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Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024
Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
Le risorse utilizzabili per le finalità del presente decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo di spesa 7099 – pg1,
- derivanti dalla somma di 4.088.908,00 euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022,
- 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023,
- 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.
Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6
I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.
Fondo Filiera Apistica: i beneficiari
Beneficiari del fondo perduto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Sono escluse dalla concessione dei benefici le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
Sono escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che on hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.Fondo Filiera Apistica: finalità
Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:
- a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»;
- b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
- c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»;
- d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.
Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno
Nel dettaglio, l'entità del sostegno è pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.
Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.
All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.
Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi
- a) spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda; tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
- b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite di 5 ettari, quegli interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto;
- c) applicazione dei costi standard come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unita' Di Costo Standard (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base;
- d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa.
Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:
- a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
- b) 6.000,00 euro/ettaro qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.
Quando disponibile è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda.
Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.
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Permessi elettorali 2024: regole, assenze, diritti e doveri
Anche nel 2024 è tempo di nuove elezioni : in arrivo le Europee e le amministrative, in molti Comuni italiani.
Per le regole e l'elenco dei candidati, leggi: Elezioni Europee 2024: tutti i candidati e come votare
Con l'occasione rivediamo allora la disciplina normativa dei permessi collegati ad assenze per attività elettorali, nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Come noto, infatti , i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a
- diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
- recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.
In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda.
Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:
– art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990, e art. 1, legge n. 69/1992 .I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.
Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:
Orario di lavoro
dal lunedì al sabato
Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);una giornata di riposo compensativo per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.Orario di lavoro
dal lunedì al venerdì
Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);
- Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.
Giova ricordare forse che la normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.
Si può ritenere dunque che spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.
Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori
I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :
- ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
- al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.
In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:
- preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
- ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.
La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.
I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi e per questo motivo al datore di lavoro non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
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In Gazzetta il decreto Disabilità che modifica la legge 104
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 3 novembre 2023 in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità/invalidità, attualmente regolate dalla legge 104 1992.
La legge intende garantire ai disabili il riconoscimento della propria condizione e dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di
- autodeterminazione e di
- non discriminazione.
e si inquadra nel programma del PNRR Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2.
Nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 è giunta l'approvazione definitiva del decreto legislativo che fornisce la nuova definizione della condizione di disabilità (che comprende anche l'attuale definizione di invalidità), i criteri per valutazione di base, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone disabili. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2024.
Il decreto legislativo 62/2024 entra in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l'emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025.
ll secondo decreto riguardava invece l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in tema di disabilità e è ancora ufficiale.
Vediamo piu in dettaglio i contenuti di entrambi i provvedimenti.
D.lgs 62 2024: valutazione multidimensionale disabilità e progetto di vita
Il decreto legislativo 62 2024 si occupa in particolare di dare una definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base volti a una valutazione multidimensionale, necessaria per la predisposizione di un progetto di vita individuale e personalizzato.
L’obiettivo è di rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili a esercitare le libertà e i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, scelti liberamente dalla persona stessa.
Il decreto modifica l’attuale contesto normativo in particolare la legge 104 1992 con cinque aspetti innovativi:
- le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si introduce una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
- l’adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
- il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento sarà attivato da un certificato medico introduttivo
- seguirà un procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita. . Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata in collaborazione con la stessa persona con disabilità e che, partendo dalla valutazione di base si completa con gli elementi del contesto sociale concreto della persona Nella unità di valutazione faranno parte anche soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa per creare un vero e proprio patto di corresponsabilità;
- prevede anche il diritto all’accomodamento ragionevole, cioè la possibiità di modifiche e adattamenti, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
La sperimentazione delle nuove procedure è prevista per tutto l’anno 2025 con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.
Per l'attuazione delle misure di formazione del personale coinvolto , è previsto un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per il 2025.menrte per l'implementazione progetti di vita che prevedono interventi, e sostegni non rientranti nell' offerta del territorio di riferimento, è istituito un fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025.
Decreto su livelli essenziali prestazioni per la disabilità LEP
Il secondo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre 2023 regola l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità, in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227.
Della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, faranno parte, oltre ai ministri competenti per materia:
- un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
- il Presidente della Conferenza delle Regioni,
- il Presidente dell’ANCI e
- i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.
La Cabina di regia sarà incaricata di
- effettuare una prima ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità,
- proporre linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in particolare riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale
- verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- assicurare il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.
La Cabina di regia individuerà le concrete modalità attuative prevedendo anche collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire gli obiettivi
Inoltre, concorrerà a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata
Decreto disabilità 62 2024 le modifiche alla 104
Il decreto legislativo sulla valutazione e l'assistenza modifica diverse normative italiane preesistenti riguardanti la disabilità, le prestazioni sociali, e le normative per l'assistenza e l'integrazione delle persone con disabilità.
Ecco un elenco delle principali leggi che subiscono variazioni:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Modifica significativa della definizione di "persona con disabilità" e delle procedure per l'assegnazione dei sostegni, nonché introduzione di nuove disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli.
- Legge 30 marzo 1971, n. 118 – Modifiche relative agli accertamenti dell'invalidità civile.
- Legge 27 maggio 1970, n. 382 e Legge 26 maggio 1970, n. 381 – Modifiche agli accertamenti per cecità e sordità civile.
- Legge 24 giugno 2010, n. 107 – Modifiche relative agli accertamenti per la sordocecità.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – Integrazione delle disposizioni per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel nuovo sistema di valutazione.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Modifiche alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 – Aggiornamenti sui criteri per la concessione di assistenza protesica sanitaria e riabilitativa.
Come anticipato, le modifiche sono principalmente orientate verso una maggiore integrazione delle persone con disabilità nella società, l'aggiornamento dei criteri di accertamento e valutazione della disabilità, e l'introduzione di misure di sostegno più adeguate e personalizzate.
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Bonus maternità atlete 2024: istruzioni e modello
Il bonus maternità per le sportive non professioniste è stato rifinanziato per il 2024 con l'art 7 del decreto del ministro per lo sport dell'11 aprile 2024 in attesa di pubblicazione.
Si riconferma l'importo di 1000 euro mensili e la durata di 12 mesi prevista già nel 2023 dal DPCM 24 marzo 2023 dai ministri dello Sport Abodi e dell'Economia Giorgetti.
Si ricorda che le domande sono gestite nell'ordine cronologico di arrivo
Vediamo nei paragrafi seguenti di cosa si tratta, chi può richiederlo, le modalità e il modello per fare domanda (da inviare via PEC)
Contributo maternità atlete 2024: a chi spetta
Al fine di sostenere la maternità delle donne che praticano attività sportive il Dipartimento per lo Sport eroga un contributo alle atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico
- assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
- NON appartengono a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
- possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
Otre oltre a tutte le condizioni precedenti, deve verificarsi anche una delle seguenti situazioni:
- aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; OPPURE
- aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; OPPURE
- aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
Per richiedere il contributo è inoltre necessario che l'atleta abbia interrotto la propria attività sportiva.
Bonus maternità sportive: importo, come viene erogato, regime fiscale
Come detto, a condizione che l’atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine degli undici mesi successivi; tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l’atleta riprende l’attività agonistica.
Il contributo di maternità ammonta a 1000 euro mensili e viene erogato fino a un massimo di dodici mensilità a partire dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta.
Il bonus maternità viene versato anche nell’ipotesi di interruzione di gravidanza, in tal caso il diritto esiste fino alla ripresa dell’attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.
Le somme erogate sono soggette a tassazione come "redditi diversi " ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
Bonus maternità sportive: come fare domanda – il modello
La richiesta va presentata al Dipartimento per lo Sport tramite invio PEC dell' apposito modulo reso disponibile sul sito internet istituzionale del Dipartimento.
QUI IL MODELLO da compilare e scannerizzare.
E' necessario allegare alla domanda copia di un documento di identità valido e inviarle all'indirizzo [email protected]
Bonus maternità atlete: risorse e precisazioni 2024
Le richieste di contributo saranno soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento fino a esaurimenti delle risorse , che ammontano a 1 milione di euro
Il dpcm di marzo 2023 ha previsto che i ministeri competenti verifichino e comunichino il numero di contributi richiesti ed erogati, con pubblicazione sui siti istituzionali.
E' possibile richiedere chiarimenti all'indirizzo [email protected].
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Redditi PF 2024: il cartaceo entro il 30 giugno
Entro il 15 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2024 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.
