• Riforme del Governo Meloni

    Testo unico versamenti e riscossione: cosa contiene

    Pubblicato in GU n 71 il Dlgs n 33/2025 con il Testo Unico sui versmenti e la riscossione. Ricordiamo che la prima approvazione del testo è avvenuta nel 2024 durante il CdM n 95.

    In quella sede il Vice Ministro Leo esrpiemva soddisfazione dichiarando che: "Si tratta del quarto testo unico approvato dal Governo Meloni, a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria. 

    Il provvedimento, in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, intende razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento. 

    Testo Unico Versamenti e Riscossione: cosa contiene

    Il Testo Unico sui versamenti e riscossione è suddiviso nei seguenti titoli:

    • TITOLO I: Disposizioni in materia di riscossione spontanea
    • TITOLO II: Riscossione delle imposte sul reddito
    • TITOLO III: Rimborsi
    • TITOLO IV: Riscossione mediante ruoli
    • TITOLO V: Disposizioni generali sulla riscossione coattiva
    • TITOLO VI: Disposizioni sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo
    • TITOLO VII: Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
    • TITOLO VIII: Mutua assistenza per il recupero dei crediti
    • TITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali
    • TITOLO X: Norme di coordinamento con altre disposizioni
    • TITOLO XI: Disposizioni speciali in materia di riscossione per gli enti locali
    • TITOLO XII: Sanzioni e procedure particolari
    • TITOLO XIII: Disposizioni finali e di coordinamento.

    Il Testo Unico riporta:

    • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
    • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
    • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
    • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
    • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
    • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

    Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

    Si segnala sinteticamente che nel nuovo testo unico, vi è anche l'importante nuovo meccanismo scattato dal 2025 che consente di allungare i piani di dilazione arrivando in determinati casi fino a 120 rate, in particolare l'art 105 rubricato Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    L'art 105 del nuovo Testo Unico prevede che: su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

    • a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:

    • a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifichemodalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).

    In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

    Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

    A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

    Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.

    Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

    In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

    • a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
    • b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
    • c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

    In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.

    La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

    Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

    Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell’8 agosto 2024.

    Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
     Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all’articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito per le ZLS: tutte le regole 2025

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.

    Milleproroghe: novità per le ZLS

    Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

    Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.

    Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025. 

    Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.

    Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.

    Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima pubblicazione.

    Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni. 

    Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.

  • Enti no-profit

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    Viene pubblicata la Circolare n 5/2025 del Lavoro con diversi chiarimenti per i Comitati.

    In sintesi, questi "altri enti" possono acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, vediamo i dettagli.

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    La Circolare nel suo incipit ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore” o “CTS”. 

    Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
    produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .

    Sulla base di tale inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS. 

    L’ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

    Guardando all’oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell’articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. 

    Altrettanto indubbia è, da ultimo, l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. 

    Infine, è incluso nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

    È stata sottoposta all’attenzione del Ministero da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).

    Il Ministero ha replicato positiviamente specificando che i comitati possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli altri enti del Terzo settore, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all’art. 22 del DLgs. 117/2017, 

    Si ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore (n. 106/2016) volti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione. 

    Si evita così che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo

    Il ministero specifica che a tale tema è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
    Da ultimo, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: ravvedimento entro il 31 marzo

    Entro il 31 marzo è possibile optare per il ravvedimento speciale per gli ISA.

    Con il Provvedimento n 403886 del 4 novembre 2024 l'ADE ha pubblicato modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che l’articolo 2-quater del “decreto-legge”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime di “ravvedimento” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    A tal fine con il provvedimento del 4 novembre si prevede che i soggetti ISA che entro il 31 ottobre hanno aderito al Concordato preventivo biennale, entro il prossimo 31 marzo 2025 possono optare per l'istituto del ravvedimento speciale, vediamo come.

    Concordato preventivo biennale: chi può optare per il ravvedimento

    I contribuenti ISA aderenti al concordato preventivo biennale, possono esercitare entro il 31 marzo 2025 l’opzione del ravvedimento mediante la presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

    A tal proposito è stata pubblicata la Risoluzione n 50/2024 che ha istituito i codici tributo utili al pagamento, per i dettagli leggi: Codici tributo per il ravvedimento del CPB.

    Il Provvedimento ADE del 4 novembre fissa termini e modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del ravvedimento che si concretizza con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    Possono adottare il “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “decreto legislativo” e che nelle “annualità”:

    • hanno applicato gli “ISA”;
    • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative

    dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.

    Attenzione al fatto che, nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.

