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Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta
Dal 7 luglio è in vigore la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”.
Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.
DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO
Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:
- la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
- i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.
DL Coesione: Bonus Donne
Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate. Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L’esonero spetta:
- nel limite di 650 euro mensili e
- solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.
DL Coesione: Bonus Giovani
Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:
- le assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025
a favore di:
- giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
- che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno
Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:
- le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale;
- effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
- da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;
- presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.
In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.
Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti
Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Adesso, in sede di conversione:
- è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
- si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.
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Bonus psicologico: l’INPS pubblica le graduatorie
L'INPS avvisa della pubblicazione delle graduatorie per il bonus psicologico 2024.
in paricolare con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo,sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023.
Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
In tale pagina sono disponibili:
- la scheda informativa della misura,
- i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa
- e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si evidenzia infine che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, con la quale si concedevano 30 giorni di tempo per regolarizzare l'ISEE, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
Bonus psicologico: gli importi in base all’ISEE
Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:- a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Bonus psicologico: i beneficiari
Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio
La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
- Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:
- “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;
- una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.
Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.
Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.
Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.
Bonus psicologico: come viene erogato
Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito.Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento -
Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT
Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.
A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.
Il MIMIT precisa che i certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.
Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]
Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:
- il credito di imposta ricerca e sviluppo,
- il credito di imposta innovazione,
- il credito di imposta design.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; - d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».
Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».
In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».
In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti
Credito d’imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT
Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
benefici associati.
Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).redito d’imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT
Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:- Fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
- Fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
- Fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
- Fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.
Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione
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Impianto Fotovoltaico: quando l’energia prodotta è reddito
Il GSE, Gruppo servizi energetici, garantisce lo sviluppo sostenibile dell'Italia, promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.
Occorre sapere che, i proprietari di un impianto fotovoltaico, oltre ad usare energia per autoconsumo posso vederla, se in eccedenza.
A tal proposito, vediamo quando, gli introiti che ne derivano hanno una rilevanza fiscale e quindi vanno dichiarati nel 730 o nel modello redditi.
Impianto fotovoltaico: lo scambio sul posto
Come specificato dallo stesso GSE il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.
Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.
Impianto fotovoltaico: il ritiro dedicato
ll Ritiro Dedicato invece è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.
Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.
Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.
Impianto fotovoltaico: quali introiti vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi
Lo stesso GSE replicando al seguante quesito:
"Come persona fisica o ente non commerciale, titolare di un impianto fino a 20 kW, a quale regime fiscale è sottoposto il contributo dello Scambio sul Posto?
con FAQ del 13 maggio 2024 ha chiarito che nel caso:
- di una persona fisica,
- o di un ente non commerciale,
il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.
Pertanto, tali redditi andranno indicati nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatti concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale.
Inoltre, ai fini della dichiarazione dei redditi, viene chiarito che rilava la certificazione delle eccedenze ricevute, da allegare alla dichiarazione. Tale certificazione è scaricabile nella sezione Servizi del portale GSE.
Sempre con FAQ di maggio 2024, relativa al RID o Ritiro Dedicato, si evidenzia che, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.
In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).
Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell'energia elettrica, l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)
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Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili
I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione. Tuttavia negli ultimi anni gli importi di spesa massimi, che possono essere detratti, sono diminuiti significativamente.Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Dal 2020 è stata introdotta la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%, tuttavia per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante per l'esecuzione di Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata al 90 per cento.
Inoltre, sempre dal 2020 sono state date nuove regole riguardanti le modalità di pagamento. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
- Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
- Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Premi assicurativi detraibili: vita e infortuni
Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% – art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.La detrazione spetta per i premi versati per:
- i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che:
- la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
- per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;
- i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto:
- il rischio di morte;
- o invalidità permanente non inferiore al 5%.
La detrazione spetta anche per i premi pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).
La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 95/2000 risposta 1.4.1).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti. In tale importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.
Premi assicurativi tutela persone con disabilità grave
Dal 2016 sono detraibili nella misura del 19% i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della L. 104/92).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 36.
Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali abbia disabilità grave, l'importo massimo detraibile è quello più elevato di 750 Euro.
Premi assicurativi: rischio non autosufficienza atti vita quotidiana
Sono detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’ISVAP, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Nell'importo massimo di spesa devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.
Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).
In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato.
La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4).
In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:
− l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
− i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.
Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:
− gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
− i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.
Premi assicurativi: a chi spetta la detrazione
Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.
A tal proposito si segnala il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006 in cui:
- ribadisce il concetto secondo cui se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest'ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
- afferma che se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.
La detrazione, pertanto, è concessa quando:
- il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato;
- il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
- il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.
Premi assicurativi: indicazioni nel mod. 730/2024 e nel modello Redditi PF 2024
All'interno del modello 730/2023 il limite di spesa detraibile è pari a:
- € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E10, codice 36);
- € 750 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38);
- € 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", (righi da E8 a E10, codice 39).
- nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (righi da E8 a E13, codice 43)
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da E8 a E10, codice 81 che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento).
Si fa presente che nel modello Redditi Persone Fisiche, tali spese si indicano nel quadro RP dai righi RP8 a RP13.

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ETS e concorso per artisti con disabilità: disegniamo la fortuna
“Disegniamo la Fortuna” è un concorso dedicato agli artisti con disabilità che vedranno le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
L’iniziativa parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la partecipazione è aperta agli Enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione entro il 10.06.2024.
Di seguito ulteriori dettagli.
ETS e concorso per artisti con disabilità: oggetto e finalità
Il bando “Disegniamo la fortuna con ADM” del 14 maggio 2024, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), stabilisce l'oggetto e le finalità dell’iniziativa.
L’iniziativa è promossa in occasione della Lotteria Italia 2024. L'obiettivo principale è coinvolgere artisti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore nella realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria Italia. Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria non solo come un semplice segno distintivo dell’evento ludico, ma come un mezzo per trasmettere messaggi e valori di solidarietà e integrazione sociale.
Finalità:
- Celebrazione della disabilità e dell'arte: L'iniziativa mira a celebrare il tema "Disabilità e Arte", mettendo in evidenza l'impegno degli enti del Terzo settore nel promuovere l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone con disabilità.
- Promozione della visibilità del Terzo settore: L'iniziativa vuole dare maggiore visibilità agli enti del Terzo settore, sottolineando l'importanza della loro opera nella società.
- Inclusione sociale: Si intende evidenziare l’importanza dell’inclusione sociale e della diversità come fattori di stimolo al progresso artistico, economico e sociale del paese.
In sintesi, l’iniziativa non solo supporta l’evento della Lotteria Italia, ma promuove anche l’integrazione e la valorizzazione artistica delle persone con disabilità, contribuendo alla diffusione di valori sociali positivi.
ETS e concorso per artisti con disabilità: destinatari del bando
L'articolo 2 specifica i destinatari del bando:
- Enti del Terzo Settore: La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Questo include enti attivi in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.
- Obiettivi per gli enti partecipanti:
- Promozione della propria immagine: Attraverso l’iniziativa, gli enti hanno l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.
- Massimo di cinque bozzetti: Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti, che devono essere realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti stessi.
L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli enti del Terzo settore, offrendo loro una piattaforma per esprimere e promuovere il valore della loro missione attraverso l'arte e la creatività delle persone con disabilità.
ETS e concorso per artisti con disabilità: opere
L'articolo 3 stabilisce che le opere devono riflettere il tema dell'integrazione sociale attraverso l'arte e devono essere presentate con una chiara spiegazione delle scelte artistiche e metodologiche, insieme a un profilo dettagliato degli artisti coinvolti.
Di seguito i requisiti e le caratteristiche delle opere che possono essere presentate per l'iniziativa.
Requisiti delle Opere:
- Libertà di Espressione Artistica: gli artisti partecipanti hanno la più ampia libertà di espressione artistica e di scelta delle tecniche esecutive per realizzare l'opera.