A tal proposito ricordiamo che l'agenzia delle Entrate ha pubblicato:
- il Provvedimento n 68687 del 28 febbraio
- relativo al Modello Redditi PF 2024 con istruzioni.
La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2024 può essere presentata:
- a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
Come specificato dalle istruzioni sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Redditi PF 2024: le novità
Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024, periodo d’imposta 2023, sono le seguenti:
- Prospetto familiari a carico: a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
- Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: è stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA): dal 1° gennaio 2023 per la regione Friuli Venezia-Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all’IMU è da intendersi anche riferito all’ILIA.
- Tassazione agevolata mance: per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
- Credito di imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
- Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
- Detrazione acquisto abitazione principale: per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
Redditi PF 2024: come è composto
Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024 è cosi composto:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione
- FASCICOLO 2 che contiene:
- I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Redditi PF 2024: soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Modello redditi PF i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero elencati;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite,
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2023 o da acconti versati nello stesso anno.
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Autotrasporto e Guida Sicura 2024-2025: formazione dei conducenti
Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi con la collaborazione di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA, realizzano una seconda edizione della Campagna di formazione “Guidiamo Sicuro” per le annualità 2024 – 2025.
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e consisterà nella formazione teorica e pratica di 1.800 conducenti appartenenti alle imprese regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto.
La Campagna di formazione ha l’obiettivo di perfezionare le competenze e le conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori tecniche di guida in modo da determinare minori consumi, una corretta manutenzione del veicolo, maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale.
A tale scopo il Comitato, in collaborazione con RAM, intende selezionare 1.800 conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per conto terzi su tutto il territorio nazionale da avviare ai corsi di formazione.
Autotrasporto e formazione conducenti: come partecipare al Bando Guida sicura
La partecipazione alla procedura di selezione dei conducenti è consentita esclusivamente alle imprese che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto.
Ciascuna impresa richiedente può candidare alla selezione un numero illimitato di conducenti, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando e per l’intera durata della campagna di formazione, siano titolari, soci, collaboratori o dipendenti dell’impresa richiedente.
Potranno accedere anche i partecipanti alla precedente edizione fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6 ossia "si specifica che verranno ammessi prioritariamente i conducenti che non hanno già usufruito della formazione nella precedente Campagna Guidiamo Sicuro".
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Bando 2024-2025.
Autotrasporto e formazione conducenti: presenta la domanda 2024
La domanda di partecipazione, da presentare tramite apposita piattaforma informatica le cui modalità di accesso e funzionamento sono reparibili sul sito del RAM, dovrà essere compilata in ogni sua parte e, una volta generata dalla piattaforma, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa richiedente o da un procuratore generale o speciale (in tal caso deve essere prodotta la procura) e, di seguito, inviata tramite la medesima piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 aprile 2024 fino alle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 luglio 2024.
L’invio della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale di tutte le clausole previste dal presente bando nonché impegno ad eseguire interamente la formazione (sessione di formazione teorica e pratica).
Autotrasporto e formazione conducenti: le lezioni
La Campagna di formazione prevede lo svolgimento di sessioni formative attinenti alle seguenti materie:
- Guida sicura: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di adottare comportamenti di guida corretti nonché di imparare a riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo;
- Guida ecosostenibile: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di acquisire uno stile di guida che consenta di risparmiare carburante e diminuire l’usura del veicolo.
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Acquisto casa: tutto ciò che si deve sapere sul preliminare
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida all'acquisto della casa 2024.
La guida contiene tutte le ultime novità sulla tassazione nelle compravendite immobiliari e in particolare quella degli immobili "prima casa" ossia quelli dove il soggetto acquirente andrà a vivere con la propria famiglia.
Si sottolinea che prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario.
Inoltre, è importante sapere cosa accade se si decide di stipulare un contratto preliminare (il cosiddetto compromesso).
Contratto preliminare: perchè si stipula?
Il contratto preliminare, detto “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).Contratto preliminare: che imposte si pagano alla stipula?
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute:- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita,
• l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).
Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:
- allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria,
- al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.
Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo.
La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione.
Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.
Anche quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria:
- il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro)
- la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).
Trascrizione del contratto preliminare o compromesso
La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio.In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.
Obbligo di registrazione per l’agenzia immobiliare intermediaria
I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:- i contratti preliminari,
- l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
- gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
- la proposta di acquisto
- l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
- l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita,