 15 dipendenti.

    Le tre  relazioni vanno trasmesse alle  rappresentanze  sindacali  aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' . 

    Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni  riservate  a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al  numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.

    Le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e  femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di  lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello nazionale.    

    Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate 

    Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire

    Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati . 

    Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono  forniti alcuni i modelli  di redazione per le  clausole principali  che sono 

    1. aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita 
    2. obbligo di assicurare una quota di almeno il 30%  alle assunzioni di giovani (under 36)  e donne.

    Appalti riservati Clausole di premialità

    Vengono forniti inoltre modelli  di redazione delle  clausole di premialità  riguardanti i seguenti aspetti:

    1. Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori  nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di   presentazione delle offerte, 
    2. Impegno ad utilizzare  specifici  strumenti  di  conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; 
    3. Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o  strumentali; 
    4. Rispetto, nell'ultimo triennio,  dei principi  della  parita' di genere e adozione di  specifiche misure per promuovere le pari  opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del  rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi  e nel conferimento di incarichi apicali; 
    5. rispetto deli  obblighi di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone  con disabilita'; 
    6.    impegno a presentare  per  ciascuno  degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di  appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

    Contratti riservati obblighi di pubblicità

    Il DPCM ricorda  che sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati 

          a. il rapporto sulla situazione del personale

          b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile

          c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che  disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita', 

    e che  notizia e link di pubblicazione  vanno   comunicati  via  PEC,  ai Ministri o  autorita' delegati

    1. per le pari opportunita' e la  famiglia, 
    2.  per  le  politiche  giovanili e il servizio civile universale,
    3.  per le politiche in favore  della disabilita'.
  • Riforme del Governo Meloni

    Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare

    Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza. 

     La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.  

    La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:

    1. famiglie con componenti  disabili o minori o over 60,  con ISEE fino a 9360 euro annui 
    2. famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare  (tra i 18 e i 59 anni ) con  ISEE fino a 6000 euro annui.

     Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie  avranno diritto :

    • Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre  e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione  ADI  (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi,  rinnovabili; (Leggi per  approfondire Assegno di inclusione  2024  ecco le regole)
    • per le seconde  il 31 luglio  2023 il RDC cessa e,  se non già prese in carico  dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi . 

    Con il messaggio  2835  del 31 luglio 2023 l'INPS  ha fornito ulteriori precisazioni  sul regime transitorio e in  particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI

    Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni  (v. ultimo paragrafo)

    Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni

    Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona

    L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione,  istituisce il  Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.

     Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

    Da notare  tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.

    Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:

    •  dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
    • dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione   ma NON calcolati nella scala di equivalenza e  NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers,  soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).

    OBBLIGHI

    Il richiedente viene  convocato presso il Centro per l'impiego  per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di

    •  rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
    •  l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
    • iscriversi alla nuova piattaforma SIISL  dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. 
    • Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.

    CONTRIBUTO  ECONOMICO 

    Per chi partecipa ai programmi formativi o  a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità, 

    Ogni 90 giorni l'interessato deve  confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative  In mancanza di conferma il  contributo viene  sospeso.

    Si attende un  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023),  con cui saranno stabilite  modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

    Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari

     Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza   che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti  disabili, anziani o minori ,  continueranno a ricevere le somme spettanti  non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .

    ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che  i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione  e lavoro o di  completamento dell'istruzione obbligatoria

    Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti  requisiti  il RDC scade a fine luglio  2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.

    Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni  sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza

    ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo  familiare non soggetto alla riduzione del RDC  abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

    Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.  

    ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità  abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

     ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.

     ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023. 

    Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni

     Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso  decreto   attuativo  l’inosservanza delle  norme comporta   l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.

    Il decreto Lavoro  48 2023 prevede da quella data  l’inasprimento delle sanzioni  e in particolare:

    • in caso di dichiarazioni false  nella richiesta   di Assegno di Inclusione:   reclusione da 2 a 6 anni. 
    • In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio:   reclusione da 1 a 3 anni.

    Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida

    Nel messaggio 2835 INPS  spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione,  in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS  non riguardava pertanto:

    1.  i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
    2. i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al  31 dicembre 2023.

    Inps precisa ora nel comunicato    del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto  della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60

    Questi  destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere  avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.

     In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:

    1. presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve 
    2. firmare  il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
    3. contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
    4. firmare anche  il Patto di servizio personalizzato;
    5.  frequentare le iniziative di attivazione al lavoro  indicate nel Patto di servizio.

    E' disponibile una video guida ufficiale INPS  che illustra tutti i passaggi 

    Si ricorda ancora che coloro che  che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività  potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del  contributo SFL 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA

    Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".

    Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:

    • Ecobonus
    • Bonus Casa. 

    In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:

    • dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
    • e cheil termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il  1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023. 

    Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.

    Vediamo ulteriori dettagli

    Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA

    Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:

    • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) 
    • e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).

    La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

    Componenti e tecnologie

    Aliquota di detrazione

    SERRAMENTI E INFISSI
    SCHERMATURE SOLARI
    CALDAIE A BIOMASSA
    CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

    50%

    RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
    CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
    GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
    POMPE DI CALORE
    SCALDACQUA A PDC
    COIBENTAZIONE INVOLUCRO
    COLLETTORI SOLARI
    GENERATORI IBRIDI
    SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
    MICROCOGENERATORI

    65%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

    70%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

    75%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

    85%

    BONUS FACCIATE
    (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

    90%

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

    Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.

    Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA

    Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:

    • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).

    La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

    Fonte tabella ENEA

    Componenti e tecnologie

    Tipo di intervento

    Strutture edilizie

    • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
    • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
    • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

    Infissi

    riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

    Impianti tecnologici

    • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • microcogeneratori (Pe<50kWe);
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori di calore a biomassa;
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

    Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

    1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
    2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
    • forni
    • frigoriferi
    • lavastoviglie
    • piani cottura elettrici
    • lavasciuga
    • lavatrici
    • asciugatrici

    (*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

    Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici

    Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. 

    A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. 

    Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. 

    Viene precisato checorrezioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. 

    Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta

    Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:

    In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero

    Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.

    Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

    Il decreto, adottato  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere  sul Fondo 394/81 a sostegno  delle  iniziative  delle  imprese  italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui  mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e  le funzioni di controllo del  Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

    Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in materia di aiuti di importanza minore (de  minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

    Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari

    Per beneficiare degli interventi agevolativi le  imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) avere sede legale in Italia;

    b) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle imprese e in stato di attivita';

    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte  a  procedura concorsuale e non trovarsi in stato di  fallimento,  di  liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria,  di concordato preventivo o in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente secondo la normativa vigente;
    d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa del lavoro e di  prevenzione  degli  infortuni  e  con  gli obblighi contributivi;
    e) non essere un'impresa in difficolta' come  definita  dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del Trattato;
    f) non  avere  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea;
    g) avere integralmente  restituito  gli  importi  oggetto  di  un provvedimento di revoca, totale o parziale,  o  di  restituzione  dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81  o  di  un cofinanziamento.
    Sono, in ogni caso, escluse  dagli  interventi agevolativi, le imprese:

    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda,  sono  stati  condannati,  con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

    b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231;

    c) che  controllano  direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un  Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,  ovvero  che  sono controllate direttamente o indirettamente, ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile, da una societa' residente in  un  Paese  o  in  un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a fini fiscali, adottata  con  conclusioni del  Consiglio  dell'Unione europea;

    d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge  quali cause di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o comunque a cio' ostative.
    I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma  singola oppure  associata  mediante un'aggregazione  di  micro, piccole e medie  imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica  e iscritta  nel registro delle imprese.

    Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
    Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere,  ulteriori  requisiti  che  le  imprese   italiane   devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi. 

    Fondo 394 di SIMEST: le risorse

    Per le finalità del decreto sono  utilizzate  le disponibilità del  Fondo  394/81,  attualmente costituite   dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
    La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:

    • a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli  impieghi  della liquidita' del Fondo 394/81;
    • b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi  natura  spettanti  al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
    • c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.

    Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato  agevolazioni.  

    Fondo 394 di SIMEST: gli interventi

    Nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con  la  normativa europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  sono  ammessi  interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
        a) inserimento mercati;
        b) transizione digitale o ecologica;
        c) fiere ed eventi;
        d) E-commerce;
        e) certificazioni e consulenze;
        f) Temporary manager. 

    Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.

    Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda

    Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.

    Inoltre, si specifica che il Comitato  agevolazioni  ha altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del  27  luglio 2023  delle attività  di ricezione da parte di  Simest  S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del  Fondo  per  la  promozione integrata,  a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023. 

    Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli  interventi  agevolativi  sono  concessi  nei  limiti  delle risorse  finanziarie  disponibili, sulla  base  di   una   procedura valutativa a sportello.
    SIMEST  effettua  l'istruttoria  delle  domande  di  ammissione all'intervento  agevolativo,  mediante  valutazione   amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance  svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto  dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande,  e  le  sottopone  alle determinazioni  del  Comitato  agevolazioni,  secondo   l'ordine   di conclusione dell'istruttoria stessa.

    Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:

    • a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
    • b) gli aspetti operativi e  procedurali  connessi  alla  gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche  dei  singoli  interventi  agevolativi  e  alla rendicontazione;
    • c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi  e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le  singole voci  di spesa  ammissibili  e  la  misura  massima  di  esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
    • d)  eventuali  ulteriori  indicazioni  ai  fini  della   corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda

    Anche per il 2023 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse fattispecie di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi:

    • sia ai versamenti 
    • che agli adempimenti, 
    • alle richieste documentali,
    • e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.

    Sospensioni termini agosto: la sospensione di adempimenti e versamenti

    Anche nel 2023 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agostotermine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati. 

    Peraltro, dal momento che il 20.08.2023 cade di domenica, gli adempimenti e versamenti sospesi di cui sopra potranno essere effettuati entro il successivo 21.08.2023.

    Da notare che simile slittamento al 21.08.2023 trova applicazione: 

    • anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997); 

    senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

    Esempio – versamento IVA mese di luglio

    Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2023.

    Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 21.08.2023 (in quanto il 20.08.2023 cade di domenica).

    Sospensioni termini agosto: la sospensione delle richieste documentali

    Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche  per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

    Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

    Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti. 

    Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2023 e il 04.09.2023 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2023

    Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):

    DISPOSIZIONE

    (art. 32 del D.P.R. 600/1973)

    FATTISPECIE

     

     

     

    comma 1, n. 2)

    invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”

    comma 1, n. 3)

    invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento 

     

    comma 1, n. 4)

    invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti

     

    comma 1, n. 6)

    richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

    Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

    • le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
    • le procedure di rimborso dell’IVA.

    Esempio – indagine documentale

    Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2023, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2023).

    In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2023, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2023.

    PERIODO

    GIORNI

    TOTALE

    20.07.2023 – 31.07.2023

    12

    30 gg.

    01.08.2023 – 04.09.2023

    0 (sospensione)

    04.09.2023 – 21.09.2023

    18

    Sospensioni termini agosto: la sospensione degli avvisi bonari

    Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2023), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:

    • ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973); 
    • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).

    Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso. 

    Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2023 al 04.09.2023, lo stesso slitterà al 04.09.2023 (termine del periodo di sospensione).

    Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

    Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2023.

    Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2023.

    PERIODO

    GIORNI

    TOTALE

    25.07.2023 – 31.07.2023

    7

    30 gg.

    01.08.2023 – 04.09.2023

    0 (sospensione)

    01.09.2023 – 26.09.2023

    23

    Esempio – avviso bonario inviato post sospensione 

    Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 10.08.2023.  

    Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 03.10.2023.

    PERIODO

    (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale)

    GIORNI

    TOTALE

    10.08.2023 – 04.09.2023

    0 (sospensione)

    30 gg.

    04.09.2023 – 03.10.2023

    30

    FATTISPECIE

    TIPOLOGIA 

    PERIODO 

    Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006

    Proroga versamenti

    01.08.2023 – 21.08.2023 

    (il giorno 20.08.2023 cade di domenica)

    Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006

    Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali 

    (non “sostanziali”)

    01.08.2023 – 04.09.2023 

     

    Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016

    Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari

    01.08.2023 – 04.09.2023