- Bozzetto: le opere devono essere realizzate in forma di bozzetto, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 “Istruzioni operative”.
- Tema dell'Opera: il bozzetto deve celebrare il tema “Disabilità e Arte”, ispirato all'impegno degli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.
- Presentazione dell'Opera:
- Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
- Presentazione dell’opera.
- Scelte alla base del lavoro presentato.
- Collegamenti con gli obiettivi e la tematica dell'iniziativa.
- Metodologia adottata.
- Profilo degli artisti coinvolti come autori o coautori.
- Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
- Inserimento nel Biglietto della Lotteria Italia: il bozzetto è destinato ad essere inserito nella parte frontale del biglietto della Lotteria Italia 2024.
ETS e concorso per artisti con disabilità: selezione opere
Il processo di selezione garantisce che le opere scelte siano non solo tecnicamente valide e originali, ma anche allineate con i valori di inclusione sociale e promozione artistica che l'iniziativa intende celebrare. L'articolo 4 descrive il processo di selezione delle opere partecipanti all'iniziativa.
Processo di Selezione:
- Prima Fase di Valutazione:
- L'Agenzia valuta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificati negli articoli 2 e 3.
- Viene verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste.
- Si valuta la pertinenza delle opere ai valori promossi tramite l'iniziativa.
- Seconda Fase di Valutazione:
- I lavori che superano la prima fase e i relativi enti promotori vengono ammessi alla seconda fase.
- Una Commissione valuta le opere basandosi su:
- Valore estetico.
- Originalità.
- Grado di complessità dell’opera.
- Percorso creativo e tecnica utilizzata.
- Selezione Finale: la Commissione individua le dodici opere destinate a essere riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2024.
- Cerimonia di Premiazione: gli artisti autori delle opere selezionate e gli enti di appartenenza ricevono rispettivamente un attestato di merito e una stampa dei bozzetti durante una cerimonia apposita.
ETS e concorso per artisti con disabilità: presentazione domande e termini
In merito ai termini e alla scadenza per l'invio della domanda:
- Scadenza per l'Invio della Domanda di Iscrizione: la domanda di iscrizione, insieme ai bozzetti delle opere e all'informativa (allegato 3), deve essere inviata entro le ore 23.59 del 10 giugno 2024.
- Selezione delle Opere Finaliste: la selezione delle opere finaliste da parte della Commissione di valutazione deve essere completata entro il 21 giugno 2024.
- Possibilità di Modifica dei Termini: l'Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini sopra indicati in base a esigenze organizzative legate alla Lotteria Italia 2024.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande:
- Documenti Richiesti:
- Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
- I bozzetti in formato PDF, prodotti secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative" (allegato 1).
- La scheda sintetica di iscrizione (allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da chi ha poteri di rappresentanza, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento, dell'atto costitutivo dell'ente e del relativo Statuto.
- Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale.
- Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
- Comunicazioni Aggiuntive: tutte le ulteriori comunicazioni inerenti all’iniziativa devono essere inviate allo stesso indirizzo email.
- Esclusione dal Procedimento: l'Agenzia si riserva la facoltà di escludere in ogni momento gli enti che non presentano requisiti morali coerenti con l'iniziativa. Questo sarà valutato considerando, ove applicabili, i principi e i criteri di esclusione delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica e di aggiudicazione dei contratti pubblici.
Ti potrebbero essere utili:
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- la circolare sui chiarimenti dell'Agenzia IVA agevolata veicoli disabili
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- il completo manuale La tutela dei soggetti disabili (normativa e fac simili di atti e ricorsi) di P. Bertolaso – Libro di carta Maggioli editore, 324 pagine
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Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024
Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento.
Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.
Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:
- 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria,
- 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.
Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
- a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
- opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
- b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
- c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
- d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria
Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.
La rata minima è pari a 50 euro.
Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro
Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.
Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro
Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
- il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.
Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate
I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni).
I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.
In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante.
Proroga della rateizzazzione
Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.
La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.
La proroga può essere:
- ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
- straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga.
I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.