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Collegio Sindacale e vigilanza su AI: il documento del CNDCEC
Il CNDCEC ha pubblicato le Linee Guida per il controllo del Collegio Sindacale sull'adozione di AI.
In particolare, nelle premesse del documento si evidenzia come la crescente regolamentazione in materia di intelligenza artificiale (“IA”) richieda di affiancare alle scelte tecnologiche delle imprese un’adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità.
Vediamo la governance del Collegio Sindacale a tema AI.
Collegio Sindacale e vigilanza su AI: il documento del CNDCEC
Nel documento in oggetto viene sottolineato come le attività di vigilanza debbano essere calibrate secondo principi di proporzionalità e materialità e adeguate ai singoli casi concreti, basandosi su informazioni ragionevoli fornite dalle funzioni aziendali e, SE necessario, da competenze specialistiche esterne.
I Commercialisti propongono le seguenti sezioni:
- gestione strategica della transizione verso l’IA;
- valutazione strategica dell’IA;
- supervisione della governance interna;
- gestione dei rischi legati all’IA
- compliance normativa e regolamentare;
- utilizzo dei sistemi di IA da parte degli organi di governance.
Tra i punti focali vi è quello della gestione dei rischi connessi all'uso di AI e si evidenzia che il Collegio deve vigilare sull'attività del management affinchè abbia ricompreso nel proprio modello almeno le seguenti tipologie:
- rischi tecnici di performance, sicurezza del modello e dei dati, disponibilità e integrità;
- rischi di bias e discriminazione ovvero di distorsioni nei dati e nei modelli;
- rischi legali e di conformità;
- rischi operativi e di terze parti;
- rischi reputazionali e di diritti fondamentali.
A tal proposito specifica il documento, il collegio sindacale acquisisce informazioni riguardanti il sistema di controllo interno sui sistemi di IA, con metriche di performance (accuratezza, tasso di errore, automazione), trasparenza dei modelli (documentazione dei processi decisionali) e protocolli di implementazione coerenti con le policy.
L’attenzione deve essere rivolta anche ai processi posti in essere dalla Società per prevenire errori o violazioni normative. L’AI Act richiede per esempio logging, sorveglianza umana e rispetto delle istruzioni per i sistemi ad alto rischio: il collegio sindacale deve chiedere conferma della esistenza di
questi presidi. Un elemento fondamentale per garantire una governance efficace è il controllo sistematico sui sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) utilizzati all’interno dell’organizzazione.Ciò richiede un’analisi approfondita da parte del management delle capacità tecnologiche implementate e un monitoraggio continuo per assicurare che tali sistemi funzionino in linea con gli obiettivi strategici e operativi dell’impresa. Ciò posto, le possibili attività di vigilanza possono includere l’ottenimento di informazioni su:
- la definizione da parte del management di metriche chiave per valutare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di IA, come la precisione delle previsioni, il tasso di errore e il livello di automazione raggiunto;
- come i processi della società assicurano che gli algoritmi utilizzati siano trasparenti e comprensibili per gli stakeholder interni.
- l’utilizzo dell’AI in modo coerente con le politiche aziendali e la presenza di protocolli chiari per l’adozione di nuove tecnologie IA.
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Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni
La Legge di conversione del DDL Semplificazioni è andata in GU n 181/2025 del 3 dicembre.,
All'articolo 29, introdotto dal Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l’accesso, nell’ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame, alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private
La disposizione in esame modifica l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della disciplina dell’Unione europea in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tale articolo 21, al comma 1, pone in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo.Tali informazioni sono conservate in apposita sezione del Registro.
Il comma 2 del medesimo articolo 21 elenca i soggetti ai quali è consentito l’accesso tale sezione dedicata alla titolarità effettiva.
La novità in esame inserisce in tale elenco le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure (di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007):- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
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Canone unico occupazione suolo pubblico: esenti anche le targhe
Pubblicata in GU del 3 dicembre la legge di conversione del DDL Semplificazioni, tra le novità alcune nuove esenzioni per il canone unico di occupazione del suolo pubblico.
Canone unico occupazione suolo pubblico: esenti anche le targhe
L’articolo 8 del DDL convertito in legge e in vigore dal 18 dicembre, amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone unico per l’occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i cantieri (oltre alle sedi) in cui si svolge l’attività a cui si riferiscono.
L’articolo 8, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene su una disposizione della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) relativa al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. “canone unico”).Tale canone è stato istituito dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Nello specifico, l’articolo 8 interviene sull’art. 1, comma 833, della predetta legge di bilancio che disciplina le esenzioni dal canone, modificandone la lettera l).
La lett. l) attualmente vigente prevede che siano esenti dal canone le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all’esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono.
Con la modifica in esame, si prevede che siano esenti non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono non solo la sede ma anche il cantiere, ove si svolge l’attività cui si riferiscono (la superficie indicata è la medesima, ossia fino a massimo 5 metri quadrati). -
Composizione negoziata e misure protettive: rilevante la condotta pregressa dell’impresa
Il Tribunale di Prato con l’ordinanza n. 1105 del 26 ottobre 2025 ha stabilito che le misure protettive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza vanno revocate per la condotta pregressa della società in crisi la quale, nel decennio precedente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, si è “autofinanziata” non versando l’Iva e le ritenute dovute all’Erario.
Vediamo ora i dettagli della causa.
Composizione negoziata: rilevante la condotta pregressa dell’impresa
La pronuncia in sintesi ha statuito che, nel caso in cui una società in crisi chieda, contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto l’applicazione delle misure protettive del proprio patrimoni il giudice, in sede di udienza per la relativa conferma, valuta come dirimente l’indisponibilità dell’Amministrazione finanziaria a qualsiasi tipo di composizione negoziale, in ragione della pregressa condotta della società debitrice, rea di aver deliberatamente inadempiuto in maniera costante negli anni le proprie obbligazioni verso l’Erario, protraendo la continuità aziendale in situazione di sistematico dissesto finanziario.
Nel caso di specie una società trovatasi in una situazione di crisi, ritenendo ragionevole il risanamento della propria attività, ha depositato apposita istanza nella piattaforma telematica per la nomina di un esperto indipendente, ai fini dell’accesso a una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, chiedendo contestualmente l’applicazione in proprio favore delle misure protettive del patrimonio.
Successivamente, a stessa società chiedeva la conferma di tali misure di protezione con conseguente udienza fissata dal giudice, nella quale ha partecipato, in veste di creditore, la direzione provinciale delle Entrate della provincia.
Nel proprio ricorso, la società ha proposto all’Erario un accordo transattivo (ex articolo 23, comma 2-bis, Ccii), con stralcio di interessi e sanzioni e soddisfacimento della sorte capitale, calendarizzata, con previsioni di pagamento tra il 65 e il 70% per ritenute/imposte e Iva.
In udienza, le stesse Entrate hanno evidenziato come il carico erariale si era formato nel corso del decennio 2015/2025 in maniera pressocché costante e “cadenzata”, concretizzandosi in larghissima parte nel mancato versamento “annuale” dell’Iva dovuta all’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, veniva sottolineato il fatto che la società fosse rimasta in vita “autofinanziandosi” con il mancato riversamento dell’imposta sul valore aggiunto: contegno che non solo dimostrava un vulnus in materia di “meritevolezza” ma che induceva, altresì, l’ufficio a nutrire molti dubbi sulla sostenibilità del piano di risanamento (piano che, ovviamente, doveva necessariamente comportare una regolarità nel versamento delle imposte dovute all’Erario: regolarità che prima non c’era mai stata).
Il piano della società prevedeva la parziale dispersione della forza lavoro. A tal proposito l’ufficio ha evidenziato che questo punto del piano si poneva in contrasto con quella che appariva come una delle finalità principali perseguite dal legislatore, quando aveva pensato di riscrivere l’intero impianto normativo legato alle crisi d’impresa e quindi la salvaguardia dei lavoratori.
Con l’ordinanza in oggetto, viste tali circostanze ha revocato le misure protettive richieste dalla società, non ritenendo sussistenti i presupposti per la relativa conferma: in particolare, il giudice ha evidenziato come il vaglio della sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi trovasse una risposta nella espressa indisponibilità dell’Amministrazione finanziaria, in quanto portatrice di un credito di un milione e 200.000 euro circa, su un indebitamento totale di un milione e 700.000mila euro circa.
Il Tribunale ha evendenziato che la presenza delle Entrate in undinze sia stato, “un elemento cardine e imprescindibile del progetto di risanamento presentato” il quale pone al centro l’intenzione di procedere a un accordo con l’Erario “non realizzabile stante la netta contrarietà manifestata da Agenzia delle Entrate Dir. Provv..”.
Infine veniva evidenziato come la situazione contabile aggiornata avesse fatto emergere risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori nettamente inferiori a quelle preventivate
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Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande
Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giugno reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.
Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse
Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:
- 10 milioni per il contributo alle edicole;
- 3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
- 4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
- 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.
Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.
Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici
Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione
Il DPCM al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.Aiuti Editoria 2025: misure a sostegno delle imprese di quotidiani e periodici
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.
Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.A tal proposito il dipartimento per l'editoria ha pubblicato recentemente le regole, clicca qui per i dettagli.
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Esenzione IMU coltivatori diretti: quando spetta
Con l’Ordinanza n. 14915 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui presupposti per usufruire dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, evidenziando la netta distinzione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale (IAP).
Vediamo i fatti di causa e la pronuncia della Corte.
Esenzione IMU coltivatori diretti: quando spetta
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU sostenendo di aver diritto all’esenzione in quanto coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola.
Dopo una prima sentenza favorevole, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, negando l’esenzione sulla base della mancanza dei requisiti previsti per l’IAP.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo l’erronea applicazione normativa da parte dei giudici tributari regionali.
La questione giuridica: CD e IAP non sono la stessa figura
La Corte ha sottolineato come la Commissione tributaria regionale abbia confuso due figure distinte:
- il coltivatore diretto, disciplinato da varie norme speciali di settore;
- e l’imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotto dal D.Lgs. 99/2004 e successivamente modificato dal D.Lgs. 101/2005.
La CTR ha ritenuto che il contribuente, per ottenere l’esenzione, dovesse rispettare i requisiti dell’IAP (es. 50% del tempo lavorativo e del reddito da attività agricola), nonostante avesse dimostrato la qualifica di coltivatore diretto, mai contestata in giudizio.
La Corte ha evidenziato che l’esenzione IMU sui terreni agricoli si applica ai coltivatori diretti che:
- siano proprietari o titolari di altro diritto reale sul fondo;
- coltivino direttamente e abitualmente il terreno, anche con l’aiuto della famiglia;
- risultino iscritti alla gestione previdenziale agricola (INPS – CD);
- versino i contributi relativi all’attività agricola.
La Cassazione ha ribadito che i requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 (tempo e reddito > 50% da attività agricola) valgono solo per l’IAP, non per i coltivatori diretti, per cui non è richiesto dimostrare che la coltivazione rappresenti la fonte principale di reddito.
Con l’Ordinanza n. 14915/2025, la Suprema Corte ha:
- accolto il ricorso del contribuente;
- cassato la sentenza della CTR ;
- rinviato il giudizio a una nuova sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesame.
Il vizio riscontrato è duplice:
- errata applicazione della normativa: la CTR ha applicato i requisiti dell’IAP al CD;
- omessa motivazione su una doglianza specifica relativa a un errore di calcolo in una particella catastale.
La sentenza riafferma un principio già noto, ma spesso trascurato nella prassi degli accertamenti locali: coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale sono diversi.
Gli enti locali nell'attività di accertamento in materia IMU devono differenziare correttamente le due figure;
- l'assenza della qualifica di IAP non esclude automaticamente l’esenzione IMU se sussiste quella di coltivatore diretto.
L’Ordinanza Cass. Civ. Sez. 5, n. 14915/2025 conferma che l’esenzione IMU sui terreni agricoli non è subordinata ai requisiti dell’IAP quando il contribuente ha dimostrato la qualifica di coltivatore diretto.
Un chiarimento importante, sia per gli enti locali in sede di accertamento, sia per i professionisti e gli operatori agricoli che intendono tutelarsi da richieste impositive non fondate.
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Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione, la Guida sulla Delega Unica datata 26 novembre.
In proposito ricordiamo che con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:
Vediamo quali sono gli obblighi dei professionisti su questo nuovo adempimento.
Delega Unica dall’8 dicembre: come attivarla per i servizi ADE e ADER
La guida delle Entrate è dedicata ai servizi online delegabili agli intermediari fiscali, oggetto di modifiche normative di prossima attuazione a decorrere dall'8 dicembre prossimo
I principali servizi che l’Agenzia delle entrate consente di utilizzare agli intermediari delegati sono:- il “Cassetto fiscale delegato”, attraverso il quale l’intermediario può consultare i principali dati fiscali del proprio cliente, e i servizi presenti all’interno del portale “
- "Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai contribuenti titolari di partita IVA, tra cui la consultazione e il download delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche e la gestione dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione invece, mette a disposizione degli intermediari una specifica area riservata, denominata “Equipro”, attraverso la quale gli stessi possono utilizzare i servizi online per conto dei loro assistiti, tra cui la consultazione della situazione debitoria, la richiesta di rateizzazione e l’adesione alle forme agevolate di pagamento delle cartelle.
Allo scopo di semplificare e razionalizzare il previgente sistema di comunicazione delle deleghe, l’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la delega unica che consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.
In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la “attiva” con una comunicazione all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere effettuata anche dall’intermediario.
Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, e questo costituirà un grande vantaggio per gli intermediari, che saranno agevolati anche nella gestione dei rinnovi delle deleghe dei propri assistiti.
Ricordiamo che con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione.
Delega Unica dall’8 dicembre: cosa sostituisce
Come specificato dalle Entrate, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell’accesso ai servizi delegati, non saranno, quindi, più previste:
- modalità “analogiche” di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio territoriale o mediante l’invio di pec),
- né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti,
compiendosi così pienamente un passaggio di transizione verso il fisco digitale a vantaggio di cittadini e imprese.
Future estensioni ad altri servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione verranno comunicate sui siti internet di entrambi gli Enti e integrate nel fac- simile di delega.
Per consentire l’adeguamento dei sistemi, nei due giorni precedenti (6 e 7 dicembre 2025) non sarà possibile effettuare la comunicazione di alcun tipo di delega, né telematicamente né con altri mezzi.
Sarà, pertanto, possibile attivare e rinnovare le deleghe “singole” con le precedenti modalità entro e non oltre il 5 dicembre 2025.
Affinché gli intermediari possano effettuare una ricognizione delle deleghe attualmente attivate nei loro confronti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella loro area riservata un file in formato csv, contenente l’elenco delle deleghe che risultano attivate per ciascun intermediario con le relative scadenze.
Analoga funzionalità è disponibile nell’area riservata agli intermediari sul sito di AdeR, per le deleghe di propria competenza.
Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari
Come specificato dal Guida Ade alla Dlega Unica 2025, il primo obbligo dell’intermediario è la nomina di uno o più responsabili della gestione delle deleghe.
Deve, poi, procedere all’accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi allo stesso delegati.Con l’accettazione di tali condizioni, l’intermediario si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’accettazione preventiva è effettuata all’interno dell’area riservata dell’intermediario, nella sezione “Adesioni” de “Il tuo profilo”.

L’accettazione, effettuata “una tantum”, è un’operazione necessaria per poter trasmettere i dati relativi alle deleghe ricevute e per utilizzare i servizi delegati.
Man mano che acquisisce le deleghe dai propri clienti, l’intermediario ha l’obbligo di numerarle progressivamente e annotarle quotidianamente in un apposito registro cronologico, predisposto su carta o con modalità elettronica, in cui devono essere indicati i seguenti dati:- numero progressivo e data della delega o della revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
Le deleghe acquisite devono essere conservate fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza.
Insieme alle deleghe occorre conservare la documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante o erede.
I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico devono essere conservati nel rispetto delle norme del CaD.
L’Agenzia delle entrate può accedere alle sedi degli intermediari per svolgere controlli sulle deleghe acquisite. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche, l’Agenzia può procedere alla revoca dell’abilitazione, come previsto all’articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano, inoltre, ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
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