    I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità d'imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali

    CPB: modalità e termini della opzione del ravvedimento entro il 31.03.2025

    Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la “risoluzione”.

    Il provvedimento specifica che per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

    • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
    • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

    In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

    Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

    Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

    L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.
    Il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

    Allegati:
  • Reverse Charge

    Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum

    Con la Circolare n. 5/D del 2025 l’Agenzia delle Dogane promuove l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24. 

    In particolare, l’una tantum è il corrispettivo che il rivenditore deve versare per l’assegnazione, il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione di rivendita di generi di monopolio.

    Tali soggetti hanno la facoltà di corrispondere la somma una tantum dovuta, sia in un’unica soluzione che mediante pagamento rateizzato, utilizzando:

    • il modello di versamento F24
    • o attraverso le funzionalità disponibili sulla piattaforma digitale PagoPA.

    Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum

    Con la Circolare n. 5/D del 2025 l'Agenzia delle Dogane ricorda che, per il pagamento dell'unatantum, utilizzando il modello di versamento F24, è possibile che il rivenditore possa incorrere in errori di compilazione o nel versamento di somme in eccesso, caso in cui il rimborso comporta un’ulteriore attività istruttoria che coinvolge, oltre alla Direzione e all’Ufficio dei monopoli competente, anche il Dipartimento delle Finanze e l’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze. 

    Di contro, l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma PagoPA, invece, oltre che semplificare e velocizzare le operazioni di versamento, con correlato vantaggio del rivenditore e sgravio degli adempimenti amministrativi, previene anche la possibilità di errori negli importi versati e nel numero delle rate pagate.

    Pertanto, con ai fini di una digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Dogane ha invitato gli Uffici dei Monopoli promuove l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24.

  • Contribuenti minimi

    Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025

    Il Correttivo approvato, in via preliminare, il 13 marzo scorso dal Governo, contiene tra le altre norme una novità per i forfettari.

    In particolare si chiarisce come comportarsi con la prossima dichiasrazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 vista la novità per i codici ATECO 2025 che influenzano anche i codici di redditività per quasta categoria di contribuenti.

    Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025

    L'art 1 in bozza del Dlgs approvato il 13 marzo si inquadra nel programma di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, iniziata con il decreto legislativo n. 1, del 2024, in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 16, della n. 111, del 2023.

    La norma rubricata Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari

    in sintesi prevede che i coefficienti di redditività del regime forfetario si adatteranno alla nuova classificazione ATECO 2025 e fino a quel momento, continuano ad applicarsi quelli della tabella allegata alla L. 190/2014.

    In dettaglio al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, il comma 1 prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2017, in continuità con gli anni precedenti. 

    La nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio seppur operativa dal 1° aprile prossimo ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attualmente in vigore. 

    Considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta come evidenziato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2024.

    Ai fini amministrativi, è stato evidenziato che non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione e il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

    La nuova classificazione è stata recepita nella modulistica per l’applicazione degli ISA 2025.

    Dal codice ATECO dipende anche il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo è stato rilevato che la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo dei codici e delle descrizioni non più compatibili con quella attualmente in uso.

    Per questo si dispone che nelle more dell’approvazione di una nuova tabella, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018.

    Nella prossima dichiarazione dei reddeiti, il reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività, anche se il proprio codice risulti variato.

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: i coefficienti per i fabbricati D

    In GU n 69 del 24 marzo viene pubblicato il Decreto MEF del 14 marzo con aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai  fini  del calcolo dell'imposta municipale  propria  (IMU) e dell'imposta  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

    IMU 2025: i coefficienti per i fabbricati D

    In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale  propria (IMU) e dell'imposta  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute  per  l'anno  2025,  per la determinazione del  valore  dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento  sono  stabiliti  nelle seguenti misure.

    ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE
    2025 1,00 2002 1,72
    2024 1,00 2001 1,76
    2023 1,02 2000 1,82
    2022 1,14 1999 1,85
    2021 1,19 1998 1,87
    2020 1,19 1997 1,92
    2019 1,20 1996 1,98
    2018 1,22 1995 2,04
    2017 1,22 1994 2,11
    2016 1,23 1993 2,15
    2015 1,23 1992 2,17
    2014 1,23 1991 2,21
    2013 1,24 1990 2,32
    2012 1,27 1989 2,42
    2011 1,30 1988 2,53
    2010 1,32 1987 2,74
    2009 1,34 1986 2,95
    2008 1,39 1985 3,16
    2007 1,44 1984 3,37
    2006 1,48 1983 3,58
    2005 1,52 1982 3,79
    2004 1,61
    2003 1,66