• Sicurezza sul Lavoro

    Testo Unico Sicurezza – TU 81- 2008 agg Luglio 2025

    E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro  il  1luglio  2025  la versione    aggiornata   a luglio 2025 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

    Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità

    1. ▪ Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
    2. scolastici;
    3. ▪ Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;
    4. ▪ Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;
    5. ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;
    6. ▪ Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;
    7. ▪ Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;
    8. ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;
    9. ▪ Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;
    10. ▪ Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi

    La circolare INPS 110/2025  pubblicata il 14 luglio  comunica   aliquote importi e regole per i versamenti contributivi volontari per i lavoratori del settore agricolo. sia dipendenti che autonomi per l’anno 2025.

    I contributi volontari dovuti dai lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, sono calcolati sulla base dell’aliquota vigente del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), fissata al 30,30%. Questa aliquota è suddivisa in:

    • Quota pensione: 30,19%
    • Aliquota base: 0,11%

    Tale aliquota si applica sia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, sia a quelli autorizzati successivamente. I coefficienti di riparto sono gli stessi per entrambe le categorie:

    Autorizzazione Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
    Entro il 30/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000)
    Dal 31/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000)

    Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali aggiornati

    Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. A ciascuna fascia corrisponde un importo specifico, calcolato sommando la quota pensione, due addizionali fisse e un contributo minimo.

     Di seguito le tabelle aggiornate:

    Classe Reddito Settimanale Quota Pensione (22%) Addiz. L. 233/1990 (2%) Addiz. L. 160/1975 (€0,79 x 3) Totale Contributo
    Fino a €270,00 €59,40 €5,40 €2,37 €67,17
    €270,01 – €360,00 €69,30 €6,30 €2,37 €77,97
    €360,01 – €450,00 €89,10 €8,10 €2,37 €99,57
    Oltre €450,00 €108,90 €9,90 €2,37 €121,17

    È previsto un contributo minimo settimanale: €67,27 per chi è stato autorizzato prima del 31/12/1995 €79,65 per chi è stato autorizzato successivamente.

    Nell'allegato 1 la tabella delle retribuzioni di riferimento

    Contributi volontari operai, piccoli coloni e reintegrati AGO

    Per gli Operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato)  si possono versare contributi integrativi volontari fino a 270 giornate annue.

     Il calcolo si basa sull’imponibile derivante dalla retribuzione percepita e applicando l’aliquota IVS del 30,30%. 

    Piccoli coloni e compartecipanti familiari utilizzano invece i salari medi convenzionali provinciali, determinati annualmente dal Ministero del Lavoro.

     Per il 2025, i valori sono stati fissati con decreto del 10 giugno 2025 (repertorio 91/2025). 

    Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano secondo due regimi distinti:

    1. Se autorizzati prima del 12/07/1997, il contributo è determinato in base alla classe di contribuzione preesistente e aggiornato al costo della vita. 
    2. Se autorizzati dopo il 12/07/1997, il contributo è la somma di:
    • Contributo integrativo: somma di €22,97 + 9,34% della retribuzione media annua precedente 
    • Contributo base: 0,11% della retribuzione media annua precedente. (V. Tabella completa nell'allegato 2)

     I coefficienti di riparto per questi ultimi sono:

    Base IVS Quota Pensione Totale
    0,005685 0,994315 1,000000

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Riporto delle perdite fiscali infragruppo 2025: pronte le modalità attuative

    Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo

    L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.

    Ricordiamo che  l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.

    In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.

    Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.

    Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-terRiporto delle perdite ordinarie

    Questi commi introducono due limiti principali:

    • Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
    • Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
    • Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.

    Art. 172, commi 7 e 7-bisFusioni societarie

    • Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
    • Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.

    Art. 173, comma 10Scissioni societarie

    Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.

    Art. 176, comma 5-bisConferimenti d’azienda

    Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.

    Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate

    Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:

    • Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti. 
    • Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto. 

    Condizioni per la disapplicazione dei limiti

    Per beneficiare del nuovo regime è necessario:

    • che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
    • che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
    • che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.

    Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia

    Le nuove regole stabiliscono che:

    • nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
    • nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
    • il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Affrancamento riserve in sospensione di imposta: regole, soggetti e modalità

    Con il decreto ministeriale del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.

    Tale misura, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.

    Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.

    Ambito oggettivo e soggettivo: chi può affrancare e cosa

    Ambito oggettivo

    L’affrancamento può riguardare:

    • Saldi attivi di rivalutazione con riconoscimento fiscale, iscritti in apposite riserve o imputati al capitale sociale;
    • Riserve e fondi in sospensione di imposta, diverse da quelle derivanti da deduzioni extracontabili ex art. 109, c. 4, lett. b) del TUIR nella versione previgente al 2007.

    Sono espressamente escluse:

    • le riserve per ammortamenti anticipati o derivanti da deduzioni extracontabili non più monitorabili;
    • le riserve correlate a tributi diversi da imposte sui redditi e IRAP (es. contributo straordinario di cui al D.L. 104/2023);
    • le poste non dotate di vincolo fiscale, come le riserve da conferimento “in doppia sospensione”.

    L’affrancamento è possibile anche per parte dell’importo o solo per alcune riserve e saldi attivi presenti in bilancio al 31.12.2023 e ancora esistenti al 31.12.2024.

    Ambito soggettivo

    Possono esercitare l’opzione:

    • Società di capitali e di persone in contabilità ordinaria;
    • Imprese individuali con contabilità ordinaria;
    • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
    • Soggetti trasparenti ex art. 115 e 116 TUIR.

    I contribuenti in contabilità semplificata sono esclusi, salvo abbiano operato fino al 2024 in contabilità ordinaria e intendano affrancare prima del passaggio.

    Modalità di esercizio e versamento dell’imposta sostitutiva

    L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva del 10%:

    • a calcolata sul valore netto (al netto dell’imposta sostitutiva già versata eventualmente in precedenza);
    • è indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP;
    • va versata in quattro rate annuali di pari importo (prima rata entro la scadenza per il saldo IRPEF/IRES 2024, le successive nel 2026, 2027 e 2028);
    • è ammessa la compensazione in F24.

    Non si applicano interessi sulle rate. Il mancato versamento non inficia la validità dell’opzione, ma determina iscrizione a ruolo.

    Effetti fiscali dell’affrancamento

    Una volta affrancate, le riserve:

    • non concorrono a formare reddito imponibile alla distribuzione;
    • in capo alla società, non danno diritto a crediti d’imposta eventualmente originati dal regime originario;
    • per i soci di società di capitali, le riserve affrancate e distribuite sono considerate dividendi tassabili (salvo si tratti di riserve di capitale);
    • per i soci di società trasparenti o di persone, si ha un aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di riserve di utili.

    È fatta salva la presunzione di distribuzione ex art. 47 TUIR: si considerano distribuiti prima gli utili ordinari e le riserve di utili non in sospensione.

    Affrancamento e operazioni straordinarie

    È consentito l’affrancamento anche a seguito di trasformazioni societarie (progressive o regressive), purché le riserve restino evidenziate in bilancio con indicazione del vincolo e dell’origine. In questi casi, l’effetto estintivo dell’obbligo fiscale si consolida nel periodo in cui è esercitata l’opzione nella dichiarazione.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Legge annuale sulle PMI: il testo del ddl presentato al Senato

    Il 12 maggio 2025 è stato presentato al Senato il Disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (A.S. 1484), attualmente all’esame della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. 

    Il testo, accompagnato da un ampio dossier illustrativo, contiene numerose proposte di intervento per rafforzare il tessuto produttivo nazionale.

    Ecco una panoramica delle disposizioni più rilevanti per imprenditori e professionisti.

    Aggregazione tra imprese e rafforzamento delle reti

    Il Capo I del DDL incentiva le forme di collaborazione tra PMI, in particolare si prevedono:

    • incentivi fiscali per i contratti di rete (art. 1): prevista la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata agli investimenti del programma comune di rete, valida per gli esercizi 2026-2028. Il beneficio si applica entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per impresa e viene fruito in sede di saldo delle imposte sui redditi.
    • misure a sostegno al settore della moda (art. 2): stanziati fino a 100 milioni di euro nel Fondo per la crescita sostenibile per programmi di riconversione e digitalizzazione delle imprese della filiera tessile-moda, anche in forma aggregata.
    • centrali consortili (art. 3): introdotta la figura dell’ente mutualistico di sistema per aggregazioni interregionali, con delega al Governo per la definizione della disciplina su occupazione, sicurezza e formazione.
    • part-time pensionistico e ricambio generazionale (art. 4): sperimentazione nel biennio 2026-2027 per 1.000 lavoratori senior, con esonero contributivo e obbligo di assunzione contestuale di un under 35.

    Proposte per il ricambio generazionale e la staffetta generazionale

    L’art. 4, in particolare, introduce una misura sperimentale di part-time incentivato (2026-2027) per lavoratori a tempo indeterminato prossimi alla pensione. La proposta prevede:

    • Riduzione volontaria dell’orario (25%-50%) per lavoratori in aziende fino a 50 dipendenti.
    • Integrazione contributiva, copertura figurativa e agevolazioni fiscali.
    • Condizione vincolante: assunzione contestuale di un giovane under 35 a tempo pieno e indeterminato.

    Il beneficio sarebbe limitato a un massimo di 1.000 lavoratori e subordinato a specifici limiti di spesa.

