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Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023.
Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.
Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione
Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.
Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:
- SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
- SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
- SOAC-T: per il settore dei tabacchi
- SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica
Requisiti richiesti per diventare SOAC
Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:
- Esperienza nel settore
L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza. - Nessun procedimento penale in corso
Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise). - Nessuna condanna recente
Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:- condanne, nemmeno non definitive
- patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
- Solidità economica
L’impresa non deve essere:- in crisi o sotto procedure concorsuali,
- né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
- Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.
Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.
L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.
Vantaggi del riconoscimento di SOAC
Le imprese accreditate possono ottenere:
- esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
- procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti
Concessioni relative alle rivendite di tabacchi
Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
In questi casi:- resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
- non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.
Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).
Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.
Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici
Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise.
La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.
Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici
L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:
- quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
- quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato
Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.
Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra
Per i soggetti che vendono:
- bevande alcoliche con contrassegno fiscale
- birra
non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.
Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.
Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025
Aspetto PRIMA DOPO il D.lgs. 43/2025 Campo di applicazione art. 29 TUA Solo depositi di alcolici Depositari e esercizi di vendita Obbligo di denuncia all’Agenzia Sempre richiesto Solo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birra Licenza fiscale + denuncia all’Agenzia Comunicazione unica al SUAP Soggetti obbligati a licenza fiscale Anche chi vende al dettaglio Solo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE) Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati) 20 litri 50 litri Registro carico e scarico Obbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglio Non più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale Digitalizzazione e semplificazione Parziale Estesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata -
Indennità malattia maternità INPS 2025
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti con la circolare INPS 72 2025 l'istituto indica le retribuzioni di riferimento e gli importi minimi delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco completo dei contenuti della circolare :
Premessa
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2025
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2025, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità
Prestazioni INPS 2025: i valori di riferimento
Riportiamo di seguito i valori principali comunicati dell'INPS:
Minimali retributivi per liquidazione prestazioni nel 2025:
- Lavoratori soci di società ed enti cooperativi: 57,32 euro/giorno
- Lavoratori agricoli a termine: 50,99 euro/giorno
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni (reddito valido per il 2024): 63,06 euro
- Lavoratori italiani all’estero: Retribuzioni convenzionali determinate con DM 16 gennaio 2025
Retribuzioni convenzionali orarie per lavoratori domestici (calcolo indennità congedo maternità/paternità 2024):
- 8,40 euro (se retribuzione oraria effettiva ≤ 9,48 euro)
- 9,48 euro (se retribuzione oraria effettiva tra 9,48 e 11,54 euro)
- 11,54 euro (se retribuzione oraria effettiva > 11,54 euro)
- 6,11 euro (se orario > 24 ore settimanali)
Valori di riferimento per indennità di maternità/paternità e congedo parentale per lavoratori autonomi:
- Artigiani e commercianti: 57,32 euro
- Pescatori: 31,85 euro
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,99 euro
Assegno di maternità:
Concesso dai Comuni: 407,40 euro/mese (totale 2.037 euro)
Assegno di maternità dello Stato: 2.508,04 euro
Indennità di congedo parentale (DLgs. 151/2001, art. 34, comma 3):
- Importo annuo trattamento minimo pensionistico (provvisorio per il 2025): 7.844,20 euro
- Limite di reddito del richiedente (2,5 volte l’importo pensionistico): 19.610,50 euro
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Polizza rischi catastrofali: il decreto convertito in legge
Nella seduta del 21.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, precedente approvato dalla Camera l’8 maggio 2025, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, comma 101), prevedendo il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.
Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).
Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.
Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze
In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:
- per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
- per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
- per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.
In sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, ora coerente con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (e non più con la direttiva UE 2023/2775)
Determinazione del valore assicurabile
Una delle novità introdotte in conversione riguarda la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:
- valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
- costo di rimpiazzo per i beni mobili;
- ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.
Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.
Esclusioni e vincoli per immobili non conformi
l nuovo testo stabilisce che gli assicuratori potranno garantire solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o già esistenti prima dell’introduzione dell’obbligo del titolo. Rientrano anche gli immobili sanati o in via di sanatoria.
In caso contrario, l’immobile non sarà assicurabile e non potrà accedere a indennizzi o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.
Copertura di beni di terzi e tutela dell’imprenditore
Il legislatore disciplina inoltre l’ipotesi in cui l’imprenditore assicuri beni di terzi utilizzati nell’attività:
- Il risarcimento spetta al proprietario, che dovrà usare le somme per il ripristino del bene;
- In caso di inadempienza del proprietario, l’imprenditore avrà comunque diritto al lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario;
- L’imprenditore potrà esercitare un privilegio sul rimborso dei premi e delle spese sostenute per il contratto assicurativo, secondo l’art. 1891 c.c.
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Testo Unico versamenti e riscossione pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 71 – Suppl. Ord. n. 8/L) il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo del 24.03.2025 n. 33).
Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, si propone di razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026.
Testo Unico versamenti e riscossione: la struttura
Il provvedimento è suddiviso in 13 titoli e si compone di ben 243 articoli, oltre ad allegati che contengono tabelle, rinvii normativi e disposizioni transitorie. Le principali aree disciplinate riguardano:
- la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
- la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
- il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
- la mutua assistenza nell’ambito UE;
- le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
- le norme transitorie e finali.
Testo Unico versamenti e riscossione: principali novità
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:
- Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 1° luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5);
- Preclusione dell'autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6).
- Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2011);
- Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità;
- Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione. (art. 143);
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Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, che fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024 in materia di imposte indirette.
In particolare, le novità riguardano l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale, oltre ad aggiornamenti sulle modalità di accesso alle banche dati catastali e ipotecarie.
Le modifiche introdotte puntano alla semplificazione degli adempimenti, all’ottimizzazione del sistema fiscale e all’uso di strumenti telematici per ridurre gli oneri a carico dei contribuenti. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Imposte registro, bollo, catastali e ipotecarie: le principali novità
Brevemente le principali novità:
- Autoliquidazione dell’imposta di registro
La registrazione di atti, salvo eccezioni, seguirà un nuovo sistema in cui il contribuente è responsabile della liquidazione dell’imposta, riducendo il ruolo dell’Agenzia. - Modifiche alla tassazione delle cessioni d’azienda
L’imposta sarà calcolata in base alla composizione dell’azienda ceduta, con aliquote distinte per ogni tipologia di bene. - Riscossione dell’imposta per atti giudiziari
L’imposta di registro sarà richiesta prioritariamente alla parte soccombente nei procedimenti giudiziari, semplificando il processo di riscossione. - Tasse ipotecarie e catastali
Introdotta una nuova tabella che riduce alcuni tributi e rende gratuite le consultazioni telematiche catastali. - Semplificazioni per l’imposta di bollo
Sarà possibile versare l’imposta in fase di registrazione dell’atto, anziché al momento della sua formazione. - Aggiornamenti catastali d’ufficio
In caso di decesso di un usufruttuario, l’Agenzia delle Entrate aggiornerà automaticamente le intestazioni catastali senza necessità di presentare volture. - Revisione del sistema sanzionatorio
Le sanzioni per omessa registrazione, dichiarazione insufficiente o occultamento di corrispettivi sono state ridotte.
- Autoliquidazione dell’imposta di registro
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ISA 2025: pubblicati i 172 modelli per la comunicazione dei dati
Con Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,
devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
Modelli Isa Redditi 2025
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA): cosa sono e quali benefici offrono
Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti di compliance fiscale introdotti per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Il loro obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco.
Gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un’impresa o di un’attività professionale, considerando diverse basi imponibili. Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.
Un punteggio alto negli ISA garantisce una serie di agevolazioni, tra cui:
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a:
- 70.000 euro annui per l’IVA
- 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
- Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui
- Esclusione dalla disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994)
- Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, DPR n. 600/1973 e art. 54, DPR n. 633/1972)
- Riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno per redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, DPR n. 600/1973 e art. 57, DPR n. 633/1972)
- Esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR n. 600/1973), se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato
- Esclusione della garanzia per la sospensione della riscossione (art. 47, D.lgs. n. 546/1992), per contribuenti con un’affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre anni precedenti al ricorso
Grazie a questi benefici, gli ISA rappresentano un importante strumento per incentivare la trasparenza fiscale e garantire un rapporto più equilibrato tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
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Dichiarazione 730/2025: gli adempimenti per il controllo e la liquidazione
Con Provvedimento del 12.03.2025 n. 120707, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale nell’anno 2025 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
In particolare, nel documento allegato al provvedimento, vengono descritti gli adempimenti che:
- i sostituti di imposta,
- i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali)
- ed i Centri di Assistenza Fiscale
devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730.
Tali operazioni vengono descritte seguendo l’ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengono riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale regionale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale comunale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.
Scarica il testo della Circolare con le istruzioni (Allegato C)
Con lo stesso provvedimento sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Allegati: