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Attività commerciali occasionali sui modelli 730 e Redditi PF
Se il trattamento fiscale dell’espletamento, dietro corrispettivo, una prestazione di lavoro autonomo in modo occasionale è questione ampiamente conosciuta anche dal grande pubblico, rappresenta invece una situazione reddituale un po’ più misteriosa l’effettuazione di un’attività commerciale in modo non abituale.
La ragione alla base di questa scarsa diffusione è una certa difficoltà d’inquadramento della fattispecie, che si trova a metà strada tra l’attività commerciale abituale e la cessione di un bene da parte di un privato, due situazioni che presentano un trattamento fiscale diametralmente opposto.
Semplificando per brevità che una persona fisica, se esercita abitualmente un’attività commerciale, sia consapevole di farlo, prendiamo il caso di un privato (non esercente attività d’impresa) che decide di cedere un bene di sua proprietà: a seconda della situazione, questi può effettuare una attività commerciale occasionale (soggetta a imposizione fiscale diretta), oppure una dismissione patrimoniale (non soggetta a imposta).
La recente ordinanza 6874/2023 (per un approfondimento si rimanda all’articolo Cessione di opere d’arte da parte di privati: il trattamento fiscale) della Corte di Cassazione è stata molto utile per comprendere la fondamentale differenza tra le due situazioni in modo chiaro e definitivo.
La successiva pronuncia 10117/2023, sempre della Corte di Cassazione, ha trattato il caso della cessione degli arredi della propria abitazione, da parte del privato, seguendo la linea già delineata dalla precedente decisione.
Il perno della differenziazione è l’eventuale intento speculativo che sta alla base della cessione:
- quando il privato acquista un bene per rivenderlo, effettuerà un’attività commerciale;
- quando il privato cede un bene di sua proprietà, precedentemente acquistato per altre finalità, non effettuerà un’attività commerciale.
Sintomatici dell’intento speculativo, o della sua mancanza, saranno una serie di situazioni che dovranno essere soppesate per inquadrare correttamente il caso specifico; come ad esempio:
- lo scopo dell’acquisto;
- la durata del possesso;
- le attività finalizzate a facilitare la vendita;
- l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione.
Nel caso in cui la cessione del bene sottenderà un sottostante intento speculativo, si configurerà un’attività commerciale che sarà soggetta a Irpef e dovrà essere esposta nella dichiarazione annuale dei redditi.
L’attività commerciale occasionale, così come quella abituale (se in regime analitico), produce un reddito netto, nel senso che dal corrispettivo della cessione dovranno essere scorporati i costi direttamente sostenuti, o meglio “le spese inerenti la produzione dei redditi”, come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul modello 730 del 2023; più precisamente, sulla dichiarazione dei redditi dovranno essere esposti sia il corrispettivo che le spese: la mancata indicazione dei costi sostenuti comporterà che l’intero importo percepito dalla cessione sarà soggetto a imposta, non essendo previste deduzioni forfetarie.

Sul modello 730 del 2023 la dichiarazione del reddito avverrà attraverso la compilazione del rigo D5 del quadro D, tra gli “Altri redditi”.
La compilazione non presenta particolari sensibilità, e si configura nell’indicazione in:
- colonna 1, denominata “Tipo di reddito”, del codice 1 che identifica l’attività commerciale occasionale;
- colonna 2, denominata “Redditi”, del “reddito lordo percepito nel 2022”;
- colonna 3, denominata “Spese”, delle “spese inerenti la produzione dei redditi”.
In relazione alle spese sostenute, sarà opportuno ricordare quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate sul modello, e cioè che questi costi “non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l’importo lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente”.

Analoga sarà la dichiarazione del reddito conseguito utilizzando il modello Redditi PF 2023, a cui è dedicato il rigo RL14, denominato “Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” del quadro RL, dedicato agli “Altri redditi”. La compilazione del rigo interesserà:
- la colonna 2, denominata “Redditi”, dove sarà indicato il corrispettivo percepito per l’attività commerciale occasionale;
- la colonna 3, “Spese”, dove saranno indicati i costi sostenuti di diretta imputazione.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, a differenza di quelle del modello 730 del 2023, non presenta indicazioni sulla compilazione della colonna relativa alle “Spese”, ma è possibile presumere che valga quanto riportato dalle istruzioni del modello 730 per la medesima fattispecie reddituale.
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Bollo digitale: nuovo modello per gli intermediari
Dal 1 giugno è in vigore una nuova convenzione, valida fino al 31 maggio 2026 relativa alla imposta di bollo digitale, firmata tra l'agenzia delle entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo.
In particolare, gli intermediari del servizio @e.bollo, hanno sottoscritto con le Entrate nuovi accordi per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.
A tal fine è stato anche approvato un nuovo modello di adesione al servizio che potrà già essere utilizzato dagli intermediari:
[email protected]: come aderire alla marca da bollo digitale
Come specificato nella convezione, l’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione, con firma digitale, del Modulo su indicato, che trasmette all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
Nel Modulo di adesione, oltre ad indicare i riferimenti completi, incluso il codice ABI/identificativo e i dati del legale rappresentante, l’Intermediario dichiara:- a) di essere già abilitato ad operare all’interno dei servizi telematici in area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
- b) di essere già aderente al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA;
- c) di aver preso visione della presente Convenzione e di volervi aderire senza alcuna riserva;
- d) di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dell’Agenzia vigenti e pubblicati sul sito internet istituzionale, e di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con gli stessi.
[email protected]: in cosa consiste il servizio delle Entrate
L'@e.bollo è un servizio dell’Agenzia delle entrate reso in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), grazie al quale i cittadini possono pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.
Il servizio consente a cittadini e imprese di acquistare la marca da bollo digitale, un documento informatico che associa:
- l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd),
- all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.
A tal fine degli intermediari della riscossione (Prestatori di servizi di pagamento – Psp), quali:
- Poste,
- Banche
- e altri,
devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio compilando il nuovo modello di adesione.
La convenzione di cui si tratta detta le modalità di:
- adesione e di gestione dell’utenza dei singoli Psp,
- acquisizione e conservazione dei codici identificativi necessari alla predisposizione delle marche da bollo digitali,
- rendicontazione e riversamento, nonché la misura del compenso per lo svolgimento del servizio.
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Credito di imposta imprese gasivore: spetta anche con contratto a prezzo bloccato
L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 316 dell' 8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore.
In particoalre in merito al requisito dell'incremento del trenta per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso si chiarisce che il parametro sul beneficio non guarda al singolo contratto e se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta il credito d’imposta spetta lo stesso se l'impresa ha stipulato un contratto che ripara da eventuali aumenti dei prezzi.
La società istante intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d'imposta, un'impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa.
Osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell'agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Premesso quanto sopra, la società sottolinea che per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha subìto un incremento maggiore del 30 per cento, rispetto ai medesimi trimestri del 2019 del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall'Istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022
La Società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento rappresenti motivo di inammissibilità al credito d'imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30 per cento sopra citato debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.
Facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante l'agenzia sottolinea come le disposizioni che regolano l'agevolazione in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ''il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al … per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' (misura modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).
Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ''media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)''.
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
- alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
- al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alla luce di quanto appena descritto, l'Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.
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Società benefit: studio del Notariato sulle novità normative
Il consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato in data 19 maggio lo studio n 121/2022 sulle “società benefit”
Come specificato nell'introduzione dello studio dei notai, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.
La “società benefit” è una società che, oltre al tradizionale scopo di lucro, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.La società benfiti integra una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit e il modello not for profit.
Lo studio è articolato come segue:
- 1. L’intervento concreto del Legislatore nel campo no-profit.
- 2. Un nuovo modello societario.
- 3. Le peculiarità dei patti sociali della “Società Benefit”:
- A) La denominazione;
- B) La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune;
- C) La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione.
- 4. Le novità circa gli obblighi degli amministratori.
- a) La istituzione del responsabile di funzioni;
- b) La predisposizione della c.d. relazione annuale.
- 5. La ampliata responsabilità degli amministratori: in particolare la posizione degli Stakeholders.
Lo studio di cui si tratta sottolinea che la società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall’altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico quali:
- persone,
- comunità,
- territori,
- ambiente,
- beni ed attività culturali e sociali,
- enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.
I Notai sottolieano che affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre non solo che la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa, per cui il Notaio ha notevoli compiti operativi sia al momento della nascita di tale società che nel corso della sua vita
Con il nuovo modello si verifica un ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale, spezzando la rigida presunzione che si ricava dall’art. 2247 c.c., secondo cui la società si prefigge quale unico obiettivo della propria attività la massimizzazione del profitto, ed aprendo viceversa la strada ad una più ampia accezione di interesse sociale.
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Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno
Con un comunicato stampa del 23 maggio INVITALIA informa della possibilità per le imprese di partecipare entro il 21 giugno prossimo al Bando Edilizia scolastica, gestito per conto del Ministero dell'Istruzione.
L'obiettivo della procedura è l’aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi 800 milioni di euro per la realizzazione di nuove scuole altamente sostenibili finanziata dal PNRR (M2C3I1.1).
La gara permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuove scuole di proprietà di molteplici Enti, tra cui Comuni, Città Metropolitane e Province, dislocati su tutto il territorio nazionale in 20 lotti geografici.
Edilizia scolastica: bando da 800 milioni domande entro il 21 giugno
La procedura di gara consentirà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di creare scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado di efficienza energetica.
Gli interventi includono la realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire:
- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti
- l’aumento della sicurezza sismica degli edifici
- lo sviluppo delle aree verdi
L’obiettivo è quello di perseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), entro il termine del 31 marzo 2026.
Edilizia scolastica: i lotti per cui presentare proposte
Come specificato nel bando è aperta la procedura AQ1 Nuove scuole da realizzare mediante piattaforma telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici per i seguenti lotti:
- LOTTO GEOGRAFICO 01 ABRUZZO CIG: 9834239EBD;
- LOTTO GEOGRAFICO 02 BASILICATA CIG: 9834369A06;
- LOTTO GEOGRAFICO 03 CALABRIA CIG: 9834294C21;
- LOTTO GEOGRAFICO 04 CAMPANIA CIG: 98344046E9;
- LOTTO GEOGRAFICO 05 EMILIA-ROMAGNA CIG: 9834429B89;
- LOTTO GEOGRAFICO 06 FRIULI-VENEZIA GIULIA CIG: 9834442645;
- LOTTO GEOGRAFICO 07 LAZIO CIG: 9834447A64;
- LOTTO GEOGRAFICO 08 LIGURIA CIG: 9834470D5E;
- LOTTO GEOGRAFICO 09 LOMBARDIA CIG: 9834626E1A;
- LOTTO GEOGRAFICO 10 MARCHE CIG: 9834624C74;
- LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE CIG: 9834574334;
- LOTTO GEOGRAFICO 12 PIEMONTE CIG: 9834603B20;
- LOTTO GEOGRAFICO 13 PUGLIA CIG: 9834587DEB;
- LOTTO GEOGRAFICO 14 SARDEGNA CIG: 98345943B5;
- LOTTO GEOGRAFICO 15 SICILIA CIG: 98346165DC;
- LOTTO GEOGRAFICO 16 TOSCANA CIG: 9834598701;
- LOTTO GEOGRAFICO 17 TRENTINO-ALTO ADIGE CIG: 9834613363;
- LOTTO GEOGRAFICO 18 UMBRIA CIG: 98346219FB;
- LOTTO GEOGRAFICO 19 VALLE D'AOSTA CIG: 9834607E6C;
- LOTTO GEOGRAFICO 20 VENETO CIG: 9834589F91;
Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Ingate di Invitalia
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Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024
Il provvedimento è rivolto:
- agli intermediari bancari e finanziari,
- agli altri operatori finanziari,
- ai professionisti,
- agli operatori non finanziari,
- ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio,
- nonché agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»).
Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.
Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.
I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze
- oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione
- soggettive quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.
Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività
I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.
Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.
I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta.
Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.
Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.
La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota:
- non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
- evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
- non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
- espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
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Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi
Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Modello 730/2023: chi lo può presentare
Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); - persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
- precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della