    Semplificazioni per PMI e salute e sicurezza sul lavoro

    Il Capo III riduce il carico burocratico su imprese minori, ovvero:

    • esonero assicurativo (art. 7): esclusione dall’obbligo RC auto per carrelli elevatori e veicoli non circolanti su strade pubbliche, già coperti da altre forme di assicurazione.
    • modelli semplificati sicurezza (art. 8): l’INAIL predisporrà modelli di gestione della sicurezza per PMI; è ammessa la formazione dei lavoratori anche durante la CIG.
    • smart working e sicurezza (art. 9): obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente informative sui rischi anche per le attività svolte in modalità agile.
    • settore Ho.Re.Ca. (art. 10): vengono definiti gli operatori economici della distribuzione nel settore Horeca (Hotel, Ristoranti e Catering) con la determinazione della percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering), con effetti semplificativi per accesso a bandi e agevolazioni.

    Stop alle recensioni false: trasparenza digitale garantita per imprese e consumatori

    Il Capo IV (artt. 12-17) introduce un corpus organico per contrastare il fenomeno delle fake reviews, soprattutto nel settore turistico:

    • Obbligo di identificazione dell’autore della recensione.
    • Facoltà per le strutture recensite di chiedere la cancellazione in caso di recensione non veritiera.
    • Divieto di compravendita e incentivazione di recensioni false (art. 14).
    • Introduzione di codici di condotta vincolanti per le piattaforme digitali e sanzioni in caso di inadempienza.
    • L’AGCM è investita di poteri investigativi e sanzionatori specifici per garantire trasparenza e correttezza nelle recensioni pubblicate online.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese: novità dalla Legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 la Legge 15 maggio 2025 n. 76, dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, istituendo un quadro organico per promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, sia sotto il profilo gestionale, economico, organizzativo e consultivo.

    Obiettivo della riforma è quello di:

    • rafforzare il legame tra datore di lavoro e lavoratore,
    • promuovere l’occupazione 
    • e stimolare la sostenibilità sociale ed economica delle imprese italiane.

    Scarica il testo della Legge 15 maggio 2025 n. 76.

    Le quattro forme di partecipazione dei lavoratori

    La legge distingue quattro principali modalità di coinvolgimento dei lavoratori:

    1. Partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
      I lavoratori possono essere rappresentati nei consigli di sorveglianza e amministrazione, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, se previste dagli statuti aziendali. Ciò vale sia nel sistema dualistico che monistico (artt. 3-4).
    2. Partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.
      • Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le imprese che distribuiscono almeno il 10% degli utili ai lavoratori (tramite contratti collettivi) potranno applicare un’imposta sostitutiva agevolata su un ammontare fino a 5.000 euro annui per lavoratore (art. 5).
      • Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare (art. 6).
    3. Partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
      • Le aziende possono istituire commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per promuovere innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro (art. 7).
      • È incentivata l’introduzione di figure interne dedicate alla formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro e inclusione (art. 8). Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
    4. Partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
      • Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Viene quindi introdotta la consultazione preventiva su decisioni aziendali strategiche tramite commissioni paritetiche, con tempi, modalità e obbligo di motivazione degli esiti (artt. 9-10).
      • È previsto un parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori da allegare al verbale.

    Formazione, organismi di controllo e incentivi

    Formazione dei rappresentanti

    Ai membri delle commissioni paritetiche e agli amministratori designati dai lavoratori è garantito un minimo di 10 ore annue di formazione, finanziabili tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze o fondi interprofessionali (art. 12).

    Commissione nazionale permanente

    Nasce presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13), che avrà il compito di:

    • Dirimere controversie interpretative;
    • Proporre misure correttive agli organismi paritetici;
    • Raccogliere buone pratiche e redigere relazioni biennali.

    La legge si applica anche alle società cooperative, se compatibile con la loro struttura (art. 14). Per il finanziamento delle misure, è stato stanziato un fondo di 70 milioni per il 2025 (art. 15).

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche

    Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.

    Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:

    • dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
    • e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

    Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.

    Le principali novità del Decreto

    Revisione straordinaria congiunturale

    L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:

    • tensioni geopolitiche internazionali;
    • aumento dei prezzi energetici e alimentari;
    • rialzo dei tassi d’interesse.

    La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.

    Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta

    Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.

    Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.

    Misure di ciclo settoriale

    L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).

    Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.

    Aggiornamenti tecnici, territoriali e software

    Note metodologiche e territorialità

    Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.

    L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:

    • le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
    • i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
    • l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.

    Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:

    • Factory Outlet Center (indice EM05U);
    • aree gravitazionali (indice DG44U).

    Software applicativo aggiornato

    Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.

    Effetti premiali e operativi

    Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:

    • esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
    • riduzione dei termini di accertamento;
    • esclusione da alcuni tipi di accertamento.

    Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.

    Allegati: